REGOLAMENTO PER LA RIPRODUZIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO E ARCHITETTONICO

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1 REGIONE SICILIANA Servizio Parco Archeologico Villa Romana del Casale e delle aree archeologiche di Piazza Armerina e dei Comuni limitrofi REGOLAMENTO PER LA RIPRODUZIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO E ARCHITETTONICO 2011

2 Articolo 1 - Principi generali e finalità Il presente Regolamento disciplina la riproduzione e l uso dei beni appartenenti al patrimonio storico, artistico, archeologico e architettonico del Parco archeologico della Villa Romana del Casale e delle aree archeologiche di Piazza Armerina e dei comuni limitrofi, alla luce della normativa vigente. È interesse del Parco favorire la valorizzazione, lo studio e la ricerca artistica e scientifica, nonché la diffusione e la conoscenza del patrimonio stesso, ispirati a principi di trasparenza ed economicità. Articolo 2 - Campo di applicazione Il presente Regolamento si applica alle richieste di riproduzione di qualsivoglia bene, o parte di esso, appartenente al patrimonio storico, artistico, archeologico e architettonico del Parco. Articolo 3 Osservanza di leggi, regolamenti e norme speciali Per tutto ciò che non è specificatamente disciplinato dal presente Regolamento, si richiama l osservanza della vigente normativa nazionale e regionale del settore, normativa rispetto alla quale il presente Regolamento ha valore integrativo DIRITTI DI RIPRODUZIONE Articolo 4 Modalità di richiesta di riproduzione Il Parco Archeologico della Villa Romana del Casale è titolare di ogni diritto inerente la riproduzione di qualsivoglia bene o parte di esso appartenente al patrimonio del Parco Archeologico. Fatte salve le esigenze di tutela dell integrità fisica e culturale dei beni culturali in consegna al Parco Archeologico e le disposizioni in materia di diritti d autore, possono essere oggetto di concessione la riproduzione e diffusione con qualsiasi strumento, tecnica, procedimento, anche attualmente non noto, e l uso strumentale e precario di tali beni e del materiale relativo ai medesimi (stampe fotografiche, negativi, diapositive, immagini digitali,riprese cinematografiche e televisive, nastri, dischi ottici, calchi, rilievi e altro) E fatto divieto a chiunque, per qualsiasi finalità, la riproduzione e l uso delle immagini del Patrimonio del Parco, senza la preventiva autorizzazione del Direttore del Parco. E fatto divieto di eseguire riprese fotografiche o filmati del Patrimonio del Parco. Eventuali riprese fotografiche o filmati, effettuate per uso personale, non indirizzate direttamente e specificatamente sui Beni, aventi soggetti panoramici, possono essere effettuate, ma non utilizzate per la diffusione o per altre finalità. I soggetti pubblici o privati che intendano usare, a qualsiasi titolo, le immagini del Patrimonio del Parco dovranno inoltrare apposita domanda alla Direzione del Parco, Ogni richiesta di riproduzione, formulata per iscritto utilizzando esclusivamente i modelli A e B, allegati al presente regolamento, sia essa formulata da soggetti pubblici privati, è rivolta al Direttore del Parco, e deve contenere ogni dato e informazione necessari per valutarla e darvi seguito. In particolare il richiedente dovrà indicare: mezzi, modalità, luogo di esecuzione delle riproduzioni, finalità e destinazione delle medesime, quantità che intende ottenere ed eventualmente immettere sul mercato, nonché le forme di distribuzione Ogni richiesta di riproduzione deve essere accompagnata dall impegno a rispettare il Regolamento adottato dal Parco Archeologico per la concessione Il Direttore, sulla base dei predetti elementi, esprime la propria valutazione secondo i criteri esplicitati nel presente Regolamento e secondo le finalità della riproduzione e delle diffusione, compatibile con la tutela e valorizzazione del

