REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO
|
|
- Ortensia Bevilacqua
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 SENT. 1106/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO in composizione monocratica, in persona del Cons. Dr.ssa Chiara Bersani ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel giudizio instaurato con il ricorso n , presentato da Beaumont Jocelyn Margaret Gregory, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefania Spano e Tiziana Fiorella e con loro domiciliata in Roma alla Via Bertoloni 14; contro l INPDAP di Milano, oggi INPS; il Ministero della Università e Ricerca Scientifica; Visti gli atti di causa; Uditi alla pubblica udienza del l Avv.Sara Pennatini per delega dell Avv. Spano e per l INPS l Avv. Andrea Botta; Ritenuto in F A T T O La ricorrente, residente all estero, ha notificato il presente ricorso all INPDAP di Roma e Milano presso la propria sede ed al Ministero della Ricerca Scientifica presso l Avvocatura di Stato il , per l accertamento del diritto alla liquidazione della pensione di vecchiaia, a seguito del rigetto della sua domanda presentata al Conservatorio Verdi di Milano presso cui prestava servizio al momento della cessazione (domanda
2 che produce in copia non conforme, priva di data e di prova di ricezione da parte dell amministrazione), e che ha presentato all INPDAP il unitamente alla domanda all INPDAP di prosecuzione volontaria dei contributi ex legge n. 184/2007. A tale ultima domanda l INPDAP rispondeva (provvedimento INPDAP del prot ) che all atto della cessazione - avvenuta per decadenza il la competenza non era di questo ente ma bensì del Provveditorato. A seguito del silenzio rifiuto formatosi sul suo ricorso amministrativo, presentato con atto notificato al Comitato di Vigilanza dell INPDAP il ex art.8 del regolamento per l organizzazione ed il funzionamento dell INPDAP di cui al D.P.R. n.368 del , l interessata ha notificato il presente ricorso per l accertamento del predetto diritto in via giudiziale, affermando la competenza dell INPDAP ed il sul diritto al trattamento di quiescenza ai sensi del combinato disposto dell art.42 comma 2 del d.p.r. n. 1092/73, art.8 del d.lgs n. 503/92 ed art.1, comma 25, della legge n.335/95, nonché ex art.2 del d.lgs n.503/92 e art.2 comma 21 della legge n. 335/95 (pensione di vecchiaia). L INPDAP si è costituito il ribadendo il difetto di legittimazione passiva a favore del Conservatorio di Musica G.Verdi di Milano, in base alle disposizioni dell art.2 comma 3 della legge n.335/95, come attuate dalla circolare n.67 del , che ha stabilito la competenza dell INPDAP per le sole domande di pensione presentate a decorrere dal , e dalla Circolare n.29 del , che ha stabilito la permanenza della competenza delle singole istituzioni a provvedere sui trattamenti
3 pensionistici aventi decorrenza anteriore al , e nel merito ha eccepito la prescrizione quinquennale. Con memoria di replica la ricorrente ha eccepito la tardività della memoria di costituzione dell INPDAP, e conseguenzialmente dell eccezione di prescrizione ivi sollevata, rilevando comunque l interruzione del termine prescrizionale per effetto della proposizione, a suo tempo, del ricorso amministrativo all INPDAP, ed ancor prima della presentazione, il , della domanda di pensione, ed ha contestato l eccezione di difetto di legittimazione passiva dell INPDAP. All udienza del con ordinanza n.22/2012 questo giudice, rilevando che la notifica è regolarmente avvenuta nei confronti di una delle amministrazioni controinteressate, ha respinto la domanda di estromissione per difetto di legittimazione passiva, attese le competenze dell Istituto in materia di liquidazione e recupero delle somme corrisposte a titolo di pensione, ed ha onerato parte ricorrente della integrazione del contraddittorio con notifica del ricorso, con salvezza delle decadenze e prescrizioni già maturate, al Ministero della Istruzione e Ricerca Scientifica nonché al Conservatorio G.Verdi di Milano presso le proprie rispettive sedi, nei modi di legge. L INPS, succeduto nelle competenze e funzioni del disciolto INPDAP, ha depositato documenti rilevanti nel giudizio, tra cui il diniego della domanda di prosecuzione volontaria dei contributi pervenuta all INPDAP fine di ottenere la pensione INPDAP il , diniego motivato con il fatto che l interessata era già titolare di pensione ENPALS e con il richiamo all art. 6 comma 2 della legge 184/97,
