FOGLIO INFORMATIVO. Caratteristiche e rischi tipici

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1 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO (Castelfiorentino Firenze) società cooperativa a responsabilità limitata Sede legale e amministrativa: Piazza Giovanni XXIII, Castelfiorentino Tel Fax Codice ABI Iscritta all albo delle banche della Banca d Italia al n Iscritta al Registro delle imprese di Firenze al n. FI REA FI Indirizzo telematico - info@bancacambiano.it Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo Nazionale di Garanzia, all Ombudsman Bancario Capitale sociale e Riserve (Patrimonio) al 31/12/ ,00 NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI (D.Lgs. 385 DEL 1/9/1993 DELIBERA CICR DEL 4/3/2003) FOGLIO INFORMATIVO CONTO GIIOVANII Caratteristiche e rischi tipici DESCRIZIONE Conto corrente riservato agli adolescenti di età compresa tra i 14 ed i 17 anni, con alcune specifiche limitazioni, quali l'assenza della convenzione di assegno, possibilità di prelevamento solo a mezzo Bancomat o tramite disposizioni di sportello. Per l apertura è necessaria una lettera di manleva dei genitori o dei legali rappresentanti. SERVIZI COLLEGATI E ACCESSORI Carta Bancomat L'operatività Bancomat è limitata alle sole operazioni di prelevamento e interrogazione. Non è possibile l utilizzazione della funzione Pagobancomat. RISCHI TIPICI Le condizioni ed i tassi di interesse applicati possono subire variazioni ad iniziativa della Banca in relazione all'andamento del mercato. Legenda delle principali nozioni dell operazione Saldo contabile: saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scrittura Dare (a debito) Avere (a credito) in cui sono compresi importi non ancora giunti a maturazione. Saldo disponibile: giacenza sul conto che può essere effettivamente utilizzata. T.A.N. Tasso Annuo Nominale: è il tasso che viene applicato per il calcolo degli interessi, con riferimento all anno. T.A.E. Tasso Annuo Effettivo è il tasso debitore o creditore effettivamente risultante dalla capitalizzazione degli interessi; in caso di liquidazione infrannuale degli interessi (ad es. trimestrale), questi vengono sommati al capitale e su tale importo complessivo vengono conteggiati gli interessi successivi. Il tasso risultante, su base annua, è appunto denominato T.A.E. (tasso annuo effettivo) Valuta si intende la data di decorrenza della maturazione degli interessi; viene determinata aggiungendo giorni lavorativi bancari o giorni di calendario alla data dell operazione Disponibilità Si intende la data, calcolata come sopra, in cui le somme versate sono rese disponibili Spese di tenuta conto Sono le spese che vengono percepite ad ogni chiusura (liquidazione periodica) anche in assenza di movimenti 1/6

2 CONDIZIONE ECONOMICHE - Tasso annuo nominale a credito della clientela: 1,35000% - Tasso effettivo annuo (con capitalizzazione trimestrale) 1,35685% - Metodologia di calcolo degli interessi: riferita alla durata dell'anno civile - Contanti e valori assimilati: - valute sui versamenti: stesso giorno dell'operazione - resa disponibilità: stesso giorno dell operazione - Spese di tenuta conto: - trimestrali: 5,00 - Tasso annuo nominale debitore massimo per scoperti occasionali su c/c non affidati : 13,30000% - Tasso annuo effettivo globale debitore massimo per scoperti occasionali su c/c non affidati : 13,97816% (con capitalizzazione trimestrale) - Commissioni sul massimo scoperto trimestrale: massimo 1,00% - Costo per ogni comunicazione ai sensi del D.Lgs. 385/93: 2,58 - Spese di chiusura esente - Limite saldo massimo ,14 CARTA BANCOMAT - Quota associativa annua gratuita - Commissioni prelevamento Bancomat presso altre banche 1,29 - Importo prelevamenti max 50,00 giornalieri - 250,00 mensili - Costo per rilascio informativa precontrattuale: max 10,00 CLAUSOLE CONTRATTUALI NORME CHE REGOLANO I CONTI CORRENTI DI DEPOSITO GIOVANI ART. 1 - Le operazioni di prelievo potranno essere effettuate sia presso lo sportello ove il conto è stato aperto sia attraverso la rete di Sportelli automatici, entro il limite massimo di 50,00 giornaliere e di 250,00 mensili,. ART. 2 - Sono ammessi versamenti esclusivamente in contanti. Il versamento iniziale non potrà essere inferiore ad 50,00. La giacenza massima consentita dei conti di deposito Conto Giovani è fissata in ,14. Resta inteso che tutti i bonifici e le rimesse disposti da terzi a favore dell intestatario gli saranno accreditati nel conto di deposito. ART. 3 - E fatto assoluto divieto di effettuare prelievi - anche attraverso la rete di sportelli automatici - che non trovino completa