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1 LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93 Testo unico delle norme regionali in materia di promozione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili ed integrazioni, in base alla quale la Regione promuove interventi a favore di persone anziane mediante l assegnazione agli Enti locali di finanziamenti per l istituzione, il potenziamento e la gestione dei servizi precisati nella legge citata; considerato che l art. 18 (Spese di gestione dei servizi a favore delle persone anziane) della l.r. 93/1982, come sostituito dall art comma 1 - della legge regionale del 3 gennaio 2000, n. 1, dispone che la Regione contribuisce alle spese di gestione sostenute dagli Enti pubblici per i servizi a favore delle persone anziane sulla base di quote capitarie per i singoli servizi e: 1) assegna alla Giunta regionale l individuazione per ciascuna tipologia di servizio della rispettiva quota capitaria e delle modalità di erogazione, in relazione a parametri oggettivi di valutazione dei costi di esercizio dei servizi nonché agli stanziamenti previsti dal bilancio triennale della Regione; 2) prevede la possibilità di erogare finanziamenti aggiuntivi agli Enti gestori per integrare le quote di partecipazione riscosse dagli utenti e dai loro familiari, qualora queste fossero inferiori alla quota minima stabilita annualmente dalla Giunta regionale; vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e in particolare l articolo 8 (Funzioni delle regioni); vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali ; vista la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34 Approvazione del piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011/2013 ; richiamate le deliberazioni della Giunta regionale: a) n in data 9 giugno 2006 recante Precisazione in merito al punto 8 dell allegato A alla DGR 377 in data 10/02/2006 (contribuzione utenti in regime residenziale), ai sensi delle leggi regionali 15/12/1982, n. 93 e 4/9/2001 n. 18 ; b) n in data 23 agosto 2007 recante Approvazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi dei servizi socio-assistenziali residenziali per anziani resi da soggetti pubblici e privati in Valle d Aosta, ai sensi della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93 e degli atti di programmazione socio-sanitaria approvati con leggi regionali 4 settembre 2001, n. 18 e 20 giugno 2006, n. 13, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n in data 23 maggio 2008; c) n in data 7 novembre 2008 recante Approvazione di una prima classificazione delle strutture socio-assistenziali residenziali per anziani pubbliche e private, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2282/2007 e successive modificazioni e proroga dei termini per la presentazione delle domande d ammissione a finanziamento di cui alle l.r. 80/1990 e 21/2003 ; d) n in data 18 dicembre 2009, recante Approvazione, ai sensi della DGR 1266/2007, delle disposizioni atte a stabilire le modalità di calcolo dell indicatore regionale della situazione economica (I.R.S.E.) in relazione alla natura ed alle finalità delle prestazioni previste dalle politiche sociali a rilevanza regionale ;

2 e) n in data 16 aprile 2010 recante Approvazione dell istituzione sperimentale dell Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale nei quattro distretti sociosanitari e nella città di Aosta, con decorrenza dal 1 luglio 2010 ; f) n in data 9 dicembre 2011 recante Approvazione degli standard organizzativi del servizio di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI), ai fini dell autorizzazione di soggetti pubblici e privati, del termine per l adeguamento e della proroga del Gruppo tecnico interprofessionale istituito con DGR 396/2008 ; g) n. 31 in data 13 gennaio 2012 recante Approvazione delle direttive agli Enti gestori di servizi per anziani, ai sensi della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93 a decorrere dal 1 gennaio 2012; h) n. 32 in data 13 gennaio 2012 recante Approvazione degli importi e delle modalità di erogazione dei finanziamenti regionali agli Enti gestori di servizi per anziani e inabili, per l anno 2012 ai sensi della l.r. 93/1982. Impegno di spesa ; richiamati i seguenti provvedimenti dirigenziali: - n in data recante Approvazione dell introduzione dal 1 gennaio 2010 dello strumento di valutazione Scheda di valutazione multidimensionale dell anziano S.Va.M.A. e della documentazione per l accesso ai servizi ; - n in data recante Approvazione dello schema di rendiconto per l erogazione di finanziamenti agli Enti gestori dei servizi per anziani ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 53 in data 15 gennaio 2010 ; ravvisata la necessità di approvare, ai sensi dell'art. 18 della l.r. 93/1982, gli importi e le modalità di erogazione agli Enti gestori dei finanziamenti regionali per contribuire ai costi di gestione ordinaria dei servizi a favore delle persone anziane per l anno 2013; valutato opportuno che i competenti uffici possano ricalcolare, nel mese di ottobre 2013, la quota capitaria per i servizi residenziali (microcomunità), semiresidenziali e assistenza domiciliare integrata sulla base di eventuali maggiori finanziamenti e della valutazione dei costi dei servizi nei limiti dei fondi stanziati nell ambito del bilancio regionale; considerato opportuno stabilire l erogazione nel mese di febbraio di un acconto alle Comunità Montane dei finanziamenti regionali, pari a quanto erogato, per ciascuna, nel primo trimestre dell anno 2012 della quota capitaria per i servizi residenziali; preso atto del parere favorevole, espresso dal Consiglio permanente degli Enti Locali della Valle d Aosta con nota in data 20 dicembre 2012, ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54; vista la deliberazione della Giunta regionale n in data 28 dicembre 2012 concernente l approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2013/2015, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l anno 2013 e di disposizioni applicative; richiamato l obiettivo n Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore delle politiche sociali ; visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura politiche sociali dell Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22; su proposta dell Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce; ad unanimità di voti favorevoli 2

