.dal D.Lgs 626/94. Direttiva Macchine
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- Livia Damiano
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1 .dal D.Lgs 626/94 Il titolo III del D.Lgs. n 626/94 modificato e integrato dal D.Lgs. n 359/99 regolamenta léuso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e sancisce làobbligo per il datore di lavoro di: mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere; attuare "le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi alléuso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori; attuare le misure affinche le attrezzature siano: a) Istallate secondo le istruzioni del fabbricante. b) Utilizzate correttamente. c) Sottoposte a regolare manutenzione secondo le istruzione déuso. Si assicura che i lavoratori interessati siano specificamente qualificati se léuso, la manutenzione, la riparazione o la trasformazione delléattrezzatura richiede conoscenze o responsabilita particolari. Che léuso sia strettamente riservato al personale alléuopo incaricato. Mentre gli obblighi per i lavoratori sono: Sottoporsi ai programmi di formazione o addestramento organizzati dal datore di lavoro. Utilizzare le attrezzature conformemente alléinformazione, formazione ed addestramento ricevuti. Avere cura delle attrezzature messe a loro disposizione, non apportando modifiche di propria iniziativa. Segnalare ai propri superiori gerarchici qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato Mentre per gli obblighi particolari occorre fare riferimento al D.P.R. 547/55 e al D.P.R. 459/96. Direttiva Macchine La prevenzione dei rischi connessi allàuso delle macchine e delle attrezzature di lavoro comincia dalla scelta delle stesse. I punti di interferenza tra le varie normative sono rappresentati dal fatto che il DPR 459/96 disciplina il momento costruttivo ed esplica la sua azione nel momento della immissione sul mercato. Eé una direttiva rivolta al costruttore, lo investe di responsabilita su quanto ha realizzato e gli indica un percorso razionale di valutazione della macchina gia in fase di progettazione. Il D.Lgs. 626/94 tutela il lavoratore attribuendo degli obblighi e delle responsabilita al datore di lavoro, al dirigente ed al preposto presso cui il dipendente presta la propria opera. E é inoltre previsto un ambito di responsabilita, ai sensi delléart. 6, per il fabbricante, il progettista ed il venditore della macchina o attrezzatura. Occorre, infine, precisare che mentre il regolamento macchine ì una norma di natura amministrativa, priva di sanzione, dotata unicamente del potere coercitivo di possibile emanazione di un provvedimento di ritiro dal mercato o di divieto di utilizzazione (potere che viene esercitato dal Ministero delléindustria), il D.Lgs. 626/94 ì una norma a valenza penale, comporta che sulle sue violazioni si esprima il giudice in sede giurisdizionale e che le prescrizioni siano impartite dalléorgano di vigilanza della Azienda USL, cosıcome indicato dalléart. 23 del D.Lgs. 626/94. Il nostro Paese ha recepito la cosiddetta "Direttiva Macchine",con il D.P.R 459/96 : questo atto legislativo si applica alle macchine, nelle diverse fasi che vanno dalla progettazione, alla fabbricazione, immissione sul mercato, vendita e acquisto, fino alla messa in servizio presso léutente finale. Si tratta di obblighi di vario genere che riguardano essenzialmente chi fabbrica o vende e solo per certi aspetti chi utilizza le macchine. Il fabbricante ì tenuto infatti a garantire la conformita ai requisiti di sicurezza delléattrezzatura prodotta e a redigere un fascicolo contenente le specifiche tecniche e le istruzioni per léuso. Definizioni: Macchina come definita dalléart.1, comma 2 del DPR 459/96, Un insieme di pezzi o organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, anche mediante attuatori, con circuiti di comando e di potenza o altri sistemi di collegamento, connessi solidamente per una applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento o il condizionamento di materiali. 1 2
