Giunge al vaglio della Corte di Cassazione un nuovo caso di responsabilità professionale dell avvocato.
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- Aldo Fumagalli
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1 Nomina di un nuovo difensore ed obblighi a carico del precedente avvocato Cassazione civile, sez. II, sentenza n (Raffaele Plenteda) Giunge al vaglio della Corte di Cassazione un nuovo caso di responsabilità professionale dell avvocato. La questione sottoposta al giudizio di Piazza Cavour, in particolare, attiene all individuazione e all adempimento degli obblighi che residuano a carico del difensore domiciliatario allorché, esaurito un grado di giudizio, il mandato professionale si estingua consensualmente ed il cliente affidi l incarico ad un nuovo avvocato. In concreto, l avvocato domiciliatario aveva omesso di comunicare al nuovo difensore l avvenuta notifica della sentenza emessa in primo grado dal TAR, determinando la tardiva proposizione dell appello innanzi al Consiglio di Stato. Aldilà delle difese di merito proposte dal professionista, in punto di diritto quest ultimo sostiene che soltanto l ipotesi di rinuncia al mandato implicherebbe, per il difensore, l obbligo di compiere gli atti formali fino a quando la parte non si sia munita di nuovo difensore sicché, laddove il rapporto professionale si estingua per causa diversa (mutuo consenso o revoca da parte del cliente) non residuerebbe alcun specifico obbligo a carico dell ex difensore domiciliatario. La Corte di Cassazione, nella sentenza n /09, respinge decisamente una simile impostazione, stabilendo che: Nel caso che la parte abbia nominato un altro difensore in sostituzione di quello precedente presso il quale la stessa parte aveva eletto il proprio domicilio, quest ultimo è tenuto a comunicare al nuovo difensore gli atti in relazione ai quali il domicilio era stato eletto e, in particolare, residua a suo carico l obbligo di informare il nuovo difensore dell avvenuta notifica do eventuali sentenze che riguardino la parte. Secondo la Suprema Corte, l obbligo di informazione trae fonte dal più generale dovere di diligenza professionale cui l avvocato è tenuto verso il proprio cliente, anche in caso di rinuncia o revoca del mandato, nonché nella particolare relazione che si stabilisce tra il soggetto destinatario degli atti ed il difensore domiciliatario la quale non fa venir meno gli obblighi connessi alla ricezione degli atti per i quali sia avvenuta la domiciliazione, che residuano a carico del domiciliatario anche se nel frattempo la parte abbia nominato un nuovo difensore. Occorre segnalare, peraltro, che secondo la Corte di Cassazione la mancata tempestiva comunicazione dell avvenuta notifica vale da sola a riferire all avvocato domiciliatario la responsabilità della tardiva proposizione dell Appello, atteso che solo la pronta conoscenza dell avvenuta notifica della sentenza permette al nuovo difensore di fruire compiutamente dello spatium deliderandi rideterminato per legge ai fini della proposizione dell eventuale impugnazione. L onere di provare la comunicazione al nuovo difensore della notifica incombe a carico dell avvocato domiciliatario. Appurato l inadempimento da parte dell avvocato, ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno a favore del cliente, occorrerà raggiungere la prova della fondatezza dell appello tardivamente proposto per responsabilità professionale. L affermazione della responsabilità di un legale, infatti, postula l indagine sul sicuro fondamento dell azione che avrebbe dovuto essere proposta ( ) e perciò la certezza morale che gli effetti di una
2 diversa attività del professionista sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente. Al criterio della certezza degli effetti della condotta si può sostituire quello della probabilità di tali effetti e della idoneità della condotta a produrli (Cass. 9238/07). Chiarito che, nella fattispecie, sussiste l inadempimento dell avvocato e che l appello predisposto dal nuovo avvocato se tempestivo sarebbe stato ammissibile, dunque, la Corte di Cassazione rinvia il giudizio al giudice di merito proprio per l accertamento del possibile esito che avrebbe avuto l impugnazione. (Altalex, 29 ottobre Nota di Raffaele Plenteda) responsabilità dell'avvocato domiciliatario notifica della sentenza Raffaele Plenteda Nel caso che la parte abbia nominato un altro difensore in sostituzione di quello precedente, presso il quale aveva eletto il proprio domicilio, quest ultimo è responsabile dei danni subiti dal cliente se non comunica al nuovo difensore gli atti in relazione ai quali il domicilio era stato eletto. A carico del precedente avvocato, infatti, residua anche a seguito di revoca o rinuncia al mandato l obbligo di informare il nuovo difensore dell avvenuta notifica di