PS UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GIOVANNI PAOLO I-CORSI UNIVERSITARI Provvedimento n

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1 PS UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GIOVANNI PAOLO I-CORSI UNIVERSITARI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 23 novembre 2011; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette (di seguito, Regolamento), adottato dall Autorità con delibera del 15 novembre 2007; VISTI gli atti del procedimento; I. LA PARTE 1. Università degli studi Giovanni Paolo I (di seguito, anche Unipapaluciani), in qualità di professionista, ai sensi dell art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. Sulla base del bilancio consuntivo fornito dalla Parte, nel 2010 risultano ricavi pari a [omissis] 1 euro e una perdita di esercizio di [omissis] euro. 2. Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca (di seguito, anche MIUR), in qualità di segnalante. II. LA PRATICA COMMERCIALE 3. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nella diffusione, attraverso il sito internet di messaggi pubblicitari con i quali promuove i propri corsi di formazione, prospettando la possibilità di conseguire titoli accademici legalmente riconosciuti in Italia. In particolare, il professionista, che, come segnalato dal MIUR in data 17 gennaio 2011, non risulta essere un università riconosciuta in Italia, sul suindicato sito internet si qualifica come Università degli studi Giovanni Paolo I, promuovendo la propria offerta formativa mediante l utilizzo di termini quali: Rettorato, Facoltà, Dipartimenti e altri che fanno intendere l esistenza di un percorso formativo di livello universitario, omettendo al contempo adeguate informazioni circa le caratteristiche dei servizi offerti, l effettivo valore giuridico dei titoli rilasciati e le opportunità, in termini di sbocchi professionali, derivanti dal loro conseguimento. III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 1) L iter del procedimento 4. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 30 giugno 2011 è stato comunicato al professionista l avvio del procedimento istruttorio n. PS6961, ipotizzando una violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo. 5. Contestualmente all avvio del procedimento, è stato richiesto al professionista di fornire alcune informazioni utili alla valutazione della pratica commerciale in esame e, ai sensi dell art. 27, comma 5, del Codice del Consumo, e dell art. 15 del Regolamento, di esibire prove sull esattezza materiale dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale oggetto di istruttoria. 6. In data 28 luglio 2011 il professionista ha trasmesso le proprie memorie difensive, integrate in data 14 settembre In data 28 settembre 2011 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell art. 16, comma 1, del Regolamento. 8. La Parte non ha fornito ulteriori memorie difensive. 1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

2 2) Le evidenze acquisite Il messaggio via internet 9. Da rilevazioni del sito internet effettuate nelle date 15 giugno e 28 ottobre 2011, risultano presenti, al centro della home page, dei link dai quali si accede a successive pagine web che contengono informazioni sulla composizione del Rettorato, delle Facoltà presenti, come ad esempio, la Facoltà di difesa sanitaria civile NBCR, la Facoltà di scienze sanitarie, la Facoltà di scienze psicologiche, la Facoltà di scienze della Comunicazione, la Facoltà di scienze economiche, la Facoltà di scienze politiche, la Facoltà di scienze giuridiche, la Facoltà di scienze umanistiche, la Facoltà di scienze della sicurezza e investigative, la Facoltà di scienze informatiche, la Facoltà di ingegneria della sicurezza, la Facoltà di bioetica. Solo per le prime tre sopra indicate, vengono specificati i corsi di laurea triennale e i corsi di laurea specialistica. Nella pagina dedicata a tali corsi è indicato, a caratteri minuscoli, che [ ] saranno attivati solamente dopo il completamento dell iter previsto dall art. 5 del