12) Riconoscimento di figlio naturale da parte di donna straniera coniugata.

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1 FILIAZIONE NATURALE 1) Atto di nascita di minore naturale nato all'estero. Trascrizione. Riconoscimento. L atto di nascita di un minore, nato all'estero fuori del matrimonio, deve essere trascritto, riportando la indicazione dei genitori del bambino senza alcuna precisazione, assente dall'atto, in merito alla circostanza se vi sia stato o no riconoscimento e circa le eventuali modalità di questo. Che il bambino porti il cognome della madre, secondo la legislazione del Paese in cui é nato, non urta l'ordine pubblico italiano, tanto che l'art. 98, comma 2, ord.st.civ., ammette l'ufficiale dello stato civile ad operare una correzione, quando, ovviamente, sia venuto a conoscenza di tutti i dati relativi alla nascita. Quanto al riconoscimento paterno, l'art. 258 c.c. dispone sì che il relativo atto proveniente da uno dei genitori non può contenere elementi che si riferiscano all'altro genitore che non ha prestato il suo consenso, per atto pubblico, ad essere nominato nell'atto medesimo, ma non sanziona di nullità l'atto, semplicemente stabilendo che tali indicazioni "sono senza effetto". Tale atto deve essere dunque annotato (non trascritto: artt. 28, comma 2, e 49, lett. 'k', ord.st.civ.) nell'atto di nascita, una volta che questo sia stato trascritto, omettendo la parte relativa alla nominatio della madre. Il riconoscimento da parte di questa, successivo a quello del padre, é pienamente ammissibile, se effettuato previo consenso del genitore che aveva riconosciuto per primo (art. 250 c.c.). Anch'esso deve essere annotato nell'atto di nascita. 1 bis) Atto di nascita formato all'estero contenente riconoscimento di figlia naturale in contrasto con la normativa italiana. Il caso di specie tratta della richiesta di trascrizione di un atto di nascita, formato all'estero, a seguito di dichiarazione e relativo riconoscimento resa dal padre naturale, cittadino italiano, con la illegittima indicazione della madre naturale, in patente violazione dell'art. 258, comma 2, cod.civ. La situazione é apparentemente complicata dal fatto che la madre ha riconosciuto la figlia, senza l'assenso di costei, presso l'autorità straniera, dopo ventiquattro anni dalla nascita e dopo la morte del genitore che l'aveva riconosciuta per primo. Mi pare che si tratti qui di un falso problema. L'originario vizio della illegittima indicazione nell'atto di nascita (della figlia naturale) della identità della madre, é stato ovviamente sanato dall'avere la madre riconosciuto a sua volta la figlia, sia pure dopo gran tempo dalla nascita. L'atto di nascita, conseguentemente, potrà essere trascritto integralmente, con l'annotazione, in calce, ad opera dell'ufficiale dello stato civile, dell'avvenuto riconoscimento anche da parte della madre. Il mancato assenso della figlia al riconoscimento fa sì che gli effetti di questo non si producano, allo stato, nei suoi confronti (art. 250, comma 2), ma ciò non assume particolare rilevanza perché la figlia potrà prestare il suo assenso anche in tempo successivo, sanando la mancanza con efficacia ex tunc. Il terzo comma dell'art. 250 é ovviamente non applicabile avendo la figlia riconosciuta dalla madre superato di gran lunga l'età di sedici anni all'epoca del secondo riconoscimento. La cittadinanza italiana si comunicò alla figlia, da parte del padre, cittadino, già dal tempo della formazione dell'atto di nascita e del riconoscimento in esso contenuto. 2) Atti di riconoscimento di filiazione naturale formati all'estero. Si ritiene che gli atti di riconoscimento di figlio naturale, formati all estero separatamente dall atto di nascita (o dinanzi all autorità diplomatica o consolare, o dinanzi all autorità locale), non debbano essere trascritti in Italia, ma soltanto annotati nell atto di nascita del riconosciuto: ciò ai sensi degli artt. 28, comma 2, e 49, lett. k, ord.st.civ. La norma di cui all art.17 ha carattere generale, ma quelle ora citate, per la loro specialità, derogano all art.17. Questa é una delle tante novità portate dal nuovo regolamento, in difformità dall art. 66, n.6, del vecchio, probabilmente in considerazione della superfluità della trascrizione di un atto i cui elementi essenziali sono già riportati nell annotazione apposta in calce o a margine dell atto di nascita. Una delle caratteristiche peculiari del nuovo regolamento é appunto quella di avere ridotto drasticamente il numero dei casi di trascrizione: fra trascrizione e annotazione, le cui finalità di rendere pubblico un certo evento sono identiche, non vi é infatti sostanziale differenza; come altre volte si é già detto, la definitiva riforma dello stato civile dovrebbe ridurre ad uno solo gli atti (quello di nascita di una persona) nel quale vengano annotati tutti gli eventi che la riguardano. 3) Formazione dell'atto di nascita di bambino straniero e riconoscimento di filiazione I - La formazione dell atto di nascita di un bambino straniero nato in Italia ha carattere priore e poziore rispetto ad ogni altra dichiarazione dei genitori, per cui esso deve essere comunque formato: se i genitori riconoscono la filiazione naturale del nato, l ufficiale dello stato civile non potrà non prenderne atto nel corpo della dichiarazione, salvo che il riconoscimento risulti già in contrasto con i principi di ordine pubblico della legge italiana (é norma di carattere generale ed imperativo che l ufficiale dello stato civile non può ricevere atti, anche se relativi a stranieri, che violino l ordine pubblico italiano: vedi, ad es., l art.116, secondo comma, cod.civ. e l art.18 ord.st.civ.) o con quelli del Paese di appartenenza del nato (art.35, primo comma, legge 31 maggio 1995, n.218). In questi casi nell atto di nascita si dovrà contenere l'annotazione del rifiuto dell ufficiale di stato civile di ricevere la dichiarazione di riconoscimento, reso separatamente con la indicazione scritta dei motivi. Contro il rifiuto potrà essere proposto reclamo. Se il contrasto emerga successivamente alla dichiarazione di nascita e di riconoscimento,