eventuali sentenze che riguardino la parte. ( 1-9 ) (1) Intema di responsabilità dell avvocato e di perdita di chance, si veda Cassazione civile, sez. II sentenza n /09. (2) In tema di responsabilità dell avvocato e della necessitò di corrette informazioni da parte del cliente, si veda Cassazione civile, sez. III, sentenza n (3) Sul problema del rapporto tra Irap e professione forense, si veda Cassazione civile, sez. tributaria, sentenza n (4) Si veda il focus RINALDI, Prestazione d opera intellettuale: l'art c.c.. (5) Si veda anche il focus RINALDI, Responsabilità del professionista: l'art c.c. annotato con la giurisprudenza. (6) In tema di avvocato ed impossibilità a comparire, si veda Cassazione penale, sez. III, sentenza n (7) Si veda anche il focus PLENTEDA, La responsabilità professionale dell avvocato nella recente giurisprudenza. (8) In tema di limiti del mandato, si veda Corte d'appello Firenze, sentenza n 60, con nota di PLENTEDA. (9) Tra le pubblicazioni più recenti, si veda Plenteda, La responsabilità dell'avvocato - Rischi risarcitori e strumenti di tutela, Halley, 2008 (collana diretta da Luigi Viola). In dottrina, tra le pubblicazioni, si vedano: - PLENTEDA, I danni non patrimoniali cagionati dall'avvocato, in La Responsabilità Civile, 2009, 3; - TOSCHI VESPASIANI, L'avvocato arriva tardi all'udienza fuori sede: risarcibilità dei danni da ritardo del treno, in La Responsabilità Civile, 2008, 10; - MARICONDA, Prestazione professionale del praticante avvocato e nullità del contratto, in Il Corriere Giuridico, 2007, 5; - FOFFA, Responsabilità professionale dell'avvocato per proposizione di un appello inammissibile, in Danno e Responsabilità, 2007, 11. (Fonte: Altalex Massimario 38/2009. Cfr. nota di Raffaele Plentenda)
3 responsabilità dell'avvocato domiciliatario notifica della sentenza SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVLE Sentenza 12 ottobre 2009, n Svolgimento del processo Con citazione del il dott. To.Er., premesso che l'avv. G.P., del foro di Bologna, era stato suo difensore domiciliatario in relazione ad un giudizio svoltosi davanti al TAR dell'emilia e Romagna che lo aveva visto contrapposto ai Comune di Lizzano in Belvedere; che, conclusosi il giudizio con sentenza per lui sfavorevole, l'avv. G. aveva omesso di comunicare al nuovo difensore l'avvenuta notifica della sentenza; che conseguentemente il ricorso in appello, proposto dal nuovo difensore, avv. Saporito, oltre il termine perentorio dei 60 giorni previsto dalla legge, era stato respinto dal Consiglio di Stato in quanto tardivo, conveniva il G. davanti al Tribunale di Bologna perchè fosse condannato al risarcimento dei danni, da accertarsi in corso di causa o, in subordine, in via equitativa, a titolo di responsabilità professionale. L'avv. G., costituitosi, chiedeva il rigetto della domanda deducendo che, intervenuta la sentenza del TAR, egli ne aveva dato subito comunicazione al To. informandolo di non essere disponibile a proporre un eventuale appello che non aveva, a suo avviso, probabilità di successo essendo la sentenza ben argomentata; che per tale motivo aveva invitato il To. a munirsi di un altro difensore, al quale aveva consegnato il fascicolo e la copia semplice della sentenza ed al quale aveva anche telefonicamente comunicato l'imminenza della notifica del provvedimento del TAR; che, pertanto, l'incarico doveva ritenersi cessato senza contare che, essendo la sentenza ormai nota sia alla parte sia al nuovo difensore, l'appello poteva essere proposto ancora prima che la sentenza fosse notificata e che pertanto non vi era alcun nesso di causalità tra l'eventuale addebito di colpa mosso dal To. nei suoi confronti e i danni dallo stesso lamentati; in ogni caso, precisava di avere anche comunicato telefonicamente al nuovo difensore l'avvenuta notifica della sentenza. Chiamata in causa dal G. ai fini della garanzia assicurativa, si costituiva la RAS aderendo alla tesi difensiva del professionista. Con sentenza , il Tribunale di Bologna, ritenuto consensualmente risolto il rapporto professionale tra attore e convenuto, e ritenuto altresì che l'appello contro la decisione del TAR poteva essere proposto indipendentemente dalla notifica del provvedimento e che, per ciò, costituiva una mera cortesia l'onere di comunicazione dell'avvenuta notifica al nuovo legale, escludeva che il rigetto dell'appello da parte del Consiglio di Stato potesse essere imputato all'avv. G., respingendo, pertanto, la domanda del To. e compensando le spese. Contro la sentenza proponeva appello il To. con atto notificato agli eredi dell'avv. G., nel frattempo deceduto. Costoro chiedevano il rigetto del gravame proponendo appello incidentale limitatamente alla disposta compensazione delle spese processuali. La Ras chiedeva la conferma della sentenza di primo grado.
