il 12 febbraio 2005, in Roma tra

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1 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I QUADRI DIRETTIVI E PER IL PERSONALE DELLE AREE PROFESSIONALI (DALLA 1ª ALLA 3ª) DIPENDENTI DALLE IMPRESE CREDITIZIE, FINANZIARIE E STRUMENTALI il 12 febbraio 2005, in Roma tra - il Nucleo per le Trattative costituito nell ambito del Comitato per gli Affari Sindacali e del Lavoro di composto dal Presidente Maurizio Sella, da Mario Girotti, Fabio Innocenzi, Carmine Lamanda, Maurizio Montagnese, Corrado Passera, Alessandro Profumo, Camillo Venesio, e da Matteo Basile, Wilma Borello, Anna Grosso, Stefano Libotte, Francesco Micheli, Roberto Quinale, Giovanni Rossi, Franco Toso, Marco Vernieri, dal Direttore Generale Giuseppe Zadra, assistiti dal Responsabile dell Area Sindacale e del Lavoro Giancarlo Durante e da Giorgio Mieli, con la collaborazione di Vittorio Cianchi, Ferdinando Giglio, Alfio Filosomi, Massimo Menici, Domenico Orofino, Pietro Scabellone, Gianfranco Torriero, nonché di Fabrizio Cirrincione, Cristiana Minguzzi, Stefano Nigrelli e Gianluca Scarelli e - la Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi) rappresentata dal Segretario Generale Cristina Attuati, dai Segretari Nazionali Gianfranco Amato, Franco Casini, Carmelo Benedetti, Enrico Gavarini, Giacomo Melfi, Matteo Valenti e dai membri del Comitato Direttivo Centrale Tiziano Barbiero, Gianfranco Bertinotti, Luciana Borsari, Mauro Bossola, Tommaso Brindisi, Carlo Cericola, Antonio Chessa (CR), Antonio Chessa (SS), Leonardo Comucci,

2 Giuliano De Filippis, Cetty Di Benedetto, Giovanni Donati, Gianni Dorigatti, Guido Fasano, Carlo Franchin, Alberto Frizzarin, Maria Furfaro, Cesare Galazzo, Fabrizio Garberi, M.Cristina Gessi, Carlo Giorgetti, Paolo Henin, Piero Marioli, Adriano Martignoni, Piergiuseppe Mazzoldi, Giuseppe Milazzo, Adriano Montanaro, Mauro Morelli, Pietro Mosca, Mike Naldi, Giuseppe Pacella, Werner Pedoth, Maria Teresa Pollicelli, Valerio Poloni, Carmelo Raffa, Roberto Riva, Angela Rosso, Ferdinando Saita, Fabio Scola, Sergio Severi, Lando Maria Sileoni, Domenico Sivori, Giuseppe Taddia, Giovanni Venier, Corrado Villa, Riccardo Zaglio, Roberto Zamboni; - la Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Personale di Credito, Finanza e Assicurazioni (Sinfub) * rappresentata dal Segretario Generale Pietro Pisani, dai Segretari Nazionali Mario Guarino, Ciro Luciano, Ettore Nardi, Antonio Raccuglia, assistiti dai Dirigenti Nazionali Gianpaolo Arrighi, Francesco Cuccovillo, Michele D Andrea, Francesco De Feo, Mario Martella, Domenico Di Pietro e coadiuvati dal Direttore del Sindacato Sergio Santiangeli; si è convenuto di stipulare il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1ª alla 3ª) dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali. La redazione del testo coordinato del presente contratto è stata completata il 13 dicembre * Firma per adesione relativamente alle tre aree professionali.

3 1. PREMESSA Le Parti si danno atto che il presente contratto nazionale di rinnovo del ccnl 11 luglio 1999, viene stipulato al termine di un articolato e complesso iter negoziale che ha visto la definizione delle seguenti intese: - Verbale di accordo 4 aprile 2002, di rinnovo della parte economica del contratto per il biennio Verbale di riunione 16 ottobre 2002 di interpretazione congiunta di talune questioni applicative relative alla prestazione lavorativa dei quadri direttivi ed alla banca delle ore per il personale delle aree professionali. - Protocollo 16 giugno 2004 sullo sviluppo sostenibile e compatibile del sistema bancario, in premessa al quale ci si è dati atto che in adempimento del Protocollo d intesa del 4 giugno 1997 sul settore bancario sono stati stipulati l accordo quadro 28 febbraio 1998 ed il contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1999, attraverso i quali le Parti hanno contribuito al riposizionamento strategico ed al riequilibrio competitivo del sistema bancario italiano rispetto ai competitors europei ed, in particolare, alle ristrutturazioni e alle riorganizzazioni, ai processi di concentrazione nei gruppi bancari e di privatizzazione degli assetti proprietari, alle innovazioni dei processi produttivi, dei prodotti e dei canali distributivi, anche tramite il contenimento dei costi, l introduzione di nuove flessibilità normative, la modernizzazione delle relazioni sindacali e l individuazione di strumenti idonei per la gestione delle risorse umane da parte delle imprese ed il governo, in condizioni di equilibrio sociale, delle tensioni occupazionali, anche per mezzo del Fondo di solidarietà di settore (in appendice n. 8). - Protocollo 13 gennaio 2005 sul Fondo Nazionale del settore del credito per progetti di solidarietà (in appendice n. 7). * * * Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e le aree professionali (dalla 1ª alla 3ª) che costituisce una normazione unitaria e inscindibile è strutturato in una parte generale, comune alle diverse componenti professionali, ed in due distinte discipline dedicate alle rispettive specificità. Le imprese cui si applica il presente contratto sono quelle indicate nell elenco allegato (all. n. 1). L si impegna a fornire alle organizzazioni sindacali stipulanti l elenco aggiornato delle imprese destinatarie del contratto stesso, nonché le successive variazioni.

