Agevolazioni in UNICO 2014 per gli autotrasportatori conto terzi

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Agevolazioni in UNICO 2014 per gli autotrasportatori conto terzi"

Transcript

1 Circolare Monografica 9 giugno 2014 n DICHIARAZIONI Agevolazioni in UNICO 2014 per gli autotrasportatori conto terzi Le istruzioni per le imprese di Armando Urbano Nel modello di dichiarazione dei redditi 2014 possono essere inserite le agevolazioni fiscali di cui hanno fruito i contribuenti che operano nel settore degli autotrasporti conto terzi nel corso del Si tratta di deduzioni e crediti d imposta essenzialmente legati al recupero forfettario delle spese sostenute per le trasferte, ovvero per le accise pagate sul gasolio utilizzato per l autotrazione, o infine del rimborso di parte del contributo SSN pagato sull assicurazione RC degli autoveicoli. Le altre tipologie di credito accolte nel quadro RU del modello UNICO invece, sono perlopiù il risultato di una legislazione rinveniente dagli anni precedenti, attenta agli impatti ambientali del trasporto su strada, che ha supportato gli operatori nel sostenimento del costo di rinnovamento in senso più ecologico del comparto. Riferimenti Normativi D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; D.L. 6 luglio 2012, n. 95 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 61, comma 1; Agenzia delle Dogane, nota RU del 26 marzo 2013 ; Agenzia delle Dogane, nota RU del 26 giugno 2013 ; Agenzia delle Dogane, nota RU del 27 settembre 2013 ; Agenzia delle Dogane, nota RU del 31 dicembre PREMESSA Il comparto autotrasporti e logistica, al pari del restante tessuto imprenditoriale del nostro Paese, ha evidenziato, soprattutto negli ultimi anni, crescenti difficoltà legate all avanzamento della crisi economica. Crisi che ha impattato pienamente su questo settore, il quale recepisce, probabilmente in maniera più veloce rispetto agli altri, tutti i fattori negativi, o di contrazione, del processo di produzione e consumo della ricchezza. A questa oggettiva condizione, si aggiunge la constatazione che in Italia, i costi di esercizio per chilometro dell impresa di autotrasporto per conto di terzi sono tra i più alti d Europa. Ad incidere maggiormente sul costo del trasporto, oltre ai fattori di ordine burocratico, infrastrutturale e al costo del lavoro, sono le spese per la copertura assicurativa degli automezzi e per l acquisto del gasolio. Muovendo soprattutto da queste consapevolezze, nel corso degli anni, sono state predisposte dal legislatore un insieme di misure, nella duplice forma delle deduzioni dal reddito imponibile e dei crediti d imposta, volte a sostenere il comparto e aiutarlo a superare il dumping con la concorrenza internazionale. Il presente approfondimento si pone l obiettivo di sistematizzare tali forme incentivanti e le modalità attraverso cui queste transitano nella dichiarazione fiscale dei redditi di questa particolare categoria di contribuenti. DEDUZIONI FORFETTARIE DAL REDDITO IMPONIBILE DEGLI AUTOTRASPORTATORI Una prima forma di sostegno al reddito degli autotrasportatori è rappresentata da un sistema di deduzioni fiscali. Trattasi cioè di ipotesi tassativamente individuate dal legislatore, che legittimano una variazione in diminuzione del reddito civilistico dei contribuenti che operano in questo settore e che quindi, determinano una contrazione della corrispondente base imponibile, ovvero del carico fiscale. È opportuno delineare un approfondimento delle singole fattispecie: spese per le trasferte effettuate dal personale dipendente; spese per le trasferte compiute personalmente dall imprenditore; imprese c.d. minori che esercitano attività di autotrasporto

2 DEDUZIONE FORFETTARIA DELLE SPESE DI TRASFERTA DEL PERSONALE DIPENDENTE Tra le agevolazioni riconosciute agli autotrasportatori di merci, a prescindere dalla veste giuridica da questi adottata (imprese individuali, società di persone, società di capitali ovvero enti non commerciali), rientra una deduzione a forfait delle spese sostenute per le trasferte dei propri dipendenti effettuate fuori dal territorio comunale. Trattasi di una variazione in diminuzione del reddito prevista dal legislatore del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), all art. 95, comma 4, in ambito IRES e poi richiamato espressamente ai fini IRPEF dall art. 55 del TUIR, con cui si attribuisce alla tipologia dei contribuenti in esame, la possibilità di dedurre dal proprio reddito d impresa un importo forfettario dei costi non documentati sostenuti dai dipendenti, per ciascun giorno di missione, pari a: Euro 59,65 per le trasferte oltre i confini comunali ove è localizzata la sede dell azienda; Euro 95,80 per le trasferte all estero, al netto delle spese di viaggio e trasporto. Dunque, agli autotrasportatori di merci in c/terzi, in alternativa alla deduzione analitica delle spese sopportate dal relativo personale dipendente per le trasferte al di fuori del territorio comunale, il legislatore tributario riconosce la deduzione dei menzionati importi onnicomprensivi e giornalieri. Materialmente, la variazione in diminuzione del reddito avviene nel mod. UNICO come segue: nel quadro RF (rigo RF55, codice 3), per le imprese che operano in regime di contabilità analitica; nel quadro RG (rigo RG16), per le imprese che adottano il regime di contabilità semplificata. Attenzione Ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 62, qualora l impresa sia una società cooperativa autorizzata al trasporto delle merci che non beneficia in dichiarazione dei redditi della deduzione né dell importo forfettario in esame, né della deduzione analitica delle spese sostenute, sarà possibile procedere con la deduzione dell importo delle suddette trasferte in sede di determinazione del reddito di ciascun socio. Esempio Un impresa di autotrasporto ha alle proprie dipendenze due autisti che hanno effettuato nel corso del 2013 una serie di trasferte per cui si è tenuta un apposita contabilità e, come riepilogate nella tabella che segue: DIPENDENTE N GG IN TRASF. COMUNALI N GG IN TRASF. NAZIONALI N GG IN TRASF. INTERNAZ. Tizio Caio TOTALE Poiché per le trasferte in ambito comunale non è previsto alcun rimborso forfettario delle spese, l importo della deduzione spettante andrà calcolato come segue: deduzione per le trasferte nazionali: 63 x 59,65 = 3.757,95 deduzione per le trasferte internazionali: 174 x 95,80 = ,20 Totale deduzione spettante ,15 La somma degli importi rappresenta il totale della deduzione cui ha diritto l autotrasportatore per l anno 2013, che è pari ad ,15. In dichiarazione dei redditi, ipotizzando che l impresa sia in contabilità analitica, si compilerà il Quadro RF nel seguente modo: DEDUZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER I TRASPORTI EFFETTUATI PERSONALMENTE DALL'IMPRENDITORE Le imprese di autotrasporto di merci per conto terzi godono altresì di un agevolazione fiscale per i trasporti effettuati personalmente dall imprenditore (art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR). L agevolazione è riservata alle imprese in contabilità semplificata o in contabilità ordinaria per opzione, mentre sono escluse da questa tipologia di beneficio fiscale le imprese in contabilità ordinaria per obbligo. Il beneficio in esame consiste in una deduzione forfettaria per le spese non documentate di un importo specifico, che nel corso - 2 -