copertura nelle somme depositate. Nel caso di violazione di tale divieto il genitore/soggetto esercente la potestà, anche ai sensi del successivo art. 6, autorizza fin d ora espressamente la Banca ad addebitare le somme prelevate in eccedenza rispetto alla disponibilità del conto o rapporti a lui intestati presso la Banca medesima anche su filiali diverse. Tale autorizzazione resta valida anche per ogni ulteriore e diverso credito che la Banca potrà vantare in relazione al presente rapporto. ART. 4 - Per l uso della rete di sportelli automatici sarà rilasciata all intestatario una tessera - strettamente personale - che lo abiliterà ad effettuare attualmente solo le operazioni di prelievo. ART. 5 - Il cliente, e per lui il genitore/soggetto esercente la potestà, deve conservare la tessera in perfette condizioni evitando deterioramenti che potrebbero impedire il funzionamento delle apparecchiature e rispondendo comunque verso la Banca delle operazioni e dell uso degli impianti effettuati in difformità delle presenti norme. Il cliente, e per lui il genitore/soggetto esercente la potestà, sono inoltre responsabili di ogni conseguenza dannosa derivante dall uso illecito della tessera e del codice segreto, nonché del loro smarrimento o sottrazione. In caso di smarrimento o sottrazione della carta, da sola o unitamente al Codice Segreto, il cliente, e per lui il genitore/soggetto esercente la potestà, sono tenuti a farne denuncia all Autorità Giudiziaria o di Polizia ed informarne la dipendenza della Banca,presso la quale ha aperto il conto, con lettera raccomandata o personalmente per iscritto, indicando il giorno e l ora in cui si è verificato o ha rilevato l evento. La denuncia di smarrimento o sottrazione sarà opponibile alla Banca solo dopo trascorso il tempo tecnicamente necessario per provvedere al blocco della Carta. Le eventuali spese sostenute dalla Banca per il blocco medesimo sono a carico del cliente utente. In caso di rapina durante l utilizzo di impianti, l intestatario della Carta deve denunciare l evento secondo le modalità indicate al terzo comma del presente articolo. ART. 6 - Il cliente, e per lui il genitore/soggetto esercente la potestà, sono responsabili verso la Banca delle operazioni eseguite attraverso gli sportelli automatici e riconoscono sin da ora validi, esclusa ogni eccezione in proposito, gli addebiti eseguiti dalla Banca in dipendenza dell utilizzo della tessera magnetica, comunque e da chiunque effettuato. ART. 7 - Le operazioni eseguite utilizzando la carta vengono contabilizzate sul conto di deposito in base alle registrazioni effettuate automaticamente dagli impianti. Le risultanze di tali operazioni, rilevabili dalle scritture della Banca, fanno piena ed esclusiva prova nei confronti del cliente e per lui del genitore/soggetto esercente la potestà, anche nel caso di eventuale rilascio di comunicazione scritta contestuale a ciascun prelievo. La Banca confermerà al cliente l effettuata operazione di addebito del conto di deposito con invio di estratto conto periodico. La disciplina delle valute deriva direttamente dalla legge. In caso di contestazione in ordine all esattezza degli importi relativi alle operazioni effettuate fanno prova ad ogni effetto le scritture della Banca. ART. 8 - In caso di revoca del consenso da parte del genitore/soggetto esercente la potestà, la Banca provvederà al blocco del conto e della tessera e successivamente all estinzione del conto. ART. 9 - L invio di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche o qualunque altra dichiarazione o comunicazione saranno fatti dalla Banca al cliente, e per lui del genitore/soggetto esercente la potestà, con pieno effetto all indirizzo del genitore/soggetto esercente la potestà, come indicato all atto dell apertura del conto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto. ART I rapporti di dare e avere vengono chiusi contabilmente, in via normale, alla fine di ogni trimestre portando in conto oltre agli interessi ed alle commissioni, nella misura stabilita, anche le spese postali, telegrafiche e simili e le spese di tenuta e chiusura del conto ed ogni eventuale altra. ART L invio degli estratti conto, ad ogni chiusura, sarà effettuato dalla Banca entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all art cod. civ.. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz altro approvati dal Correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto. Nei casi di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il genitore/soggetto esercente la potestà può proporre l impugnazione entro il termine di prescrizione ordinaria dalla data di ricezione dell estratto conto; entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell estratto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti. ART Le comunicazioni e gli ordini del correntista, e per lui del genitore/soggetto esercente la potestà, hanno corso a loro rischio, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione. La Banca non assume alcuna responsabilità per ogni conseguenza derivante da ogni in esecuzione di ordini o di operazioni che sia causata da fatto di terzi o comunque non imputabile alla Banca. 2/6

