RAPPRESENTANZA COMMERCIALE, RAPPRESENTANZA DI DIRITTO COMUNE E REGISTRO DELLE IMPRESE (*)

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1 RAPPRESENTANZA COMMERCIALE, RAPPRESENTANZA DI DIRITTO COMUNE E REGISTRO DELLE IMPRESE (*) Sommario: l. Premessa. 2. Sull iscrizione della nomina di procuratori da parte di società di capitali. 3. Iscrizione della procura e volontà contraria del mandante. Il problema dell obbligatorietà dell iscrizione. 4. Iscrivibilità delle procure di diritto comune rilasciate da imprenditori soggetti a registrazione? 4.1. Interesse all informazione del mercato e atti assoggettati a pubblicità Ancora sulla (non) obbligatorietà dell iscrizione della procura institoria. In conclusione: cenni sugli effetti di una (ipotizzata) coesistenza fra pubblicità legale e pubblicità di fatto. 5. Cessazione della rappresentanza per cause diverse dalla revoca della procura e registro delle imprese. Tassatività delle iscrizioni e completezza dell informazione. 6. Piccola impresa e collaborazione di procuratori (o institori). 7. Procura rilasciata agli agenti di assicurazione e registro delle imprese (con qualche spunto su pubblicità e apparenza). 1. Un recente volume, curato dalla Camera di commercio di Sassari, raccoglie oltre duecento provvedimenti presi nei primi anni di operatività del «nuovo» registro delle imprese da Conservatori, Giudici del registro e Tribunali nell ambito dei procedimenti di attuazione della pubblicità ( 1 ). L occasione è dunque propizia, se non per una sintesi critica dell imponente casistica (che ovviamente richiederebbe tempi e spazi che vanno ben al di là di quelli propri di un breve saggio), per tentare una messa a punto di alcune questioni che si erano poste già nella lunghissima fase transitoria della pubblicità commerciale, ma che l attuazione del registro delle imprese ha reso di più pressante attualità. Proverò a far questo esaminando una serie di provvedimenti il cui denominatore comune consiste nell avere ad oggetto, tutti, la pubblicità del conferimento o della cessazione di poteri di rappresentanza. Più esattamente, pressoché tutte le decisioni di cui mi occuperò vertono sull iscrivibilità o meno di un determinato atto col quale si conferiscono, si modificano o si fanno cessare dei poteri rappresentativi relativi ad imprese soggette a registrazione. Si tratta di un angolo visuale apparentemente ristretto ma che, come vedremo, da un lato porta alla luce il rapporto fra rappresentanza commerciale, rappresentanza di diritto comune e registro delle imprese, dall altro si presta a qualche riflessione di carattere generale sul sistema pubblicitario. 2. Una prima fattispecie che, nella prassi operativa, ha suscitato qualche dubbio è quella dell iscrizione della nomina di procuratori da parte di società, e in particolare di società di capitali. (*) Il lavoro costituisce la rielaborazione e l ampliamento di una relazione, dal titolo «L iscrivibilità delle procure», tenuta al Convegno su «Il registro delle imprese nella giurisprudenza» (Sassari, 5e6novembre 1999). ( 1 ) Il registro delle imprese nella giurisprudenza, I, Sassari, 1999.

2 146 RIVISTA DI DIRITTO CIVILE In proposito, sarà bene premettere qualche cenno sul problema generale che è sotteso a questi dubbi, vale a dire sulla possibilità di affidare la rappresentanza societaria a soggetti diversi dagli amministratori. Nel far questo può muoversi dalla constatazione di fatto che nessun rappresentante generale potrebbe assolvere efficacemente il proprio compito se dovesse concludere personalmente tutti i negozi necessari alla cura degli affari affidatigli ( 2 ); constatazione che vale per qualunque rappresentante generale ma, direi, a fortiori per quei particolari rappresentanti generali che sono (o possono essere) gli amministratori di società di capitali, incaricati dunque della gestione di imprese e, tendenzialmente, di imprese di dimensioni non piccole. Ed è questa la ragione pratica per la quale quasi nessuno più dubita della possibilità, per gli amministratori, di conferire a terzi procure per singoli affari o per determinate categorie di atti, discutendosi tutt al più se occorra o no un apposita autorizzazione assembleare o statutaria ( 3 ). Quanto al conferimento di procure generali, si è passati da una posizione drasticamente negativa a soluzioni di maggior apertura. Così, se nei primi anni 70 il Giudice del registro delle imprese di Milano rifiutò l iscrizione di una procura institoria, ritenuta inammissibile nelle società per azioni ( 4 ), oggi è assai diffusa la tesi che ammette il rilascio di procure generali a condizione che esso non implichi uno svuotamento delle funzioni amministrative, che sono e devono restare proprie degli amministratori ( 5 ). Più precisamente, sembra oggi prevalere quanto meno in dottrina la tesi che distingue tra le funzioni amministrative in senso stretto, con tutti gli adempimenti societari ad esse connessi, che non sono delegabili a terzi ma solo a singoli amministratori e nei limiti previsti dall art c.c., e le funzioni di gestione dell impresa sociale, per le quali non è affatto esclusa la possibilità di una delega, anche generale, sia interna che esterna (inerente, ( 2 ) Cfr. Cian, La sostituzione nella rappresentanza e nel mandato, in questa Rivista, 1992, I, p ( 3 ) Come ha ritenuto l Ufficio del registro delle imprese di Belluno, negando perciò l iscrizione ad una procura speciale conferita in assenza di previsione statutaria; iscrizione che è stata poi disposta dal Giudice, in seguito a reclamo, sulla base della considerazione che «anche la persona giuridica, per principio generale dell ordinamento e indipendentemente da espressa previsione statutaria, può agire a mezzo di procuratori speciali» (Giud. reg. Belluno, 14 luglio 1997, in Il registro delle imprese nella giurisprudenza, cit., p. 257). V. anche oltre, in questo. ( 4 ) Giud. reg. Milano, 18 maggio 1971, cit. da Cabras, La forma d impresa. Organizzazione della gestione nelle società capitali, Torino, 1995, p. 266 s. ( 5 ) Per tutti, anche per riferimenti, Calandra Buonaura, Potere di gestione e potere di rappresentanza degli amministratori, nel Trattato delle s.p.a. diretto da Colombo e Portale, IV, Torino, 1991, p. 124 ss.; sulla nullità delle così dette procure «abdicative», ampiamente, Portale, Procura generale conferita a sindaco di società per azioni e rilascio di cambiali ipotecarie di favore per altra società del gruppo (un caso clinico), in Banca, borsa, tit. cred., 1987, I, specie p. 342 ss.

3 COMMENTI 147 dunque, al profilo rappresentativo); delega che naturalmente non impedisce ma anzi presuppone che gli amministratori conservino ed esercitino poteri di controllo sui soggetti delegati ( 6 ). A soluzioni più restrittive potrebbe indurre la considerazione che gli amministratori sono stati chiamati a gestire, e non già a controllare chi gestisce, l impresa sociale, sicché in sostanza si sottrarrebbero al loro compito se investissero altri, in via generale, del potere gestorio. E per la soluzione più restrittiva si è di recente pronunciato l Ufficio del registro delle imprese di Firenze, che si è dovuto occupare di due delibere con le quali i consigli di amministrazione di due società di capitali sulla base di esplicite disposizioni statutarie avevano attribuito e delimitato i poteri rappresentativi di alcuni dipendenti. L iscrizione di queste delibere è stata rifiutata in quanto ad avviso dell Ufficio «unico atto idoneo [...] a porre limitazioni ai poteri di rappresentanza» sarebbe la procura, e non anche una delibera del consiglio di amministrazione, sicché l iscrizione di questa darebbe luogo alla figura del procuratore generale, che l Ufficio reputa «non ammissibile» nelle società di capitali ( 7 ). Ora, questa «non ammissibilità», come abbiamo visto, non è sicura; ma, anche a volerla considerare tale, non si riesce a comprendere perché la delibera del consiglio di amministrazione dovrebbe essere idonea a conferire il potere di rappresentanza e non anche a limitarlo. Ma, soprattutto, mi pare che il ragionamento dell Ufficio muova da una contrapposizione fra procura e delibera che francamente non vedo, né dal punto di vista logico né da quello giuridico: non vedo, cioè, perché là dove il preponente sia una persona giuridica la procura non possa provenire dall organo amministrativo nella sua collegialità ed essere contenuta, dunque, nell atto collegiale «delibera» ( 8 ) invece che in un atto unilaterale imputabile ad una persona fisica. La delibera consiliare, insomma, è atto strutturalmente idoneo a contenere una procura ( 9 ); e lo è a mio avviso anche funzionalmente, per lo me- ( 6 ) Cabras, op. cit., p. 266 ss. ( 7 ) Così le argomentazioni addotte a sostegno del rifiuto sono sintetizzate nei provvedimenti del Giudice del registro, presi in sede di reclamo, che saranno citati alla nota 9 bis. ( 8 ) E v., sia pure in relazione ad una delibera assembleare, Trib. Cassino, 3 febbraio 1986, cit. da Cabras, op. cit., p ( 9 ) Del resto, che gli atti collegiali, benché pluripersonali, siano riconducibili alla categoria degli atti unilaterali, troviamo scritto ad esempio in Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, IX ed., X rist., Napoli, 1978, p. 211 s.; di una «dichiarazione di volontà unilaterale plurisoggettiva» (pur se non necessariamente «negoziale») discorre ora Cottino, Diritto commerciale, I, 2, Le società, IV ed., Padova, 1999, p Per una costruzione del fenomeno deliberativo in termini procedimentali propendono, com è noto, Angelici, voce «Società per azioni», in Enc. del dir., XLII, s.d., ma Milano 1990, p. 986 ss.; e già Ferro-Luzzi, La conformità delle deliberazioni assembleari alla legge ed all atto costitutivo, Milano, 1976, passim.