4 Con sentenza n.518/2004 la Corte d'appello di Bologna, pur affermando che permaneva in capo all'avv. G. l'obbligo di comunicare l'avvenuta notifica della sentenza del TAR e che il predetto non aveva dato la prova di averlo assolto, respingeva il gravame del To. sul rilievo, fondato sull'esame degli atti relativi al giudizio amministrativo, che l'appello al Consiglio di Stato ben difficilmente avrebbe potuto trovare accoglimento essendo fondato su motivi nuovi. Respingeva altresì l'appello incidentale compensando le spese dei due gradi di giudizio. Contro la sentenza ricorre per cassazione il Dott. To. con un unico motivo di censura illustrato da una memoria difensiva. Resistono gli eredi G. con controricorso proponendo, a loro volta, ricorso incidentale sorretto da un unico motivo illustrato da una memoria difensiva. La Ras resiste con controricorso ed una memoria difensiva. Motivi della decisione 1 - Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c., e sgombrato il campo, anzitutto, dalle eccezioni di inammissibilità di entrambi i gravami che sono state formulate, rispettivamente, dalla RAS con riferimento al ricorso principale, e dal To. con riferimento al ricorso incidentale. Secondo la RAS il ricorso principale è inammissibile perchè non investe entrambe le rationes decidendi su cui si fonderebbe, a suo avviso, la sentenza impugnata, avendo il To. censurato soltanto la statuizione, per lui sfavorevole, riguardante l'esclusione della responsabilità dell'avv. G., non anche la statuizione riguardante la mancata prova del danno. A sua volta il To. sostiene che il ricorso incidentale è inammissibile perchè gli eredi G., vittoriosi in appello, non avrebbero interesse all'impugnazione. Entrambe le eccezioni sono infondate. Il giudizio di cassazione non verte su domande o su eccezioni, ma soltanto su questioni, sicchè la sussistenza dei requisiti di legittimazione all'impugnazione va valutata alla stregua di tale caratteristica peculiare del giudizio, con la conseguenza che la soccombenza deve essere apprezzata non già rispetto al risultato pratico conseguito nella pregressa fase processuale, ma rispetto all'esito specifico delle questioni in essa dibattute e decise, così da costituire altrettanti capi della sentenza (Sez. Un. n. 212/2001). In applicazione di tali principi entrambi i ricorsi vanno ritenuti ammissibili. Il ricorso principale perchè la questione della mancata prova del danno è di carattere subordinato rispetto alla questione riguardante l'esclusione della responsabilità del G., con la conseguenza che l'eventuale accoglimento del gravame sulla questione principale, riguardante Van del giudizio di responsabilità, travolgerebbe anche il capo della sentenza riguardante la questione subordinata vertente sul quantum. Quanto al ricorso incidentale, esso ha per oggetto una questione di merito - e cioè il profilo di colpa ravvisato in concreto a carico dell'avv. G. - che il giudice di appello ha deciso sfavorevolmente per gli eredi G.. Costoro, pertanto, hanno interesse ad impugnare la corrispondente statuizione in quanto la
5 loro vittoria sul merito è resa incerta dalla proposizione del ricorso principale, vertente sulla questione decisa in senso per loro sfavorevole. 2 - Premessa dunque l'ammissibilità di entrambi ì gravami, si può passare all'esame delle questioni che, rispettivamente, ne formano oggetto. Di queste, la prima da esaminare in ordine logico è la questione che forma oggetto del ricorso incidentale proposto dagli eredi G.. Con un unico motivo, denunciando violazione di legge in relazione agli artt. 1176, 1218, 1223, 1710, 1727, 2230 e 2236 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere ritenuto sussistente la colpa professionale dell'avv. G. perchè, quale domiciliatario del To. nel giudizio davanti al TAR Emilia e Romagna, aveva omesso di comunicare al nuovo difensore l'avvenuta notifica della sentenza del giudice amministrativo. Secondo i ricorrenti la Corte di merito non ha considerato che, avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie, il rapporto professionale tra il To. e il G. doveva considerarsi risolto consensualmente prima della notìfica della sentenza del TAR e precisamente con la nomina del nuovo difensore, avv. Saporito, sicchè non ricorreva l'ipotesi - erroneamente ravvisata dalla Corte d'appello - di rinuncia all'incarico implicante per il difensore l'obbligo di compiere gli atti formali fino a quando la parte non si sia munita di un nuovo difensore. La censura va disattesa. Contrariamente a quanto si sostiene nel motivo, la Corte d'appello ha ravvisato la colpa professionale dell'avv. G. proprio