COMUNE DI CECCANO STATUTO. Titolo I. Principi generali. Articolo 1 Autonomia statutaria. Articolo 2 Titolo di Città

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1 COMUNE DI CECCANO STATUTO Titolo I Principi generali Articolo 1 Autonomia statutaria 1. Il Comune di Ce ccano è un Ente locale autonomo, rappre se nta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico ispirandosi ai valori e d agli obie ttivi de lla Costituzione. 2. Il Comune rappresenta la comunità di Ceccano nei rapporti con lo Stato, con la Regione Lazio e con la Provincia di Frosinone e con gli altri Enti o soggetti pubblici e privati e, nell ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale. 3. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali. Ese rcita funzioni proprie e funzioni attribuite, confe rite o de le gate dalle le ggi statali e re gionali se condo il principio di sussidiarie tà. Articolo 2 Titolo di Città 1. Il Comune, ai sensi del Breve di Papa Gregorio XVI del 17 maggio 1844, si fregia del titolo di Città di Ceccano (Archivio segreto del Vaticano, Sec. Brev. 5046, 1844 Gregorius XVI, Majus par. II). Articolo 3 Territorio e Sede Comunale 1. Il territorio del Comune si estende per 60.4 kmq e confina con i Comuni di Frosinone, Patrica, Arnara, Giuliano di Roma, Pofi, Villa S. Stefano e Castro dei Volsci. Lo stesso è indicato nella planime tria che si unisce come alle gato A) e che costituisce parte inte grante de l pre se nte statuto. 2. La s e de comunale è stabilita in Palazzo Ange le tti - Antone lli e d è ubicata in Piazza Municipio. Potrà e sse re trasfe rita con de libe razione de l Consiglio Comunale. 3. Le adunanze de gli organi colle giali si svolgono normalme nte ne lla se de comunale; e sse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze. 4. All inte rno del te rritorio del Comune di Ce ccano non è conse ntito, pe r quanto attie ne alle attribuzioni del Comune in materia, l insediamento di centrali nucleari né lo stanziamento o il transito di ordigni be llici nucle ari e scorie radioattive. Articolo 4

2 Stemma e Gonfalone 1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Città di Ceccano. 2. Il Comune ha uno ste mma e d un gonfalone. Lo ste mma, derivante dall arma del Cardinale Annibaldo IV di Ceccano (Sc. XIV) è del tipo bipartito con corona sovrastante in oro e con raffigurato a sinistra mezza aquila imperiale ad ala spiegata, a destra sei bande alternate con disegnato: nella seconda, quarta e sesta, rispettivamente: tre, due e una mezza luna, a punte rivolte in alto. I colori sono il bleu ed il rosso sulle bande, il campo dell aquila è in oro. 3. Ne lle ce rimonie e ne lle altre pubbliche ricorre nze, e ogni qualvolta sia ne ce ssario re nde re ufficiale la parte cipazione dell Ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con stemma del Comune. 4. La Giunta può autorizzare l uso e la riproduzione de llo ste mma del Comune pe r fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico inte re sse. Articolo 5 Patrono 1. La Città di Ceccano onora con una festa civile e religiosa il Patrono S. Giovanni Battista, con ricorre nza che cade il ve ntiquattro giugno di ogni anno. Articolo 6 Principi Ispiratori 1. Il Comune ne l re alizzare le proprie finalità te nde al pe rse guime nto de gli obie ttivi fissati se condo i crite ri de ll e conomicità di ge s tione, dell e fficie nza e de ll e fficacia dell azione amministrativa. Pe rse gue, inoltre, obie ttivi di traspare nza e se mplificazione. 2. Il Comune rice rca la collaborazione e la coope razione con altri sogge tti pubblici e privati e promuove la parte cipazione de i singoli cittadini, de lle associazioni e de lle forze sociali e d e conomiche all attività amministrativa. 3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai se gue nti principi: a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l effettivo sviluppo della persona umana e l e guaglianza de gli individui; b) promozione di una cultura di pace e coope razione inte rnazionale nonché di ripudio di ogni forma di razzismo; c) re cupe ro, tute la e valorizzazione de lle risorse naturali, ambie ntali, storiche, culturali e de lle tradizioni locali; d) tute la attiva de lla pe rsona improntata alla solidarie tà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e ne l quadro di un siste ma inte grato di sicure zza sociale; e) supe rame nto di ogni discriminazione tra i se ssi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità; f) promozione de lle attività culturali, sportive e de l te mpo libe ro de lla popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana; g) promozione della funzione sociale dell iniziativa economica, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e coope razione che garantiscano il supe rame nto de gli squilibri e conomici, sociali e te rritoriali; h) promozione de lla famiglia quale fondame nto de lla comunità, valorizzandone la funzione sociale con le iniziative pre viste dalla le gislazione in mate ria; i) attuazione di una politica conforme allo spirito ed alle forme della "carta internazionale dei

