Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo RELAZIONE

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1 Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo RELAZIONE Signor Presidente, Colleghi Consiglieri, da alcuni decenni si assiste ad una crescente attenzione per tutto ciò che riguarda il mondo del tartufo, sia da parte delle istituzioni che degli operatori a vario titolo interessati (coltivatori, raccoglitori, trasformatori, ristoratori, ecc.). Le motivazioni del successo sono da ricercare nel notevole interesse economico e ambientale suscitato da questo particolare fungo. Non vi è dubbio infatti che il prodotto abbia caratterizzato positivamente il turismo di ampie aree del territorio nazionale; Alba in Piemonte, Norcia in Umbria ed Acqualagna nelle Marche sono solo esempi di località note nel mondo per aver legato il loro nome al mondo del tartufo attraverso una economia che ruota attorno al prezioso fungo. L Abruzzo di recente si è rivelata regione dotata di un patrimonio ambientale particolarmente vocato alla produzione tartuficola, anche e soprattutto delle specie pregiate. A conferma di ciò, negli ultimi 30 anni siamo passati da regione colonizzata da raccoglitori extraregionali a regione con quasi 40 ditte che commercializzano e/o trasformano tartufi e oltre raccoglitori paganti la prevista Tassa di Concessione Regionale. La conoscenza dei vari segmenti della filiera testimonia il lavoro che è stato fatto, in particolare negli ultimi anni, dai vari soggetti interessati, in primo luogo da quelli istituzionali come la Regione, l ex ARSSA, l Università dell Aquila attraverso il Dipartimento di Scienze Ambientali. Tuttavia, molto vi è ancora da fare per la promozione della produzione regionale, ancora oggi molto prodotto locale alimenta in modo anonimo i più blasonati mercati del nord; a tal proposito è importante l adozione di idonee strategie per il pieno consolidamento del settore, anche attraverso l aggiornamento dell ormai datato quadro normativo regionale. L ex ARSSA è stata impegnata nel settore da oltre venti anni attraverso varie iniziative finalizzate a migliorare, promuovere e valorizzare la produzione regionale. Una importante esperienza in tal senso è derivata dalla realizzazione del Programma Speciale di Divulgazione Agricola previsto dal Reg. CEE 2052/88 Obiettivo 1 Misura 4, con il quale si sono realizzati gran parte dei campi sperimentali e dimostrativi di specie forestali micorrizate con tartufi diversi. Questa prima esperienza di lavoro ha permesso di verificare, con i primi concreti risultati, la fattibilità della tartuficoltura in ambito regionale attraverso un attenta scelta degli ambienti di coltivazione, delle specie da mettere a coltura (pianta e tartufo) e delle tecniche di gestione degli impianti coltivati. Le conoscenze maturate in questa prima fase, sono state raccolte nella pubblicazione Esperienze di tartuficoltura in Abruzzo realizzata nel La difficoltà di operare nell ambito dell Assistenza Tecnica, in questo settore fortemente specialistico e ancora non del tutto conosciuto, ha imposto uno studio sulla presenza e diffusione di questi preziosi funghi in ambito regionale attraverso una indagine e una ricognizione approfondita degli habitat naturali. I

2 A tal proposito è stato attuato il Progetto di mappatura delle aree vocate a tartufo in Abruzzo cofinanziato dall ex ARSSA e dalla Direzione Agricoltura; il progetto è stato affidato dal Servizio Foreste all Agenzia per essere realizzato in due fasi successive e complementari che hanno prodotto una cartografia tematica e una ricca banca-dati. Con la prima fase del progetto, sono state prodotte n 4 carte in scala 1: relative alle quattro specie di tartufo più importanti per diffusione e rilevanza economica (Tuber magnatum, T.melanosporum, T. aestivum e/o uncinatum, T. borchii). La seconda fase progettuale ha portato alla realizzazione di 2 carte di approfondimento in scala 1: delle due specie pregiate (Tuber magnatum e T. melanosporum). Nella banca-dati sono contenute informazioni relative alle oltre tartufaie naturali