2 per documentazione prodotta od acquisita, od a seguito dell attestazione dell autorità diplomatica o consolare del Paese di appartenenza del nato, l ufficiale dello stato civile dovrà darne immediata comunicazione al procuratore della Repubblica competente perché questi, ove lo ritenga, promuova dinanzi al tribunale la dovuta azione di rettificazione. Va precisato che, ai sensi dell art.42 ord.st.civ., dovrebbero coloro che intendono riconoscere un figlio naturale dimostrare che nulla osta al riconoscimento ai sensi di legge : se a ciò gli interessati non abbiano provveduto, l ufficiale dello stato civile si dovrà lui far carico dell acquisizione della documentazione necessaria, specie se il riconoscimento sia stato espresso contestualmente alla dichiarazione di nascita, ai fini dell eventuale esperimento dell azione di rettificazione. Come, infatti, é inderogabile il principio della necessità della formazione dell atto di nascita, é altrettanto necessario che sia accertata l assenza di impedimenti al riconoscimento di figlio naturale, trattandosi, si ripete, di materia soggetta a principi e regole di ordine pubblico. Se, infine, il riconoscimento é fatto con atto distinto, posteriore alla nascita... l ufficiale dello stato civile deve acquisire direttamente la relativa documentazione ai sensi dell art.21, comma 2 (art.42 cit.). II - Tutta la legge n.218 del 1995 e, quindi, anche l'art.35, hanno per presupposto alla loro applicazione che vi sia un elemento di estraneità nel rapporto di cui si tratta. Occorre, cioè, in tema di riconoscimento di filiazione naturale che il figlio da riconoscere (o il genitore che intende riconoscerlo) sia di nazionalità diversa da quella italiana perché si possa dire che, "le condizioni per il riconoscimento del figlio naturale sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita...". Se il figlio che il genitore italiano intende riconoscere é pur'esso di nazionalità italiana, la legge n.218 manca di ogni ragione di applicazione ed il rapporto é semplicemente regolato dalle norme del codice civile (art.250 sgg.). Il discorso vale anche per quanto attiene all'acquisto della cittadinanza italiana (art.2 della legge 5 febbraio 1992, n.91) da parte di chi é riconosciuto da cittadino italiano: occorre, anche qui, perché si possa parlare di acquisto (anche) della cittadinanza italiana, che il figlio da riconoscere sia di cittadinanza diversa da quella italiana. Se il figlio nasca da genitori italiani sposati fra loro (e sia, quindi, loro figlio legittimo) o da genitori non sposati fra loro, di cui almeno uno sia cittadino italiano che lo abbia riconosciuto, si dirà che egli segue la cittadinanza del o dei genitori, ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. "a", della legge n.91. In questi casi la communicatio civitatis si ha dal momento della nascita o da quello del riconoscimento. Per il tempo fra la nascita e il riconoscimento va ritenuto che si debba far ricorso all'art.1, primo comma, lett. "b", della legge n.91. Se il genitore naturale riconosce il figlio nella stessa dichiarazione di nascita, la denuncia, il riconoscimento, la communicatio della cittadinanza si verificano nello stesso momento, e tali atti confluiscono in un unico negozio, pur rimanendo sostanzialmente distinti. Va ricordato qui, per completezza, che le ipotesi previste dall'art.1 della legge n.91, non necessitano di una attestazione di cittadinanza, ai sensi dell'art.16, comma 8, del D.P.R. 12 ottobre 1993, n.572. Con riguardo al caso di specie, la madre, cittadina italiana, ha comunicato la propria cittadinanza al figlio naturale al momento del riconoscimento; il figlio, che aveva già la stessa cittadinanza della madre, ne ha però mutato il titolo, divenendo cittadino italiano per derivazione materna. Per quanto concerne la posizione del padre, straniero, si deve applicare l'art.35, primo comma, della legge n.218, avendo il figlio una cittadinanza diversa da quella del padre e sussistendo, quindi, un elemento di estraneità. 4) Illegittimità del riconoscimento di filiazione naturale. Il riconoscimento effettuato da un cittadino italiano presso un consolato straniero in Italia di un figlio naturale é radicalmente nullo (addirittura inesistente), perché reso, su territorio italiano dinanzi ad una autorità appartenente a Paese estero, anziché dinanzi alla competente autorità italiana, ai sensi dell art. 254 cod.civ. (l ipotesi di un riconoscimento dinanzi al giudice tutelare é stata soppressa dall art.138 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n.51); quindi con violazione piena della sovranità della Repubblica italiana su quel territorio. La dottrina della extraterritorialità dei luoghi occupati da rappresentanze straniere, diplomatiche o consolari, é ormai superata da gran tempo, sostituita da quella delle immunità. In altra ipotesi, invece, il riconoscimento é valido, essendo stato effettuato da un italiano, in Paese straniero, presso l autorità locale, con osservanza delle norme prescritte al riguardo dalla legge italiana. Che, poi, il figlio riconosciuto sia (anche) cittadino tedesco non ha rilevanza per il nostro ordinamento. 5) Impugnazione del riconoscimento Nessuna norma stabilisce che l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità debba essere preceduta da una condanna penale: é pienamente ammissibile che il difetto di veridicità dipenda da un comportamento che non costituisca reato; ciò che conta é che il difetto sussista all'atto del riconoscimento e che sia poi accertato con sentenza. 6) Sentenza di disconoscimento della paternità pronunciata all'estero Una volta stabilito, a seguito della sentenza svizzera di disconoscimento della paternità, riconosciuta, come pare, efficace nell'ordinamento italiano, che A ha perduto questa cittadinanza e, insieme, il diritto di portare il cognome A, appartenente a colui di cui é stata negata la paternità, si deve ritenere che essa, ora cittadina svizzera per discendenza materna (se la madre l'ha riconosciuta come figlia naturale) porterà il cognome che le attribuisce la sua legge nazionale.