3 diritti de ll'infanzia". Articolo 7 Finalità 1. Il Comune di Ce ccano promuove le iniziative e le misure finalizzate ad uno sviluppo compatibile con la difesa dell ambiente ed il governo del territorio. 2. Cura l ulte riore e spansione delle attività e conomiche, promuove ndo gli inse diame nti produttivi o di stoccaggio nelle zone indicate dal P.R.G. ed avendo particolare riguardo al ruolo rivestito quale compone nte di un agglome rato industriale di note vole importanza. 3. Sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, le forme associative della comunità locale, nonché le proposte de i singoli, pe r le iniziative e conomiche, sportive, culturali, ricreative, religiose. 4. Promuove la re alizzazione di idone e strutture, se rvizi e d impianti, assicurando la parte cipazione agli e nti, organismi e d associazioni, a singoli o gruppi, nonché alle organizzazioni de l volontariato, al fine di rendere e ffettivo l acce s so dei cittadini all attività de l Comune. 5. Definisce con apposito regolamento l utilizzazione delle strutture, dei servizi ed impianti, con il concorso degli enti, associazioni ed organismi, alle sole spese di gestione e di manutenzione. 6. Riconosce la funzione e d il ruolo de lle organizzazioni sindacali, profe ssionali e coope rative di cui provve de ad acquisire l apporto, promuove ndo la parte cipazione delle s te s se alla discussione de lle sce lte da ope rare con il bilancio comunale, nonché de lle proposte con cui concorrere alla determinazione dei piani di sviluppo dello Stato e della Regione attraverso la convocazione di apposite confe re nze. 7. Promuove e d incoraggia le iniziative che te ndono a valorizzare le caratte ristiche proprie de l popolo ceccanese, la cultura e le tradizioni locali che si manifestano nel dialetto, nelle fiere e nei mercati, nella festa del Patrono. Sostiene, altresì, la valorizzazione di prodotti tipici locali, sia de ll agricoltura che de ll artigianato, anche con la creazione di nuovi punti di ve ndita, s pe cie nel centro storico. 8. Il Comune, attraverso iniziative di propria competenza e sulla base dei poteri conferitigli dalla legge, garantisce e tutela la salute dei cittadini. 9. Promuove, infine, indagini e rice rche di me rcato te se ad acquisire e le me nti di valutazione relativamente al costo ed alla gestione dei servizi. Articolo 8 Funzioni del Comune 1. Il Comune svolge le seguenti funzioni: a) pianificazione te rritoriale su tutta l area comunale, compres e le zone in cui operano e nti od associazioni con caratte ristiche sovracomunali, de gli inse diame nti umani e produttivi; b) viabilità, traffico e trasporti; c) tutela dell ambiente e dei beni culturali; d) difesa del suolo, del paesaggio e delle bellezze naturali; e) tute la e valorizzazione de lle risorse idriche; f) raccolta e smaltime nto de i rifiuti; g) se rvizi pe r lo sviluppo e conomico e la pianificazione comme rciale, anche al fine di

4 razionalizzare l apparato distributivo nell inte res se dei consumatori; h) piani per lo sviluppo dell edilizia economica e popolare, nonché per le opere di urbanizzazione primaria e se condaria; i) iniziative pe r stimolare la costituzione di forme associative e le proposte de i singoli, finalizzate ad attività culturali e ricre ative, anche de ce ntrate, pe r age volare la parte cipazione de i cittadini valorizzando spazi e strutture sul te rritorio; j) approntame nto di are e e strume nti di pronto inte rve nto in caso di pubbliche calamità; k) iniziative pe r la tute la e lo sviluppo, anche con la promozione di forme ass ociative per l autoge s tione nei s e ttori de ll agricoltura, del comme rcio e dell artigianato, s pe cie di que llo tradizionale; l) se rvizi nei s e ttori sociale, s anitario, s cuola, polizia municipale e quant altro si reputa ne ce ssario pe r la tute la de l pubblico inte re sse, nonché de lla qualità e promozione della vita umana. Articolo 9 Iniziative contro l'inquinamento 1. Il Comune, avendo presente l incidenza sempre più rilevante dell inquinamento derivante dal fiume che attrave rsa il ce ntro urbano, dalle industrie de finite a rischio e siste nti sul proprio territorio e dalla stessa densità del traffico, promuove interventi ed organismi specifici per re alizzare: a) il coinvolgimento degli altri Comuni della Valle del Sacco, delle Provincie interessate e de lla s te s sa Re gione nell azione coordinata contro tutte le fonti inquinanti; b) l acce rtame nto de lla natura de i rischi de rivanti dalle attività produttive sul te rritorio e delle eventuali conseguenze sulla salute degli operai e della popolazione; c) l acquisizione di dati e d e le me nti nece ss ari alla individuazione de lle azie nde a rischio ambie ntale; d) l inte nsificazione de lla vigilanza per acce rtare e pe r re prime re inadempienze e d abusi. 2. Il Comune, considerando indispensabile l impe gno de i cittadini su ques to te ma, s ostie ne le iniziative de i singoli, degli s tudios i, de i gruppi e de lle associazioni che contribuiscano, con l analisi, la denuncia e le propos te, a se nsibilizzare l opinione pubblica e d a mobilitare le coscienze in difesa dell ambiente e della salute di tutti. 3. Il Comune, inoltre, si impegna a promuove re l e ste nsione della re te fognante nelle località che ne sono sprovviste e d a re alizzare impianti di de purazione anche con iniziative de gli abitanti, in forma associata. Articolo 10 Albo pretorio 1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da des tinare ad albo pre torio, per la pubblicazione de gli atti e d avvisi previs ti dalla le gge, dallo statuto e dai re golame nti. 2. La pubblicazione deve garantire l acce ss ibilità, l inte gralità e la facilità di le ttura. 3. Il Segretario dell Ente cura l affissione di cui al comma 1, avvalendosi dei messi comunali e, su attestazione di questi, ne certifica l avvenuta pubblicazione. 4. Il Comune di Ce ccano utilizza ulte riori e dive rse forme di comunicazione con i cittadini da re alizzarsi me diante strume nti informatici.

