REGOLAMENTO INTERMEDIARI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA ETICA O SOCIALMENTE RESPONSABILE (ART. 117-TER DEL TUF) ESITO DELLE CONSULTAZIONI

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1 REGOLAMENTO INTERMEDIARI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA ETICA O SOCIALMENTE RESPONSABILE (ART. 117-TER DEL TUF) ESITO DELLE CONSULTAZIONI 1 giugno 2007 Il 7 febbraio 2007 la Consob ha diffuso un documento di consultazione relativo ad alcune norme del Regolamento Intermediari, adottato con delibera n /1998 (di seguito "RI"), attuative dell art. 117-ter del TUF, introdotto dalla legge n. 262/2005, in materia di finanza etica. In sede di consultazione è stato proposto di introdurre nel libro III, Parte II del RI un nuovo titolo II-bis, dedicato alle norme in materia di finanza etica e composto dagli artt. 55-bis e 55-ter. In relazione al documento di consultazione sono pervenute osservazioni da: ABI Associazione Bancaria Italiana; ANIA Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici; ASSOGESTIONI Associazione del Risparmio Gestito; Banca Popolare Etica soc. coop.; Forum per la Finanza Sostenibile; Italian CFA Society. Nella trattazione che segue si dà conto di tali osservazioni e delle conseguenti determinazioni assunte dalla Commissione. Il documento riproduce il testo delle norme rese note per la consultazione, le osservazioni pervenute, le considerazioni svolte in proposito e il nuovo testo adottato. OSSERVAZIONI GENERALI * * * Un partecipante alla consultazione ha proposto di menzionare nell ambito della regolamentazione gli istituti di credito eticamente orientati, ritenenedo questi come elementi fondamentali nell ottica di una regolamentazione che non consideri solo i prodotti emessi ma anche, e soprattutto, chi li emette. In questo ambito, occorrerebbe considerare come caratteristica essenziale l operatività esclusiva con prodotti improntati alla nominatività del rapporto, come garanzia ulteriore di una corretta e completa informazione del pubblico. Inoltre, occorrerebbe ritenere essenziale per l appartenenza alla categoria etica la completa trasparenza relativamente ai percettori dei finanziamenti bancari. CONSIDERAZIONI Le predette osservazioni, seppur condivisibili nel merito, non possono essere accolte. Infatti, alla proposta di comprendere, nella regolamentazione in commento, le banche quali enti creditizi osta la norma primaria la quale è incentrata, considerandone l ambito applicativo oggettivo, su prodotti 1

2 e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili e, da un punto di vista soggettivo, sui soggetti abilitati (comprendenti le banche in quanto operatori del mercato mobiliare) e le imprese di assicurazione. NUOVO TITOLO PROPOSTO PER LA CONSULTAZIONE LIBRO III PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA PARTE II DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO E ACCESSORI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO TITOLO II-BIS DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA ETICA OSSERVAZIONI Alcuni osservatori propongono una diversa titolazione della nuova parte che si intende inserire nel Regolamento Intermediari in attuazione dell art. 117-ter, sostituendo la locuzione finanza etica con quella di finanza socialmente responsabile. Tali proposte sono connesse alla non oggettività del concetto di etica ed ai possibili, diversi significati allo stesso concetto attribuibili. In ragione di ciò, si registra il prevalente utilizzo, nel contesto italiano e internazionale, dell acronimo Socially Responsible Investment - SRI e Investimento socialmente responsabile. Analogamente, all interno degli articoli 55-bis e 55-ter dovrebbe essere utilizzata la sola dizione socialmente responsabili con riferimento ai prodotti e servizi per i quali vengono posti gli obblighi informativi e di rendicontazione proposti in consultazione. CONSIDERAZIONI Pur considerando la prevalente diffusione, tra gli operatori del settore, delle locuzioni finanza socialmente responsabile e Socially Responsible Investment - SRI si ritiene che l osservazione non possa essere integralmente accolta né per la titolazione, né con riferimento alla lettera degli articoli 55-bis e 55-ter, di seguito commentati. E ciò in quanto la formulazione della norma primaria, riferendosi ai prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili, contiene esplicitamente il riferimento alle due qualificazioni in virtù delle quali la normazione secondaria deve trovare applicazione. In sostanza, l art. 117-ter del TUF non presuppone ulteriori precisazioni a carattere definitorio, volte a limitare od ampliare l ambito applicativo oggettivo della disciplina regolamentare. Si rileva, inoltre, che sono già presenti sul mercato prodotti del risparmio gestito qualificati come etici le cui politiche di investimento sono ispirate a criteri di Socially Responsible Investment. Ciò posto, in accoglimento parziale della proposta, è stata adottata la seguente titolazione della nuova parte del RI dedicata alle norme attuative dell art. 117-ter del TUF: TITOLO II-BIS - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA ETICA O SOCIALMENTE RESPONSABILE *** 2