individuate. Il database contiene inoltre i dati analitici del terreno relativi a 200 siti naturali rappresentativi per le due specie pregiate. Una seconda banca-dati raccoglie le informazioni sulle tartufaie coltivate realizzate nella nostra regione da oltre venti anni a questa parte (circa 120 ettari realizzati tra il 1986 e il 2008). Completano l indagine svolta uno studio sulla flora tipica rilevata su 30 siti rappresentativi per le due specie più pregiate. Tutto il progetto di mappatura è stato riassunto in due report divulgativi pubblicati nel 2005 e La Cartografia prodotta, unitamente alle banche dati, oltre ad essere un importante strumento a supporto della programmazione territoriale, in questi anni hanno rappresentato un valido aiuto per le attività di assistenza tecnica specialistica fornite dall ex Agenzia. L esperienza dell Assistenza Tecnica Specializzata fornita agli operatori del settore da parte dell ex ARSSA in circa 20 anni, ha evidenziato l esigenza di creare una struttura organizzata e in grado di rispondere alla crescente domanda di assistenza tecnica da parte degli operatori e di svolgere un ruolo di raccordo con le altre istituzioni che a vario titolo si occupano della materia. In ambito regionale esistono importanti strutture operanti in questo campo: il Dipartimento di Scienze Ambientali dell Università di L Aquila, impegnato sul fronte della ricerca scientifica, il Vivaio Regionale Mammarella di L Aquila gestito dal Corpo Forestale dello Stato, che si occupa della produzione di piante micorrizate oltre naturalmente il Servizio Foreste della Direzione Agricoltura impegnato nell organizzare ed espletare le politiche comunitarie e regionali del settore. Nel 2007 l ex Agenzia, raccogliendo anche le sollecitazioni del Servizio Politiche Forestali che attraverso la bozza di legge di riordino del settore auspicava la creazione di una struttura in grado di consolidare l attività svolta nel corso degli anni, ha istituito presso la sede di Lanciano il Centro Regionale di Assistenza in Tartuficoltura (C.Re.A.T.). Il Centro oltre a svolgere attività di assistenza specializzata rivolta agli operatori privati, in attesa del riordino dei Servizi della Direzione Agricoltura e delle attività svolte a suo tempo dall ARSSA, assolve ai seguenti compiti per conto del Servizio Politiche Forestali: Controllo e certificazione della micorrizazione delle piantine prodotte presso il Vivaio Regionale Forestale Mammarella dell Aquila (Protocollo di Intesa del 08/02/2010); Raccolta dei dati sulla commercializzazione del tartufo in Abruzzo sulla base delle dichiarazioni delle ditte interessate così come previsto dall art. 1, comma 109 della Legge n. 311 del (Nota n. RA del 28/05/2010); Gestione e aggiornamento del software per l acquisizione e la conoscenza dei dati individuali dei raccoglitori di tartufi autorizzati a seguito dell esame da parte delle II

3 commissioni istituite presso le sedi provinciali dei Comandi Forestali (Nota n. RA dell 11/10/2010). La Regione Abruzzo, attraverso l ex Agenzia ha partecipato ai Progetti Interregionali sul tartufo di cui la Regione Toscana ha svolto il ruolo di capofila. Le proposte progettuali sono state finanziate al 75% dalle Regioni aderenti e per il 25 % dai soggetti aggiudicatari. Il progetto è stato oggetto di uno specifico Bando pubblicato il sul n 43 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana a seguito del quale sono risultate vincitrici le seguenti due proposte: 1) Il sottoprogetto denominato Magnatum con soggetto coordinatore il Dipartimento di Protezione e Valorizzazione Agroalimentare dell Università di Bologna (DIPROVAL) a cui hanno aderito le seguenti 4 Regioni: Abruzzo, Toscana, Molise ed Emilia Romagna. L attività di ricerca mirava all individuazione di tecniche colturali razionali per la conduzione di tartufaie naturali di tartufo bianco pregiato (Tuber magnatum) attraverso l utilizzazione di metodologie tradizionali e innovative. Per la Regione Abruzzo, la prova è stata condotta in una tartufaia naturale presente all interno della riserva Man & Biosphere del Corpo Forestale dello Stato Ufficio per la Biodiversità, Feudozzo di Castel di Sangro (AQ) e prevedeva un test di ripulitura e diradamento selettivo del sottobosco con diverse tesi a confronto, allo scopo di accertare l influenza ai fini produttivi. La prova, della durata prevista di anni 4, si è conclusa a dicembre 2011 e a breve verrà pubblicato il report conclusivo; in considerazione dei risultati ottenuti, è in fase di studio una possibile prosecuzione della prova per altri 2 anni al fine di acquisire ulteriori conoscenze. 