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1 LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ed in particolare l articolo 8 (Funzioni delle Regioni); Vista la legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93 Testo unico delle norme regionali in materia di promozione di servizi a favore delle persone anziane e inabili e successive modificazioni ed integrazioni, in base alla quale la Regione promuove interventi a favore di persone anziane mediante l assegnazione agli Enti locali di finanziamenti per l istituzione, il potenziamento e la gestione dei servizi precisati nella legge citata; Vista la legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 Approvazione del Piano sociosanitario regionale per il triennio 2002/2004 come modificata ed integrata dalla legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 ed in particolare: - l art. 4 (Partecipazione dei cittadini alla spesa sociale), comma 1, che assegna alla Giunta regionale il compito di definire le soglie di accesso alle prestazioni agevolate e di individuare i servizi gratuiti e quelli che comportano il pagamento di una quota di compartecipazione da parte dei cittadini che ne fruiscono, dei componenti la loro famiglia anagrafica, nonché dei loro ascendenti, discendenti e coniugi di questi ultimi; - l art. 5 (Competenze della Regione), comma 1, lett. b), n. 1, che assegna alla Giunta regionale funzioni di programmazione, di indirizzo operativo, di coordinamento e di controllo; Vista la legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 Approvazione del Piano regionale per la Salute e il Benessere Sociale 2006/2008 ed in particolare l obiettivo 11 - Attività A Sviluppo di servizi domiciliari semiresidenziali in un contesto di rete tra servizi sanitari e sociali ; Richiamate le proprie deliberazioni: - n in data 31 maggio 2004 recante Approvazione delle disposizioni inerenti alla composizione, alle competenze e alle modalità di funzionamento delle Unità di Valutazione Geriatrica, dei criteri e punteggi per la formazione delle graduatorie per l accesso alle strutture semi-residenziali e residenziali, della modulistica per l accesso ai servizi per anziani ed inabili (residenziali, semi-residenziali e assistenza domiciliare integrata) di cui alla l.r. 93/1982. Revoca delle DGR n e n. 4229/2001 ; - n. 186 in data 27 gennaio 2006 recante Ricostituzione, per il triennio 2006/2008, delle Unità di Valutazione Geriatrica di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.1801 in data 31 maggio 2004, nei quattro distretti socio-sanitari ; - n in data 29 settembre 2006 recante Approvazione di nuove disposizioni inerenti alla composizione, alle competenze e alle modalità di funzionamento delle Unità di Valutazione Geriatrica e dei criteri e punteggi per la formazione delle graduatorie per l accesso alle strutture semiresidenziali e residenziali. Sostituzione degli allegati A) e E) alla deliberazione della Giunta regionale 1801/2004 ; - n in data 29 dicembre 2006 recante Approvazione, in via sperimentale, di modalità di partecipazione alle attività delle Unità di Valutazione Geriatrica, dei Presidenti dei consigli dei sindaci delle Comunità Montane della Valle d Aosta, come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 2868/2006 ; 1

2 - n. 690 in data 15 marzo 2007 recante Approvazione di criteri e modalità per l applicazione della l. r. 22/2993 recante Provvidenze a favore di persone anziane ed handicappate, alcooldipendenti, tossicodipendenti, infette da HIV e affette da AIDS ; - n in data 11 maggio 2007 recante Approvazione dell Indicatore Regionale della Situazione Economica di cui all art. 4 della l r. 18/2001 e all obiettivo 20 del Piano regionale per la Salute e il Benessere Sociale 2006/2008; - n in data 23 agosto 2007 recante Approvazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi dei servizi socio-assistenziali residenziali per anziani resi da soggetti pubblici e privati in Valle d Aosta, ai sensi della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93 e degli atti di programmazione socio-sanitaria approvati con leggi regionali 4 settembre 2001, n. 18 e 20 giugno 2006, n. 13 ; - n. 20 in data 10 gennaio 2008, recante Approvazione delle direttive agli enti gestori di servizi per anziani, ai sensi della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93, a decorrere dal 1 gennaio 2008 ; - n in data 7 novembre 2008, recante Approvazione di una prima classificazione delle strutture socio-assistenziali residenziali per anziani pubbliche e private, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2282/2007 e successive modificazioni e proroga dei termini per la presentazione delle domande di ammissione a finanziamento di cui alle l.r. 80/1990 e 21/2003 ; - n in data 18 dicembre 2009, recante Approvazione, ai sensi della DGR 1266/2007, delle disposizioni atte a stabilire le modalità di calcolo dell Indicatore regionale della situazione economica (I.R.S.E.) in relazione alla natura ed alle finalità delle prestazioni previste dalle politiche sociali a rilevanza regionale ; - il provvedimento dirigenziale n in data recante Approvazione dell introduzione sperimentale dal 1 gennaio 2010 dello strumento di valutazione Scheda di valutazione multidimensionale dell anziano S.Va.M.A. e della documentazione per l accesso ai servizi ; Ritenuto necessario approvare nuove direttive agli Enti locali gestori di servizi rivolti alle persone anziane di cui alla l.r. 93/1982 a seguito dell approvazione delle disposizioni atte a stabilire le modalità di calcolo dell Indicatore regionale della situazione economica (I.R.S.E.) in relazione alla natura ed alle finalità delle prestazioni previste dalle politiche sociali a rilevanza regionale di cui alla DGR 3751/2009 sopra richiamata; Ritenuto altresì necessario precisare, nell ambito delle stesse, che tra le deroghe al sistema di partecipazione alle spese da parte degli utenti dei servizi residenziali al loro coniuge o al familiare che resta a domicilio deve essere garantita una situazione economica pari all ammontare del minimo vitale; Preso atto del parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione dal Consiglio Permanente degli Enti Locali della Valle d Aosta, ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, pervenuto con nota prot. n ASS in data 14 gennaio 2010, e ritenendo opportuno accogliere la proposta di modifica del punto 7.6 dell allegato A, relativo alla modalità di definizione della quota oraria a carico degli utenti per usufruire del servizio di assistenza domiciliare/assistenza domiciliare integrata, sostituendo IRSE con IRSEE e l importo della quota minima oraria da 0,30 a 0,50 Euro; Preso atto del parere espresso dalle Organizzazioni sindacali dei pensionati sulla bozza del presente atto, pervenuto con nota inviata via fax in data 1 febbraio 2010; 2

