Circolare INAIL 22 agosto 2001, n. 61

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1 Circolare INAIL 22 agosto 2001, n. 61 Determinazione per l'anno 2001 dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. Principi e criteri di calcolo delle retribuzioni effettive minime e delle retribuzioni convenzionali. Retribuzione imponibile per il rapporto di lavoro a tempo parziale. Premi speciali unitari: principi e criteri di calcolo. Minimale e massimale di rendita in vigore fino al 30 giugno QUADRO NORMATIVO D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, recante il Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (T.U.). Articoli 4, nn. 1, 3, 6 e 7, 29, 30, commi 1 e 4, 41, 42, 116, comma 3, 118, comma 1, e successive modificazioni: lavoratori dipendenti, artigiani, familiari, soci non artigiani; retribuzione imponibile effettiva, convenzionale e di ragguaglio; premio ordinario e speciale; minimale e massimale di rendita. Legge 3 giugno 1975, n. 160, recante norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale. Articolo 22, comma 1: adeguamento delle retribuzioni convenzionali in base all'indice ISTAT. Decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge 26 settembre 1981, n. 537, recante l'adeguamento delle contribuzioni. Articolo 1, commi 1 4, e tabelle A e B allegate al decreto: limiti minimi di retribuzione giornaliera da variare annualmente in base all'indice ISTAT (il comma 3 prevede il limite minimo di L per i soci di cooperative di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602). Decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, recante misure urgenti in materia previdenziale. Articolo 7, comma 1, modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389: minimale settimanale per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, ovvero per assicurare la copertura delle 52 settimane annue utili ai fini pensionistici; minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive. Decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali. Articolo 5, commi 5, 9, 9-bis, 9-ter, 16, 17, 19 e 20, in vigore fino al 31 marzo 2000: retribuzione imponibile per il part-time; minimali giornalieri inferiori per particolari settori e categorie di lavoratori; istruzione prescolare non statale. Legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge-quadro per l'artigianato). Articoli 2, 3, 5, 7, 9 e successive modificazioni: imprenditore artigiano; impresa artigiana; albo delle imprese artigiane; iscrizione, revisione ed accertamenti d'ufficio; commissione provinciale per l'artigianato. Decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389, recante disposizioni urgenti in materia contributiva. Articolo 1, comma 1: retribuzione minima imponibile stabilita da leggi e contratti. Decreto 3 dicembre 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, recante la revisione degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione media mensile, nonché l'inserimento di nuove attività lavorative, per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, cui si applicano le disposizioni del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602: retribuzione convenzionale e tabella delle attività lavorative. Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge n. 144/1999.

2 Articoli 4, 5, 8, 11: retribuzione convenzionale per i lavoratori dell'area dirigenziale; compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati; retribuzione di ragguaglio; rivalutazione delle rendite. Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, recante l'attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale. Articolo 9, commi 1 e 3: conferma della retribuzione imponibile per il part-time già prevista dall'articolo 5, commi 5, 9, 9-bis e 9-ter, del D.L. n. 726/1984 conv. in L. n. 863/1984 (come integrato dal D.L. n. 232/1995, più volte reiterato fino al D.L. n. 510/1996 conv. in L. n. 608/1996). Articolo 11: abrogazione dell'articolo 5 a decorrere dal 1 aprile Decreto 22 settembre 2000 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, recante la determinazione dell'imponibile medio giornaliero e l'elevazione del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i lavoratori soci di cooperative sociali e per i lavoratori soci di cooperative operanti nell'area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi: minimale giornaliero per le retribuzioni convenzionali provinciali (nel rispetto del minimale settimanale di cui all'articolo 7, comma 1, del D.L. n. 463/1983 conv. in L. n. 638/1983) e riallineamento del periodo di occupazione media mensile Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001). Articolo 11: sconto fino al 31 dicembre 2003 pari al 70% del premio dovuto per le imprese che esercitano la pesca costiera e per le imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. Decreto 1 febbraio 2001 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante la nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei relativi familiari coadiuvanti ed associati in partecipazione. Legge 5 marzo 2001, n. 57 (G.U. 20 marzo 2001, n. 66), recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati. Articolo 13, di modifica degli articoli 3, 5, 7 e 9 della legge n. 443/1985: società a responsabilità limitata artigiana. Circolari: nn. 17 e 43/98; nn. 61 e 67/00; n. 54/01. * * * SOMMARIO: 1. MINIMALE GIORNALIERO PER LA GENERALITA' DELLE RETRIBUZIONI EFFETTIVE Disciplina dei minimi imponibili Tabelle riassuntive. 2. LIMITI MINIMI IMPONIBILI PER LE RETRIBUZIONI EFFETTIVE DEL SETTORE INDUSTRIALE (Titolo I T.U.) E DEL SETTORE AGRICOLO (Titolo II ) Settore industriale (Titolo I T.U.) Criterio di calcolo delle retribuzioni effettive minime Lavoratori a domicilio Minimale contributivo e minimale di rendita Settore agricolo (Titolo II T.U.).

3 3. EROGAZIONI SPECIALI DA NON UGUAGLIARE AI LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA. 4. LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA PER LA GENERALITA' DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI Adeguamento delle retribuzioni convenzionali in base all'indice Istat Disciplina dei minimi imponibili giornalieri Cooperativa di fatto Tabelle riassuntive. 5. RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON DECRETO MINISTERIALE Categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita Familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis c.c Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge n. 84/ Addetti a lavorazioni meccanico agricole per conto terzi Lavoratori diversi dai soci di cooperative anche di fatto Lavoratori soci di cooperative anche di fatto Soci di cooperative e di organismi associativi di fatto soggetti al D.P.R. n. 602/ Soci volontari delle cooperative sociali di cui alla legge n. 381/ Categorie di lavoratori con retribuzioni convenzionali giornaliere a livello provinciale Familiari, soci e associati di cui all'articolo 4, nn. 6 e 7, T.U Limiti minimi applicabili Retribuzioni convenzionali giornaliere per i soci di cooperative operanti nell'area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi. 6. RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON LEGGE. 6.1 Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. 6.2 Lavoratori con contratto part-time. 6.3 Lavoratori dell'area dirigenziale. 7. RETRIBUZIONE DI RAGGUAGLIO. 8. COMPENSI EFFETTIVI PER I LAVORATORI PARASUBORDINATI. PREMI SPECIALI UNITARI. Titolari artigiani, soci artigiani, familiari del titolare artigiano, associati ad imprenditore artigiano. Facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in cooperative ed organismi associativi di fatto "non soggetti" al D.P.R. n. 602/1970. Facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in cooperative ed organismi associativi di fatto "soggetti" al D.P.R. n. 602/1970. Persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive soggette all'obbligo assicurativo.