3 Una volta perduto lo status di figlia legittima, ove la madre non l'avesse riconosciuta come figlia naturale, A risulterebbe figlia di genitori sconosciuti e seguirebbe, per l'attribuzione della cittadinanza e del cognome, lo ius loci, ove la legge svizzera disponesse in questi sensi. 7) Sentenze di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale. Caso di specie. E'vero che le sentenze di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale (artt. 269 sgg. cod.civ.) non sono menzionate fra quelle che debbono essere trascritte (art. 28 ord.st.civ.) nei registri di nascita, né fra quelle che debbono essere annotate (art. 49) negli atti di nascita, ed é anche vero che l'art. 453 cod.civ. fa divieto di apporre annotazioni quando queste non siano disposte per legge od ordinate dall'autorità giudiziaria, ma, a parer mio, sarebbe cosa del tutto fuori da ogni logica giuridica e contraria ai principi fondamentali dell'ordinamento dello stato civile (e, così, contraria alla legge), non far menzione nell'atto di nascita di una persona, che fu dichiarata alla nascita figlia naturale di genitori rimasti ignoti, di una sentenza che poi abbia accertata in modo definitivo la sua filiazione da soggetti determinati, e conservarle nei registri dello stato civile, destinati alla documentazione della sua condizione, uno status che più non le appartiene. La negligenza del legislatore può forse essere superata facendo leva sulla lettera "o" dell'art. 49 cit., là dove si dice che debbono essere annotate nell'atto di nascita le sentenze che, disconoscendo la filiazione legittima, debbono evidentemente dichiarare la filiazione naturale. Certo, tale norma non importa che dal disconoscimento scaturisca la individuazione dei genitori naturali; peraltro, quando sussista una dichiarazione giudiziale che accerti la paternità e la maternità naturale di un soggetto, sorge la incoercibile necessità giuridica che di quel mutamento di stato sia presa nota nei registri appositamente predisposti. Un ragionamento pressappoco analogo si può fare quando il soggetto sia stato riconosciuto da uno solo dei genitori e la dichiarazione giudiziale riguardi l'altro di questi. Veniamo ora al caso in cui la sentenza, o, più genericamente, il provvedimento di dichiarazione della paternità e maternità naturale siano stati pronunciati all'estero, da un'autorità giudiziaria straniera. Qui occorrerà che la sentenza o il provvedimento siano stati riconosciuti dalla competente autorità italiana, ed é cosa nota che in questi casi si debbano applicare gli artt. 64 sgg. della legge 31 maggio 1995, n.218, perché quella sentenza o provvedimento abbiano efficacia nell'ordinamento italiano. Neppure di essi dall'ordinamento dello stato civile si fa menzione fra quelli che debbono essere trascritti od annotati, ma, come si é detto sopra, sussiste la imprescindibile necessità giuridica che essi siano annotati nell'atto di nascita del soggetto interessato. Ma ciò avviene solo quando da quella sentenza o provvedimento, per essere la filiazione naturale dichiarata nei riguardi di un cittadino o cittadina italiani, scaturisca l'acquisto da parte del nato di tale cittadinanza, jure sanguinis (art. 2 della legge 5 febbraio 1992, n.91). Sarà allora necessario che sia acquisito dal competente ufficiale dello stato civile l'atto di nascita dell'interessato, e trascritto, e che in esso si faccia annotazione della sentenza o provvedimento da cui é derivato l'acquisto della cittadinanza. Di più: é ulteriormente richiesto che sia emessa dal sindaco competente la dovuta attestazione dell'acquisto, ai sensi dell'art. 16, comma 8, del D.P.R. 12 ottobre 1993, n.572, e che di essa si faccia trascrizione nei registri di cittadinanza ed annotazione nell'atto di nascita (ibidem e art.24, lett. "b", e art. 49, lett. "i", ord.st.civ.). Con riguardo ai casi di specie, si fa riferimento al Trattato fatto a Roma il 17 ottobre 1989 fra la repubblica italiana e la Repubblica Federativa del Brasile, in materia, fra l'altro, di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile, ratificato con legge 18 agosto 1993, n.336. Vedi in particolare gli artt. 1, commi 1 e 2; 2; 3, comma 1; 11; 12; 13; 18; 19; 21 del Trattato. L'art. 2 della legge n.218 del 1995, sopra citata, come é noto, fa salve le disposizioni contenute in convenzioni internazionali in vigore per l'italia. Ora, l'art. 21 del Trattato fra l'italia e il Brasile esige che il riconoscimento delle sentenze pronunciate in uno dei due Stati, da valere nell'altro, sia effettuato in via giudiziaria, con pronuncia dell'autorità competente ai sensi dell'art. 3, comma 1. Non sono pertanto applicabili gli artt. 64 sgg. della legge n.218 del Rimane ferma, invece, la necessità dell'annotazione della pronuncia di riconoscimento da parte dell'autorità italiana della sentenza o del provvedimento brasiliano, nonché dell'attestazione dell'acquisto della cittadinanza italiana in conseguenza di quelli da parte del soggetto interessato, e della sua trascrizione ed annotazione. 8) Applicazione della legge del Paese di appartenenza del nato. A me pare che al figlio nato a Cuba da madre cubana si debba applicare, riguardo alla qualità di legittimo o naturale, la legge cubana, secondo quanto si trae dal testo dell'atto di nascita formato a Cuba, che considera il figlio come naturale e riconosciuto dalla sola madre. Da ciò deriva che il figlio é cittadino cubano, jure loci e jure sanguinis, ed a lui non si possono pertanto applicare le norme della legge italiana (art. 35, primo comma, legge 31 maggio 1995, n.218): quelle, in particolare, di cui agli artt. 232 e 233 cod.civ. (come sost. rispettivamente dagli artt. 90 e 91 della legge 19 maggio 1975, n.151); se nel sistema legislativo cubano esistesse una norma analoga a quella dell'art. 233 cod.civ.it., essa potrebbe essere applicata. Giustamente, mi pare, l'ufficiale dello stato civile italiano deve rifiutare la registrazione di un atto di nascita in cui si faccia risultare la qualità di figlio legittimo di chi sia nato prima del decorso di centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio.