3 Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n in data 18 dicembre 2009 concernente l approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2010/2012, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l anno 2010 e di disposizioni applicative; Richiamato l obiettivo n Interventi per lo sviluppo di servizi per anziani ; Visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal Direttore della Direzione politiche sociali dell Assessorato sanità salute e politiche sociali, ai sensi del combinato disposto degli artt comma 1 lett. e) e 59 - comma 2 - della legge regionale n. 45/1995; Su proposta dell Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce; Ad unanimità di voti favorevoli DELIBERA 1) di approvare le direttive agli Enti locali gestori di servizi alle persone anziane in applicazione delle leggi regionali 15 dicembre 1982, n. 93, e 20 giugno 2006, n. 13, secondo gli allegati A, B e C alla presente deliberazione, della quale costituiscono parte integrante; 2) di stabilire che le direttive di cui alla presente deliberazione decorrono dal 1 gennaio 2010 e fino all approvazione di nuove disposizioni in merito; 3) di dare atto che, come stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale 3751/2009, per l anno 2010 gli enti gestori procedono a ridefinire l importo della contribuzione per gli utenti già in carico ai servizi alla data di entrata in vigore di quanto disposto dalla presente deliberazione al momento della scadenza della Dichiarazione Sostitutiva Unica presentata nell anno GU/ 3

4 Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 283 in data 05/02/2010 PARTE PRIMA Direttive di carattere generale agli Enti gestori 1. ASPETTI GENERALI 1.1 L assistenza alle persone anziane deve fornire risposte adeguate ai bisogni del distretto, inteso quale ambito organizzativo territoriale per l effettuazione di attività e l erogazione di prestazioni integrate fra servizi sanitari e servizi socio-assistenziali. Occorre quindi procedere in un ottica di fattiva e doverosa collaborazione tra la Regione e gli Enti locali e di una sempre maggiore integrazione fra professionalità diverse (socio-assistenziali, sanitarie e amministrative) con l obiettivo di realizzare servizi sempre più efficaci ed efficienti. 1.2 L Ente gestore collabora con le assistenti sociali coordinatrici dei servizi per anziani per quanto riguarda la gestione del personale, ai fini di conseguire un ottimale gestione delle risorse a disposizione alla luce delle esigenze del servizio. 1.3 L Ente gestore collabora altresì con le risorse messe a disposizione dall Azienda USL della Valle d Aosta per la migliore programmazione delle attività da svolgere in forma integrata sia nelle strutture sia sul territorio. 1.4 L Ente gestore fornisce disposizioni al proprio personale operante in tutti i servizi affinché lo stesso, per ragioni di opportunità, non abbia implicazioni nella sfera patrimoniale degli utenti dei servizi, fatta salva la gestione di modiche somme di denaro inerenti alla vita quotidiana. 1.5 L Ente gestore, nel caso in cui ciò sia ritenuto necessario per il buon funzionamento dei servizi, può assumere personale ovvero promuovere l utilizzo di altre risorse (volontariato, obiezione di coscienza, servizio civile) senza necessità di richiedere autorizzazioni all Amministrazione regionale. 1.6 L Ente gestore deve impiegare il personale ADEST/OSS, nell ambito dei servizi di cui al successivo punto 3, esclusivamente per l espletamento di mansioni aventi natura socio-assistenziale. 2. MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 2.1 Tutti i servizi socio-assistenziali definiti dal Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2006/2008, approvato con legge regionale 20 giugno 2006, n. 13, e in particolare quelli a favore delle persone anziane previsti dalla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93 sono erogati dagli Enti gestori a favore di residenti in Valle d Aosta: - per i servizi residenziali è richiesta una residenza in Valle d Aosta (effettiva o storica) di almeno cinque anni; - per i servizi semi-residenziali e territoriali è richiesta solo l effettiva residenza in un Comune della Valle d Aosta. Le persone anziane non residenti in Valle d Aosta da almeno cinque anni possono