4 Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (legge n. 250/1958). Insegnanti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro (articolo 4, n. 5, T.U.). Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro (articolo 4, n. 5, T.U.). Candidati all'emigrazione sottoposti a prova d'arte prima dell'espatrio (articolo 4, n. 5, T.U.). PROFILO RISARCITIVO. * * * 1. MINIMALE GIORNALIERO PER LA GENERALITÀ DELLE RETRIBUZIONI EFFETTIVE Disciplina dei minimi imponibili. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 338/1989, convertito in legge n. 389/1989, prevede che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello del contratto collettivo. Detta disposizione a mente dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 549/1995 si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria. La retribuzione minima imponibile ex lege n. 389/1989 non abroga i "limiti minimi di retribuzione giornaliera" già previsti dall'articolo 1, commi 1 4, del decreto-legge n.402/1981, convertito in legge n.537/1981, i quali devono essere annualmente rivalutati in relazione all'indice del costo della vita accertato dall'istat, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso. Per l'anno 2001, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita, di cui all'articolo 19 della legge n. 153/1969, e successive modificazioni, è risultata pari a + 2,6%. Indice ISTAT per l'anno ,6 % Da quanto sopra consegue che la retribuzione effettiva determinata a norma dell'articolo 29 T.U., come sostituito a decorrere dal dall'articolo 6, comma 1, del D.lgs. n. 314/1997 ("reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi": v. circolari nn. 17 e 43/98), deve essere uguagliata, se inferiore, sia alla retribuzione minima imponibile stabilita da leggi e contratti, prevista dall'articolo 1 del D.L. n. 338/1989 convertito in L. n. 389/1989 (v. paragrafo 2.1.1), sia ai "limiti minimi di retribuzione giornaliera", previsti dall'articolo 1 del D.L. n. 402/1981 convertito in L. n. 537/1981, annualmente indicizzati (salve le erogazioni speciali di cui al paragrafo 3). Detti limiti minimi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 463/1983 convertito in legge n. 638/1983, modificato dall'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del citato D.L. n. 338/89 convertito in L. n. 389/1989 devono essere adeguati, se inferiori, al 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti in vigore al 1 gennaio dell'anno considerato ed aggiornato in base all'indice ISTAT. Per l'anno 2001, quindi, il 9,5% di L (euro 382,36) è pari a L (euro 36,32). Tale importo corrisponde al minimale giornaliero da raffrontare con i limiti minimi rivalutati indicati, per ciascun settore, qualifica e categoria, nelle tabelle A, B e C dell'allegato n. 1. Ne deriva che le retribuzioni effettive non possono scendere sotto questi limiti minimi adeguati, se inferiori, a L

5 Resta fermo che il minimale giornaliero non vale per tutte le retribuzioni effettive, poiché sono escluse dall'adeguamento al medesimo: le retribuzioni degli operai agricoli (v. paragrafo 2.2); le erogazioni speciali di cui al paragrafo 3; Si ricorda che tale ambito di applicazione del minimale giornaliero consegue dall'abrogazione dell'articolo 5 del D.L. n. 726/1984, convertito in L. n. 863/1984, da parte dell'articolo 11 del D.lgs. n. 61/2000 (v. circolare n. 61/00: premessa e paragrafo 1) TABELLE RIASSUNTIVE. Anno 2001 Lire Euro Minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive ,32 escluse quelle: degli operai agricoli (v. paragrafo 2.2) speciali (v. paragrafo 3) Il minimale giornaliero rapportato a mese, nell'ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili, è indicato nella tabella del paragrafo Inoltre, il riepilogo comparativo per l'anno 2001 dei limiti minimi di retribuzione giornaliera per le retribuzioni effettive e convenzionali ed il riepilogo comparativo per gli anni sono indicati, rispettivamente, nella tabella dell'allegato n. 2 e nella tabella dell'allegato n LIMITI MINIMI IMPONIBILI PER LE RETRIBUZIONI EFFETTIVE DEL SETTORE INDUSTRIALE (Titolo I T.U.) E DEL SETTORE AGRICOLO (Titolo II ) Settore industriale (Titolo I T.U.) Criterio di calcolo delle retribuzioni effettive minime. Il criterio per determinare la base effettiva minima di calcolo del premio deve tenere conto mensilmente della retribuzione minima imponibile stabilita da leggi e contratti, prevista dall'articolo 1 del D.L. n. 338/89 convertito in L. n. 389/1989, da raffrontare con il limite minimo di retribuzione giornaliera che va applicato al lavoratore in esame. Allo scopo, la retribuzione contrattuale deve essere rapportata a giorno e, conseguentemente, va divisa per i giorni lavorativi mensili da retribuire (cd. retribuzione contrattuale media giornaliera). Si deve, quindi, scegliere l'importo giornaliero più elevato tra quello contrattuale come sopra calcolato e quello del limite minimo di retribuzione giornaliera: se è più elevato l'importo contrattuale, si deve confermare la retribuzione effettiva (ex articolo 29 T.U.) del mese considerato, senza alcun adeguamento; se, invece, è più elevato l'importo del limite minimo di retribuzione giornaliera, quest'ultimo deve essere rapportato a mese e, dunque, moltiplicato per i detti giorni lavorativi mensili da retribuire ed all'importo così ottenuto va adeguata, se inferiore, la retribuzione effettiva del mese considerato. Tale criterio non vale per le erogazioni speciali di cui al paragrafo 3. In particolare, dai giorni lavorativi mensili devono essere esclusi quelli da retribuire con i trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali e dalla retribuzione contrattuale devono essere esclusi i medesimi trattamenti.