4 Non é assolutamente pensabile la proposizione da parte del cittadino italiano, che assuma di esserne il padre, di un'azione di stato per il reclamo della qualità di figlio legittimo del nato. E'invece possibile che il padre, cittadino italiano, riconosca ora come proprio il figlio e ne determini così la legittimazione, secondo la legge italiana, ai sensi degli artt. 34 della legge n.218/1995 cit., e 283 cod.civ. 9) Figlio naturale nato all'estero, non riconosciuto. Si é nell'àmbito della filiazione naturale e si dà il caso che il figlio, nato all'estero, sia indicato nell'atto di nascita formato dal locale ufficiale dello stato civile, come nato dalla donna che lo ha partorito senza, tuttavia, che questa l'abbia riconosciuto come suo proprio figlio, mentre, invece, ciò prescrive la legge italiana; peraltro il figlio é cittadino italiano perché é stato riconosciuto dal padre cittadino all'atto della denuncia della nascita, e il padre ha dato illegittimamente indicazioni sulla identità della madre, in patente contrasto con l'art. 258, secondo comma, cod.civ. Osservo che l'art. 35, primo comma, della legge 31 maggio 1995, n.218, stabilisce che le condizioni per il riconoscimento di figlio naturale sono regolate dalla legge nazionale del figlio, mentre il terzo comma rinvia alla legge dello Stato in cui il riconoscimento é fatto soltanto con riguardo alla forma di esso. Sino a che la normativa vigente in Italia non sia mutata, é sicuramente da escludere, perché in violazione dei principi fondamentali che reggono la materia, che una persona sia indicata negli atti dello stato civile come figlio naturale di un genitore che non abbia, con le solenni modalità tassativamente stabilite dall'art. 254 e con l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 250, secondo, terzo e quinto comma, cod.civ., espresso la sua chiara e manifesta volontà di riconoscimento. Ricordo, a questo proposito, la Convenzione adottata a Bruxelles il 12 settembre 1962, per il riconoscimento della filiazione materna dei figli naturali, alla quale l'italia aderì e della quale il Governo fu autorizzato alla ratifica con legge 24 aprile 1967, n. 244, ma il relativo strumento non fu mai depositato. Resta da dire ciò che accade (o cosa dovrebbe accadere) quando sia trasmesso per la trascrizione all'ufficiale dello stato civile italiano un atto di nascita formato all'estero contenente una indicazione di paternità o di maternità o un riconoscimento non ammessi dal nostro ordinamento; ritengo che di tale atto debba essere trascritta necessariamente la parte relativa alla nascita, essendo di vitale interesse pubblico che venga presa nota nei registri dello stato civile dell'evento della nascita all'estero di un cittadino italiano, e che debba essere invece rifiutata, con adeguata motivazione, la trascrizione della parte non ammissibile relativa all'indicazione od al riconoscimento dell'ascendenza. E'ovvio che la cittadinanza italiana, jure sanguinis, debba risultare dall'atto nella parte in cui, invece, la indicazione od il riconoscimento dell'ascendenza sia ammissibile. Si fa l'esempio di un cittadino italiano che, all'estero, denuncia la nascita di un figlio naturale, riconoscendolo come proprio, e, nel contempo, seguendo la legislazione del Paese di accoglienza, indichi le generalità della madre, che in nessun modo abbia manifestato la volontà di un riconoiscimento Si ha qui un caso di trascrizione anomala, parziale oltre che per riassunto, di un atto di nascita formato all'estero, sul quale deve essere annotato il rifiuto opposto dall'ufficiale dello stato civile, in sede separata ed autonoma (art. 7 ord.st.civ.), alla richiesta di trascrizione della parte di esso che contrasta con l'ordine pubblico italiano. L'annotazione non deve evidentemente contenere alcuna specificazione degli elementi di cui si rifiuta la trascrizione. 10) Riconoscimento di figlio naturale; consenso. Per quanto concerne il minore Mario Bianchi, si osserva che la madre, cittadina italiana, lo ha riconosciuto come figlio naturale, ai sensi degli artt. 250 e 254 cod.civ., ma non ha mai prestato il proprio consenso al riconoscimento del padre, cittadino tedesco. Tale consenso, secondo la legge di quel Paese, é stato prestato, invece, dal Funzionario dell'ente provinciale per la tutela dei minori, in qualità di tutore del minore. Tale consenso, come correttamente rilevato dall'ufficiale dello stato civile, é privo di effetti per l'ordinamento italiano, sicché il minore risulta riconosciuto dalla sola madre. Secondo una prassi costante, il detto consenso può essere espresso dal genitore che ha riconosciuto per primo il minore anche in momento successivo al riconoscimento effettuato dall'altro genitore. Ove la madre si opponga al riconoscimento paterno, non vi é altra via che quella di seguire la procedura stabilita dal quarto comma dell'art ) Riconoscimento di figlio naturale da un solo genitore; consenso. Riguardo al minore Mario Rossi, risulta che egli é stato riconosciuto dal solo padre naturale, cittadino tedesco, e che la madre, cittadina italiana, non ha mai manifestato una volontà di riconoscimento. Ella ha, tuttavia, prestato il suo consenso, non si conosce in quale forma, al riconoscimento da parte dell'altro genitore: di qui il Ministero della giustizia trasse il convincimento che tale manifestazione di consenso importasse necessariamente una implicita volontà di riconoscimento. Il detto Ministero tenne però a precisare che tale consenso dovesse essere contenuto in un atto pubblico, conformemente a quanto disposto dall'art. 254 cod.civ. Anche a voler accedere, con qualche riserva, al parere del Ministero della giustizia, v'é da rilevare che non si sa nel caso di specie in quale forma il consenso fu espresso, per cui, allo stato, il minore risulta riconosciuto dal solo padre, ha la cittadinanza germanica e porta il cognome paterno. Se la madre, cittadina italiana, intendesse ora riconoscere il figlio, dovrebbe sottostare alla disciplina dell'art. 250, comma 3, ed ottenere il previo consenso del genitore che lo ha riconosciuto per primo. 12) Riconoscimento di figlio naturale da parte di donna straniera coniugata.