5 usufruire dei servizi residenziali, pagando la quota di contribuzione giornaliera pari alla somma tra la quota capitaria al 100% prevista per l anno in corso e la quota alberghiera stabilita per il servizio residenziale. 2.2 Per le modalità di accesso ai servizi di cui alla presente deliberazione si richiamano le disposizioni contenute nelle deliberazioni della Giunta regionale n in data 31 maggio 2004, n in data 29 settembre 2006 e nel provvedimento dirigenziale 5191 in data 2 dicembre Inoltre dovrà essere compilata la scheda di primo contatto approvata con il provvedimento dirigenziale n. 102 in data ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA/ASSISTENZA DOMICILIARE L assistenza domiciliare integrata è il complesso delle prestazioni socio-assistenziali e sanitarie volte a mantenere l utente al proprio domicilio. Comprende le prestazioni necessarie a singoli e famiglie in difficoltà per far fronte alle esigenze della vita quotidiana conseguenti a limitazioni di autonomia, anche transitorie, a rinforzo del sostegno familiare, ove questo presente Il servizio ha pertanto come destinatari tutti gli utenti che, indipendentemente dall età o dalla situazione economica, si trovano nelle condizioni di cui sopra. Può prevedere solo interventi socio-assistenziali (igiene personale, aiuto domestico, fornitura pasti, lavanderia), interventi sanitari o interventi socio-sanitari integrati L orario del servizio deve essere funzionale alle esigenze degli utenti ed è contrattato tra l utente e l Ente gestore e, compatibilmente con la concreta possibilità di erogare il servizio, di norma dovrà essere fornito tutti i giorni della settimana nella fascia oraria 7,00 / 22, Possono essere assicurati interventi socio-assistenziali di sostegno psicologico e di compagnia. A tale proposito si precisa che: a) nel caso in cui l assistente domiciliare contatti periodicamente gli utenti al solo scopo di vigilare sulle loro condizioni, a tali utenti non deve essere richiesta alcuna contribuzione; b) nel caso in cui l assistente domiciliare attivi un vero e proprio intervento di compagnia, ritenuto indispensabile per il mantenimento a domicilio dell utente, quest ultimo deve pagare la quota di contribuzione (aiuto domestico) salvo che, per motivi di opportunità, l assistente sociale non ritenga di proporre la riduzione o l esenzione dal pagamento. L assistente sociale di zona e l assistente sociale coordinatrice dei servizi per anziani precisano, nel parere tecnico, se l attività svolta è compresa tra quelle di tipo a) o di tipo b) Al fine di garantire una sollecita risposta ai bisogni degli utenti, le assistenti sociali coordinatrici dei servizi per anziani trasmettono direttamente agli Enti gestori, senza farle protocollare, le richieste di attivazione di servizi di assistenza domiciliare integrata e comunque la corrispondenza concernente l attività di propria competenza relativa a singoli casi, utilizzando la modulistica approvata con deliberazione della Giunta regionale n in data 31 maggio 2004 e la scheda di primo contatto approvata con provvedimento dirigenziale n. 102 in data Le assistenti sociali coordinatrici dei servizi per anziani trasmettono esclusivamente al servizio competente tutta la corrispondenza concernente problematiche o valutazioni di carattere generale, anche se scaturite da un singolo caso, che il Servizio stesso può trasmettere ad altri Enti con