6 Per l'anno 2001, in ordine alle categorie di lavoratori a cui si applica il minimale di L , si espone la tabella del limite minimo giornaliero rapportato a mese nell'ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili: Anno 2001 Lire Eur o giornali , Limite ero per le retribuzioni della generalità dei lavoratori dipendenti, 3 32 minimo mensile effettive (*) esclusi gli operai agricoli (x 26).658,42 (*) escluse le erogazioni speciali di cui al paragrafo 3 Si ricorda che dal per la determinazione della base imponibile i soci di cooperative di lavoro sono equiparati ai lavoratori dipendenti (articolo 29, comma 7, T.U.). Quindi, ove per tali soci non siano applicabili retribuzioni convenzionali o premi speciali, i loro compensi devono valere come retribuzioni effettive a norma dell'articolo 29, da raffrontare, per l'anno 2001, con il minimale di L Lavoratori a domicilio. L'articolo 1, commi 3 e 4, del D.L. n. 402/1981, convertito in L. n. 537/1981, prevede per i soci di cooperative ex D.P.R. n. 602/1970, i pescatori ex lege n. 250/1958 ed i lavoratori a domicilio uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera da indicizzare annualmente, uguale, per l'anno 2001, a L (euro 20,17). Questo limite minimo, per i lavoratori in argomento, deve essere adeguato al superiore importo del minimale relativo alle retribuzioni effettive della generalità dei lavoratori dipendenti, ovvero L In merito alle istruzioni diramate per tali lavoratori, si rinvia alle circolari n. 37/74 e n. 83/ Minimale contributivo e minimale di rendita. Il minimale di L non deve essere adeguato al superiore importo di 1/300 del minimale di rendita previsto dall'articolo 116, comma 3, T.U. (pari a L : v. paragrafo 10), poiché l'uno prescinde dall'altro. Tuttavia, nella diversa ipotesi in cui, a decorrere dal , il minimale in esame diventi superiore al minimale di rendita rapportato a giorno, quest'ultimo se assunto quale retribuzione convenzionale dovrà essere adeguato al detto limite minimo contributivo (v. paragrafo 5.1) Settore agricolo (Titolo II T.U.). Per gli operai agricoli ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del D.L. n. 463/1983 convertito in L. n. 638/1983 il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto dal D.L. n. 402/1981 convertito in L. n. 537/1981 (tabella A) è aggiornato solo in base all'indice ISTAT, non dovendo essere adeguato al superiore importo del minimale. Per l'anno 2001, quindi, il limite minimo di retribuzione giornaliera è comunque il seguente: Anno 2001 Lire Euro Limite minimo di retribuzione giornaliera per gli operai agricoli 32, EROGAZIONI SPECIALI DA NON UGUAGLIARE AI LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA.

7 Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha espresso l'avviso che le erogazioni di seguito indicate per la loro particolare natura previdenziale e assistenziale non devono essere uguagliate, se inferiori, ai limiti minimi di retribuzione giornaliera, fermo restando che sono imponibili ex articolo 29 T.U.: trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali (infortunio, malattia professionale, malattia, gravidanza e puerperio, integrazioni salariali, ecc.) posti dalla legge o dai contratti a carico dei datori di lavoro; assegno o indennità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana. Circa i trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali, la base imponibile è costituita dalle stesse somme dovute a carico dei datori di lavoro, ancorché inferiori ai limiti minimi di retribuzione giornaliera. Circa l'assegno o indennità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri, si premette che l'importo fissato dal D.M in L giornaliere vale solo fino al 30 giugno 1991 (v. circolari n. 88/76, n. 27/83 e n. 57/89). Dal 1 luglio 1991, considerata la competenza delle Regioni in materia di determinazione del trattamento economico da corrispondere ai lavoratori utilizzati nei cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana, si precisa quanto segue: la base imponibile è costituita dall'importo stabilito con legge regionale e periodicamente aggiornato con decreto del Presidente della Giunta regionale, ancorché inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera (ad esempio, per la Regione Lazio, il d.p.g.r , n. 294, ha fissato l'importo di L per il triennio ); il valore di tale assegno o indennità deve essere moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro; il tasso da applicare è il 50 per 1000 (v. articolo 2 L. n. 418/1975) calcolato sul detto importo; invece alle eventuali somme corrisposte a titolo di integrazione dell'assegno o indennità va applicato il tasso effettivo dell'attività svolta; le istruzioni di riferimento sono nelle citate circolari n. 88/76 e n. 27/83. È, dunque, cura delle Direzioni Regionali verificare se nelle rispettive Regioni sono previsti i menzionati cantieri ed, in caso affermativo, acquisire e comunicare alle dipendenti Unità gli importi dei relativi trattamenti economici. 4. LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA PER LA GENERALITÀ DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI Adeguamento delle retribuzioni convenzionali in base all'indice Istat. L'articolo 22, comma 1, terzo periodo, della legge n. 160/1975 prevede che le retribuzioni convenzionali sono adeguate in base all'indice ISTAT a decorrere dal secondo anno successivo a quello della loro entrata in vigore. Ciò significa che l'importo convenzionale va, prima, indicizzato e, poi, raffrontato con il limite minimo di retribuzione giornaliera, al fine di essere uguagliato, se inferiore, a quest'ultimo. In concreto, tale adeguamento ha effetto per le retribuzioni convenzionali che non sono da correlare alla variazione delle rendite ai sensi degli articoli 116 T.U. e 11 D.lgs. n. 38/2000 o del limite minimo di retribuzione giornaliera e, quindi, dell'indice ISTAT (v. paragrafo 5.7) Disciplina dei minimi imponibili giornalieri. In conseguenza dell'abrogazione dell'articolo 5 del D.L. n. 726/1984, convertito in L. n. 863/1984, da parte dell'articolo 11 del D.lgs. n. 61/2000 (v. circolare n. 61/00: premessa e paragrafo 6), il minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive si applica anche alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori per i quali il D.L. n. 402/1981, convertito in L. n. 537/1981, non prevede nell'articolo 1, comma 3, e nelle tabelle A e B allegate uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera.