2) Il sottoprogetto denominato FITAVA con soggetto coordinatore il Dipartimento di Economia Agraria e delle Risorse Territoriali dell Università di Firenze (DEART), vi hanno partecipato la Regione Toscana e la Regione Abruzzo. Il progetto, di tipo economico, perseguiva due obiettivi: il primo volto ad indagare e valutare gli investimenti relativi alla realizzazione di impianti specializzati con piantine micorrizate con tartufi; il secondo diretto allo studio della filiera del tartufo e alla verifica di fattibilità di percorsi di valorizzazione del prodotto. L indagine, della durata di anni 3, si è conclusa nel 2010 e sono stati pubblicati i risultati finali da parte del soggetto attuatore. Va ricordato che per entrambi i progetti, le attività in Regione, sono state svolte dall Università dell Aquila che attraverso il Dipartimento di Scienze Ambientali (responsabile il Prof. Giovanni Pacioni) hanno collaborato con le Università aggiudicatarie del Bando. Le tartufaie naturali. Il progetto di mappatura del territorio vocato a tartufo in Abruzzo prodotto dall ex ARSSA indica che: il 27% del territorio risulta idoneo alla crescita del tartufo bianco pregiato (Tuber magnatum), il 35% risulta vocato al tartufo nero pregiato (Tuber melanosporum), il 38% a tartufo bianchetto (Tuber borchii) mentre il 70% del territorio esprime un alta vocazionalità alla crescita del tartufo estivo (Tuber aestivum e/o uncinatum), si precisa inoltre che in alcune aree coesistono più specie di tartufo. Le tartufaie coltivate. La coltivazione di specie micorrizate con tartufo nella Regione è piuttosto recente, la gran parte degli impianti coltivati infatti ha meno di 30 anni, negli ultimi 10 anni si è registrato un forte interesse verso la coltivazione e ciò ha portato alla realizzazione di svariati impianti, anche fuori dalle aree tradizionalmente vocate alla coltura. Attualmente si pianta in tutte le province abruzzesi e il recente Bando relativo alla III

4 Forestazione, attualmente in fase istruttoria, contribuisce a rafforzare la tendenza verso la coltivazione favorita anche dalla crisi delle colture tradizionali. Gli operatori del settore. Unitamente alla elevata vocazionalità del territorio della Regione, anche e soprattutto rispetto ai tartufi più pregiati, altri dati confermano l importanza che il settore riveste nell ambito delle produzioni tipiche regionali. Gli addetti alla ricerca. L Abruzzo oggi conta circa cercatori autorizzati e paganti il tesserino per la raccolta, il dato ufficiale relativo al 2008 era di (dato desunto dal Progetto Interregionale FITAVA), mentre l importo della tassa di concessione previsto dall attuale Legge Regionale n. 22 del 1988 che disciplina il settore è pari a 92,96 annui pro-capite. Le associazioni regionali. In Abruzzo attualmente sono presenti 6 associazioni legalmente riconosciute: 1 - Associazione Micologica Tartufai Abruzzesi IL TARTUFO E DI TUTTI sede Perano (CH), con 275 soci; 2 - Associazione Tartufai della Maiella - sede Guardiagrele (CH); 3 - Associazione Ecologica CORVARA - sede Torrebruna (CH), con 57soci; 4 - Associazione Tartufai Appennino Teramano sede Campli (TE), con 185 soci; 5 - Associazione Tartuficoltori e Tartufai Valle Peligna, Valle Subequana e Conca del Fucino sede Sulmona (AQ); 6 - Associazione Amici del Tartufo d Abruzzo sede Sulmona (AQ). Le aziende di commercializzazione e/o trasformazione. Premesso che la vendita di tartufo fresco in Abruzzo è libera e che gran parte del prodotto viene venduto fuori regione direttamente dai tartufai ad intermediari che acquistano