4 2. PARTE GENERALE

5 3. CAPITOLO I AREA CONTRATTUALE Art. 1 - Ambito di applicazione del contratto 1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie ed ai dipendenti delle imprese controllate che svolgono attività creditizia, finanziaria, ai sensi dell art. 1 del d.lgs. n. 385/93, o strumentale, ai sensi degli artt. 10 e 59 del medesimo decreto. 2. Per alcune attività, o processi e fasi lavorative, o raggruppamenti di attività organizzativamente connesse, sono previste nel presente contratto nazionale specifiche regolamentazioni in tema di orario e inquadramenti al fine di addivenire, con la necessaria gradualità temporale, ad una disciplina coerente con il mercato di riferimento (v. gli articoli che seguono). 3. Nell attuale fase di ricerca di efficienza, di competitività economica e di sviluppo che caratterizza il settore, si possono determinare processi di riorganizzazione/razionalizzazione la cui realizzazione può comportare anche l eventuale allocazione di personale e di attività a società non controllate. Al personale interessato da tali processi, per le attività di cui all articolo che segue, è garantita l applicazione del presente contratto con le relative specificità. La garanzia vale anche nei confronti del personale che, per l espletamento delle medesime attività, verrà successivamente assunto dalle predette società. 4. Nei casi di cui al precedente comma, si darà luogo alla procedura di cui al Cap. II, art. 14, che dovrà comunque coinvolgere sia l impresa acquirente che alienante, e dovrà tendere ad individuare soluzioni idonee in ordine agli aspetti occupazionali, alla formazione, allo sviluppo dei livelli professionali ed al mantenimento dei trattamenti economici e normativi. L impresa alienante potrà cedere le attività in questione a condizione che l acquirente si impegni ad applicare il contratto collettivo del credito con le relative specificità e

6 4. demandi ed a fare assumere, in caso di successiva cessione, il medesimo impegno al nuovo acquirente. 5. Le attività di carattere complementare e/o accessorio, per le quali è possibile sia l applicazione dei contratti complementari che saranno concordati dalle Parti nazionali che l'appalto anche ad imprese che non applichino il presente contratto in quanto appartenenti ad altri settori, sono indicate al successivo art. 3. * * * 6. Il presente contratto non si applica al personale espressamente assunto e normalmente adibito a servizi o a gestioni speciali non aventi una diretta relazione con l esercizio delle funzioni di cui al primo comma del presente articolo.

7 5. Art. 2 - Attività che richiedono specifiche regolamentazioni 1. Si individuano le seguenti attività cui si applicano le specifiche regolamentazioni di cui ai comma che seguono: A) Intermediazione mobiliare. B) Leasing e Factoring. C) Credito al consumo. D) Gestione delle carte di credito e debito e sistemi di pagamento. E) Servizi o reparti centrali o periferici, di elaborazione dati, anche di tipo consortile. F) Centri servizi, relativamente alle attività di tipo amministrativo/contabile, non di sportello, svolte in maniera accentrata (strutture centrali o periferiche), di supporto operativo alle seguenti specifiche attività creditizie: - nell area sistema di pagamento: bonifici Italia da/verso clienti; utenze; portafoglio cartaceo ed elettronico da clienti e corrispondenti; carte di credito e di debito; imposte e tasse; Inps; assegni circolari/bancari; - nell area estero: crediti documentari e portafoglio estero; bonifici estero; girofondi finanziari; - nell area finanza: amministrazione e regolamento titoli italiani in portafoglio non residenti; prodotti derivati trattati su mercati regolamentati; prodotti derivati OTC; forex/money market; depositi; - nell area titoli: custodia titoli; amministrazione azioni e obbligazioni; regolamenti c/cifra e franco valuta; banca depositaria; fondi di gestione; GPM/risparmio gestito; informativa societaria; - nell area supporto: anagrafe; conti correnti; - nell area servizi generali: contabilità, ivi compresa quella fornitori. G) Gestione amministrativa degli immobili d uso. 2. Orari di lavoro. Le specifiche regolamentazioni in materia di orari di lavoro per le attività di cui al presente articolo, sono contenute nel Cap. XIII.

8 6. 3. Inquadramenti. Per le attività di cui al presente articolo, al personale assunto successivamente alla data del 1 novembre 1999 si applica la seguente declaratoria di inquadramento: - i lavoratori/lavoratrici che sono stabilmente incaricati dall impresa di svolgere, in via continuativa e prevalente, compiti di carattere amministrativo e/o contabile, o tecnico, nel rispetto di procedure semplici e standardizzate, con input prevalentemente predefiniti e con limitato grado di autonomia funzionale, sono inquadrati nella 2ª area professionale, 3 livello retributivo. 4. Per i servizi di elaborazione dati: - le Parti stipulanti si riservano di definire, entro 90 giorni dalla stipulazione del presente contratto, ulteriori declaratorie e profili professionali specifici ed esemplificativi avendo a riferimento l'impianto normativo definito dal contratto collettivo nazionale del credito, ma adeguandoli alle necessità di contenuto professionale tipiche; - in ogni caso, in occasione della prossima contrattazione integrativa aziendale, si procederà ad un riesame delle discipline in atto in materia di inquadramenti per adeguarle ai principi suesposti ed in coerenza con gli obiettivi generali del presente contratto, anche per quel che attiene a eventuali sistemi di progressione economica e/o di carriera.

