La questione sottoposta all'esame di questo Collegio concerne la misura della
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1 REPUBBLICA ITALIANA 88/2009/A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE di APPELLO composta dai seguenti magistrati: dr. Giuseppe David Presidente dr. David Morgante dr. Piera Maggi dr. Cristina Zuccheretti dr. Maria Fratocchi Quaglini relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul giudizio di appello iscritto al n del registro di segreteria, ad istanza dell INPDAP contro il sig. E. D. avverso la sentenza n. 211/2006 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte. Vista la legge n. 205/2005; Visto l atto di appello, la sentenza impugnata e gli altri atti di causa; Udito nella pubblica udienza del 16 gennaio 2009, con l assistenza del segretario, il consigliere relatore, FATTO Con sentenza n. 211/2006, la Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte ha riconosciuto il diritto del sig. D., in pensione dal , all attribuzione, dal compimento del 65^ anno di età, degli incrementi dell i.i.s. in misura intera non commisurati agli anni di servizio ad eccezione dei ratei anteriori di oltre un quinquennio alla presentazione della domanda giudiziale o extragiudiziale Avverso la citata sentenza l Istituto previdenziale ha proposto appello per violazione e falsa applicazione dell art. 10 del d.l. n. 17/1983, convertito in legge n. 79/1983 nonché dell art. 21 della legge n. 730/1983. Al riguardo ha sottolineato che il nuovo sistema di adeguamento dell i.i.s. è basato sull applicazione dell ottavo comma dell art. 21, il quale prevede che gli aumenti dell i.i.s. sono quelli dovuti ai sensi del terzo comma del citato art. 21 nella cui misura, infatti, vengono corrisposto al sig. D.. In sostanza, dopo aver disposto una erogazione percentuale della i.i.s., il legislatore ha voluto attenuare nel tempo tale decurtazione, prevedendo, al raggiungimento del limite ordinario del pensionamento, che gli aumenti percentuali (e solo questi) debbano essere calcolati, in misura intera, sulla iis e sulla base pensionabile, ferma restando l erogazione in quarantesimi dell i.i.s.. La normativa non prevede nessun altra variazione se non quella disposta dall art. 21 e dai relativi decreti ministeriali di attuazione. Con memoria del 15 ottobre 2008 si è costituito in giudizio l appellato, tramite il proprio legale, chiedendo il rigetto dell appello e richiamando a sostegno la giurisprudenza di questa Corte concorde con la tesi sostenuta nella sentenza appellata e cioè del diritto del proprio assistito all attribuzione, al compimento del 65^ anno di età, degli incrementi dell IIS in misura intera e non commisurati agli anni di servizio. DIRITTO La questione sottoposta all'esame di questo Collegio concerne la misura della indennità integrativa speciale spettante al sig. E. D., in pensione dal , al momento del compimento dell'età` pensionabile prevista dall'ordinamento di appartenenza.
2 Il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso ritenendo che, in applicazione dell'art. 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, nel testo sostituito dall'articolo unico della legge di conversione 25 marzo 1983, n.79, la perequazione periodica deve essere calcolata tenendo presente la pensione comprensiva non già dell i.i.s. effettiva in pagamento, bensì una i.i.s. di riferimento fittiziamente riconosciuta in misura intera. Osserva al riguardo questo organo giudicante, in aderenza con altre pronunce rese su analoga questione da questa Sezione, che criteri ermeneutici logici e letterali portano a ritenere legittima la tesi contenuta nella sentenza appellata. La materia è stata disciplinata dal decreto legge n. 17/1983, convertito in legge n. 79/1983, normativa che ha inteso, tra l altro, contenere la spesa pubblica in materia previdenziale. In particolare l art. 10 di detto decreto legge ha introdotto il principio per cui, al pari della base pensionabile, anche l indennità integrativa speciale viene rapportata al numero di anni di servizio utili a pensione (art. 10, primo comma: Per il personale avente diritto all'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, che cessa dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura dell'indennità stessa da corrispondere in aggiunta alla pensione o assegno è determinata in ragione di un quarantesimo per ogni anno di servizio, utile ai fini del trattamento di quiescenza, dell'importo dell'indennità stessa spettante al personale collocato in pensione con la massima anzianità di servizio ). La medesima disposizione al IV comma ha previsto, peraltro, un temperamento del rigore della nuova disciplina introdotta con il citato primo comma, disponendo che successivamente alla data indicata nel primo comma, le variazioni dell'indennità