5 Articolo 11 Programmazione e Cooperazione 1. Il Comune pe rse gue le proprie finalità attrave rso gli strume nti de lla programmazione, de lla pubblicità e della traspare nza, avvalendos i de ll apporto delle formazioni sociali, e conomiche, sindacali, sportive e culturali ope ranti sul suo te rritorio. 2. Il Comune concorre, congiuntame nte alla Provincia e ad altri e nti locali inte re ssati, alla determinazione dei programmi e dei criteri, nonché all esercizio delle funzioni delegate dalla Regione, ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione. 3. Concorre, altre sì, per la parte di propria compe te nza, alla re alizzazione de lle ope re e d all espletamento di funzioni sovracomunali in aree delimitate o nell intero territorio provinciale, nonché allo svolgimento dei compiti di promozione, raccolta e coordinamento de lle proposte finalizzate alla programmazione e conomica, te rritoriale e d ambie ntale, spe ttante alla Provincia. 4. Il Comune parte cipa agli accordi di programma pe r la de finizione di proge tti, di inte rve nti che richie dono, pe r la loro realizzazione, l azione inte grata e coordinata di Comuni, Provincie e Re gioni, di Amministrazioni statali e di altri sogge tti pubblici. 5. Per le dete rminazioni di cui al pres e nte articolo, il Comune provve de ad acquisire l apporto de lle organizzazioni te rritoriali de l sindacato, nonché de lle formazioni sociali, e conomiche, profe ssionali e coope rative, culturali, re ligiose e sportive ope ranti sul te rritorio, avvale ndosi anche de l contributo di profe ssionalità e di compe te nza offe rto dai cittadini. Articolo 12 Consiglio Comunale dei Ragazzi 1. Il Comune, allo scopo di favorire la parte cipazione de i ragazzi alla vita colle ttiva, può promuove re l e le zione del Consiglio Comunale dei ragazzi. 2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti mate rie: politica ambientale, s port, te mpo libe ro, giochi, rapporti con l ass ociazionismo, cultura e spettacolo, pubblica is tituzione, assis te nza ai giovani e agli anziani, rapporti con l Unice f. 3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito re golame nto. Articolo 13 Tutela dei dati personali 1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità de lle pe rsone fisiche, ai se nsi de lla le gge 31 dice mbre 1996, n. 675, e succe ssive modificazioni e d inte grazioni. Titolo II Ordinamento Strutturale Capo I Organi e loro attributi Articolo 14

6 Organi 1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto. 2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e d amministrativo. 3. La Giunta collabora col Sindaco ne l gove rno de l Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, operando attraverso deliberazioni collegiali. 4. Il Sindaco è re sponsabile dell Amministrazione, rappres e nta l'ente, s ovrinte nde al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti. Egli esercita, inoltre, le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato. Articolo 15 Consiglio Comunale 1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappre se ntando l intera comunità, delibera l indirizzo politico amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. 2. Le competenze del Consiglio Comunale sono determinate dalla legge e non possono essere delegate. L elezione, la durata del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei Consiglie ri, le cause di incompatibilità, ine le ggibilità e de cade nza sono re golati dalla le gge. 3. Il Consiglio e se rcita le proprie funzioni avvale ndosi de l supporto di Commissioni consultive permanenti o speciali costituite nel proprio seno con rappresentanza proporzionale e disciplina con regolamento lo svolgimento dei propri lavori e le prerogative dei Consiglieri, nel rispetto della legge e dello statuto. 4. Il Consiglio Comunale stabilisce gli indirizzi pe r la nomina e la de signazione de i rappre se ntanti de l Comune pre sso e nti, azie nde e d istituzioni e provve de dire ttame nte alla nomina de gli stessi nei casi espressamente previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all arco te mporale de l mandato politico amministrativo de ll organo consiliare. 5. Il Consiglio Comunale conforma l azione comples siva de ll Ente ai principi di pubblicità, traspare nza e le galità ai fini di assicurare imparzialità e corre tta ge stione amministrativa. 6. Gli atti fondame ntali del Consiglio devono conte nere l individuazione degli obiettivi da raggiunge re nonché le modalità di re pe rime nto e di de stinazione de lle risorse e de gli strumenti necessari. 7. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarie tà. Articolo 16 Presidente del Consiglio 1. Il Consiglio Comunale elegge tra i Consiglieri il Presidente del Consiglio nella prima seduta. 2. L e le zione del Pre sidente avvie ne a scrutinio pale se. Alla prima votazione risulta e le tto il Consiglie re che ha otte nuto alme no 14 voti. Qualora ne ssuno raggiunga la pre de tta maggioranza dei due terzi si procede ad una nuova votazione, da tenersi nella stessa seduta. Ne l se condo scrutinio è sufficie nte la maggioranza assoluta de i Consiglie ri asse gnati.