8 Detto minimale, pertanto, non si applica alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori con uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera. Tra le categorie di lavoratori con un limite minimo, le retribuzioni convenzionali risultano in vigore per i soci di cooperative di cui al D.P.R. n. 602/1970, per i quali il citato articolo 1, commi 3 e 4, prevede il limite minimo di L da indicizzare annualmente, uguale, per l'anno 2001, a L (v. paragrafo 2.1.2). Tale importo è da applicare estensivamente alle retribuzioni convenzionali dei soci di tutte le società cooperative, anche di fatto. In aggiunta a questo limite minimo, l'articolo 2 del D.M v. Allegato n. 4 stabilisce che le retribuzioni convenzionali dei soci di cooperative (sociali e non) operanti nell'area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi non possono essere inferiori all'importo giornaliero nel rispetto del minimale settimanale introdotto ex lege n. 638/1983 e modificato ex lege n. 389/1989, ovvero nel rispetto del 40% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del F.P.L.D. in vigore al 1 gennaio dell'anno considerato ed aggiornato in base all'indice ISTAT. Per l'anno 2001, il 40% di L è pari a L e, quindi, il minimale giornaliero ( : 6) è uguale a L Dunque, per i soci di cooperative indicati nel D.M , il predetto limite minimo di L va parificato al superiore importo del minimale di L (euro 25,49). Da quanto sopra derivano i seguenti limiti minimi di retribuzione giornaliera: minimale di L , a cui devono essere adeguate, se inferiori, le retribuzioni convenzionali dei lavoratori diversi dai soci di cooperative, anche di fatto, evidenziati nei paragrafi 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.7; limite minimo di L , a cui devono essere adeguate, se inferiori, le retribuzioni convenzionali dei soci di cooperative, anche di fatto, non operanti nell'area dei servizi socioassistenziali, sanitari ed educativi, evidenziati nei paragrafi 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7; minimale di L , a cui devono essere adeguate, se inferiori, le retribuzioni convenzionali dei soci di cooperative (sociali e non) operanti nell'area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, evidenziati nel paragrafo Cooperativa di fatto. La cooperativa "di fatto" va distinta dalla cooperativa in senso proprio poiché non è iscritta nel registro delle imprese e nell'apposito registro prefettizio. I criteri per definire gli enti cooperativi di fatto diversi da quelli espressamente previsti dal citato D.P.R. n. 602/1970 sono desumibili dall'articolo 2 dello stesso decreto. Talché deve ritenersi cooperativa di fatto costituita per il conseguimento degli scopi mutualistici propri delle società cooperative l'organismo associativo per il quale concorrono i seguenti requisiti: organizzazione del servizio o distribuzione del lavoro da parte dell'organismo cooperativo; conferimento all'organismo cooperativo del ricavato dell'attività svolta dai soci; ripartizione del ricavato del lavoro fra tutti i soci secondo criteri determinati dallo statuto e dai regolamenti sociali o da atto sociale risultante da atto scritto; il numero dei soci non deve essere inferiore a 3; i soci devono esercitare effettivamente l'arte od il mestiere corrispondente alle attività per lo svolgimento delle quali l'organismo associativo è stato costituito o attività tecnica accessoria. Da ultimo, si ricorda che il suddetto numero minimo di soci vale anche per la cooperativa in senso proprio allorché trattasi di "piccola società cooperativa" (da 3 ad 8 soci), introdotta dall'articolo 21 della legge n. 266/ Tabelle riassuntive. Anno 2001 Lir e E ur

9 dei lavoratori diversi dai soci di cooperative, anche di fatto Limite minimo per la generalità dei soci di cooperative, anche di fatto, non di retribuzione delle retribuzioni operanti nell area dei servizi socio-assistenziali, giornaliera convenzionali sanitari, educativi 0 dei soci di cooperative operanti nell'area dei servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi Il riepilogo comparativo per l'anno 2001 ed il riepilogo comparativo per gli anni sono indicati, rispettivamente, nella tabella dell'allegato n. 2 e nella tabella dell'allegato n o 36,3 2 20,1 7 25, RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON DECRETO MINISTERIALE. La fonte normativa originaria delle retribuzioni medie convenzionali risale all'articolo 35, comma 1, del D.P.R. n.797/1955 (Testo Unico delle norme sugli assegni familiari), secondo cui per particolari categorie di lavoratori possono essere stabiliti, con decreto ministeriale, appositi salari medi nonché periodi di occupazione media mensile. A tale disposizione si sono aggiunti, ai soli fini INAIL, gli articoli 30, comma 1, e 118, comma 1, T.U., che confermano la validità delle retribuzioni convenzionali per determinare la base imponibile, a prescindere dalla retribuzione effettiva ex articolo 29 T.U. L'imponibile "convenzionale", infatti, è l'eccezione che prevale sulla regola dell'imponibile "effettivo". Le retribuzioni in argomento si dividono come segue: generalità delle retribuzioni convenzionali, a livello nazionale o provinciale; retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani operanti all'estero in Paesi extracomunitari, di cui agli articoli 1 e 4 del decreto-legge n.317/1987, convertito in legge n.398/1987. La prima tipologia riguarda le retribuzioni convenzionali incluse nel principio generale dell'adeguamento ai limiti minimi di retribuzione giornaliera (v. paragrafi 4.2 e 4.4). La seconda tipologia riguarda le "speciali" retribuzioni convenzionali mensili stabilite annualmente con apposito decreto ministeriale e, per l'anno 2001, con D.M (v. circolari n. 54/88, n. 68/89 e n. 54/01). La particolare normativa da cui scaturiscono, ex lege n. 398/1987, le esclude dalla generalità delle retribuzioni convenzionali. Circa la tipologia generale, i criteri per determinare la base convenzionale di calcolo del premio se non è previsto un imponibile mensile devono tenere conto dei giorni di effettiva presenza e del limite "convenzionale" dei giorni lavorativi mensili ed annuali, pari a 25 e 300 (v. articolo 116, commi 2 e 3, T.U.; lettera-circolare n.45/76). In relazione a quanto precede, si espongono i criteri di calcolo da applicare: Retribuzione convenzionale annuale (v. paragrafo 5.1) L'importo annuale deve considerarsi frazionabile in 300 giorni lavorativi e l'importo giornaliero così ottenuto va moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro fino al limite mensile di 25 ed al limite annuale di 300, ad eccezione dell'importo annuale riferito a P.I.P. e borse lavoro, da frazionare in 12 mesi lavorativi (v. circolare n. 11/98) Retribuzione convenzionale giornaliera (v. paragrafi 5.2, 5.4, 5.6 e 5.7) L'importo giornaliero va moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro fino al limite mensile di 25 ed al limite annuale di 300.

