CORTE D APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI. Comparsa conclusionale nella causa iscritta al R.G. 124/2010. nell interesse del

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1 STUDIO LEGALE Avv. Piero Antonio Sanna Via Tre Venezie n Olbia Tel. 0789/26650 Fax 0789/ ORIGINALE CORTE D APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI Comparsa conclusionale nella causa iscritta al R.G. 124/2010 nell interesse del Consorzio del Comprensorio di Portisco, rappresentato e difeso dall Avv. Piero Antonio Sanna; Appellato Contro Signor Marco Maraldi, rappresentato e difeso dall Avv. Mario Perantoni; Appellante X X X X X X X Non essendo stata espletata alcuna attività istruttoria nel corso del presente giudizio, non sussistono motivi per argomentare oltre, rispetto a quanto già fatto in sede di comparsa di costituzione e risposta, le cui osservazioni, difese ed eccezioni si richiamano integralmente ai fini del rigetto dell appello. Nel corso del presente procedimento, tuttavia, sono intervenute due diverse decisioni che non mancheranno di offrire spunti di riflessione giuridica. Ci si riferisce in particolare alle seguenti statuizioni: sentenza Cass. Civ. Sez. II del 22 settembre 2014 n emessa in data 22/09/2014 e sentenza Tribunale di Tempio n. 722/2014 del 11 novembre La prima, presumibilmente già versata agli atti del presente giudizio ad iniziativa di controparte in sede di deposito di comparsa conclusionale, ha tra le altre cose rigettato un ricorso proposto dal Consorzio di Portisco avverso la sentenza di questa spett.le Corte di Appello n. 323/2011 (doc. A) che aveva parzialmente riformato la sentenza Trib. Tempio n. 280/2005 (doc. B). La 1

2 Suprema Corte, con tale provvedimento ha di fatto stabilizzato l annullamento della delibera di approvazione dello statuto del Consorzio di Portisco deliberato in data 01/08/2001. La seconda (doc. C), emessa dal Tribunale di Tempio nella consapevolezza dell esistenza della prima, ha rigettato, per quanto utile nel caso di specie, la richiesta di annullamento della delibera di spesa del Consorzio di Portisco in data 07/08/2007, che come quelle poste a base del decreto ingiuntivo per cui si procede, deriva la sua legittimazione proprio dallo statuto 2001 oggetto di annullamento. Questa difesa non intende soffermarsi sugli intuibili effetti economici devastanti che probabilmente deriveranno in capo al Consorzio per effetto del provvedimento della Corte di Cassazione, e neanche sui vantaggi del tutto ingiusti e persino paradossali in cui verranno, forse, a trovarsi i vari consorziati, i quali molto probabilmente lucreranno indebiti arricchimenti pur avendo usufruito al cento per cento dei servizi e delle prestazioni erogati dal Consorzio e posti a base dei vari decreti ingiuntivi richiesti e ottenuti nei loro confronti nel corso degli ultimi 13 anni. Per quanto utile ai fini del presente giudizio, questa difesa intende invece soffermarsi sugli aspetti tecnici della menzionata sentenza, offrendo agli odierni Giudici niente altro che spunti giuridici di riflessione, anche sulla base della recentissima menzionata decisione del Tribunale di Tempio. La sentenza della Corte di Cassazione è contraddittoria e in contrasto con sue precedenti pronunce. A) Nella parte denominata Ritenuto in fatto della sentenza 22/09/2014 n , più precisamente al punto 1.1. terzo capoverso, la Corte di Cassazione riconosce che i contraddittori del Consorzio avevano impugnato la delibera 2