4 All udienza del l Avv. Sara Pennatini per delega dell Avv. Spano e l Avv.Andrea Botta per l INPS hanno ribadito le conclusioni ed eccezioni ed il ricorso è passato in decisione. DIRITTO La pretesa alla pensione a carico dell INPDAP è infondata. Alla luce degli atti acquisiti nel corso dell istruttoria il giudice rileva, infatti, che la ricorrente ha goduto di pensione a carico dell ENPALS, nella quale sono confluiti ed hanno avuto dunque debito computo, ai fini della pensione, gli anni di servizio (in tutto 29 anni, di cui 8 tra servizio di ruolo e non di ruolo, dal 1971 al 1979) per i quali ella ha poi successivamente chiesto a diversa cassa (l INPDAP) l utilizzo, con l istituto della prosecuzione volontaria dei contributi. Il divieto di ne bis in idem, e cioè di duplice utilizzo di un periodo di servizio ai fini pensionistici, ha la ratio di non svincolare benefici pensionistici previsti dalla legge dal fatto generatore e giustificativo del diritto alla pensione, che è il servizio a cui i contributi si riferiscono, e sottende in termini del tutto generali l operatività del sistema pensionistico, per cui anche in questo caso impedisce di computare due volte ai fini pensionistici un medesimo periodo di servizio, e giustifica il diniego opposto dall INPDAP, atteso che l interessata già aveva utilizzato il periodo di servizio in questione ai fini della pensione ENPALS, come del resto positivamente ed espressamente dispone il D.P.R n.1420 (richiamato infatti dalla circolare INPS n.713 del ). Questo, alla luce dei fatti, era anche il motivo, del tutto giustificato, dunque, per il quale l amministrazione di servizio non aveva costituto la posizione assicurativa al momento della cessazione del servizio, essendo cioè a tale
5 data i contributi stati già utilizzati ai fini della pensione ENPALS. Vale inoltre aggiungere che, peraltro, la domanda di prosecuzione volontaria della contribuzione, essendo destinata ad operare, appunto, come prosecuzione di un versamento contributivo in essere, deve essere riferita ad una posizione contributiva ancora aperta, e non può invece operare nei confronti di una posizione contributiva già esaurita, come quella della interessata, che al momento della domanda non era più in servizio. Quanto sostiene la ricorrente in merito all applicabilità alla fattispecie dell art.8 del d.lgs n. 503/92, e che cioè che i dipendenti che alla data del abbiano maturato i requisiti contributivi (20 anni di contribuzione), pur in assenza di quelli anagrafici, hanno maturato il diritto alla pensione di anzianità a decorrere dal momento in cui siano stati collocati a riposo, è infondato. Detta disposizione si applica infatti esclusivamente ai dipendenti statali, cioè a coloro che acquisiscono il diritto al trattamento di pensione a carico dello Stato (gestione INPDAP) al momento del collocamento a riposo (la ricorrente invece alla data, e cioè nel 1992, non era pensionata rientrante nella gestione INPAP, ma ENPALS). P.Q.M. la Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio definitivamente pronunziando RESPINGE Il ricorso in epigrafe. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del Il Giudice
6 F.to Chiara Bersani Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 09/11/2012 P. Il Direttore IL RESPONSABILE DEL SETTORE PENSIONISTICO f.to Paola ACHILLE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Sent. 616/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI nella persona del Consigliere Pina M. A. LA
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
N. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda Bis ha pronunciato la seguente Reg. Sent. Anno N. 10225 Reg. Gen. Anno
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
SENT. 224/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI nella persona del Consigliere Pina M. A. LA
DettagliSECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO
Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015 n. 10; Materia: indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE
DettagliSentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.