3 DELIBERA 1) di approvare gli importi e le modalità di erogazione dei finanziamenti regionali da assegnare agli Enti gestori i servizi per anziani ed inabili per l anno 2013, ai sensi della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93, come precisato nell allegato A alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante, per una spesa complessiva di Euro ,00(ventiduemilioni/00); 2) di impegnare la relativa spesa complessiva di Euro ,00 (ventiduemilioni/00) per l anno 2013, sul capitolo (Contributi agli Enti locali nelle spese di gestione di servizi sociali a favore di persone anziane ed inabili) - richiesta 1452 (Gestione dei servizi per anziani) sul Bilancio di gestione della Regione per il triennio 2013/2015 che presenta la necessaria disponibilità; 3) di stabilire che nel mese di ottobre 2013 possa essere ricalcolata, da parte dei competenti uffici, la quota capitaria di cui ai punti 3, 4 e 5 dell allegato A alla presente deliberazione, sulla base di eventuali maggiori finanziamenti e della valutazione dei costi dei servizi; 4) di stabilire che nel mese di febbraio 2013 sia erogato un acconto dei finanziamenti regionali alle Comunità Montane, pari a quanto erogato per ciascuna nel primo trimestre dell anno 2012 con riferimento alla quota capitaria per i servizi residenziali; 5) di disporre che alla liquidazione dei finanziamenti di cui al punto 1) provvedano gli uffici competenti della Struttura politiche sociali su presentazione di apposite richieste degli Enti gestori, ovvero secondo le modalità stabilite dalla presente deliberazione, entro il limite dello stanziamento del bilancio regionale. GU/NG 3

4 Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 171 in data 8/02/2013 PARTE PRIMA Modalità di finanziamento agli Enti gestori 1. INTRODUZIONE 1.1 Il finanziamento regionale agli Enti gestori di servizi a favore delle persone anziane ex l.r. 93/1982 si applica a tutti i servizi, pur se in modo diverso a seconda del tipo di servizio: servizi residenziali (microcomunità e comunità alloggio), servizi semiresidenziali (ospiti diurni di microcomunità e di centri diurni), assistenza domiciliare integrata resa sul territorio, centri d incontro, soggiorni climatici. 1.2 Tutti i finanziamenti sono erogati agli Enti gestori di servizi a favore delle persone anziane con vincolo di destinazione per la gestione dei servizi medesimi, ai sensi dell art. 18, comma 3, della l.r. 93/1982, come modificato dall art. 38, comma 1, della legge regionale , n. 1. Le modalità di erogazione dei relativi contributi regionali sono precisate in dettaglio nei seguenti capitoli del presente allegato. Criteri in base ai quali viene erogato un contributo regionale Sostituzione di personale dei servizi socio assistenziali capitolo 2 Ospiti microcomunità (quota capitaria giornaliera) capitolo 3 Ospiti centri diurni (quota capitaria oraria) capitolo 4 Assistenza domiciliare integrata (quota oraria per ogni ora effettuata) capitolo 5 Integrazione quote alberghiere capitolo 6 Soggiorni climatici capitolo 7 Comunità alloggio (contributo forfetario) capitolo 8 Centri d incontro (contributo forfetario) capitolo Tutte le erogazioni regionali hanno come limite massimo l importo complessivo della spesa sostenuta dall Ente gestore, al netto delle entrate riscosse dagli ospiti. Esse sono erogate secondo il seguente ordine di priorità: a) la quota capitaria di cui ai capitoli 3 e 4; b) la quota oraria per il servizio di assistenza domiciliare di cui al capitolo 5; c) le sostituzioni di personale ADEST/OSS di cui al capitolo 2; d) le spese per il personale amministrativo di cui al capitolo 2; e) l integrazione delle minori entrate di cui al capitolo 6. Ciascun Ente gestore invia entro il 30 giugno il prospetto, approvato con il provvedimento dirigenziale 2986/2010, delle spese e delle entrate riguardanti l anno precedente, firmato dal dirigente dei servizi socio-assistenziali, ovvero, in mancanza di tale figura, dal Segretario della Comunità montana, sulla base delle seguenti istruzioni: 4