3 ART Per ogni controversia che potesse sorgere tra il cliente, e per lui il genitore/soggetto esercente la potestà, e la Banca in dipendenza dei rapporti di conto e di ogni altro rapporto di qualunque natura, il Foro competente è il foro nella cui giurisdizione ha sede la Banca. Le spese e gli oneri fiscali inerenti ai detti rapporti, all uso della presente convenzione e a quanto conseguenziale sono a carico del cliente, e per lui del genitore/soggetto esercente la potestà. ART La Banca si riserva la facoltà di modificare le norme che disciplinano il presente rapporto. Le comunicazioni relative saranno validamente fatte dalla Banca mediante lettera semplice all ultimo indirizzo reso noto dal genitore/soggetto esercente la potestà e ciò anche ai sensi del precedente art. 9, oppure mediante avviso esposto nei locali aperti al pubblico della Banca medesima, ed entreranno in vigore con la decorrenza indicata in tale comunicazione od avviso. La Banca si riserva altresì la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate al presente rapporto, rispettando in caso di variazione sfavorevole al cliente le prescrizioni del D.lgs. 385/93. La Banca si riserva la facoltà di recedere in ogni momento dal contratto e di sospendere o abolire il servizio di sportelli automatici. NORME CHE REGOLANO I CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA E SERVIZI CONNESSI ART. 1 - Il Correntista è tenuto a depositare la propria firma e quelle delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti d affari con la Banca di Credito Cooperativo di Cambiano S.c.r.l. (in seguito denominata Banca ) precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata e non siano trascorsi 10 giorni; ciò anche quando dette revoche, modifiche o rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. ART. 2 - L invio di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione e comunicazione della Banca, saranno fatti al Correntista con pieno effetto all indirizzo indicato all atto dell apertura del conto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto. ART. 3 - Le disposizioni con assegni sul conto presso la Banca si effettuano, salvo diverso accordo, mediante l uso di moduli per assegni forniti dalla Banca contro rimborso del costo. Il Correntista è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta, restando responsabile di ogni dannosa conseguenza che potesse risultare dalla perdita, dalla sottrazione o dall uso abusivo od illecito dei moduli stessi, della cui perdita o sottrazione deve dare comunicazione alla Banca. Con la cessazione del rapporto di conto corrente i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca. In caso di prelievi a mezzo carta Bancomat in conformità alle Norme che regolano detto servizio, la Banca - qualora per effetto di tali prelievi le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti - non provvederà al pagamento degli eventuali assegni che ad essa pervenissero per il pagamento, ancorché emessi in data anteriore a quella del prelievo effettuato a mezzo della carta Bancomat ed ancorché del prelievo stesso la Banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell addebito in conto. In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento di assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso correntista. ART. 4 - Salvo espressa istruzione contraria, resta convenuto che tutti i bonifici e le rimesse, disposti da terzi a favore del Correntista, gli saranno accreditati in conto corrente. L importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia o altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l incasso e che dell avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante. La valuta applicata all accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell importo. Qualora tuttavia la Banca consentisse al Correntista di disporre, in tutto o in parte di tale importo prima di averne effettuato l incasso, ed ancorché sull importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell incasso, e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Correntista