per conto di grandi gruppi commerciali (Urbani Tartufi in particolare), attualmente nella Regione sono state censite n. 37 ditte iscritte che si occupano della vendita e/o trasformazione di tartufo. La produzione e il commercio di tartufo nella Regione. I dati sul commercio di tartufo, anche a livello nazionale sono del tutto carenti, la Regione solo recentemente dispone di dati ufficiali acquisiti dall ex ARSSA (attraverso il C.Re.A.T.) sulla base delle dichiarazioni delle ditte interessate così come prevede la legge finanziaria del 2005 (art. 1, comma 109 della Legge n. 311 del ). La norma, ancora non applicata su gran parte del territorio nazionale, permette all Abruzzo di disporre dei primi dati ufficiali seppure parziali tenuto conto della vendita diretta da parte dei tartufai e della ben nota reticenza che caratterizza il settore. Dai dati già forniti al competente Servizio Politiche Forestali della Direzione Agricoltura, si evince come le quantità dichiarate dalle ditte siano passate da 32 q.li del 2006 ai 210 Q.li del 2010, mentre per il 2011 sono stati dichiarati 180 q.li da parte di 20 ditte sulle 36 invitate a fornire i dati. I pochi dati citati e l andamento crescente del prodotto negli anni, mettono in rilievo l importanza economica del settore e spiegano l interesse suscitato tra i tanti operatori in Abruzzo. LA NUOVA LEGGE REGIONALE La crescita esponenziale del settore tartufo nella Regione negli ultimi 20 anni ha fatto emergere l esigenza di rivedere la normativa regionale rappresentata dalla L.R. n 22 del 16 febbraio 1988, nata a seguito della Legge Nazionale n 752 del 16 dicembre IV

5 La nuova proposta di legge pertanto, deve tener conto della evoluzione del settore in questi anni per integrare il quadro normativo vigente, conservando i punti di forza della legge attuale, il tutto in armonia con il quadro di riferimento previsto dalla Legge 752 nazionale. Di seguito si riportano alcune considerazioni sulle nuove norme previste nella presente proposta di legge di riordino del settore: Articolo 1: indica unicamente le finalità della legge; Articolo 2: a conferma di quanto previsto dall attuale normativa nazionale e regionale, in Abruzzo si possono raccogliere e commercializzare per il consumo 9 forme diverse di tartufo appartenenti a 7 specie distinte. Cambia il calendario di raccolta. Anche a seguito della richiesta delle Associazioni regionali, sono stati ampliati i periodi di raccolta dello scorzone, del tartufo nero d inverno, del moscato e del nero liscio e del tartufo uncinato, si riducono i calendari previsti per il bianchetto e per il nero ordinario ; rimangono invariati i periodi di raccolta del nero pregiato e del bianco ; Articolo 3: la Regione individua nel Centro Ricerche e Applicazioni delle Micorrize Forestali presso il Vivaio Forestale Regionale Mammarella la struttura delegata alla produzione di essenze forestali micorrizate anche con tartufo nonché studi e sperimentazioni inerenti la micorrizazione. Le attività di studio, indagine, sperimentazione, valorizzazione e divulgazione inerente il tartufo e la tartuficoltura sono proprie della Direzione Politiche Agricole che si avvale del Centro Regionale di Assistenza alla Tartuficoltura (C.Re.A.T.) quale organismo attuatore. Tutte le attività del settore potranno avvalersi della collaborazione scientifica del Dipartimento di Scienze Ambientali dell Università dell Aquila e della facoltà di agraria dell Università di Teramo che da anni svolgono attività di ricerca sul tartufo o anche di altre istituzioni che a livello nazionale si occupano della materia. I soggetti citati, sulla base della loro dotazione strumentale, possono eseguire in casi di contestazione, indagini per l accertamento della specie attraverso l esame microscopico delle spore o del peridio; Articolo 4: introduce elementi di novità assicurando una maggiore e più funzionale flessibilità attraverso la chiusura di parte del territorio regionale alla raccolta, la variazione del calendario e delle quantità di raccolta giornaliere per esigenze legate alla tutela e all incremento del patrimonio