in considerazione delle peculiarità del caso di specie, in cui, nonostante la nomina del nuovo difensore, era rimasta invariata presso il G. l'elezione di domicilio effettuata dalla parte ai fini del giudizio amministrativo. Tale circostanza - pacifica in causa- comportava, secondo la Corte di merito, l'obbligo del G. di informare il nuovo difensore, avv. Saporito, dell'avvenuta notifica della sentenza, anche se costui era già a conoscenza del contenuto del provvedimento per avere ricevuto dallo stesso G. la copia semplice del provvedimento del TAR. La decisione non merita censura. Nel caso che la parte abbia nominato un altro difensore in sostituzione di quello precedente presso il quale la stessa parte aveva eletto il proprio domicilio, quest'ultimo è tenuto a comunicare al nuovo difensore gli atti in relazione ai quali il domicilio era stato eletto, rientrando l'obbligo di informazione nel più generale dovere di diligenza professionale cui l'avvocato è tenuto verso il proprio cliente, anche in caso di rinuncia o revoca del mandato (Cass. 5325/93). Ed invero, la particolare relazione che si stabilisce tra il soggetto destinatario degli atti ed il difensore domiciliatario non fa venir meno a carico di quest'ultimo gli obblighi connessi alla ricezione degli atti per i quali sia avvenuta la domiciliazione, i quali permangono in capo al domiciliatario anche se nel frattempo la parte abbia nominato un nuovo difensore. Tra tali obblighi rientra quello di informare il nuovo difensore dell'avvenuta notifica di eventuali sentenze che riguardano la parte, che non può ritenersi assolto se non con la prova, di cui è onerato il domiciliatario, di avere dato notizia dell'avvenuta notifica, perchè solo questa permette al nuovo difensore di fruire compiutamente dello spatium deliberandi predeterminato per legge ai fini della proposizione dell'eventuale impugnazione. Correttamente, quindi, la Corte di merito ha ritenuto non rilevante nel caso di specie che l'avv. G. non fosse più il legale del To. al momento della notificazione della sentenza, essendo egli comunque tenuto, quale domiciliatario, a comunicare all'avv. Saporito l'avvenuta notifica del provvedimento. Altrettanto correttamente ha ritenuto che l'eventuale negligenza del nuovo difensore che, pur avendo già a
6 disposizione il testo della sentenza, non avere predisposto per tempo il ricorso al Consiglio di Stato, non era idonea ad interrompere il nesso di causalità tra l'omissione del G. ed il passaggio in giudicato della sentenza. 3 - Va ora esaminato il ricorso principale. Con un unico motivo si denuncia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, assenza o insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo per avere la Corte d'appello ritenuto che l'appello al Consiglio di Stato non poteva trovare accoglimento in quanto fondato su motivi nuovi, laddove dall'esame degli atti del giudizio amministrativo e dalla lettura della sentenza impugnata risultava che l'unico motivo nuovo era quello della falsità della causa dell'atto impugnato. La censura è fondata. La conclusione a cui è pervenuta la Corte di appello, e cioè che l'appello del To. al Consiglio di Stato ben difficilmente avrebbe potuto trovare accoglimento perchè fondato su motivi nuovi, non risulta sorretta da convincente motivazione. Se infatti si raffrontano tra loro, sulla base della sintetica esposizione fattane dalla stessa Corte d'appello, i quattro motivi posti dal To. a sostegno dell'appello al Consiglio di Stato con i due motivi di ricorso al TAR, non si riscontra - se non per il terzo motivo di appello concernente la falsità della causa - l'affermata diversità di oggetto. Al contrario, risulta una sostanziale corrispondenza tra i primi due motivi del ricorso in appello ed il secondo motivo di ricorso al TAR, e tra il quarto motivo di appello ed il primo motivo del ricorso al TAR. Nè valgono a superare l'illogicità della motivazione le sommarie considerazioni svolte dal giudicante a sostegno del giudizio di novità dei motivi di appello, in quanto completamente disancorate dal contenuto degli atti del giudizio amministrativo quale esposto nella stessa sentenza. Pertanto, in accoglimento del motivo, la sentenza cassata in parte qua con rinvio della causa al giudice d'appello per nuovo esame sul punto. Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso incidentale, accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Bologna (altra sezione) anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 26 febbraio Depositato in Cancelleria il 12 ottobre ( da )
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