di disporre anticipatamente dell importo medesimo. In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all art cod. civ., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l addebito in conto. Tutto ciò vale anche nel caso di effetti, ricevute e documenti similari, accreditati con riserva di verifica e salvo buon fine. ART. 5 - La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Correntista, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, è investita del diritto di pegno e di diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Correntista che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente. In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona. Quando esistono tra la Banca ed il Correntista più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all art cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Correntista, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la Banca darà prontamente comunicazione al Correntista. Se il conto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari. ART. 6 - Le aperture di credito che la Banca ritenesse eventualmente di concedere al Correntista sono soggette alle seguenti statuizioni: il Correntista può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità; se l apertura di credito è a tempo determinato, il Correntista è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitali, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio, anche senza una espressa richiesta della Banca; la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Correntista, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a un giorno. Analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dell operazione mediante pagamento di quanto dovuto; in ogni caso il recesso ha l effetto di sospendere immediatamente l utilizzo del credito concesso; le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell apertura di credito neppure per l importo delle disposizioni eseguite. L eventuale scoperto consentito oltre il limite dell apertura di credito non comporta l aumento di tale limite; le norme sub c) e d) si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione comunque sotto qualsiasi forma concessi dalla Banca al Correntista. ART. 7 - Gli interessi sono riconosciuti al correntista o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita e indicata nel frontespizio del contratto di accensione nel quale sono altresì indicate tutte le altre condizioni economiche applicate al rapporto. I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, pattuita e indicate nel predetto contratto, portando in conto, con valuta data di regolamento dell operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nela misura pattuita e indicata nel predetto contratto; su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. Qualora l interesse sia indicizzato, la modifica sfavorevole al correntista derivante dalla modifica del parametro pattuito, non è soggetta all obbligo di comunicazione al cliente, ai sensi del successivo art.16. ART. 8 - L invio degli estratti conto, ad ogni chiusura, sarà effettuato dalla Banca entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all art cod. civ.. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz altro approvati dal Correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto. 3/6

4 Nei casi di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Correntista può proporre l impugnazione entro il termine di prescrizione ordinaria dalla data di ricezione dell estratto conto; entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell estratto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti. ART. 9 - Qualora il conto non abbia avuto movimento da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a 250,00, la Banca può cessare di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione e di inviare l estratto conto. ART Per i conti correnti in valuta estera e le cessioni di cambio a consegna la Banca si assume unicamente, con espresso esonero da ogni maggiore o diversa obbligazione, l impegno di mettere a disposizione del Correntista (a di lui richiesta od a scadenza) crediti verso Banche nel Paese dove la valuta stessa ha corso legale o, a scelta della Banca, assegni sulle Banche medesime. ART In relazione al fatto che le Banche degli Stati Uniti d America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla Banca stessa pervenisse analoga domanda dal suo Corrispondente o dal trattario. Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito. Per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d America, le banche statunitensi danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione di beneficiario esplicitata in chiaro. Pertanto, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice da parte del correntista resterà a completo carico dello stesso. Sarà inoltre facoltà della Banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcire i alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del predetto codice. ART Quando il conto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l invio degli estratti conto, in mancanza di speciali accordi, possono essere fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri. Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere fatta anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito al secondo comma dell art. 1. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza avranno effetto anche se relative soltanto a uno dei cointestatari. In ogni caso però si applica quanto disposto al terzo comma dell art. 1. ART Quando il conto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, le disposizioni sul conto stesso potranno essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata sul conto potrà essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari. In ogni caso, delle eventuali esposizioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, sul conto stesso, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, risponderanno nei confronti della Banca tutti i cointestatari in solido fra loro. In deroga all art. 190 cod. civ., la Banca è espressamente autorizzata ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatari. ART Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del conto di cui all articolo precedente, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente sul conto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell interdetto o inabilitato. Nei casi di cui al precedente comma però la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell incapace, quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata. ART Il pagamento degli assegni emessi dal Correntista, in caso di cessazione della relativa facoltà di disposizione è regolato come segue: in caso di recesso, da parte del Correntista o della Banca, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, la Banca non è tenuta ad onorare gli assegni emessi con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante a norma del sesto comma dell art. 7; in caso di recesso, da parte della Banca, dall apertura di credito, il Correntista è tenuto a costituire indilatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione; la Banca quando intenda avvalersi della compensazione tra crediti non liquidi ed esigibili, non è tenuta ad onorare gli assegni emessi dal Correntista con data posteriore alla ricezione, da parte di quest ultimo, della comunicazione relativa alla volontà di valersi della compensazione, nei limiti in cui sia venuta meno la disponibilità esistente nel conto. Nel caso, invece, in cui la Banca comunichi il recesso dall apertura di credito ai sensi dell art. 6 lettera c), la compensazione si intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del Correntista, il quale è tenuto a costituire indilatamente i fondi necessari anche per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, e dei quali non sia spirato ancora il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione si è verificata e nei limiti in cui la disponibilità del conto o dei conti medesimi sia venuta meno per effetto della compensazione stessa. Analogo obbligo fa carico al Correntista in ogni caso in cui si verifichi la compensazione di legge tra crediti liquidi ed esigibili. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone. ART La Banca si riserva altresì la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate ai rapporti regolati in conto corrente, rispettando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al correntista, le prescrizioni di cui agli art. 118 e 161, secondo comma, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione. ART.17 - Salvo quanto disposto dall'art. 8, secondo e terzo comma, in ordine all approvazione degli estratti conto, gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla Banca per conto del Correntista dovranno essere fatti da questi appena in possesso della comunicazione di esecuzione, per lettera o telegramma, a seconda che l avviso gli sia dato per lettera o telegramma. Trascorsi comunque 30 giorni dall effettiva data di effettuazione, l operato della Banca si intenderà approvato. ART E in facoltà della Banca assumere o meno specifici incarichi del Correntista, dando comunque allo stesso