5 1) il prospetto deve essere compilato secondo il criterio di competenza e non più secondo il criterio di cassa: ciò significa che in esso devono essere riepilogati tutti i costi sostenuti per i servizi erogati nel corso dell anno, indipendentemente dal fatto che tali costi siano stati liquidati nell'anno ovvero a residuo nei primi mesi dell'anno successivo; inoltre, ad esso non devono essere allegate copie di giustificativi delle spese sostenute e delle entrate riscosse; 2) deve essere presentato il piano esecutivo di gestione a consuntivo (PEG a consuntivo) relativo ai servizi per anziani erogati dall ente; 3) nella descrizione delle entrate devono essere separatamente evidenziate quelle derivanti dalle quote di contribuzione degli ospiti, quelle dei loro familiari, quelle derivanti dalla contribuzione regionale, quelle derivanti da quote di contribuzione dei Comuni, Azienda USL o altri enti, Dall esame del prospetto di cui sopra si ricava l importo complessivo dei costi a carico dell Ente gestore al netto delle entrate, pari alla differenza tra il totale delle somme imputate e il totale delle somme accertate. Fermo restando i criteri e i parametri di erogazione stabiliti dalla presente direttiva, la Regione liquida la propria contribuzione, soltanto fino al limite massimo dei costi al netto delle entrate. Gli uffici della Direzione politiche sociali possono eseguire specifiche verifiche - anche a campione sui prospetti presentati, richiedendo agli Enti gestori informazioni più dettagliate. 2. PERSONALE SOCIO ASSISTENZIALE PERSONALE DELLE UNITÀ DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE DISTRETTUALE 2.1 Con il complesso delle proprie contribuzioni, la Regione garantisce agli Enti gestori la copertura delle spese riguardanti il personale ADEST/OSS dei servizi socioassistenziali: sono quindi rimborsate integralmente le spese riguardanti le sostituzioni di personale in maternità, malattia e infortunio (assenze oltre i 10 giorni consecutivi), aspettativa sindacale permessi in base alla legge 5 febbraio 1992, n Non è rimborsata, perché non dà origine a spese, l aspettativa per mandato politico. Per l erogazione del contributo regionale, ogni Ente gestore che ha sostenuto spese per sostituzioni di personale, invia il riepilogo delle spese sostenute secondo il facsimile 2 di cui alla parte seconda del presente allegato. 2.2 La Regione rimborsa alle Comunità montane Grand Paradis, Mont Emilius, Monte Cervino, Evançon e al Comune di Aosta, i costi sostenuti per le unità di personale (e eventuali sostituzioni) che operano presso le segreterie delle Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.) di cui alla DGR 1040/2010. Sarà inoltre erogata agli stessi enti una somma forfettaria pari a Euro 4.000,00 per le spese sostenute per le attività di segreteria (francobolli, carta, toner stampanti ecc..) 3. QUOTA CAPITARIA SERVIZI RESIDENZIALI (MICROCOMUNITÀ) 3.1 Per i servizi residenziali gli Enti gestori ricevono una contribuzione secondo il sistema della quota capitaria giornaliera per ospite, ossia in diretta relazione con il numero e la tipologia degli ospiti. 3.2 La Regione eroga una quota capitaria giornaliera per ogni ospite non autosufficiente residente in Valle d Aosta sulla base della valutazione effettuata con la Scheda per la 5