3 Patrimonio. Dopo apposita istruttoria il Direttore rilascia l autorizzazione o motivato diniego. Articolo 5 Consultazione archivio fotografico L archivio fotografico è accessibile al pubblico il mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 e il venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12, La ricerca del materiale da riprodurre è effettuata dal personale del Parco, su richiesta e secondo la disponibilità di personale. Articolo 6 Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione 6.1- La riproduzione di un bene culturale è soggetta al pagamento dei canoni di concessione e dei corrispettivi stabiliti nell apposito tariffario, allegato al presente Regolamento La determinazione dei canoni di concessione e dei corrispettivi connessi alle riproduzioni tiene conto: - del carattere e delle finalità delle attività cui si riferiscono le concessioni d uso; delle modalità e dei mezzi di esecuzione delle riproduzioni; - del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni; - dell utilizzazione delle riproduzioni medesime, con riferimento anche al beneficio economico del destinatario, alle modalità di distribuzione e alla quantità che si intende immettere sul mercato I canoni sono corrisposti in via anticipata, pena la revoca dell autorizzazione Il Parco si riserva la facoltà di richiedere il rimborso di spese ulteriori eventualmente sostenute per ricerca, assistenza tecnica, o per qualsiasi altro motivo, secondo quanto stabilito nel tariffario Salvo diversi accordi comunicati in sede di autorizzazione, i canoni e corrispettivi per i beni custoditi dal Parco a qualsiasi titolo (es. prestito, comodato) sono corrisposti al Parco stesso I canoni e i corrispettivi presenti nel tariffario allegato non includono l IVA, ove applicabile. Sono altresì a carico dei richiedenti le spese di spedizione e di imballaggio delle riproduzioni o comunque del materiale richiesto, le commissioni bancarie e ogni spesa inerente o conseguente, a carico dei richiedenti Le tariffe di cui all allegato possono essere soggette a revisione da parte del Parco, attraverso apposita Disposizione. Articolo 7 Richieste in urgenza In caso di richieste da evadere con urgenza motivata, entro le successive 48 ore, le tariffe saranno maggiorate del 100%. E fatto salvo il diritto cronaca di cui al successivo art Articolo 8 Disciplina della concessione 8.1 Per progetti editoriali (libri, cataloghi,riviste) e stampati commerciali (depliant,manifesti e volantini), all atto della richiesta, l interessato dovrà fornire ogni dato e informazione necessaria alla sua valutazione. Dovrà indicare: scopo e caratteristiche della iniziativa, modalità e tempi di esecuzione delle riproduzioni, finalità e destinazione delle medesime, copie della pubblicazione (o altro materiale) che intende realizzare e immettere sul mercato, forme di distribuzione, valore commerciale La concessione non è cedibile, né trasferibile, e viene rilasciata in via non esclusiva, per un solo utilizzo concordato, previo accertamento dei requisiti prescritti, del pagamento dei canoni, degli eventuali compensi e diritti degli autori o di terzi, e della cauzione, ove richiesta.

4 8.3.- Ogni esemplare riprodotto dovrà indicare, nelle forme previste dal caso, le specifiche dell opera originale (autore, titolo, dimensione, tecniche e materiali, provenienza e data), e dovrà riportare la menzione su concessione del Parco Archeologico della Villa Romana del Casale e delle aree archeologiche di Piazza Armerina e dei comuni limitrofi, nonché l espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo Salvo accordi speciali dovrà essere consegnate al Parco una copia della pubblicazione o riproduzione, entro un mese dalla realizzazione o dalla diffusione È proibito qualsiasi uso diverso da quello autorizzato. Per ogni uso ulteriore e/o diverso, è necessaria una nuova autorizzazione scritta da parte del Parco e il pagamento dei relativi canoni e corrispettivi È espressamente vietato inserire le riproduzioni concesse in banche dati autonome e archivi, digitali e non In ottemperanza all art. 109 Codice dei Beni Culturali, qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni culturali o di riprese in genere, in qualsiasi forma essa si realizzi, sia essa eseguita per conto del Parco o per conto del richiedente stesso, questa è soggetta: - al deposito presso il Parco del doppio originale di ogni riproduzione o ripresa, secondo le modalità esplicitate nel successivo art. 9; - alla consegna, dopo l uso, della riproduzione originale (negativo,fotocolor,ripresa..) nei tempi indicati al successivo art In caso di utilizzo di professionisti incaricati dal richiedente per la riproduzione (successivo art. 9.5), il fotografo e/o l operatore, unitamente al richiedente/committente, rinunciano al copyright sull immagine al momento dell esecuzione della ripresa, rilasciando idonea dichiarazione di cessione a favore del Parco Archeologico di tutti gli inerenti diritti di utilizzazione. È onere del richiedente produrre tale dichiarazione al Parco al momento della consegna dell originale o del negativo, pena la revoca dell autorizzazione Per le stampe fotografiche da negativo originale su lastra di rilevanza storica, a scopo conservativo, è dovuto al Parco un duplicato su pellicola o in formato digitale (in relazione alla condizioni del supporto) del foto tipo prescelto In caso di richieste da parte di imprese commerciali di utilizzo di immagini per scopi pubblicitari, il Parco si riserva di decidere caso per caso il corrispettivo da richiedere, anche optando per la sostituzione del versamento dei diritti con la fornitura di servizi a favore del Parco ( es.restauri di opere,arredi, realizzazione di materiali promozionali ecc.) 8.11 Il prezzo di vendita al pubblico di materiale in possesso del parco 8stampe fotografiche, diapositive, film,videocassette, CDROM e altro non dà diritto né include la facoltà di riproduzione se non esplicitamente concessa:l utilizzazione del materiale così acquistato dovrà avvenite nel rispetto dei diritti degli autori e dei terzi Il Parco è esente da ogni responsabilità per danni a cose o persone durante le riprese fotografiche o di altro genere effettuate nei luoghi di sua competenza. Articolo 9 Riproduzioni non soggette al pagamento dei diritti L acquisizione di riproduzioni per uso strettamente personale o per motivi di studio (scolastico e/o universitario) è sempre soggetta a richiesta e relativa autorizzazione, ma è soggetta al solo rimborso delle spese sostenute dal Parco. In tal caso il richiedente dovrà sottoscrivere un impegno relativo alla non divulgazione, diffusione o vendita al pubblico delle copie ottenute Sono altresì esenti le riproduzioni richieste da soggetti pubblici per finalità di ricerca, studio e valorizzazione. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese di ripresa e accompagnamento previste nel caso di pubblicazione È fatto salvo il diritto di cronaca. Per diritto di cronaca si intende la comunicazione al pubblico svolta nei limiti dello scopo informativo ai sensi dell art. 65, comma 2, Legge 633/1941.