3 TESTO PROPOSTO PER LA CONSULTAZIONE Art. 55-bis (Obblighi informativi) 1. Nel prospetto informativo redatto secondo gli schemi di cui all Allegato 1B del Regolamento n del 14 maggio 1999, nella nota informativa prevista dall articolo 185 del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e nei contratti di cui all articolo 30 del presente regolamento, relativi a prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili, i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione forniscono le seguenti informazioni: a) gli obiettivi e le caratteristiche in relazione ai quali il prodotto o servizio è qualificato come etico o socialmente responsabile; b) i criteri generali in base ai quali vengono definite le strategie di investimento e vengono disposte le operazioni; c) le politiche e gli obiettivi perseguiti nell esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio; d) l eventuale destinazione per iniziative di carattere sociale di proventi generati dai prodotti offerti e dai servizi prestati; e) le eventuali procedure adottate per assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a), compresa la presenza di organi specializzati istituiti all interno dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione e le relative funzioni; f) l adesione a codici di autoregolamentazione, promossi da soggetti specializzati. 2. Una sintetica illustrazione delle informazioni di cui al comma 1 deve essere resa disponibile nel sito internet, ove presente, dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione. OSSERVAZIONI Una prima osservazione propone una formulazione alternativa della rubrica dell art. 55-bis, con l aggiunta della parola ulteriori riferita agli obblighi informativi di cui alla norma in commento, in relazione alla presenza di regole che si applicano a tutti i prodotti e servizi a prescindere dalla loro qualificazione etica o socialmente responsabile. Altro osservatore propone di eliminare, dal comma 1 della norma in commento, le parole nella nota informativa prevista dall articolo 185 del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 ed aggiungere la qualificazione finanziari ai prodotti etici (o socialmente responsabili), ritenendo che il riferimento ai prodotti emessi dalle imprese di assicurazione di cui all art. 117-ter del TUF debba essere limitato ai soli prodotti finanziari-assicurativi definiti dall art. 1, comma 1, lett. w-bis, del TUF (che richiama espressamente i contratti dei rami vita III e V di cui al Codice unico delle assicurazioni). In sostanza, anche in tema di finanza etica si ritiene debba essere considerato l ambito delle nuove potestà regolamentari della CONSOB in tema di offerta e distribuzione dei suddetti prodotti, sancite dagli interventi sul TUF operati dalla legge 262/2005 e dal successivo d. lgs. 303/