4 148 RIVISTA DI DIRITTO CIVILE no là dove esista una clausola statutaria che legittimi in tal senso il consiglio di amministrazione. Né contro l iscrizione può addursi come pure si fa nei provvedimenti in esame un ostacolo di carattere formale, vale a dire la mancanza della sottoscrizione autentica del rappresentante legale della società, che sarebbe richiesta dall art. 11, co. 4 d.p.r. 581/1995. La norma infatti consente che sia depositato per l iscrizione, a seconda dei casi, l originale, una copia autentica o un estratto, e nel caso di specie erano stati depositati in forma autentica, appunto, gli estratti dei verbali del libro delle adunanze e deliberazioni del consiglio di ammmistrazione, sicché pare francamente eccessivo richiedere che a tali estratti (nei quali, per quanto precede, è già contenuta la procura) si aggiunga una ulteriore procura sottoscritta dal legale rappresentante della società ( 9 bis ). Restano, però, due punti che forse meritano ancora un po di attenzione. Il primo riguarda l ammissibilità di una delibera consiliare che conferisca dei poteri di rappresentanza, non importa se generale o speciale, in assenza di una clausola statutaria che a ciò abiliti il consiglio di amministrazione. Problema, questo, sul quale si rinvengono prese di posizione scarsissime e contrastanti ( 10 ), e la cui soluzione affermativa sembrerebbe sicura nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia statutariamente investito del potere di rappresentanza, che potrà dunque delegare a terzi; più dubbia è invece la risposta là dove l atto costitutivo contravvenendo al disposto dell art. 2328, n. 9, c.c. non preveda alcunché in ordine alla rappresentanza sociale, nel qual caso occorrerà probabilmente chiedersi se l organo gestorio, nella sua collegialità, possieda la rappresentanza della società originariamente ( 11 ) o solo in presenza di clausole statutarie che gliela attribuiscano. Queste, almeno, sono le opzioni interpretative suggerite nei rari interventi dottrinali sull argomento, dai quali non traspare la possibile incidenza, sul problema trattato, della distinzione fra il piano della rappresentanza organica e quello della rappresentanza volontaria. Il secondo punto riguarda invece, specificamente, le procure generali. Il discorso svolto in precedenza conduce ad ammettere, o quanto meno a non escludere in via di principio, la loro conferibilità, ma induce altresì a sottolineare l esigenza che gli amministratori mantengano un controllo assiduo sul- ( 9 bis ) Tutto ciò porta a condividere i provvedimenti del Giudice del registro di Firenze (entrambi del 2 aprile 1998, ed uno dei quali può leggersi in Il registro delle imprese nella giurisprudenza, cit., p. 257 ss.) che, in sede di riesame, hanno ordinato l iscrizione delle delibere contestate. ( 10 ) Per la soluzione negativa Trib. Cassino, 28 settembre 1990, annotato in senso parzialmente favorevole da Salafia, Clausola di nomina di procuratori «ad negotia», insocie- tà, 1991, p. 804, e in senso contrario da S. Spolidoro, Nomina di procuratori ad negotia da parte del consiglio di amministrazione di società di capitali, inforo pad., 1991, I, p. 357 ss., ai quali si rimanda per i (pochi) riferimenti del caso. ( 11 ) Secondo la tesi che parrebbe preferibile (e per la quale v. di recente Calandra Buonaura, op. cit., p. 130 ss., ove riferimenti anche sulla tesi contraria).

5 COMMENTI 149 l operato dei procuratori. E da questa sottolineatura c è chi fa derivare la conclusione secondo cui il conferimento di procure generali può avvenire solo a favore di soggetti stabilmente inseriti nell organizzazione dell impresa, vale a dire solo a favore di quelle figure tipiche di ausiliari dell imprenditore che sono regolate negli artt ss. c.c. ( 12 ); il che potrà portare, a seconda dei casi concreti e delle opzioni interpretative, a ritenere illegittima una procura che non rispetti tale limitazione soggettiva oppure a cogliere nel rilascio della procura a favore di un estraneo la volontà (implicita) di inserire il procuratore fra gli ausiliari «istituzionali» di quell impresa, con tutto quel che ciò potrebbe comportare sul piano della disciplina ( 13 ). 3. Le considerazioni appena svolte fanno emergere un aspetto fin qui lasciato in ombra ma che è invece centrale per l esame di altri problemi emersi in questi primi anni di attuazione del «nuovo» registro delle imprese; mi riferisco alla distinzione fra (rappresentanza organica,) rappresentanza commerciale e rappresentanza di diritto comune. La sua trattazione può prendere l avvio da un provvedimento del Giudice del registro di Milano, la cui massima afferma che «in caso di espressa richiesta contraria del mandante la procura può non essere iscritta nel registro delle imprese» ( 14 ). Per esprimere fedelmente il senso del provvedimento, a questa massima occorre apportare a mio avviso un piccolo ma significativo ritocco. Il decreto in questione, infatti, ha disposto la cancellazione d ufficio di una procura iscritta contro la volontà del mandante, e la cancellazione d ufficio, come sappiamo, è l istituto mediante il quale si elimina dal registro un iscrizione avvenuta in assenza delle condizioni richieste dalla legge; un iscrizione, dunque, che non sarebbe dovuta avvenire. ( 12 ) Cfr. Portale, op. cit., p. 342 s. ( 13 )Ev.Calandra Buonaura, op. cit., p. 126 s. Da un altra angolazione v. inoltre M. Stella Richter jr., Sulla «rappresentanza commerciale» degli ausiliari dipendenti dell imprenditore, con particolare riguardo alle società di capitali, instudi e materiali a cura della Commissione studi del Cons. naz. notar., IV, Milano, 1995, p. 105 ss., il quale argomentando dalla tesi (proposta da Ferri, da ultimo nel Manuale di diritto commerciale, X ed., a cura di Angelici e G.B. Ferri, Torino, 1996, p. 120 s.; e generalmente accolta anche in giurisprudenza) secondo cui le norme in tema di institori (procuratori) e commessi sono espressione di un più generale principio in virtù del quale tutti gli ausiliari dipendenti dell imprenditore hanno, senza necessità di uno specifico conferimento e purché non siano ad essi specificamente sottratti, i poteri di rappresentanza necessari all espletamento delle mansioni loro affidate conclude che dirigenti e funzionari delle società sono naturalmente dotati di poteri rappresentativi, senza necessità di una procura che ne costituisca la fonte, sicché «neanche sarebbe utile (e corretto) ricercare quella fonte (immediatamente) [in una] deliberazione consiliare e/o (mediatamente) [in una] clausola statutaria». ( 14 ) Il provvedimento è del 16 luglio 1998 e può leggersi massimato come appena riferito nel testo in Il registro delle imprese nella giurisprudenza, cit., p. 291 s.