6 valutazione multidimensionale dell anziano S.Va.M.A e la tabella Profili approvati con provvedimento dirigenziale 5191/2009. L erogazione della quota capitaria è subordinata al possesso del requisito di cinque anni di residenza (effettiva o storica). 3.3 Per gli ospiti residenziali la quota capitaria giornaliera, determinata in Euro 65,00 viene erogata come segue: a) 100% per ospite gravemente non autosufficiente (ospite per struttura di terzo livello); b) 80% per ospite parzialmente non autosufficiente (ospite per struttura di secondo livello); c) 40% per ospite lievemente non autosufficiente (ospite per struttura di primo livello); 3.4 La quota capitaria è erogata a mensilità posticipate sulla base di distinte mensili nominative riepilogative degli ospiti - suddivisi per grado di non autosufficienza - e giorni di presenza di ciascuno: il totale dei giorni di presenza, moltiplicato per la rispettiva quota capitaria di ciascun gruppo di ospiti (terzo livello ecc...), dà la cifra che la Regione eroga per quel mese. Per una rivalutazione delle condizioni degli ospiti (variazioni del grado di non autosufficienza/cambiamento del profilo) si aggiornerà la scheda S.Va.M.A. per le parti Valutazione sanitaria e Valutazione cognitiva e funzionale andando a ridefinire il profilo. Le rivalutazioni avverranno solo in caso di variazione dell autonomia degli ospiti. I nuovi inserimenti sono disposti dalle competenti Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.) Nel caso di nuovo inserimento sarà inviata alla Regione soltanto la lettera di inserimento. In caso di ricovero ospedaliero, rientro a domicilio programmato (s intende il rientro con pernottamento dell ospite al proprio domicilio ovvero a quello dei suoi familiari anche più volte nel corso dell anno; sulla base del progetto individualizzato dell ospite), partecipazione a un soggiorno climatico, cure termali o di assenze per cicli di riabilitazione, l utente mantiene il diritto alla conservazione del posto presso la micro comunità. Le assenze per rientro a domicilio programmato, partecipazione a soggiorni climatici, cure termali o per cicli di riabilitazione, non possono superare i 90 giorni complessivi nel corso dell anno; la quota capitaria giornaliera è erogata per l intero periodo di assenza nell importo in godimento, fatto salvo il caso in cui il posto lasciato libero sia stato nel frattempo occupato da altro ospite inserito temporaneamente. 3.5 L erogazione della quota capitaria è subordinata all applicazione, per gli inserimenti e le dimissioni, delle disposizioni regionali in materia di accesso ai servizi. 3.6 Con riferimento ai soli nuovi inserimenti disposti dall U.V.M.D. di utenti ricoverati presso strutture sanitarie, la quota capitaria è erogata a decorrere dalla data prevista dall Ente gestore per l inserimento. La competente U.V.M.D. provvede a verificare che l utente sia stato effettivamente inserito entro 15 giorni dalla data prevista di cui sopra e, in caso negativo, comunica alla Regione il mancato inserimento; in tal caso, la Regione cessa l erogazione della quota capitaria per quell utente. 6

7 4. QUOTA CAPITARIA - SERVIZI SEMIRESIDENZIALI 4.1 Per i servizi semi-residenziali gli Enti gestori ricevono una contribuzione secondo il sistema della quota capitaria oraria per ospite, ossia in diretta relazione con il numero e la tipologia degli ospiti. 4.2 Per la valutazione della tipologia degli ospiti valgono i criteri e i parametri già esposti nel capitolo 3 Quota capitaria - Servizi residenziali (microcomunità). Per gli ospiti diurni di microcomunità e per gli ospiti di centri diurni presenti per un minimo di 4 ore ad un massimo di 8 ore al giorno, la quota capitaria oraria è determinata in Euro 4,25 ed è erogata secondo le stesse percentuali previste per gli ospiti residenziali, di cui al paragrafo La quota capitaria è erogata con le medesime modalità previste ai paragrafi 3.4, 3.5 e 3.6; deve essere utilizzata la stessa distinta mensile che deve essere compilata per gli ospiti residenziali. 4.4 In caso di ricovero ospedaliero, in caso di assenze giustificate, malattie, cicli di riabilitazione, ovvero di partecipazione ad un soggiorno climatico o termale, la quota capitaria giornaliera è erogata per tutto il periodo di assenza nell importo in godimento. 4.5 La quota capitaria può essere erogata per un massimo di 20 giorni di assenza complessivi nel corso dell anno, per lo stesso periodo non sarà richiesta all utente la quota di compartecipazione al costo del servizio. 5. ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - QUOTA ORARIA 5.1 Per i servizi di assistenza domiciliare integrata rivolti a tutta la popolazione e gli Enti gestori ricevono una contribuzione in relazione alle ore di servizio prestate da personale addetto all assistenza domiciliare. La Regione eroga agli Enti gestori l importo di Euro 22,50 per le ore feriali diurne e di Euro 23,50 per le ore feriali notturne e festive secondo quanto sotto evidenziato. A tal fine devono essere considerate tutte le ore prestate presso i cittadini fruitori di servizi, i tempi per la consegna dei pasti a domicilio, per i trasferimenti, per le riunioni di servizio e per le iniziative di aggiornamento professionale. Giorni Dalle ore Alle ore Importo Lunedì 0:00 07:00 23,50 dal lunedì al venerdì 07:00 18:00 22,50 dal lunedì al venerdì 18:00 07:00 23,50 Sabato, domenica e giorni festivi infrasettimanali 0:00 24:00 23, Il contributo di cui al paragrafo 5.1 è erogato anche agli Enti locali che erogano servizi in ambito locale a favore di utenti disabili sulla base di progetti concordati con il Servizio Sociale regionale Per gli utenti non autosufficienti che permangono al domicilio con la sola assistenza dei familiari e l integrazione del servizio di assistenza domiciliare pubblica (su 7