7 3. Con le stesse modalità il Consiglio elegge un Vicepresidente. 4. Dopo la convalida degli eletti e l eventuale surroga di Consiglieri ineleggibili, l elezione del Pre side nte e de l Vice pre side nte, vie ne pre stato giurame nto di fe de ltà allo Statuto. Il Pres ide nte, il Sindaco e ciascun Consiglie re comunale, nell ordine stabilito in se de di proclamazione, pre stano, su appe llo nominale e se guito dal Se gre tario Ge ne rale, dinanzi al Consiglio, il giuramento prescritto, leggendo la seguente formula: "Giuro di essere fedele allo Statuto, di osse rvare le\alme nte le disposizioni e di ade mpie re alle mie funzioni pe r il be ne de lla comunità ce ccane se". Il Consiglie re asse nte, nonché que llo sube ntrante pe r surrogazione ne l corso de lla consiliatura, pre stano giurame nto all inizio della se duta in cui sono presenti. 5. Il Pres ide nte rappre se nta il Consiglio Comunale, ne tute la la dignità, ass ume l e s e rcizio de lle funzioni allo ste sso attribuite dalla le gge e dal pre se nte Statuto. 6. Per consentire il pieno esercizio di tali funzioni, il regolamento disciplinante il funzionamento de l Consiglio Comunale può pre ve de re l is tituzione di appos ito ufficio dotato di idonee attrezzature e risorse umane e finanziarie. 7. Il Presidente promuove e coordina i rapporti del Consiglio Comunale con il Sindaco, con le Commissioni Consiliari, con la Giunta, con il Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente coordina altre sì il lavoro de lle Commissioni Consiliari. Articolo 17 Consigliere Anziano 1. Il Consigliere Anziano è il Consigliere che, nell elezione a tale carica, ha conseguito la cifra e le ttorale più alta, cos tituita dalla somma de i voti di lis ta e de i voti di preferenza, con l esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco. Qualora sia assente o rifiuti di presiedere l assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che tra i presenti risulta anziano secondo i criteri predetti. A parità di voti le funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di e tà. Articolo 18 Sedute e Convocazioni 1. L attività de l Consiglio Comunale si s volge in se dute ordinarie o s traordinarie. 2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di de libe razioni inerenti all approvazione de lle line e programmatiche de l mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione. 3. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore. La deliberazione, in quest ultimo caso, può essere differita al giorno seguente, se lo richieda la maggioranza dei Consiglieri presenti. 4. La convocazione del Consiglio e l ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente del Consiglio su propria iniziativa o su richiesta del Sindaco oppure di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso, la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inse riti all ordine de l giorno gli argome nti proposti, purché di compe te nza consiliare.

8 5. La prima convocazione de l Consiglio Comunale subito dopo le e le zioni pe r il rinnovo vie ne indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione, presieduta dal Consiglie re Anziano, de ve te ne rsi e ntro die ci giorni dalla convocazione. Gli avvisi di convocazione, da notificarsi almeno tre giorni prima della seduta, devono prevedere i punti re lativi alla convalida dei Consiglie ri, anche in ass e nza di conte s tazione, all e le zione de l Presidente e del Vicepresidente, alla comunicazione del Sindaco della nomina della Giunta, del Vice Sindaco nonché de lla proposta de gli indirizzi ge ne rali di gove rno. 6. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, giorno, luogo e d ora de lla se duta, da conse gnarsi a ciascun Consiglie re ne l domicilio e le tto ne l territorio del Comune a mezzo del messo comunale o di altro dipendente. L avviso scritto può pre ve de re anche una se conda convocazione. 7. L inte grazione dell ordine de l giorno con altri argome nti da trattarsi in aggiunta a que lli pe r cui è stata già e ffe ttuata la convocazione è sottoposta alle me de sime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la se duta. 8. L avviso di convocazione de l Consiglio Comunale, con alle gato l ordine del giorno, deve e ss e re affisso nell albo pretorio alme no e ntro il giorno pre ce dente a quello s tabilito per la prima adunanza e deve essere portato a conoscenza dei cittadini mediante manifesto od altro me zzo d informazione, al fine di conse ntirne e stimolarne la più ampia parte cipazione. Il manifesto viene sottoscritto dal Presidente del Consiglio. 9. La docume ntazione re lativa alle pratiche da trattare de ve e sse re me ssa a disposizione de i Consiglieri Comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sedute ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sedute straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza. 10. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche, salvi i casi previsti dal re golame nto consiliare che ne disciplina il funzioname nto. 11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglime nto de l Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice - Sindaco. Articolo 19 Numero legale per la validità delle sedute 1. La seduta del Consiglio Comunale è valida con la presenza di almeno dieci consiglieri, escluso il Sindaco, salvo che sia richie sta una pre se nza maggiore. 2. In seconda convocazione la seduta è valida con l intervento di almeno sette consiglieri. Il Consiglio può de libe rare s ulle proposte che e rano compres e ne ll ordine del giorno della se duta di prima convocazione. 3. Eve ntuali punti aggiuntivi da inse rire nell avvis o di se conda convocazione, da notificare almeno ventiquattro ore prima della seduta, potranno essere trattati soltanto se sono presenti almeno dieci consiglieri. 4. Non concorrono a de te rminare la validità de ll adunanza: a) i Consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente; b) coloro che e scono dalla sala prima de lla votazione.