9 7. Art. 3 - Attività complementari e/o accessorie appaltabili 1. Le attività complementari e/o accessorie appaltabili sono identificate, indicativamente, come segue: a) Servizio portafoglio (escluse quelle di cui all articolo che precede, lett. F) e cassa/trattazione assegni; lavorazioni di data entry relative ad attività di back office. b) Trattamento delle banconote (ammazzettamento, contazione, cernita, etc.); trattamento della corrispondenza e del materiale contabile; trasporto valori. c) Attività di supporto tecnico/funzionale per self-banking, POS, electronic banking e banca telefonica. d) Gestione di archivi, magazzini, economato (approvvigionamento di materiali d uso); servizi centralizzati di sicurezza; vigilanza. CHIARIMENTO A VERBALE Per lavorazioni di data entry relative ad attività di back office si intendono quelle concernenti attività ausiliarie, amministrative e contabili quali la gestione degli strumenti di pagamento elettronici, il trattamento assegni ed effetti, l inserimento dati negli archivi informatici. CONTRATTI COMPLEMENTARI 2. Le Parti stipulanti si impegnano a definire, entro 120 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto, contratti complementari per le attività di cui al presente articolo sui temi che seguono, con l obiettivo di convergere verso costi competitivi con il mercato di riferimento: - orario di lavoro; - inquadramento del personale tramite l applicazione della declaratoria di cui all art. 2; - tabelle retributive, per le quali dovrà prevedersi una riduzione pari al 15%.

10 8. 3. Quanto previsto dal secondo e terzo alinea riguarda il personale assunto successivamente alla data del 1 novembre * * * 4. Eventuali future nuove attività, diverse da quelle suindicate, che richiedano, anche in relazione a quanto previsto al punto 15 dell art. 1 del d.lgs 385/93, specifiche regolamentazioni o contratti complementari ai sensi della presente norma potranno venire individuate, su istanza di ciascuna delle Parti, in successivi momenti di verifica.

11 9. Art. 4 - Nozione di controllo 1. Ai fini della valutazione dell esistenza del controllo societario le Parti fanno riferimento alla previsione di cui all art c.c., comma 1, n. 1 e n E altresì da riconoscere come controllata la società partecipata che, per vincoli di committenza o contrattuali intervenuti con imprese creditizie o finanziarie di cui all art. 1, comma 1, svolga per esse attività prevalente, compresa nell area, e tale da determinarne la sussistenza, essendo perciò carente di autonomia economica. NORMA TRANSITORIA Le Parti stipulanti si incontreranno entro il 31 dicembre 2005 per valutare gli eventuali adattamenti da apportare alla disciplina in tema di controllo societario, in relazione a quanto disposto dal d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

12 10. CAPITOLO II SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI Art. 5 - Assetti contrattuali - Decorrenze e scadenze 1. In relazione a quanto stabilito dal Protocollo 23 luglio 1993, le Parti concordano che gli assetti contrattuali del settore prevedono: - il contratto collettivo nazionale di categoria che ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella economica; - un secondo livello di contrattazione (aziendale) riguardante materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del contratto nazionale, secondo le modalità e gli ambiti di applicazione definiti dal contratto che stabilisce anche tempistica secondo il principio dell autonomia dei cicli negoziali e materie del secondo livello. 2. Il presente contratto decorre dalla data di stipulazione, salvo quanto previsto in singole norme, e scadrà, sia per la parte economica che per quella normativa, il 31 dicembre Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un arco di tempo biennale per la parte economica e quadriennale per la parte normativa, qualora non venga disdetto almeno 3 mesi prima di ciascuna scadenza. DICHIARAZIONE DELLE PARTI Le Parti stipulanti chiariscono che le specifiche disposizioni del presente contratto che richiamano la data di stipulazione del ccnl si intendono riferite, convenzionalmente ed in via eccezionale, alla data del 1 aprile 2005.

13 11. Art. 6 - Procedura di rinnovo 1. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici stipulanti si impegnano a presentare la piattaforma alla controparte imprenditoriale in tempo utile per consentire l apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del presente contratto. 2. Durante questo periodo e per il mese successivo a detta scadenza ovvero per un periodo di due mesi dalla presentazione della piattaforma se successiva le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. La violazione di tale periodo di raffreddamento comporterà, come conseguenza a carico della Parte che vi avrà dato causa, l anticipazione o lo slittamento di tre mesi della data a partire dalla quale decorre l indennità di vacanza contrattuale di cui all art Entro il termine di scadenza del primo biennio di valenza contrattuale le organizzazioni sindacali stipulanti presenteranno le loro richieste di adeguamento del trattamento economico, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo 23 luglio 1993.

14 12. Art. 7 - Indennità di vacanza contrattuale 1. In relazione a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, in riferimento a quanto stabilito all art. 6, in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del presente contratto, verrà corrisposto ai lavoratori/lavoratrici un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato indennità di vacanza contrattuale. 2. L importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato come segue: per le aree professionali: 88% della voce stipendio; per il 1 e 2 livello dei quadri direttivi: 89% della voce stipendio; per il 3 livello dei quadri direttivi: 79% della voce stipendio e dell eventuale assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999; per il 4 livello dei quadri direttivi: 79% della voce stipendio; 87% dell eventuale assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999 per la parte relativa alle ex maggiorazioni di grado. 3. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell inflazione programmata. 4. L indennità non sarà più erogata dalla data di decorrenza dell accordo di rinnovo del contratto nazionale.

15 13. Art. 8 - Osservatorio nazionale 1. All Osservatorio nazionale composto da rappresentanti di entrambe le Parti nel numero massimo di 2 per ogni organizzazione sindacale dei lavoratori/lavoratrici stipulante e nello stesso numero complessivo per l sono attribuite funzioni di studio, approfondimento e valutazione congiunta in merito alle ricadute sulle condizioni lavorative in relazione ai seguenti temi: a) dinamica dei modelli organizzativi, della produttività e del costo del lavoro ed in generale dei principali indicatori riguardanti il fattore lavoro, valutati anche comparativamente ai mercati internazionali di riferimento; b) andamento delle relazioni fra le Parti e possibili linee di sviluppo del sistema di partecipazione sindacale; c) evoluzione della ristrutturazione del sistema creditizio, in relazione alle finalità individuate nel contratto, nell ambito delle strategie aziendali e degli eventuali piani industriali; d) situazione occupazionale nel settore e relative linee di tendenza con particolare riferimento all occupazione giovanile e a quella femminile; e) pari opportunità per il personale femminile, in coerenza con i principi di non discriminazione diretta o indiretta di cui alla legislazione in materia, anche acquisendo le più significative esperienze maturate aziendalmente; f) sviluppo di tecnologie e loro eventuali effetti sull occupazione e sull evoluzione delle figure professionali; g) condizioni igienico-ambientali nei posti di lavoro; h) lineamenti generali della formazione e riqualificazione professionale svolta in esecuzione degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro; i) problematiche e normative connesse al rapporto di lavoro, derivanti dall integrazione europea; l) ricerca delle necessarie linee di sostegno legislativo ai programmi in materia lavoristica relativi al settore;