4 Un'altra proposta riguarda l integrazione della formulazione del comma 1, lett. a), inserendo il riferimento all ordine di priorità degli obiettivi che caratterizzano i prodotti o servizi qualificati come etici o socialmente responsabili. Due partecipanti alla consultazione propongono di integrare la formulazione del comma 1, lett. b), facendo espresso riferimento ai criteri di screening caratterizzanti i processi decisionali relativi ai prodotti etici. In particolare, si propone la seguente formulazione: I criteri generali di selezione degli strumenti finanziari investibili in virtù degli obiettivi di investimento socialmente responsabili. Ritengono, infatti, i due osservatori che tale intervento consente, da un lato, maggiore aderenza alle indicazioni contenute negli schemi di prospetto degli OICR (previsti in Allegato 1B al Regolamento Emittenti) che richiedono di specificare gli eventuali elementi caratterizzanti il processo di selezione degli strumenti finanziari in cui è investito il patrimonio; dall altro, di rappresentare meglio il fenomeno per il quale le strategie di investimento generalmente operano su un sottoinsieme di strumenti finanziari selezionati in virtù dei criteri di screening adottati. Un osservatore, ricollegandosi a quanto già osservato in relazione all ambito operativo dell art. 117-ter del TUF, propone di specificare che la lett. c) del comma 1 va riferita agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio e riferibili a prodotti finanziari qualificati come etici (o socialmente responsabili), visto che per gli ulteriori prodotti delle imprese di assicurazione detta regola non risulterebbe applicabile. Due osservatori propongono di integrare la formulazione del comma 1, lett. c), inserendo un riferimento al carattere eventuale delle iniziative c.d. di azionariato attivo e ciò in ragione dell autonomia decisionale dei gestori etici su tale materia. Tre partecipanti alla consultazione propongono di integrare la formulazione dell art. 55-bis, comma 1, lett. d), inserendo, dopo le parole di carattere sociale anche le parole o ambientale. Tali richieste sono giustificate dalla considerazione che il concetto di sviluppo sostenibile, cui nella grande maggioranza dei casi le esperienze di finanza socialmente responsabile si ispirano, fa riferimento all equilibrio tra le dimensioni economica, ambientale e sociale nella quali gli operatori economici si trovano ad operare. Un osservatore propone di integrare la formulazione dell art. 55-bis, comma 1, lett. d), inserendo l obbligo di indicare la dimensione quantitativa dei proventi, generati dai prodotti e dai servizi qualificati come etici (o socialmente responsabili), destinati ad iniziative di carattere sociale. Lo stesso osservatore propone anche di integrare la formulazione dell art. 55-bis, comma 1, lett. f), inserendo, tra le informazioni richieste, anche la sintesi delle previsione dell eventuale codice di autoregolamentazione adottato e - nell ipotesi di adesione parziale - dell indicazione delle ragioni della mancata adesione. Infine, un partecipante alla consultazione propone, relativamente ai fondi comuni di investimento, di considerare essenziale la certificazione del portafoglio di investimenti da parte di organismi terzi riconosciuti a livello internazionale come advisor etici. CONSIDERAZIONI La segnalata opportunità di qualificare come ulteriori gli obblighi informativi posti dalla norma in esame è da ritenere fondata. Infatti, gli specifici obblighi informativi cui sono tenuti i soggetti 4

5 abilitati e le imprese di assicurazione che offrono prodotti o prestano servizi qualificati come etici o socialmente responsabili sono aggiuntivi rispetto a quelli già previsti nella regolamentazione vigente, con riferimento sia all informativa precontrattuale che a quella in corso di contratto. Tuttavia, si ritiene preferibile introdurre, al comma 1, una specifica dicitura finalizzata ad evidenziare la natura speciale delle regole in questione e di non modificare la rubrica dell articolo proposto. Con riferimento alla segnalata necessità di delimitare l ambito applicativo della norma in parola ai soli prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione (di cui all art. 1, comma 1, lett. w- bis, del TUF), si precisa preliminarmente che il riferimento all art. 185 del Codice delle assicurazioni private - presente nella formulazione proposta per la consultazione - era connesso alla lettera dell art. 117-ter del TUF che cita unicamente i prodotti senza alcuna connotazione, nonché alla circostanza che i contratti assicurativi di ramo I potrebbero, in ipotesi, essere caratterizzati da gestioni interne separate le cui politiche di investimento siano ispirate a criteri di SRI. Tuttavia, si ritiene l osservazione condivisibile atteso il collocamento della norma in questione nel Titolo III della Parte IV del TUF, dedicato agli emittenti strumenti finanziari e l esplicito riferimento alla finanza etica nella rubrica della norma del TUF. In ragione di ciò, sono state eliminate dal comma 1 della norma in esame le parole nella nota informativa prevista dall articolo 185 del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre Relativamente alla richiesta di indicare, alla lett. a) del comma 1, l ordine di priorità degli obiettivi che caratterizzano i prodotti o servizi qualificati come etici o socialmente responsabili, si ritiene che tale precisazione non sia necessaria considerata l opportunità di non vincolare gli operatori in ordine a tale precisazione. Riguardo alla proposta finalizzata a maggiormente evidenziare i criteri di screening che caratterizzano i processi decisionali di investimento dei prodotti di finanza etica, si ritiene condivisibile la formulazione alternativa della lett. b) del medesimo comma 1, ferma restando la necessità di riferirsi alla lett. a) della stessa norma, che individua gli obiettivi e le caratteristiche generali del prodotto o servizio sottesi alla qualificazione di etico (o socialmente responsabile). In considerazione dell intervento sul comma 1 sopra illustrato, con il quale è stato precisato l ambito applicativo della norma in commento, la richiesta di specificare - alla lett. c) il carattere finanziario dei portafogli di investimenti non si ritiene necessaria. Con riferimento alla medesima lettera, si ritiene invece condivisibile la proposta di specificare il carattere eventuale delle iniziative di azionariato attivo. In ragione di ciò è stata integrata la formulazione proposta per la consultazione con la parola eventualmente riferita al perseguimento, da parte dei gestori, di particolari politiche e obiettivi nell esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio. La richiesta di integrare la lett. d) con il riferimento al possibile carattere ambientale delle iniziative cui possono essere destinati proventi relativi ai prodotti/servizi etici è stata positivamente valutata. È stata ritenuta, altresì, condivisibile la richiesta di integrare la medesima lett. d) con il riferimento alla dimensione quantitativa dei proventi destinati alle iniziative sociali o ambientali. Pertanto, è stata conformata in tal senso la formulazione proposta per la consultazione. 5