3 integrativa speciale saranno determinate, per la generalità del personale in quiescenza e con la periodicità al momento in vigore, in ragione dei quarantesimi di cui al precedente primo comma. Il ragguaglio a quarantesimi di cui al comma precedente cessa dalla data del raggiungimento dell'età di pensionamento da parte dell'intestatario della pensione, ovvero dalla data di decorrenza della pensione di riversibilità in favore dei superstiti.. Tale esplicito temperamento, come sottolineato dal giudice di prime cure e come chiaramente esplicitato nella sentenza n. 238 del 2006 di questa Sezione, non è venuto meno con l introduzione del nuovo sistema di perequazione delle pensioni di cui all art. 21 della legge 730/1983 non più basato sul valore unitario del punto di contingenza, bensì operante in cifra percentuale sull ammontare del trattamento in godimento. Al riguardo, infatti, il menzionato art. 21 così dispone: resta ferma la disciplina prevista per l attribuzione, all atto della cessazione dal servizio, dell i.i.s. ivi compresa la normativa stabilita dall art. 10 della legge n. 79/1983. In sostanza, questo organo giudicante ritiene doversi aver riguardo all'effetto concreto delle nuove norme. A ben vedere, la disciplina di cui al IV comma del d.l. n. 17/1983 è volta a garantire ai pensionati cessati anticipatamente, ai quali spettano in quarantesimi sia l i.i.s. e sia i relativi incrementi, di ottenere almeno gli incrementi in misura intera al raggiungimento dell'età di pensionamento [o dalla reversibilità]; in altri termini, guardando all'effetto pratico, all'origine essa attribuiva ai pensionati anticipati, una volta compiuta l'età dovuta, un aumento dell i.i.s. pari a quello spettante agli altri pensionati. Se l'effetto e, dunque, la ratio- della norma, è quello di attribuire lo stesso incremento periodico all'una e all'altra categoria di pensionati, allo stesso risultato deve pervenirsi anche nel sistema di perequazione
4 successivo all'aprile del 1984; si rende necessario, dunque, applicare il coefficiente Istat di rivalutazione su una i.i.s. teorica computata in misura intera [se si preferisce: una i.i.s. di riferimento'] anziché su quella, effettivamente corrisposta al pensionato, calcolata in quota. In pratica, questa interpretazione consente di riconoscere al pensionato, compiuta l'età prevista, un incremento periodico sulla i.i.s. [appunto: la sola 'variazione'] pari a quello che gli sarebbe spettato se l i.i.s. gli fosse stata concessa ab origine nella misura intera; sostanzialmente, l'incremento della i.i.s. è reso pari, tempo per tempo, a quello corrisposto a chi era andato in quiescenza con il massimo dell'anzianità; beneficio che, pertanto, nel nuovo sistema della perequazione automatica, viene riconosciuto nella misura di quello riveniente dal 'vecchio' sistema di calcolo del valore unitario del punto di contingenza, ferma restando, ovviamente, l i.i.s. 'effettiva' in pagamento [che resta ragguagliata ai 'quarantesimi']. In conclusione la finalità della disposizione del IV comma dell art. 10 del d.l. n. 17/1983 che, come detto, non si pone in contrasto con il nuovo sistema di perequazione introdotto dall art. 21 della legge n. 730/1983, è quella di attenuare l effetto restrittivo della riforma per i casi di prepensionamento e consente, ma solo dopo il raggiungimento dell età pensionabile, che l indennità integrativa speciale si incrementi per intero. La qualcosa esclude, ovviamente, che al raggiungimento di quella età debba essere riconosciuto l intero importo dell indennità integrativa speciale. Argomentando diversamente, infatti, verrebbe stravolto il senso dell innovazione legislativa finalizzata, comunque, a limitare il ricorso al pensionamento anticipato, con particolare riguardo alle ipotesi di anzianità contributiva particolarmente ridotta. Per le considerazione che precedono l appello dell INPDAP non merita di essere
5 accolto. Spese compensate. P. Q. M. La Corte dei conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale - definitivamente pronunciando, respinge l appello dell INPDAP e conferma la sentenza di primo grado. Così deciso in Roma, nelle Camere di consiglio del 16 e 27 gennaio 2009 L estensore Il Presidente F.to Maria Fratocchi Quaglini F.to Giuseppe David Depositata in Segreteria 20/2/2009 Il Dirigente F.to Maria FIORAMONTI
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