9 5. Nelle deliberazioni di conferimento di nomine o incarichi ad almeno tre persone deve essere assicurata la rappre se ntanza de lla minoranza, salvo dive rse spe cifiche disposizioni di le gge. Articolo 20 Numero legale per la validità delle delibere del Consiglio 1. Nessuna delibera è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata. 2. Pe r de te rminare la maggioranza de i votanti non si computano: a) coloro che si aste ngono; b) coloro che e scono dalla sala prima de lla votazione; c) le schede bianche e quelle nulle. 3. Nei casi d urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto e spre sso dalla maggioranza di undici Consiglie ri. 4. Le proposte di de libe razione da sottoporre al Consiglio Comunale de bbono acquisire il pare re te cnico - amministrativo e di re golarità contabile, consacrati in appositi atti da alle gare allo schema deliberativo ed espressi già in fase istruttoria, qualora le proposte provengono dalla Giunta; qualora le proposte vengano dai Consiglieri Comunali i pareri suddetti debbono essere forniti entro sette giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio. 5. Portate all'e same de l Consiglio Comunale, le sudde tte proposte sono modificabili in que lla sede esclusivamente attraverso emendamenti nei quali sia esattamente previsto il tenore delle aggiunte, soppre ssioni, modificazioni o sostituzioni da apportare al te sto originari; in caso di variazioni sostanziali è ne ce ssaria l'acquisizione de i pare ri di cui al comma L'emendamento, da presentarsi per iscritto, è firmato dal presentatore o dai presentatori ed è controfirmato dal Presidente del Consiglio, dal Segretario verbalizzante o da chi lo sostituisce e dai Consiglie ri nominati scrutatori. 7. Il pare re te cnico - amministrativo, e spre sso dal Re sponsabile de l Se ttore, dà conto de lla conformità de ll'atto ai crite ri e d alle re gole te cniche proprie de lla mate ria ogge tto de lla de libe razione. Il pare re di re golarità contabile, e spre sso dal Re sponsabile de l Se rvizio Finanziario, e vide nzia gli aspe tti e conomico - finanziari, al di là de lla me ra atte stazione di copertura finanziaria. Articolo 21 Linee programmatiche di mandato 1. Entro il te rmine di 60 giorni, de corre nti dalla data de l suo avve nuto inse diame nto, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai proge tti da re alizzare durante il mandato politico amministrativo. 2. Ciascun Consiglie re Comunale ha il pie no diritto di inte rve nire ne lla de finizione de lle line e programmatiche, propone ndo le inte grazioni, gli ade guame nti e le modifiche, me diante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale. 3. Con cadenza alme no annuale, il Consiglio provve de, in s e ss ione straordinaria, a ve rificare l attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, entro il 30 settembre

10 di ogni anno. È facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale. 4. Al te rmine de l mandato politico amministrativo, il Sindaco pre se nta all organo consiliare il docume nto di re ndicontazione de llo stato di attuazione e di re alizzazione de lle line e programmatiche. Detto documento è sottoposto all approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti. Articolo 22 Consiglieri 1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappres e ntano l inte ra comunità alla quale costante me nte rispondono. 2. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio ed ai lavori de lle Commissioni Consiliari di cui fanno parte. 3. I Consiglie ri Comunali che non inte rve ngono alle se dute pe r tre volte conse cutive se nza giustificato motivo sono dichiarati de caduti con de libe razione de l Consiglio Comunale. A tale riguardo il Pre sidente de l Consiglio, a s e guito dell avve nuto acce rtame nto de ll ass e nza maturata da parte de l Consiglie re inte re ssato, provve de con comunicazione scritta, pe rsonalme nte notificata, ai s e nsi dell articolo 7 della le gge 7 agos to 1990 n. 241, a comunicargli l avvio del proce dime nto amministrativo. Il Consiglie re ha facoltà di far valere le cause giustificative de lle asse nze, nonché a fornire al Pre side nte de l Consiglio e ve ntuali docume nti probatori, e ntro il te rmine indicato ne lla comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest ultimo te rmine, il Consiglio e samina e infine de libe ra, te nuto ade guatame nte conto de lle cause giustificative pre se ntate da parte de l Consiglie re inte re ssato. Qualora non inte rve ngano, senza giustificato motivo, alla seduta successiva, decadono dalla carica e vengono surrogati da quelli che seguono nelle rispettive liste. Articolo 23 Poteri e Doveri dei Consiglieri 1. I Consiglie ri hanno diritto di pre se ntare inte rrogazioni, inte rpe llanze, mozioni e proposte di deliberazione da discutere in Consiglio Comunale, anche a mezzo fax o posta elettronica. La risposta alle inte rrogazioni, inte rpe llanze e d ad ogni altra istanza di sindacato ispe ttivo è obbligatoria e va resa entro trenta giorni dalla data di presentazione. Le interrogazioni a risposta scritta dovranno essere evase entro il decimo giorno dalla presentazione. Esercitano il diritto di iniziativa propositiva pe r tutti gli atti di compe te nza de l Consiglio Comunale nonché di controllo sull attività del Sindaco e della Giunta. Le modalità e le forme di esercizio de l diritto di iniziativa e di controllo sono disciplinati dal re golame nto de l Consiglio Comunale 2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell attività amministrativa e sono te nuti al se gre to ne i casi spe cificatame nte de te rminati dalla le gge. Inoltre, essi hanno diritto ad ottenere, da parte del Presidente del Consiglio, un adeguata e pre ve ntiva informazione s ulle que stioni sottopos te all organo, anche attrave rso l attività della Confe re nza de i Capigruppo.

