CONVENZIONE TRA L AZIENDA USL 4 DI PRATO E FONDAZIONE CENTRO PER LA RIABILITAZIONE E LE DIVERSE ABILITA PER PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE T R A
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1 CONVENZIONE TRA L AZIENDA USL 4 DI PRATO E FONDAZIONE CENTRO PER LA RIABILITAZIONE E LE DIVERSE ABILITA PER PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE T R A L Azienda U.S.L. 4 di Prato, di seguito denominata Azienda, codice fiscale e partita IVA n con sede legale in Prato, Piazza Ospedale, 5 rappresentata dal Direttore Amministrativo Dott. Massimo Braganti nato a San Sepolcro (AR) il , su delega del Direttore Generale E La Fondazione Centro per la Riabilitazione e le diverse abilità (C.Ri.DA di seguito denominata struttura, P.IVA con sede in Prato Via Arcangeli, 49 nella persona del suo legale rappresentante Dott. Matteo Cocci nato a Firenze il autorizzata con atto PG n /2001 Comune Prato, PG n.9 del Comune Vaiano e accreditata con deliberazione G.R.T. n del Prato e G.R.T. n del Vaiano PREMESSO 1. che la struttura è stata individuata fra le strutture di riabilitazione autorizzate ad instaurare rapporti con le UU.SS.LL. fondati sui criteri dell accreditamento delle strutture, sulle modalità di pagamento a prestazione e sull adozione del sistema di verifica e revisione della qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate; 2. che il contratto stipulato dall Azienda dove la struttura ha sede ha efficacia per tutte le UU.SS.LL. del territorio regionale che intendono usufruire dell Istituto stesso; 3. che il Centro effettua le prestazioni sanitarie riabilitative di cui al primo comma dell art. 26 della legge n. 833/78;
2 4. che per svolgere i propri compiti la struttura mette a disposizione idonei locali, attrezzature e personale. 5. che con delibera n. 595/2005 la Giunta regionale Toscana ha stabilito nuovi percorsi per le attività di riabilitazione ex. Art. 25 e 26 legge 833/78 6. che per l Azienda Usl. 4 di Prato il referente operativo per la convenzione è il Responsabile U.O. Recupero e Rieducazione Funzionale, mentre per la Fondazione C.Ri.D.A. è individuato nella persona del legale rappresentante SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art.1 Nell ambito della programmazione regionale l Azienda, ai sensi dell art. 26 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, si avvale per prestazioni di riabilitazione di cui alle premesse della struttura per l erogazione di prestazioni riabilitative mediante trattamenti ambulatoriali individuali e di gruppo da eseguire a favore degli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, entro i limiti ed alle condizioni fissate nei successivi articoli. Art.2 L accesso alle attività riabilitative è consentito, a tutti i soggetti affetti da minorazioni congenite o acquisite, subordinatamente alla predisposizione di un piano di trattamento. Il piano di trattamento non potrà limitarsi ad una generica richiesta di quantità ma descriverà esattamente la tipologia di intervento richiesto. Il piano di trattamento viene redatto dal medico specialista della struttura e deve essere valicato dal Responsabile U.O. Recupero e Rieducazione Funzionale o suo delegato che, in caso di disaccordo, apporterà al medesimo osservazioni e proporrà eventuali modifiche e integrazioni. Tra il ricevimento del piano di trattamento e la validazione non possono intercorrere più di 7 giorni. Stesso numero di giorni deve intercorrere ai fini
3 dell accesso alla struttura, dando comunque priorità alle urgenze e nel rispetto dell ordine cronologico delle prenotazioni arrivate alla struttura. Per urgenze si intende : a) Pazienti in dimissione ospedaliera con esito patologia acuta (frattura,ictus,chirurgia ortopedica ) b) Inail c) Traumatologie in trattamento ambulatoriale d) Percorsi oncologici e) Urgenze certificate dai medici della U.O. RRF f) Trattamento spasticità con bo-tox e pompa al bacloform Eventuali proroghe ai trattamenti in corso andranno richieste o dal medico specialista USL o dal medico della struttura. In entrambi i casi andranno specificate le motivazioni che danno origine a tale proroga e si dovrà seguire lo stesso iter sopra descritto. La richiesta medica è redatta sull apposito ricettario regionale in vigore nella Regione Toscana in possesso del personale medico operante per il Servizio Sanitario Nazionale, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente all atto dell esecuzione della prestazione. La richiesta deve contenere l indicazione della diagnosi che dà luogo alla richiesta di intervento, nonché la forma del trattamento ed il numero di prestazioni. Alle prestazioni si applica la normativa generale di compartecipazione alla spesa sanitaria. La struttura effettuerà inoltre,, su tutto il territorio dell Azienda USL 4, a richiesta del Responsabile della U.O. Recupero e Rieducazione Funzionale e comunque in misura non superiore al 7% di quelle ambulatoriali, prestazioni domiciliari per soggetti in trattamento, momentaneamente impossibilitati all effettuazione di prestazioni ambulatoriali, alla tariffa di Euro 56,59 l una.