6 150 RIVISTA DI DIRITTO CIVILE In caso di richiesta contraria del mandante dovremmo dunque dire la procura non può (invece che «può non») essere iscritta. L iscrizione insomma, lungi dall essere facoltativa, sarebbe vietata; e dunque, se indebitamente avvenuta, dovrebbe essere cancellata d ufficio. Espressa in questi termini, peraltro, la decisione almeno a prima vista suscita non poche perplessità, perché gli interessi generali soddisfatti dal sistema pubblicitario, e in primo luogo l interesse all informazione del mercato, non sono interessi disponibili dagli interessati; sicché, se un certo adempimento pubblicitario è richiesto dalla legge, è ovviamente ininfluente una volontà contraria all iscrizione manifestata da colui o da coloro che sono parti dell atto da iscrivere. Io posso cedere o no la mia azienda, ma se la cedo non posso sottrarre il relativo contratto all obbligo pubblicitario. Allo stesso modo, posso rilasciare o no una certa procura, ma se la rilascio non posso disporre a mio piacimento della sua iscrizione (o non iscrizione). In caso contrario, evidentemente, il sistema pubblicitario diffonderebbe informazioni parziali e inattendibili perché, se la loro diffusione (o non diffusione) fosse rimessa all apprezzamento discrezionale degli interessati, ciascuno pubblicizzerebbe ciò che gli torna comodo e non altro. In definitiva, il sorgere dell obbligo pubblicitario è effetto che la legge ricollega al perfezionamento di un determinato atto; e si tratta di un effetto legale cui l autore dell atto stesso non può sottrarsi ( 15 ). Non credo, tuttavia, che il Giudice del registro di Milano abbia inteso contraddire in linea generale queste conclusioni, sulle quali davvero non mi pare vi sia molto da discutere. Piuttosto, fermo restando quanto appena detto in ordine alle iscrizioni obbligatorie, il provvedimento sembra essersi basato sul presupposto che quella particolare iscrizione non fosse obbligatoria ( 16 ); il che chiama in causa il problema, un tempo largamente dibattuto, dell esistenza di iscrizioni facoltative: di iscrizioni, cioè, previste dalla legge ma non come oggetto di un obbligo bensì, appunto, di una mera facoltà. Nell ambito di quella discussione la tesi della non obbligatorietà era stata sostenuta proprio a proposito dell iscrizione della procura institoria. Già dal punto di vista testuale si era sottolineato che l art c.c. sanziona l omissione della richiesta d iscrizione «nei modi e nel termine stabiliti dalla legge», mentre nel caso della procura non è previsto alcun termine per la richiesta stessa. Questo ed altri argomenti avevano indotto alcuni studiosi a ritenere obbligatori solamente l iscrizione delle generalità dell institore ed il deposito della sua firma (ex art. 2196, n. 5 e co. 2, c.c.), mentre l iscrizione della procura sarebbe stata prevista ( 15 ) Sicché, tornando al caso nostro, la volontà del mandante contraria all iscrizione non ha alcun rilievo. Né, d altra parte, essa può essere interpretata come (o convertita in) volontà di revocare il mandato, poiché così facendo si contraddirebbe l intento perseguito dall interessato, giacché una cosa è volere la cessazione del rapporto e un altra, ben diversa, è volere che il rapporto permanga ma sia sottratto alla pubblicità. ( 16 ) Vi si legge infatti: «Considerato che non si tratta di iscrizione obbligatoria...».

7 COMMENTI 151 dall art ( 17 ) semplicemente quale oggetto di un onere ( 18 ). Si tratta certamente di un opinione minoritaria. La dottrina prevalente, infatti, non ammette eccezioni alla regola dell obbligatorietà delle iscrizioni, osservando che essa è al servizio degli interessi generali sottesi al sistema pubblicitario: «non è concepibile si è detto che i terzi siano resi edotti dal registro dell esistenza dell impresa e non di quelle circostanze, la cui conoscenza è indispensabile a chi voglia entrare in rapporto con l impresa» ( 19 ). Se però consideriamo la disciplina della rappresentanza commerciale, ci rendiamo conto che ai terzi interessa conoscere da un lato l identità dell institore (o del procuratore), dall altro l estensione dei poteri da lui esplicabili nei confronti dei terzi; e che il soddisfacimento di questo interesse giustifica senz altro l obbligatorietà dell iscrizione delle generalità dell institore [o del procuratore: cfr. il già citato art c.c. ( 20 )] ma non della procura, dal momento che in caso di mancata iscrizione di questa opera, a tutela dei terzi, la presunzione di generalità della rappresentanza sancita dagli artt e 2207 c.c. Non è dunque così azzardato ipotizzare che l iscrizione della procura soddisfi unicamente l interesse del preponente all opponibilità delle limitazioni del potere rappresentativo. Ben diversa è la situazione che si presenta, poniamo, a proposito degli statuti societari, la cui iscrizione ( 21 ) mette a disposizione dei terzi informazioni che è loro interesse conseguire; e la cui mancata iscrizione, dunque, pregiudicherebbe inammissibilmente legittime aspettative d informazione del mercato. Ma, se è così, possiamo anche condividere l idea pur minoritaria che l iscrizione della procura vada vista semplicemente quale onere posto a carico del preponente; e che, in definitiva, spetti a quest ultimo decidere se ottemperarvi o meno, esponendosi in caso negativo unicamente alla conseguenza della presunzione di generalità della rappresentanza. Ora, siccome io appartengo a quell esigua minoranza che la pensa in questo modo ( 22 ), dovrei essere lusingato che il Giudice del registro di Milano abbia condiviso il punto di vista appena esposto. Se devo essere sincero, però, non sono sicuro che sia esattamente così, perché nel provvedimento in que- ( 17 ) Nonché dagli artt e 2209 c.c. ( 18 ) Così in particolare Graziani, L impresa e l imprenditore, II ed., Napoli, s.a. ma 1959, p. 118 ss.; e incidentalmente De Gregorio, Corso di diritto commerciale. Imprenditori. Società, V ed., rist., Milano-Roma-Napoli-Città di Castello, 1959, p. 74. ( 19 ) Parole di Oppo (che possono leggersi in Materia agricola e «forma» commerciale, ora in Id., Scritti giuridici, I, Diritto dell impresa, Padova, 1992, p. 143 s., testo e nota 132), convincimento comune: cfr. fra gli altri Pavone La Rosa, Il registro delle imprese, 1954, p. 92 ss.; per ulteriori riferimenti sia consentito rinviare a Marasà-Ibba, Il registro delle imprese, Torino, 1997, p. 94 s. ( 20 ) Non a caso situato in una sezione del codice civile (la II del capo III dei titolo I del libro V) intitolata «Dell obbligo di registrazione». ( 21 ) Oltre a produrre l effetto dell opponibilità. ( 22 ) Cfr. Marasà-Ibba, Il registro delle imprese, cit., p. 83 ss.

8 152 RIVISTA DI DIRITTO CIVILE stione troviamo un richiamo normativo (all art c.c.) che schiude una prospettiva ben diversa da quella fin qui considerata. L art. 1396, infatti, è la norma secondo cui nella rappresentanza di diritto comune «le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei»; per cui sorge il dubbio che la procura della cui iscrizione si discuteva non si collocasse nell ambito della rappresentanza commerciale bensì, appunto, nell ambito della rappresentanza di diritto comune. 4. Non vi è dubbio, infatti, che un imprenditore possa ricorrere alla collaborazione non solo di quegli ausiliari tipizzati negli artt ss. c.c., ma anche di altri soggetti investiti di poteri rappresentativi ai sensi degli artt ss. c.c. (anche se non sempre la distinzione fra le due serie di collaboratori sarà agevole; ma questo è, evidentemente, un altro discorso). C è dunque da chiedersi se anche queste procure di diritto comune, là dove siano rilasciate da imprenditori soggetti a registrazione, debbano essere iscritte. E anticipo subito la risposta, che a mio avviso è sicuramente negativa per svariate ragioni Intanto, nella norma che chiude la disciplina generale della rappresentanza (l art c.c.) si legge che «le speciali forme di rappresentanza nelle imprese agricole e commerciali sono regolate dal libro V». Ed è solo nel libro V, appunto per queste «forme speciali di rappresentanza», che è dettata un apposita disciplina imperniata su meccanismi legali di pubblicità ( 23 ); meccanismi che per la rappresentanza di diritto comune non sono previsti, e di cui anzi il già citato art dando rilevanza a forme di pubblicità di fatto suppone appunto l inapplicabilità, perché dove c è pubblicità legale non può esservi (rilevanza di una) pubblicità di fatto Per sostenere l iscrivibilità delle procure di diritto comune (nel caso in cui esse siano state rilasciate da imprenditori soggetti a registrazione) bisognerebbe allora dimostrare che la loro iscrizione sia finalizzata non a risolvere problemi di opponibilità (già risolti diversamente, come si è visto, dall art. 1396), bensì a soddisfare l interesse dei terzi ad avere informazioni su ciò che fanno gli imprenditori presenti sul mercato. In questo ordine di idee, potrebbe provarsi a distinguere a seconda che la procura ripeto, di diritto comune abbia ad oggetto il compimento di atti d impresa (che so, l acquisto di un bene strumentale) o invece di atti estranei all attività imprenditoriale di chi l ha rilasciata (ad esempio l acquisto o la vendita di una villa al mare). E potrebbe supporsi che i terzi siano interessati ad avere conoscenza della procura nel primo caso e non nel secondo, se il loro interesse è quello di essere informati delle operazioni imprenditoriali imputabili a quell imprenditore; ovvero anche nel secondo caso, se il loro interesse è quello di essere in- ( 23 ) V. in particolare gli artt. 2206, 2207 e 2209 c.c.

