Le novità introdotte dal d. L.g.s. 81/2008 in merito al fascicolo dell'opera, comunemente definito "fascicolo tecnico"
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1 Le novità introdotte dal d. L.g.s. 81/2008 in merito al fascicolo dell'opera, comunemente definito "fascicolo tecnico" Dopo un tormentato e discusso iter legislativo ha preso vita l'atteso D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Da una prima lettura delle nuove disposizioni pubblicate sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2009 ed entrate in vigore in data 20 agosto 2009, è possibile rilevare che le novità più significative introdotte dal decreto correttivo hanno interessato, principalmente, l'ambito applicativo, la sospensione dell'attività d'impresa, la delega di funzioni, il documento di valutazione dei rischi, la valutazione dei rischi per i lavoratori atipici, gli appalti e il sistema di qualificazione delle imprese, la comunicazione del nominativo del rappresentante dei lavoratori all'inail, le responsabilità del datore di lavoro e del dirigente, il nuovo regime delle visite mediche pre-assuntive, il regime per l'edilizia, l'apparato sanzionatorio e l'estensione dell'ambito applicativo della prescrizione obbligatoria regolata dal D. Lgs. n.758/1997, con l'introduzione di un nuovo sistema di regolarizzazione delle violazioni amministrative. Le modifiche sono distribuite su quasi tutto il Testo Unico, includendo anche le numerose correzioni e integrazioni apportate agli Allegati al D. Lgs. 81/2008. Di seguito vengono illustrate le principali correzioni al Titolo IV "Cantieri temporanei
2 e mobili" del D.Lgs. 81/2008 (dall'art.88 all'art.160). Articolo 88: elenca i lavori che restano esclusi dal Titolo IV perché non sono considerati lavori edilizi, ma che restano assoggettati alla disciplina degli altri Titoli del T.U. La correzione consiste nell'inserimento di nuove tipologie di lavorazioni per le quali le disposizioni normative non trovano applicazione: lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile; lavori portuali che non comportino lavori edili o di ingegneria civile. Articolo 89: in merito alla figura del Responsabile dei Lavori il legislatore, nel ribadire che tale soggetto è "incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera", ha reintrodotto la locuzione "che può essere" che era presente nel D. Lgs. 494/96 e s.m.i., precisando anche che "tale soggetto NON coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera". Articolo 89: il coordinatore per l'esecuzione non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione da lui designato. Tali incompatibilità non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice. Articolo 89: viene introdotta la definizione di impresa esecutrice in aggiunta a quella di impresa affidataria già presente nel D. Lgs. 81/2008. Articolo 90 comma 11: resta la disposizione per cui, nei lavori privati con più di una
3 impresa, occorre nominare il coordinatore per la progettazione solo in caso di lavori soggetti al permesso di costruire. La correzione consiste nell'escludere il coordinatore per la progettazione anche nei lavori privati senza il permesso di costruire ma di importo inferiore a euro. Resta il fatto che il PSC e il fascicolo saranno redatti dal coordinatore per l'esecuzione, che deve essere nominato in tutti i cantieri con più di una impresa. Di questa modifica non vi è traccia sul testo del D. Lgs. 106/2009 pubblicato in GU. Infatti la modifica al comma 11 dell'art.90 era stata già introdotta dalla legge Comunitaria, n.88. Articolo 91: tra i compiti del Coordinatore alla progettazione viene aggiunto il compito di coordinare l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1, che sono i compiti del committente. Finora il coordinatore per la progettazione aveva due soli obblighi: redazione del piano di sicurezza e coordinamento e predisposizione del fascicolo tecnico dell'opera. Come quella precedente, anche questa correzione non risulta dal D. Lgs. 106/2009, perché era già stata introdotta dalla legge Comunitaria, n.88. Articolo 97: le correzioni stabiliscono che il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione. Articolo 98: sui requisiti professionali dei coordinatori, stabilisce che sono fatti salvi gli attestati dei corsi di formazione rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati in precedenza. L'allegato XV stabilisce che ai corsi possono partecipare fino a 60 persone, con un massimo di 30 durante la fase delle esercitazioni e
4 che l'aggiornamento può essere effettuato anche mediante partecipazione a convegni o seminari su temi specifici. Allegato XV: l'allegato XV, contenuti dei piani di sicurezza, è stato modificato al punto per precisare l'esclusione dal Piano di sicurezza dell'analisi dei rischi per le lavorazioni proprie dell'attività dell'impresa. Allegato XVII: le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97. Modificato l'impianto sanzionatorio: in via generale (è comunque presente una semplificazione di applicabilità nelle varie ipotesi) è mantenuta la pena dell'arresto ed è aumentata quella dell'ammenda, eliminando in alcuni casi l'alternatività tra arresto e ammenda ma salvaguardando comunque l'istituto della prescrizione (a un quarto del massimo) ex d.lgs. 758/94 con apposite previsioni legali. Le sanzioni, al Capo III, sono state completamente riscritte. In particolare per i coordinatori sono state ridotte le ammende da a euro e da a euro. Viene inoltre ribadita la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo in assenza del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, del fascicolo dell'opera, della Notifica Preliminare ed in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi.