N. 02623/2012 REG.PROV.COLL. N. 00111/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO ***
SENT. 517/2012 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO Visto il ricorso iscritto al numero 71199/PM del registro di Segreteria; Udìto
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA In composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso,
Dettagli(Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127)
Giudizi pensionistici Corte dei Conti: notificazione ai sensi del 144 c.p.c. (Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127) In tema di inammissibilità del ricorso per mancata notifica
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter composto dai signori magistrati: Luigi Tosti Presidente Franco Angelo Maria De Bernardi
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 00026/2016 REG.PROV.COLL. N. 10892/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
DettagliLa soppressione del Fondo degli autoferrotranvieri
decreto che ha sancito il passaggio al Fondo lavoratori dipendenti dell'inps La soppressione del Fondo degli autoferrotranvieri (Dlgs 414/96) Con il DLgs 29 giugno 1996, n. 414, sono state emanate disposizioni,
DettagliUFFICIO SEGRETERIA. N 4 del 18/01/2017.
UFFICIO SEGRETERIA certificata@pec.vigliano.info ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 4 del 18/01/2017. OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO
Sent.622/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO in composizione monocratica, in persona del Cons. Dr.ssa Chiara Bersani ha
DettagliGrottaglie, 15/10/2015. Per copia conforme, ad uso amministrativo. Grottaglie, CODICE PRATICA DETERMINA =
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE Si attesta, ai sensi dell art.151 - quarto comma - del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.00, l esistenza della copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente
DettagliCORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO SENT.388/2012
CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO SENT.388/2012 rappresentata ai sensi dell'art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205 dal consigliere dr. Andrea Lupi, assistito dal segretario
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. - Sezione Seconda Quater - SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. n. R.G. 3903/08 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio composto dai signori magistrati: - Sezione Seconda Quater - Dott. Lucia Tosti Dott.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6837/04 REG.DEC. N. 1356 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2001 ha pronunciato la seguente decisione sul ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5605/06 Reg.Dec. N. 12147 Reg.Ric. ANNO 2001 DECISIONE sul ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO. Nell Adunanza del 4 giugno 2004
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO Nell Adunanza del 4 giugno 2004 Visto il decreto n. 96 del 9 aprile 2003 del Prefetto della Provincia di Padova concernente
Dettagliha pronunciato la presente
N. 06131/2016 REG.PROV.COLL. N. 00857/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato
DettagliUfficio 6 ruolo e pensioni Via Coazze n. 18 10138 Torino
Ufficio 6 ruolo e pensioni Via Coazze n. 18 10138 Torino. Torino, 16 marzo 2012 Circolare n.191 Prot. n. 2758 AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO LORO SEDI OGGETTO:
Dettagli1 - Premessa. Direzione centrale Prestazioni. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e
Direzione centrale Prestazioni Roma, 9 Dicembre 2008 Circolare n. 108 Allegati n. 1 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater S E N T E N Z A
N. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg. Sent. ANNO Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater composto da dr. Mario Di Giuseppe dr. Carlo Taglienti dr. Umberto Realfonzo
DettagliINTRODUZIONE. Direzione Centrale delle Prestazioni
Direzione Centrale delle Prestazioni Roma, 25 Marzo 2005 Circolare n. 53 Allegati Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 5 N. 04341/2015REG.PROV.COLL. N. 02746/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la
DettagliProt. n Cosenza,