3 degli anni ha subito delle modificazioni in relazione ai fondi disponibili e stanziati per tale scopo, e all adeguamento ISTAT. Per il 2012, un Comunicato stampa dell Agenzia delle Entrate (Comunicato dell 8 maggio 2013) ha confermato gli importi del periodo d imposta precedente, ossia: 19,60 per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa (l AdE parla precisamente di un importo pari al 35% di quello spettante per gli stessi trasporti nell'ambito della Regione o delle Regioni confinanti); 56,00 per i trasporti all'interno della Regione e delle Regioni confinanti; 92,00 per i trasporti effettuati oltre questo ambito. Benché le istruzioni ministeriali ai modelli di dichiarazione dei redditi 2014 confermino il riconoscimento di questa agevolazione, al momento della stesura del presente approfondimento, non è ancora intervenuto alcun comunicato dell Agenzia delle Entrate che ne abbia specificato gli importi. Si sottolinea che la deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi effettuati. Per fruire dell agevolazione inoltre, il contribuente dovrà approntare, conservare e sottoscrivere, un prospetto contenente: gli elementi identificativi dei viaggi, quali la data e la durata del trasporto, il nome del cliente e la destinazione; gli estremi del documento di trasporto delle merci, delle fatture o delle lettere di vettura di cui dovrà conservarne copia per il quinquennio successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi (termine per l accertamento fiscale). Esempio Il Sig. Mario Rossi, titolare dell impresa individuale di autotrasporti SUSTRADA, con sede in Bari, via D. Alighieri n. 141, compie personalmente durante l anno 2013 una serie di trasporti, come elencati e registrati nella tabella che segue: DATA DEL TRASPORTO DATI DEL CLIENTE LUOGO DI DESTINAZIONE DURATA DEL TRASPORTO N DDT E DATA DATA/ORA Partenza DATA/ORA Arrivo Importo deduzione* 01/03/2013 Ditta Bianchi MILANO - via Veneto 01/03 h /03 h /2013 del 01/3/13 92,00 15/05/2013 Ditta Neri FOGGIA - via Garibaldi 15/05 h /05 H / ,00 12/09/2013 Ditta Blue BARI Via Capruzzi 12/09 h /09 h / ,60 23/10/2013 Ditta Ocra BOLZANO Via Stazione 23/10 h /10 h / ,00 * Si segnala che, a mero titolo esemplificativo, si sono considerati gli importi delle deduzioni validi per l anno d imposta 2012, non essendo ancora disponibili quelli per il 2013, come più sopra evidenziato. L importo complessivo della deduzione è pari ad 351,60 ( 92, , , ,00). In dichiarazione dei Redditi, ipotizzando che l impresa sia in regime di contabilità semplificata, si provvederà a dedurre gli importi nel modo che segue: DEDUZIONE PER LE "IMPRESE MINORI" Alle imprese cosiddette minori ai sensi dell art. 66 D.P.R. 917/1986 (ossia alle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata secondo quanto previsto dall art.18 del D.P.R. 600/1973), che siano altresì autorizzate all autotrasporto di merci conto terzi, la legge tributaria (comma 5, secondo periodo, dell art. 66 del Tuir) riconosce il diritto ad una deduzione forfettaria, su base annua, pari ad Euro 154,94 per ciascun autoveicolo o motoveicolo utilizzato nell attività d impresa, con una massa complessiva a pieno carico non superiore a kg. Questa deduzione è cumulabile alle altre più sopra esposte (deduzione forfettaria delle spese di trasferta del personale dipendente e deduzione delle spese sostenute per i trasporti effettuati personalmente dall imprenditore) e spetta sui veicoli effettivamente posseduti, indipendentemente dal titolo di possesso, ovvero anche se posseduti con un titolo diverso da quello di proprietà. È opportuno conservare gli atti copia del libretto di circolazione del mezzo, il certificato di proprietà o se non si è proprietari del mezzo il titolo di possesso ( es. contratto di comodato d uso gratuito registrato oltre il libretto di circolazione). L esposizione in dichiarazione dei Redditi degli importi forfettari di cui si discute sarà la seguente: UNICO PF Quadro RG, rigo RG22, colonna 4 e 7 UNICO SP e ENC Quadro RG, rigo RG22 colonna 4 e 7-3 -

4 Esempio Un impresa di autotrasporti possiede un parco mezzi che utilizza nella propria attività d impresa, in cui conta n 3 mezzi aventi massa a pieno carico inferiore a 3,5 t e un solo mezzo con una massa di 7,5 t. Nel corso del 2013, i veicoli sono stati tutti adibiti al trasporto di merci per conto terzi. Il contribuente pertanto, potrà fruire della detrazione di 154,94 sui tre veicoli di massa inferiore a 3,5 t e non anche sul quarto veicolo. Per cui, l importo della detrazione è pari ad 464,82, ( 154,94 x 3) da cui deriva la seguente esposizione in Unico 2014: SPECIFICI CREDITI D'IMPOSTA PER GLI AUTOTRASPORTATORI Nel corso degli anni il legislatore ha individuato una serie di ipotesi, perlopiù connesse a costi di acquisto e di gestione, che legittimano l insorgere di un credito nei confronti dell Erario per le imprese del settore degli autotrasporti, indipendentemente dalla forma giuridica da esse scelta. Tali crediti trovano collocazione nel quadro RU del modello Unico, a cui è riservata la Sezione I per l indicazione del codice identificativo e dei relativi dati, ad eccezione del credito d imposta c.d. Caro Petrolio che invece, è accolto nella Sezione II. Quale regola generale, si rammenta che a decorrere dal 2008 (art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007) esiste un limite annuo massimo di Euro ,00 per i crediti d imposta da indicare in dichiarazione dei redditi. Le eventuali eccedenze andranno riportate negli anni successivi, anche oltre il termine stabilito dalle leggi istitutive del singolo credito, che resta comunque compensabile per l intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l eccedenza. Tale limite tuttavia, a far data dal 1 gennaio 2014, è stato elevato (art. 9, comma 2, del D.L. 35/2013) ad Euro ,00. Si segnala infine, che esistono talune tipologie di credito d imposta per cui il legislatore ha stabilito una deroga circa l applicazione del limite appena esposto: tra questi il credito per il recupero di parte delle accise sul gasolio per autrotrazione, al cui specifico approfondimento si rimanda alle pagine successive. Le principali categorie di crediti d imposta stanziati a favore del comparto dell autotrasporto sono rappresentate da: Recupero del contributo al SSN su RC auto Recupero delle accise sul gasolio per autotrazione Acquisto e rottamazione di autocarri Acquisto di autovetture o autocarri ad alimentazione ecologica Acquisto di autocarri alimentati a gas metano Recupero della tassa automobilistica 2008, 2009 e 2010 Mezzi pesanti degli autotrasportatori Imprese di autotrasporto merci RECUPERO DEL CONTRIBUTO AL S.S.N. SU RC AUTO (COD. CREDITO 38 NEL RIGO RU1) Risale alla Legge 266/2005, articolo 1, comma 103, il primo intervento del legislatore per il recupero di una parte del contributo versato al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per danni derivanti dalla circolazione di taluni particolari veicoli a motore. Tale misura di sostegno agli autotrasportatori è poi stata regolarmente prorogata di anno in anno: Legge 296/2006, art. 1, comma 396; Legge 244/2007, art.1, comma 169 ; Legge 203/2008, art. 2, comma 3; e da ultimo il D.M. 13 marzo 2013, n. 92 recante la ripartizione delle risorse destinate al settore dell autotrasporto di merci dall art. 23, co. 1, del D.L. 95/2012, il quale ha rifinanziato per il periodo d imposta 2013 il recupero delle somme pagate nel Nello specifico, si tratta di recuperare, attraverso il meccanismo della compensazione con il modello F24 (art. 17, D. Lgs. 241/1997) e fino a concorrenza della somma pagata per il contributo SSN sui premi RC sino al limite di Euro 300,00 per ciascun veicolo, le somme (o parte di esse) pagate nel periodo d imposta 2012 a titolo di contributo al S.S.N. sui premi RC per i danni causati dai veicoli a motore in possesso delle seguenti caratteristiche: adibiti al trasporto di merci; aventi una massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate; omologati ai sensi del Decreto del Ministero dell Ambiente 23 marzo 1992 (G.U. n. 77 del 1 aprile 1992). In dichiarazione dei redditi pertanto, andrà indicato: il codice identificativo del credito d imposta n. 38 (rigo RU1, colonna 1; si rammenta che tale codice è indicato in corrispondenza del riquadro destinato alla descrizione di ciascun codice credito, ma che tuttavia non è un dato che va trasmesso all Agenzia delle Entrate); l ammontare del credito spettante per il periodo d imposta 2012 (rigo RU5, colonna 3); l importo del credito utilizzato in compensazione con il mod. F24 (codice tributo 6793) nell anno 2013 (rigo RU6)

5 Esempio Un impresa di autotrasporti possiede nel 2012 due veicoli con una massa a pieno carico superiore alle 11,5 t, adibiti all attività di trasporto merci, per cui ha versato i seguenti contributi al SSN sui relativi premi RC: 1 veicolo: contributo SSN pari a 200,00; 2 veicolo contributo SSN pari a 400,00. Poiché il credito utilizzabile in compensazione per ciascun veicolo è pari ad 300,00, l importo che il contribuente potrà usare in compensazione sarà pari ad 500,00 ( ). Considerando che nel corso del 2013, il dichiarante ha compensato in F24 il suo credito per Euro 400,00, risulterà un credito non ancora utilizzato di 100,00. Da cui, l esposizione in UNICO 2014: RECUPERO DELLE ACCISE SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE, C.D. "CARO PETROLIO" (COD. CREDITO 23 NEL RIGO RU1) Come noto, tra le principali voci di costo del viaggio che l autotrasportatore deve sostenere, rientra a pieno titolo il costo del carburante, e quindi i relativi e consistenti rincari di cui è stato oggetto, in particolar modo negli ultimi tre lustri in particolar modo. Non a caso, la prima vera presa di coscienza della problematica da parte del legislatore si registra all inizio del 2000, quando si riconosce a favore degli esercenti alcune attività di autotrasporto un credito d imposta in riferimento ai consumi di gasolio, per il recupero di parte dell accisa pagata su tali consumi frazionati. Dal D.L. 26 settembre 2000, n. 265, art. 1 (convertito con modificazioni dalla Llegge n. 343 del 2000) si sono succedute una serie di manovre in tal senso da parte del legislatore che ha regolarmente rifinanziato l agevolazione di che trattasi, rendendola pressoché una misura strutturale di sostegno al settore di autotrasporti. Ad oggi, destinatari del beneficio sono: gli esercenti l attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione; le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla Legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997; gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone. Il rimborso del credito in questione può aver luogo o con la richiesta di restituzione in denaro ai sensi del D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277 o, viceversa, tramite compensazione mediante modello F24 (codice tributo 6740). Per godere del recupero dell accisa sul gasolio, i soggetti che ne hanno diritto, devono presentare un apposita dichiarazione telematica agli uffici dell Agenzia delle Dogane territorialmente competenti, i cui termini sono stati ridefiniti dall art. 61, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 (come modificato dall art. 3 del D. L. 2 marzo 2012, n. 16 nel testo integrato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44). Il citato intervento normativo infatti, ha stabilito che l istanza debba riferirsi a periodi trimestrali e non più annuali come avveniva in precedenza (ossia: gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre-dicembre) e la stessa debba essere presentata all Agenzia delle Dogane entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare. La norma menzionata inoltre, benché da un lato abbia anticipato il termine di presentazione della dichiarazione, dall altro ha dilatato il periodo entro cui è possibile utilizzare il credito in compensazione in F24 fino al 31 dicembre dell anno solare successivo a quello in cui il credito è sorto; fermo restando per il contribuente, la possibilità di richiedere il rimborso di eventuali eccedenze non ancora compensare in tale data entro il semestre solare successivo al periodo di utilizzo in compensazione. Per la determinazione dei litri di gasolio consumati è necessario il riferimento alla fattura di acquisto del prodotto, che di fatto è il documento legittimante la determinazione del quantum di consumi da ammettere all agevolazione. Non a caso, è proprio la consegna del gasolio il passaggio in cui l onere dell accisa viene inglobato nel prezzo di vendita e quindi è in questo momento che si manifesta il presupposto per godere del beneficio di sgravio dal relativo peso economico. Pertanto, nella compilazione dell istanza specifica all Agenzia delle Dogane da parte dei soggetti interessati, devono intendersi per litri consumati proprio quelli indicati in fattura