D.M. del 3 luglio Dai rilievi svolti, inoltre, risulta che ciascuna pagina del sito internet riporta la denominazione Università degli studi Giovanni Paolo I, con accanto il logo e l indicazione Universitas studiorum Johannes Paulus PPI, seguita dalla descrizione di ciascuna Facoltà e dei Corsi di Laurea disponibili per le diverse facoltà. Ciascuna pagina riporta, altresì, sul lato sinistro un link che rinvia alla pagina dedicata allo Statuto di Ateneo, in cui si afferma che L Università degli studi Giovanni Paolo I (di seguito denominata Università) è una istituzione privata autonoma funzionalmente ed amministrativamente gemmata, ma indipendente dal Centro di Spritualità e cultura Papa Luciani, i cui fini sono la promozione e produzione della conoscenza e lo sviluppo della cultura. L articolo prosegue delineando le funzioni primarie della Università, stabilendo la propria Autonomia universitaria. Lo Statuto, inoltre, prevede fra le fonti di Finanziamento dell Università, le tasse e contributi degli studenti, i proventi da servizi di consulenza, aggiornamento, formazione specialistica e da iniziative e servizi culturali offerti al pubblico, ecc.. Lo Statuto, nel prosieguo del testo, contiene ulteriori riferimenti sulla composizione degli Organi Centrali dell Università, sulle competenze del Rettore e del Senato Accademico, oltre che sulle Strutture Didattiche, scientifiche e di Servizio dell università. Quadro normativo di riferimento 11. Secondo la vigente disciplina, i titoli di studio universitari e le qualifiche accademiche sono soltanto quelli previsti dalla legge, ai sensi dell articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, recante Riforma degli ordinamenti didattici universitari e dell articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 262, recante Conferimento ed uso di titoli accademici, professionali e simili, e possono essere conferiti, con le modalità e nei casi indicati dalla legge stessa, esclusivamente dalle istituzioni universitarie statali e non statali autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale (articolo 2 della legge n. 262/58). 12. I titoli sono quelli previsti dal Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n In particolare, l art. 3, comma 1, del citato D.M. dispone che Le università rilasciano i seguenti titoli: a) laurea (L);b) laurea magistrale (L.M.). 13. Inoltre, con riferimento all uso del termine Università, l art. 10 del Decreto Legge 1 ottobre 1973 n. 580 il quale prevede che Le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto d'istruzione universitaria, possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge Infine, per il rilascio dei titoli con valore legale in Italia secondo la normativa generale nazionale vigente, l articolo 1, del R.D. 1592/1933, stabilisce quali sono le istituzioni che possono rilasciare titoli accademici con valore legale, 2 L art. 5 del DM 3 luglio 2007, in tema di Istituzione di nuove Università non statali dispone che Fermo restando quanto disposto dal decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, all art. 2, comma 148, soggetti pubblici o privati possono presentare proposte concernenti l istituzione di nuove Università non statali legalmente riconosciute autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale (art. 2, comma 5, lettera c, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25), che prevedano corsi di laurea e di laurea magistrale, congiuntamente a significative attività di ricerca, in aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario relative a classi di corsi di studio appositamente individuate con successivo decreto del Ministro da inviare alla Corte dei Conti, il quale definisce anche le modalità e il termine di presentazione delle proposte stesse, nonché (avvalendosi del CNVSU) i parametri e i criteri per la loro valutazione. 3 Cfr. art. 10, rubricato come Nuove Università, del Decreto Legge 1 ottobre 1973 n. 580, recante Misure urgenti per l'università, convertito, con modificazioni, con Legge 30 novembre 1973, n. 766.