11 3. Il diritto del Consigliere Comunale di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le informazioni utili all espletamento del mandato, senza limitazioni se non quelle previste da apposite norme di legge, è comprensivo del diritto di avere copia degli atti in esenzione di qualsiasi imposta e diritto e deve essere esaudito, previa richiesta scritta, dire ttame nte dal Dirige nte o Funzionario prepos to all ufficio se nza l obbligo di s upe riori autorizzazioni. 4. L esercizio di tale diritto può essere disciplinato dal regolamento al fine di contemperarlo con le possibilità e le e sige nze de gli uffici, ma in ogni caso andrà assicurata la compiute zza e la te mpes tività nell e vasione de lle richies te a me no che le s te s se non ass umano, in tutta evidenza, carattere di atti emulativi. 5. La propos ta di de libe razione redatta dal Consiglie re Comunale ne ll ambito del proprio diritto di iniziativa, va inoltrata al Pre sidente de l Consiglio che la inse risce all ordine del giorno della prima s e duta utile del Consiglio Comunale e, comunque, non oltre ve nti giorni dopo l acquisizione di tutti i necessari pareri, che egli richiede entro quarantotto ore. 6. Il re golame nto stabilisce modalità di funzioname nto de ll ordine del giorno delle s e dute consiliari che assicurino l e ffettiva trattazione delle propos te di iniziativa consiliare impedendone arbitrari differimenti in specie nelle ipotesi di non esaurimento degli argomenti. 7. I Consiglie ri durano in carica s ino all e le zione de l nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione de l de cre to di indizione de i comizi e le ttorali, ad adottare gli atti urge nti e d improrogabili. 8. Per la richiesta di sottoporre le delibere di Giunta e di Consiglio al controllo di legittimità o del dife nsore civico o dell organo regionale compete nte occorre la sottos crizione di un quinto de i Consiglie ri asse gnati al Comune e, comunque, ne lle mate rie indicate dalla le gge e con le formalità indicate ne l re golame nto de l Consiglio Comunale. 9. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale ve rranno re capitati gli avvisi di convocazione de l Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale. Articolo 24 Dimissioni del Consigliere 1. Le dimissioni dalla carica di Consiglie re, indirizzate al rispe ttivo Consiglio, de vono e sse re assunte imme diatame nte al protocollo dell Ente nell ordine te mporale di pre se ntazione. Es se sono irrevocabili, non necessitano di presa d atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, e ntro e non oltre die ci giorni, de ve proce de re alla surrogazione de i Consiglie ri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta da protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma di legge. Articolo 25 Surroga e supplenza dei Consiglieri Comunali 1. Il se ggio di Consiglie re che durante il mandato rimanga vacante pe r qualsiasi causa, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l ultimo eletto. 2. Nel caso di sospensione di un Consigliere, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza al candidato della stessa lista che ha riportato il maggior numero di voti dopo gli

12 eletti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la de cade nza de l Consiglie re sospe so si fa luogo alla surrogazione, ai se nsi de l comma precedente. Articolo 26 Commissione delle elette 1. Qualora in Consiglio Comunale sie dano alme no tre Consiglie re, vie ne istituita la Commissione de lle e le tte, finalizzata alla programmazione de lla politica pe r il conse guime nto di pari opportunità tra donne e uomini. 2. La Commissione può formulare proposte ed osservazioni su ogni questione ed, in particolare, su que lle che abbiano attine nza con la condizione fe mminile. 3. La Commissione si avvale de l contributo di associazioni, di movime nto politici e culturali, sindacali, profe ssionali. Articolo 27 Commissioni 1. Il Consiglio Comunale si avvale di Commissioni Consiliari Pe rmane nti, costituite ne l proprio se no con rappre se ntanza proporzionale. Esse hanno pote ri consultivi e compiti di analisi pe r le motivazioni de i pare ri e de lle proposte da formulare al Consiglio e alla Giunta. 2. Sono costituite se i Commissioni Consiliari pe rmane nti, composta ciascuna da cinque componenti, le cui competenze verranno determinate dal Consiglio Comunale. La delibera di istituzione dovrà e sse re adottata a maggioranza assoluta de i compone nti de l Consiglio. 3. Il funzioname nto, la composizione, i pote ri, l ogge tto e la durata delle Commiss ioni sono disciplinati con re golame nto de l Consiglio Comunale. 4. Il Consiglio Comunale potrà anche istituire, con apposita de libe razione, Commissioni Consiliari permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. De tte Commissioni sono composte solo da Consiglie ri Comunali, con crite rio proporzionale. Pe r quanto riguarda le Commissioni ave nti funzioni di controllo e di garanzia, la Pre side nza è attribuita ai Consiglie ri apparte ne nti ai gruppi di opposizione. 5. I Consiglie ri che se nza giustificato motivo si asse ntano ripe tutame nte dalle riunioni de lle Commissioni sono richiamati con lettera dal Presidente del Consiglio. Ove perdurassero le assenze, il Presidente sottopone la questione al Consiglio Comunale. 6. Le Commissioni possono invitare a parte cipare ai propri lavori: Sindaco, Asse ssori, organismi associativi, funzionari e rappresentanze di forze sociali, politiche ed economiche per l esame di spe cifici argome nti. 7. Le Commissioni sono te nute a se ntire il Sindaco e gli Asse ssori ogni qualvolta que sti lo richie dano. Articolo 28 Gruppi Consiliari e Conferenza Capigruppo 1. I Consiglie ri Comunali si costituiscono in gruppi di uno o più compone nti e ne danno comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed al Segretario Comunale