2 Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro, compresi gli impianti tecnologici e/o ausiliari; Uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quali la messa in servizio o fuori servizio, léimpiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione la manutenzione, la pulizia e lo smontaggio; Zona pericolosa: qualsiasi zona alléinterno ovvero in prossimita di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso, ovvero la particolare zona di rischio indotta dalléinterazione attrezzatura ò lavoratore - ambiente, intendendo come lavoratore anche gli addetti non specificatamente adibiti alléattrezzatura. La rispondenza della macchina, ai requisiti di sicurezza viene evidenziata con léapposizione del marchio "CE". Le macchine costruite prima del 20/9/96 (definite macchine usate) non ricadono in regime di DPR 459/96, la legislazione di riferimento ì tuttora rappresentata dal D.P.R. 547/55 e succ. mod. Al datore di lavoro che aveva in uso una macchina alla data del 20/9/96 competeva effettuare su di essa la Valutazione del Rischio (art. 4, D.Lgs. 626/94) e specificamente di: 1. Aver deciso se la macchina rispondesse al DPR 547/55 e alle altre leggi e norme ad essa applicabili prima del 20/9/96; 2. aver deciso le eventuali conseguenti modifiche da apportare per léadeguamento; 3. Aver deciso circa la necessita di istallare un arresto di emergenza; 4. aver provveduto alléaggiornamento del relativo libretto di manutenzione, qualora esso fosse esistito. Le macchine usate che abbiano subito modifiche in qualsiasi momento della loro vita, ricadono in regime di DPR 459/96. Chi effettua la modifica ne diventa giuridicamente il costruttore e deve eseguire la marcatura CE, come indicato al punto seguente; La "marcatura CE" ì indicazione di un iter complesso che il costruttore deve eseguire e che, molto schematicamente, ì costituito delle seguenti fasi: 1. Costituzione fascicolo Tecnico; 2. Predisposizione del libretto déuso e manutenzione; 3. effettuazione della dichiarazione di conformita ai requisiti essenziali si sicurezza, di cui alléallegato I del DPR 459/96; 4. Effettuazione della marcatura CE. Una modifica richiede la ripetizione della marcatura CE anche su macchina Nuova. Una modifica ì léinsieme degli interventi che esulano dalla manutenzione ordinaria o straordinaria, effettuato dallé utilizzatore della machina per adeguare la produzione o i sistemi di sicurezza della macchina stessa a nuove esigenze o nuove tecnologie. 3 Di conseguenza, la modifica risulta essere tutto cio che altera una qualsiasi voce o descrizione nel fascicolo tecnico o libretto déuso, per cui chi effettua lavori di modifica deve venire in possesso del fascicolo tecnico e aggiornarli per la/e parte/i modificata/e (comprese tutte le parti che possono essere influenzate dalle modifiche eseguite). Immissione sul mercato o messa in servizio di macchine nuove Il primo quesito che si pone ì rappresentato dalla eventuale presenza di macchine (o componenti di sicurezza) costruite prima della data del 21/9/96, ma non ancora immesse sul mercato o messe in servizio. Il DPR 459/96 non ha previsto un regime transitorio che consenta la immissione sul mercato di macchine costruite secondo la normativa previgente, come ì avvenuto, ad esempio, per i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) con il D.Lgs. 475/92. Léunico riferimento ad un regime transitorio (art. 11) riguarda le macchine e le apparecchiature soggette in passato alla omologazione da parte delléispesl e si riferisce essenzialmente alle macchine per le quali ì gia stata inoltrata la relativa domanda di omologazione. Eé, quindi, evidente che, fatta eccezione per quelle di cui alléart. 11, le macchine gia costruite ma ancora giacenti presso léazienda costruttrice alla data del 21/9/96, al momento della immissione sul mercato dovranno rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza di cui alléallegato I ed essere corredate da marcatura CE, da dichiarazione di conformita e da manuale déistruzioni per léuso. Questa interpretazione ì peraltro confermata nella pubblicazione monografica Normativa comunitaria sulle macchine, diffusa dalléispesl e contenente i commenti sulla direttiva macchine e le risposte a quesiti interpretativi date dal Comitato Permanente, dove viene chiaramente specificato che per commercializzazione di una macchina (immissione sul mercato) si intende la prima messa a