Direzione Generale - Ufficio V Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza Corso Telesio, n. 17, 87100 - COSENZA - Tel. 0984 894111 Prot. n. 9240 Cosenza, 29.10.2015 Settore Operativo n. 4 U.O. n. 2 Ai
DettagliD E T E R M I N A Z I O N E
SERVIZIO RISORSE UMANE D E T E R M I N A Z I O N E DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA - OGGETTO: DIPENDENTE MATRICOLA N.01348 - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA DAL 01092016. RACCOLTA
DettagliCORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale Regionale del Lazio. In Nome del Popolo Italiano. Il Giudice Unico delle Pensioni S E N T E N Z A
SENT. 234/2012 REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale Regionale del Lazio In Nome del Popolo Italiano Il Giudice Unico delle Pensioni nella persona del Cons. Cristiana Rondoni ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE - SEZIONE I - SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA Reg. Sent. n. 3832/05 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg. Ric. n. 90/99 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE - SEZIONE I - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso
DettagliIL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE - SEZIONE I. ha pronunciato la seguente
REPUBBLICA ITALIANA Reg. Sent. n. 1164/07 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg. Ric. n. 1219/85 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE - SEZIONE I ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso
DettagliSEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE MARCHE SENTENZA/ORDINANZA PENSIONI 26/04/2016
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE MARCHE SENTENZA/ORDINANZA 17 2016 PENSIONI 26/04/2016 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LE MARCHE nella
DettagliDirezione Centrale Pensioni. Roma, 24/06/2011
Direzione Centrale Pensioni Roma, 24/06/2011 Circolare n. 90 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore
DettagliINPS - Messaggio 26 gennaio 2015, n. 604
INPS - Messaggio 26 gennaio 2015, n. 604 Indennizzi per cessazione attività commerciale art. 19 ter della legge n. 2 del 2009 come modificato da articolo 1, comma 490, della legge n. 147 del 2013 - Chiarimenti
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 00730/2016 REG.PROV.COLL. N. 00132/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliTIZIANO TREU ANGELO PANDOLFO. Roma, 20 Gennaio Spett.le Fondazione Enpaia Viale Beethoven, Roma
Prof. Avv. Tiziano Treu Prof. Avv. Angelo Pandolfo Avv. Marialucrezia Turco Avv. Luigi Maniscalco Avv. Silvia Lucantoni Roma, 20 Gennaio 2010 Spett.le Fondazione Enpaia Viale Beethoven, 48 00144 Roma Alla
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 09036/2013 REG.PROV.COLL. N. 06925/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la
DettagliSVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SENT. 78/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI dott. Luigi IMPECIATI nella pubblica udienza
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 00467/2014 REG.PROV.COLL. N. 00786/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato la presente
DettagliOggetto: Cessazioni dal servizio con decorrenza 01/09/ Termini e modalità di presentazione e/o revoca delle istanze di cessazione
Prot. n. 6017 Forlì, 20/12/2016 Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Provincia Loro Sedi p.c. alle OO.SS. della Scuola Loro Sedi Oggetto: Cessazioni dal servizio con decorrenza 01/09/2017 D.M.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha. SENTENZA, in forma semplificata,
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha pronunciato la seguente Sent. n. 1272 Anno 2004 R.g. n. 1706 Anno 2003 SENTENZA, in forma
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE. In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott. Giuliano Berardi, ha pronunciato la presente SENTENZA nella
DettagliArea E- Attività relative al trattamento di fine rapporto, riscatti e gestione giuridica del
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA Ufficio XVII Ambito Territoriale di Milano Area E- Attività relative al trattamento di fine rapporto,
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 05209/2014 REG.PROV.COLL. N. 02539/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la
DettagliSentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 02867/2012 REG.PROV.COLL. N. 03024/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliCOMUNE DI DERUTA PROVINCIA DI PERUGIA
COMUNE DI DERUTA PROVINCIA DI PERUGIA AREA SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE REGISTRO GENERALE nr. 296 Del 13/08/2015 OGGETTO: COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO PER RAGGIUNTI
DettagliIL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA SENTENZA. sul ricorso n. 2303/1995 proposto dai signori Pierluigi Erriu, Eligio Carrus,
REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 1000/2007 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ric. n. 2303/1995 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 2303/1995
DettagliD E T E R M I N A Z I O N E
SERVIZIO RISORSE UMANE D E T E R M I N A Z I O N E DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA - OGGETTO: DIPENDENTE MATRICOLA N. 1160. COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE A FAR DATA DAL 1 AGOSTO 2016.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.5810/04 Reg.Dec. N. 7567 Reg.Ric. ANNO 2000 DECISIONE sul ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 51. Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 51 ha emesso la seguente Sentenza Sul ricorso n. 1.../12 Depositato il 09/08/2012 - Avverso CARTELA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 02795/2010 REG.SEN. N. 01575/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliCOMUNE DI VILLALBA (PROVINCIA DI CALTANISSETTA) COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELIBERAZIONE N. 113 DEL
COMUNE DI VILLALBA (PROVINCIA DI CALTANISSETTA) COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELIBERAZIONE N. 113 DEL 22-09-2015 OGGETTO: DIPENDENTE SAIA LUCIANO - PRESA ATTO RICHIESTA COLLOCAMENTO A RIPOSO
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
Pubblicato il 14/11/2016 N. 01485/2016 REG.PROV.COLL. N. 00790/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
DettagliALTO MOLISE Agnone (IS) DETERMINAZIONE. L anno duemilasedici, il giorno PRIMO del mese di LUGLIO nel proprio Ufficio IL SEGRETARIO GENERALE
COMUNITÀ MONTANA ALTO MOLISE Agnone (IS) Ente in liquidazione ai sensi della L.R. n. 6 d el 24 marzo 2011 L a r g o T i r o n e, 7 8 6 0 8 1 A g n o n e - T e l. 0 8 6 5 7 7 8 1 3 T e l. e F a x 0 8 6
Dettagliha pronunciato la presente
N. 01417/2010 06108/2006 REG.SEN. REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha pronunciato la presente (Sezione Seconda
DettagliDETERMINAZIONE N. 9 DEL 19/01/2016. SETTORE Organizzazione Interna
Citta' Metropolitana di Firenze DETERMINAZIONE N. 9 DEL 19/01/2016 SETTORE Oggetto: COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO DEL DIPENDNTE FELICE PIETRO PASQUALE, PER SUPERATI LIMITI ORDINAMENTALI Responsabile
Dettaglie, p.c. OGGETTO: Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.: gestione delle attività pensionistiche.
Roma, 01/09/2004 DIREZIONE CENTRALE PENSIONI Ufficio I Normativa Tel. 06 51017626 Fax 06 51017625 E mail dctrattpensuff1@inpdap.it Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali istituto nazionale
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Ter) SENTENZA
1 di 5 11/03/2016 09:37 N. 01669/2016 REG.PROV.COLL. N. 09622/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana D E C I S I O N E
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 905/09 Reg.Dec. N. 250 Reg.Ric. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente ANNO
DettagliCOMUNE DI PIANEZZA PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI PIANEZZA PROVINCIA DI TORINO DETERMINA N. 21 DEL 30 gennaio 2015 SETTORE AFFARI GENERALI OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA
DettagliProt. n. 26 Area IV Pensioni e Riscatti Bari, 09 /01/2013 Coordinatore Angela Battista
MINISTERO dell ISTRUZIONE dell UNIVERSITA e della RICERCA Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia UFFICIO VII Ambito Territoriale per la Provincia di Bari Via Re David, 178/f c.a.p. 70125 e-mail: usp.ba@istruzione.it
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
N. 03089/2016REG.PROV.COLL. N. 02915/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt.
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI. dott.