5 TIPOLOGIA DI RIPRODUZIONE Articolo 10 Fotocolor, stampe fotografiche e immagini digitali Per la duplicazione delle trasparenze (DIA / fotocolor) e per le stampe fotografiche da negativi di proprietà del Parco, e per nuove riprese analogiche o digitali il richiedente dovrà avvalersi dei servizi offerti dal Parco Le spese relative alla duplicazione, stampa ed eventuali nuove riprese in duplice copia sono a carico del richiedente, alle condizioni stabilite nel tariffario allegato Per ottenere il noleggio di trasparenze e immagini digitali ad alta risoluzione nella disponibilità del Parco, è necessario apposita richiesta formulata al Direttore del Parco nei termini di cui al precedente art L importo del noleggio deve essere corrisposto anche in caso di mancato utilizzo Le trasparenze devono essere restituite nel termine massimo di mesi tre dalla data della consegna al richiedente, nella propria confezione integra con il documento originale di accompagnamento In caso di ritardo nella restituzione sarà dovuto un importo aggiuntivo rispetto a quanto stabilito per il noleggio, indicato nel tariffario allegato Per ogni fotocolor perduto o deteriorato sarà dovuta la penale indicata nel tariffario Con il pagamento del corrispettivo di noleggio si ha diritto all utilizzazione dell immagine, in via non esclusiva, per una edizione a stampa, in una lingua, per un passaggio televisivo, o per un singolo sito web in una lingua Per edizioni successive, per ulteriori passaggi televisivi, nonché per ogni utilizzazione diversa dovrà essere presentata richiesta specifica e dovranno essere preventivamente corrisposti i diritti di riproduzione come fissati nel presente tariffario. Nessun uso diverso da quello dichiarato nella richiesta è legittimo senza specifica autorizzazione scritta In particolare è vietata la duplicazione non autorizzata di qualsiasi forma (analogica o digitale); le immagini non possono essere in alcun modo conservate o archiviate dal consegnatario o entrare a far parte di un archivio, digitale e non È vietato copiare, trasferire a qualsiasi titolo a terzi, diffondere on line i fotocolor e le immagini ottenute in noleggio. Articolo 12 Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive Qualora non siano già disponibili nei formati richiesti fototipi riproducenti opere, luoghi di esposizione e ambienti di pertinenza del Parco, il richiedente può essere autorizzato, previo pagamento del corrispettivo, a ottenere una nuova ripresa, rispondente alle sue esigenze La richiesta, formulata secondo le indicazioni di cui al precedente art. 3.3, dovrà contenere anche un elenco esatto delle opere e dei luoghi interessati dalle riprese La realizzazione della nuova ripresa avviene a cura del Parco da fotografi e operatori accreditati, secondo modalità e tempistiche concordate con il Parco Ogni nuova ripresa sarà realizzata in duplice copia: la prima copia verrà consegnata immediatamente alla Fondazione, la seconda copia sarà consegnata al richiedente, che dopo l uso autorizzato, dovrà farla pervenire al Parco entro 3 mesi dalla consegna A discrezione del Parco Archeologico, può essere concessa l autorizzazione a far eseguire riprese fotografiche di opere, luoghi di esposizione e ambienti di pertinenza del Parco a fotografi e operatori non accreditati presso il Parco La ripresa sarà realizzata in duplice copia: la prima copia dovrà essere consegnata al Parco entro 15 giorni dalla effettuazione della ripresa, e accompagnata dalla dichiarazione di cui al precedente art. 6.7; la seconda copia