6 Tuttavia, il legislatore fiscale (D.P.R , n. 633, art. 21) ammette che la fattura venga rilasciata entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna, per le cessioni di beni supportate da documenti da cui risultino i soggetti contraenti. Per cui, in aderenza a tale disciplina, il Decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, di concerto con il capo del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei trasporti e della navigazione, 24 giugno 1999, richiamato nell art.5 del D.P.R. n. 277/2000, ha previsto specifiche disposizioni in materia di fatturazione degli acquisti di gasolio effettuati dagli esercenti l attività di autotrasporto di cose per conto terzi. In particolare all art.1, comma 3, viene ammessa la possibilità di una fatturazione differita sulla base di bolle di consegna o documenti analoghi emessi dal gestore dell impianto dove devono essere riportate, tra l altro, la data, i dati identificativi dell acquirente nonché la qualità e quantità del prodotto rifornito ed il corrispettivo pagato. Di conseguenza, le bolle di consegna o i documenti equipollenti sopra richiamati finiscono per assurgere alla stessa funzione della fattura in tema di determinazione dei litri consumati al momento di effettuazione della fornitura, essendo comunque desumibile in via immediata dalle indicazioni contenute in tali documenti. Gli importi del beneficio sono trimestralmente resi noti dall Agenzia delle Dogane attraverso delle Note. Per l anno 2013, gli importi sono stati confermati per ciascun periodo e definiti nella misura di Euro 214,18609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati in ciascun trimestre (Nota RU del , Nota RU del 25 giugno 2013, Nota RU del 27 settembre 2013, Nota RU del 30 dicembre 2013 ). In dichiarazione dei redditi mod. UNICO 2014, alla tipologia di credito d imposta in esame è riservata la Sezione II che si compone di due colonne: nella colonna 1: figurano i dati dell importo residuo del credito d imposta riconosciuto nell anno 2012; nella colonna 2: vanno inseriti i dati del credito d imposta riconosciuto per l anno In particolare si andranno ad inserire gli importi come segue: nel rigo RU21, colonna 1, l ammontare del credito residuo risultante dal rigo RU28, colonna 2, della precedente dichiarazione Mod. UNICO 2013; nel rigo RU22, colonna 2, l ammontare del credito d imposta eventualmente ricevuto (i soci che detengono una partecipazione in una o più società di persone ovvero in uno degli altri soggetti di cui all art. 5 del TUIR e i beneficiari di Trust trasparenti e Trust misti devono indicare nella presente colonna l importo del credito ricevuto, che deve essere altresì riportato nella sezione VI-A); nel rigo RU23, colonna 2, l ammontare del credito concesso nell anno 2013 con riferimento ai consumi effettuati nel quarto trimestre del 2012 e nei primi tre trimestri del 2013; nel rigo RU24, colonna 1, l ammontare del credito di cui al rigo RU21 utilizzato in compensazione nell anno 2013; nel rigo RU24, colonna 2, l ammontare del credito di cui ai righi RU22 e RU23 utilizzato in compensazione nell anno 2013; nel rigo RU25, colonne 1 e 2, l ammontare del credito di cui al rigo RU24 della medesima colonna eventualmente versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni; nel rigo RU27, colonna 1, l ammontare del credito chiesto a rimborso entro il 30 giugno 2014; nel rigo RU28, colonna 2, l ammontare del credito residuo che sarà utilizzabile in compensazione entro il 31 dicembre 2014, dato dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU22, RU23 e RU25 e l importo del rigo RU24 della medesima colonna. Attenzione A partire dal credito d imposta riferito ai consumi effettuati dal 2012, per questa tipologia di agevolazione fiscale non si applica il limite previsto dal legislatore per l utilizzo dei crediti indicati in dichiarazione. Esempio Una società di autotrasporti, nel corso del 2012 e del 2013, ha presentato all Agenzia delle Dogane, regolarmente e nei termini previsti, l istanza per fruire del rimborso di parte delle accise pagate sul gasolio utilizzato per i viaggi eseguiti nell esercizio dell attività d impresa. Gli importi riconosciuti a credito per il 2013, sulla base dei litri di carburante indicati nelle singole dichiarazioni, sono i seguenti: IV TRIMESTRE 2012 I TRIMESTRE 2013 II TRIMESTRE 2013 III TRIMESTRE , , , ,00 Dell importo totale del credito d imposta per il 2013 di ,00, ne è stata utilizzata in compensazione nell anno solo una parte, pari ad 7.500,00, oltre alla quota residua dell anno 2012 di 3.000,00. In virtù delle compensazioni effettuate residua un credito di 6.000,00 Per cui, l operazione in UNICO 2014 sarà la seguente: ACQUISTO E ROTTAMAZIONE DI AUTOCARRI (COD. CREDITO 43 NEL RIGO RU1) - 6 -

7 Il credito d imposta per l acquisto e la rottamazione di autocarri, identificato con il codice 43, ha una natura residuale, nel senso che trattasi di una fattispecie istituita con la Legge 296/2006, art. 1, comma 227, che trova accoglienza in UNICO 2014 per la sola parte di cui non si sia eventualmente ancora fruito nei periodi precedenti. Tale credito aveva lo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri in circolazione, tramite la sostituzione attuata con la demolizione o la rottamazione dei veicoli c.d. euro 0 o euro 1, con veicoli nuovi a minore impatto ambientale, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate e immatricolati come euro 4 o euro 5. L agevolazione, pari a Euro 2.000,00 per ciascun nuovo veicolo, attribuita nei limiti della normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis (di cui al regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 212 gennaio 2001), spettava per l acquisto effettuato con un contratto stipulato dal 3 ottobre 2006 fino al 31 dicembre 2007, di veicoli con le citate caratteristiche, da immatricolare entro il 31 marzo In pratica, il contributo era anticipato all acquirente dal venditore, il quale otteneva il rimborso direttamente dall impresa costruttrice o importatrice, che a sua volta, procede con il recupero di tali importi a credito attraverso il meccanismo della compensazione (codice tributo 6796). Per chiarezza, si sottolinea che destinatari dell apposita sezione del mod. UNICO sono solo le imprese costruttrici o importatrici dei veicoli a minore impatto ambientale, che procedono con la compilazione della dichiarazione solo qualora abbiano un credito residuo rinveniente dalle vendite esaminate, non ancora utilizzato in compensazione nei periodi d imposta precedenti. Della Sezione, si possono compilare esclusivamente i righi (oltre al rigo RU1, colonna 1) RU2, RU3, RU6, RU8, RU9 e RU12. Si propone di seguito un esempio volto a chiarire l esposizione della tipologia di credito in esame in dichiarazione dei redditi. Esempio Nel 2007, un impresa costruttrice di veicoli per autotrasporto ha rimborsato ai suoi clienti Euro ,00 per le vendite di 120 mezzi di tipo euro 4 o euro 5 e peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate. Nei successivi periodi d imposta, la società ha utilizzato il credito in compensazione per Euro ,00, di cui nel corso del Pertanto, consegue l esistenza di un importo residuo di 2.000,00 che la società potrà continuare ad utilizzare in compensazione nel corso del Il modello UNICO 2014 pertanto, si dovrà compilare nel seguente modo: ACQUISTO E ROTTAMAZIONE DI AUTOCARRI 2008 (COD. CREDITO 60 NEL RIGO RU1) Un credito d imposta simile a quello analizzato nel paragrafo precedente, ma di più ampia portata circa la fattispecie legittimante, è stato previsto anche per il Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, articolo 29, comma 4, ha riconosciuto un contributo per la sostituzione, tramite demolizione, di: autoveicoli; autocarri; autoveicoli per trasporti specifici; autoveicoli per uso speciale; autocaravan; (ossia veicoli di cui all art. 54, co. 1, lett. c), d), e), f), g) ed m), D.Lgs. 285/1992), con una massa complessiva fino a 3,5 tonnellate e di categoria euro 0 o euro 1, immatricolati prima dell , con veicoli nuovi della stessa tipologia ma euro 4. Condizione per fruire dell agevolazione era la stipula del contratto nell anno 2008 (dal 1 gennaio al 31 dicembre) e l immatricolazione del nuovo veicolo non oltre il 31 marzo La misura del contributo, per il cui godi mento era necessario il rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti de minimis (di cui al regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 212 gennaio 2001), era di: Euro 1.500,00, per i veicoli di massa fino a 3 tonnellate; Euro 2.500,00, per i veicoli di massa compresa tra 3 e 3,5 tonnellate. Come per il contributo riconosciuto nei periodi 2006/2007, l importo dell agevolazione era anticipato all acquirente del veicolo dal suo venditore, il quale ne otteneva il rimborso dall impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo. Quest ultima poi, recupera l importo anticipato tramite la compensazione in F24 (codice tributo 6803), e quindi provvede alla compilazione dell UNICO 2014 solo in caso di importi residui non ancora - 7 -