6 proprie note di accompagnamento. 3.2 SOGGIORNI CLIMATICI L ammissione degli utenti ai soggiorni climatici e la loro contribuzione al costo del servizio è determinata dagli Enti gestori (Comune di Aosta e Comunità montane). Gli Enti gestori, tramite il Consiglio Permanente degli Enti locali, si coordinano per adottare criteri uniformi per la selezione delle domande di partecipazione, per la determinazione di standard qualitativi di trattamento e per le modalità di svolgimento dei soggiorni stessi Per partecipare ai soggiorni climatici gli utenti consegnano agli Enti gestori una scheda sanitaria compilata dal medico di medicina generale. 3.3 TELESOCCORSO / TELEASSISTENZA Il telesoccorso / teleassistenza assicura 24 ore su 24, tramite una centrale operativa telefonica, interventi tempestivi in caso di emergenza o improvvisa difficoltà. L utente è contattato periodicamente dalla centrale operativa che verifica il suo stato di salute complessivo. Possono usufruire di questo servizio persone anziane e/o inabili e tra loro, prioritariamente, quelle sole L ammissione degli utenti al telesoccorso/teleassistenza e la loro contribuzione al costo del servizio è determinata dagli Enti gestori (Comune di Aosta e Comunità montane). 3.4 MICROCOMUNITÀ L Ente gestore deve provvedere all assistenza e al mantenimento dell utente e alla copertura delle spese di tipo sanitario (fornitura farmaci e materiale pararafarmaceutico non dispensati dal Servizio Sanitario Regionale), prescritte in ogni caso dal medico All atto dell inserimento l utente deve essere dotato, a proprie spese, di un corredo d abbigliamento personale adeguato, ad eccezione di casi particolari segnalati dall assistente sociale di zona, per i quali la spesa deve essere sostenuta dall Ente gestore Gli Enti gestori nel caso di ricovero ospedaliero di utenti inseriti in una struttura residenziale, devono assicurare nei confronti di utenti soli (senza parenti) un accompagnamento minimo sia per garantire il necessario sostegno psicologico in un momento così delicato, sia per fornire il servizio di lavanderia e ricambio biancheria. Esigenze d altra natura (assistenza durante i pasti, igiene personale) devono essere garantite dalla struttura ospedaliera. Gli Enti gestori segnalano alle assistenti sociali coordinatrici dei servizi per anziani eventuali situazioni per le quali è necessario attivare interventi assistenziali a livello ospedaliero. Le medesime coordinatrici concordano gli interventi con un assistente sociale dell ospedale Allo scopo di assicurare una buona qualità dei servizi, è opportuno che la composizione del pasto sia definita da un operatore sanitario (medico, assistente sanitario) tenendo in considerazione anche delle abitudini alimentari e/o delle necessità di diete specifiche per motivi di salute. 3.5 CENTRO DIURNO

7 3.5.1 L orario di apertura del centro diurno deve essere di norma garantito nella fascia compresa tra le ore 7.00 e le ore nell arco dell intera settimana Alle spese di tipo sanitario (fornitura di farmaci e materiale parafarmaceutico non dispensati dal Servizio Sanitario regionale ) provvede direttamente l utente COMUNITÀ ALLOGGIO Le persone inserite nella comunità alloggio possono avvalersi degli interventi e del personale sanitario previsto per i servizi socio-assistenziali per anziani resi nell ambito dell assistenza domiciliare integrata (ADI) Le persone inserite nella comunità alloggio possono avvalersi del servizio di assistente alla persona di cui alla l. r. 22/ ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE 4.1 L animazione è un attività orientata al miglioramento della qualità della vita quotidiana all interno dei servizi e che tiene conto degli interessi, delle capacità e delle potenzialità degli utenti. È necessario, pertanto, creare il maggior numero possibile di opportunità attraverso il coinvolgimento degli utenti e programmare le attività per garantire una regolare continuità, favorendo anche il collegamento tra microcomunità, centri diurni, servizi di assistenza domiciliare integrata e territorio La programmazione, la conduzione e la verifica di attività rientrano nei compiti del personale degli Enti gestori. Le attività possono essere svolte anche con il supporto di tecnici o esperti e il coinvolgimento del volontariato. 5. INDICAZIONI RELATIVE AGLI UTENTI INTERDETTI, INABILITATI O PER I QUALI È STATO NOMINATO L AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO. 5.1 L interdizione, l inabilitazione e l amministratore di sostegno sono degli strumenti istituiti dal legislatore per tutelare le persone che per una serie di motivi non siano più capaci di curare i loro interessi. L interdizione determina l incapacità assoluta della persona. Può essere interdetto qualunque maggiorenne che si trovi in una condizione di infermità mentale tale da renderlo incapace di provvedere ai propri affari. Nella cura dei suoi interessi, l interdetto verrà sostituito da un rappresentante legale detto tutore. L inabilitazione riduce solo parzialmente la capacità del soggetto e subentra quando l infermità mentale non è tale da giustificare l interdizione. L inabilitato deve per legge essere assistito da un curatore nel compimento di atti di particolare rilevanza. L amministrazione di sostegno è una figura istituita per quelle persone che, per effetto di un infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell impossibilità, anche parziale o temporanea, di dover provvedere ai propri interessi.