13 unitame nte all indicazione del nome del capogruppo. Qualora non s i e se rciti tale facoltà o nelle more de lla de signazione, i gruppi sono individuati ne lle liste che si sono pre se ntate alle e le zioni e i re lativi capigruppo ne i Consiglie ri, non apparte ne nti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze. 2. È istituita, presso il Comune di Ceccano, la Conferenza dei Capigruppo che concorre a definire la programmazione dei lavori de l Consiglio nonché a stabilire quant altro risulti utile per il proficuo andamento dell attività assembleare. La Conferenza dei Capigruppo svolge, altresì, le funzioni di vigilanza sulla inte rpre tazione e d applicazione de llo statuto e de i re golame nti e d ogni anno re laziona al Consiglio su de tti proble mi. 3. La Conferenza dei Capigruppo decide, altresì, quali interrogazioni od altre istanze, presentate dai Consiglieri, debbono essere discusse dal Consiglio, entro il trentesimo giorno dalla loro presentazione. 4. Ai capigruppo consiliari, conte stualme nte all'affissione all'albo pre torio de ll'ente, sono trasme sse in e le nco le de libe razioni adottate dalla Giunta Comunale. Su richie sta spe cifica sono consegnate copie delle medesime 5. L Amministrazione Comunale garantirà la disponibilità di apposito locale pe r l attività de i gruppi consiliari. Articolo 29 Indennità di funzione ai Consiglieri Comunali 1. I Consiglieri Comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione al Consiglio Comunale e d alle Commissioni Consiliari ne lla misura pre vista dalle disposizioni di le gge vige nti. Alla liquidazione sudde tta si provve de rà con cade nza bime strale. 2. Su espressa richiesta è prevista la trasformazione del gettone di presenza spettante a ciascun Consiglie re in un indennità di funzione me nsile, a condizione che tale regime comporti per l Ente pari o minori oneri finanziari. 3. Il re golame nto disciplinante il funzioname nto de l Consiglio Comunale dovrà preve dere l applicazione di de trazioni dalle indennità in caso di ingiustificata asse nza dalle s e dute degli organi colle giali. Articolo 30 Giunta Comunale 1. La Giunta è organo di impulso e di governo, collabora col Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della traspare nza e dell e fficie nza. 2. La Giunta adotta tutti gli atti idone i al raggiungime nto degli obiettivi e delle finalità de ll Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta e se rcita le funzioni di indirizzo politico amministrativo, de fine ndo gli obie ttivi e d i programmi da attuare e d adottando gli altri atti rie ntranti nello s volgime nto di tali funzioni, nonché ve rifica la risponde nza dei risultati de ll attività amministrativa e de lla ge s tione agli indirizzi impartiti. 3. La Giunta rife risce annualme nte al Consiglio Comunale sulla sua attività. Articolo 31

14 Composizione 1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da numero 7 Assessori, di cui uno è inve stito de lla carica di Vice Sindaco. 2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in posse sso de i re quisiti di candidabilità, e le ggibilità e compatibilità alla carica di Consiglie re. 3. Gli Asse ssori, altre sì, possono parte cipare alle se dute de l Consiglio e d inte rve nire ne lla discussione ma non hanno diritto di voto. Articolo 32 Nomina 1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale ne lla prima se duta succe ssiva alle e le zioni. 2. Il Sindaco può re vocare uno o più Asse ssori dandone motivata comunicazione al Consiglio e de ve sostituire e ntro 15 giorni gli Asse ssori dimissionari. 3. Oltre alla comunicazione al Consiglio Comunale, il Sindaco provve de a comunicare l'avve nuta nomina anche agli organi previsti dalla legge, nonché a pubblicare la stessa all albo pretorio de ll'ente pe r giorni quindici conse cutivi. 4. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico de gli Asse ssori nonché gli istituti de lla de cade nza e de lla re voca sono disciplinati dalla le gge. 5. Salvo casi di re voca da parte de l Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno de lla proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale. Articolo 33 Funzionamento della Giunta 1. La Giunta è convocata e pres ie duta dal Sindaco, che coordina e controlla l attività degli As se s sori e s tabilisce l ordine del giorno delle riunioni, anche te nuto conto degli argome nti proposti dai singoli Asse ssori. 2. Le modalità di convocazione e di funzioname nto de lla Giunta sono stabiliti in modo informale dalla stessa. 3. Le sedute sono valide se sono presenti quattro componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza de i pre se nti. Articolo 34 Competenze 1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Se gre tario Comunale, al Dire ttore od ai Re sponsabili de i se rvizi comunali. 2. La Giunta ope ra in modo colle giale, dà attuazione agli indirizzi ge ne rali e spre ssi dal Consiglio e

15 svolge attività propositiva e di impulso ne i confronti de llo ste sso. 3. A ciascun compone nte de lla Giunta Comunale è attribuita la compe te nza su un se ttore omoge ne o di attività is tituzionale dell Ente. 4. Il Sindaco può modificare l attribuzione de i compiti e de lle funzioni di ogni As se s sore ogni qualvolta, pe r motivi di coordiname nto e funzionalità, lo rite nga opportuno, dandone comunicazione al Consiglio Comunale. Articolo 35 Deliberazioni degli organi collegiali 1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell azione da que sti svolta. 2. L'istruttoria e la docume ntazione de lle proposte di de libe razione avve ngono attrave rso i Re sponsabili de gli Uffici; la ve rbalizzazione de gli atti e de lle se dute de l Consiglio e de lla Giunta è curata dal Se gre tario Comunale, se condo le modalità e i te rmini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio. 3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso, ovvero in caso di impedimento od assenza, è sostituito in via temporanea dal Vice Se gre tario. 4. I verbali della seduta sono firmati da colui che presiede l'assemblea e dal Segretario. Articolo 36 Il Sindaco 1. Il Sindaco è e le tto a suffragio unive rsale e dire tto dai cittadini se condo le modalità stabilite nella legge, che disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di ce ssazione de lla carica. 2. Egli rappresenta il Comune ed è l organo responsabile dell Amministrazione, sovrintende alle ve rifiche di risultati conne sse al funzioname nto de i se rvizi comunali, impartisce dire ttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, ed ai Responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e ge s tionali, nonché s ull e s e cuzione degli atti. 3. Il Sindaco e se rcita le funzioni attribuite gli dalla le gge, dallo statuto, dai re golame nti e sovrinte nde all e spletame nto de lle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive. 4. Il sindaco sulla base de gli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provve de alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni. 5. Il Sindaco, altre sì, coordina e riorganizza, sulla base de gli indirizzi e spre ssi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i Responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con