comunicazione dell eventuale rifiuto. In assenza di particolari istruzioni del Correntista, le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dalla Banca tenendo conto della natura degli stessi e delle procedure più idonee nell ambito della propria organizzazione. In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall art cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all art cod. civ., a farsi sostituire nell esecuzione dell incarico da un proprio corrispondente anche non bancario. Il Correntista ha facoltà di revocare, ai sensi dell art cod. civ., l incarico conferito alla Banca finché l incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell esecuzione medesima. ART Per ogni controversia che potesse sorgere tra il correntista e la banca in dipendenza dei rapporti di conto corrente, e di ogni altro rapporto di qualunque natura, il Foro competente è quello nella cui giurisdizione trovasi la sede centrale della Banca. Le spese e gli oneri fiscali inerenti ai detti rapporti sono a carico del correntista. NORME CHE REGOLANO L USO DELLA CARTA BANCOMAT ART. 1 OGGETTO 1 L uso congiunto della Carta Bancomat e del Codice personale Segreto, di seguito denominato P.I.N. (Personal Identification Number), identifica e legittima il Titolare della carta medesima, a disporre del proprio conto corrente con modalità elettroniche per usufruire dei servizi disciplinati nelle apposite sezioni del presente contratto. 2 L utilizzo dei servizi deve avvenire entro i limiti d importo e con le modalità indicate nelle istruzioni allegate, che formano parte integrante di tale contratto, ed in ogni caso entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto corrente. 3 I limiti d importo e le modalità di cui al comma precedente, in relazione ad esigenze di efficienza, possono essere modificati dalla banca in qualunque momento mediante comunicazione scritta al titolare o tramite avvisi esposti nei locali della banca stessa, sulle apparecchiature previste dalle Sezioni, o nei locali nei quali le stesso sono installate, indicando in ogni caso, con un preavviso di almeno otto giorni, la data di entrata in vigore delle modifiche medesime. 4 I limiti di importo e le modalità di cui al comma 2 possono essere modificate anche senza preavviso in relazione ad esigenze di sicurezza. ART. 2 - RILASCIO DELLA CARTA 1 La Carta Bancomat resta di proprietà della banca stessa, è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi. 2 Ad ogni carta viene assegnato un PIN, consegnato al titolare in un plico sigillato. La banca garantisce la massima riservatezza nella predisposizione del PIN ed è tenuta a non rivelarlo a terzi. ART. 3 - CUSTODIA DELLA CARTA E DEL PIN 4/6

5 1 Il titolare è tenuto a custodire con ogni cura la carta ed il PIN; quest ultimo, in particolare, deve restare segreto e non deve essere riportato sulla carta né conservato insieme ad essa. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 4, il titolare è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall abuso o dall uso illecito della carta e del PIN. 2 In caso di danneggiamento o deterioramento della carta, il titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni ed a consegnare la carta alla banca nello stato in cui si trova. ART. 4 - SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE DI CARTA E/O PIN 1 In caso di smarrimento o sottrazione della carta, da sola ovvero unitamente al PIN, il titolare è tenuto a chiedere immediatamente il blocco della carta medesima telefonando, in qualunque momento del giorno e della notte, al numero verde indicato nell istruzioni allegate e comunicando almeno le informazioni indispensabili per procedere al blocco della carta e cioè: nome, cognome, luogo e data di nascita del titolare medesimo: inoltre, il titolare è tenuto anche a denunciare l accaduto all Autorità Giudiziaria o di Polizia. 2 Nel corso della telefonata l operatore del numero verde comunicherà al titolare il numero di blocco. Successivamente, e comunque entro due giorni lavorativi bancari da quello della telefonata al numero verde, il titolare dovrà confermare l avvenuta segnalazione di blocco alla propria banca, personalmente ovvero mediante lettera raccomandata, telegramma o fax, fornendo non appena possibile copia della denuncia presentata all Autorità Giudiziaria o di Polizia ed indicando il numero di blocco. 3 Nel caso di impossibilità di utilizzo del numero verde, il titolare è tenuto comunque a segnalare nel più breve tempo possibile l accaduto alla propria banca, personalmente ovvero mediante lettera raccomandata, telegramma o fax, fornendo copia della denuncia presentata all Autorità Giudiziaria o di Polizia. 