6 dovrà pervenire al Parco, dopo l uso autorizzato, entro 3 mesi dall effettuazione della ripresa In caso di ritardo o di mancata consegna saranno addebitate al richiedente le penali previste ai precedenti punti 8.6 e In entrambi i casi saranno interamente a carico del richiedente i costi di realizzazione e i costi per l assistenza e/o l accompagnamento previsti nel tariffario allegato e addebitati separatamente. Articolo 13 Casi particolari Il Parco può, motivatamente, escludere dalla riproducibilità o da tecniche specifiche di riproduzione beni che, per particolare stato di conservazione, possano essere danneggiati Di norma le opere da riprodurre non devono essere rimosse dalla loro specifica collocazione, staccate da pareti o liberate da cornici e vetrine, se non su autorizzazione del Parco e in presenza di addetti del Parco medesimo Il presente Regolamento si applica anche a modalità, tecniche, strumenti e procedure di riproduzione attualmente non noti Salvo casi particolari, non sono consentite riproduzioni e riprese delle opere in corso di restauro. Articolo 14 Uso degli spazi museali Le richieste di uso degli spazi pertinenti il Parco Archeologico ai fini non riconducibili alle attività istituzionali, sia essa formulata da soggetti pubblici o privati, è sottoposta alla Direzione del Parco, che rilascia in merito autorizzazione. Di norma gli spazi sono oggetto di concessione per servizi fotografici, o per l ospitalità di iniziative di particolare rilievo Nella domanda dovranno essere indicati la motivazione della richiesta, la data in cui si intende avere in concessione gli spazi, l utilizzo a cui verranno adibiti, l orario di inizio e fine dello stesso nonché natura giuridica del richiedente La Direzione stabilisce le modalità e i criteri di apertura degli spazi La concessione degli spazi è subordinata al pagamento delle tariffe stabilite nel tariffario allegato al presente regolamento. DIRITTI DI DIFFUSIONE DELLE RIPRODUZIONI Articolo 15 - Pubblicazione cartacea Per le riproduzioni destinate alla pubblicazione cartacea deve essere corrisposto il diritto indicato in tariffario L'editore è obbligato alla richiesta della preventiva autorizzazione di cui al precedente art. 3, per la corretta utilizzazione o impiego del materiale illustrativo, all apposizione a stampa su ogni esemplare riprodotto delle specifiche di cui al precedente art L editore è obbligato, ove richiesto dal Parco, all'invio preventivo di una prova di stampa Non sono considerate pubblicazioni le tesi e ogni altro lavoro utile ai fini del conseguimento di titoli di studio Il diritto si intende corrisposto per il numero di copie dichiarato e per una sola edizione, in una sola lingua In ogni caso è sempre dovuto il rimborso delle spese Per ogni successiva edizione, o ristampa, è necessario richiedere nuovamente l autorizzazione, previo pagamento dei relativi diritti.