tartuficolo. Contrariamente a quanto previsto dalla legge 22/88 la Giunta Regionale con propria deliberazione può operare le variazioni di cui sopra anche su segnalazione dei Comuni, Province, Enti sovracomunali, C.F.S. ed altri organi di controllo, Associazioni dei tartufai riconosciute. L elemento di novità è dato dal fatto che, in passato, nelle rare occasioni in cui la Regione è intervenuta sugli aspetti sopraccitati, ha potuto farlo solo attraverso aggiornamenti della Legge in vigore; Articoli 5-6-7: in sintonia con quanto stabilito dall attuale normativa anche nazionale con i presenti articoli si disciplina la raccolta nei suoi vari ambiti: boschi naturali o artificiali, terreni coltivati o non coltivati, tartufaie controllate o coltivate, rimboschimenti. Un elemento di novità è introdotto nell articolo 6 (comma c) dove, in analogia a quanto avviene nella legislazione venatoria si introduce il divieto di raccolta V

6 nei fondi chiusi da muro o rete metallica. Inoltre nell articolo 7 si precisano meglio le procedure per il riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate e i casi di revoca del riconoscimento; Articoli 8-9: altro elemento di novità ai fini dell impianto di una tartufaia coltivata o del miglioramento di tartufaie controllate è legata al fatto che, nella piantagione, deve essere impiegato preferibilmente materiale autoctono, sia nella scelta della specie forestale che in quella del tartufo, fatta eccezione per il tartufo bianco che, notoriamente, oggi non offre nessuna garanzia per la sua coltivazione. Inoltre, in analogia a quanto già stabilito in altre Regioni, le tartufaie coltivate non sono più assimilate ai boschi e quindi soggette a vincolo di destinazione ma considerate coltivazioni specializzate equiparate all arboricoltura da legno reversibili al termine del ciclo colturale. Per poter accedere agli indennizzi previsti nei casi di danni da fauna selvatica, è necessario aver realizzato una struttura di recinzione ed essere in regola con le autorizzazioni previste dalla legge. Articolo 10: importante aspetto innovativo della nuova legge è rappresentato dall identificazione delle Zone geografiche di raccolta e produzione ; ciò è possibile in quanto la Regione Abruzzo oggi, a differenza di tante altre Regioni, dispone della Cartografia delle aree vocate realizzate attraverso l ex ARSSA che rappresentano un importante strumento per la programmazione degli interventi di politica del settore. E anche previsto che la delimitazione delle zone possa essere aggiornata attraverso atti amministrativi del competente Servizio della Direzione Agricoltura, sentiti gli atri soggetti istituzionali e non, coinvolti; Articoli 11-12: la Giunta Regionale ha la possibilità di promuovere e sostenere, nel rispetto e secondo le procedure fissate dalla normativa europea, tutte quelle iniziative orientate alla promozione del prodotto quali attività di ricerca, sperimentazione, tutela, percorsi gastronomici dedicati, ecc.; Articoli 13-14: sono rivolti alla costituzione di Associazioni o Consorzi con finalità di miglioramento e tutela degli ambienti tartufigeni; in aggiunta a quanto già previsto dalla normativa precedente, viene indicato l iter amministrativo per ottenere, attraverso il competente Servizio della Giunta Regionale, il riconoscimento giuridico, presupposto per accedere alle agevolazioni previste nella legge; Articolo 15: introduce una problematica di particolare interesse: la disciplina del taglio dei boschi in aree naturalmente vocate alla produzione di tartufo. E un aspetto di particolare interesse per le zone produttive di tartufi pregiati dove, il valore del tartufo prodotto è molto più alto di quello del legname; la cartografia delle aree vocate in dotazione alla Regione Abruzzo, rappresenta un primo valido supporto per affrontare l argomento attraverso la realizzazione di cartografie di maggiore dettaglio favorendo anche la collaborazione con le Associazioni ed i proprietari dei terreni; Articolo 16: individua gli orari, per ciascun mese dell anno, in cui è consentita la ricerca e la raccolta dei tartufi; Articoli 17-18: individuano le modalità per la ricerca e la raccolta del tartufo, prevedendo per alcuni comuni del territorio e per il periodo determinato la possibilità di utilizzo dello zappetto; VI