disposizione sul territorio comunitario di...ogni singola macchina materialmente esistente e completa, a prescindere dal momento o dal luogo in cui e stata fabbricata.... Nel caso, invece, di macchine gia immesse sul mercato prima della data di entrata in vigore del DPR 459/96 (ad esempio quelle gia fornite al rivenditore o quelle gia vendute), ma non ancora messe in servizio, non essendo piu nella possibilita del costruttore la realizzazione delle eventuali modifiche, si ritiene che non siano assoggettabili alla nuova normativa. Questa considerazione ì motivata dal fatto che il richiamo alla messa in servizio sia da riferire essenzialmente alle macchine che subiscono modifiche costruttive e che vengono reimmesse in servizio sia nel caso che queste modifiche avvengano presso il costruttore (si verifica quindi una nuova immissione sul mercato) che nel caso di modifiche presso léutilizzatore (nuova messa in servizio). Immissione sul mercato o messa in servizio di macchine gia in uso prima della data di entrata in vigore del DPR 459/96 e successivamente modificate Nel punto 3 delléart. 1 del DPR 459/96 viene specificato che si considera una nuova immissione sul mercato la messa a disposizione di macchine che abbiano subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione. Non essendo indicato chiaramente cosa si intenda per ordinaria o straordinaria manutenzione potrebbero emergere differenti interpretazioni soprattutto relativamente alla manutenzione straordinaria. Considerando che questo nuovo DPR si rivolge essenzialmente alle macchine di nuova costruzione e che ha la finalita prevalente di introdurre nuovi criteri di omogeneita nella commercializzazione su tutto il territorio delléunione Europea, si ritiene che debbano essere considerate modifiche e 4
3 interventi non rientranti nella manutenzione straordinaria solamente quegli interventi che modificano sostanzialmente la macchina in oggetto. Dovranno, quindi, essere assoggettate alla nuova procedura di certificazione solamente le macchine che vedranno modificata la loro funzione specifica o le loro prestazioni, al di fuori di quanto previsto in origine dal costruttore. Nel capitolo seguente vengono riportati esempi di modifiche sostanziali (macchine usate soggette a marcatura CE) e di altre modifiche che non determinano léobbligo di certificazione. Le modifiche conseguenti ad un ripristino delle condizioni di sicurezza richieste dalle norme previgenti alla data di entrata in vigore del DPR 459/96, qualora non determinino sostanziali modifiche nella funzione specifica della macchina, non dovranno pertanto comportare léobbligo di assoggettare la macchina alle nuove procedure di certificazione. Làacquisto di una macchina Dal 20 sett léacquirente che non ottenesse la documentazione di cui ai successivi punti A e B, al momento della consegna di una macchina da parte del costruttore o del venditore, sarebbe obbligato a provvedere in proprio a perfezionare, prima della sua "messa in servizio", tutto quanto non fatto dal costruttore o dal venditore inadempiente (art. 4, comma 7 e art. 11, comma 1 del DPR 459/96). A. Macchina Nuova (cioe costruita dopo il 20/9/96) Alléatto della consegna, la macchina deve essere dotata da parte del costruttore di: Marcatura CE; Dichiarazione di conformita; Manuale di istruzione (per léistallazione, léuso, la manutenzione, il trasporto,ecc.) in lingua italiana. Quanto sopra deve risultare anche dalla bolla di consegna. Una macchina, marcata CE, puo essere venduta anche parecchie volte senza necessitare di ulteriori adempimenti, qualora non abbia subito modifiche. Il Servizio di Prevenzione e Protezione deve essere informato dell'acquisto di nuove attrezzature, della modifica di quelle esistenti, nonche della installazione di nuovi impianti o della modifica di quelli esistenti. Cio allo scopo di valutare i nuovi rischi che si introducono sul luogo di lavoro, comprese le possibili variazioni al microclima e l'utilizzazione razionale degli spazi nell'interesse del benessere dei dipendenti. Principali pericoli delle macchine Il DPR 547/55 e successivi aggiornamenti, unitamente alléallegato I del DPR 459/96 sono i riferimenti legislativi principali adottati nel valutare la