8 progetto degli operatori competenti) l utente paga il 50% della sua capacità contributiva, e l Amministrazione regionale riconosce all Ente gestore il rimanente 50%. La riduzione del 50% della capacità contributiva non spetta se si percepisce l assegno di cura o il voucher per servizi di cui alla legge regionale 23/ Per gli utenti non autosufficienti che permangono al domicilio con l assistenza privata (il cui personale deve essere regolarmente assunto) che accedono ai contributi regionali di cui alla legge regionale 23/2010 e, con l integrazione del servizio di assistenza domiciliare pubblica (su progetto degli operatori competenti in base alla legge regionale 23/2010 articolo 8), la contribuzione al servizio viene calcolata sulla base dell I.R.S.E.E. dell utente decurtato oltre che dalla franchigia prevista, anche della quota a carico dell utente determinata dalla differenza tra la spesa massima ammissibile e il contributo concesso. Sarà cura dell Ente gestore richiedere all utente la comunicazione del Servizio famiglia e politiche giovanili che quantifica l ammontare del contributo Per gli anziani non autosufficienti che permangono al domicilio con l assistenza privata, che non accedono ai contributi regionali di cui alla legge regionale 23/2010, e qualora il progetto di mantenimento al domicilio (elaborato dagli operatori competenti, in base alla legge regionale 23/2010 alternativa all istituzionalizzazione e in possesso dei requisiti stabiliti dalle deliberazioni della Giunta regionale di applicazione della legge) preveda oltre all assistenza privata, anche l utilizzo dei servizi pubblici, la quota contributiva deve essere calcolata sulla base dell I.R.S.E.E. dell utente decurtata, oltre che della franchigia prevista, anche della quota per il pagamento del servizio privato, che non può essere superiore alla spesa massima ammissibile prevista dalla normativa vigente, e prestata da personale regolarmente assunto. Per gli utenti di cui ai punti e l Amministrazione regionale riconosce all Ente gestore il 50% della differenza tra la somma dovuta dall utente in base al suo I.R.S.E.E. e quanto effettivamente versato dallo stesso. 5.4 L erogazione avviene mensilmente in base alle informazioni fornite dai singoli Enti gestori attraverso un apposita scheda di riepilogo. 6. INTEGRAZIONE QUOTE ALBERGHIERE 6.1 Ai sensi dell art. 18, comma 2, legge regionale , n. 93, come modificato dall art. 38, comma 1, legge regionale , n. 1, l Amministrazione regionale eroga finanziamenti aggiuntivi per integrare le quote di partecipazione dovute dagli ospiti e dai loro familiari, nel limite dello stanziamento di bilancio regionale. Tali finanziamenti integrano le minori entrate delle strutture residenziali (microcomunità) e delle strutture diurne (centri diurni) da parte sia di ospiti residenziali sia di ospiti semiresidenziali che usufruiscono della struttura per almeno 4 (quattro) ore al giorno. 6.2 Per l erogazione del contributo regionale a integrazione delle minori entrate di cui al paragrafo 6.1, l Ente gestore ne richiede alla Regione l integrazione sino alla concorrenza con l importo giornaliero di euro 39,00, fermo restando quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 283/2010, in ordine alle modalità di contribuzione degli utenti di servizi e dei loro familiari per ogni ospite che ha una situazione economica insufficiente a versare per intero la quota alberghiera per la 8