3 quali le università e gli istituti superiori, indicati nelle annesse tabelle A e B, del medesimo provvedimento (punto 1) e le Università e negli Istituti superiori liberi (punto 2) 4. L onere della prova 15. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto al professionista, ai sensi dell art. 27, comma 5, del Codice del Consumo, e dell art. 15, del Regolamento, di esibire prove sull esattezza materiale dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale oggetto di istruttoria, con particolare riferimento: a) al possesso, da parte di Unipapaluciani, dello status giuridico di università non statale riconosciuta; b) al valore legale dei titoli rilasciati. 16. In risposta, il professionista non ha fornito documentazione idonea a provare di essere un università statale legalmente riconosciuta e autorizzata a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. 17. In particolare, nella propria memoria del 28 luglio 2011, Unipapaluciani ha informato di avere proposto al MIUR l istituzione di un università, ai sensi del DM 362/2007. A fronte di tale istanza, il MIUR ha comunicato, il 12 marzo 2009, che l istituzione di una nuova università poteva essere prevista soltanto nell ambito dei provvedimenti relativi alla programmazione triennale delle Università e restituiva la documentazione trasmessa in quanto, allo stato, non era stato adottato il decreto che stabiliva i parametri e i criteri per la valutazione delle proposte di nuove università per il triennio 2007/ Inoltre, in tale comunicazione il MIUR diffidava Unipapaluciani dall utilizzare la denominazione di Università, in quanto in contrasto con la legge n. 580/ Dalla suddetta memoria risulta che il professionista ha, poi, fatto istanza alla Corte Europea dei Diritti Umani per l assunzione di provvedimenti interinali a tutela della propria posizione, la quale non ha ritenuto di dover procedere in tal senso, affermando comunque che in assenza (...) di normative, qualsiasi cittadino dell unione, nel rispetto delle leggi generali dello Stato, può liberamente operare (.) Infine, il professionista ha inviato al MIUR, in data 14 febbraio 2011, una lettera con la quale, alla luce della comunicazione della Corte Europea dei Diritti Umani, ha richiesto con insistenza l inserimento della Università degli Studi Giovanni Paolo I tra quelle legittimamente operanti sul territorio italiano 7. 3) Le argomentazioni difensive del professionista 20. Secondo quanto rappresentato dal professionista nella propria memoria del 28 luglio 2011, il sito internet avrebbe solo l obiettivo di informare gli utenti dell istituenda Università, della sua struttura, dei docenti, delle facoltà e dei corsi, oltre che di indicare che vi è la prospettiva di conseguire titoli accademici legalmente riconosciuti in Italia, in conformità alla normativa vigente. Solo per tre Facoltà, il sito internet specificherebbe che vi è un corso di laurea triennale e un corso di laurea specialistica, ma ciò ha solo finalità informativa sul progetto universitario che sarà caratterizzato dalla possibilità di rilasciare titoli aventi valore legale. 21. Secondo quanto sostenuto dal professionista, inoltre, in nessuna delle pagine web del sito è indicato il costo del percorso universitario, le modalità di pagamento, l eventuale accesso a borse di studio, ossia non si fa riferimento alcuno ad elementi economici che travalichino il semplice dato informativo del progetto, escludendosi con ciò che il consumatore medio, navigando in tale sito, possa assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbe preso. In definitiva, si tratta appunto di comunicazione informativa e non promozionale di un servizio formativo. 4 Cfr. art. 1, rubricato come Fini dell'istruzione superiore e Istituti nei quali s'impartisce, del R.D. 31 agosto 1933 n Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, in base al quale L'istruzione superiore ha per fine di promuovere il progresso della scienza e di fornire la cultura scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni. Essa è impartita, ai fini e agli effetti previsti dal presente testo unico: 1) nelle Regie università e nei Regi istituti superiori, indicati nelle annesse tabelle A e B; 2) nelle Università e negli Istituti superiori liberi. 5 Cfr. all. 2 alla memoria del 28 luglio 2011 (copia della comunicazione con cui il MIUR informa che... l istituzione di una nuova università può essere prevista soltanto nell ambito dei provvedimenti relativi alla programmazione triennale delle Università (che vengono adottati con le procedure definite dall art.. 1-ter del d.l. 43/2005 convertito dalla l. 31 marzo 2005, n. 43 e dall art. 2, comma 5 DPR 27 gennaio 1998, n. 25). In particolare, il DM 3 luglio 2007, n adottato in attuazione dell art. 1-ter della legge n. 43/2005 dispone all art. 5 che soggetti pubblici o privati possono presentare proposte concernenti l istituzione di nuove Università non statali legalmente riconosciute autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale... che prevedano corsi di laurea e di laurea magistrale, congiuntamente a significative attività di ricerca, in aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario relative a classi di corsi di studio appositamente individuate con successivo decreto del Ministero da inviare alla Corte dei Conti, il quale definisce anche le modalità e il termine di presentazione delle proposte stesse, nonché... i parametri e i criteri per la loro valutazione. Nel far presente che allo stato il decreto del Ministro di cui all art. 5 del DM n. 362/2007 non è stato adottato, si deve restituire la documentazione trasmessa. 6 Cfr. all. 3 della memoria del 28 luglio Cfr. all. 4 della memoria del 28 luglio 2011.