10 Retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile (v. paragrafi 5.3, 5.5 e 5.7) L'importo giornaliero va comunque moltiplicato per il periodo mensile fissato dal D.M., a prescindere dai giorni di effettiva presenza al lavoro Ciò posto, nei paragrafi da 5.1 a 5.6 sono illustrate le categorie con retribuzioni convenzionali a livello nazionale aggiornate all'anno 2001; nel paragrafo 5.7 sono illustrate le categorie con retribuzioni convenzionali a livello provinciale Categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita. I decreti sottoindicati stabiliscono una retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di cui all articolo 116, comma 3, T.U. Dal 1 gennaio al 30 giugno 2001, l'imponibile giornaliero (L : 300) e mensile (x 25 ovvero L : 12) corrisponde ai seguenti importi: 1 gennaio 30 giugno 2001 Lire Euro giornaliera ,40 Retribuzione convenzionale mensile ,96 Le categorie in argomento sono: detenuti ed internati per l'"attività occupazionale" di cui all'articolo 4, n. 9, T.U. e al D.M ("lavoranti sia per conto di ditte concessionarie di mano d'opera, sia per conto di imprese private": v. circolare n. 120/69; naturalmente, sono esclusi gli addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato: v. circolari n. 10/80 e n. 53/01); allievi dei corsi di istruzione professionale, di cui all'articolo 4, n. 5, T.U. e al D.M (la tutela assicurativa circoscritta ai partecipanti a corsi con "esperienze tecnico-scientifiche" o "esercitazioni pratiche" comprende anche l'insegnamento o apprendimento teorico non scindibile dalle dette esperienze ed esercitazioni pratiche; v. circolare n. 125/70 e notiziario n. 21/77); lavoratori in lavori socialmente utili e di pubblica utilità, di cui al D.M , alle leggi n. 236/1993, n. 451/1994 e n. 608/1996 e ai decreti legislativi n. 280/1997, n. 468/1997 e n. 81/2000 (v. lettera S.N.G.A ); lavoratori in tirocini formativi e di orientamento, di cui alle leggi n. 236/1993 e n. 196/1997, al Decreto interministeriale n. 142/1998 e al D.P.R. n. 156/1999 (v. lettere D.C.R e ); lavoratori in P.I.P., di cui alle leggi n. 451/1994 e n. 608/1996, al D.M ed all'articolo 78, comma 16, della legge n. 388/2000 (v. circolare n. 11/98); lavoratori in borse lavoro, di cui al D.lgs. n. 280/1997 e al D.M (v. circolare n. 11/98) Familiari partecipanti all impresa familiare di cui all'articolo 230-bis c.c. Il D.M stabilisce una retribuzione convenzionale giornaliera da variare a norma dell'articolo 116 T.U. Dal 1 gennaio al 30 giugno 2001, l'imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi: 1 gennaio 30 giugno 2001 Lire Euro giornaliera ,40 Retribuzione convenzionale mensile ,12 I familiari in argomento si distinguono da quelli espressamente previsti dall'articolo 4, n. 6, T.U. poiché sono una categoria più circoscritta (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) e non dipendono dal datore di lavoro (titolare dell'impresa).