5 Nel caso di specie, ad ammettere come principio generale nell'ordinamento italiano la riconoscibilità di un figlio naturale da parte di donna coniugata, si può consentire che la donna straniera coniugata riconosca, nella dichiarazione di nascita, come proprio figlio naturale il nato concepito con persona diversa dal marito, a norma dell'art. 35, primo comma, della legge 31 maggio 1995, n.218, sulla base di un'attestazione resa dalla donna medesima nel corpo stesso della dichiarazione, secondo la quale anche nel suo Paese di appartenenza il riconoscimento é ammesso. Tale attestazione dovrà essere accompagnata (art. 42, primo comma, ord.st.civ.) dalla documentazione relativa all'ammissibilità, rilasciata dalla competente autorità del Paese di appartenenza della donna, debitamente tradotta e legalizzata. Ad evitare ritardi nella iscrizione della dichiarazione di nascita, l'ufficiale dello stato civile potrà ricevere, intanto, tale dichiarazione, e, successivamente, quando sarà in possesso della relativa documentazione, con atto distinto, la manifestazione del riconoscimento. 13) Riconoscimento di figlio naturale maggiorenne straniero. Il cittadino italiano può riconoscere come figlio naturale il figlio maggiorenne straniero, senza comunicargli ovviamente la cittadinanza italiana. L'assenso del figlio, ai sensi dell'art. 250, secondo comma, cod.civ., può essere contenuto nello stesso atto di riconoscimento o in un atto separato (formato dall'ufficiale dello stato civile, dall'autorità diplomatica o consolare, da un notaio). Non vedo la necessità, ma solo la opportunità, di comunicare al consolato straniero in Italia l'avvenuto riconoscimento. L'atto di nascita del figlio riconosciuto deve essere trascritto in Italia e su di esso deve essere annotato il riconoscimento. Il sindaco del comune presso il quale l'atto é stato trascritto deve emettere attestazione che il soggetto interessato non ha la cittadinanza italiana. L'attestazione deve pure essere trascritta ed annotata. 14) Filiazione naturale. Riconoscimento. Se la madre, cittadina italiana, non ha effettuato il riconoscimento dei due figli naturali nelle forme dovute, questi, per la legge italiana, non sono suoi figli, né hanno la cittadinanza italiana. Il padre, che ha effettuato il riconoscimento, se é cittadino italiano, ha trasmesso tale cittadinanza ed il proprio cognome ai figli; diversamente questi hanno la cittadinanza ed il cognome stabiliti dalla legge del Paese di appartenenza del padre (jus sanguinis) o quelli stabiliti dalla legge del Paese in cui sono nati (jus loci). Il riconoscimento é un atto negoziale rimesso alla libera volontà del genitore: esso non può essere in alcun modo "preteso". 15) Filiazione naturale. Riconoscimento, nome, cittadinanza. Il figlio (legittimo) di cittadino italiano é pure cittadino e porta il cognome del padre; se é figlio naturale riconosciuto da uno o da entrambi i genitori cittadini italiani, é pure cittadino (art. 2 della legge 5 febbraio 1992, n.91) e porta il cognome che gli spetta ai sensi dell'art.262 cod.civ.: se il cognome paterno é formato da più elementi di cui alcuni non competono secondo la legge italiana, nel trascrivere l'atto di nascita del figlio si dovrà provvedere, ove ne ricorrano i requisiti, alla sua correzione, eliminandoli, ai sensi dell'art. 98, comma 2, ord.st.civ. Va ancora precisato al riguardo che il cognome di competenza dei figli riconosciuti é quello stabilito dall'art. 262, cod.civ., come sostituito dall'art. 111 della legge 19 maggio 1975, n.151. L'articolo é stato dichiarato illegittimo dalla Corte cost. con sentenza del 23 luglio 1996, n.297, nella parte in cui non consente al figlio riconosciuto di chiedere al giudice di mantenere il cognome precedentemernte portato, ove questo sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale. Il consenso al riconoscimento, da parte del genitore che per primo ha riconosciuto il minore, é indispensabile (art.250, comma 3, cod.civ.) per la validità dell'atto, ma si ammette nella prassi che possa intervenire anche in momento successivo all'avvenuto riconoscimento da parte dell'altro genitore. Il riconoscimento di figli adulterini é ammesso dall'art. 250, primo comma, cod.civ., come sostituito dall'art. 102 della legge n.151 del La cittadinanza del figlio riconosciuto deve essere attestata dal sindaco del comune presso il cui ufficio di stato civile é stato trascritto l'atto di nascita. L'attestazione deve essere trascritta nei registri di cittadinanza ed annotata sull'atto di nascita, una volta trascritto (art.16, comma 8, D.P.R. 12 ottobre 1993, n.572). Il figlio di cittadino italiano é cittadino jure sanguinis, indipendentemente dal fatto che sia nato in un Paese in cui vige il principio del jus loci e che, quindi, sia portatore di due cittadinanze diverse. 16) Dichiarazione di nascita di figlio resa dopo il matrimonio dei genitori. Caso di specie. Risposta ad un quesito. Come le ho detto al telefono, non ho validi argomenti da opporre alla sua lucida esposizione. Ma, come diceva un mio vecchio collega di tribunale, resta pur sempre un margine di dubbio. Partendo dal suo postulato, solidamente fondato sugli artt. 231 sgg. cod.civ., perché sia legittimo il figlio deve essere stato concepito durante il matrimonio ed esser nato durante la sua vigenza, salve le eccezioni di cui al secondo comma dell'art Nel caso di specie, invece, il figlio é stato concepito ed é nato prima della celebrazione del matrimonio: durante quel tempo egli aveva, dunque, lo status di figlio naturale non riconosciuto. Dopo che fu posto in essere il vincolo coniugale, solo il padre, dichiarandone la nascita, riconobbe come proprio il figlio, indicando contra legem il nome della madre naturale. Il figlio continuò ad avere lo status di figlio naturale, ora riconosciuto da uno solo dei genitori. Così mi pare che si debba correttamente ragionare. Se il figlio fosse stato, dopo il matrimonio, riconosciuto da

6 entrambi i genitori nella dichiarazione di nascita o fuori di essa, egli avrebbe conseguito la legittimazione, ai sensi dell'art. 283 cod.civ., con decorrenza dal giorno del riconoscimento. Ciò che introduce un margine di dubbio é che la dichiarazione di nascita fu fatta solo dopo la celebrazione del matrimonio. E'ben vero che la dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile non ha effetto costitutivo di uno status, ma é solo volta a documentare e a rendere di pubblica ragione (nei limiti che sappiamo) uno status già esistente, secondo quanto manifesta il dichiarante, con gli effetti probatori indicati nell'art. 451 cod.civ., ma qual'é lo status esistente al momento della dichiarazione di nascita quando il figlio, già nato, é dichiarato figlio di persone ora (dopo la nascita) coniugate? Il problema si riconnette a quello dello status che una persona ha prima che di esso sia fatta la dichiarazione da iscrivere nei registri dello stato civile e sino al momento della dichiarazione stessa. Per rimanere in tema, il bimbo nato, nei dieci giorni precedenti la dichiarazione di nascita, sin tanto che questa non sia stata fatta, che status ha? Lei, giustamente, mi risponderà che ha lo status corrispondente a quello esistente al momento della nascita: se figlio di genitori validamente coniugati, egli é legittimo sin da quel momento. Ma se i genitori non sono coniugati ed il figlio viene riconosciuto da uno solo di essi o da entrambi dopo la nascita ma prima della relativa dichiarazione (l'ipotesi é ammissibile, ai sensi dell'art.254 cod.civ.), egli, al momento della dichiarazione, avrà lo status di figlio naturale riconosciuto, essendo intervenuto, dopo la nascita, un evento modificativo dello status originario. Così, io mi domando, se dopo la nascita di un figlio di genitori non conosciuti, questi si sposano e, successivamente alla celebrazione, viene fatta la dichiarazione di nascita con la menzione dell'avvenuto matrimonio, lo status di figlio naturale non sarà stato da questo evento sostanzialmente mutato in quello di figlio legittimo? Torno a dire: non é la dichiarazione all'ufficiale dello stato civile che può costituire o modificare lo status di una persona, ma é un evento intervenuto dopo la nascita e prima che la dichiarazione sia fatta, di cui questa deve tener conto. 