SENT. 805/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI dott. Luigi IMPECIATI nella pubblica udienza
Dettagliha pronunciato la presente
Torna alla pagina precedente N. 00032/2016REG.PROV.COLL. N. 09950/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
N. 00350/2016 REG.PROV.COLL. N. 02308/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha
DettagliPremessa. Direzione Centrale Pensioni Coordinamento Generale Legale. Roma, 04-01-2013. Messaggio n. 220
Direzione Centrale Pensioni Coordinamento Generale Legale Roma, 04-01-2013 Messaggio n. 220 Allegati n.1 OGGETTO: Prescrizione dei ratei arretrati dei trattamenti pensionistici o delle relative differenze
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 7 N. 01285/2014 REG.PROV.COLL. N. 00713/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 00727/2016 REG.PROV.COLL. N. 00251/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - SEZIONE I DI SALERNO - SENTENZA
T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 8 settembre 2006, n. 1314 Competenze degli organi degli Enti locali - Conferimento di incarico di progettazione per lavori di pubblica illuminazione - Competenza - Spetta
Dettagli(art. 1, comma 239 e seguenti della legge n. 228/2012 e Legge Stabilità 2017)
INPGI Roma, 12 dicembre 2016 IL CUMULO GRATUITO DELLA CONTRIBUZIONE (art. 1, comma 239 e seguenti della legge n. 228/2012 e Legge Stabilità 2017) La legge di stabilità per il 2017 ha introdotto afferma
DettagliAI DIRETTORI REGIONALI AI DIRETTORI DELLE STRUTTURE TERRITORIALI
Direzione Centrale Pensioni Roma, 12-08-2010 Messaggio n. 21172 OGGETTO: Legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante â œmisure urgenti
DettagliI.n.p.d.a.p. - Circolare n. 7 1 del 13 maggio 2008 (applicazione legge 247/2007)
I.n.p.d.a.p. - Circolare n. 7 1 del 13 maggio 2008 (applicazione legge 247/2007) Tab. 1 nuovi requisiti per le pensioni di anzianità ANNO REQUISITI (età + anni di contribuzione) Dal 1/1/08 al 30/6/09 58
DettagliIn nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI
Sent.637/2013 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio in sede monocratica Il Giudice Unico delle pensioni dott. Marcovalerio POZZATO
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
N. 00277/2016 REG.PROV.COLL. N. 00089/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
DettagliLA GARANZIA DELLA MOBILITÀ PENSIONISTICA DEL LAVORATORE IN ITALIA
LA GARANZIA DELLA MOBILITÀ PENSIONISTICA DEL LAVORATORE IN ITALIA Ricongiunzione gratuita (l. 322/58; art. 1, l. n. 29/79) Ricongiunzione onerosa (art. 2, l. n. 29/79; l. n. 45/90) L eliminazione della
DettagliORDINANZA N. 145 ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Ugo DE SIERVO Presidente -
ORDINANZA N. 145 ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Ugo DE SIERVO Presidente - Paolo MADDALENA Giudice - Alfio FINOCCHIARO - Alfonso
DettagliN /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00427/2015 REG.PROV.COLL. N. 00809/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagliha pronunciato la presente
N. / REG.PROV.PRES. N. 03982/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente Il Presidente ORDINANZA
DettagliI ricorsi amministrativi e il giudizio di ottemperanza. Bologna, 25 settembre Andrea Corinaldesi
I ricorsi amministrativi e il giudizio di ottemperanza Bologna, 25 settembre 2013 Andrea Corinaldesi 1 Introduzione Ricorsi Amministrativi: Opposizione, Gerarchico, Straordinario al Presidente della Repubblica
DettagliSCHEMA DI MEMORIA DI COSTITUZIONE IN UN GIUDIZIO DI MERITO EX ART. 414 CPC. Cont../. TRIBUNALE DI.. - SEZIONE LAVORO MEMORIA DI COSTITUZIONE PER
SCHEMA DI MEMORIA DI COSTITUZIONE IN UN GIUDIZIO DI MERITO EX ART. 414 CPC Cont../. TRIBUNALE DI.. - SEZIONE LAVORO MEMORIA DI COSTITUZIONE PER Il Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca,
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00727/2014 REG.PROV.COLL. N. 00649/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 2951/2009 Reg.Dec. N. 441 Reg.Ric. ANNO 2004 DECISIONE sul ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI. Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello
Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 02.02.2015 n. 98 Materia: indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI Sezione Prima Giurisdizionale Centrale
DettagliAZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI Monaldi-Cotugno-CTO Sede: Via Leonardo Bianchi NAPOLI
AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI Monaldi-Cotugno-CTO Sede: Via Leonardo Bianchi 80131 NAPOLI Servizio proponente: UOC Servizio Gestione Risorse Umane DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n 91 del 26/01/2017
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 00235/2012 REG.PROV.COLL. N. 01866/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha
DettagliMinistero della Pubblica Istruzione Dipartimento per l Istruzione Direzione Generale del Personale della Scuola
Ministero della Pubblica Istruzione Dipartimento per l Istruzione Direzione Generale del Personale della Scuola C.M. n. 68 Prot. n. 103/N Roma, 9 novembre 2006 Oggetto: : D.M. n. 67 del 6/11/2006 - cessazioni
DettagliCITTÀ DI CARMAGNOLA PROVINCIA DI TORINO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 180
COPIA CITTÀ DI CARMAGNOLA PROVINCIA DI TORINO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 180 OGGETTO: Dipendente Sig.ra Franca Rubinetti - Istruttore Educatore Professionale presso la Ripartizione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00077/2016 REG.PROV.COLL. N. 00808/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettaglicontro per l'annullamento
N. 00582/2013 REG.PROV.COLL. N. 00308/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO
SENT. 951/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO in composizione monocratica, in persona del Cons. Dr.ssa Chiara Bersani
DettagliRassegna stampa. 12/08/2010 : Notizie di oggi. Do you want your PRESSToday? La soluzione per le tue rassegne stampa on-line:
12/08/2010 : Notizie di oggi Corriere Adriatico Manovra anticrisi, cosa cambia per la pensione PensioniLex Assegno sociale, le erogazioni per aiuto non sono reddito Sole 24 Ore, Il 2031 Saldo previdenziale
DettagliRegolamento riscatti Art. 1 Art. 2 Art. 3
Regolamento riscatti (art. 45 Statuto Inarcassa) Delibera Inarcassa del 23 aprile 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 dell 11 novembre 1992, approvato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.5378/04 Reg.Dec. N. 5970 Reg.Ric. ANNO 2003 DECISIONE sul ricorso
DettagliLavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici
Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici N. 131 30.06.2014 Personale in esubero: i termini di liquidazione L Istituto previdenziale riepiloga i termini di liquidazione
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO.
Area: attività edilizia Sezione Condono edilizio T.A.R. Lazio sez II sentenza 1 giugno 2004 n.5172 E possibile presentare la domanda di condono edilizio, e sussiste conseguentemente obbligo dell amministrazione
DettagliNORMATIVA E DISPOSIZIONI OPERATIVE IN MATERIA PREVIDENZIALE
NORMATIVA E DISPOSIZIONI OPERATIVE IN MATERIA PREVIDENZIALE Considerata la moltitudine di norme e di disposizioni operative in materia previdenziale che hanno sostanzialmente modificato, nel corso del
DettagliDirezione Centrale Pensioni. Roma, Messaggio n OGGETTO: Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo.
Direzione Centrale Pensioni Roma, 20-07-2009 Messaggio n. 16380 OGGETTO: Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo. 1 - PREMESSA L'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 00434/2016 REG.PROV.COLL. N. 00658/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
DettagliD E T E R M I N A Z I O N E
AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO D E T E R M I N A Z I O N E DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA - OGGETTO: DIPENDENTE MATRICOLA N. 04793. COLLOCAMENTO A
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente
t.a.r. lombardia sent. n. 3016/2006 del 20/12/2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Sezione II) ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliMessaggio inps 15738/2013
Messaggio inps 15738/2013 Oggetto: Istruzioni operative: circolare n 120/2013 - Nuova disciplina sul Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi dell art. 1, commi da 239 a 246, della Legge
Dettagli