4 Appena ricevute le segnalazioni di cui ai precedenti commi, la banca provvede al blocco della carta. 5 La segnalazione di smarrimento o sottrazione è opponibile alla banca dal giorno di ricevimento. ART. 5 - POTERI DI RAPPRESENTANZA 1 Il titolare è tenuto a comunicare per iscritto alla banca le persone autorizzate a rappresentarlo nel ritiro e/o nell utilizzo della carta e del PIN, restando responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall uso della carta e del PIN medesimi da parte di tali persone. 2 In caso di persone giuridiche, la carta deve essere rilasciata ed intestata a soggetto autorizzato ad operare sul conto, ovvero ad altro soggetto appositamente delegato, che ne diviene titolare previa sottoscrizione da parte di quest ultimo del presente contratto. 3 In caso di variazione del soggetto autorizzato, fermo restando quanto disposto dall art. 9, la banca procederà al rilascio di una nuova carta. 4 La revoca ovvero la perdita dell autorizzazione ad operare di cui ai precedenti commi sono opponibili alla banca dal giorno di ricevimento della comunicazione. ART. 6 - EROGAZIONE DEI SERVIZI BANCOMAT 1 La banca assicura il regolare funzionamento di tutte le apparecchiature di cui all art. 1, comma 3, negli orari indicati nelle sezioni salvi i casi di forza maggiore, ivi compreso lo sciopero, riguardanti la banca e i suoi corrispondenti anche non bancari. 2 La banca si riserva la facoltà di modificare l ubicazione delle apparecchiature di cui all art. 1, comma 3, sospendere o abolire i servizi in qualsiasi momento, in relazione ad eventi connessi all efficienza ed alla sicurezza dei servizi medesimi senza assumere responsabilità per eventuali temporanee interruzioni, anche se non comunicate al titolare. ART. 7 - ADDEBITO IN CONTO 1 L addebito in conto delle operazioni compiute viene eseguito dalla banca in base alle registrazioni effettuate automaticamente dall apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l operazione. 2 Delle operazioni eseguite fa prova la comunicazione scritta rilasciata dall apparecchiatura al momento dell operazione. ART. 8 - RECESSO DELLA BANCA 1 La banca si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento con preavviso di un giorno, dandone comunicazione scritta al titolare, il quale è tenuto a restituire immediatamente la carta, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato. 2 La banca ha facoltà di recedere senza preavviso, dandone immediata comunicazione al titolare, nel caso in cui ricorra un giustificato motivo ai sensi dell art bis IV comma, cod. civ. Analoga facoltà è riconosciuta alla banca al fine di tutelare il buon funzionamento e di garantire la sicurezza dei servizi. 3 In ogni caso il titolare resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell uso dei servizi successivamente al recesso della banca o nel periodo in cui la banca medesima abbia eventualmente comunicato l esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione della carta. ART. 9 - RECESSO DEL TITOLARE ED OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELLA CARTA 1 Il titolare ha facoltà di recedere dal presente contratto in qualunque momento, dandone comunicazione scritta alla banca e restituendo la carta, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato. 2 Il titolare inoltre è tenuto a restituire alla banca la carta e detto materiale: - in caso di richiesta da parte della banca entro il termine da questa indicato; - alla scadenza dell eventuale periodo di validità della carta o del presente contratto; - in caso di variazione del soggetto autorizzato ai sensi dell art. 5, comma 2; - contestualmente alla richiesta di estinzione del conto corrente; 3 La carta deve essere restituita dagli eredi nel caso di decesso del titolare e, in caso di sopravvenuta incapacità di intendere e di agire del medesimo, dal legale rappresentante. 4 In ogni ipotesi di mancata restituzione, la banca potrà procedere al blocco della carta fermo restando che le relative spese, indicate nelle condizioni economiche previste dal successivo art. 10, sono a carico del titolare, dei suoi eredi o del legale rappresentante. 