11 Si ricorda, inoltre, che il premio ordinario su base convenzionale non vale per i familiari partecipanti all'impresa familiare artigiana, ai quali si applicano i premi speciali di cui al D.M (v. paragrafo 9.1). In merito alle istruzioni diramate per tali familiari, si rinvia alle circolari n. 67/88, n. 42/89, n. 24/90, n. 56/91 (all. 4, pag. 4), n. 62/91, n. 70/96 (all. 3, pag. 3), n. 52/99 (all. 3, pag. 3) e n. 72/00 (all. 4, pag. 3) Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994. Il D.M stabilisce una retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile, ovvero 12 giorni al mese o 144 all'anno (art. 1 D.M.). La medesima é da variare a norma dell'articolo 116 T.U. (art. 2 D.M.). Dal 1 gennaio al 30 giugno 2001, l'imponibile mensile (L x 12) corrisponde al seguente importo: 1 gennaio 30 giugno 2001 Lire Euro Retribuzione convenzionale giornaliera x 12 gg. mensili ,57 I lavoratori in argomento esercitano le attività di cui all'articolo 16, comma 1, della legge n. 84/1994: il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale svolti nell'ambito portuale (ossia lavori di facchinaggio nelle aree portuali). Si ricorda, inoltre, che a seguito della legge n. 84/1994 e dell'abolizione della riserva a favore delle compagnie e gruppi portuali il premio ordinario su base convenzionale non vale per i soci di cooperative e di organismi associativi di fatto, soggetti o meno al D.P.R. n. 602/1970, ai quali vanno applicati i premi speciali di cui al D.M (v. paragrafi 9.2 e 9.3). In merito alle istruzioni diramate per tali lavoratori, si rinvia alle circolari n. 27 e n. 70/96 (all. 3, pagg. 2 e 3), aggiornate con lettera S.N.G.A , ed alle circolari n.52/99 (all. 3, pagg. 2 e 3) e n. 72/00 (all. 4, pag. 2) Addetti a lavorazioni meccanico agricole per conto terzi. Il D.M stabilisce una retribuzione convenzionale giornaliera per ciascuna delle tre qualifiche ivi indicate (lavoratori specializzati, qualificati e comuni), da adeguare, fino al , al minimale per le retribuzioni convenzionali e, dal , ai limiti minimi illustrati nei paragrafi 4.2 e 4.4. Pertanto si deve distinguere come appresso Lavoratori diversi dai soci di cooperative anche di fatto. Per l'anno 2001, l'imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi: Anno 2001 Lire Euro giornaliera ,32 Retribuzione convenzionale mensile ,10 Si ricorda che per espressa previsione dell'articolo 2, comma 2, del citato D.M. la retribuzione convenzionale vale, altresì, per le categorie di cui all'articolo 4, nn. 3, 6 e 7, T.U. (compresi, dunque, i titolari e soci artigiani, i familiari del titolare artigiano, gli associati ad imprenditore artigiano). In merito alle istruzioni diramate per tali addetti, si rinvia alle circolari n. 32/76, n. 31/79, n. 47/80, al notiziario n. 43/89 ed alla lettera D.C.R Lavoratori soci di cooperative anche di fatto. Per l'anno 2001, l'imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:

12 Anno 2001 Lire Euro giornaliera ,17 Retribuzione convenzionale mensile ,32 Si richiamano, naturalmente, gli ultimi due capoversi del precedente paragrafo Soci di cooperative e di organismi associativi di fatto soggetti al D.P.R. n. 602/1970. Il D.M stabilisce una retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile gradualmente riallineato in 26 giorni dal 2001 al 2004 ed elenca le attività lavorative esercitate dagli organismi associativi cui si applicano le disposizioni del D.P.R. n.602/1970 (v. Allegati nn. 5 e 6). Tale retribuzione convenzionale giornaliera, stabilita in L a decorrere dall'anno 2000, non va indicizzata a norma dell'articolo 22 della legge n. 160/1975 (v. paragrafo 4.1) e, per l'anno 2001, deve essere adeguata al superiore importo del limite minimo di retribuzione giornaliera previsto ex lege n. 537/1981, uguale, per il corrente anno, a L (v. paragrafi 4.2 e 4.4). Ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 1, del citato D.M., i periodi di occupazione media mensile sono i seguenti: Ambito territoriale Periodo fissato per l'anno 2001 a) Territori diversi dal Mezzogiorno 26 giorni lavorativi Territori del Mezzogiorno comprese Basilicata e b) 17 mensili Campania Pertanto l'imponibile mensile (L x 26; L x 17) corrisponde ai seguenti importi: Anno 2001 a) Territori diversi dal Mezzogiorno Lire Euro Retribuzione convenzionale giornaliera x 26 gg. mensili Territori del Mezzogiorno comprese Basilicata e b) Lire Euro Campania Retribuzione convenzionale giornaliera x 17 gg. mensili , 94 Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del citato D.M., nei territori del Mezzogiorno, in presenza di condizioni socio-economiche più favorevoli, è possibile "optare per la misura del periodo medio occupazionale in vigore per il restante territorio nazionale" (26 giorni mensili). Va da sé che il premio ordinario su base convenzionale non vale per i soci da assicurare con i premi speciali unitari. Dunque l'imponibile convenzionale del D.M va riferito ai soci non artigiani di cooperative e di organismi associativi di fatto "soggetti" al D.P.R. n. 602/1970 ovvero in regola con i "requisiti" e gli "adempimenti" stabiliti dagli articoli 2 e 3 ad esclusione dei facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori, ai quali si applicano i premi speciali del D.M (v. paragrafo 9.3). Viceversa, ai soci non artigiani di cooperative e di organismi associativi di fatto "non soggetti" al D.P.R. n. 602/1970 ovvero che, pur svolgendo le attività del D.M , non sono in regola con i detti "requisiti" e "adempimenti" va riferito il premio ordinario relativo alla generalità dei soci di cooperative (su base convenzionale o effettiva), ad esclusione dei facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori, ai quali si applicano i premi speciali del citato D.M (v. paragrafo 9.2). In merito alle istruzioni diramate per i soci ex D.P.R. n. 602/1970, si rinvia al notiziario n. 12/ , 49