4 22. Sempre secondo quanto dichiarato nelle memorie, infine, il professionista non ha avuto iscritti per i corsi indicati sul sito, né ha rilasciato titoli. Perciò il comportamento adottato esula dalla nozione di pratica commerciale, proprio perché il sito internet non promuove alcun prodotto o servizio, né contiene alcun invito all acquisto. IV. PARERE DELL AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 23. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso mezzi di telecomunicazione, come attraverso internet, in data 14 ottobre 2011 è stato richiesto il parere all Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. 24. Con parere pervenuto in data 4 novembre 2011, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, e 22 del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni: - la documentazione trasmessa dal professionista, in risposta al provvedimento dell Autorità Garante della Concorrenza e del mercato ai sensi dell art. 26, comma 4, del Decreto Legislativo n. 206/05, non appare idonea a comprovare l esattezza materiale delle affermazioni contenute nel messaggio specificatamente riguardanti il rilascio, da Unipapaluciani, di titoli aventi valore legale; - l informativa fornita da quest ultimo, infatti, si limita ad evidenziare la circostanza che la struttura universitaria oggetto di promozione, non essendo in possesso della specifica autorizzazione rilasciata dal MIUR, non è in grado di assicurare i servizi promossi nell ambito del sito web; - la suindicata circostanza rende di conseguenza l onere probatorio inadempiuto. V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 25. La pratica commerciale contestata a Unipapaluciani consiste nella diffusione, tramite il sito internet di un messaggio pubblicitario nel quale il professionista si qualifica come università, promuove dei corsi di laurea triennale e magistrale legalmente riconosciuti, utilizzando termini quali Rettorato, Facoltà laurea triennale e specialistica, i quali, a causa del forte impatto evocativo rappresentato, sono suscettibili di ingenerare nei consumatori l erroneo convincimento che il professionista sia una istituzione universitaria riconosciuta. Inoltre, sul sito internet in questione sono omesse adeguate informazioni circa le caratteristiche dei servizi offerti, l effettivo valore dei titoli rilasciati. 26. In risposta all attribuzione dell onere della prova, ai sensi dell articolo 27, comma 5, del Codice del consumo, il professionista non ha trasmesso documentazione idonea a comprovare l esattezza materiale delle informazioni contenute nel messaggio pubblicitario contestato, dal momento che non ha fornito elementi probatori a supporto del riconoscimento di Unipapaluciani quale istituzione facente parte del sistema universitario italiano autorizzato dal MIUR. Pertanto, poiché la normativa vigente stabilisce precisamente quali siano i soggetti istituzionali che possono qualificarsi come università e che possono rilasciare titoli accademici aventi valore legale, la veridicità delle affermazioni contenute nel messaggio de quo non risulta dimostrata. 27. Non elimina l effetto ingannevole del messaggio, la circostanza invocata dal professionista, peraltro non dimostrata, di non avere avuto iscritti, né di avere attivato corsi formativi, né tantomento di avere ancora rilasciato titoli. Secondo un orientamento consolidato del giudice amministrativo, infatti, per l accertamento della scorrettezza di una pratica commerciale non è necessario dimostrare che essa abbia avuto una concreta attuazione pregiudizievole (per le ragioni dei consumatori) quanto piuttosto una potenziale lesività... che consente di ascrivere la condotta nel quadro dell illecito (non già di danno; ma) di mero pericolo. Al riguardo, il Codice del Consumo non ha la mera funzione di assicurare una reazione alle lesioni arrecate dalle pratiche scorrette agli interessi patrimoniali del consumatore, ma si colloca su un fronte più avanzato di prevenzione, essendo teso a salvaguardare, in primo luogo, la libertà di autodeterminazione e, pertanto, a prevenire indirettamente distorsioni del funzionamento del mercato concorrenziale, sin da una fase ampiamente prodromica, rispetto all instaurazione del rapporto negoziale Per lo stesso motivo, non sana l ingannevolezza del messaggio l avvertenza che i corsi saranno attivati al completamento dell iter previsto dall art. 5 del D.M. del 3 luglio D altra parte, si tratta di una frase riportata a caratteri minuscoli - solo in alcune pagine del sito internet, a fronte di un messaggio pubblicitario che nel suo complesso presenta informazioni non rispondenti al vero e omissive, con riguardo alle qualifiche del professionista e alle principali caratteristiche dei servizi offerti. 8 TAR Lazio, 19 maggio 2010, n , Accord Italia - Carta Auchan; analogamente TAR Lazio n. 5249/2009, Duerre finanziamento lotto pentole.