16 14. m) possibilità di intervento su organismi pubblici ai fini del miglior raccordo tra le esigenze delle imprese e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti (ad es.: problemi della scuola e dei giovani); n) assetto previdenziale del settore; o) rilevazione, analisi, divulgazione e promozione di iniziative concernenti le azioni sociali finalizzate ad una miglior integrazione delle persone appartenenti alle categorie dello svantaggio sociale, nell ambito delle norme di legge che regolano la materia, anche in relazione alla possibilità di utilizzare i finanziamenti e gli strumenti di intervento previsti dalle vigenti norme a livello europeo, nazionale o regionale; p) trattamento dei dati personali sensibili ai fini della corretta applicazione del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e delle disposizioni dell Autorità garante; q) elementi conoscitivi rivenienti dall informativa di cui all art. 10, comma 1, lett. c). 2. L Osservatorio nazionale ha sede in Roma, presso l. 3. I componenti dell Osservatorio resteranno in carica per il periodo di vigenza del contratto nazionale e possono essere sostituiti da ciascuna delle rispettive organizzazioni di appartenenza mediante comunicazione scritta da notificare alle altre organizzazioni stipulanti. 4. Nell ambito dei membri dell Osservatorio viene scelto un Presidente e un Vice Presidente. Le funzioni di Presidente e di Vice Presidente sono svolte, con cadenza annuale, alternativamente da entrambe le Parti: quando venga eletto come Presidente un esponente delle organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici, il Vice Presidente viene eletto dall e viceversa. 5. Il Presidente e il Vice Presidente dell Osservatorio nazionale costituiscono l ufficio di presidenza, il quale, in attuazione delle decisioni assunte dalle Parti stipulanti il

17 15. presente contratto, svolge opera di coordinamento dell attività dell Osservatorio anche nei rapporti con gli esperti. 6. Per il migliore funzionamento dell Osservatorio viene attivata una banca dati gestita operativamente da con accesso da parte di componenti l Osservatorio designati dalle rispettive organizzazioni stipulanti. 7. Attraverso la banca dati si raccolgono ed elaborano i dati di complesso da utilizzare per l esame degli argomenti oggetto di studio da parte dell Osservatorio e per gli approfondimenti e le riflessioni che potranno seguire. 8. L Osservatorio sottopone, di volta in volta, all approvazione delle Parti stipulanti eventuali progetti operativi che devono contenere anche le relative previsioni in ordine ai costi, per ogni opportuna valutazione delle Parti medesime. 9. L Osservatorio può avvalersi della collaborazione di esperti e deve riunirsi almeno due volte l anno. 10. Nell ambito dell Osservatorio viene istituita una Segreteria con compiti di natura amministrativa e organizzativa.

18 16. Art. 9 - Conciliazione delle controversie individuali di lavoro e arbitrato 1. Al fine di promuovere e favorire, in alternativa al ricorso giudiziale, una soluzione più rapida e meno onerosa delle controversie individuali in materia di lavoro, sono previste le seguenti procedure facoltative di conciliazione ed arbitrato, in attuazione delle vigenti disposizioni di legge in materia. Conciliazione 2. In caso di controversie individuali di lavoro le parti interessate, anziché adire la commissione di conciliazione amministrativa presso le Direzioni provinciali del lavoro, possono scegliere, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 410 e ss. c.p.c., di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale con l assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali secondo le modalità e le procedure sottoindicate. 3. Viene costituita, a tale scopo, una Commissione paritetica di conciliazione. 4. La segreteria della Commissione ha sede presso l di Roma o Milano. Le riunioni della Commissione hanno luogo presso gli uffici dell Associazione, di Roma o di Milano, ovvero presso l impresa interessata alla controversia. 5. La predetta Commissione è composta: a) per le imprese, da un rappresentante dell ; b) per i lavoratori, da un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto. 6. La parte interessata ad esperire il tentativo di conciliazione secondo la presente procedura, deve farne richiesta alla Commissione paritetica di conciliazione, anche tramite una organizzazione sindacale stipulante o, se trattasi di imprese, anche tramite l. 7. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione, è inviata alla parte convenuta mediante lettera raccomandata a.r.

19 La richiesta deve precisare: a) le generalità del ricorrente e l impresa interessata; b) la delega per la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione ad una organizzazione sindacale stipulante, qualora la parte ricorrente sia il lavoratore/lavoratrice; all qualora la parte ricorrente sia l impresa; c) il luogo dove devono venire effettuate le comunicazioni inerenti la procedura; d) l oggetto della vertenza. 9. La Commissione paritetica di conciliazione, una volta ricevuta la comunicazione, comunica a tutte le parti, tempestivamente, data e luogo della comparizione ai fini del tentativo di conciliazione. 10. Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta alla Commissione. Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai fini dell art. 412 bis c.p.c. 11. Ove il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dalla parte interessata, si forma un verbale che deve essere sottoscritto dalle parti nonché dalla Commissione paritetica di conciliazione, avente valore di conciliazione della lite in sede sindacale ai sensi dell art c.c. e degli artt. 410 e 411 c.p.c. 12. Il processo verbale di conciliazione viene depositato, a cura della segreteria della Commissione paritetica di conciliazione, presso la Direzione Provinciale del Lavoro, ai fini del successivo inoltro al Tribunale competente per territorio. 13. Se la conciliazione non riesce, si applicano le disposizioni dell art. 412 c.p.c.