pericolosit a delle macchine e delle attrezzature. In pratica ci si basa sulla Norma UNI-EN 292 "Sicurezza del macchinario; concetti fondamentali; principi generali di progettazione" il cui scopo ì la progettazione e léutilizzo delle macchine in sicurezza. Tale norma ha evidenziato una considerazione fondamentale: la valutazione della pericolosita di una macchina non deve essere basata esclusivamente su indagini storiche degli infortuni avvenuti sulla stessa o simile tipologia di macchina: non si puo definire innocua una macchina solo perche non si ì in possesso di dati che dimostrano il contrario. Il degrado degli impianti, una manutenzione non corretta o non tempestiva, la obsolescenza, la familiarita acquisita nel tempo, la mutata preparazione professionale del personale, e lo sviluppo tecnologico hanno un peso tuttéaltro che trascurabile sulla pericolosita. Le macchine presentano pericoli ben definiti: Meccanici ì la tipologia di rischio piu diffusa legata essenzialmente alla presenza di elementi in movimento, alla possibilita di proiezione, caduta, ribaltamento di oggetti e alle eventuali conseguenze rottura della macchina; Elettrici e da radiazioni derivano dalla presenza di impianti elettrici e sistemi di controllo a corredo della macchina; Altri rischi: termici, da prodotti e materiali in lavorazione ecc. Elenco dei principali pericoli caratteristici delle macchine, individuati dalla Norma UNI-EN 292. Pericoli di natura meccanica: B. Macchina Usata (cioe costruita prima del 20/9/96) Il venditore ì tenuto, ai sensi delléart.11, comma 1 del DPR 459/96, a rilasciare dichiarazione che " la macchina ì conforme al momento della consegna, alla legislazione in materia di sicurezza del lavoro previgente al 20/9/96 " La data di costruzione va attestata per iscritto da parte del cedente. Anche la macchina usata deve essere sempre dotata di adeguato manuale di istruzione in lingua italiana. schiacciamento cesoiamento taglio o di sezionamento impigliamento; trascinamento o di intrappolamento; urto; perforazione o puntura; attrito o di abrasione; proiezione di un fluido ad alta pressione; i proiezione delle parti (della macchina o materiali/pezzi lavorati); 5 6
4 perdita di stabilita (della macchina o di parti); scivolamento, di inciampo e di caduta in relazione alla macchina; Pericoli di natura elettrica, che causano: Lesioni o morte per contatti con elementi in tensione (contatto diretto e indiretto ), ì importante il corretto isolamento dei cavi e delle parti in tensione, nel rispetto della legislazione e normativa vigente; Fenomeni elettrostatici; Influenze esterne sugli equipaggiamenti elettrici, in particolare se tali influenze riguardano i circuiti preposti alla sicurezza della macchina; Spruzzi metallici da cortocircuiti. Radiazioni termiche ed altri fenomeni Pericoli di natura termica, che causano: Bruciature e scottature, provocate da contatto con elementi in temperatura, irraggiamento, fiamme o esplosioni; Danni alla salute provocate déalterazioni delle condizioni ambientali dei luoghi di lavoro, provocati dalla temperatura delle macchine in funzione Pericoli generati da materiali o sostanze utilizzate: pericoli che derivano dal contatto o dalléinalazione di fluidi, gas, nebbie, fumi e polveri; pericoli biologici (muffe) e microbiologici (virus e batteri); pericoli déincendio o déesplosione; Pericoli provocati dall inosservanza dei principi ergonomici in fase di progettazione della macchina, provocati per esempio da: posizioni errate o sforzi eccessivi e ripetitivi; Inadeguatezza delléanatomia umana: mano-braccio o piede-gamba, in quanto ì con gli arti che vengono azionati i comandi, compresi quelli relativi alla sicurezza; Inadeguatezza della illuminazione locale; eccessivo o scarso impegno mentale, tensione, ecc; Mancato uso di dispositivi di protezione individuali; Errori Umani. Pericoli provocati da guasti all alimentazione di energia, rotture di parti di macchine ed altri problemi funzionali: guasti alléalimentazione di energia; proiezioni di parti di macchine o fluidi; errori di montaggio Pericoli generati da rumore, che causano: perdita permanente delléacutezza uditiva; ronzio auricolare; stanchezza, tensione; interferenze con la