17) Riconoscimento non veridico da donna coniugata. Nel caso di specie la donna, al momento della dichiarazione di nascita del figlio lo ha necessariamente denunciato come adulterino, al fine di scansare le presunzioni di cui agli artt. 231 e 232 cod.civ. e farlo figurare come nato fuori del matrimonio. Non pare che tale dichiarazione rispondesse a verità, tanto che la donna ed il marito, una volta riconciliatisi, vogliono far risultare il figlio come da loro stessi generato, durante un "incontro di riavvicinamento". Un maldestro tentativo in proposito é fatto dal marito, il quale, presentatosi all'ufficiale dello stato civile, dichiara di voler anch'egli riconoscere il figlio, con il consenso della moglie, che lo ha riconosciuto per prima. Giustamente il detto ufficiale rifiuta di ricevere una siffatta aberrante dichiarazione, che presupporrebbe un riconoscimento come figlio naturale di un figlio legittimo. Ma anch'egli sbaglia, nel suggerire ai due genitori di porre in essere un'azione di reclamo della legittimità per la quale il solo legittimato é il figlio o i suoi discendenti (art.249 cod.civ.), e non altri. Come agire, allora? Secondo me, l'unica via praticabile é quella dell'impugnazione del riconoscimento materno per difetto di veridicità (art.263 cod.civ.), promossa dal marito dinanzi al competente tribunale. Dalla sentenza, ovviamente favorevole all'istante, sia per l'adesione all'istanza da parte della moglie convenuta, sia per la breve istruttoria da espletare, anche a mezzo di testimoni, scaturirà la legittimità del figlio, senza necessità di una esplicita dichiarazione. La sentenza verrà trascritta ed annotata sull'atto di nascita del figlio. Il caso si é ulteriormente complicato per il comportamento di quell'ufficiale dello stato civile o di quel notaio che hanno ricevuto la dichiarazione di riconoscimento del figlio come naturale da parte del padre, che ha pervicacemente reiterato, questa volta con esito, ahimé, favorevole il suo perverso tentativo, e l'hanno trasmessa per l'annotazione sull'atto di nascita del figlio, di seguito a quella della madre. Bene ha fatto, per le ragioni sopra dette, l'ufficiale che ha ricevuto la richiesta, a rifiutare l'adempimento: non mi riesce di immaginare la giuridica possibilità di riconoscere falsamente come figlio naturale un nato nel momento stesso in cui si assume la sua legittimità. L'art. 7 ord.st.civ. impone all'ufficiale dello stato civile di rifiutare un adempimento (e l'annotazione é fra questi - art.95, comma 1-, allo stesso modo della iscrizione o della trascrizione: essi hanno vita propria ed autonoma, ancorché possano dipendere l'uno dall'altro) quando sussistono valide ragioni per non dare esecuzione alla richiesta. Non si può infatti recepire nei registri dello stato civile l'annotazione di un atto che, per sua propria natura, non solo é inefficace, ma é addirittura invalido, contra legem, e contrario all'ordine pubblico. Quale effetto potrebbe sortire un riconoscimento di figlio naturale quando, invece, si dovrebbe rimuovere questo status per l'acquisto di quello di figlio legittimo? O il padre utilizzerebbe questo mezzo per affermare la legittimità del figlio? Ma il mezzo sarebbe del tutto incongruo per questo scopo e in contraddizione con se stesso. Restano impregiudicati, peraltro, i risvolti penalistici che la vicenda può assumere. 18) Ancora sul tema Si tratta, intanto, di toglier di mezzo un atto illegittimo (quello di riconoscimento di un figlio legittimo come naturale da parte della donna maritata con il padre di lui), una volta che l'ufficiale dello stato civile lo abbia trascritto, e ciò si può fare solo con un'azione di rettificazione proposta dinanzi al tribunale (art. 95, primo comma, ord.st.civ.). Debbo dire che in un primo momento avevo pensato alla possibilità di un'azione di reclamo della legittimità, ma poi, melius re perpensa, ho lasciato perdere: trattasi di tutt'altra ipotesi. Essendo il figlio nato all'estero, la dichiarazione tardiva di nascita, questa volta correttamente formulata dal dichiarante (chiunque egli sia fra le persone legittimate al riguardo), va fatta dinanzi all'autorità diplomatica o consolare

7 competente (art. 15, primo comma, che integra il principio generale già enunciato nell'art.12, secondo comma), che provvederà a trasmetterla in Italia per la trascrizione, ai sensi dell'art. 17, o dinanzi all'autorità locale, con il seguito di cui al secondo comma dell'art.15. Se a ciò non si provveda, l'ufficiale dello stato civile, venuto a conoscenza dell'evento nell'esercizio delle sue funzioni, dovrà informare il competente procuratore della Repubblica perché, se questi lo ritenga necessario, si proceda ai sensi dell'art ) Ancora sul tema Dichiarare all'ufficiale dello stato civile un figlio legittimo come naturale contiene in sé una contraddizione insanabile. Se la madre, però, non si dichiara coniugata e, quindi, non indica il nome del coniuge, non opera la presunzione di cui agli artt. 231 e 232 cod.civ. ed il figlio avrà lo status di naturale riconosciuto dalla sola madre. Ciò sarebbe ammesso, da certa dottrina, in contrasto con l'art. 253 cod.civ., nel caso in cui la madre intendesse dichiarare la nascita di un figlio adulterino, riconoscendolo come tale. Gli atti dello stato civile non sono costitutivi di uno status ma hanno solo una efficacia probatoria (art.451 cod.civ.) riguardo a ciò che l'ufficiale attesta di avere compiuto ed a ciò che egli attesta essere avvenuto alla sua presenza (prova juris et de jure); il contenuto delle dichiarazioni a lui rese fa fede soltanto sino a prova contraria (prova juris tantum). Ora: io non sono in possesso della copia dell'atto di nascita del minore: se da questo risulti che la donna dichiarò, all'atto della denuncia di nascita, di essere coniugata con chi era il padre del nato e, nello stesso tempo, di voler riconoscere come naturale il figlio, l'ufficiale dello stato civile avrebbe dovuto, pur accettando la dichiarazione di nascita, rifiutare la dichiarazione di riconoscimento come illegittima e contraria all'ordine pubblico, o la sua trascrizione, ai sensi degli artt. 7 e 18 ord.st.civ. Se, diversamente, la donna si dichiarò nubile o adultera, l'atto avrebbe dovuto essere accettato e trascritto. Il fatto che ella sia poi risultata coniugata al tempo della nascita e che