20 18. Arbitrato 14. In via sperimentale, ai sensi dell art. 412 ter e quater c.p.c. è istituito, a cura delle Parti stipulanti, un Collegio arbitrale irrituale che potrà pronunciarsi sui ricorsi aventi ad oggetto controversie individuali di lavoro. Salvo diverso accordo tra le parti stipulanti, il Collegio ha sede in Roma o Milano. a) Il Collegio è composto da tre membri, due dei quali designati rispettivamente dall e dalla organizzazione sindacale stipulante il presente contratto adita dal lavoratore/lavoratrice ricorrente. Il terzo membro, con funzioni di Presidente, viene scelto di comune accordo da tale organizzazione sindacale e dall. b) In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro, quest ultimo viene sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, viene designato, su richiesta dell o dell organizzazione sindacale adita dal lavoratore/lavoratrice, dal Presidente del Tribunale di Roma. c) Alla designazione del supplente del Presidente si procede con gli stessi criteri sopra indicati. d) Il Collegio dura in carica per il periodo di vigenza del contratto nazionale ed è rinnovabile. e) Ognuno dei rappresentanti delle rispettive organizzazioni può essere sostituito di volta in volta. f) Ciascun componente il Collegio è tenuto a dichiarare, di volta in volta e per iscritto, che non ricorre alcuna delle fattispecie di astensione previste dall art. 51 c.p.c. g) Le funzioni di segreteria vengono svolte a cura dell. h) Espletato, con esito negativo, il tentativo obbligatorio di conciliazione, le parti interessate possono concordare di deferire la controversia al Collegio arbitrale, dandone comunicazione, a mezzo raccomandata a.r., entro 15 giorni dal suddetto esperimento alla segreteria di cui al punto che

21 19. precede. Fa fede, ai fini del rispetto di tale termine, la data di spedizione della raccomandata. i) I ricorsi pendenti avanti il Collegio già costituito che siano inoltrati nel periodo intercorrente fra la data di stipulazione del contratto e il momento della eventuale costituzione di un nuovo Collegio, vengono decisi indipendentemente dalla intervenuta costituzione del nuovo Collegio. l) Il Collegio deve riunirsi entro trenta giorni dal ricevimento dell istanza. m) Il Collegio provvede all espletamento del procedimento arbitrale osservando il principio del contraddittorio. Sentite le parti interessate il Collegio stabilisce le forme ed i modi di espletamento dell eventuale istruttoria secondo i criteri da esso ritenuti più opportuni. n) Il Collegio può assegnare alle parti un termine per l eventuale presentazione di documenti e memorie ed un ulteriore termine per eventuali repliche. Le parti possono farsi assistere, a proprie spese, da esperti di fiducia. Il Collegio emette il proprio lodo entro 60 giorni dalla data della prima riunione, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga, fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. o) Qualora il Collegio ritenga che la definizione della controversia dipenda dalla risoluzione in via pregiudiziale di una questione concernente l efficacia, la validità o l interpretazione di una clausola di un contratto o accordo collettivo nazionale, ne informa le parti e sospende il procedimento: ove le parti non dichiarino per iscritto ed entro 10 giorni di rimettere la questione al Collegio e di accettarne la decisione in via definitiva, il procedimento si estingue. Le decisioni assunte non costituiscono interpretazione autentica dei contratti e degli accordi collettivi. Il lodo arbitrale può essere impugnato davanti al competente Tribunale ai sensi dell art. 412 quater c.p.c.

22 20. p) Durante il mese di agosto di ciascun anno solare sono sospesi i termini di cui al presente articolo. q) Le spese della procedura arbitrale sono a carico della parte soccombente, salvo diverse determinazioni del Collegio. NOTA A VERBALE Le Parti concordano sulla necessità di un costante monitoraggio dei flussi delle conciliazioni e dei lodi arbitrali sulla base dei dati quantitativi e della tipologia delle questioni affrontate in tale sede e si riservano di adeguare la disciplina dell arbitrato alla luce delle possibili modifiche legislative.

23 21. Art Incontro annuale 1. Ogni anno, nel corso di un apposito incontro, l impresa fornisce agli organismi sindacali aziendali (su richiesta anche di uno solo di essi) una informativa sugli argomenti di seguito indicati, che saranno oggetto di valutazione fra le Parti: A) PROSPETTIVE STRATEGICHE 1. andamento economico e produttivo con riferimento anche ai più significativi indicatori di bilancio (ivi comprese le spese per il personale), con indicazioni previsionali relative all anno successivo; 2. processi di riconversione e di riposizionamento strategico, di revisione dei processi organizzativi, produttivi e distributivi (con particolare attenzione all innovazione del portafoglio prodotti, allo sviluppo tecnologico, con specifico riguardo alle possibili applicazioni ed alle connesse opportunità di mercato, agli orientamenti ed alle possibili azioni per il miglioramento della qualità dei servizi offerti); 3. modalità applicative degli accordi sottoscritti e di quanto realizzato nell ambito delle strategie aziendali e degli eventuali piani industriali. B) PROFILO STRUTTURALE 1. numero dei lavoratori/lavoratrici in servizio al 31 dicembre, suddiviso per unità produttive; 2. andamento dell occupazione e destinazione numerica dei nuovi assunti a livello di unità produttiva; 3. trasferimenti effettuati ad unità produttive situate in comune diverso (indicando separatamente quelli disposti su iniziativa aziendale da quelli attuati in accoglimento di richieste del personale) e loro destinazione numerica alle singole unità produttive; rotazioni effettuate nell ambito di quanto previsto dall art. 88;