7 Articolo 19: il limite di raccolta giornaliera del tartufo bianco viene abbassato a 500 gr., quello dello scorzone, tartufo uncinato e del tartufo ordinario passa a 2 Kg., rimane 1 kg il limite per le altre specie.; Articoli 20-21: la ricerca e raccolta dei proprietari o altri aventi diritto su boschi naturali e terreni di loro proprietà, o anche su fondi chiusi, tartufaie controllate o coltivate rimane invariata. I titolari di diritti di uso civico sono soggetti alla normativa; elemento di novità: l esercizio della raccolta su terreni demaniali di proprietà della Regione è disciplinato con atto della Giunta Regionale; Articoli 22-23: nel merito dell autorizzazione alla raccolta, rilascio del tesserino e commissioni d esame non ci sono particolari novità rispetto all attuale normativa in considerazione del buon funzionamento delle norme in essere e del meccanismo ormai rodato. Si segnala la presenza nelle commissioni di due rappresentanti delle associazioni riconosciute a conferma del ruolo che la nuova legge riconosce a queste forme associative. Inoltre si dà la possibilità ai non residenti nella regione di poter richiedere l autorizzazione alla raccolta nel territorio dove hanno domicilio. Tutto ciò per colmare una lacuna legata alla impossibilità di accedere a questa autorizzazione da parte dei residenti in regioni sprovviste di specifica normativa o anche di residenti all estero, comunque con domicilio in Abruzzo. Altra novità: la validità del tesserino passa da 6 a 10 anni; Articoli 24-25: da segnalare una variazione importante rispetto alle norme in vigore relativamente alla tassa di concessione regionale che, a fronte dell aumento previsto, prevede di destinare il 50% delle entrate ad attività inerenti la ricerca, sperimentazione, tutela e valorizzazione del tartufo istituendo, a tal proposito, uno specifico capitolo di spesa. Ad evitare casi di sovrapposizioni e contrasti fra norme riconducibili ad Enti ed Istituzioni diverse (Enti Parco, Comuni, ecc.), si stabilisce che questi non possono imporre contributi aggiuntivi né diversificare gli stessi tra residenti o domiciliati e non. Articolo 26: a seguito di una specifica norma prevista dalla Legge Finanziaria del 2005, si introduce l obbligo per le ditte che commercializzano o trasformano il tartufo di comunicare i dati relativi alle quantità commercializzate distinte per specie e zona di provenienza sulla base delle risultanze contabili. Và precisato che, la Regione Abruzzo, attraverso il competente Servizio della Giunta Regionale, dispone di dati ufficiali sul commercio, avendo attivato già dal 2006 la norma della Finanziaria, quindi l introduzione di questo obbligo nella nuova legge va a colmare una lacuna che consentiva ad alcune ditte di sottrarsi alla comunicazione, anche in virtù della mancanza di una specifica sanzione prevista per i trasgressori. Articoli : gli aspetti relativi alla vendita del tartufo fresco, alla lavorazione, confezionamento e vendita del trasformato, rimangono in linea con quanto previsto nella legge quadro e in quella regionale attualmente vigente e in ogni caso in sintonia con le norme sulla lavorazione delle sostanze alimentari; Articoli : la disciplina sanzionatoria è stata aggiornata attraverso un arrotondamento delle singole sanzioni (quelle in essere recano importi in centesimi a seguito del passaggio dalla lira all euro) oltre ad un aumento delle stesse. Come anticipato, è stata introdotta la sanzione relativa alla mancata comunicazione dei dati sul commercio da parte delle ditte interessate ai sensi dell art. 1 comma 109 della Legge n. 311 (legge finanziaria 2005). Più esattamente nell art. 36 (sanzioni) si rimanda all Allegato A per il dettaglio delle sanzioni amministrative; VII