8 PARTE SECONDA Direttive per i rapporti tra Enti gestori ed utenti dei servizi 6 CONTRIBUZIONE AL COSTO DEI SERVIZI 6.1 La contribuzione per i servizi di cui alla l.r. 93/1982 avviene sulla base dell Indicatore Regionale della Situazione Economica di cui alla deliberazione della Giunta regionale n in data 11 maggio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni e la deliberazione della Giunta regionale n in data 18 dicembre Ciascun utente può presentare, nel periodo di validità della dichiarazione in base alla quale è calcolato l IRSE, una nuova dichiarazione, qualora vi siano state variazioni nelle condizioni familiari ed economiche. Gli Enti gestori fanno decorrere la contribuzione calcolata sulla nuova dichiarazione dal primo giorno del mese successivo a quello della dichiarazione stessa. 6.3 Gli utenti dei servizi che si rifiutano di produrre la dichiarazione IRSE devono corrispondere la quota massima di contribuzione prevista per ogni servizio di cui si avvalgono. 6.4 Deroghe al sistema di partecipazione alle spese sono ammesse solo nel caso di motivate richieste di esenzione o di riduzione delle contribuzioni presentate dalle assistenti sociali di zona. In ogni caso, al coniuge o al familiare rimasto al domicilio deve essere garantita una situazione economica pari al minimo vitale stabilito per l anno di riferimento Per gli utenti già in carico ai servizi alla data del 1 gennaio 2010, gli Enti gestori procederanno a ridefinire l importo della quota al momento della scadenza della Dichiarazione Sostitutiva Unica presentata dagli utenti per l anno MODALITÀ DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE 7.1 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA/ASSISTENZA DOMICILIARE 7.2 Per quanto concerne l assistenza domiciliare integrata/assistenza domiciliare (igiene personale, aiuto domestico, fornitura pasti, lavanderia), il calcolo della contribuzione deve avvenire sulla base dell Indicatore Regionale della Situazione Economica (IRSE) di cui alla DGR 1266/2007 e dell allegato B, lettera B (IRSEE Domiciliarizzazione) della deliberazione della Giunta regionale n in data 18 dicembre 2009: I.R.S.E.E. I.S.E.E. [0.2* VALORE AI FINI ICI DELLA CASA DI ABITAZIONE (nella quota compresa tra la franchigia già applicata a livello nazionale pari a euro ,69 e la franchigia regionale pari a euro ,00) EQUIVALENZA] = + RENDITE INAIL, CONTRIBUTI DI CUI ALLA L.R. 11/1999, PENSIONI NON SOGGETTE AD IRPEF DEL BENEFICIARIO ED EVENTUALI REDDITI PRODOTTI ALL ESTERO DA TUTTI I COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE E NON INCLUSI NELL I.S.E.E. EQUIVALENZA

9 7.3 Qualora, sulla base del progetto individualizzato redatto dall Equipe di base, o, in mancanza, su segnalazione della coordinatrice dei servizi per anziani, il servizio di assistenza domiciliare integrata/assistenza domiciliare preveda la compresenza di due o più unità di personale nello stesso momento, la contribuzione dell utente è dovuta per ogni ora di servizio erogato ad esso prestato, indipendentemente dalle unità di personale impiegate nel servizio. 7.4 Qualora un soggetto non autosufficiente che, sulla base del progetto individualizzato redatto dall Equipe di base, o, su segnalazione della coordinatrice dei servizi per anziani, usufruisca del servizio di assistenza domiciliare integrata/assistenza domiciliare alternativo all istituzionalizzazione, nel caso in cui l utente non acceda a contributi di cui alla l.r. 22/1993, dovrà essere applicata una riduzione del 50% della quota a suo carico. 7.5 La quota a carico dell utente viene determinata in proporzione al suo IRSEE, partendo da una quota di esenzione pari ad Euro 4.000, L utente con una dichiarazione IRSEE pari o superiore ad Euro ,00 pagherà l importo massimo orario di Euro 15,00. I titolari di IRSEE inferiore ad Euro ,00 pagheranno la quota oraria in proporzione al loro IRSEE. La quota minima oraria è di Euro 0, Il costo del servizio di fornitura di pasti caldi sarà stabilito dall Ente gestore in base al costo effettivo del pasto e l utente contribuirà al costo del servizio proporzionalmente al suo IRSEE. 8. MICROCOMUNITÀ: CONTRIBUZIONE UTENTI IN REGIME RESIDENZIALE 8.1 Il calcolo della contribuzione per l accesso al servizio residenziale di microcomunità, sia esso definitivo o temporaneo, dovrà avvenire sulla base dell Indicatore Regionale della Situazione Economica (IRSE) di cui alla DGR 1266/2007 e dell allegato B, lettera A (IRSEE Inserimento in struttura) della deliberazione della Giunta regionale n in data 18 dicembre 2009: I.R.S.E.E. FASCIA DI ETA ANNI I.S.E.E. [0.2* VALORE AI FINI ICI DELLA CASA DI ABITAZIONE (nella quota compresa tra la franchigia già applicata a livello nazionale pari a euro ,69 e la franchigia regionale pari a euro ,00) EQUIVALENZA] = + RENDITE INAIL, CONTRIBUTI DI CUI ALLA L.R. 11/1999, PENSIONI NON SOGGETTE AD IRPEF ED EVENTUALI REDDITI PRODOTTI ALL ESTERO DEL BENEFICIARIO E NON INCLUSI NELL I.S.E.E. EQUIVALENZA