questa avvenne (sia pure di poco) oltre il limite dei centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio (art.232, secondo comma, cod.civ.), fa sì che l'atto di nascita formato all'estero, relativo a cittadino italiano per derivazione materna, debba essere rimosso, restando impregiudicati gli aspetti penalistici della vicenda per false dichiarazioni rese all'ufficiale dello stato civile. Sul come rimuoverlo io non avrei dubbi: si tratterebbe di un'azione di rettificazione, ai sensi dell'art. 95, primo comma, ord.st.civ., per la cancellazione di un atto indebitamente registrato. Certamente non di un'azione di stato, che esige, per essere posta in essere, la sussistenza di una situazione di contrasto e di contestazione ed un conseguente contraddittorio in sede di giurisdizione contenziosa. Dove, invece, non vi sia contestazione, come mi pare evidente nel caso di specie, ma si tratti soltanto di adire il giudice in sede di giurisdizione volontaria, in una delle ipotesi indicate dal citato art. 95, primo comma, l'azione potrà essere proposta da chiunque vi abbia interesse (qui dal padre o dalla madre o da ambedue) o dal pubblico ministero, dinanzi al giudice competente (secondo comma). In un primo momento, confesso, mi era venuta l'idea peregrina che si dovesse ricorrere ad un'azione di reclamo della legittimità (art. 249 cod.civ.), ma proprio dalla lettura della norma si ricava che tale azione, sicuramente di stato, può essere proposta solo dal figlio o dal suo curatore speciale o dai suoi discendenti contro entrambi i genitori o, in mancanza, contro i loro eredi, in una materia di stretta competenza della giurisdizione contenziosa; nella ipotesi in esame, invece, sarebbe il padre (non legittimato al riguardo) a pretendere che al figlio sia riconosciuto lo stato di figlio legittimo. Aggiungo quanto segue: essendo il figlio nato all'estero, la dichiarazione tardiva di nascita, questa volta correttamente formulata dal dichiarante (chiunque egli sia fra le persone legittimate al riguardo), va fatta dinanzi all'autorità diplomatica o consolare competente (art. 15, primo comma, che integra il principio generale già enunciato nell'art.12, secondo comma), che provvederà a trasmetterla in Italia per la trascrizione, ai sensi dell'art. 17, o dinanzi all'autorità locale, con il seguito di cui al secondo comma dell'art.15. Lo stesso giudice competente per l'ablazione dell'atto viziato dovrà poi, sempre con un provvedimento di rettificazione, disporre per la corretta formazione di un nuovo atto di nascita, ai sensi degli artt. 31, secondo comma, e 95. Da tale rettificazione deriveranno poi gli elementi in base ai quali risulterà la sussistenza del diritto al riconoscimento dello stato di figlio legittimo del minore. Nulla rileva la circostanza che i coniugi abbiano in corso un giudizio di separazione personale, restando, allo stato, pienamente valido e sussistente il matrimonio a suo tempo celebrato. 20) Riconoscimento di persona già adottata. Per quanto ne so, nessuna norma vieta di porre in essere un riconoscimento di filiazione naturale da parte di chi abbia già adottato ai sensi dell'art.44 della legge sull'adozione la persona che ora intende riconoscere. Mi domando solo, tenuto conto della peculiarità del caso e dell'evidente dolo di colui che intende effettuare il falso riconoscimento, se l'avviare una tale procedura non comporti il pericolo di un qualche grave coinvolgimento in sede penale. 21) Riconoscimento di filiazione naturale. Assenso del minore ultrasedicenne. Incapacità di prestare l'assenso.

8 La dichiarazione di nascita e il riconoscimento di figlio naturale sono due atti, per la loro natura e per il loro oggetto, autonomi; tanto che il riconoscimento può essere non soltanto espresso nella stessa dichiarazione di nascita, ma, anche separatamente, in un atto dinanzi al notaio, o successivamente al concepimento o alla nascita, in un atto dinanzi all'ufficiale dello stato civile, o in un testamento. Così, se l'atto di riconoscimento, come solenne e formale espressione di volontà, é reso nei confronti di persona che ha superato i sedici anni, perché esso abbia efficacia (si badi: non validità) nell'ordinamento é necessario che tale persona presti il suo assenso. Trattasi di norma dettata a favore del riconosciuto, al quale la legge attribuisce, se ha raggiunto l'età anzidetta, la capacità di formarsi un meditato giudizio (Cass.civ. n.14 del 2003). Consegue da tutto ciò che in qualunque epoca sia dichiarata la nascita di una persona, l'ufficiale dello stato civile dovrà riceverla; l'espressione da parte del dichiarante dell'essere quel nato suo figlio naturale sarà, però, condizionata dall'avere il figlio ultrasedicenne prestato il proprio assenso. Se l'assenso manchi, l'ufficiale dovrà ricevere la dichiarazione, ma rifiutare per iscritto il riconoscimento in calce all'atto. Pure se il riconoscimento sia espresso separatamente in una delle altre forme di cui all'art. 254 cod.civ. e manchi l'assenso del riconosciuto ultrasedicenne, esso dovrà essere rifiutato per iscritto dall'ufficiale dello stato civile. Ritengo che se il riconosciuto sia interdetto o incapace di intendere e di volere, e non sia quindi giuridicamente capace di esprimere il proprio assenso, non per questo il riconoscimento resterà inefficace, trattandosi, come s'é detto, di norma dettata nell'interesse del riconosciuto, che, se non é in grado di assentire, non é neppure in grado di negare l'assenso. 22) Riconoscimento di figlio naturale nato all'estero. Neanche a me riesce di immaginare le ragioni per le quali un cittadino italiano residente in Italia non possa riconoscere dinanzi all'ufficiale dello stato civile del luogo di sua residenza un figlio naturale nato all'estero da donna straniera e colà residente. L'atto di nascita del minore sarà trascritto in Italia presso il detto comune e su di esso si annoterà il riconoscimento da parte del padre, consentito dalla madre. L'attestazione della cittadinanza italiana del nato, per derivazione paterna, sarà emessa dal sindaco del luogo della trascrizione dell'atto di nascita, qui trascritta ed annotata. 23) Riconoscimento come figlio naturale di un figlio legittimo; inammissibilità. Correttamente é stato richiamato il disposto dell'art. 253 cod.civ., non essendo ammissibile il riconoscimento di una persona che ha, per legge, lo stato di figlio legittimo: e non vi é dubbio che il figlio di coniugi uniti in matrimonio ha lo stato di figlio legittimo in forza della presunzione di cui agli artt.231 e 232. Se il figlio, contra verum, venga denunciato, all'atto della nascita, come naturale, nato, cioé, da genitori non uniti in matrimonio e che non intendano essere nominati, l'errore (a prescindere dai possibili risvolti penali) potrà, anzi: dovrà, essere corretto con la procedura della rettificazione (art.95, primo e secondo comma, ord.st.civ.), ad iniziativa, se non di altri, del pubblico ministero. Solo in caso di contestazione potrà essere posta in essere un'azione di stato, come quella di reclamo della legittimità. 