3 01 agosto 2001 chiedendo, sia pure in via subordinata, la declaratoria di nullità ovvero l annullamento dello statuto approvato in pari data. Si noti che per costante orientamento della stessa Corte di Cassazione, così come del resto giustamente osservato dal Giudice di primo grado (V. doc. B sentenza Trib. Tempio 280/05 pagina 6), quando è in gioco la vita stessa dell ente, la validità dello statuto e/o del suo regolamento, contraddittori necessari del giudizio devono essere tutti i consorziati e non l ente. B) A modesto parere di chi scrive, questo solo fatto avrebbe dovuto indurre il Giudice di Appello prima, e la Corte di Cassazione poi, a dichiarare anche d ufficio la carenza di legittimazione passiva del Consorzio di Portisco, unico soggetto evocato in giudizio. C) Nella parte della sentenza della Cassazione denominata Considerato in diritto, più precisamente al punto 2.1 secondo capoverso pagina 7, in relazione al vizio di violazione di legge la Corte di Cassazione osserva con stupefacente disinvoltura che l odierno giudizio ha ad oggetto, per quello che qui interessa, l impugnativa di delibere assembleari e non l annullamento dello statuto, con la conseguenza che il contraddittorio è correttamente instaurato con l evocazione in giudizio del solo Consorzio. D) Ora, anche a voler superare l insuperabile contraddizione in cui è incorsa la Corte di Cassazione nel breve volgere di quattro pagine scarse di sentenza, si deve pure osservare che impugnazione della delibera e impugnazione dello statuto che ne scaturisce significa, nel caso concreto, esattamente la stessa cosa. Si trattava infatti della delibera di adozione del nuovo statuto, quello del 2001 per l appunto. Non vi è dubbio quindi, stando ai numerosi precedenti giurisprudenziali, che il contraddittorio si sarebbe dovuto instaurare tra tutti i 3

4 consorziati e non fra alcuni consorziati e il Consorzio del Comprensorio di Portisco, ente estraneo alla controversia. E) La Corte di Appello di Sassari, tra l altro, ha già avuto modo di pronunciarsi sulla validità della delibera 01 agosto 2001 con sentenza n. 379 del 15/07/2012 depositata il 18/12/2012. La sentenza è passata in giudicato non essendo stata ulteriormente impugnata (doc. D). Sulla sentenza Tribunale di Tempio n. 722 del 11/11/2014 F) Il Tribunale di Tempio, nella sua recentissima sentenza (V. doc. C pagina 7), dopo aver dichiarato inammissibile l ennesima richiesta di annullamento della delibera 01/08/01(approvazione statuto) in quanto coperta dal giudicato della sentenza della Corte di Cassazione n /2014, offre ulteriori interessanti spunti di riflessione giuridica. G) Rileva infatti che la Corte di Appello di Sassari, con la sentenza 323/2011, aveva dedotto che l assemblea 01/08/2001 (approvazione nuovo statuto vigente) doveva ritenersi annullabile in quanto adottata con maggioranze non correttamente adottate dal Consorzio. Ciò in quanto la sentenza n. 62/97 del Tribunale di Tempio (resa anche questa tra pochissimi consorziati e il Consorzio) aveva a suo tempo dichiarato la nullità delle delibere approvate dall assemblea straordinaria del Consorzio del 09/08/1990 ( da cui scaturì lo statuto del 1990 appunto) con cui erano state approvate numerose modifiche allo statuto del 1986, ivi compresa quella inerente i quorum costitutivi e deliberativi dell assemblea. Una sorta di nullità derivata quindi, dello statuto del 2001 vigente. Si avverte che una migliore concatenazione degli eventi appena descritti può essere agevolmente desunta dalla lettura della sentenza Trib. Tempio n. 280/05, pagina 4 e oltre. A questo punto il Giudice della già 4

5 menzionata sentenza n. 722/2014 opera una comparazione tra le disposizioni statutarie del 1986, del 1990 e del 2001, rilevando che relativamente all assemblea ordinaria di seconda convocazione non esiste alcuna differenza, sia quanto alla validità della costituzione dell assemblea, sia in relazione ai quorum deliberativi. Lo stesso Giudice a questo punto osserva che la delibera di spesa impugnata in quella sede (06/08/2007) è quella dell assemblea ordinaria, e che la stessa, riunita in seconda convocazione ha comunque rispettato i quorum previsti dallo statuto del Il ragionamento può essere esteso anche alle delibere di spesa poste a base del D.I. per cui si procede, e in assenza di prove delle quali era semmai onerata controparte, deve presumersi che ugualmente tali delibere di spesa abbiano rispettato i quorum costitutivi e deliberativi dell assemblea ordinaria di seconda convocazione previsti dallo statuto del Si insite quindi per l accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti. Allega: A) copia integrale sentenza Corte di Appello Sassari n. 323/2011; B) copia integrale sentenza Tribunale di Tempio n. 280/05; C) copia integrale sentenza Tribunale di Tempio n. 722/2014 del 11/11/2014; D) copia integrale Sentenza Corte Appello Sassari del 15/07/2012 n. 379/2012 Olbia -Sassari, 14 Novembre 2014 Avv. Piero Antonio Sanna 5

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