5 CANTIERI, EDILIZIA, COSTRUZIONI, IMPIANTI Il Fascicolo Tecnico Legislazione di riferimento Allegato XVI D.Lgs. 81/08 Definizione Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione predispone il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. Il fascicolo è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera. Quando e chi lo predispone Il fascicolo è predisposto la prima volta a cura del coordinatore per la progettazione ed è eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell'evoluzione dei lavori ed è aggiornato a cura del committente a seguito delle modifiche intervenute in un'opera nel corso della sua esistenza. Per interventi su opere esistenti già dotate di fascicolo e che richiedono la designazione dei coordinatori, l'aggiornamento del fascicolo è predisposto a cura del coordinatore per la progettazione. Il fascicolo accompagna l'opera per tutta la sua durata di vita. Per le opere di cui al D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il fascicolo tiene conto del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, di cui
6 all'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n Contenuti Il fascicolo comprende tre capitoli. CAPITOLO I - la descrizione sintetica dell'opera e l'indicazione dei soggetti coinvolti. CAPITOLO II - l'individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati. Le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera. Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera. Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie, devono essere presi in considerazione almeno i seguenti elementi: accessi ai luoghi di lavoro;
7 sicurezza dei luoghi di lavoro; impianti di alimentazione e di scarico; approvvigionamento e movimentazione materiali; approvvigionamento e movimentazione attrezzature; igiene sul lavoro; interferenze e protezione dei terzi. Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le modalità operative da adottare per: utilizzare le stesse in completa sicurezza; mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi necessari e la loro periodicità. CAPITOLO III - i riferimenti alla documentazione di supporto esistente. All'interno del fascicolo sono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell'opera che risultano di particolare utilità ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull'opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni. Tali documenti riguardano: il contesto in cui è collocata; la struttura architettonica e statica; gli impianti installati.
8 Qualora l'opera sia in possesso di uno specifico libretto di manutenzione contenente i documenti sopra citati ad esso si rimanda per i riferimenti di cui sopra. DETTATO NORMATIVO L'art. 91 del D. Lgs. N. 81/2008 individua una serie di obblighi posti a carico del Coordinatore per la progettazione il quale, oltre a dover redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), deve predisporre, secondo quanto richiesto dal comma 1, lettera b) del citato articolo, un fascicolo adattato alle caratteristiche dell opera contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell allegato II al documento UE 26 maggio Questo documento non deve essere predisposto nel caso di contratti d appalto relativi a lavori di manutenzione ordinaria così come definiti all articolo 3, comma 1, lettera a) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (riparazioni, rinnovamenti e sostituzioni delle finiture degli edifici,ecc.).
9 CHE COS E IL FASCICOLO Il fascicolo dell opera deve essere considerato uno strumento che permette, mediante un'attenta analisi dei rischi effettuata dal coordinatore della sicurezza per la progettazione in collaborazione con i progettisti (architettonici, strutturali, impiantistici), l'applicazione delle misure generali di tutela dell'art. 15 del D. Lgs. n 81/2008 (valutare i rischi, eliminare i rischi, ridurre i rischi alla fonte, ecc.), al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative che avranno ricadute sull'esecuzione di futuri lavori sull opera, eliminando o minimizzando i rischi. Il fascicolo viene redatto principalmente per i seguenti scopi: identificare e descrivere i rischi che, ad opera conclusa, si presenteranno nelle eventuali successive manutenzioni; indicare i sistemi e gli accorgimenti che dovranno essere realizzati per prevenire o minimizzare i rischi durante i successivi lavori che si svolgeranno sull opera; raccogliere tutta la documentazione tecnica riguardante l'opera stessa al fine di costituire il "dossier" dell'opera. Quest'approccio, quindi, deve portare all'integrazione nell'opera di tutti quei sistemi ed accorgimenti in grado di prevenire o minimizzare i rischi durante i lavori successivi che si svolgeranno sull'opera stessa.