24) Riconoscimento di figlio naturale. Ammissibilità. Non risulta se i due coniugi sono soltanto "in lite" fra loro e separati di fatto, o se sono separati giudizialmente, o se sono stati autorizzati dal giudice, nel corso del giudizio di separazione, a vivere separati, o se, infine, sono divorziati. Se il matrimonio é ancora in vita verrà meno la presunzione di cui agli artt. 231 e 232, primo comma, cod.civ., ma solo nelle ipotesi previste dall'art. 232, secondo comma. In tali ipotesi non venendo in essere lo stato di figlio legittimo ex lege, automaticamente, si dovrà ricorrere all'azione di reclamo della legittimità (art.249) dando la prova di questa (artt ). Ove l'azione non sia proposta, o, se proposta, venga respinta dal giudice per difetto di prova, il figlio avrà lo stato di figlio naturale (non riconosciuto o riconosciuto da uno o da entrambi i genitori) Il riconoscimento (di figlio naturale) sarebbe ammissibile anche se uno dei coniugi avesse intrattenuto rapporti adulterini con persona terza, diversa dall'altro coniuge. Sul problema, assai complesso, concernente la riconoscibilità di un figlio adulterino da parte di donna coniugata, rinvio ad una sede più appropriata. Se i coniugi sono divorziati e sono decorsi oltre trecento giorni dalla data dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovviamente non si potrà più parlare di filiazione legittima e bene si dovrà ricorrere al riconoscimento, con tutte le sue conseguenze, e, in caso di nuove nozze fra gli stessi divorziati, alla legittimazione per susseguente matrimonio. Riguardo alle connessioni fra giudizio civile e giudizio penale e alle questioni di pregiudizialità che possono sorgere in merito alla sussistenza di un reato o alla sussistenza di un fatto di cui si discute in un giudizio penale, che abbia rilevanza in un giudizio civile, o viceversa, rinvio il lettore ai primi due Capi del Titolo primo del cod.proc.pen. Sicuramente l'ufficiale dello stato civile non ha veste per intromettersi nella questione relativa alla sussistenza di un reato e sospendere per sua iniziativa gli adempimenti che gli competono. Solo nel caso in cui l'autorità giudiziaria (seppure a seguito di segnalazione dello stesso ufficiale, che abbia rilevato nel corso della sua attività

9 possibili elementi di reato) abbia disposto, con proprio provvedimento, in sede civile o penale, tale sospensione, l'ufficiale dovrà attenervisi. Similmente, nel caso in cui la sospensione sia stabilita dalla legge: ess.: artt. 76 e 77, 31 e 32 ord.st.civ. 25) Applicabilità al riconosciuto della legge del Paese di appartenenza. Dovendosi al caso di specie applicare il primo comma dell'art. 35 della legge sul diritto internazionale privato (legge 31 maggio 1995, n.218), sembrerebbe, secondo quanto riferito dall'autorità consolare, che la legge nazionale del figlio straniero ammetta che il riconoscimento si faccia anche senza l'espresso consenso del genitore che ha riconosciuto il figlio per primo. Sicché la maggiore severità del nostro ordinamento fa sì che la legge straniera debba essere ritenuta più favorevole al riconoscimento di quella italiana. Per altro verso, é ben vero che il terzo comma dell'art. 250 cod.civ. é ritenuto norma cogente, ma, come é noto, é ammesso dalla giurisprudenza e dalla prassi che il consenso sia prestato, dal genitore cui compete, anche in momento successivo a quello del riconoscimento fatto dall'altro, in contrasto con la dizione della norma (...il riconoscimento...non può avvenire...), con il che cadrebbe il carattere di ordine pubblico della norma medesima. 26) "Provvedimenti parentali" emessi da un tribunale straniero a seguito di fecondazione medicalmente assistita I cosiddetti "provvedimenti parentali" emessi da un tribunale straniero volti a dichiarare giudizialmente la maternità o la paternità di un figlio nato a seguito di "fecondazione assistita eterologa" (nella specie da madre "surrogata"), sono non riconoscibili e, quindi, non trascrivibili nei registri dello stato civile italiano, perché contrastanti con l'ordine pubblico (artt. 16 e 65 legge 31 maggio 1995, n.218). Infatti, la legge 19 febbraio 2004, n.40, in materia di procreazione medicalmente assistita, fa espresso divieto all'art. 4, comma 3, di ricorrere a tecniche di tipo eterologo, e si sa che questa legge, data la sua natura incidente sui diritti personalissimi dei soggetti interessati e, soprattutto, perché ispirata, fra l'altro, a criteri etico-sociologici inderogabili, é di strettissima interpretazione. 27) Riconoscimento di figlio naturale a mezzo di testamento olografo. Ove il testamento olografo di Mario Bianchi non sia impugnato da chi vi abbia interesse, risulta che egli, nel compilarlo in data , riconobbe come proprio figlio naturale (designandolo, appunto, come "mio figlio") Carlo Rossi, già riconosciuto dalla madre Maria Neri al momento della formazione dell'atto di nascita, in data , in..., e nominandolo suo erede universale dopo la morte della moglie..., alla quale, sua vita natural durante, riservava l'usufrutto dei beni. Nella ipotesi in cui il Rossi, alla morte del testatore, fosse già defunto, il Bianchi nominava suoi eredi gli eredi del figlio. In realtà il Bianchi morì in... il , vedovo, ma la sua morte era stata preceduta da quella di Carlo Rossi, avvenuta a... il Il testamento fu pubblicato il , su istanza di Clelia Rossi e Amelia Rossi: non risulta dalla documentazione allegata se queste siano figlie (legittime, o naturali riconosciute) di Carlo Rossi, defunto. Se così fosse, conseguirebbe la loro qualità di eredi di Mario Bianchi, in virtù dell'art. 255 cod.civ. La circostanza, evidenziata dalla Prefettura di..., che manca l'assenso al riconoscimento da parte del riconosciuto, non assume, nella specie, alcun rilievo, sia perché l'assenso é richiesto dall'art. 250, comma 2, solo ai fini della efficacia (e non della validità) del riconoscimento, sia perché, ovviamente, non sarebbe stato materialmente possibile prestare l'assenso da parte di chi, all'epoca della pubblicazione del testamento (che conteneva il riconoscimento), era già defunto. Ragionando diversamente, l'art. 255 non potrebbe trovare applicazione, in contrasto con la sua ratio, in tutti i casi di premorenza del riconosciuto ultrasedicenne e questi non abbia a suo tempo prestato il suo assenso al riconoscimento. Peraltro, l'assenso al riconoscimento da parte dei figli del riconosciuto defunto non é richiesto, sia perché non sono essi oggetto del riconoscimento medesimo, sia perché si presume che la disposizione di cui all'art. 255 sia dettata in loro favore tanto da divenire costoro eredi di chi ha fatto il riconoscimento, sia perché, infine, in caso di eredità onerosa essi potrebbero rinunciarvi senza danno.

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