24 andamento qualitativo e quantitativo dell utilizzo delle diverse tipologie di contratto di lavoro disciplinate dal presente contratto, distinte per singole unità produttive; 5. andamento occupazionale, destinazione numerica, a livello di unità produttiva, e fasce orarie dei lavoratori/lavoratrici a tempo parziale; 6. previsioni di massima sull andamento occupazionale complessivo per l anno di calendario in corso al momento in cui si svolge l incontro; 7. distribuzione territoriale degli sportelli con indicazioni previsionali riguardanti l anno in corso sull apertura di ciascuno sportello e sul numero dei relativi addetti, anche agli effetti della mobilità interna. C) QUALITÀ DELLE RISORSE UMANE 1. modalità applicative di quanto realizzato nell ambito di talune materie già oggetto di procedura preventiva in tema di orari di lavoro (art. 19), formazione del personale (art. 63), sviluppo professionale e valutazione del personale (art. 67), sistema incentivante (art. 44); 2. modalità attuative delle flessibilità in tema di lavoro a tempo parziale, mansioni del personale e telelavoro. La valutazione delle parti sulla qualità delle risorse umane potrà essere effettuata anche sulla base di indicatori condivisi, quali, ad esempio: livello di realizzazione dei piani formativi contrattuali; totale delle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale/totale domande accolte; dati percentuali circa gli avanzamenti di carriera, distinti per quadri direttivi e aree professionali e suddivisi per fasce di età e genere; distribuzione, in percentuale, dei giudizi professionali complessivi distinti per quadri direttivi e aree professionali; numero dei ricorsi/totale dipendenti; numero dei ricorsi accolti.

25 23. Le risultanze dell informativa di cui al comma 1 della presente lett. C) potranno fornire utili elementi conoscitivi anche per l attività dell Osservatorio nazionale paritetico di cui al Protocollo 16 giugno 2004 sullo sviluppo sostenibile e compatibile del sistema bancario (in appendice n. 8). D) INTERVENTI SPECIFICI 1. interventi effettuati o previsti per l eliminazione, in occasione di costruzione o di rilevante ristrutturazione di edifici adibiti all attività bancaria, delle barriere architettoniche che rendano difficoltoso l accesso nei luoghi di lavoro ai portatori di handicap; 2. provvedimenti (non aventi carattere di riservatezza) adottati o in corso di realizzazione in attuazione delle previsioni del contratto integrativo aziendale in materia di sicurezza, ed eventuali provvedimenti adottati a favore dei lavoratori/lavoratrici colpiti da eventi criminosi; 3. misure tecniche o organizzative adottate compatibilmente con le necessarie esigenze di riservatezza e interventi informativi e formativi svolti nei confronti del personale interessato in ordine ai meccanismi introdotti dalla legislazione in materia di antiriciclaggio; 4. posizioni di lavoro che, compatibilmente con le diverse organizzazioni delle imprese, possano essere assegnate in via sperimentale ai soggetti disabili, avvalendosi anche delle esperienze maturate in sede aziendale; 5. introduzione, in caso di innovazioni tecnologiche, di eventuali sussidi informatici e/o tecnici utili a ridurre le barriere alla comunicazione e all informazione di soggetti disabili, ai sensi delle vigenti norme di legge e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive; 6. azioni positive contro molestie sessuali e comportamenti vessatori, fisici o psicologici.

26 All incontro annuale previsto dalla presente norma possono prendere parte, in numero non superiore a tre, componenti degli organismi sindacali aziendali cui le imprese accordano permessi retribuiti per la partecipazione ai suddetti incontri. 3. Con cadenza semestrale le Parti aziendali effettuano su richiesta degli organismi sindacali aziendali un incontro di verifica relativamente ai temi dell incontro annuale. 4. Le imprese fino a dipendenti possono accorpare nell incontro annuale di cui al presente articolo, le procedure di cui agli artt. 11 (incontri semestrali), 16 (appalti), 19 (orari di lavoro), 63 (formazione), 67 (valutazione professionale del personale). NOTA A VERBALE 1. Le informazioni riguardano il personale destinatario del presente contratto e, salvo diversa espressa indicazione, si riferiscono all anno di calendario precedente; nei casi di cui alla lett. B), nn. da 1 a 5, l impresa suddivide le informazioni che saranno fornite, ove possibile, anche in formato elettronico per categorie, aree professionali, livelli retributivi. In tutti i casi nei quali è tecnicamente possibile l impresa suddivide tutti i dati per genere. 2. In considerazione di quanto previsto all art. 78, comma 3, nel corso dell incontro annuale l impresa fornisce un informativa, di complesso e a consuntivo, sulle proprie determinazioni in ordine all apposita erogazione ai quadri direttivi.

27 25. Art Incontri semestrali 1. Ad iniziativa delle organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici le imprese danno luogo semestralmente ad incontri nel corso dei quali dirigenti delle predette organizzazioni facenti parte del personale prospettano i problemi relativi ai carichi e ai ritmi di lavoro, agli organici, alle condizioni igienico-ambientali dove il lavoro si svolge e alla tutela fisica dei lavoratori/lavoratrici per l adozione dei provvedimenti ritenuti idonei in relazione a quanto prospettato. 2. Le dichiarazioni conclusive della Direzione aziendale saranno inserite in apposito verbale. 3. Detti incontri hanno luogo presso la Direzione generale o centrale per le imprese che abbiano succursali dislocate in non più di 12 province. Per le altre imprese gli incontri hanno luogo presso le Direzioni locali secondo la competenza territoriale stabilita da ciascuna impresa in rapporto alla propria organizzazione interna. 4. Gli incontri in parola devono tenersi - unitariamente con tutte le organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto su richiesta anche di una sola di esse - entro il termine di 15 giorni dalla data della richiesta stessa. All inizio di ogni incontro semestrale le organizzazioni sindacali devono indicare tutti gli argomenti che formeranno oggetto dell incontro medesimo. 5. Le predette organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici che intendano partecipare agli incontri devono notificare tempestivamente all impresa i nominativi dei propri dirigenti (in numero non superiore a due ovvero a tre per ogni organizzazione, a seconda che i lavoratori/lavoratrici ai quali si riferiscono gli incontri siano complessivamente inferiori o superiori a 300 unità) che interverranno agli incontri stessi. 6. A detti dirigenti le imprese accordano permessi retribuiti per la partecipazione ai suddetti incontri. 7. Nel corso degli incontri semestrali potrà essere effettuata, per quanto di competenza territoriale, una verifica

28 26. applicativa degli eventuali accordi raggiunti a livello aziendale o a livello di gruppo. 8. Detti incontri semestrali e tale verifica, in presenza di decentramenti organizzativi per aree o comparti territoriali, potranno essere effettuati tra l impresa e un coordinamento sindacale di area o di comparto territoriale nel rispetto di quanto previsto dall art. 13 dell Accordo 13 dicembre 2003.