8 compensati, indicando gli utilizzi effettuati nel periodo di competenza di detta dichiarazione (2013). Della Sezione I, si possono compilare esclusivamente i righi (oltre al rigo RU1, colonna 1) RU2, RU3, RU6, RU8, RU9 e RU12. ACQUISTO DI AUTOVETTURE O AUTOCARRI AD ALIMENTAZIONE "ECOLOGICA" (COD. CREDITO 44 NEL RIGO RU1) Questa tipologia di credito d imposta rientra nelle misure di incentivazione previste dal legislatore della Legge finanziaria 2007 (Legge 296/2006, art. 1, comma 228), rivolte direttamente agli autotrasportatori per l acquisto di autovetture e autocarri nuovi c.d. ecologici, ma con lo scopo precipuo di ridurre l impatto ambientale dovuto alla circolazione degli stessi. L entità del contributo era pari a Euro 1.500,00 per ciascun veicolo, incrementato di ulteriori Euro 500,00, nel caso in cui il veicolo stesso immettesse in atmosfera quantità di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro. Per usufruire del beneficio, oltre ad essere richiesto il rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti de minimis (di cui al regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 212 gennaio 2001), era necessario che l atto di compravendita fosse concluso nel periodo che andava dal 3 ottobre 2006 al 31 dicembre 2009, e i nuovi veicoli fossero immatricolati entro il 31 marzo Perché si potesse usufruire dello sconto d imposta inoltre, era fondamentale che i veicoli acquistati possedessero, alternativamente, una delle seguenti modalità di alimentazione: alimentazione esclusiva o doppia del motore con gas metano oppure GPL; alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno. Anche in questa ipotesi, l importo dell agevolazione era anticipato all acquirente del veicolo dal venditore, il quale poi provvedeva ad ottenerne il rimborso dall impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo. Quest ultima quindi procede con il recupero dell importo anticipato tramite la compensazione in F24 (codice tributo 6797), e provvede alla compilazione dell UNICO 2014 solo in caso di esistenza di importi residui, indicando gli utilizzi effettuati nel corso del Della Sezione I, si possono compilare esclusivamente i righi (oltre al rigo RU1, colonna 1) RU2, RU3, RU6, RU8, RU9 e RU12. ACQUISTO DI AUTOCARRI ALIMENTATI A GAS METANO 2009 (COD. CREDITO 72 NEL RIGO RU1) Una misura ulteriore di sostegno combinato all ambiente e al settore degli autotrasporti è stata prevista dal D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, art. 1, comma 4 (convertito con modificazioni dalla Legge 33/2009), per l acquisto di autocarri alimentati a gas metano. Il citato intervento normativo ha stabilito nella misura di Euro 4.000,00 l entità dell incentivo per l acquisto di veicoli di cui all art. 54, co. 1, lett. d), D. Lgs. 285/1992, di massa fino alle 3,5 tonnellate e di categoria euro 4 o euro 5, nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano. Per accedere a tale beneficio, l acquisto dei nuovi veicoli doveva avvenire con un contratto stipulato nel periodo che andava dal 7 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009, e purché i veicoli fossero immatricolati entro il 31 marzo Altra condizione di ammissione al credito d imposta era il rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis (di cui al regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 212 gennaio 2001). L impresa costruttrice o importatrice che, a cascata, ha rimborsato dell importo del beneficio l acquirente, provvede al recupero dello stesso tramite il meccanismo di compensazione in F24 (codice tributo 6815), e quindi provvede alla compilazione dell UNICO 2014 in caso di importi residui, indicando gli utilizzi effettuati di detto credito nell arco del Nella Sezione si può procedere con la sola compilazione dei righi (oltre al rigo RU1, colonna 1) RU2, RU3, RU6, RU8, RU9 e RU12. Attenzione le ultime quattro tipologie di crediti ( Acquisto e rottamazione di autocarri - Acquisto e rottamazione di autocarri Acquisto di autovetture o autocarri ad alimentazione ecologica - Acquisto di autocarri alimentati a gas metano 2009 ) NON sono prensenti nel mod. unico ENC. RECUPERO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA 2008, 2009, 2010 ( COD. CREDITO 63,74,77 NEL RIGO RU1) Nella gamma di previsioni fiscali agevolative individuate nel corso degli anni per sostenere il comparto dell autotrasporto rientra il recupero di parte della tassa automobilistica, previsto per gli anni 2008, 2009 e L articolo 83-bis, comma 26, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto un credito d imposta per le imprese autorizzate all autotrasporto di merci per un importo corrispondente a una quota parte della tassa automobilistica pagata nel corso dell anno del decreto, per ciascun veicolo posseduto e utilizzato nell attività d impresa, con una massa complessiva di almeno 7,5 tonnellate. È poi intervenuto il Provvedimento dell Agenzia delle Entrate n /2008 a stabilire la misura dell incentivo, diversificata a seconda della massa complessiva del veicolo, ossia: per i veicoli da 7,5 tonnellate a 11,5 tonnellate, il credito d imposta è stato stabilito nella misura del 35% dell importo pagato nel 2008 per ciascun veicolo; per i veicoli oltre le 11,5 tonnellate, il credito d imposta è stato stabilito nella misura del 70%. Condizione per fruire del credito d imposta indicato era il rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d importanza minore (de minimis) e del limite complessivo di Euro ,00, per il settore del trasporto su strada, ivi previsto per gli aiuti di importanza minore a favore della medesima impresa nell arco di tre esercizi - 8 -