comunicazione verbale, con i segnali acustici. Alcune macchine per il tipo di lavorazioni che effettuano sono caratterizzate da elevata rumorosit a ( si pensi alle presse, torni, o fresatrici ect.). In tal caso si devono usare adeguati dispositivi protezione individuali "DPI". Pericoli generati da vibrazioni trasmesse a tutto il corpo e in particolare agli arti, che causano: disturbi vascolari; disturbi neurologici; disturbi osteo-articolari Pericoli generati da radiazioni (non ionizzanti o ionizzanti) Archi elettrici per esempio nei processi di saldatura; Laser, ì sempre piu diffusa la presenza di apparecchiatura laser sulle macchine utensili moderne per léeffettuazione di misure, allineamenti, saldature ect; Sorgenti di radiazioni ionizzanti in alcune tipologie di macchine che usano i raggi X 7 8
5 Norme generali di protezione delle macchine Tutti gli organi che possono costituire pericolo (pulegge, cinghie, cremagliere, ingranaggi, parti sporgenti, ecc.) devono essere muniti di protezioni, essere segregati o provvisti di idonei dispositivi di sicurezza per evitare possibili urti e contatti con gli operatori. Pertanto, in funzione del tipo di rischio, deve essere predisposta una idonea protezione o riparo o dispositivo che sia di tipo mobile, fisso o immateriale. I ripari devono essere di costruzione robusta, non devono essere facili da eludere o da disattivare, non devono limitare la visibilita delléoperatore affinche questi possa verificare correttamente il ciclo lavorativo e devono essere posti ad una idonea distanza dalla zona pericolosa. PROTEZIONI Protezioni fisse: la loro funzione ì quella di provvedere alléisolamento di singole parti delle macchine, degli organi in movimento o di aree di lavoro. Tali ripari impediscono léaccesso alle zone pericolose: sono fissati alla macchina con viti o bulloni, e le eventuali aperture permettono solo il passaggio del materiale in lavorazione. Possono essere rimossi solo a macchina ferma. Ripari mobili: sono dispositivi interconnessi ai comandi della macchina tali che: Arresto di emergenza: consente di evitare situazioni pericolose. Questo dispositivo deve essere chiaramente individuabile (ben visibile e accessibile), provocare léarresto immediato o nel piu breve tempo possibile. Lo sblocco del dispositivo deve avvenire mediante una apposita manovra da parte delléoperatore, e deve autorizzare la rimessa in funzione ma non il riavvio della macchina. Comando ad azione mantenuta: permette léavvio della macchina o di parti di suoi elementi, fino a quando tale comando manuale viene azionato da parte delléoperatore. Al suo rilascio la macchina si deve arrestare. Comando a due mani: permette léavvio della macchina soltanto se entrambi i due comandi vengono azionati simultaneamente. Tali comandi devono essere attivati fino a che léazione pericolosa non sia cessata. Il rilascio anche temporaneo di uno dei due comandi deve porre la macchina in posizione di sicurezza. Dispositivo a pedale: permette léavvio della macchina alla pressione del piede sulléapposito dispositivo a leva, questo deve essere protetto sopra ed ai lati da una custodia che eviti in ogni modo léazionamento accidentale. Dispositivi sensibili: permettono il blocco della macchina quando léoperatore supera o va oltre il limite di sicurezza. Si possono suddividere in: azionati meccanicamente (dispositivi a fune, dispositivi sensibili alla pressione, ecc.) e azionati non meccanicamente (dispositivi fotoelettrici, dispositivi ad ultrasuoni). Dispositivi di interblocco (o microinterruttori): sono utilizzati con i ripari mobili, in modo tale che: 1. finche la protezione non ì inserita la macchina non puo operare; 2. finche il movimento della macchina non ì cessato completamente, la protezione non puo essere sbloccata; 3. disinserendo la protezione, durante il funzionamento della macchina, questa si arresta. 