8 Articoli : riguardano le disposizioni finali e transitorie. Tutti i soggetti coinvolti nella filiera del tartufo in Abruzzo sollecitano, da anni, una nuova legge di riordino del settore, alla luce delle nuove esigenze derivanti da una diversa collocazione della Regione che negli ultimi anni si è ricavata un ruolo di primo piano a livello nazionale. La presente proposta predisposta dagli organi tecnici del competente Servizio della Direzione Agricoltura nel rispetto dell attuale quadro normativo della Legge 752/85, nasce dal duplice scopo di tutelare e preservare il patrimonio tartufigeno della Regione e al tempo stesso valorizzare la produzione locale, ancora troppo spesso venduta, in modo anonimo, sui mercati di regioni più conosciute. La proposta recepisce una serie di suggerimenti e aspettative dei vari operatori del settore che a vario titolo sono stati coinvolti nel corso della stesura dell articolato ad iniziare dagli organi delegati al controllo unitamente alle associazioni dei tartufai e dei tartuficoltori. L auspicio è che la stessa possa trovare, anche nel corso dell approvazione, ulteriori spunti di riflessione allo scopo di renderlo sempre più funzionale al settore in continua evoluzione. La 6^ Commissione Consiliare Commissione per le Politiche europee, internazionali e per i programmi della Commissione Europea, a cui il provvedimento legislativo avanzato dal consigliere Febbo ed altri è stato assegnato in sede consultiva, nella seduta del 3 ottobre 2012 ha espresso parere favorevole a maggioranza dei presenti. Contestualmente la Commissione ha proposto la riformulazione dell articolo 11 per rendere il progetto conforme alla normativa europea. La 3^ Commissione Consiliare Agricoltura ha esaminato nel corso di diverse sedute il suddetto progetto di legge, ascoltando in merito i Responsabili del Settore competente della Giunta e delle Associazioni interessate. Osservazioni e proposte sono state avanzate dagli stessi, e dai consiglieri attraverso la formalizzazione di emendamenti. Sono pervenute altresì: la scheda di istruttoria finanziaria, prot del 20 agosto 2012 del Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio e la scheda per l istruttoria legislativa, prot del 19 settembre 2012 del Servizio legislativo, qualità della legislazione e studi. Per un più proficuo svolgimento dei lavori, è stata istituita inoltre la sottocommissione formata dai consiglieri: Prospero, Ruffini, Sulpizio, Sospiri, Ricciuti, Nasuti, che ha effettuato l esame preliminare degli emendamenti presentati. Nell ambito delle diverse fasi dell attività di esame e di approfondimento effettuata sul provvedimento, è stata chiesta alla 1^ Commissione la valutazione finanziaria sul testo riformulato in data 15 novembre. A tale Commissione, infatti, era stato assegnato il progetto originario per l espressione del parere di compatibilità finanziaria. In data 27 novembre la 1^ Commissione consiliare Bilancio e Affari generali sul testo riformulato, dopo aver emendato la norma finanziaria, ha espresso parere favorevole a maggioranza dei presenti. Hanno votato a favore i consiglieri: Nasuti, Federica Chiavaroli, Ricciuti, Petri + delega del cons. Di Matteo, De Matteis, Prospero (delegato dal cons. Terra) e Di Luca; si sono astenuti: Cesare D Alessandro, e Caramanico; ha votato contro il cons. Di Pangrazio. Ulteriori modifiche sono state apportate al predetto testo nel corso del riesame effettuato dalla 3^ Commissione nelle sedute del 28 novembre e 4 dicembre. VIII

9 Sul testo, come da ultimo modificato il 4 dicembre 2012, la 3^ Commissione Consiliare Agricoltura ha espresso parere favorevole all unanimità dei consiglieri presenti. Hanno votato a favore i consiglieri: Prospero, Di Matteo + delega del cons. Di Bastiano, Ricciuti, Sospiri + delega del cons. Iampieri, Nasuti, Rabbuffo, Caramanico, Ruffini (voti 32 a favore). Si propone, pertanto, che il Consiglio deliberi: - di approvare, nel testo allegato, il progetto di legge n. 441/12 che, a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell esame nelle Commissioni consiliari, differisce parzialmente dalla proposta iniziale avanzata dai consiglieri Febbo, Prospero, Venturoni. IX

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