4 Le tariffe delle prestazioni ambulatoriali sono le seguenti. -prestazioni ambulatoriali individuali Euro 44,90 -prestazioni ambulatoriali individuali complesse Euro 54,25 -prestazioni gruppo Euro 15,87 Le visite per l eventuale assunzione e definizione del piano di intervento cui non segua trattamento, purché finalizzate alla prevenzione della scoliosi nei soggetti minori di anni 18, verranno notulate all Azienda come da Nomenclatore tariffario. Resta inteso che anche queste attività rientrano nel volume finanziario di cui al successivo art. 4. Art.3 L Azienda USL 4 di Prato conferisce mandato alla struttura di riscuotere per suo conto l importo relativo ai ticket per la compartecipazione alla spesa del Servizio Sanitario (comprensivo dell eventuale quota ricetta) dovuto dai pazienti per le prestazioni sanitarie. Pertanto, la struttura sarà tenuta ad emettere e rilasciare idonea fattura solo ed esclusivamente nei confronti dell Azienda, propria controparte contrattuale, anche per le somme percepite dai pazienti. La struttura provvederà quindi ad emettere le fatture nei confronti dell Azienda per le prestazioni sanitarie effettuate in base al presente contratto, evidenziando nelle stesse, ad esclusivi fini di rendicontazione finanziaria, quanto riscosso dai pazienti per conto dell Azienda a titolo di ticket e quota ricetta. La procedura di fatturazione sopra riportata richiesta dall Azienda consente alla stessa di rispettare le indicazioni della Regione Toscana relative alle previsioni normative di cui all Allegato 1 del Decreto Legislativo. 23 giugno 2011, n. 118, Disposizioni in materia dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.
5 Art.4 Il volume di spesa per il periodo 1/1/ /12/2014 è stabilito in euro complessivi ,85 al netto della sola quota di compartecipazione. Per gli utenti assistiti dall Azienda Usl 4 il tetto è pari ad Euro ,26 mentre per gli utenti assistiti da altre Aziende USL viene fissato un tetto economico che graverà sulle Aziende di residenza dei cittadini ( euro ,29 a carico della ASL. 10 e euro ,30 a carico della ASL.3 ) assumendo a riferimento il tetto di spesa 2010 secondo disposizioni regionali (nota prot. AOOGRT 27776/Q/50.40 del ) Eventuali sforamenti rispetto a tali tetti dovranno essere accompagnati dalla autorizzazione alla spesa dell azienda di residenza dell assistito e dovranno essere fatturati a parte al fine di permettere a questa Azienda di chiedere il rimborso alla Azienda competente salvo diverse determinazioni che verranno adottate dalla R.T. In tal caso il contratto verrà rinegoziato tramite scambio di raccomandata A.R. Art.5 L Azienda potrà disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche in merito all attuazione da parte della struttura delle prestazioni erogate agli assistiti in trattamento; il responsabile delle verifiche e dei controlli è il Direttore della U.O. Recupero e Rieducazione Funzionale che dovrà redigere, con l ausilio del personale amministrativo assegnato, il verbale di tali attività di controllo che sarà conservato agli atti regolarmente firmato. Appare utile richiedere la verifica periodica quadrimestrale sui volumi di prestazioni di medicina riabilitativa. La struttura si impegna a fornire alla Azienda mensilmente tramite il flusso dati informatizzato ( tracciato SPR) i dati relativi ai soggetti presenti nella struttura e le prestazioni erogate riconducendovi anche le prestazioni effettuate presso le piscine comunali. Il flusso permette di snellire i controlli di corrispondenza fra le prestazioni autorizzate ed effettuate
6 nonché di rispondere alle richieste informatico/informative del flusso regionale di verifica delle compensazioni attive e passive. L Azienda si riserva inoltre di richiedere se necessario modifiche al flusso dandone comunicazione alla struttura. Art. 6 Successivamente al controllo dei flussi verrà chiesta l emissione della fattura. Il pagamento verrà effettuato entro 90 giorni dalla ricezione delle fatture prendendo a riferimento la data di arrivo e acquisizione al protocollo generale della Azienda USL. da redigersi su appositi modelli, debitamente firmati dal legale rappresentante dell istituto e dal direttore medico. e l onere viene sostenuto dall Azienda di residenza dell assistito con compensazione effettuata a livello regionale fino al tetto di spesa Eventuali sforamenti, preventivamente autorizzati dall Azienda di residenza dell assistito verranno pagati da questa Azienda che richiederà poi il rimborso di quanto pagato in eccedenza al rispettivo tetto. Ai fini del pagamento, è necessario che il Direttore U.O. Recupero e Rieducazione Funzionale fornisca parere di congruità quali-quantitativo sulle prestazioni erogate dalla Struttura. Art.7 Il trasporto degli assistiti non è compreso fra le prestazioni dovute alla struttura. Art.8 Ogni variazione alla presente convenzione che intervenga successivamente alla sua stipula, deve essere comunicata ed accettata dall Azienda. Art.9 Eventuali inadempienze al presente contratto devono essere contestate dall Azienda per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse, pena la sospensione del contratto; trascorso inutilmente il termine