9 microcomunità o comunque nel caso in cui l intervento da parte dei familiari non integrasse tutta la differenza. La stessa richiesta può essere avanzata per gli utenti diurni inseriti sia in microcomunità sia in centro diurno per almeno otto ore, riguardo alla quota giornaliera di Euro 32,00 escluso il costo del pasto. L integrazione regionale non ha luogo per tutte le giornate di assenza previste dai paragrafi precedenti. 7. SOGGIORNI CLIMATICI 7.1 Per l organizzazione dei soggiorni climatici (marini, lacustri, ecc.) gli Enti gestori riceveranno una somma in base agli utenti partecipanti. La somma destinata al servizio è pari a Euro ,00 complessivi. 7.2 Ai soli fini dell erogazione del contributo regionale, il limite minimo di età per usufruire dei soggiorni climatici è di 65 anni, con l eccezione delle eventuali persone munite del certificato di invalidità civile pari al 100% e dei grandi invalidi del lavoro. 7.3 Il contributo regionale è assegnato agli Enti gestori a consuntivo, suddividendo l intero importo per il numero totale degli ospiti dei soggiorni climatici e ricavando quindi l importo per persona del contributo regionale. Gli Enti gestori presentano entro il 30 ottobre di ogni anno la seguente documentazione per ogni soggiorno climatico: a) elenco nominativo degli utenti con le relative date di nascita, evidenziando in separato elenco le persone di età inferiore a 65 anni munite di certificato di invalidità civile ed i grandi invalidi del lavoro; b) date d inizio e fine del soggiorno climatico; c) totale delle spese sostenute per gli utenti di cui alla lettera a) e delle entrate riscosse dai medesimi utenti, con allegate copie delle fatture riguardanti le spese sostenute. In considerazione dei maggiori oneri sostenuti dagli Enti che devono tenere conto di ospiti non autosufficienti, la contribuzione regionale è aumentata del 50% per gli ospiti non autosufficienti che in base ai parametri di cui al paragrafo 4.3 sono classificati utenti per strutture di terzo o secondo livello o per le persone munite del certificato d invalidità civile pari al 100% e per i grandi invalidi del lavoro. Pertanto, ai soli fini dell erogazione del contributo regionale, esse sono conteggiate come un unità e mezza anziché un unità (1,5 anziché 1). 8. COMUNITÀ ALLOGGIO 8.1 Come previsto dalla DGR 1040/2010 gli inserimenti nelle comunità alloggio dovranno essere valutati dalle Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale competenti per territorio. 8.2 Ai sensi dell art. 19, legge regionale , n. 93, per le comunità alloggio individuate dalla DGR 3217/2008 è erogato un contributo annuo per ogni alloggio o unità abitativa pari a Euro 1.000, All inizio dell anno ogni Ente gestore invia una richiesta, precisando il numero delle unità abitative e quantificando il relativo importo. 9

10 9 CENTRI D INCONTRO 9.1 Ai sensi dell art. 19, legge regionale , n. 93, per i centri di incontro non ubicati presso una microcomunità è erogato un contributo annuo pari a Euro 2.500, All inizio dell anno ogni Ente gestore invia una richiesta quantificando il relativo importo dovuto per tali strutture. 10. QUOTA GIORNALIERA A CARICO DEGLI OSPITI NON RESIDENTI IN VALLE D AOSTA Per gli utenti dei servizi residenziali che non abbiano il requisito della residenza in un comune della Valle d Aosta o la residenza storica di cinque anni, la retta giornaliera a loro carico è determinata dalle seguenti quote: - quota alberghiera euro 39,00; - quota assistenziale euro 65,00. QUOTA GIORNALIERA A CARICO DEGLI OSPITI RESIDENTI IN VALLE D AOSTA Per gli utenti dei servizi residenziali che abbiano il requisito della residenza in un comune della Valle d Aosta o la residenza storica di cinque anni, la retta giornaliera a loro carico è determinata sulla base dell Indicatore regionale della situazione economica come definito nell allegato B della DGR 3751/2009 e suddivisa come definito nella deliberazione della Giunta regionale 1693/2006 in quota alberghiera (pari a 39 euro giornalieri) e quota assistenziale (la differenza tra quanto dovuto in base all I.R.S.E.E. e i 39 euro di quota alberghiera). 10