10 I.R.S.E. FASCIA DI ETA 65 I.S.E.E. [0.2* VALORE AI FINI ICI DELLA CASA DI ABITAZIONE (nella quota compresa tra la franchigia già applicata a livello nazionale pari a euro ,69 e la franchigia regionale pari a euro ,00) EQUIVALENZA] = + RENDITE INAIL, CONTRIBUTI DI CUI ALLA L.R. 11/1999, PENSIONI NON SOGGETTE AD IRPEF ED EVENTUALI REDDITI PRODOTTI ALL ESTERO DEL BENEFICIARIO E NON INCLUSI NELL I.S.E.E. 8.2 La quota di contribuzione giornaliera massima richiesta non potrà superare l importo di Euro 62,00. La quota a carico dell utente viene determinata in proporzione all IRSEE. L utente, anche se inserito temporaneamente, può fruire di una franchigia per le spese personali pari ad Euro 1.500,00 annuali. L utente con una dichiarazione IRSEE pari o superiore ad Euro ,00 pagherà la quota di contribuzione massima giornaliera di Euro 62,00. I titolari di IRSEE inferiore ad Euro ,00 pagheranno la quota giornaliera in proporzione al loro IRSEE. 8.3 Per quanto riguarda le somme relative ad arretrati percepiti per gli anni in cui l utente era ospite di strutture residenziali e nel caso in cui lo stesso non abbia versato la quota massima di contribuzione, l utente dovrà versare all Ente la differenza con la quota già versata. 8.4 L utente titolare di una situazione economica tale da comportare una contribuzione giornaliera superiore ad Euro 62,00 deve contribuire alle spese di tipo sanitario (fornitura di farmaci e materiale parafarmaceutico non dispensati dal Servizio Sanitario Regionale) a seconda della sua disponibilità economica. 8.5 In caso di ricovero ospedaliero l utente mantiene il diritto alla conservazione del posto presso la microcomunità e non versa all Ente gestore la quota di contribuzione per ogni giorno di effettivo ricovero. In caso di rientro programmato a domicilio (si intende il rientro con pernottamento dell ospite al proprio domicilio ovvero a quello dei suoi familiari, anche più volte nel corso dell anno, sulla base del progetto individualizzato dell ospite concordato anche con l Ente gestore) l utente mantiene il diritto alla conservazione del posto presso la microcomunità e non versa all Ente gestore la quota di contribuzione per i giorni di assenza. Anche in caso di partecipazione a soggiorni climatici assenze per cure termali o per cicli di riabilitazione l utente mantiene il diritto alla conservazione del posto presso la microcomunità e versa all Ente organizzatore del soggiorno climatico la quota di contribuzione, fino alla concorrenza con la spesa pro-capite del soggiorno stesso; anche le spese per cure termali o per cicli di riabilitazione saranno a carico del partecipante. Le assenze per rientro programmato a domicilio, la partecipazione ai soggiorni marini, le assenze per cure termali o cicli di riabilitazione non possono superare i 90 giorni complessivi nel corso dell anno.

11 In base alla procedura prevista in materia di accesso ai servizi dalla deliberazione della Giunta regionale n in data 31 maggio 2004, n in data 29 settembre 2006 e successive modificazioni, l Ente gestore ha la possibilità di procedere, nei corrispondenti periodi di assenza, ad inserimenti temporanei di altri utenti. 8.6 Nel caso l IRSEE del richiedente escluda la possibilità di corrispondere la quota massima di contribuzione prevista di Euro 62,00 al giorno per il servizio residenziale, i parenti individuati nell allegato B devono coprire la differenza tra quanto versato dall utente fino alla quota giornaliera di Euro 50,00 come previsto dall allegato C e sulla base dell IRSEE di cui all allegato D della deliberazione della Giunta regionale n in data 18 dicembre 2009; 8.7 Le persone non residenti in Valle d Aosta, come definito al punto 2.1, possono usufruire dei servizi residenziali pagando una quota di contribuzione giornaliera pari alla somma tra la quota capitaria al 100% prevista per l anno in corso e la quota alberghiera stabilita per il servizio residenziale. 9. MODALITÀ DI CONCESSIONE DELLA SOMMA PER SPESE PERSONALI 9.1 Gli utenti di microcomunità possono fruire di una franchigia per le esigenze personali di qualsiasi tipo (anche con riferimento alle spese per l abitazione, ultimo domicilio dell utente, ad esempio ICI, utenze domestiche), pari ad Euro 1.500,00 annuali. 9.2 La franchigia di Euro 1.500,00 annuali viene utilizzata, secondo la propria responsabilità, dall utente, tutore, curatore, amministratore di sostegno ovvero familiare, che si impegnano, con dichiarazione scritta, a fare uso di tale franchigia per le finalità di cui al precedente punto La verifica circa la correttezza dell utilizzo di tale franchigia è compiuta dagli Enti gestori anche tramite il servizio sociale di zona. 9.4 Per gli utenti soli che presentano una Dichiarazione Sostitutiva Unica dalla quale emerga che l utente abbia il solo reddito da pensione assoggettata ai fini IRPEF, senza un patrimonio mobiliare o immobiliare, e, con una riparametrazione alla scala di equivalenza pari a 1,00, potrà fruire di una ulteriore franchigia pari ad Euro 750,00 annuali. 10. CONTRIBUZIONE UTENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE 10.1 Ogni utente è tenuto a versare all Ente gestore una quota oraria per l accesso al regime semiresidenziale (utente diurno in microcomunità ovvero utente di centro diurno) il calcolo della contribuzione deve avvenire sulla base dell Indicatore Regionale della Situazione Economica (IRSE) di cui alla DGR 1266/2007 e dell allegato B, lettera B (IRSEE Domiciliarizzazione) della deliberazione della Giunta regionale n in data 18 dicembre 2009: I.R.S.E.E. I.S.E.E. [0.2* VALORE AI FINI ICI DELLA CASA DI ABITAZIONE (nella quota compresa tra la franchigia già applicata a livello nazionale pari a euro ,69 e la franchigia regionale pari a euro ,00) EQUIVALENZA] = + RENDITE INAIL, CONTRIBUTI DI CUI ALLA L.R. 11/1999, PENSIONI NON SOGGETTE AD IRPEF DEL BENEFICIARIO ED EVENTUALI REDDITI PRODOTTI ALL ESTERO DA TUTTI I COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE E NON INCLUSI NELL I.S.E.E. EQUIVALENZA