7 concesso l Azienda ha la facoltà di avviare la procedura di revoca della convenzione specie in presenza di: a) cambiamenti di gestione della struttura o significative variazioni degli elementi di cui alle premesse del presente contratto; b) deficienze ed irregolarità nella conduzione della struttura che pregiudichino il raggiungimento delle finalità dell istituto stesso. Art. 10 La struttura, ai sensi dell art.1, comma 19 L. 626/96, documenta lo stato del proprio organico a regime con il quale ha la capacità di garantire l erogazione delle proprie prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente; a tal fine dovrà produrre i nominativi di tutti coloro che a qualunque titolo operano presso le proprie sedi, con l indicazione del rapporto di lavoro, la data di nascita ed ogni altro tipo di rapporto che essi abbiano con Enti o Aziende del Servizio Sanitario Nazionale. L Azienda Usl 4 di Prato effettuerà verifiche amministrative sul rispetto della normativa in tema di incompatibilità. Art.11 Le parti si impegnano ad ottemperare ad ogni prescrizione del D.Lgs. n.196/2003, in materia di protezione di dati personali e sensibili. Si obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni che possano assumere dal presente contratto, secondo quanto fissato dalla normativa dettata dal codice della privacy. Le parti si impegnano, in relazione alla attività di trattamento di dati oggetto del presente contratto, ad adottare ogni più opportuna misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.
8 Il Centro verrà nominato dall Azienda USL 4 Responsabile del Trattamento di dati ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003. Il Centro si impegna a nominare Incaricati del trattamento tutti gli operatori impegnati nel servizio oggetto per i dati che vengono trattati per conto di questa Azienda ed in occasione dei servizi effettuati ai sensi della presente convenzione. Di tale nomina il Centro dovrà dare debita comunicazione alla Azienda USL 4. Art.12 La struttura si impegna a garantire forme di partecipazione degli utenti e delle associazioni dalle quali gli stessi si fanno rappresentare per la promozione e il controllo dei servizi riabilitativi. Art.13 Il centro CRIDA assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. Il centro si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda USL: e alla prefettura / ufficio territoriale del Governo della provincia di Prato della notizia dell inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria Art.14 La presente convenzione entra in vigore in data ed ha la durata di anni due salva disdetta motivata di una delle parti, da comunicarsi tre mesi prima del compimento dell annualità, tramite lettera raccomanda con ricevuta di ritorno, Art.15 La vigilanza sull istituto viene esercitata in conformità delle disposizioni di legge in materia. Ogni eventuale responsabilità che possa comunque derivare dall esercizio della gestione della struttura resta a carico della
9 struttura purché non sia imputabile o derivante da inadempienza da parte dell Azienda. Art..16 Presso la U.O. Supporto Amministrativo - Zona Distretto, che è responsabile del procedimento amministrativo, è conservata agli atti tutta la documentazione afferente la presente convenzione Art. 17 La struttura è obbligata ad osservare gli indirizzi previsti dal piano sanitario regionale e dalle normative regionale. Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il foro di Prato. Il presente contratto è soggetto a imposta di bollo ai sensi D.P.R 642/72 e successive modificazioni e verrà assolto da ciascuna delle parti contraenti per la copia di competenza ed è registrato solo in caso d uso dalla parte interessata. Letto, confermato e sottoscritto Il Direttore Amministrativo (Dott. Massimo Braganti) Il Rappresentante Legale della Struttura (Dott. Matteo Cocci) Si approva esplicitamente l art. 6 ai sensi dell art del codice civile (Dott. Matteo Cocci)
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