9 COMMENTI 153 formati di tutte le operazioni che comunque (vale a dire, a prescindere dal loro oggetto) incidano sul patrimonio di quell imprenditore ( 24 ). A ben vedere, però, la distinzione appena prospettata è irrilevante, perché possiamo certamente ammettere l esistenza di queste aspettative d informazione, ma il punto è che l ordinamento non le considera meritevoli di protezione. L ordinamento, infatti, non tutela né l interesse a conoscere (tutte) le operazioni imprenditoriali né tanto meno l interesse a conoscere (tutti) gli spostamenti patrimoniali riguardanti l imprenditore; e ciò a prescindere dalla circostanza che operazioni e spostamenti siano il risultato di atti posti in essere direttamente dall imprenditore o tramite procuratori. Basti pensare che per le imprese individuali (come del resto per le società di persone) non è prevista la pubblicità dei bilanci, il che significa che non è ritenuto meritevole di tutela l interesse dei terzi alla conoscenza della situazione patrimoniale complessiva, periodicamente aggiornata, dell imprenditore; meno che mai, dunque, può pensarsi che sia assicurata la conoscenza dei singoli spostamenti patrimoniali. E basti pensare, ancora, che il concreto compimento di un qualunque atto d impresa non è in linea di principio assoggettato a pubblicità, sicché avrebbe davvero poco senso pubblicizzare l atto con cui l interessato abilita un terzo a compierlo in sua vece. Se l imprenditore compra un macchinario per la sua azienda, l atto di acquisto non importa se posto in essere dal diretto interessato o da un suo rappresentante non è soggetto ad iscrizione (salvo che si presti ad essere inquadrato come acquisto di un ramo d azienda); perché, allora, dovrebbe essere soggetta ad iscrizione la procura ad acquistare quel macchinario? 4.2. Ma allora può forse concludersi, tornando al problema toccato prima, che l iscrizione delle procure institorie non è affatto finalizzata all informazione dei terzi, ed è prescritta unicamente in vista del meccanismo dell opponibilità delle limitazioni del potere rappresentativo iscritte ( 25 ); il che avvalora la tesi della non obbligatorietà dell iscrizione e aggiungo toglie ogni significato all iscrizione delle procure in sezioni speciali del registro, ove il funzionamento di quel meccanismo è escluso in partenza (a causa di una scelta legislati- ( 24 ) E v. del resto l art 2217, co. 1, c.c., a norma del quale l inventario deve indicare anche le attività e le passività dell imprenditore estranee all impresa; nonché l art c.c., che sancisce la regola generale della responsabilità patrimoniale illimitata, regola che non subisce eccezioni per le imprese anche formalmente individuali (per quelle sostanzialmente individuali, ma costituite in forma di s.r.l., v. invece l art. 2497, co. 2 c.c., sulla cui portata ed implicazioni mi permetto di rinviare ad Ibba, La società a responsabilità limitata con un solo socio, Torino, 1995, specie p. 129 ss.; e ancor più diffusamente ad Ibba, La s.r.l. unipersonale fra alterità soggettiva e separazione patrimoniale, in questa Rivista, 1997, II, p. 541 ss.). ( 25 ) E dell inopponibilità (relativa) di quelle non iscritte.

10 154 RIVISTA DI DIRITTO CIVILE va la cui insensatezza credo non ci stancheremo mai di sottolineare) ( 26 ). Quanto alle procure «non institorie» (e non di diritto commerciale), resta confermato che la nomina di rappresentanti di diritto comune e il rilascio delle relative procure non sono soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese, pur quando lo sia il rappresentato ( 27 ). Conseguentemente e il discorso, ovviamente, vale per qualunque altra iscrizione «atipica», ossia non prevista dalla legge l iscrizione, se richiesta, dovrebbe essere rifiutata ( 28 ); se erroneamente avvenuta, dovrebbe essere cancellata d ufficio; e, in ogni caso, non potrebbe produrre gli effetti tipici della pubblicità dichiarativa ( 29 )( 30 ). Se così non fosse, e ipotizzando dunque l iscrivibilità delle procure di di- ( 26 ) Cfr. Marasà-Ibba, Il registro delle imprese, cit., spec. p. 5 ss. e p. 263 ss.; in termini più generali G. Gabrielli, La pubblicità legale nel sistema del codice civile, in questa Rivista, 1992, I, p. 469: «Una pubblicità non obbligatoria può avere senso solo se fatta almeno oggetto di onere, cioè se, attraverso il compimento di essa, taluno consegua effetti per sé vantaggiosi»; «di contro, una pubblicità-notizia sembra avere rilievo, sul piano del diritto privato, solo se venga fatta oggetto di obbligo». ( 27 ) In giurisprudenza, per l affermazione del principio secondo cui la procura conferita da una società commerciale «ad un proprio dipendente o ad un terzo per il compimento di un singolo atto [...] non è soggetta al regime di pubblicità stabilito per gli organi istituzionalmente investiti del potere di rappresentare la società», si veda Cass., 24 novembre 1981, n. 6244, in Rep. Giur. it., 1981, voce «Obbligazioni e contratti», n. 83. ( 28 ) In tal senso, sembrerebbe, Giud. reg. Alessandria, 27 maggio 1996, in Il registro delle imprese nella giurisprudenza, cit., p. 255 s. ( 29 ) Cfr. Marasà-Ibba, Il registro delle imprese, cit., specie p. 80 ss., p. 200 s. e p ( 30 ) Altro problema (del quale pure v è traccia nella motivazione di Giud. reg. Alessandria, 27 maggio 1996, cit.) è quello relativo all iscrivibilità di procure commerciali rilasciate ad ausiliari interni all impresa non puntualmente riconducibili alle figure dell institore o del procuratore; procure certamente ammissibili, sulla base di una nota tesi accreditata in dottrina come in giurisprudenza (v. sopra, nota 13), ma la cui iscrizione potrebbe scontrarsi con esigenze di tipizzazione insite nel sistema pubblicitario; esigenze meritevoli di accoglimento, peraltro, solo se desumibili da norme di rango legislativo (quale ad es. l art. 2196, n. 5, c.c) e non da prescrizioni di carattere regolamentare o subregolamentare (quali il d. Min. ind. 7 febbraio 1996 sulla c.d. modulistica da utilizzare per richiedere l iscrizione; e v. oltre, nota 36). In proposito può segnalarsi che i modelli S1 e S2 prevedono, accanto al quadro «organi sociali e cariche», il quadro «altre cariche», nel quale «deve essere indicato il numero di persone cui sono conferiti incarichi previsti dal codice civile o comunque da iscrivere nel registro delle imprese (procuratori, institori, direttori generali, ecc.), suddiviso per tipo di incarico», mentre «per l iscrizione di persone cui sono attribuite soltanto cariche non previste dal registro delle imprese (direttore tecnico, responsabile tecnico, ecc.) si utilizzeranno, a seconda che siano preposte all impresa, ad una sede secondaria, ad una unità locale, i modelli S5 SE, UL», con conseguente destinazione dei relativi dati al Repertorio economico amministrativo (così un passaggio della circolare Min. ind. 8 febbraio 1996 n. 3385, che può leggersi in Marasà-Ibba, op. cit., p. 350; corsivo aggiunto). Dal canto suo l intercalare P, nel quale devono indicarsi i dati relativi al soggetto investito dalla carica, contiene un «elenco delle cariche previste dal codice civile» nel quale compaiono, fra le altre, le cariche di «rappresentante preposto alla sede secondaria», «procuratore (generale, speciale, ad negotia, ecc.)», «institore».