29 27. Art Pari opportunità 1. Possono costituirsi aziendalmente Commissioni paritetiche per l analisi e la valutazione congiunta della materia delle pari opportunità, anche allo scopo di programmare azioni positive ai sensi della legislazione in materia, con l obiettivo di valorizzare le risorse del lavoro femminile. 2. Il rapporto biennale sulla situazione del personale previsto dalla vigente disciplina legislativa, forma oggetto di esame fra le Parti aziendali. 3. L informativa e la valutazione sono finalizzate ad individuare provvedimenti idonei alla realizzazione di pari opportunità per il personale femminile. 4. Le suddette Commissioni possono elaborare risultati e proposte anche da trasferire all Osservatorio nazionale di cui all art A tali fini ciascun organo di coordinamento facente capo alle organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici stipulanti il presente contratto, può sostituire fino a due dei suoi membri anche ai fini dei permessi con altri elementi facenti parte del personale: ciascuno di detti sostituti può, comunque, fruire di permessi retribuiti, per ogni tipo di impegno correlativo, nei limiti di 25 ore per ogni anno di calendario.

30 28. Art Organismo paritetico sulla formazione Le Parti aziendali possono istituire un organismo paritetico sulla formazione che interagisca con Enbicredito al fine di attivare le procedure di accesso ai fondi comunitari, nazionali e regionali.

31 29. Art Ristrutturazioni e/o riorganizzazioni - Trasferimenti di azienda 1. Nei casi di rilevanti ristrutturazioni e/o riorganizzazioni (anche se derivanti da innovazioni tecnologiche) l informazione e la consultazione sono successive alla fase decisionale. 2. L informazione scritta deve riguardare i motivi della programmata ristrutturazione e/o riorganizzazione, le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori/lavoratrici, le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi. 3. Le ricadute sulle condizioni di lavoro del personale nei casi suindicati formano oggetto di apposita procedura di contrattazione prima dell attuazione operativa. I relativi incontri si svolgono tra l impresa e gli organismi sindacali aziendali. 4. La prima fase di detta procedura, salvo diversi accordi tra le Parti, si svolge in sede aziendale e deve esaurirsi entro il termine di 15 giorni, successivi all informativa di cui al primo comma. 5. Qualora in tale sede non si giunga ad un accordo si dà luogo ad ulteriori incontri negoziali che devono esaurirsi entro altri 30 giorni, trascorsi i quali l impresa può attuare i provvedimenti deliberati, per la parte concernente il personale. Nei predetti incontri gli organismi sindacali aziendali possono farsi assistere da un esponente della struttura nazionale o territoriale competente e l impresa può farsi assistere dall. 6. Nelle ipotesi, invece, di trasferimento di azienda (quali fusione, concentrazione e scorporo) si applica la disciplina di legge, a prescindere dal numero dei dipendenti delle imprese interessate. 7. Nel caso di cessione del pacchetto azionario di controllo l impresa cedente e quella cessionaria, nonché quella ceduta, dopo la cessione medesima, ne informano con immediatezza gli organismi sindacali aziendali e verificano con gli stessi se vi sono ricadute sulle condizioni di lavoro del

32 30. personale, ai fini dell eventuale attivazione della procedura di cui al comma Durante le procedure di cui al presente articolo le Parti si asterranno da ogni iniziativa unilaterale e da ogni azione diretta.

33 31. Art Distacco del personale 1. Laddove lo richiedano specifiche situazioni, le imprese possono disporre, dandone comunicazione scritta che ne indichi motivazione e durata, il distacco di propri dipendenti il cui rapporto di lavoro continua ad essere disciplinato dalla normativa nazionale ed aziendale (compresa quella previdenziale) tempo per tempo vigente presso l impresa distaccante. 2. Al lavoratore/lavoratrice distaccato sarà corrisposto il premio aziendale tempo per tempo erogato dall impresa distaccante e l eventuale premio incentivante dell impresa distaccataria che ne comunicherà criteri e modalità. Al lavoratore distaccato sarà, inoltre, garantita la complessiva continuità dello sviluppo professionale. 3. Qualora il distacco riguardi gruppi di lavoratori, l impresa fornisce preventivamente agli organismi sindacali aziendali, fatte salve le procedure di cui agli artt. 14, 17 e 18, una informativa per loro osservazioni, da formulare entro 3 giorni dal ricevimento dell informativa stessa, sulle motivazioni e sui trattamenti, nonché, in generale, sulla durata dello stesso, al fine di ricercare soluzioni condivise entro 10 giorni dalla predetta informativa. 4. Detta procedura è altresì finalizzata alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, delle modalità di rientro degli interessati, nonché della complessiva continuità dello sviluppo professionale del lavoratore. 5. Qualora non siano raggiunte soluzioni condivise entro il predetto termine, l impresa rende operativi i propri provvedimenti.