7 Art. 16 Edizioni multimediali, siti internet e trasmissione TV Per le riproduzioni destinate alla diffusione in edizioni multimediali, in siti internet e trasmissione TV deve essere corrisposto il diritto indicato in tariffario per ogni tipologia L utilizzatore è obbligato alla richiesta della preventiva autorizzazione, di cui al precedente art. 3, per la corretta utilizzazione o impiego del materiale, all apposizione su ogni esemplare riprodotto delle specifiche di cui al precedente art. 6.2, e all indicazione che è vietata l estrapolazione e il riutilizzo delle immagini contenute nei supporti L utilizzatore, salvo specifici casi (riprese televisive), è obbligato all'invio preventivo di una riproduzione (CD-ROM, DVD, pagina web, filmato) al Parco. Il pagamento dei diritti di riproduzione dà diritto all uso, in via non esclusiva, non cedibile a terzi, a seconda dei casi: per il numero di copie (di CD-ROM o DVD) dichiarato, in una sola lingua, per un singolo sito web in una lingua, per un singolo passaggio televisivo in una lingua. Per ogni successiva utilizzazione è necessario richiedere nuovamente l autorizzazione, previo pagamento dei relativi diritti La riproduzione di immagini in siti internet e trasmissioni TV deve essere realizzata mediante una risoluzione bassa, tale da non consentire un riutilizzo dell immagine da parte di terzi non autorizzati. VENDITA Articolo 17 Vendita (non finalizzata alla pubblicazione) Il prezzo di vendita al pubblico di materiale nella disponibilità del Parco (fotocopie a colori o in bianco e nero, stampe da immagini digitalizzate o altro) è indicato nel tariffario allegato e non dà diritto né include la facoltà di riproduzione se non esplicitamente concessa L utilizzo e la pubblicazione del materiale acquistato dovranno essere espressamente autorizzati previo il pagamento dei relativi diritti L utilizzo del materiale così acquistato dovrà sempre avvenire nel rispetto dei diritti degli autori e dei terzi Sono in vendita, per uso strettamente personale e per motivi di studio, fotocopie, stampe da immagini digitalizzate, floppy disk, cd-room. CONDIZIONI FINALI Articolo 18 Richieste diverse Le richieste che si riferiscono a ipotesi non espressamente contemplate formeranno oggetto di esame e di specifici accordi, di volta in volta, e dovranno pervenire al Parco Archeologico, con almeno 30 giorni di anticipo La riproduzione delle opere dal vivo (tramite copiatura manuale su foglio o tela e con utilizzo di cavalletti o altro materiale) deve essere previamente autorizzata da parte della Direzione del Parco e seguirà la medesima disciplina di cui agli artt. 3 e seguenti; la copia dell opera deve essere di dimensioni diverse dall originale (l altezza o la larghezza deve discostarsi di almeno 1/5 rispetto all originale) e, indipendentemente dal livello di qualità o dal valore, deve essere accompagnata dal nome dell autore, dal luogo, dall anno e dalla dichiarazione di non autenticità ex art.179 del Codice dei Beni Culturali

8 È, altresì, di regola, vietato trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Sono ordinariamente consentiti i calchi da copie degli originali già esistenti. Le matrici dei calchi autorizzati saranno consegnate dopo l uso al Parco. I calchi, se esposti, dovranno essere accompagnati da didascalia precisante i dati e la collocazione dell originale Compatibilmente con l attività istituzionale del Parco, potranno essere forniti, a richiesta, preventivi che indicheranno il periodo di validità e le modalità di pagamento, oltre al rimborso delle spese sostenute dal Parco. Articolo 19 Utilizzo del logo del Parco 19.1 Il logo del Parco Archeologico può essere utilizzato per promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio. L uso dei loghi è concesso previa istruttoria della richiesta e valutazione dell iniziativa L utilizzo dei loghi viene concesso del Direttore del Parco. Articolo 20 - Condizioni di reciprocità Il Parco si riserva di applicare condizioni di reciprocità ad altri Musei e istituti culturali i canoni e i corrispettivi per i servizi a domanda. Il principio si attua con l'applicazione di diritti e canoni di uguale entità o con la richiesta di analoga controprestazione. Articolo 21 Cauzione Nei casi in cui dall attività di concessione possa derivare un pregiudizio ai luoghi o beni culturali, il parco richiede una cauzione, da costituirsi mediante fideiussione bancaria o assicurativa L importo della cauzione è determinato in funzione della singola fattispecie, e corrisponde almeno al triplo del canone di concessione La cauzione è dovuta indipendentemente dall esenzione del pagamento del canone La cauzione è restituita quando sia stato accertato che i luoghi o beni culturali non abbiano subito danni e le eventuali spese sostenute dalla Fondazione siano state rimborsate. Art modalità di pagamento I pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico in favore della Regione Siciliana, Assessorato Beni Culturali e Identità siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali ed Identità siciliana, UPB 1, capitolo 1902, codice capo 14, riportando la causale del versamento. Art Sanzioni I trasgressori saranno puniti a norma di legge, ricorrendo i presupposti delle azioni amministrative, ove non intervengano reati più gravi, di competenza dell azione penale, a norma del Codice dei beni Culturali.