11 COMMENTI 155 ritto comune, ne discenderebbe la coesistenza di due sistemi di pubblicità (l uno, di fatto, imperniato sui mezzi idonei di cui all art c.c.; l altro, legale, basato sul registro delle imprese), con effetti diversi a seconda che si tratti di procure da iscrivere nella sezione ordinaria o in una sezione speciale dei registro ma in ogni caso incongrui. Nel primo caso, infatti, si determinerebbe una situazione per certi versi analoga a quella venutasi a creare in riferimento alla società semplice ( 31 ), peraltro aggravata dal riconoscimento dell efficacia dichiarativa (diversamente da quanto accade per le società semplici, la cui iscrizione ha il semplice valore di pubblicità-notizia) ad entrambi i sistemi pubblicità. Così, ad esempio, l iscrizione renderebbe senz altro opponibili le limitazioni della procura; ma alla mancata iscrizione l interessato potrebbe ovviare (non solo dando la prova dell effettiva conoscenza delle limitazioni da parte dei terzi, ma anche) adducendo l idoneità di altri mezzi pubblicitari in fatto eventualmente utilizzati. In sostanza, dunque, all opponibilità derivante dall iscrizione potrebbe sommarsi l opponibilità conseguibile attraverso l utilizzo di mezzi idonei; il che sarebbe in contrasto con il principio codificato nell art. 2193, comma 1, c.c., e renderebbe davvero poco comoda la posizione dei terzi, che nemmeno consultando il registro sarebbero certi di non vedersi opporre ciò che nel registro non risulta ( 32 ). Nel secondo caso (iscrizione della procura in una sezione speciale) l incongruenza consisterebbe in ciò che «la pubblicità di diritto non determina effetti giuridici, mentre la pubblicità di fatto ha effetti dichiarativi», sicché «lo strumento creato dal legislatore produce effetti minori rispetto allo strumento creato dagli interessati» ( 33 ); indubbia anomalia, questa, che nel caso della società semplice è stata inequivocabilmente creata dal legislatore (e può essere rimossa solo con un appropriato e auspicabile intervento legislativo), mentre nel caso nostro sarebbe il frutto di una scelta dell interprete (che l interprete avveduto dovrebbe, per ciò solo, rifiutare). Tutte considerazioni, quelle appena prospettate, che a contrario rafforzano il convincimento già raggiunto in ordine alla non iscrivibilità delle procure di diritto comune. ( 31 ) Anch essa assoggettata ad un duplice sistema di pubblicità, essendo stata aggiunta all originaria pubblicità di fatto (artt. 2266, 2267, 2290, ult. co. c.c.) la pubblicità tramite iscrizione in una sezione speciale del registro delle imprese (art. 8, co. 4 l. 29 dicembre 1993, n. 580). ( 32 ) Sulle incongruenze insite nella coesistenza di più sistemi pubblicitari, e sul principio «dell esclusività dello strumento di opponibilità», v. già Marasà-Ibba, op. cit., p. 212 s., p. 265 s. ed ora Ibba, Registro delle imprese e pubblicità dichiarativa: principi generali e regole operative, inscritti in onore di Antonio Pavone La Rosa, I, 2, Milano 1999, p. 487 s. ( 33 ) Parole scritte a proposito della situazione pubblicitaria della società semplice, ma pertinenti anche al caso nostro di Cagnasso, Le società e la nuova legge sul registro delle imprese, inimpresa comm. e ind., 1996, p. 222.

12 156 RIVISTA DI DIRITTO CIVILE 5. Passando dal conferimento alla cessazione della procura, è noto che il codice assoggetta a pubblicità «gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura» (art. 2207); meno noto è che il tenore letterale di questa norma ha indotto alcuni Uffici del registro a respingere la domanda d iscrizione della rinuncia ad una procura già iscritta, in quanto appunto non contemplata nella disposizione citata ( 34 ). Ora, già intuitivamente non pare una soluzione congrua, e rispettosa di tutti gli interessi in gioco, quella in virtù della quale i terzi verrebbero informati del conferimento dei poteri rappresentativi e non del loro venir meno; o, dall angolo visuale del preponente (che per quanto detto in precedenza è senz altro quello più significativo), questi potrebbe opporre ai terzi, ad esempio, l apposizione di una condizione risolutiva ma non il suo verificarsi (giacché l unico evento estintivo della procura previsto nell art c.c. è la revoca). Sul piano del diritto positivo, poi, è attendibile che esista un principio in virtù del quale devono essere iscritti, pur in assenza di apposite previsioni di legge, tutti gli atti modificativi di situazioni soggette a registrazione ( 35 ). È la logica del sistema pubblicitario a esigerlo, com è del resto d immediata percezione, giacché in caso contrario esso diffonderebbe notizie non più veritiere (si pensi al caso in cui, iscritta la situazione «x», e verificatosi successivamente un suo mutamento, l iscrizione di questo sia negata in quanto non espressamente prevista da alcuna disposizione di legge). Né il citato principio si pone in contrasto con la regola della tipicità delle iscrizioni, dal momento che esso è pur sempre «estratto», in via interpretativa, dal sistema legislativo. Lo si ricava infatti, a mio avviso, dalle numerose disposizioni che espressamente prescrivono l iscrizione di eventi modificativi di situazioni già iscritte (cfr. ad es. gli artt. 2196, ult. co., 2300, 2309, 2385, ult. co., 2400, ult. co., 2436, 2450 bis, 2457 bis, 2520, ult. co., c.c.) o comunque soggette ad iscrizione (cfr. l art. 2207) ( 36 ). Ne deriva, nel caso di specie, la sicura iscrivibilità di tutti gli atti o fatti che oggettivamente modifichino la situazione scaturita dalla procura, determinando la cessazione della procura stessa o una variazione del suo contenuto. ( 34 ) Così Uff. reg. Torino, 11 settembre 1996, ined., riformata dalla decisione cit. alla nota 38; successivamente Uff. reg. Biella, 13 marzo 1997 e Uff. reg. Biella, 18 marzo 1997, entrambe citt. da Donativi, I poteri di controllo dell ufficio del registro delle imprese, Napoli, 1999, p. 52, nella nota 15. ( 35 ) Marasà-Ibba, op. cit., p. 98, p. 109, p. 112 s. e p. 225; spunti in tal senso, mi pare, anche in Pavone La Rosa, op. cit., p. 393, nella nota 218; Casanova, voce «Registro delle imprese (diritto italiano vigente)», nel Noviss. dig. it., XV, s.a., ma Torino, 1968, p. 199; Campobasso, Diritto commerciale, I, Diritto dell impresa, III ed., Torino, 1997, p ( 36 ) Né, ancora, potrebbero essere d ostacolo all accoglimento del principio indicato eventuali difficoltà in ordine all individuazione della modulistica di volta in volta da utilizzare, posto che evidentemente èlamodulistica che deve adeguarsi al sistema legislativo e non viceversa (v. sopra, nota 30).

13 COMMENTI 157 Questo vuole la logica del sistema, ripeto, pur in assenza di apposite previsioni. Ma nel caso nostro non è nemmeno sicuro che la previsione manchi. Anche a non voler interpretare estensivamente l art c.c., infatti, va tenuto presente l art. 2196, che dopo aver prescritto l iscrizione, fra l altro, delle generalità di institori e procuratori (co. 1, n. 5), nell ultimo comma assoggetta a pubblicità tutte le «modificazioni relative agli elementi suindicati». Conseguentemente non avrei dubbi nel ritenere che debba essere iscritto qualunque evento modificativo o estintivo del potere di rappresentanza, salvo che già risulti dal tenore della procura iscritta (si pensi, ad esempio, a un termine di scadenza originariamente apposto alla procura ( 37 )), nel qual caso non saranno necessari ulteriori adempimenti pubblicitari ( 38 )( 39 ). 6. Altro problema emerso nella prassi è quello dell iscrivibilità o meno di una procura conferita ai sensi dell art c.c. da un piccolo imprenditore. L iscrizione è stata negata dall Ufficio del registro di Varese ( 40 ), che ha ritenuto la nomina di un procuratore non conciliabile con la struttura della piccola impresa ( 41 ), così utilizzando un argomento appropriato, forse, per la nomina di institori ( 42 ), e la cui estensione ai procuratori considerati i più limitati compiti di questi rispetto a quelli degli institori non appare però ( 37 ) Termine il cui sopraggiungere non è soggetto ad autonome formalità pubblicitarie, a mio avviso, qualora sia indicato col riferimento a una determinata data del calendario (ad esempio: «conferisco a Tizio una procura a vendere, entro il 30 marzo 2001, il bene x»); e v. già Marasà-Ibba, op. cit., cit., p ( 38 ) Bene ha fatto, dunque, il Giudice del registro (Giud. reg. Torino 6 novembre 1996, in Il registro delle imprese nella giurisprudenza, cit., p. 259 ss.) a riformare il provvedimento del Conservatore ordinando l iscrizione della rinuncia. ( 39 ) Quanto poi ad eventuali perplessità circa la compatibilità della rinuncia con la struttura unilaterale della procura, guardando al profilo funzionale può dirsi che gli effetti della procura, pur quando siano costruiti in termini meramente autorizzatori, sono certamente «rifiutabili»: non si rinuncia, cioè, «alla procura», ma alla facoltà di esercitare i poteri rappresentativi che da essa scaturisce; ma, del resto, la rinuncia è abitualmente inclusa fra le cause estintive della procura dalla nostra manualistica (cfr. Alpa, Istituzioni di diritto privato, II ed., Torino, 1997, p. 752; Carnevali, nelle Istituzioni di diritto privato a cura di Bessone, Torino, 1994, p. 616; Roppo, Istituzioni di diritto privato, III ed., Bologna, 1998, p. 363; Trimarchi, Istituzioni di diritto privato, XI ed., Milano, 1996, p. 261; e v. anche Bianca, Diritto civile, III, Il contrato, Milano, 1984, p. 103). ( 40 ) Uff. reg. Varese, 12 giugno 1998, riformata dalla decisione cit. alla nota 43. ( 41 ) Dal momento che si porrebbe in contrasto con la necessaria prevalenza del lavoro del titolare e dei suoi familiari rispetto agli altri fattori produttivi; ragionamento, questo, che naturalmente suppone che il procuratore (o v. oltre l institore) non sia egli stesso un familiare dell imprenditore. ( 42 ) Punto, questo, dibattuto dalla dottrina con esiti controversi: per le diverse posizioni, e ulteriori indicazioni bibliografiche, Belviso, L institore, Napoli, 1966, p. 48 ss.; Nigro, Le imprese commerciali e le altre imprese soggette a registrazione, nel Trattato di dir. priv. diretto da Rescigno, XV, 2, Torino, 1986, p ss.