12 10.2 La quota a carico dell utente è determinata in proporzione al suo IRSE, partendo da una quota di esenzione pari ad Euro 4.000,00 ed in relazione al tempo di permanenza dell utente nella struttura, definito nell ambito del progetto individualizzato redatto dall équipe di base, o, in mancanza di ciò, su segnalazione dell assistente sociale coordinatrice dei servizi per anziani o dell assistente sociale di zona Per gli utenti che usufruiscono della struttura per quattro ore al giorno, la retta massima giornaliera è di 16,00 Euro, per una permanenza superiore a otto ore la retta massima giornaliera è di Euro 32,00 (potranno essere compresi due pasti). L utente con un IRSEE pari o superiore ad Euro ,00 pagherà l importo massimo orario, i titolari di IRSEE inferiore a Euro ,00 pagheranno la quota oraria in proporzione al loro IRSE Per gli ospiti autosufficienti o parzialmente autosufficienti che usufruiscono solo di singole prestazioni (aiuto domestico, fornitura pasti, lavanderia) anziché di un complesso di prestazioni fornite dal personale e dalla struttura, si applicano le quote previste per le singole prestazioni socio-assistenziali di assistenza domiciliare integrata/assistenza domiciliare. 11. COMUNITÀ ALLOGGIO 11.1 Ogni utente è tenuto a versare un canone di locazione (comprensivo delle spese di riscaldamento) che è determinato dall Ente gestore Per gli utenti che usufruiscono dei servizi di igiene personale, aiuto domestico, fornitura pasto e lavanderia, si applicano le quote previste per le singole prestazioni socioassistenziali di assistenza domiciliare integrata Ogni utente è tenuto a versare all Ente gestore un canone di locazione il cui calcolo di contribuzione deve avvenire sulla base dell Indicatore Regionale della Situazione Economica (IRSE) di cui alla DGR 1266/2007 e dell allegato B, lettera A (IRSEE Inserimento in struttura) della deliberazione della Giunta regionale n in data 18 dicembre 2009: I.R.S.E.E. FASCIA DI ETA ANNI I.S.E.E. [0.2* VALORE AI FINI ICI DELLA CASA DI ABITAZIONE (nella quota compresa tra la franchigia già applicata a livello nazionale pari a euro ,69 e la franchigia regionale pari a euro ,00) EQUIVALENZA] = + RENDITE INAIL, CONTRIBUTI DI CUI ALLA L.R. 11/1999, PENSIONI NON SOGGETTE AD IRPEF ED EVENTUALI REDDITI PRODOTTI ALL ESTERO DEL BENEFICIARIO E NON INCLUSI NELL I.S.E.E. EQUIVALENZA I.R.S.E. FASCIA DI ETA 65 I.S.E.E. [0.2* VALORE AI FINI ICI DELLA CASA DI ABITAZIONE (nella quota compresa tra la franchigia già applicata a livello nazionale pari a euro ,69 e la franchigia regionale pari a euro ,00) EQUIVALENZA] = + RENDITE INAIL, CONTRIBUTI DI CUI ALLA L.R. 11/1999, PENSIONI NON SOGGETTE AD IRPEF ED EVENTUALI REDDITI PRODOTTI ALL ESTERO DEL BENEFICIARIO E NON INCLUSI NELL I.S.E.E.