34 32. Art Appalti 1. All atto della stipulazione di un contratto di appalto di opere e servizi, l impresa committente deve farsi rilasciare dalla impresa appaltatrice una dichiarazione con la quale l impresa stessa si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, delle norme contrattuali collettive, previdenziali e antinfortunistiche del settore di appartenenza. 2. L impresa committente, al fine di consentire il controllo del rispetto di tali norme, comunica agli organismi sindacali aziendali la stipulazione di nuovi appalti o il rinnovo degli appalti in essere. 3. L impresa committente si impegna a non rinnovare oltre la scadenza il contratto di appalto, ove risulti che il comportamento dell impresa appaltatrice sia in sostanziale violazione dell impegno di cui sopra. 4. L impresa che decide un appalto che riguarda attività complementari e/o accessorie ad imprese od enti esterni all area contrattuale, così come indicato all art. 3, ne dà comunicazione motivata agli organismi sindacali aziendali i quali possono chiedere di valutare e, ove occorra, contrattare in merito alle conseguenti ricadute sul personale (livelli occupazionali, effetti su qualifiche e mobilità, interventi per la riqualificazione e, ove occorrano, cambiamenti di mansioni). 5. Entro tre giorni dalla predetta comunicazione le organizzazioni sindacali nazionali possono chiedere all di esaminare la questione in sede nazionale. Tale eventuale intervento non interrompe la procedura aziendale che ha la durata di 10 giorni, al termine dei quali l impresa può rendere operativa la decisione.

35 33. Art Occupazione 1. Prima di ricorrere all applicazione delle norme di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, le imprese, in presenza di tensioni occupazionali anche conseguenti a processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione che possano prefigurare ricadute negative sui livelli occupazionali forniscono agli organismi sindacali aziendali una specifica comunicazione concernente motivazioni e obiettivi delle misure che intenderebbero adottare. 2. A richiesta dei citati organismi si dà quindi luogo, entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione, ad incontri nell ambito dei quali le Parti ricercano le possibili soluzioni idonee a non disperdere il patrimonio umano e professionale presente nell impresa. A questo fine valutano prioritariamente al ricorso al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell occupazione e della riqualificazione professionale del personale del credito, l adozione degli strumenti utilizzabili, quali interventi sull eventuale quota aziendale del premio di rendimento eccedente lo standard di settore, le incentivazioni all esodo anticipato volontario, l uso dei contratti part-time, il contenimento del lavoro straordinario e delle assunzioni, i contratti di solidarietà, il job-sharing, la mobilità interna, i distacchi di cui all art. 15, la possibile assegnazione a mansioni diverse anche in deroga all art c.c. Nell ambito della procedura possono essere definiti eventuali percorsi formativi e di riqualificazione per i lavoratori/lavoratrici interessati. 3. Qualora l impresa faccia parte di un gruppo bancario e la procedura di cui sopra, non abbia avuto esito a livello aziendale entro 20 giorni dal primo incontro, si dà luogo - su richiesta di una delle Parti - ad incontri a livello di capogruppo per la ricerca delle possibili idonee soluzioni prima che l impresa interessata faccia ricorso alle previsioni di legge di cui al comma La procedura, in tutte le sue diverse fasi, deve esaurirsi, salvo diversa intesa, entro 50 giorni, durante i quali le Parti si astengono da ogni azione diretta.

36 34. Art Confronto a livello di gruppo 1. Il confronto a livello di gruppo deve articolarsi in momenti d informazione, consultazione e di negoziazione in relazione alle ricadute derivanti dai processi di ristrutturazione delle imprese del gruppo. Al riguardo è stabilito quanto segue. 2. Nel caso di rilevanti riorganizzazioni e/o ristrutturazioni (ivi comprese le fusioni) che coinvolgano due o più imprese facenti parte del medesimo gruppo, si applica la procedura di cui all art. 14 ovvero all art. 17 a seconda dell esistenza o meno di tensioni occupazionali in unico grado direttamente a livello della capogruppo, da esaurirsi nel termine massimo di 50 giorni, salvo diverse intese che si realizzassero fra le Parti. 3. Tale procedura che coinvolge la capogruppo si svolge tra una delegazione sindacale ad hoc definita nel numero e integrata dalle Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali stipulanti interessate, con funzioni di coordinamento, ai sensi dell art. 21 dell Accordo 13 dicembre 2003; l impresa ha facoltà di farsi assistere da. 4. La negoziazione che non riguarda gli assetti retributivi può avere ad oggetto le ricadute sulle condizioni di lavoro del personale quali i trasferimenti, i distacchi di cui all art. 15, i livelli occupazionali, gli interventi formativi e di riqualificazione. 5. Si prevede, secondo le modalità che saranno definite con la capogruppo, un momento di verifica programmata con la capogruppo stessa e, per quanto di competenza, a livello aziendale, sull applicazione delle intese eventualmente raggiunte e di quanto realizzato nell ambito delle strategie aziendali e degli eventuali piani industriali. 6. Anche al di fuori dei casi stabiliti dal presente articolo, la capogruppo illustra, nel corso di apposito incontro, i piani industriali alla delegazione sindacale di cui al comma 3, integrata nel numero fino ad un massimo di 3 rappresentanti sindacali appartenenti alle imprese interessate dai piani industriali medesimi.

37 35. Art Procedura in tema di orari di lavoro 1. L impresa, nel corso di un apposito incontro, comunica preventivamente agli organismi sindacali aziendali le articolazioni di orario di lavoro e di sportello, ivi compreso l orario multiperiodale e il trattamento per i turnisti il cui orario di lavoro si collochi all interno del nastro orario extra standard, stabilite in applicazione delle norme del presente contratto, nell ambito di un complessivo piano annuale di gestione degli orari stessi. Tale informativa deve contenere l indicazione delle ragioni tecniche, organizzative, produttive o di servizio che inducono ad adottare detti orari per quanto attiene all utilizzo dei nastri orari eccedenti quello standard. 2. L impresa su richiesta dei predetti organismi sindacali, da formulare entro 3 giorni dal ricevimento dell informativa avvia una procedura di confronto finalizzata a ricercare soluzioni condivise che deve esaurirsi entro 15 giorni dall informativa stessa, per quanto attiene all utilizzo dei nastri orari eccedenti quello standard. 3. Al termine della procedura l impresa può comunque adottare i provvedimenti deliberati, tenendo conto delle esigenze dei lavoratori/lavoratrici. 4. Nella medesima occasione, le Parti procedono ad un esame dell andamento della banca delle ore.

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