10 QUANDO SI REDIGE IL FASCICOLO DELL OPERA Il Fascicolo dell'opera viene elaborato dal Coordinatore per la progettazione contestualmente alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Il fascicolo viene definito compiutamente nella fase di pianificazione ed eventualmente aggiornato dal Coordinatore per l Esecuzione nella fase realizzativa in funzione dell'evoluzione del cantiere, mentre dopo la consegna dell'opera sarà aggiornato dal committente. CRITERI BASE PER LA REDAZIONE DEL FASCICOLO Il fascicolo deve essere impostato in due parti fondamentali: una prima parte in cui devono essere valutati i rischi e le misure preventive nelle specifiche attività di manutenzione; una seconda parte in cui sono previsti i riferimenti alla documentazione di supporto, allegata al fascicolo, quale importante riferimento documentale al momento dell esecuzione dei lavori successivi sull opera. a) Rischi e misure preventive Il coordinatore per la progettazione, esaminate le caratteristiche tipologiche, architettoniche ed impiantistiche dell opera, per la redazione della prima parte del fascicolo dovrà indicativamente procedere secondo il seguente schema:
11 Definizione della classe di elementi tecnici da manutentare, anche avvalendosi di UNI :1981 Individuazione delle attività che prevedibilmente possono essere svolte sulla classe di elementi tecnici in esame - ispezione, verifica periodica o monitoraggio, manutenzione (nelle sue varie accezioni, compresa la manutenzione d'urgenza), definite anche seguendo UNI EN 13306:2003 Indicazione degli interventi per singola manutenzione Valutazione dei rischi associati ad ogni intervento manutentivo Indicazione delle misure preventive e protettive ( ascensori, passerelle, ponti sospesi, attacchi per le funi di sostegno dei sistemi anticaduta, predisposizione di attacchi per i ponteggi fissi, ponteggi mobili, approvvigionamento energia...) da realizzare durante l esecuzione dell opera o già previste Indicazione delle ulteriori misure preventive e protettive che i soggetti addetti alle manutenzioni dovranno adottare Per quanto attiene al grado di approfondimento delle analisi, si ritiene che il terzo livello di scomposizione dell opera previsto dalla UNI :1981 costituisca un dettaglio adeguato per la maggior parte degli interventi edilizi.
12 Per la valutazione dei rischi si potrà utilmente far riferimento alla procedura di seguito riportata: SCHEMA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (metodologia CEE) Individuazione iniziale dei pericoli potenziali Rischi ben noti ed adeguatamente controllabili con misure già note E necessaria una valutazione dettagliata Raccolta delle informazioni: ambientali, mansioni, sostanze utilizzate, esposti, esperienze precedenti Individuazione dei pericoli oggetto di approfondimento Individuazione dei lavoratori esposti Valutazione dei rischi (probabilità di danno/gravità del danno) Le adeguate misure di prevenzione da adottarsi non sono note Le adeguate misure di prevenzione da adottarsi sono note Ricerca di misure di prevenzione integrative o alternative per l abbassamento ed il controllo del rischio (misure tecniche, organizzative, sanitarie, formazione ed informazione) Registrazione della valutazione e pianificazione temporale del programma di attuazione delle misure di prevenzione individuate
13 Nel processo di valutazione andranno, a titolo di esempio, presi in esame: l'accesso alle coperture ed in particolare i percorsi di circolazione permanenti per gli interventi manutentivi frequenti; gli elementi che facilitano la manutenzione delle facciate, in particolare quelli che consentono l'ancoraggio stabile di impalcature o di navicelle; i punti di ancoraggio per le protezioni collettive ed individuali a protezione delle cadute dell alto, in particolare sulle coperture; gli elementi che consentono di eseguire con sicurezza lavori interni quando esiste il pericolo di caduta dall'alto, come il ripristino delle finiture di grandi ambienti (palestre, teatri, auditorium, hall di alberghi,...) e la manutenzione delle diramazioni degli impianti tecnologici che corrono in parti alte dell'opera; gli accessi per l'ispezione e la manutenzione delle canalizzazioni che corrono entro intercapedini e in genere nei locali tecnologici; le macchine, le attrezzature i materiali da utilizzare per la manutenzione anche con riferimento alle modalità di trasporto e di stazionamento; l approvvigionamento di energia elettrica; l utilizzo di eventuali sostanze o preparati pericolosi; le eventuali interferenze con altri lavori o con utilizzo dell opera da parte di terzi.