16 le esigenze complessive e generali degli utenti. 6. Il Sindaco pre sta giurame nto davanti al Consiglio Comunale, nella se duta d inse diame nto, secondo la seguente formula: Giuro di osservare fedelmente la Costituzione Italiana. 7. Distintivo de l Sindaco, o di chi ne fa le ve ci, è la fascia tricolore con lo ste mma de lla Re pubblica e que llo de l Comune, da portarsi a tracolla. Articolo 37 Vice Sindaco 1. Il Vice Sindaco, nominato tale dal Sindaco, è l Ass e ss ore che ha la dele ga ge ne rale per l esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza od impedimento temporaneo o sos pe nsione di ques t ultimo. In caso di asse nza od impe dime nto del Vice Sindaco, gli Assessori esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l ordine di anzianità di nomina ed a parità di nomina di anzianità di età. Articolo 38 Dimissioni ed impedimento permanente del Sindaco 1. Le dimissioni comunque pre se ntate dal Sindaco al Consiglio dive ntano irre vocabili de corsi 20 giorni dalla loro pre se ntazione. Trascorso tale te rmine, si proce de allo scioglime nto de l Consiglio, con conte stuale nomina di un Commissario. Articolo 39 Mozione di sfiducia 1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni. 2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata pe r appe llo nominale dalla maggioranza assoluta de i compone nti de l Consiglio. 3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri asse gnati, se nza computare a tal fine il Sindaco, e vie ne me ssa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti. Articolo 40 Rappresentanza legale dell'ente 1. L'e se rcizio de lla rappre se ntanza le gale de ll'ente, compre sa la de cisione di promuove re e re siste re alle liti con possibilità di conciliare, transige re e rinunciare agli atti, è affidata a ciascun Responsabile di Servizio secondo le materie di rispettiva competenza. 2. La Giunta Comunale può fornire indirizzi di natura ge ne rale de fine ndo i crite ri dire ttivi nell'esercizio delle competenze di cui sopra. Titolo III Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini Capo I Partecipazione e decentramento Articolo 41

17 Partecipazione popolare 1. Il Comune promuove e tute la la parte cipazione dei cittadini, s ingoli od associati, all Amministrazione de ll Ente, al fine di ass icurare il buon andame nto, l imparzialità e la traspare nza. 2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l incentivazione delle forme associative e di volontariato e d il diritto de i singoli cittadini ad inte rve nire ne l proce dime nto amministrativo. 3. Il Consiglio Comunale pre dispone e d approva un re golame nto ne l quale ve ngono de finite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo. 4. Il Comune sostie ne e valorizza le libe re forme associative, quali strume nti di parte cipazione attiva dei cittadini alla vita della comunità, nonché di elevazione civile e culturale, di solidarietà umana e de l volontariato, di valorizzazione de l patrimonio ambie ntale e te rritoriale, di lotta all'inquiname nto, di promozione e svolgime nto de lle attività sportive e ricre ative, artistiche e culturali. 5. Re alizza forme di consultazione dire tta, individuando spazi e strutture pe r dibatte re con i cittadini argome nti di inte re sse colle ttivo attrave rso conve gni o asse mble e, anche ne lle singole zone, o re alizzando sondaggi. Conside ra tale consultazione indispe nsabile su proble mi di rile vante inte re sse locale come il bilancio pre ve ntivo, il P.R.G. e sue varianti, i piani commerciali, della viabilità e del traffico. 6. Valorizza iniziative spe cifiche sulle proble matiche giovanili, la que stione fe mminile, i proble mi sociali de gli anziani, promuove ndo incontri con le organizzazioni inte re ssate o ade re ndo alle richieste in tal senso avanzate dalle stesse. Capo II Associazionismo e volontariato Articolo 42 Associazionismo 1. Al fine di valorizzare le associazioni di cui al comma precedente, il Comune può affidare alle ste ss e, me diante appos ite conve nzioni, l organizzazione di manife stazioni e la ge stione di servizi. Può concedere contributi finalizzati sulla base di progetti per la realizzazione di attività sociali, culturali e sportive. 2. Tutti gli Enti che rice vono contributi dal Comune, sono te nuti a pre se ntare de ttagliato rendiconto entro i termini stabiliti nella delibera di concessione. 3. Le associazioni e gli Enti che vogliano essere considerati soggetti per le finalità del presente Statuto, dovranno pre se ntare il proprio atto costitutivo al Comune che provve de rà ad istituire e ad aggiornare un apposito albo. 4. Il Comune valorizza le proposte, soprattutto collettive, degli abitanti delle diverse categorie e delle località, esaminandole e informando gli interessati delle misure adottate entro sessanta giorni. 7. Re alizza forme di consultazione dire tta, individuando spazi e strutture pe r dibatte re con i cittadini argome nti di inte re sse colle ttivo attrave rso conve gni od asse mble e, anche ne lle singole zone o realizzando sondaggi.

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