6 La proposta di inserire - alla lett. f) - una previsione circa l obbligo di fornire una sintesi del codice di autoregolamentazione eventualmente sottoscritto è stata ritenuta non necessaria attesa l opportunità di lasciare all autonomia dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione siffatta informativa. Si consideri, inoltre, che tale obbligo è generalmente (auto)regolato dalle disposizioni in tema di pubblicità contenute negli stessi codici. Allo stesso modo, si ritiene non coerente con la natura della norma in commento e, pertanto, non condivisibile la richiesta di indicare, nella medesima lett. f), le ragioni dell adesione solo parziale (così come della mancata adesione) ad un codice di autoregolamentazione. Relativamente alla proposta di considerare come essenziale la certificazione dell universo investibile da parte di advisor etici internazionalmente riconosciuti, non si ritiene di poter accogliere il suggerimento, in quanto la delega regolamentare contenuta nell art. 117-ter autorizza la Consob a individuare specifici obblighi di informazione e di rendicontazione per i prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili, ma non consente di determinare in alcun modo le caratteristiche che un prodotto debba possedere per essere qualificato come tale. *** Ciò posto, è stata adottata la seguente versione dell art. 55-bis, nella quale sono evidenziate, in grassetto, le parti integrate/modificate rispetto alla versione proposta per la consultazione e, in carattere barrato, quelle eliminate: NUOVO TESTO Art. 55-bis (Obblighi informativi) 1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, Nnel prospetto informativo redatto secondo gli schemi di cui all Allegato 1B del Regolamento n del 14 maggio 1999, nella nota informativa prevista dall articolo 185 del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e nei contratti di cui all articolo 30 del presente regolamento, relativi a prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili, i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione forniscono le seguenti informazioni: a) gli obiettivi e le caratteristiche in relazione ai quali il prodotto o servizio è qualificato come etico o socialmente responsabile; b) i criteri generali di selezione degli strumenti finanziari in virtù degli obiettivi e delle caratteristiche di cui alla lettera a) in base ai quali vengono definite le strategie di investimento e vengono disposte le operazioni; c) le politiche e gli obiettivi eventualmente perseguiti nell esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio; d) l eventuale destinazione per iniziative di carattere sociale o ambientale di proventi generati dai prodotti offerti e dai servizi prestati e la relativa misura; e) le eventuali procedure adottate per assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a), compresa la presenza di organi specializzati istituiti all interno dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione e le relative funzioni; f) l adesione a codici di autoregolamentazione, promossi da soggetti specializzati. 2. Una sintetica illustrazione delle informazioni di cui al comma 1 deve essere resa disponibile nel sito internet, ove presente, dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione. 6