14 158 RIVISTA DI DIRITTO CIVILE troppo convincente; tanto che il Giudice del registro, a seguito di ricorso, ha riformato il provvedimento ( 43 ). Ma, anche ad ammettere che vi sia incompatibilità fra piccola impresa e collaborazione di procuratori (o institori), mi par certo che ciò non comporterebbe l invalidità della nomina ( 44 ) ma, ferma restando questa, imporrebbe di qualificare come non (più) piccola l impresa in questione, con tutto quel che ne conseguirebbe sul piano della disciplina. Sul versante pubblicitario, in particolare, direi che il rifiuto d iscrizione nella sezione speciale dovrebbe aprire la strada ad una iscrizione eventualmente d ufficio (dell impresa e della nomina stessa) nella sezione ordinaria. Un ostacolo più serio all iscrizione nella sezione speciale, piuttosto, potrebbe essere individuato nell inesistenza di una norma di legge che preveda tale adempimento pubblicitario; problema, questo, che evidenzia uno dei «buchi» della riforma. Come sappiamo, infatti, il legislatore del 93 ha esteso gli obblighi pubblicitari a categorie di soggetti che ne erano (e, in base al codice, continuano ad esserne) esentate ( 45 ), prevedendo per esse l iscrizione nelle sezioni speciali del registro ( 46 ), ma ha omesso di stabilire quali siano in relazione a tali categorie di soggetti i singoli atti da iscrivere. E questa omissione potrebbe indurre a concepire le sezioni speciali semplicemente quali elenchi di soggetti, e non anche quali strumenti di pubblicità degli atti inerenti a quei soggetti ( 47 ); equivoco nel quale potrebbe indurre anche la lettura del regolamento di attuazione del registro, che per le imprese da iscrivere nelle sezioni speciali non prevede alcun atto soggetto a mero deposito né prevede tornando al nostro problema specifico l iscrizione della nomina di procuratori o institori. Tuttavia, com è stato già chiarito ( 48 ), identificare gli atti soggetti a pubblicità non è compito del regolamento ma della legge. E un interpretazione coerente del sistema legislativo rende attendibile la conclusione che gli atti e i dati da iscrivere nelle sezioni speciali sono in linea di principio ( 49 ) gli stessi per i quali è prevista (dalla legge) l iscrizione nella sezione ordinaria. La nomina di un procuratore speciale da parte di un piccolo imprendito- ( 43 ) Giud. reg. Varese, 15 ottobre 1998, in Il registro delle imprese nella giurisprudenza, cit., p. 73 s. (nonché in Vita notar., 1998, p ss. ed in Giur. it., 1999, c ss., unitamente al provvedimento del Conservatore). ( 44 ) Del procuratore o dell institore. ( 45 ) Si tratta, com è ben noto, delle società semplici, degli imprenditori agricoli, degli imprenditori artigiani e, appunto, dei piccoli imprenditori (cfr. gli artt. 2195, 2196, 2200, 2202 c.c.). ( 46 ) Art. 8, co. 4 l. 29 dicembre 1993, n ( 47 ) Echi di questa discussione nella motivazione del decr. cit. alla nota 43. ( 48 ) Cfr. Marasà-Ibba, op. cit., p. 86 s., p. 104 ss.; e Rescio, La pubblicità della cessione di azienda: modalità di attuazione ed effetti, inriv. notar., 1995, p. 172 s. ( 49 ) Ossia, in mancanza di accertata incompatibilità con le caratteristiche peculiari di questa o quella impresa assoggettata ad iscrizione nelle sezioni speciali.

15 COMMENTI 159 re è dunque, in linea di principio, ammissibile ed iscrivibile nella sezione speciale, pur emergendo ancora ma volta la scarsa utilità di un iscrizione svuotata degli effetti dichiarativi che dovrebbero esserle propri ( 50 ). 7. Qualche dubbio sull iscrivibilità della procura, infine, suscita pure un caso sfociato in una sentenza della Corte di Cassazione abbastanza recente ( 51 ). Questa ha ritenuto che, in base all art c.c., la procura rilasciata agli agenti (ed ai subagenti) di assicurazione è soggetta all obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, con le conseguenze che vedremo in caso di mancata iscrizione; affermazione che, al di là della sua apparente ovvietà, suscita più di un interrogativo e più di una riflessione. La norma richiamata, intanto, stabilisce che «gli agenti autorizzati a concludere contratti di assicurazione possono compiere gli atti concernenti le modificazioni e la risoluzione dei contratti medesimi, salvi i limiti contenuti nella procura che sia pubblicata nelle forme richieste dalla legge». Per coglierne il senso va ricordato che nell ambito delle agenzie assicuratrici si distinguono abitualmente gli agenti in economia e gli agenti a gestione libera: i primi ausiliari subordinati dell impresa di assicurazioni, inquadrabili come institori o come procuratori; i secondi invece titolari di un autonoma impresa, ausiliaria (nel senso di cui all art. 2195, n. 5, c.c.) rispetto all impresa di assicurazioni ( 52 ). E va anche ricordato che, per pacifica opinione, l art c.c. si riferisce e si applica solo ai secondi, ossia agli agenti a gestione libera( 53 ). ( 50 ) V. sopra, 4.2. ( 51 ) Cass., 3 novembre 1998, n , in Rep. Giur. it., 1998, voce «Assicurazione (contratto di)», n. 84. ( 52 ) Molto chiaramente, fra gli altri Cottino, Diritto commerciale, II, 2, Contratti commerciali, II ed., Padova, 1996, p. 304 s.; De Gregorio-Fanelli, Il contratto di assicurazione, riv. da A. La Torre, Milano, 1987, p. 33 ss.; cfr. inoltre Luminoso, nel Manuale di diritto commerciale a cura di Buonocore, II ed., Torino, 1999, p s. La distinzione ricordata nel testo non era invece conosciuta sotto la precedente codificazione. Era infatti convincimento comune che tutti gli agenti autorizzati a concludere contratti di assicurazione «in considerazione dell indole generale e stabile della loro rappresentanza pigliano la figura giuridica d institori» e «perciò devono depositare [...] la deliberazione che istituisce la loro agenzia e il mandato ricevuto» (parole di Vivante, Trattato di diritto commerciale, IV, Le obbligazioni, III ed., Milano, s.a., p. 456; che «si applicano ad essi le regole che governano il mandato institorio, sia circa la pubblicità di questo, sia circa il suo contenuto», puntualizzava anche Navarrini, Trattato teorico-pratico di diritto commerciale, III, Diritto delle obbligazioni, Milano-Torino-Roma, 1917, p. 260; stessa conclusione in Valeri, Contenuto e limiti della rappresentanza negli agenti di assicurazione, in Riv. dir. comm., 1908, II, p. 411 ss., dopo ampia indagine e con riferimenti al diverso concetto giuridico di agente diffuso in Germania, ove, «secondo la stragrande maggioranza degli scrittori, l agente commerciale è un professionista autonomo, e non fa parte dell organismo amministrativo e burocratico onde l azienda è costituita» (Valeri, op. cit., p. 416). ( 53 ) Cfr. Minervini, Note in tema di rappresentanza degli agenti di assicurazione, in Assicurazioni, 1954, II, p. 50 ss.: poiché gli agenti in economia sono institori o, eventualmente, procuratori, e dunque «competono ad essi in mancanza di procura regolarmente