9 TARIFFARIO Stampe da CD ( Banche dati giuridiche e bibliografiche) 21 x 29,7 (A4). 0,08 Stampa da internet Bianco e nero 21 x 29,7 (A4). 0,08 Colori 21x 29,7 (A4). 0,15 Uso delle immagini per il Web. 150, 00 per ciascuna fotografia Stampe in bianco e nero formato cm. da negativo esistente da nuovo negativo.. 10 x 15 3,62 6,20 13 x ,26 18 x 24 6,20 10,33 24 x 30 10,33 15,49 30 x 40 11,36 17,56 40 x 50 12,39 19,36 50 x 60 18,08 21,69 Stampe a colori tratte da pellicola o stampante su carta fotografica con PC da foto digitali formato cm. da fotocolor da negativo esistente o foto digitale esistente. 13 x 18 7,75 15,49 18 x 24 12,91 25,82 24 x 30 15,49 30,99 30 x 40 28,41 56,81 40 x 50 30,99 61,97 50 x 60 36,15 72,30 60 x 60 41,32 82,63 50 x ,65 100,39 da nuovo fotocolor da nuovo negativo o nuova foto digitale. Diapositive a colori formato mm. Da diapositiva Da fotocolor esistente esistente.. 24 x 36 2,58 7,75 Le diapositive possono essere utilizzate solo per proiezioni a carattere non commerciale. Non possono essere stampate né duplicate. Per uso diverso è necessaria l autorizzazione dell Amministrazione e il pagamento dei relativi canoni e diritti degli autori o di terzi, se dovuti, sono da corrispondere separatamente.

10 Noleggio di fotocolor e diapositive esistenti nuovi Fotocolor (tutti i formati). 100, ,00 Diapositive. 40,00. 60,00 La tariffa di noleggio dà diritto all utilizzazione del fotocolor, in via non esclusiva, per un edizione a stampa in una lingua. Per ogni fotocolor non restituito entro il termine dei quattro mesi di noleggio, sarà dovuto un importo aggiuntivo di. 20,00 mensili. Per ogni fotocolor perduto o deteriorato sarà dovuta un indennità di. 500,00. Nel caso in cui un elevato numero di fotocolor non sia utilizzato e venga restituito con tale dichiarazione entro un mese dalla consegna, si dovranno versare. 3,00 per fotocolor. Spese di ricerca per diapositive in base al tema. 25,00 all ora. Sono esenti le ricerche per uso di studio previo accertamento del capo d istituto. Riprese fotografiche non eseguite dall Amministrazione Per ogni immagine. 50,00 Le riprese dovranno essere effettuate senza arrecare in alcun modo disturbo al regolare svolgimento dei servizi. Le tariffe si applicano per ogni ripresa di ciascun soggetto, per un massimo di dieci scatti. Per riprese in serie o esigenze speciali varranno accordi specifici presi di volta in volta con l Amministrazione: Il corrispettivo include i diritti di riproduzione di una sola fotografia pubblicata in un edizione in una lingua. Per utilizzazioni diverse o trasferimenti a terzi, anche in noleggio, delle riprese, che comunque comportino utilizzazioni commerciali, sarà necessario specifico ed espresso accordo dell Amministrazione. Riprese fotografiche speciali (macrofotografie,microfotografie, fotografie UV e fluorescenze degli UV ecc.) potranno essere autorizzate dal Direttore del Parco e le tariffe verranno stabilite su preventivo. Salvo accordi particolari, non sono consentite le riprese fotografiche delle opere in corso di restauro. Riprese cinematografiche e televisive non eseguite dall Amministrazione Corrispettivo fisso: ,83 al giorno con obbligo di consegnare all Amministrazione tre copie tratte dall originale. Le riprese dovranno essere effettuate negli orari di chiusura al pubblico, o in orario da definire con il capo d istituto. Le spese sostenute a tale scopo dall amministrazione verranno determinate caso per caso. Il corrispettivo include i diritti di riproduzione per un edizione in una lingua o per un passaggio in sola rete televisiva. Per ulteriori passaggi vale quanto segue: per due passaggi sulla stessa rete o testata Per più di due passaggi sulla stessa rete o testata 25% in più 75% in più Per ulteriori utilizzazioni o per utilizzazioni diverse dalle riprese fotografiche, cinematografiche e televisive ( prodotti audiovisivi derivati), in aggiunta al pagamento delle tariffe e dei diritti sopraindicati, dovranno essere corrisposte royalties del 12% sull introito lordo, da versare con cadenza semestrale, previa verifica del fatturato. Salvo accordi particolari, non sono consentite le riprese cinematografiche e televisive delle opere in corso di restauro nonché, per un biennio, di quelle restaurate o di nuova acquisizione.