7 *** ARTICOLO PROPOSTO PER LA CONSULTAZIONE Art. 55-ter (Obblighi di rendicontazione) 1. Nella rendicontazione periodica agli investitori, i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione che offrono prodotti e prestano servizi qualificati come etici o socialmente responsabili, forniscono: a) l illustrazione dell attività di gestione in relazione alle strategie definite ed alle operazioni disposte sulla base dei criteri di cui all articolo 55-bis, comma 1, lettera b; b) le informazioni in merito all esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio; c) le informazioni circa l eventuale destinazione per iniziative di carattere sociale di proventi generati dai prodotti offerti e dai servizi prestati. 2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere fornite, in forma sintetica, anche attraverso le eventuali comunicazioni periodiche inviate agli investitori nonché rese disponibili, ove presente, nel sito internet dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione. OSSERVAZIONI Un osservatore, coerentemente con quanto già proposto per l art. 55-bis, propone una formulazione alternativa della rubrica dell art. 55-ter, con l aggiunta della parola ulteriori riferita agli obblighi di rendicontazione contenuti nella norma. Con riferimento al comma 1, propone altresì di specificare che i gestori di portafogli individuali, tenuti ad inviare la rendicontazione con cadenza trimestrale, debbano fornire l informativa di cui alla norma in commento in occasione dell invio di uno dei quattro rendiconti previsti annualmente (presumibilmente quello al 31 dicembre), sì da riferire tale informativa ad un periodo di tempo significativo. Un partecipante alla consultazione propone di dare maggiore evidenza al criterio oggettivo posto alla base della norma in parola, specificando, nel comma 1, che gli obblighi di rendicontazione si riferiscono ai soli portafogli degli specifici prodotti etici o socialmente responsabili. Due osservatori, in coerenza con quanto già proposto per l art. 55-bis, propongono di integrare la formulazione del comma 1, lett. a), facendo espresso riferimento ai criteri di screening tipici dei processi decisionali dei prodotti etici. In particolare, suggeriscono la seguente formulazione: L illustrazione dell attività gestoria in relazione ai criteri generali di selezione degli investimenti, definiti ai sensi dell articolo 55-bis, comma 1, lettera b), del presente Regolamento. Altro soggetto partecipante alla consultazione, coerentemente con quanto proposto per l art. 55- bis, suggerisce di specificare che l ambito applicativo del comma 1, lett. b), va riferito agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio e riferibili a prodotti finanziari qualificati come etici (o socialmente responsabili). Due osservatori propongono, in coerenza con quanto da essi stessi suggerito per l art. 55-bis, di integrare la formulazione del comma 1, lett. b), inserendo un riferimento al carattere eventuale delle iniziative c.d. di azionariato attivo. 7

8 Tre osservatori, coerentemente con quanto già proposto per l art. 55-bis, propongono di integrare la formulazione del comma 1, lett. c), inserendo, dopo le parole di carattere sociale anche le parole o ambientale. Un partecipante alla consultazione propone di integrare la formulazione dell art. 55-ter con una previsione ulteriore in tema di performance dei prodotti etici o socialmente responsabili. In particolare, si richiede di inserire il riferimento alla (eventuale) adesione a principi internazionalmente condivisi per la presentazione delle performance. Tale richiesta è fondata sulla ritenuta opportunità che i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione forniscano una rendicontazione in linea con le migliori pratiche registrate sui mercati internazionali. Altro contributo propone di integrare il comma 2, specificando che le informazioni della rendicontazione periodica siano fornite - in forma sintetica - almeno una volta l anno, anche attraverso le eventuali informazioni periodiche. Si ritiene, infatti, che tale formulazione sia meno generica di quella proposta in consultazione e consenta, al contempo, agli intermediari di scegliere il momento in cui fornire le informazioni in parola. CONSIDERAZIONI In relazione alle medesime considerazioni svolte in ordine al testo dell art. 55-bis, cui si fa rinvio, sono stati modificati: - il comma 1, con l inserimento della specifica dicitura finalizzata ad evidenziare la natura speciale delle regole in questione; - il comma 1, lett. a), con la formulazione volta a dare maggiore evidenza ai criteri di screening che caratterizzano i processi decisionali di investimento dei prodotti di finanza etica; - il comma 1, lett. b), con la specificazione del carattere eventuale delle iniziative di azionariato attivo; - il comma 1, lett. c), con l inserimento del possibile carattere ambientale delle iniziative cui possono essere destinati proventi relativi ai prodotti/servizi etici e della relativa dimensione quantitativa. Analogamente, in considerazione delle modifiche apportate al comma 1 dell art. 55-bis, la richiesta di specificare - alla lett. b) - il carattere finanziario dei portafogli di investimenti non si ritiene accoglibile, in quanto la modifica non risulta necessaria. La proposta di specificare, per la rendicontazione del servizio di gestione individuale, che le informazioni previste dalla norma in commento siano fornite una volta l anno si ritiene condivisibile attesa la rilevata opportunità di riferire le informazioni richieste dall articolo in esame ad un periodo di tempo significativo. Pertanto, è apparso opportuno specificare, al comma 1, che l obbligo posto dalla norma in esso contenuta deve essere adempiuto almeno nell ultima rendicontazione dell anno e con riferimento ai dodici mesi precedenti, con ciò facendo salva l eventuale maggior frequenza di trasmissione della medesima informativa che gli intermediari o le imprese di assicurazione intendono assicurare alla propria clientela. La proposta finalizzata ad evidenziare che gli obblighi di rendicontazione siano riferiti ai soli portafogli degli specifici prodotti etici o socialmente responsabili si ritiene condivisibile. In 8