13 11.4 Se l IRSEE degli utenti che usufruiscono della comunità alloggio è inferiore al canone di locazione, i familiari di cui all Allegato B integrano la differenza con la propria contribuzione fino alla concorrenza con l importo del canone di locazione previsto L utente deve provvedere personalmente alle spese di tipo sanitario, quali, ad esempio, la fornitura di farmaci e materiale parafarmaceutico non dispensati dal Servizio Sanitario Regionale, il pagamento di ticket di ogni genere, eventuali trasporti in ambulanza.

14 Allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 283 in data 5/2/2010 RAPPORTI ENTI GESTORI - FAMILIARI DEGLI UTENTI 1. CONTRIBUZIONE FAMILIARI NEI SERVIZI RESIDENZIALI 1.1 Se l IRSE dell utente di servizi residenziali (microcomunità, comunità alloggio) di cui all Allegato A non consente - o consente solo in parte - la copertura della quota giornaliera massima o del canone di locazione fissati per ogni tipologia di servizio, è previsto l obbligo d integrazione a carico dei parenti non compresi nello stesso nucleo anagrafico dell utente. I parenti di seguito individuati concorrono all integrazione, nei limiti delle proprie disponibilità economiche, ai sensi dell art. 4 - comma 1, della l.r. 18/2001. Resta inteso che, seppure conviventi, le figure di assistenti alla persona, assunte in base a contratto di lavoro documentabile, appartengono a famiglia anagrafica indipendente, e pertanto non devono essere considerate ai fini del calcolo dell IRSE (né numericamente né economicamente). Devono concorrere nell ordine i figli e gli eventuali genitori dell utente fatta eccezione l ipotesi in cui gli stessi siano utenti di servizi residenziali, in base al loro IRSEE sulla base dell Indicatore Regionale della Situazione Economica (IRSE) di cui alla DGR 1266/2007 e dell allegato D della deliberazione della Giunta regionale n in data 18 dicembre 2009: I.R.S.E.E. I.S.E.E. [0.2* VALORE AI FINI ICI DELLA CASA DI ABITAZIONE (nella quota compresa tra la franchigia già applicata a livello nazionale pari a euro ,69 e la franchigia regionale pari a euro ,00) EQUIVALENZA] = + EVENTUALI REDDITI PRODOTTI ALL ESTERO DI TUTTI I COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE E NON INCLUSI NELL I.S.E.E. EQUIVALENZA Determinato l IRSEE dei componenti del nucleo familiare occorre impiegare la tabella dell Allegato C, applicando ad ogni fascia di IRSE, esclusa la prima pari ad un esenzione di Euro ,00, la relativa percentuale. Gli importi così ottenuti per ogni fascia, sommati tra di loro, corrispondono all importo annuo di contribuzione. 1.2 L ammontare della contribuzione così individuata, dovuta dai parenti, deve coprire la differenza tra quanto versato dall utente e la quota di Euro 50,00 giornaliere, o il canone di locazione previsto per le comunità alloggio. 1.3 Nel caso in cui, dall applicazione delle misure indicate nell Allegato C, si giunga a superare la somma dovuta per la presenza di più parenti tenuti in pari misura (ossia sullo stesso piano di parentela), la contribuzione di ciascuno di essi viene proporzionalmente ridotta. Nel caso in cui gli utenti inseriti in microcomunità e legati da vincoli di parentela con familiari tenuti alla contribuzione siano due o più, dall importo dovuto per il secondo

15 utente e per i successivi - determinato secondo quanto disposto al paragrafo deve essere sottratto l importo già versato per il primo utente. Nel caso di riduzione della quota di contribuzione per ricoveri ospedalieri o per rientri programmati a domicilio, anche la contribuzione da parte dei familiari deve essere proporzionalmente ridotta. Nel caso di rifiuto da parte dei parenti alla compilazione della dichiarazione necessaria per il calcolo dell IRSEE, l Ente gestore applica integralmente la differenza fra la quota massima e la contribuzione versata dall utente ed attiva le ordinarie procedure per il recupero dei propri crediti. Nel caso in cui i familiari tenuti alla contribuzione siano residenti all estero, e non possano quindi compilare una dichiarazione ISE, gli stessi dovranno contribuire in base alla loro situazione reddituale estera che deve essere considerata al netto della tassazione prevista dallo stato nel quale svolge l attività lavorativa.

16 Allegato C alla deliberazione della Giunta regionale n. 283 in data 5/2/2010 Calcolo della contribuzione dei parenti Quota in esenzione 5% 10% 15% 25% 35% 45% 55% 70% 80% ,00 Da ,01 Da ,01 Da ,01 Da ,01 Da ,01 Da ,01 Da ,01 Da ,01 Da a ,00 a ,00 a ,00 a ,00 a ,00 a ,00 a ,00 a ,00 a ,00 La tabella si applica senza altre riparametrazioni, considerato che l ISEE è già proporzionalmente riparametrato in base al numero delle persone che compongono un nucleo familiare.

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