5 L uso della carta che non è stata restituita ai sensi del precedente art. 8 e del presente articolo, o in eccesso rispetto al saldo disponibile del conto corrente o al limite d importo comunicato dalla banca, ferme restando le obbligazioni che ne scaturiscono, è illecito. ART CONDIZIONI ECONOMICHE 1 Le condizioni economiche dei servizi disciplinati nelle sezioni, che potranno essere variate nel rispetto di quanto previsto in proposito dalla legge, sono indicate nei fogli informativi analitici. ART RINVIO ALLE NORME SUL CONTO CORRENTE 1 Per quanto no espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le norme che regolano il rapporto di conto corrente, a suo tempo sottoscritte dal titolare, che formano parte integrante di tale contratto. ART Il servizio bancomat/atm consente al titolare di prelevare denaro contante - entro i limiti d importo e con le modalità indicate nelle istruzioni allegate, che formano parte integrante di tale contratto - presso qualunque sportello automatico contraddistinto dal marchio Bancomat. ART La banca assicura il regolare funzionamento in circolarità del servizio dalle ore alle ore di tutti i giorni, fatta eccezione per gli impianti situati all interno di sportelli bancari o di altri locali in cui vi sia un orario di apertura al pubblico. ART In caso di utilizzo errato rispetto alle istruzioni di cui all art. 12 o comunque difformi dalle presente disposizioni, o per motivi di sicurezza, lo sportello automatico bancomat può trattenere la carta ed il titolare è tenuto a contattare la sua banca secondo quanto indicato nelle istruzioni medesime. ART In caso di difettoso funzionamento degli sportelli automatici il titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni. NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO BANCOMAT FAST PAY NORME RELATIVE AL SERVIZIO DI PAGAMENTO DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI ART Il servizio di pagamento dei pedaggi autostradali consente al titolare di effettuare, presso le barriere autostradali dotate di apposite apparecchiature e contraddistinte dal marchio Fast Pay, il pagamento dei pedaggi autostradali relativi a percorsi su tratti gestiti da Società od Enti convenzionati, autorizzando irrevocabilmente l addebito sul proprio conto corrente dei relativi importi. 2 Il titolare è tenuto ad utilizzare il servizio secondo le modalità e con i limiti di importo portati a conoscenza della banca mediante comunicazione scritta. 3 Il titolare prende atto che la banca è, parimenti, in tal modo irrevocabilmente autorizzata ad accreditare a dette Società od Enti l importo dei pedaggi sulla base delle registrazioni effettuate automaticamente sulle apparecchiature elettroniche installate presso i varchi autostradali. 4 Il titolare prende, altresì, atto che, per l utilizzo del servizio non è prevista la digitazione del codice personale segreto e che la carta potrà essere utilizzata, di volta in volta, per un solo autoveicolo, non essendo, pertanto, consentito convalidare il transito di altro autoveicolo, anche se al seguito del primo. ART. 17 5/6

6 1 Il servizio funziona, di norma, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 2 Resta esclusa ogni responsabilità della banca per interruzioni, sospensione, irregolare o mancato funzionamento del servizio per cause ad essa non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo meramente esemplificativo, il mancato o irregolare funzionamento delle apparecchiature elettroniche installate presso i varchi autostradali, sciopero dl proprio personale, o altre cause di forza maggiore. 3 La banca rimane totalmente estranea ad eventuali controversie tra titolare di carta e Società od Enti convenzionati in ordine ai pedaggi pagati utilizzando il servizio. 4 Al fine di tutelare il buon funzionamento del servizio e di garantirne la sicurezza, la banca ha facoltà, in qualsiasi momento, di sospendere il servizio ovvero di recedere dallo stesso, anche senza preavviso, senza responsabilità nei confronti del titolare, a seguito di norme legislative che ne rendano non più perseguibile lo scopo, ovvero di disposizioni e/o direttive degli organi istituzionali competenti in materia. 5 In ogni caso è riconosciuta ad entrambe le parti la facoltà di recedere dal presente servizio, con un preavviso di 15 giorni. ART La contabilizzazione in conto corrente dell importo dei pedaggi effettuati dal titolare avverrà con un unico addebito mensile, comprensivo dei pagamenti effettuati nel mese antecedente a quello dell addebito, con valuta media ponderata calcolata sulla base delle date e degli importi dei singoli pedaggi. 2 Le condizioni economiche applicate al servizio sono quelle rese pubbliche nei fogli informativi analitici posti a disposizione del pubblico presso le filiali della banca. ART Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni che regolano l uso della carta bancomat. Il/I sottoscritto/i dichiara/no di aver ricevuto copia del presente foglio informativo. Data Firma Firma 6/6

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