13 5.6. Soci volontari delle cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991. Il D.M stabilisce una retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale valido per la generalità dei lavoratori dipendenti. Per l'anno 2001, l'imponibile giornaliero corrisponde al seguente importo: Anno 2001 Lire Euro Retribuzione convenzionale giornaliera ,32 In merito alle istruzioni diramate per tali volontari, si rinvia alla circolare n. 55/ Categorie di lavoratori con retribuzioni convenzionali giornaliere a livello provinciale Familiari, soci e associati di cui all'articolo 4, nn. 6 e 7, T.U. Nell'ambito di varie province, per particolari categorie, risultano in vigore decreti ministeriali recanti importi convenzionali giornalieri solo o anche ai fini contributivi e risarcitivi INAIL. E' implicito che una retribuzione convenzionale a livello provinciale non è applicabile ai lavoratori per i quali è già stabilita una retribuzione convenzionale a livello nazionale. Le categorie in argomento sono: familiari coadiuvanti del datore di lavoro non artigiano, di cui all'articolo 4, n. 6, T.U., con o senza retribuzione effettiva; soci di cooperative, di cui all'articolo 4, n. 7, T.U., con retribuzione effettiva (v. paragrafo 2.1.1, ultimo capoverso); soci di ogni altro tipo di società anche di fatto, di cui al citato n. 7, senza retribuzione effettiva; associati in partecipazione se l'associante non è imprenditore artigiano, di cui al citato n. 7 (v. Corte Cost. n. 332/1992), senza retribuzione effettiva. Nel paragrafo sono evidenziate le retribuzioni convenzionali per una particolare categoria di soci di cooperative Limiti minimi applicabili. Nella tabella dell'allegato n. 3 e nella tabella del paragrafo 4.4 sono indicati i limiti minimi di riferimento fino all'anno Come accennato nel paragrafo 4.1, l'adeguamento in base all'indice ISTAT ai sensi della legge n. 160/1975 ha effetto per le retribuzioni convenzionali provinciali che non sono pari al minimale di rendita (rapportato a giorno) e sono superiori al relativo limite minimo di retribuzione giornaliera. In merito, si espone l'esempio di un D.M. che, per i familiari di cui all'articolo 4, n. 6, T.U., stabilisce dal una retribuzione convenzionale di L Tale importo giornaliero resta fisso anche nell'anno 2000, poiché superiore al minimale di L Pertanto, dal , la retribuzione convenzionale di L adeguata all'indice ISTAT (+ 2,6 %) è uguale a L , ovviamente superiore al minimale di L Diversamente, si espone l'esempio di un D.M. che, per i suddetti familiari, stabilisce dal una retribuzione convenzionale di L Tale importo giornaliero, nell'anno 2000, va uguagliato al minimale di L Pertanto, dal , la retribuzione convenzionale è uguale al minimale di L Retribuzioni convenzionali giornaliere per i soci di cooperative operanti nell'area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi.

14 Tra le retribuzioni convenzionali provinciali stabilite in rapporto a determinati settori o aree di attività, assumono rilevanza i salari medi giornalieri per i soci di cooperative (sociali e non) operanti nell'area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile. Fino al è applicabile il minimale giornaliero ex lege 863/1984 e dal 1.4 al è applicabile il limite minimo giornaliero ex lege n. 537/1981. Dal , il citato D.M introduce il più elevato minimale giornaliero nel rispetto del parametro settimanale ex lege n. 638/1983 ed unifica il periodo di occupazione media mensile in 26 giornate lavorative (v. paragrafo 4.2 e Allegato n. 4). In relazione a quanto precede, gli importi dei limiti minimi sono indicati nell'ultima riga della tabella in Allegato n. 3. Ne deriva che la retribuzione convenzionale stabilita dal D.M. provinciale va adeguata all'indice ISTAT a decorrere dal secondo anno successivo (a quello della sua entrata in vigore) e, poi, va raffrontata con il limite minimo di retribuzione giornaliera del periodo di riferimento, al fine di essere uguagliata, se inferiore, a quest'ultimo. Dopo tale raffronto, la retribuzione convenzionale giornaliera va moltiplicata per il periodo mensile prefissato dal sempre uguale a 26 giorni e per i mesi lavorativi nel corso dell'anno. È, dunque, cura delle Direzioni Regionali acquisire e trasmettere alle dipendenti Unità tutti i decreti ministeriali vigenti nel periodo prescrizionale. RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON LEGGE. Oltre le retribuzioni convenzionali determinate con decreto ministeriale, sono in vigore retribuzioni convenzionali determinate con legge e da considerare come "speciali", analogamente a quelle stabilite per i lavoratori in paesi extracomunitari (v. paragrafo 5). La fonte normativa, ai soli fini INAIL, è sempre il citato articolo 30, comma 1, T.U., ma le retribuzioni in esame sono escluse dal principio generale dell'adeguamento ai limiti minimi giornalieri espresso nei paragrafi 4.2 e 4.4. Si illustrano, pertanto, le tipologie di imponibili convenzionali per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (paragrafo 6.1), i lavoratori con contratto part-time (paragrafo 6.2) ed i lavoratori dell'area dirigenziale (paragrafo 6.3). 6.1 Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 155/1993, convertito in legge n. 243/1993, prevede importi (classi) di retribuzione convenzionale oraria che, a norma del successivo comma 2, sono annualmente variati ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 895/1980 e, dunque, sono aggiornati in base all'indice ISTAT. Per l'anno 2001, i nuovi valori convenzionali sono riportati nelle tabelle dell'allegato n. 7 (si ricorda che la contribuzione trimestrale è da versare all'inps anche per la quota parte relativa all'assicurazione INAIL). In merito alle istruzioni diramate per tali lavoratori, si rinvia alle circolari n. 54/72 e n. 83/73, ai notiziari n. 12/74 e n. 18/76 ed alla circolare n. 61/ Lavoratori con contratto part-time. L'articolo 9, commi 1 e 3, del D.lgs. n. 61/2000 ha confermato, ai fini INAIL, la disciplina imponibile fondata sul criterio della retribuzione convenzionale oraria già prevista dall'articolo 5, commi 5, 9, 9/bis e 9/ter, del D.L. n. 726/1984 convertito in L. n. 863/1984, come integrato dal D.L. n. 232/1995 (più volte reiterato fino al D.L. n. 510/1996 convertito in L. n. 608/1996).