16 160 RIVISTA DI DIRITTO CIVILE Trattandosi di imprenditori commerciali, questi saranno tenuti a chiedere l iscrizione ai sensi dell art c.c., e la pubblicità avrà ad oggetto le loro generalità e gli altri elementi indicati nella norma appena citata; ma quale sarebbe, invece, il fondamento normativo dell obbligo d iscrizione della procura che l impresa assicuratrice ha rilasciato loro? Non l art c.c., perché gli agenti a gestione libera, come abbiamo visto, non sono institori o procuratori (e non sono, più in generale, ausiliari interni di un imprenditore); ma nemmeno l art c.c., perché non si tratta di iscrivere una procura rilasciata (bensì una procura ricevuta) dall imprenditore-agente di assicurazione. Bisognerebbe concludere, allora, che l art parla di forme di pubblicità «richieste dalla legge» ignorando che la legge non richiede alcuna forma di pubblicità per la fattispecie in questione; conclusione, questa, certo non troppo soddisfacente. L unico autore che mi pare abbia colto il problema, Gustavo Minervini, lo ha risolto con la consueta finezza (in un lavoro dei primi anni 50) osservando che, «poiché in realtà una pubblicazione della procura, rilasciata agli agenti di assicurazione, non risulta richiesta altrove dalla legge, deve ritenersi che sia questa norma medesima [vale a dire, appunto, lo stesso art. 1903] a fondare un onere di pubblicazione: e tale pubblicazione verosimilmente consisterà nell iscrizione nel registro delle imprese» ( 54 ). Il ragionamento non è privo di qualche forzatura ( 55 ). Basti pensare che salvo errori quello in esame sarebbe l unico caso in cui l obbligo di registrazione viene espresso alludendo a una generica «pubblicazione nelle forme di legge» (invece che con l usuale, esplicito riferimento al «deposito per l iscrizione nel registro delle imprese»); e che la stessa disciplina degli effetti della pubblicità, stando all enunciato dell art. 1903, come vedremo si distacca da quella codificata nell art c.c.; ciò che rende plausibile l ipotesi che s inpubblicata gli amplissimi poteri rappresentativi di diritto sostanziale di cui agli artt. 2204, comma 1 o, 2206, comma 2 o, 2209», «che senso avrebbe applicare a costoro il disposto dell art. 1903, comma 1 o, che attribuisce poteri rappresentativi ben più limitati? Né si dica che il legislatore abbia introdotto, con la statuizione dell art. 1903, comma 1 o, una restrizione dei poteri rappresentativi di diritto sostanziale degli institori e procuratori dipendenti da imprenditori esercenti attività assicurativa, quando dai Lavori preparatori [...] risulta chiaramente perseguito l intento opposto, di ampliare i poteri rappresentativi degli agenti di assicurazione, ai fini della tutela degli interessi degli assicurati». Nello stesso senso, fra gli altri, Fanelli, Le assicurazioni, I, Milano, 1973, p. 400 ss.; ma v. anche Baldi, Il contratto di agenzia, V ed., Milano, 1992, p. 317 ss.; ed in giurisprudenza Cass., 6 giugno 1987, n. 4975, in Rep. Giur. it., 1987, voce «Assicurazione (contratto di)», n. 96. Mutatis mutandis, il discorso dovrebbe valere anche per i subagenti, perché pur questi possono essere ausilari autonomi (cfr. Cottino, op. cit., p. 305), con conseguente applicazione, anche nei loro confronti, dell art c.c. ( 54 ) Minervini, op. cit., p. 52. ( 55 ) Ed è significativo che l autore che lo conduce giudichi non sicura, ma soltanto «verosimile», la conclusione raggiunta.

17 COMMENTI 161 tendesse alludere ad altra forma di pubblicazione, peraltro non agevole da identificare ( 56 ) (e magari in concreto mai attuata). Si tratta però di forzature necessarie per ricondurre a coerenza il dettato normativo, altrimenti incongruo, e che dalla pagina di Minervini sono poi transitate nella decisione della Suprema Corte a supportare la conclusione secondo cui, appunto, la procura rilasciata agli agenti ex art c.c. deve essere iscritta nel registro delle imprese. I problemi, però, non finiscono qui. Un primo dubbio concerne gli effetti della mancata iscrizione: secondo i principi generali (della pubblicità e della rappresentanza commerciale) l omissione degli adempimenti pubblicitari lascia pur sempre la possibilità di provare l effettiva conoscenza di eventuali limitazioni da parte dei terzi ( 57 ), mentre in base all enunciato dell art c.c. essa sembra determinare l assoluta impossibilità di opporre le limitazioni. Mi pare comunque che l inserimento nel sistema del registro delle imprese giustifichi l abbandono di un interpretazione meramente letterale dell art al fine di armonizzare la disposizione con le regole generali della pubblicità dichiarativa ( 58 ). Ma anche altre domande esigono una risposta. Innanzi tutto, su istanza di chi, ed entro quale termine, va iscritta la procura? E ancora: essa va iscritta al nome della compagnia assicuratrice o dell agente? Non si tratta solo di trovare il modulo giusto e di farlo sottoscrivere dalla persona giusta. La risposta che si dà, infatti, può avere conseguenze applicative non trascurabili. Ad esempio: l obbligo di pubblicizzare la procura doveva ritenersi operativo già prima dell attuazione del registro delle imprese o no? La Corte di Cassazione si pone il problema, giacché i fatti contestati erano accaduti prima del febbraio del 96, e risponde affermativamente sottolineando che, poiché la compagnia assicuratrice era una società per azioni, i suoi atti erano soggetti a iscrizione anche nel regime transitorio. Minervini propendeva invece per la soluzione negativa, essendo l agente imprenditore individuale e non rientrando la procura in questione fra gli atti che l art. 100, co. 1 disp. att. c.c. assoggettava comunque all iscrizione. Nel contrasto fra le due posizioni emerge l incerta collocazione di questa ( 56 ) La l. 7 febbraio 1979, n. 48, com è noto, ha istituito presso il Ministero dell industria l albo nazionale degli agenti di assicurazione (art. 1), che dev essere aggiornato al 31 dicembre di ogni anno e «pubblicato» nei tre mesi successivi (art. 2, co. 1). Non pare comunque che tale «pubblicazione» possa considerarsi rilevante ai fini di cui all art c.c., dal momento che fra i dati relativi agli agenti iscritti la cui indicazione è prevista dalla legge (art. 2, co. 2) non compare la procura. È inoltre da considerare che la pubblicazione in discorso assicura la conoscibilità dei dati pubblicati assai meno dell iscrizione nel registro delle imprese, sicché accontentarsene sembrerebbe, da un punto di vista di «politica interpretativa», non molto saggio (anche in considerazione del necessario rapporto fra opponibilità e conoscibilità: cfr. Marasà-Ibba, op. cit., p. 213 s.). ( 57 ) Cfr. rispettivamente gli artt e 2206 c.c. ( 58 ) Così già Minervini, op. cit., p. 52; e v. anche oltre, in fine, testo e nota 68.

18 162 RIVISTA DI DIRITTO CIVILE procura nel sistema pubblicitario: la si deve includere, insomma, fra gli atti relativi all impresa assicuratrice o fra quelli relativi all agente? ( 59 ) Se consideriamo che l iscrizione garantisce l interesse della compagnia assicuratrice a opporre ai terzi le limitazioni della rappresentanza, e si pone dunque quale onere a carico della compagnia stessa, è fra gli atti relativi a quest ultima che pare naturale collocare la procura; con tutto quel che ne consegue in ordine al procedimento d iscrizione ( 60 ) e all accessibilità dei dati iscritti da parte dei terzi ( 61 ). Ma soffermiamoci ora sugli effetti della pubblicità, osservando più da vicino la fattispecie esaminata dalla Suprema Corte, nella quale (semplificando un po le cose) un agente di assicurazioni, senza averne il potere, aveva incassato degli assegni emessi a favore della compagnia assicuratrice ( 62 ); e la banca che aveva negoziato gli assegni, convenuta in giudizio, si era difesa adducendo una serie di circostanze che giustificavano il suo ragionevole affidamento sulla sussistenza del potere rappresentativo. La Cassazione dà torto alla banca osservando che, poiché «il conferimento [dei] poteri era assoggettato dalla legge a specifici adempimenti pubblicitari [...] l affidamento riposto dalla banca, in assenza delle suddette formalità, sulla titolarità [...] del potere di rappresentare la compagnia di assicurazione non poteva dirsi giustificato» ( 63 ). L argomentazione è sorprendente, perché sembra rovesciare in un colpo solo i principi base della pubblicità e della rappresentanza commerciale. Secondo i principi della pubblicità, infatti, provvedere all iscrizione è un onere il cui mancato assolvimento produce effetti sfavorevoli per colui che non vi ha ottemperato; e, secondo i principi della rappresentanza commerciale, l iscrizione della procura serve ad opporre ai terzi le limitazioni del potere di rappresentanza, tanto che in assenza d iscrizione esso si reputa generale. ( 59 ) Inclusione che potrebbe poi avere riflessi anche sull accessibilità dei dati da parte dei terzi (v. oltre, testo e nota 61) e, forse, sul piano dell opponibilità delle limitazioni iscritte (se è vero che l opponibilità di un fatto relativo all impresa «x» non può discendere da un iscrizione relativa all impresa «y»: Pavone La Rosa, op. cit., p. 272 s.). ( 60 ) Penso in particolare alla legittimazione alla relativa domanda, che certamente dovrà essere riconosciuta alla compagnia assicuratrice (mentre è più dubbio se spetti anche all agente). ( 61 ) La quale sarà assicurata da certificazioni relative alla compagnia assicuratrice (e non all agente). ( 62 ) In realtà si trattava di un sub-agente, mentre l agente agiva in giudizio nei confronti della banca sostenendo che questa avesse «pagato male» gli assegni in questione; ma ciò non sembra mutare significativamente i termini della questione ai fini qui considerati. ( 63 ) «Perché l affidamento del terzo possa surrogare la mancanza di poteri rappresentativi del pseudo rappresentante si legge ancora nella motivazione della sentenza è necessario [...] che esso sia incolpevole. E tale situazione non ricorre quando la legge assoggetta l attribuzione di tali poteri a forme di pubblicità legale e il terzo abbia omesso, sia pure in buona fede, di verificarne l esistenza e la portata».