11 Riproduzioni in facsimile, copie e prodotti derivati Corrispettivo fisso. 258,23 Deposito cauzionale ,14 Il corrispettivo fisso comprende la riproducibilità per un solo paese e per una durata limitata, stabilita d intesa con l Amministrazione. In aggiunta al a pagamento delle tariffe e dei diritti sopraindicati, dovranno essere corrisposte royalties del 12% sull introito lordo, da versare con cadenza semestrale, previa verifica del fatturato. L Amministrazione si riserva il diritto di stabilire accordi speciali per esigenze particolari. Edizioni a stampa e pubblicazioni di qualsiasi tipo (DVD, CD, ecc) (non comprensivo delle spese di riproduzione) Libri,CD,DVD ecc con tiratura fino a copie con prezzo di copertina fino a. 30,00 e periodici di natura scientifica. Libri, CD,DVD con tiratura superiore alle copie e con prezzo di copertina superiore a. 30,00. Ristampa presso lo stesso editore Diritti mondiali Esenzione del pagamento del pagamento delle tariffe per i diritti di riproduzione con obbligo di consegna gratuita di n. 3 esemplari dell opera pubblicata.. 50,00 per ogni immagine + la consegna gratuita di tre esemplari dell opera pubblicata. Riduzione del 50% sulle tariffe per i diritti di riproduzione. Il triplo delle tariffe per i diritti di riproduzione in vigore. Concessioni per l uso occasionale degli spazi Tariffe giornaliere conferenze Convegni Spettacoli e Ricevimenti proiezioni e riprese concerti telecinematografic he occasionali cortili e giardini. 800, , ,00 Interni con arredi storici , , , ,00 e decorazioni Interni non decorati. 500, , , ,00 L importo del deposito cauzionale sarà stabilito su preventivo e in funzione della quantità prevedibile di artisti coinvolti e delle attrezzature utilizzate, e dovrà corrispondere almeno al triplo del canone d accesso.

12 Modello A Al Direttore del Parco Archeologico Villa Romana del Casale e delle aree archeologiche di Piazza Armerina e dei comuni limitrofi RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA RIPRODUZIONE E L USO DI IMMAGINI Il/La sottoscritto/a.. residente in.... indirizzo.. telefono fax . cod. fiscale..p I.V.A chiede la riproduzione fotografica e la concessione in uso delle seguenti immagini a fini editoriali [ ] espositivi [ ] commerciali [ ] professionali [ ] altro [ ] (barrare ciò che interessa) file digitale ad alta definizione [ ] stampa fotografica [ ] Se le immagini SONO GIA IN POSSESSO DEL RICHIEDENTE barrare la casella [ ]

13 SPECIFICHE DELLA RICHIESTA DI CONCESSIONE D USO SCOPI, TIPI DI UTILIZZAZIONE E DESTINAZIONI DELLE IMMAGINI (compilare solo i campi pertinenti) Fini editoriali Autore della pubblicazione... Titolo Luogo, editore data N. di copie...prezzo di copertina. Fotografia/e da pubblicare in copertina..(si).(no) Fini espositivi Ente organizzatore o promotore della mostra (evento iniziativa) Titolo Luogo e data... Finalità Biglietto di ingresso [sì] [no] Catalogo.[sì]..[no] Se sì, n. di copie..prezzo di copertina. Sintesi della pubblicazione o della mostra (evento, iniziativa) Fini commerciali Riproduzione su oggetti destinati alla vendita (specificare): Riproduzioni su oggetti destinati alla fruizione pubblica (specificare): Fini professionali Documentazione richiesta dal libero professionista per attività inerenti pratiche di condono edilizio, DIA, permessi di costruire, etc. (specificare): Altro (specificare) Il/La sottoscritto/a si impegna, sotto la propria responsabilità: a non utilizzare le riproduzioni per copie per usi diversi da quelli sopra dichiarati;