9 finanziari. Il credito maturato nel periodo andava quindi indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all anno, nonchè nelle dichiarazioni dei periodi seguenti per gli importi utilizzati in compensazione (codice tributo 6908) nei vari esercizi, fino ad esaurimento del credito stesso. Per cui ad oggi, il codice credito 63 è inserito esclusivamente in presenza di un credito residuo maturato nel 2008 ma non completamente compensato in F24, compilando in Unico 2014 i righi RU2, RU3, RU6, RU8 e RU12. Un discorso agevolativo speculare a quello appena analizzato per il 2008 è stato successivamente ripreso dal legislatore (art. 15, co. 8-septies, D.L. 78/2009) per il 2009 e il In quella occasione tuttavia, sono state innalzate le percentuali di recupero della tassa automobilistica pagata dagli autotrasportatori nella misura del 38,5% e 70% (Provvedimento dell Agenzia delle Entrate n /2009 e Provvedimento dell Agenzia delle Entrate n /2010) in relazione alla massa dei veicoli (tra i 7,5 e le 11,5 t nel primo caso, oltre le 11,5 t nel secondo). Inoltre, perchè i destinatari del bonus fruissero del credito, erano tenuti a presentare all Agenzia delle Entrate apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. I crediti erano utilizzabili in compensazione nel mod. F24 con i codici tributo 6819 e 6829, rispettivamente per l anno 2009 e 2010, e trovano esposizione per l eventuale residuo in Unico con i codici credito 74 (2009) e 77 (2010). Infine, anche per queste ipotesi di credito d imposta residuo, sono compilabili in dichiarazione dei redditi i righi RU2, RU3, RU6, RU8 e RU12. MEZZI PESANTI DEGLI AUTOTRASPORTATORI (COD. CREDITO 75 NEL RIGO RU1) Tra le misure congiunte di miglioramento ambientale e sostegno all autotrasporto previste dal legislatore durante la prima decade del nuovo millennio, rientra il contributo riconosciuto per l acquisizione di mezzi pesanti di ultima generazione. Il D.P.R. 273/2007 ha istituito infatti, un incentivo pari ad Euro 3.400,00 per le piccole e medie imprese di autotrasporto ed Euro 2.550,00 per le altre (importi maggiorati del 10 per cento per le imprese situate nelle aree in via di sviluppo, rientranti fra quelle di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo della Comunità europea) qualora effettuassero acquisti, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli adibiti al trasporto di merci di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate, appartenenti alla categoria Euro 5 o superiori, durante biennio Circa la definizione delle modalità di fruizione del contributo in esame, è poi intervenuto il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, che all art. 17, commi 35-undecies e 35-duodecies che ha disposto la duplice facoltà di utilizzare gli importi a credito tramite compensazione in mod. F24 (codice tributo 6822) o, alternativamente, tramite espressa dichiarazione di volontà a fruire del contributo diretto. Dunque, nel quadro RU, con il codice credito n. 75 si andranno ad indicare gli eventuali importi del beneficio fiscale per cui si sia optato per la compensazione, ma per i quali la stessa non si è ancora esaurita nel corso dei precedenti periodi d imposta. Nella Sezione si può procedere con la sola compilazione dei righi (oltre al rigo RU1, colonna 1) RU2, RU3, RU6, RU8 e RU12. IMPRESE DI AUTOTRASPORTO MERCI EX ART. 12 D.L. 81/2007 E D.P.R. 227/2007 (COD. CREDITO 51 NEL RIGO RU1) L articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al D.P.R. 27 settembre 2007, n. 227, ha stanziato un credito per le imprese di autotrasporti merci, fruibile mediante credito d imposta ai sensi dell articolo 12, del Decreto Legge 2 luglio 2007, n. 81. Nel dettaglio, il legislatore nel 2007 ha previsto un fondo per il sostegno alle imprese di autotrasporti, demandando la qualificazione e quantificazione delle misure attuative del sostegno stesso ad un successivo regolamento operativo. Il D.P.R. 227/2007 anzi richiamato pertanto, ha individuato una serie di iniziative finanziabili, ossia: investimenti in impianti tecnologici, informatici e telematici, con particolare riguardo alla tracciabilità dei percorsi ed all'organizzazione aziendale; investimenti in aree attrezzate ed in infrastrutture, atte a favorire la sosta dei veicoli pesanti e la custodia delle merci, nonché le pause di riposo dei conducenti in condizioni di sicurezza ed ambientalmente favorevoli; interventi volti a realizzare l'utilizzo di modalità di trasporto alternative al trasporto stradale e l'ottimizzazione della catena logistica; investimenti per l'acquisto di attrezzature e dispositivi atti a migliorare la sicurezza e l'impatto ambientale del trasporto stradale; interventi a favore dello smaltimento dei rifiuti prodotti dal trasporto stradale di merci; iniziative per la formazione del personale; e per ognuna di esse ha definito una percentuale specifica di destinazione del fondo. Al pari delle altre tipologie di crediti d imposta sin qui analizzati, anche il presente credito era scomputabile attraverso il meccanismo della compensazione in F24, codice tributo 6810; di conseguenza può trovare eventuale esposizione in UNICO 2014 per la sola parte non ancora compensata nei periodi d imposta precedenti, attraverso la compilazione dei righi (oltre al rigo RU1, colonna 1) RU2, RU3, RU6, RU8 e RU12 della Sezione. Prospetto riepilogativo della Categoria di agevolazioni DEDUZIONI TIPOLOGIE DI DEDUZIONI TIPOLOGIA AGEVOL. IMPORTO RIGO COD. CRED

10 Per le trasferte dei dipendenti 56,95 se nazionali oltre il Comune 95,80 se all estero RF55 oppure RG16 3 Per i trasporti effettuati personalmente dall imprenditore 19,60 se nel Comune 56,00 se all interno della Regione o di quelle confinanti 92,00 se oltre il predetto confine RG22 / Per le imprese c.d. minori 154,94 per veicolo RG22 / Prospetto riepilogativo della Categoria di agevolazioni CREDITI D IMPOSTA TIPOLOGIE DI CREDITI D IMPOSTA TIPOLOGIA AGEVOL. IMPORTO COD. TRIBUTO IN F24 COD. CRED. RIGO Recupero contributo SSN su RC Auto Fino a 300 per veicolo RU1 - RU5 - RU6 Caro petrolio 214,18609 per mille litri di prodotto RU21 - RU22 - RU23 - RU24 - RU25 - RU27 - RU28 Acquisto e rottamazione di autocarri RU1 - RU2 - RU3 - RU6 - RU8 - RU9 - RU12 Acquisto e rottamazione di autocarri / (a seconda della massa del veicolo) RU1 - RU2 - RU3 - RU6 - RU8 - RU9 - RU12 Acquisto di veicoli ecologici / RU1 - RU2 - RU3 - RU6 - RU8 - RU9 -RU12 Acquisto di veicoli alimentati a Gas metano RU1 - RU2 - RU3 - RU6 - RU8 - RU9 -RU12 Recupero della tassa automobilistica Anno % - 70% (a seconda della massa del veicolo) RU1 - RU2 - RU3 - RU6 - RU8 - RU12 Anno ,5% - 77% (a seconda della massa del veicolo) Anno ,5% - 77% (a seconda della massa del veicolo)

11 Mezzi pesanti autotrasportatori / 4250 (a seconda della dimensione dell azienda e della sua localizzazione geografica) RU1 - RU2 - RU3 - RU6 - RU8 - RU12 Imprese ex art. 12 D.L. 81/2007 e D.P.R. 227/2007 Importi differenziati a seconda della tipologia di iniziativa RU1 - RU2 - RU3 - RU6 - RU8 - RU

Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio

Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio CIRCOLARE A.F. N. 13 del 31 gennaio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che con un

Dettagli

Circolare N.47 del 29 Marzo 2012. Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori

Circolare N.47 del 29 Marzo 2012. Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori Circolare N.47 del 29 Marzo 2012 Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

1 DEDUZIONI FORFETARIE PER GLI AUTOTRASPORTATORI PER IL 2010

1 DEDUZIONI FORFETARIE PER GLI AUTOTRASPORTATORI PER IL 2010 Pesaro, lì 24 giugno 2011 A TUTTI I CLIENTI ESTERNI LORO SEDI CIRCOLARE n. 10/2011 1 Deduzioni forfetarie per gli autotrasportatori per il 2010; 2 Autotrasportatori ed il credito contributivo al SSN versato

Dettagli

Autotrasporti: confermate le agevolazioni per il 2014

Autotrasporti: confermate le agevolazioni per il 2014 Numero 110/2014 Pagina 1 di 6 Autotrasporti: confermate le agevolazioni per il 2014 Numero : 110/2014 Gruppo : AGEVOLAZIONI Oggetto : AGEVOLAZIONI IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI Norme e prassi : ART.

Dettagli

Circolare N.11 del 18 Gennaio 2013

Circolare N.11 del 18 Gennaio 2013 Circolare N.11 del 18 Gennaio 2013 Benefici fiscali sul gasolio per autotrazione per il quarto trimestre 2012. Appuntamento al 31 Gennaio 2013 Benefici fiscali sul gasolio per autotrazione per il quarto

Dettagli

Benefici gasolio ad uso autotrazione quarto trimestre 2013: presentazione della dichiarazione entro il 31.01.2014

Benefici gasolio ad uso autotrazione quarto trimestre 2013: presentazione della dichiarazione entro il 31.01.2014 CIRCOLARE A.F. N. 6 del 15 Gennaio 2014 Ai gentili clienti Loro sedi Benefici gasolio ad uso autotrazione quarto trimestre 2013: presentazione della dichiarazione entro il 31.01.2014 (Nota Agenzia delle

Dettagli

La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero di viaggi.

La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero di viaggi. AGEVOLAZIONI SETTORE AUTOTRASPORTO IMPOSTE SUI REDDITI Deduzione forfettarie (Art. 66 comma 5 TUIR) Alle imprese autorizzate all autotrasporto di merci per conto terzi spetta una deduzione forfettaria

Dettagli

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

Deducibilità dei canoni di leasing

Deducibilità dei canoni di leasing Circolare Monografica 11 giugno 2014 n. 1989 DICHIARAZIONI Deducibilità dei canoni di leasing Modifiche normative e gestione in UNICO 2014 di Marianna Annicchiarico, Giuseppe Mercurio La Legge 27 dicembre

Dettagli

Periodico informativo n. 148/2015

Periodico informativo n. 148/2015 Periodico informativo n. 148/2015 Bonus gasolio: invio richiesta entro il 31.10 Gentile Cliente, con la stesura del presente documento intendiamo informarla che la dichiarazione per ottenere il recupero

Dettagli

Fondi pensione, un tris di chiarimenti

Fondi pensione, un tris di chiarimenti Fondi pensione, un tris di chiarimenti L Agenzia delle Entrate, in risposta a tre quesiti posti con istanza di interpello, chiarisce per i vecchi fondi pensione con gestione assicurativa come procedere

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio Ai gentili clienti Loro sedi Credito d imposta gasolio per autotrazione: come compilare il modello F24 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che l Agenzia

Dettagli

P r o d u t tive. Circolare n.