15 In sintesi, la base imponibile è determinata moltiplicando la retribuzione oraria (minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire, a carico del datore di lavoro, nel periodo assicurativo. La retribuzione oraria minimale a norma del citato articolo 9, comma 1 si ottiene come ai fini INPS, ovvero nel modo seguente: si moltiplica il minimale giornaliero per le giornate di lavoro settimanale ad orario normale (sempre pari a 6, anche se l'orario di lavoro è distribuito in 5 giorni settimanali); l'importo così ottenuto va diviso per le ore di lavoro settimanale ad orario normale previste dalla contrattazione collettiva nazionale per i lavoratori a tempo pieno (o, in assenza di questa, dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale). Se, quindi, l'orario normale è di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minimale per l'anno 2001 risulta come segue: Anno 2001 Orario normale Lire Euro Retribuzione oraria minimale 40 ore settimanali x 6 : 40 = = 5,45 La retribuzione oraria tabellare a norma del citato articolo 9, comma 3 si ottiene nel modo seguente: si divide l'importo della retribuzione annua tabellare prevista dalla contrattazione collettiva nazionale (o, in assenza di questa, dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale) per le ore annue stabilite dalla stessa contrattazione per i lavoratori a tempo pieno. La retribuzione annua tabellare (cd. paga base o minimo tabellare) include anche le mensilità aggiuntive, con esclusione di ogni altro istituto economico di natura contrattuale: contingenza pure se conglobata nella paga base scatti di anzianità, eventuali emolumenti stabiliti dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale, ecc. Ciò posto, si deve scegliere la retribuzione oraria più elevata tra la minimale e la tabellare come sopra calcolate e detto importo va moltiplicato per le ore complessive da retribuire in forza di legge o di contratto. Le ore da retribuire a carico del datore di lavoro comprendono, oltre quelle di effettiva presenza, le ore in cui il lavoratore è assente per ferie, festività riconosciute, permessi retribuiti, infortunio, malattia, maternità, ecc., entro il limite massimo di 25 giorni lavorativi mensili. In particolare, il computo delle ore include quelle da retribuire a titolo di lavoro supplementare o straordinario (cfr. articolo 3 del D.lgs. n. 61/2000) nonché quelle da retribuire a titolo di integrazione di prestazioni mutualistiche e previdenziali (v. paragrafo 3). Tale criterio della retribuzione convenzionale oraria vale anche per i soci di cooperative, ad esclusione dei soci ai quali si applicano i premi speciali (v. paragrafi 9.1, 9.2, 9.3 e 9.5). Un diverso criterio orario vale per i lavoratori dell'area dirigenziale (v. paragrafo 6.3). Si ricorda, inoltre, che il premio ordinario su base convenzionale non vale per gli insegnanti, ai quali si applicano i premi speciali derivati dal D.M (v. paragrafo 9.6). Da ultimo, circa il profilo risarcitivo, sono confermate le istruzioni della lettera nell'allegato 2 alla circolare n. 21/ Lavoratori dell'area dirigenziale. L'articolo 4, comma 1, del D.lgs. n. 38/2000 prevede che la base imponibile è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita ex articolo 116, comma 3, T.U. Al riguardo, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale frazionabile in 300 giorni lavorativi (v. paragrafo 5). Dal 1 gennaio al 30 giugno 2001, l'imponibile giornaliero (L : 300) e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi: 1 gennaio 30 giugno 2001 Lire Euro Retribuzione convenzionale giornaliera ,45

16 mensile ,37 Per i lavoratori dell'area dirigenziale con contratto part-time, si deve calcolare l'importo orario del massimale di rendita, da moltiplicare per l'orario definito nel rapporto di lavoro a tempo parziale. In tal senso si è anche espresso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Pertanto, dal 1 gennaio al 30 giugno 2001, l'imponibile orario (L : 8) corrisponde al seguente importo, da moltiplicare per le ore di effettiva presenza al lavoro: 1 gennaio 30 giugno 2001 Lire Euro Retribuzione convenzionale oraria ,68 Si ricorda che i lavoratori dell'area dirigenziale sono quelli aventi la qualifica di dirigente e quelli che - lavoratori con mansioni / funzioni direttive - pur in carenza di detta qualifica, sono inquadrati nell'area dirigenziale secondo quanto disciplinato dagli specifici contratti collettivi nazionali. In merito alle istruzioni diramate per tali lavoratori, si rinvia alla lettere D.C.R e RETRIBUZIONE DI RAGGUAGLIO. L'articolo 30, comma 4, T.U. come modificato dall'articolo 8 del D.lgs. n. 38/2000 prevede che, "nei casi in cui i prestatori d'opera non percepiscano retribuzione fissa o comunque la remunerazione non sia accertabile, si assume, qualora non siano stabilite tabelle fisse di salari medi o convenzionali, la retribuzione valida ai fini della determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all'articolo 116, comma 3." Pertanto la retribuzione di ragguaglio ex articolo 8 è pari al minimale di rendita. Al riguardo, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale frazionabile in 300 giorni lavorativi (v. paragrafo 5). Dal 1 gennaio al 30 giugno 2001, l imponibile giornaliero (L : 300) e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi: 1 gennaio 30 giugno 2001 Lire Euro giornaliera ,40 Retribuzione di ragguaglio mensile ,96 È appena il caso di rilevare che tale retribuzione si assume solo in via residuale, ovvero in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva. Dunque la retribuzione di ragguaglio è da applicare ai familiari, soci e associati di cui all'articolo 4, nn. 6 e 7, T.U., senza retribuzione effettiva (naturalmente, se non sono stabiliti retribuzioni convenzionali o premi speciali). 8. COMPENSI EFFETTIVI PER I LAVORATORI PARASUBORDINATI. L'articolo 5, comma 4, del D.lgs. n. 38/2000 prevede che la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti, da determinare secondo l'articolo 48 del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.), nel rispetto dei limiti minimo e massimo ex articolo 116, comma 3, T.U., ovvero del minimale e massimale di rendita. Al riguardo, a questi limiti si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale frazionabile in tanti dodicesimi per quanti sono i mesi, o frazioni di mese, di durata del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Dal 1 gennaio al 30 giugno 2001, i limiti minimo e massimo dell'imponibile mensile (L : 12 / L : 12) corrispondono ai seguenti importi: 1 gennaio 30 giugno 2001 Lire Euro Minimo e massimo mensile , ,37 In merito alle istruzioni diramate per tali lavoratori, si rinvia alla circolare n. 32/00 ed alla lettera D.C.R * * *

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