14 a consegnare a titolo gratuito all ICCD due copie della pubblicazione o del catalogo della mostra; a riportare in didascalia tutti gli elementi che permettano l identificazione dell immagine (come da esempio: ICCD / Fondo / n. inv.) e, nel colophon, la menzione Su autorizzazione del Parco del Parco Archeologico Villa Romana del Casale e delle aree archeologiche di Piazza Armerina e dei comuni limitrofi a riportare l espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione e/o duplicazione con qualsiasi mezzo; a presentare all ICCD, prima della diffusione del prodotto contenente le riproduzioni, una copia dello stesso, ai fini del nulla osta da parte dell ICCD. a provvedere autonomamente, nel rispetto delle leggi vigenti, agli eventuali diritti d autore ed a fornire all ICCD copia della liberatoria. Le dichiarazioni non veritiere sono soggette alle sanzioni previste dall art. 495 del codice penale. Si prega di inviare ogni comunicazione inerente la presente richiesta di concessione all indirizzo: Luogo e data Firma Norme a tutela della privacy Ai fini dell espletamento del servizio richiesto, è necessario dichiarare i propri dati personali. In assenza di questi, non si potrà dare corso alla fornitura richiesta. Ai sensi dell articolo 10 del decreto D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali verranno utilizzati esclusivamente per le seguenti finalità: - espletamento del servizio richiesto; - fini statistici interni all Istituto. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore dell Istituto centrale per il catalogo e la documentazione. Il/La sottoscritto/a autorizza l uso dei dati personali finalizzato a quanto sopra indicato. Luogo e data Firma

15 Parte riservata al Parco Archeologico Villa Romana del Casale RICHIEDENTE: Parere istruttorio del Responsabile del servizio Importo dovuto a titolo di corrispettivo di riproduzione: euro Piazza Armerina, (Il Responsabile del servizio) Ricevuta di attestazione del pagamento pervenuta il

16 Mod. B Al Direttore del Parco Archeologico Villa Romana del Casale e delle aree archeologiche di Piazza Armerina e dei comuni limitrofi RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA RIPRODUZIONE DI IMMAGINI AD USO PERSONALE O DI STUDIO Il/La sottoscritto/a Professione residente in indirizzo.. telefono fax cod. fiscale. chiede la riproduzione fotografica delle seguenti immagini per uso personale [ ] di studio [ ] (barrare ciò che interessa) : file digitale ad alta definizione [ ] file digitale a bassa definizione [ ] stampa fotografica [ ] fotocopia su cartoncino [ ] Le immagini saranno utilizzate per i seguenti scopi: Il sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (articoli ) che regolano le riproduzioni dei documenti custoditi negli Istituti pubblici statali.

17 In particolare il sottoscritto si impegna espressamente, sotto la propria responsabilità, a non divulgare, diffondere, pubblicare o cedere a terzi le copie ottenute, essendo consapevole che le dichiarazioni non veritiere sono soggette alle sanzioni previste dall art. 495 del Codice Penale. Si prega di inviare ogni comunicazione inerente la presente richiesta al seguente recapito: Luogo e data Firma Norme a tutela della privacy Ai fini dell espletamento del servizio richiesto, è necessario dichiarare i propri dati personali. In assenza di questi, non si potrà dare corso alla fornitura richiesta. Ai sensi dell articolo 10 del decreto D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali verranno utilizzati esclusivamente per le seguenti finalità: - espletamento del servizio richiesto; - fini statistici interni all Istituto. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore dell Istituto centrale per il catalogo e la documentazione. Il/La sottoscritto/a autorizza l uso dei dati personali finalizzato a quanto sopra indicato. Luogo e data Firma

18 Parte riservata al Parco Archeologico Villa Romana del Casale RICHIEDENTE:. Nulla osta alla riproduzione delle immagini ad uso personale o di studio. Importo dovuto a titolo di rimborso spese: Euro (Il Responsabile del servizio) Le riproduzioni non possono essere effettuate per i seguenti motivi:... (Il Responsabile del servizio) Ricevuta di attestazione del pagamento pervenuta il Per ricevuta della consegna delle immagini richieste RICHIEDENTE: Luogo e data Firma

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