19 COMMENTI 163 Qui invece il preponente si gioverebbe della sua negligenza, e la mancata attuazione della pubblicità giocherebbe contro i terzi! Naturalmente non può essere così. Il ragionamento della Corte, a mio avviso, è viziato da un equivoco sul rapporto fra (tutela dell ) apparenza e pubblicità. È vero, infatti, che non può essere tutelato l affidamento su una situazione di fatto diversa e contrastante rispetto a quella effettivamente pubblicizzata (e così, ad esempio, in relazione ad una procura institoria, non si può invocare l esistenza di un potere di rappresentanza generale in presenza di limitazioni iscritte) ( 64 ). Non è vero, invece, che non sia tutelabile l affidamento su una si- ( 64 ) In giurisprudenza non è infrequente la massima secondo cui «il principio dell apparenza del diritto e dell affidamento, traendo origine dalla legittima e, quindi, incolpevole aspettativa del terzo di fronte ad una situazione ragionevolmente attendibile (anche se non conforme alla realtà), non altrimenti accertabile se non attraverso le sue esteriori manifestazioni, non è invocabile nei casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicità mediante i quali sia possibile controllare con l ordinaria diligenza la reale consistenza dell altrui potere, come accade in ipotesi di organi di società di capitali regolarmente costituite». Tale massima è pertinentemente applicata per ritenere corretta la decisione di merito «che aveva escluso l invocabilità del principio dell affidamento per far valere nei confronti di una società per azioni un contratto sottoscritto per conto della stessa da persona che non ne era legale rappresentante» (così Cass., 27 gennaio 1983 n. 742, in Rep. Giur. it., 1983, voce «Obbligazioni e contratti», n. 116; ma v. anche Cass., 16 agosto 1990, n. 8309, in Rep. Giur. it., 1990, voce «Obbligazioni e contratti», n. 339). L attuazione della pubblicità, insomma, esclude l invocabilità di una situazione apparente ma (non vera e) formalmente smentita dalle risultanze pubblicitarie: in presenza di uno strumento legale di conoscenza, qual è appunto il sistema pubblicitario, non è ovviamente tutelabile chi cade in errore per non essersene servito (e ciò a prescindere dall efficacia «costitutiva, probatoria o anche di semplice notizia» della pubblicità: così Cass., 24 novembre 1981, n. 6244, cit.). Non è invece esclusa l invocabilità di una situazione smentita dalle risultanze pubblicitarie ma vera (ritenere il contrario, infatti, equivarrebbe a configurare una sorta di efficacia costitutiva dell iscrizione). Una volta che gli obblighi pubblicitari siano stati adempiuti, in altre parole, a coloro che intendano invocare una situazione diversa da quella pubblicizzata resta pur sempre la possibilità di dimostrare che sussiste una discordanza tra situazione pubblicizzata e situazione reale; discordanza che può essere originaria (come nel caso di chi conferisca un potere generale di rappresentanza ma iscriva delle limitazioni, in realtà insussistenti, in modo da potersene giovare all occorrenza) o sopravvenuta (come nella sequenza: preposizione institoria-limitazione pubblicizzata del potere rappresentativo-successivo ampliamento, non pubblicizzato, del potere stesso) rispetto al perfezionamento degli adempimenti pubblicitari; ai terzi resta, insomma, la possibilità (e l onere) di dimostrare che la situazione pubblicizzata non è vera. A ben vedere, comunque, in casi del genere non si pone propriamente un problema di apparenza. L operare di questa suppone infatti l esistenza di un contrasto fra ciò che appare e ciò che è (un soggetto si comporta da rappresentante di un altro senza esserlo effettivamente), dal quale derivi, in capo al terzo, una falsa conoscenza di determinati atti, fatti o situazioni e l interesse a far valere la situazione apparente. Nei due casi esemplificati, invece, il contrasto si pone fra ciò che è iscritto e ciò che è (un soggetto si comporta da rappresentante e lo è veramente, pur se ciò trova formale smentita nei dati pubblicitari), ma il terzo ha una esatta percezione della realtà o comunque ha l interesse a far valere la situazione reale (poiché infatti le limitazioni originariamente iscritte erano fittizie, o erano state successivamente superate da un ampliamento ne-

20 164 RIVISTA DI DIRITTO CIVILE tuazione che avrebbe dovuto essere pubblicizzata ma che in concreto non lo è stata (se un tale opera come institore, la mancata iscrizione della procura non impedisce ai terzi di invocare l esistenza del potere di rappresentanza). Nel caso in esame, un soggetto operava da anni come (sub)agente di assicurazioni senza che la sua procura fosse mai stata iscritta ( 65 ). Da ciò correttamente si sarebbe dovuta ricavare non l inesistenza del potere rappresentativo, bensì l inopponibilità di eventuali limitazioni. Ciò non significa, tuttavia, che il potere di rappresentanza di quel soggetto fosse generale. Abbiamo già visto che gli agenti a gestione libera non sono institori, il che comporta che non valga per essi la presunzione di generalità della rappresentanza disposta, per il caso di mancata iscrizione della procura, dall art c.c.; l art c.c., poi, è chiarissimo nel riconoscere loro unicamente il potere di modificare e risolvere i contratti stipulati in nome e per conto della compagnia assicuratrice (oltre che la rappresentanza processuale attiva e passiva relativamente agli affari da essi conclusi). Ma, se è così, quel soggetto non aveva comunque il potere di incassare gli assegni emessi a favore della compagnia; e il richiamo alla pubblicità della procura è fuor di luogo, perché si trattava di opporre (non una limitazione negoziale, bensì) un limite legale del potere di rappresentanza dell agente, che per legge, appunto, non ha carattere generale e comprende solo gli atti indicati nell art ( 66 ). In definitiva, allora, resterebbe censurabile l iter logico seguito nella motivazione, ma non sarebbe necessariamente censurabile la decisione cui è pervenuta la Suprema Corte. goziale non iscritto della rappresentanza, egli invoca un potere rappresentativo smentito dai dati pubblicizzati ma in realtà esistente). Siamo dunque fuori dal fenomeno dell apparenza, rigorosamente inteso; e mi pare significativo che il meccanismo del 5 HGB, che nel contrasto fra registrazione e realtà dà rilevanza alla prima (facendo discendere dall iscrizione nel registro di commercio la commercialità pur quando di questa non sussistano tutti i presupposti), sia ricostruito in una classica pagina di Oppo configurando «una forma di efficacia costitutiva dell iscrizione» piuttosto che «l iscrizione quale fonte di apparenza» (Oppo, Materia agricola e «forma commerciale», cit., p. 109 ss. e spec. p. 112, testo e nota 62). ( 65 ) Più precisamente, dalla parte motiva della sentenza pare ricavarsi che vi fosse stata una revoca della procura, pubblicizzata nel registro delle società presso la cancelleria commerciale, alla quale peraltro aveva fatto seguito la prosecuzione (o la ripresa) dell attività rappresentativa. ( 66 ) Sempre che l impresa assicuratrice non abbia negozialmente ampliato i poteri dell agente rispetto a quelli naturalmente attribuitigli dalla norma citata (la quale non è, sotto questo profilo, imperativa: v. infatti l art c.c.; ed in giurisprudenza, per l esplicita precisazione che «l inderogabilità sancita dall art c.c. riguarda solo il secondo comma e non anche il primo comma dell art c.c.», la già citata Cass., 6 giugno 1987, n. 4975). E poiché tale ampliamento non richiede forme particolari, resta aperta la possibilità che l esercizio da parte dell agente di poteri più ampi di quelli spettantigli per legge, se tollerato dall impresa assicuratrice, sia idoneo a fondare un affidamento tutelabile (quanto meno là dove, come nel caso di specie, non vi siano dati pubblicati che smentiscano la situazione apparente; mentre in caso contrario si ricade in una delle ipotesi discusse sopra, testo e nota 64).

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