9 ragione di ciò, si è provveduto a riformulare la lettera del comma 1 precisando maggiormente l ambito applicativo della norma in esso contenuta. La richiesta di inserire un riferimento alla (eventuale) adesione a principi internazionalmente condivisi per la presentazione delle performance, la cui ratio appare pienamente condivisibile, si ritiene non coerente con la portata della norma in esame. Una previsione in tal senso dovrebbe, infatti, essere riferita ad ogni tipologia di rendicontazione, quale che sia la fonte normativa che la prescrive, e non limitatamente alle informazioni ulteriori richieste in virtù della particolare qualificazione dei prodotti e servizi in questione. Infine, pur in assenza di specifiche osservazioni sul punto, è stato riformulato il comma 2 eliminando il riferimento alle eventuali comunicazioni periodiche inviate agli investitori. Infatti, è stato ritenuto opportuno non dettare alcuna prescrizione in merito all informativa resa su base volontaria, onde evitare obblighi supplementari per i soli operatori che utilizzano tale veicolo di comunicazione con la propria clientela. *** Ciò posto, è stata adottata la seguente versione dell art. 55-ter, nella quale sono evidenziate, in grassetto, le parti integrate/modificate rispetto alla versione proposta per la consultazione e, in carattere barrato, quelle eliminate. NUOVO TESTO Art. 55-ter (Obblighi di rendicontazione) 1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, Nella almeno nell ultima rendicontazione periodica agli investitori dell anno relativa a, i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione che offrono prodotti e prestano servizi qualificati come etici o socialmente responsabili, i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione forniscono con riferimento ai dodici mesi precedenti: a) l illustrazione dell attività di gestione in relazione alle strategie definite ed alle operazioni disposte sulla base dei criteri di cui all ai criteri generali di selezione degli strumenti finanziari individuati ai sensi dell articolo 55-bis, comma 1, lettera b; b) le informazioni in merito all eventuale esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio; c) le informazioni circa l eventuale destinazione per iniziative di carattere sociale o ambientale di proventi generati dai prodotti offerti e dai servizi prestati e la relativa misura. 2. Le informazioni di cui al comma 1, devono essere fornite, in forma sintetica, anche attraverso le eventuali comunicazioni periodiche inviate agli investitori nonché sono rese disponibili, in forma sintetica ove presente, nel sito internet dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione. 9

10 ESITO DELLE CONSULTAZIONI Nuovo testo del Titolo II-bis e degli artt. 55-bis e 55-ter, contenenti la disciplina attuativa adottata ai sensi dell art. 117-ter del TUF. LIBRO III PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA PARTE II - DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO E ACCESSORI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO TITOLO II-BIS - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA ETICA O SOCIALMENTE RESPONSABILE Art. 55-bis (Obblighi informativi) 1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, nel prospetto informativo redatto secondo gli schemi di cui all Allegato 1B del Regolamento n del 14 maggio 1999 e nei contratti di cui all articolo 30 del presente regolamento, relativi a prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili, i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione forniscono le seguenti informazioni: a) gli obiettivi e le caratteristiche in relazione ai quali il prodotto o servizio è qualificato come etico o socialmente responsabile; b) i criteri generali di selezione degli strumenti finanziari in virtù degli obiettivi e delle caratteristiche di cui alla lettera a); c) le politiche e gli obiettivi eventualmente perseguiti nell esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio; d) l eventuale destinazione per iniziative di carattere sociale o ambientale di proventi generati dai prodotti offerti e dai servizi prestati e la relativa misura; e) le eventuali procedure adottate per assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a), compresa la presenza di organi specializzati istituiti all interno dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione e le relative funzioni; f) l adesione a codici di autoregolamentazione, promossi da soggetti specializzati. 2. Una sintetica illustrazione delle informazioni di cui al comma 1 deve essere resa disponibile nel sito internet dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione. 10

11 Art. 55-ter (Obblighi di rendicontazione) 1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, almeno nell ultima rendicontazione dell anno relativa a prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili, i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione forniscono con riferimento ai dodici mesi precedenti: a) l illustrazione dell attività di gestione in relazione ai criteri generali di selezione degli strumenti finanziari individuati ai sensi dell articolo 55-bis, comma 1, lettera b; b) le informazioni in merito all eventuale esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio; c) le informazioni circa l eventuale destinazione per iniziative di carattere sociale o ambientale di proventi generati dai prodotti offerti e dai servizi prestati e la relativa misura. 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono rese disponibili, in forma sintetica, nel sito internet dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione

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