P r o d u t tive. Circolare n. Circolare n. Legge 23 agosto 2004, n. 239 - articoli 53 e 54, recanti modifiche e integrazioni ai requisiti per l accesso ai contributi in favore degli autoveicoli alimentati a GPL e metano di cui al decreto

Dettagli

RISOLUZIONE N. 113/E. Roma, 27 ottobre 2010. Direzione Centrale Normativa

RISOLUZIONE N. 113/E. Roma, 27 ottobre 2010. Direzione Centrale Normativa RISOLUZIONE N. 113/E Roma, 27 ottobre 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Incentivi per il rinnovo del parco circolante e per l acquisto di veicoli ecologici mediante riconoscimento di crediti di

Dettagli

CIRCOLARE N. 25/E. OGGETTO: Risposte a quesiti posti dalla stampa specializzata

CIRCOLARE N. 25/E. OGGETTO: Risposte a quesiti posti dalla stampa specializzata CIRCOLARE N. 25/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 giugno 2012 OGGETTO: Risposte a quesiti posti dalla stampa specializzata 2 INDICE 1 Detrazione del 36 per cento...4 1.1 Dichiarazioni ICI e detrazione

Dettagli

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

Il Ministro dell Economia e delle Finanze Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visto l articolo 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone, tra l altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, agli enti di previdenza

Dettagli

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno Con il DL n. 91 del 24.06.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore dal 25 giugno è stata prevista un agevolazione per i soggetti che effettuano investimenti in

Dettagli

NOVITA LEGGE FINANZIARIA 2007

NOVITA LEGGE FINANZIARIA 2007 NOVITA LEGGE FINANZIARIA 2007 CONTRIBUTI PER LA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI INQUINANTI SENZA ACQUISTO DI UN VEICOLO NUOVO. Rottamazione di un autoveicolo per trasporto promiscuo, immatricolato come euro 0

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 118 del 16 settembre 2014 Ai gentili clienti Loro sedi Autotrasporto merci: attivati gli incentivi per il rinnovo del parco circolante (Decreto 03.07.2014 del Ministero

Dettagli

LA DEDUCIBILITÀ DELL IRAP PER IL 2012

LA DEDUCIBILITÀ DELL IRAP PER IL 2012 INFORMATIVA N. 082 26 MARZO 2013 IMPOSTE DIRETTE LA DEDUCIBILITÀ DELL IRAP PER IL Art. 6, DL n. 185/2008 Art. 2, comma 1, DL n. 201/2011 Istruzioni mod. UNICO 2013 Nel mod. UNICO 2013 le imprese / lavoratori

Dettagli

Novità del quadro RU del modello Unico 2013. Roma, 26 marzo 2013

Novità del quadro RU del modello Unico 2013. Roma, 26 marzo 2013 Novità del quadro RU del modello Unico 2013 Roma, 26 marzo 2013 Le principali novità di quest anno Il quadro RU 2013 presenta notevoli novità riguardanti: la struttura del quadro i crediti d imposta di

Dettagli

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma, 13 maggio 2010

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma, 13 maggio 2010 RISOLUZIONE N. 34/E Direzione Centrale Normativa Roma, 13 maggio 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della L. n. 212 del 2000 Credito d imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate

Dettagli

Roma, 30.09.2014. Alle Direzioni regionali ed interregionali delle dogane. Alla Direzione interprovinciale delle dogane di Bolzano e Trento

Roma, 30.09.2014. Alle Direzioni regionali ed interregionali delle dogane. Alla Direzione interprovinciale delle dogane di Bolzano e Trento Roma, 30.09.2014 Protocollo: RU 106795 Rif.: Allegati: Alle Direzioni regionali ed interregionali delle dogane Alla Direzione interprovinciale delle dogane di Bolzano e Trento Agli Uffici delle Dogane

Dettagli

Circolare N. 79 del 27 Maggio 2015

Circolare N. 79 del 27 Maggio 2015 Circolare N. 79 del 27 Maggio 2015 Bonus prima casa: i chiarimenti sul riacquisto Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che l Agenzia delle Entrate, con la circolare n.17/e del 24.04.2015,

Dettagli

Come di consueto l Agenzia delle Dogane, con la nota in parola, ha comunicato le

Come di consueto l Agenzia delle Dogane, con la nota in parola, ha comunicato le 1 Comitato Regionale dell Emilia Romagna Prot.n. 30/DS/fc UFFICIO FISCALE Bologna, 7 Aprile 2014 Ai Resp.li Territoriali Comparto Trasporto Merci ------------------------------ll.ss. OGGETTO: BENEFICI

Dettagli

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014 CIRCOLARE N.22/E Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Servizi ai contribuenti Roma, 11 luglio 2014 OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori

Dettagli

730, Unico 2015 e Studi di settore

730, Unico 2015 e Studi di settore 730, Unico 2015 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 41 14.05.2015 Le detrazioni per investimenti in start-up innovative L ipotesi di decadenza dall agevolazione Categoria: Dichiarazione Sottocategoria:

Dettagli

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 RISOLUZIONE N. 81/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei

Dettagli

Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione.

Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Alle ditte Clienti Loro sedi Collecchio, 15/06/2015 Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. La presente per informarvi in merito a:. Regimi agevolati utilizzabili

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE Protocollo n. 146981/2008 Provvedimento di determinazione della misura del credito d imposta di cui all articolo 83-bis, comma 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

Dettagli

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730 SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 15 GENNAIO 2008 Informativa n. 10 ULTERIORI NOVITÀ

Dettagli

NOTA OPERATIVA N. 9/2015. OGGETTO: IRAP e il costo del personale dipendente, le nuove agevolazioni per il 2015

NOTA OPERATIVA N. 9/2015. OGGETTO: IRAP e il costo del personale dipendente, le nuove agevolazioni per il 2015 NOTA OPERATIVA N. 9/2015 OGGETTO: IRAP e il costo del personale dipendente, le nuove agevolazioni per il 2015 - Introduzione L imposta Regionale sulle Attività Produttive è una tassa che, da sempre, ha

Dettagli

IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA

IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA La soluzione dell impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica viene presa in considerazione da molte imprese agricole vuoi per la necessità di sostituire

Dettagli

Plusvalenze immobiliari tassazione sostitutiva al 20 percento - COMPRAVENDITE - Studio Immobiliare Ba

Plusvalenze immobiliari tassazione sostitutiva al 20 percento - COMPRAVENDITE - Studio Immobiliare Ba Plusvalenze immobiliari tassazione sostitutiva al 20 percento - COMPRAVENDITE - Studio Immobiliare Ba Elevata al 20 percento la tassazione sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari per i contratti stipulati

Dettagli

Circolare Informativa n. 2/2013

Circolare Informativa n. 2/2013 Dr. Carmelo Grillo Dottore commercialista Revisore contabile Dr. Santi Grillo Consulente del lavoro - Dottore commercialista Revisore contabile Circolare Informativa n. 2/2013 Olivarella, 14.01.2013 Ai

Dettagli

aggiornato al 31 luglio 2014

aggiornato al 31 luglio 2014 aggiornato al 31 luglio 2014 Regime fiscale applicabile ai lavoratori iscritti a una forma pensionistica complementare dopo il 31 dicembre 2006 e ai contributi versati, a partire dal 1 gennaio 2007, dai

Dettagli

Unico 2012. di Giorgio Gavelli. Studio Sirri-Gavelli-Zavatta & Associati

Unico 2012. di Giorgio Gavelli. Studio Sirri-Gavelli-Zavatta & Associati Unico 2012 di Giorgio Gavelli Studio Sirri-Gavelli-Zavatta & Associati Le novità del modello Unico 2012 Il frontespizio Dichiarazione integrativa Inserita casella «Dichiarazione integrativa (art. 2, comma

Dettagli

Roma, 24 marzo 2015. Alle Direzioni regionali ed interregionali delle dogane. Alla Direzione interprovinciale delle dogane di Bolzano e Trento

Roma, 24 marzo 2015. Alle Direzioni regionali ed interregionali delle dogane. Alla Direzione interprovinciale delle dogane di Bolzano e Trento Roma, 24 marzo 2015 Alle Direzioni regionali ed interregionali delle dogane Prot.: RU 37062 Rif.: Allegati: Alla Direzione interprovinciale delle dogane di Bolzano e Trento Agli Uffici delle Dogane Agli

Dettagli

Circolare N. 161 del 4 Dicembre 2014

Circolare N. 161 del 4 Dicembre 2014 Circolare N. 161 del 4 Dicembre 2014 Personale altamente qualificato: ridefiniti i termini per la presentazione delle istanze per l accesso al credito Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

Circolare N.147 del 23 Ottobre 2012. Legge di stabilità. Stretta sui veicoli aziendali, deducibilità dimezzata

Circolare N.147 del 23 Ottobre 2012. Legge di stabilità. Stretta sui veicoli aziendali, deducibilità dimezzata Circolare N.147 del 23 Ottobre 2012 Legge di stabilità. Stretta sui veicoli aziendali, deducibilità dimezzata Legge di stabilità: stretta sui veicoli aziendali, deducibilità dimezzata Gentile cliente,

Dettagli

Fiscal News N. 146. La gestione degli immobili esteri in UNICO 2014. La circolare di aggiornamento professionale 21.05.2014.