5 29. Peraltro, l affermazione del professionista, che non si tratterebbe di invito all acquisto attesa la natura meramente informativa delle indicazioni riportate nel sito internet, risulta contraddetta dalle ulteriori indicazioni riportate sul sito che, invece, fanno intendere il carattere oneroso dei corsi accademici organizzati dallo stesso soggetto, come quelle sulle fonti di finanziamento di Unipapaluciani, indicate nell art. 8, lettera c, dello Statuto, quali le tasse e i contributi degli studenti, oppure i proventi da servizi di consulenza, aggiornamento, formazione specialistica e da iniziative e servizi culturali offerti al pubblico. 30. Quanto alla pronuncia della Corte Europea dei Diritti Umani allegata alla memoria del professionista, questa, nel respingere la richiesta di misure interinali, afferma la possibilità, per qualsiasi cittadino dell unione europea, di operare liberamente sul territorio, nel rispetto tuttavia delle leggi generali dello Stato. Come visto, l attuale quadro normativo dispone esattamente quali sono i soggetti istituzionali che possono qualificarsi come università e rilasciare titoli accademici aventi valore legale. Unipapaluciani, pur potendo operare liberamente nel settore della formazione, non è qualificato, ai sensi della vigente normativa, come università, né può rilasciare titoli accademici legalmente riconosciuti. 31. La pratica commerciale oggetto di valutazione è anche contraria al canone di diligenza professionale che ci si deve attendere da un professionista, con riferimento alla natura dell attività. L uso dell ordinaria diligenza impone, infatti, al professionista l onere di garantire, tanto più nelle proprie comunicazioni commerciali destinate al vasto pubblico, la completezza e chiarezza delle informazioni relative alle caratteristiche dei corsi di formazione organizzati e all omessa indicazione circa l effettiva validità giuridica dei titoli rilasciati. 32. Alla luce delle precedenti considerazioni deve, pertanto, ritenersi che il comportamento adottato da Unipapaluciani integri una pratica commerciale scorretta, ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alla sua qualifica, alle caratteristiche delle prestazioni fornite e alla validità dei titoli pubblicizzati. VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 33. Ai sensi dell art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l Autorità dispone l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da a euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 34. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell opera svolta dall impresa per eliminare o attenuare l infrazione, della personalità dell agente, nonché delle condizioni economiche dell impresa stessa. 35. Considerati tali elementi, si ritiene di determinare l importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nei confronti dall Università degli Studi Giovanni Paolo I nella misura del minimo edittale. RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a indurre in errore il consumatore in merito alla qualifica del professionista, alle caratteristiche dei corsi di formazione offerti e alla validità legale dei titoli rilasciati, potendone falsare in misura apprezzabile il comportamento economico; DELIBERA a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dall Università degli Studi Giovanni Paolo I, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; b) di irrogare all Università degli Studi Giovanni Paolo I una sanzione amministrativa pecuniaria di (cinquemila euro); c) che l Università degli Studi Giovanni Paolo I comunichi all Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a).

6 La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b), deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet Ai sensi dell'art. 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all Autorità attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Ai sensi dell art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in considerazione della natura dell illecito e per assicurare al pubblico la più ampia conoscenza della propria attività istituzionale. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino IL PRESIDENTE VICARIO Antonio Pilati

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