1. finche la protezione non ì inserita la macchina non puo operare 2. finche il movimento della macchina non ì cessato completamente, la protezione non puo essere sbloccata 3. disinserendo la protezione, durante il funzionamento della macchina, questa si arresta Protezioni regolabili: nel caso sia impossibile applicare una protezione fissa, léaccesso alla zona pericolosa puo essere impedito con una protezione regolabile. DISPOSITIVI DI COMANDO I dispositivi di comando devono essere sicuri e affidabili per evitare qualsiasi situazione pericolosa. Dal posto di comando deve essere possibile la verifica della presenza di altri eventuali operatori o persone nella zona pericolosa e se cio non fosse possibile, il comando di inizio della funzione pericolosa, deve essere preceduto da un segnale di avvertimento sonoro e/o visivo. Tutti i dispositivi di azionamento o messa in moto devono essere protetti contro i possibili azionamenti accidentali. I piu comuni dispositivi di comando sono: Arresto normale: consente léarresto di tutti gli elementi mobili della macchina o unicamente delle parti pericolose, ponendoli in situazione di sicurezza. 9 10
6 Prescrizioni per làuso di macchine in cantiere Làoperatore alle macchine deve: Disattivare la macchina ogni volta che sospende la lavorazione, anche per brevi periodi, in modo che non possa essere attivata accidentalmente; I lavori di riparazione e manutenzione devono essere eseguiti a macchine e ad impianti fermi. Qualora detti lavori non possano essere eseguiti a macchine e ad impianti fermi a causa delle esigenze tecniche delle lavorazioni o sussistano necessita di esecuzione per evitare pericoli maggiori o maggiori danni, devono essere adottate misure o cautele supplementari atte a garantire la incolumita sia dei lavoratori additivi che delle altre persone. In caso ci siano possibilita di proiezioni di materiale si devono predisporre degli idonei schermi Effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria solo se opportunamente formato, in caso diverso deve essere stipulato un contratto di manutenzione con apposite ditte; Utilizzare i dispositivi di protezione individuali (DPI), se le indicazioni del costruttore le prescrivono, o se le protezioni collettive sono insufficienti; Sospendere léattivita ed informare il Datore di lavoro o il preposto qualora dovesse riscontrare difetti o anomalie nel funzionamento; Astenersi dalléapportare modifiche alle attrezzature di propria iniziativa. Léuso ì riservato esclusivamente al personale appositamente incaricato ed adeguatamente qualificato, che le utilizza correttamente; Devono essere utilizzate secondo le indicazioni e nelle condizioni indicate dal fabbricante. Gli elementi delle macchine, quando costituiscono un pericolo, devono essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza. La rimozione anche temporanea delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza ì vietata. Qualora, per necessita di lavoro, essi debbano essere rimossi, dovranno essere immediatamente adottate misure atte a mettere in evidenza e a ridurre al limite minimo possibile il pericolo che ne deriva. La rimessa in posto della protezione o del dispositivo di sicurezza deve avvenire non appena siano cessate le ragioni che hanno resa necessaria la loro temporanea rimozione. Eé vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto delle macchine, a meno che cio non sia richiesto da particolari esigenze tecniche, nel qual caso deve essere fatto uso di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo. Effettuare regolarmente la manutenzione ordinaria e straordinaria come previsto dai libretti di uso e manutenzione di ciascuna macchina. Manutenzione ordinaria séintende léinsieme delle operazioni di manutenzione programmate dal fabbricante della macchina, indicate nel relativo libretto di istruzione, che léutilizzatore ì obbligato a seguire. Manutenzione straordinaria ì un "collaudo déuso" piu approfondito che léutilizzatore della macchina deve eseguire allorquando si manifestano anomalie, decadimento delle prestazioni, oppure una generale vetusta. In tali casi, qualunque sostituzione o ripristino di organi o di pezzi deve avvenire nel rispetto delle scelte di progetto originali con elementi strettamente equivalenti. Eé vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di manutenzione o riparazione e registrazione. In caso di interventi o accessi a zone pericolose di macchine bisogna prevedere dispositivi che assicurino in modo assoluto la posizione di fermo della macchina
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