Fiscal News N. 146. La gestione degli immobili esteri in UNICO 2014. La circolare di aggiornamento professionale 21.05.2014. Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 146 21.05.2014 La gestione degli immobili esteri in UNICO 2014 Quadro RL e RW Categoria: Unico Sottocategoria: Persone fisiche La proprietà o

Dettagli

Roma, 30.09.2014. Alle Direzioni regionali ed interregionali delle dogane. Alla Direzione interprovinciale delle dogane di Bolzano e Trento

Roma, 30.09.2014. Alle Direzioni regionali ed interregionali delle dogane. Alla Direzione interprovinciale delle dogane di Bolzano e Trento Roma, 30.09.2014 Protocollo: RU 106795 Rif.: Allegati: Alle Direzioni regionali ed interregionali delle dogane Alla Direzione interprovinciale delle dogane di Bolzano e Trento Agli Uffici delle Dogane

Dettagli

Fiscal News N. 17. Credito Iva 2013. La circolare di aggiornamento professionale 20.01.2014. Premessa

Fiscal News N. 17. Credito Iva 2013. La circolare di aggiornamento professionale 20.01.2014. Premessa Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 17 20.01.2014 Credito Iva 2013 Categoria: Versamenti Sottocategoria: In compensazione L utilizzo in compensazione orizzontale del credito IVA

Dettagli

LE NUOVE REGOLE PER GLI ACQUISTI/CESSIONI UE E LA PRESENTAZIONE DEI MODD. INTRA

LE NUOVE REGOLE PER GLI ACQUISTI/CESSIONI UE E LA PRESENTAZIONE DEI MODD. INTRA INFORMATIVA N. 075 19 MARZO 2013 IVA LE NUOVE REGOLE PER GLI ACQUISTI/CESSIONI UE E LA PRESENTAZIONE DEI MODD. INTRA Art. 1, commi da 324 a 330, Legge n. 228/2012 DM 22.2.2010 Artt. 39, 46, 47 e 50, DL

Dettagli

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 62 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 dicembre 2003 Oggetto: Modificazioni delle disposizioni tributarie riguardanti i contratti assicurativi stipulati con imprese non

Dettagli

Art-Bonus Credito d imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura

Art-Bonus Credito d imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura Art-Bonus Credito d imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura 1 PREMESSA L art. 1 del DL 31.5.2014 n. 83, entrato in vigore l 1.6.2014 e convertito nella L. 29.7.2014 n. 106, ha introdotto

Dettagli

Ministero delle Attività Produttive

Ministero delle Attività Produttive Ministero delle Attività Produttive Decreto ministeriale 2 luglio 2003 n.183 : Regolamento concernente modifiche al decreto Ministeriale 17 luglio 1998, N 256, recante l attuazione dell articolo 1, comma

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE FONDO PENSIONE (iscritto al n. 1137 della Sezione Speciale I dei Fondi Preesistenti dell Albo Covip) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 329 14.12.2015 Locazione immobili: agevolazioni fiscali Categoria: Finanziaria Sottocategoria: Sblocca Italia L art. 21, D.L. n. 133/2014 prevede

Dettagli

Erogazioni a partiti politici: novità in materia di detrazione IRES e IRPEF

Erogazioni a partiti politici: novità in materia di detrazione IRES e IRPEF Erogazioni a partiti politici: novità in materia di detrazione IRES e IRPEF Il legislatore, con la Legge 6 luglio 2012 n. 96 recante, tra l altro, norme in materia di riduzione dei contributi pubblici

Dettagli

Modello UNICO SOCIETA DI CAPITALI: modalità di compilazione del quadro TN

Modello UNICO SOCIETA DI CAPITALI: modalità di compilazione del quadro TN Stampa Modello UNICO SOCIETA DI CAPITALI: modalità di compilazione del quadro TN admin in Quadro normativo - L art. 115, co. 1, del D.P.R. 917/1986 é relativo all opzione per il regime della trasparenza

Dettagli

CIRCOLARE N. 24/E. Roma, 31 luglio 2014

CIRCOLARE N. 24/E. Roma, 31 luglio 2014 CIRCOLARE N. 24/E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 luglio 2014 OGGETTO: Articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura

Dettagli

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE Circolare n. 5 del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE 1 Premessa... 2 2 Detassazione dei premi di produttività... 2 2.1 Regime

Dettagli

221 00 COM O - VI A R OVELLI, 40 - TEL. 03 1.27. 20.13 - F AX 03 1.27. 33.84 INFORMATIVA N. 11/2015

221 00 COM O - VI A R OVELLI, 40 - TEL. 03 1.27. 20.13 - F AX 03 1.27. 33.84 INFORMATIVA N. 11/2015 Como, 3.3.2015 INFORMATIVA N. 11/2015 Credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi INDICE 1 Premessa... pag. 2 2 Soggetti beneficiari del credito d imposta... pag. 2 3 Ambito oggettivo

Dettagli

Credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

Credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi Circolare 8 del 3 marzo 2015 Credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi INDICE 1 Premessa... 2 2 Soggetti beneficiari del credito d imposta... 2 3 Ambito oggettivo di applicazione...

Dettagli

Circolare 02/06 Regime di detraibilità Iva e deducibilità dei costi relativi alle auto aziendali

Circolare 02/06 Regime di detraibilità Iva e deducibilità dei costi relativi alle auto aziendali Circolare 02/06 Regime di detraibilità Iva e deducibilità dei costi relativi alle auto aziendali A. Detraibilità Iva La normativa sulla detraibilità dell Iva pagata al momento dell acquisto di veicoli

Dettagli

Costo del carburante in fattura

Costo del carburante in fattura Periodico informativo n. 84/2010 Costo del carburante in fattura Gentile cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza di come avviene l indicazione in fattura

Dettagli

INCENTIVI GPL E METANO: IL VADEMECUM 2008

INCENTIVI GPL E METANO: IL VADEMECUM 2008 Le nuove disposizione del Dl Milleproroghe Comunicato stampa 16 gennaio 2008 INCENTIVI GPL E METANO: IL VADEMECUM 2008 Contributi per la trasformazione estesi a tutti gli autoveicoli Delusi gli operatori,

Dettagli

RISOLUZIONE N.55/E QUESITO

RISOLUZIONE N.55/E QUESITO RISOLUZIONE N.55/E Roma, 7 giugno 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Agevolazione del 36% - Incompletezza dei dati del bonifico

Dettagli

Credito d imposta autotrasportatori

Credito d imposta autotrasportatori PERIODICO INFORMATIVO N. 47/2010 Credito d imposta autotrasportatori Con il provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 13 agosto, prende forma il bonus-ter a favore degli autotrasportatori,

Dettagli

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 16/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 aprile 2005 OGGETTO: Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 1, comma 376 e comma 428 della Legge

Dettagli

Novità in materia di Rimborsi IVA

Novità in materia di Rimborsi IVA Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00

Dettagli

LE SPESE ALBERGHIERE E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

LE SPESE ALBERGHIERE E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE LE SPESE ALBERGHIERE E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MANOVRA D ESTATE 2008: LA DEDUCIBILITA AI FINI IVA E PER LE IMPOSTE SUI REDDITI Il D.L. n. 112/2008, ha adeguato la normativa nazionale

Dettagli

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI Spett.le Cliente Brescia, 3 marzo 2010 CIRCOLARE INFORMATIVA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI La Finanziaria 2010 (art. 2, co. 229, L. 191/2009) ha riaperto i termini per la rideterminazione del

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Documento sulle anticipazioni pagina 1 di 3 DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE La presente Nota informativa, redatta da PENSPLAN INVEST SGR S.p.A. in conformità allo schema predisposto dalla Covip, non è soggetta

Dettagli

Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Nuova modalità di presentazione dei modelli F24;

Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Nuova modalità di presentazione dei modelli F24; Alle ditte Clienti Loro sedi Parma, 27 ottobre 2014 Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. La presente per informarvi in merito a: Obbligo di comunicazione

Dettagli

l agenzia in f orma LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA

l agenzia in f orma LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA l agenzia in f orma LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AGGIORNATA CON IL DECRETO 28 MARZO 2007 DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE

Dettagli

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730 SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 14 MARZO 2008 Informativa n. 25 QUADRO C: MODALITÀ

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER PREVICOOPER FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NAZIONALE A CAPITALIZZAZIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER Approvato

Dettagli

730, Unico 2013 e Studi di settore

730, Unico 2013 e Studi di settore 730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 22 30.05.2014 I canoni di leasing in Unico14 Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico-Società di capitali Con specifico riferimento

Dettagli

FATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione

FATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale - Allegato alla Nota informativa - Documento sul regime fiscale Allegato alla Nota informativa Pagina 1

Dettagli

Deducibilità forfetaria IRAP ai fini reddituali art. 6 D.L. n. 185 del 29/11/2008 convertito con Legge n. 2 del 28/01/2009 (Decreto anti crisi) Circ.