11 PARTE SECONDA Direttive amministrative agli Enti gestori 11. UTILIZZO DEI FONDI E MODALITÀ OPERATIVE 11.1 I finanziamenti regionali erogati in base alla presente deliberazione hanno come finalità di contribuire ad assicurare non solo l ordinaria gestione dei servizi a cui si riferiscono ma anche le spese relative agli interventi di manutenzione ordinaria, da ritenersi comprensivi dell acquisto e del rinnovo di arredi ed attrezzature. In maniera analoga, anche le attività di formazione e informazione previste dal decreto legislativo n. 81/2008 e dal decreto legislativo n. 155/1997 (Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE, concernenti l igiene dei prodotti alimentari), devono essere assicurate mediante l utilizzo degli stessi finanziamenti Per quanto concerne il rendiconto alla Regione, si precisa che il periodo di riferimento coincide con l anno di competenza: devono essere riepilogate le spese riferite ai servizi erogati nel corso dell anno, senza riguardo al criterio di cassa, e quindi sia le spese liquidate nel corso dell anno che quelle liquidate nell anno successivo (residui) Secondo quanto previsto dall art. 16, comma 2 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93, le quote di partecipazione degli ospiti sono riscosse e introitate dall Ente gestore e sono detratte dalle spese di cui all art. 18. Facsimile 1- Distinta mensile riepilogativa ospiti microcomunità Struttura Mese Anno Ospiti residenziali A B C D E F G Cognome e nome Anno di nascita Livello Quota capitaria Giorni Tot. mensile/persona Note Totale Ospiti diurni A B C D E F G Cognome e nome Anno di nascita Livello Quota capitaria Ore Tot. mensile/persona Note Totale Data Firma del responsabile del procedimento 11

12 Istruzioni: Colonna A: Cognome e nome dell ospite per esteso (predisporre una sola scheda mensile per tutti gli ospiti della struttura). Colonna B: Indicare l anno di nascita. Colonna C: Livello di non autosufficienza (1, 2, 3) determinato in base ai parametri di cui al paragrafo 3.2. Colonna D: Importo della quota capitaria giornaliera determinato in base ai parametri di cui al paragrafo 3.3 in relazione al grado di non autosufficienza. Colonna E: Numero di giorni di permanenza in struttura (se inserito, dimesso o deceduto, includere anche la relativa giornata) (numero di ore). Colonna F: Numero di giorni (col. E) x l importo della quota capitaria giornaliera (col. D). Colonna G: Spazio per annotazioni; indicare se ospite definitivo o temporaneo e, in tal caso, indicare la scadenza dell inserimento; precisare i giorni di ricovero in ospedale o di rientro a domicilio (già compresi nella colonna E). N.B: non vanno contabilizzate le giornate in cui un posto letto non è stato utilizzato (posti vacanti per decessi o dimissioni ovvero in attesa di inserimento); le assenze di ospiti per ricovero ospedaliero devono essere contabilizzate secondo quanto previsto al paragrafo 3.5, ossia interamente per ogni giorno di ricovero. Altre informazioni sulla microcomunità Tali informazioni devono essere distinte per ogni struttura, precisando se sono OSS o Adest riferito alle singole strutture: Personale socio-assistenziale: n. totale unità OSS/Adest a 36 ore: n. a 27 ore: n. a 22 ore: n. a 18 ore: n. Referente dei servizi Personale ausiliario Facsimile 2 Riepilogo spese per sostituzione di personale (trimestrale). Dipendente assente Sostituto Dal Al Spesa totale Totale Indicare le unità di personale assunte in sostituzione di personale socio-assistenziale assente per maternità (inclusi i periodi di aspettativa facoltativa), per malattia o infortunio legge 104 (assenze oltre i 10 giorni consecutivi) ovvero per aspettativa sindacale. 12