14 Nel documento finale non sarà necessario documentare il predetto processo valutativo ma riportare, per ogni classe di elementi tecnici da manutentare, e per ogni tipologia di intervento prevedibile, i rischi e le misure preventive e protettive in esercizio e quelle di supporto, per ogni punto ritenuto critico. Di seguito si riportano un esempio pratico e due fotografie che illustrano dei dispositivi di protezione collettiva realizzati messi in atto al fine di prevenire i rischi di cadute dall alto. In un edificio adibito ad uffici devono essere posizionati sulla terrazza della costruzione i gruppi di condizionamento; in questo caso, bisognerà prioritariamente definire in fase progettuale, l eventuale punto di posizionamento provvisorio e quello definitivo, in grado di soddisfare sia le esigenze di sicurezza (solaio rinforzato, ecc.) che quelle di funzionalità. In questo caso il progettista, con la collaborazione del coordinatore per la progettazione, visto che la futura attività di manutenzione sui condizionatori si svolgerà in elevazione sulla terrazza dell edificio, dovrà prevedere sistemi di accesso, protezioni collettive, ecc., integrate nell opera e in grado di minimizzare o, se possibile, eliminare i rischi di caduta dall alto. Naturalmente, il manutentore, durante il suo intervento, correrà i rischi connessi alla sua attività (elettrocuzione, ferite, ecc.); su questi rischi, però, il coordinatore o il progettista, non potranno fare nulla in quanto rischi specifici e intrinsecamente connessi all espletamento dell attività di manutentore di condizionatori.
15 Foto 1 e 2: Vista di dispositivi di protezione collettiva fissi contro le cadute dall alto. a) Documentazione di supporto Questa seconda parte del fascicolo deve contenere tutte quelle informazioni inerenti la documentazione tecnica dell opera. Il fine è quello di conoscere quali siano stati gli interventi effettuati sull'opera e/o quelli previsti dallo specifico progetto in modo
16 da fotografare la situazione esistente e disporre così di specifiche informazioni adeguatamente documentate, per i successivi lavori di manutenzione. Il fascicolo dovrà contenere informazioni riguardo tutta la documentazione tecnica disponibile relativa all opera che si sta costruendo o ristrutturando; tale documentazione dovrà essere riferita sia all attività progettuale sviluppata in parallelo all elaborazione del fascicolo, che alle eventuali informazioni aggiuntive da utilizzare ai soli fini manutentivi. Le informazioni dovranno essere suddivise in tre categorie, riferite: all opera inserita nel proprio contesto; alla struttura architettonica e statica dell opera; agli impianti installati sull opera (elettrici, termoidraulici, speciali, ecc.). La documentazione non dovrà essere allegata al fascicolo ma semplicemente identificabile e rintracciabile mediante la consultazione di apposite schede riassuntive; queste dovranno essere periodicamente tenute aggiornate dal committente durante la fruizione dell opera. QUANDO SI UTILIZZA IL FASCICOLO Il Fascicolo dell opera verrà consultato:
17 per la verifica delle caratteristiche degli interventi di manutenzione programmata; nel caso di interventi di manutenzione; ogni qualvolta si renda necessario ricercare documentazione tecnica relativa all opera. Si evidenzia in ogni caso che il fascicolo, in molteplici casi di lavori manutentivi, non sarà l unico strumento di pianificazione della sicurezza durante l esecuzione dei lavori; infatti, stante l attuale situazione normativa, si possono presentare le diverse fattispecie sotto riportate: Fattispecie Chi fa Che cosa Lavori di manutenzione, che rientrano nelle casistiche definite al titolo IV del D.Lgs. 81/08, che comportano lapresenza di più imprese committente nomina un coordinatore per la progettazione il quale, tenuto conto delle indicazioni del fascicolo, predisporrà il piano di sicurezza e coordinamento per l opera di manutenzione Lavori pubblici di manutenzione, che rientrano nelle casistiche definite al titolo IV del D.Lgs. 81/08, che non comportano la presenza di più imprese appaltatore o concessionario redige il piano sostitutivo di sicurezza per l attività di manutenzione tenuto conto delle indicazioni del fascicolo Lavori di manutenzione svolti committente informa i propri lavoratori dei
18 da personale dipendente della committenza datore di lavoro rischi e delle misure preventive previste nel fascicolo Lavori di manutenzione, che non rientrano nelle casistiche definite al titolo IV del D.Lgs. 81/08, che comportano la presenza di più imprese committente datore di lavoro Attiva le procedure previste dall art. 26 del D.Lgs. 81/08 (DUVRI) Il fascicolo andrà aggiornato a cura del committente ogniqualvolta se ne rappresenti la necessità ovvero quando gli interventi effettuati sul manufatto comportino modifiche rispetto a quanto indicato nel fascicolo.
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