Deducibilità forfetaria IRAP ai fini reddituali art. 6 D.L. n. 185 del 29/11/2008 convertito con Legge n. 2 del 28/01/2009 (Decreto anti crisi) Circ. Deducibilità forfetaria IRAP ai fini reddituali art. 6 D.L. n. 185 del 29/11/2008 convertito con Legge n. 2 del 28/01/2009 (Decreto anti crisi) Circ. Min. n. 16/E del 14/04/2009 Deduzione a regime (periodo

Dettagli

Roma, 15 marzo 2007. Prot. n. 3498-2007/DPF/UFF. All Ufficio XY. Oggetto:

Roma, 15 marzo 2007. Prot. n. 3498-2007/DPF/UFF. All Ufficio XY. Oggetto: Roma, 15 marzo 2007 MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Dipartimento per le Politiche Fiscali Ufficio Federalismo Fiscale Reparto IV Prot. n. 3498-2007/DPF/UFF All Ufficio XY Oggetto: Legge 27 dicembre

Dettagli

Commissione Finanze della Camera dei deputati. Audizione Assogasliquidi/Federchimica

Commissione Finanze della Camera dei deputati. Audizione Assogasliquidi/Federchimica Commissione Finanze della Camera dei deputati Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli (AC 2397) Audizione Assogasliquidi/Federchimica

Dettagli

OGGETTO: UTILIZZO DEL CREDITO IVA 2013

OGGETTO: UTILIZZO DEL CREDITO IVA 2013 Ai gentili Clienti Loro sedi Circolare n. 4 del 14/1/2014 OGGETTO: UTILIZZO DEL CREDITO IVA 2013 Con la presente vogliamo rammentare ai contribuenti le modalità di utilizzo del credito onde evitare errate,

Dettagli

Delibera n. 08/2013. VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001;

Delibera n. 08/2013. VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001; 1 Delibera n. 08/2013 Il Comitato Centrale per l Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l autotrasporto di cose per conto terzi, riunitosi nella seduta del 31 luglio 2013; VISTA

Dettagli

NOTA OPERATIVA N. 7/2015. OGGETTO: Crediti per imposte pagate all estero, aspetti fiscali e modalità di calcolo.

NOTA OPERATIVA N. 7/2015. OGGETTO: Crediti per imposte pagate all estero, aspetti fiscali e modalità di calcolo. NOTA OPERATIVA N. 7/2015 OGGETTO: Crediti per imposte pagate all estero, aspetti fiscali e modalità di calcolo. - Introduzione E sempre più frequente che le imprese italiane svolgano la propria attività

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE Visto l'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla

Dettagli

730/2015 quadro E: novità per la detrazione delle spese elededuzionidalreddito Saverio Cinieri - Dottore commercialista e pubblicista

730/2015 quadro E: novità per la detrazione delle spese elededuzionidalreddito Saverio Cinieri - Dottore commercialista e pubblicista 730/2015 quadro E: novità per la detrazione delle spese elededuzionidalreddito Saverio Cinieri - Dottore commercialista e pubblicista ADEMPIMENTO " NOVITA " FISCO Il Quadro E del Mod. 730 deve essere utilizzato

Dettagli

Auto in uso ai dipendenti

Auto in uso ai dipendenti Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 23 23.01.2014 Auto in uso ai dipendenti Categoria: Auto Sottocategoria: Imposte dirette La tematica dell'utilizzo di auto aziendali da parte dei

Dettagli

RISOLUZIONE N. 328/E

RISOLUZIONE N. 328/E RISOLUZIONE N. 328/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 14 novembre 2007 OGGETTO: Istanza di Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212; interpretazione dell art. 15, comma 1, lett.

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE fondo pensione aperto aviva Fondo Pensione Istituito in Forma di Patrimonio Separato da AVIVA S.p.A. (Art. 12 del Decreto Legislativo 5 Dicembre 2005, n. 252) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE FONDO PENSIONE

Dettagli

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008 RISOLUZIONE N. 34/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 5 febbraio 2008 OGGETTO: IRAP Art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 Esclusione dalla base imponibile dei contributi

Dettagli

730, Unico 2013 e Studi di settore

730, Unico 2013 e Studi di settore 730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 08 24.04.2014 Società di comodo: novità 2014 Rateizzazione delle plusvalenze, nuova collocazione in Unico SC, chiarimenti in tema di impianti

Dettagli

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015 CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Dettagli

Soggetti non residenti: novità detrazioni e deduzioni

Soggetti non residenti: novità detrazioni e deduzioni Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 92 17.03.2015 Soggetti non residenti: novità detrazioni e deduzioni UNICO PF 2015 Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico Persone fisiche

Dettagli

RISOLUZIONE N. 74/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO

RISOLUZIONE N. 74/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO RISOLUZIONE N. 74/E Direzione Centrale Normativa Roma, 27 agosto 2015 OGGETTO: Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Condominio minimo - Detrazione spese per interventi edilizi - art. 16-bis

Dettagli

RISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015 RISOLUZIONE N. 45/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 6 maggio 2015 OGGETTO: Obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti delle Associazioni sportive dilettantistiche - Vigenza

Dettagli

OGGETTO: ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA REGIONE SARDEGNA COLPITA DALL ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 2013

OGGETTO: ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA REGIONE SARDEGNA COLPITA DALL ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 2013 Prot. n. F09/RNS Bologna, 17 gennaio 2014 OGGETTO: ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA REGIONE SARDEGNA COLPITA DALL ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 2013 - RIPRESA DEI VERSAMENTI E FINANZIAMENTI AGEVOLATI A FAVORE DELLE

Dettagli

CIRCOLARE N. 19/E. OGGETTO: Aumento dell aliquota dell imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto legge 12 luglio 2004, n. 168.

CIRCOLARE N. 19/E. OGGETTO: Aumento dell aliquota dell imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto legge 12 luglio 2004, n. 168. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 19/E Roma, 09 maggio 2005 OGGETTO: Aumento dell aliquota dell imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto legge 12 luglio 2004, n. 168.

Dettagli

Schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico.2013, n..

Schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico.2013, n.. Schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico.2013, n.. Regolamento recante la definizione del «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione

Dettagli

Circolare 20. del 29 luglio 2015. School bonus e detrazione IRPEF per le spese scolastiche Novità della L. 13.7.2015 n. 107 INDICE

Circolare 20. del 29 luglio 2015. School bonus e detrazione IRPEF per le spese scolastiche Novità della L. 13.7.2015 n. 107 INDICE Circolare 20 del 29 luglio 2015 School bonus e detrazione IRPEF per le spese scolastiche Novità della L. 13.7.2015 n. 107 INDICE 1 Premessa... 2 2 Credito d imposta per le erogazioni liberali agli istituti

Dettagli

Circolare N. 156 del 27 Novembre 2014

Circolare N. 156 del 27 Novembre 2014 Circolare N. 156 del 27 Novembre 2014 Riduzione incentivi fotovoltaico l opzione entro il 30 novembre (Istruzioni GSE) Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che entro il prossimo 30.11.2014

Dettagli

PrevAer Fondo Pensione

PrevAer Fondo Pensione Pagina 1 di 5 Documento sul Regime Fiscale aggiornato al 27 marzo 2015 Regime fiscale applicabile ai lavoratori iscritti a una forma pensionistica complementare dopo il 31 dicembre 2006 e ai contributi

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

Dettagli

DAMIANO ADRIANI. Dottore Commercialista DISCIPLINA FISCALE DEGLI AUTOVEICOLI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

DAMIANO ADRIANI. Dottore Commercialista DISCIPLINA FISCALE DEGLI AUTOVEICOLI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE 1/5 OGGETTO DISCIPLINA FISCALE DEGLI AUTOVEICOLI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE CLASSIFICAZIONE DT ART. 164 TUIR RIFERIMENTI NORMATIVI ART. 19 BIS1, COMMA 1, D.P.R. 26 OTTOBRE

Dettagli

Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate Anno VIII N. 4 / 2013

Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate Anno VIII N. 4 / 2013 ORIENTAMENTI FISCALI Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate Anno VIII N. 4 / 2013 Redditi di capitale: certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti

Dettagli

Circolare n. 8. del 15 marzo 2010

Circolare n. 8. del 15 marzo 2010 Via Principe Amedeo 11 10123 Torino c.f. e p.iva 06944680013 Tel. 011 8126939 Fax. 011 8122079 Email: info@studiobgr.it www.studiobgr.it Circolare n. 8 del 15 marzo 2010 Modelli INTRASTAT - Recepimento

Dettagli

CIRCOLARE N. 2/DPF MINISTERO. Prot. n. 15493-2007/DPF/UFF

CIRCOLARE N. 2/DPF MINISTERO. Prot. n. 15493-2007/DPF/UFF CIRCOLARE N. 2/DPF MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI UFFICIO FEDERALISMO FISCALE Prot. n. 15493-2007/DPF/UFF OGGETTO: Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Art. 1,

Dettagli