13 Facsimile 3 Riepilogo minori entrate da quote di contribuzione ospiti microcomunità e parenti. A B C D E F Ospite R Gg. Quota alberg. Totale Differenza (integr. reg.) dovuta accertato Totale Riepilogo minori entrate da quote di contribuzione ospiti diurni A B C D E F Ospite D Gg. Quota alberg. Totale Differenza (integr. reg.) dovuta accertato Totale Data Firma del responsabile del procedimento Istruzioni sul riepilogo minori entrate: Colonna A: Cognome e nome dell ospite; Colonna B: Tipo di inserimento (R = residenziale, D = diurno presente in centro diurno o microcomunità per almeno 4 ore al giorno; N.B: non è prevista integrazione regionale per gli ospiti diurni presenti per meno di 4 ore al giorno; Colonna C: Numero di giorni di effettiva permanenza in struttura (solo per microcomunità e centri diurni: al netto di ricoveri, di rientri a domicilio e di partecipazione a soggiorni climatici); Colonna D: Importo dovuto; Colonna E: Quota accertata a carico dell ospite e dei parenti; Colonna F: Differenza tra colonna D e colonna E, di cui si chiede alla Regione l integrazione. N.B: al fine di un conteggio utile agli uffici si chiede di inserire nell elenco anche gli utenti per i quali l integrazione è pari a zero. 13

14 Facsimile 4- Riepilogo mensile servizio assistenza domiciliare Dati per l erogazione del contributo regionale A Mese di riferimento B Totale ore da corrispondere feriali C Totale ore da corrispondere festive D Importo del contributo regionale feriale E Importo del contributo regionale festivo Totale Dati per l erogazione del contributo regionale (solo utenti disabili) A Mese di riferimento B Totale ore da corrispondere feriali C Totale ore da corrispondere festive D Importo del contributo regionale feriale E Importo del contributo regionale festivo Altre informazioni sul servizio di assistenza domiciliare Mese di riferimento D Personale socio assistenziale: n. E a 36 ore: n. F a 27 ore: n. G a 22 ore: n. H a 18 ore: n. I N. utenti in carico al servizio (esclusi i cittadini fruitori di servizi che usufruiscono solo di pasti caldi) L Numero pasti mensili erogati M Richieste in lista d attesa Data Firma del responsabile del procedimento 14

15 Istruzioni: - Riga B: indicare tutte le ore prestate presso i cittadini fruitori di servizi, incluse quelle relative a lavanderia, consegna a domicilio pasti, trasferimenti, riunioni di servizio, aggiornamento professionale. Se il servizio di lavanderia non viene effettuato presso il domicilio del cittadino fruitore di servizi, le ore dedicate ad esso devono essere conteggiate insieme a quelle dell assistenza domiciliare. Riga C: indicare il prodotto delle ore indicate alla riga B x Euro 22,50 (importo orario feriale, Euro 23,50 festivo come indicato al paragrafo 5.1. Riga D: indicare il totale delle unità di personale assistenziale (s intendono tutte le unità di personale dipendenti dall ente, sia a tempo pieno che a tempo parziale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, sia in servizio che assenti per congedo ordinario, malattia, aspettativa, ecc.) impiegate nel servizio di assistenza domiciliare, con esclusione di quelle impiegate nel servizio in ambito locale a favore di utenti disabili sulla base di progetti concordati con il Servizio sociale regionale di cui al paragrafo 5.1. Non devono essere indicate le unità di personale assunte in sostituzione di personale assente. Per quanto concerne gli enti che si affidano alla gestione indiretta, deve essere indicato solo il totale delle OSS/Adest impiegate in servizio. - Nelle Righe E, F, G e H va dettagliato il numero di unità di personale già indicato alla riga D. Per quanto concerne gli enti che si affidano alla gestione indiretta (cooperativa sociale), questa indicazione non deve essere fornita, essendo sufficiente indicare il totale delle unità di personale impiegate nel servizio (Riga D). - Riga E: indicare il numero di unità di personale a 36 ore (a tempo pieno). - Riga F: indicare il numero di unità di personale a 27 ore. - Riga G: indicare il numero di unità di personale a 22 ore. - Riga H: indicare il numero di unità di personale a 18 ore. - Righe I e M: non vanno indicati eventuali utenti o richieste di servizio di cui al paragrafo 5.2. Riepilogo minori entrate da assistenza domiciliare pubblica ex l. r. 23/2010 A B C D Utente Ore semestre Quota oraria dovuta Totale accertato Totale Data Firma del responsabile del procedimento Colonna A: Nome e Cognome dell utente. Colonna B: Ore del semestre. Colonna C: Importo calcolato in base alle ore richieste. Colonna D: Importo accertato a carico dell utente. 15

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