CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA. Dossier di documentazione legislativa

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1 CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA Unità Dirigenziale Studi Legislativi e Documentazione Dossier di documentazione legislativa Inquadramento Tecnico Normativo sulla proposta di legge: INDENNITA DI RESIDENZA FISSATA DALLA L.8 MARZO 1968,N.221, IN FAVORE DEI FARMACISTI RURALI Ad iniziativa del Consigliere Amente Mafalda Reg.Gen. n. 551 Denominazione file: Griglia metodologica per la stesura dell analisi tecnico normativa Data documento: 22/07/2014 Dirigente: A cura: Dr.ssa Rosaria Conforti Staff Unità Dirigenziale Studi legislativi e Documentazione 1

2 Inquadramento tecnico-normativo sulla proposta di legge Indennità di residenza fissata dalla L.8 Marzo 1968, N.221, in Favore dei farmacisti rurali Reg.Gen. 551 Contenuto Relazioni allegate Necessità dell intervento con legge Rispetto delle competenze legislative costituzionali Normativa di riferimento. 1 Contenuto La proposta di istituzione dell indennità di residenza a favore delle farmacie rurali, viene giustificata da una dettagliata relazione in cui si evidenziano i motivi a tutela delle farmacie rurali. La proposta di legge in argomento, intende dare attuazione alle disposizioni contenute nella l.r. 7 agosto 2014, n.16, comma Relazioni allegate 3 Necessità dell intervento con legge La pdl risulta corredata da una relazione illustrativa dei contenuti e da una relazione tecnico-finanziaria. L indennità di residenza a favore dei farmacisti rurali prevista e regolamentata fino alla l.r. 15 marzo 2011, n. 4, commi 217 e 218 (Legge Finanziaria Regionale 2011) e che ne stabiliva l ammontare per il triennio 2011/13, e stata successivamente abrogata dalla l.r. 27 gennaio 2012, n.3 concernente disposizioni per l attuazione del piano di rientro del settore sanitario. Pertanto l intervento con legge appare necessario e subordinato al rispetto dei vincoli finanziari dettati dal piano di rientro per il disavanzo della spesa sanitaria. Sono rispettate le sfere di competenza legislativa costituzionale. Infatti la sentenza del Consiglio di Stato -sez.iii, 20 giugno 2014, n.3127 si sofferma sui benefici previsti dalla L. 8 marzo 1968, n. 221 per i titolari delle farmacie rurali e, in particolare sulle condizioni per il riconoscimento della cd. indennità di residenza. 4 Rispetto delle competenze legislative costituzionali Lo scrutinio investe il testo previgente dell art. 2, L. n. 221/68 laddove attribuisce l indennità di residenza oggetto di un diritto soggettivo, sottolinea il Collegio ai titolari delle farmacie rurali, ubicate in località con popolazione inferiore a abitanti.. Per altro, come ricorda il Collegio, l art. 4 del d.lgs. 3 ottobre 2009, n. 153, ha riformulato i commi 1 e 2 dell art. 2, L. n.221/68, prevedendo che: L accordo collettivo nazionale di cui all art. 8, comma. 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, stabilisce i criteri da utilizzare da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la determinazione 2

3 Inquadramento tecnico-normativo sulla proposta di legge Indennità di residenza fissata dalla L.8 Marzo 1968, N.221, in Favore dei farmacisti rurali Reg.Gen. 551 Contenuto Relazioni allegate Necessità dell intervento con legge Rispetto delle competenze legislative costituzionali Normativa di riferimento. dell indennità di residenza prevista dall art. 115 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvate con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in favore dei titolari delle farmacie rurali. I predetti criteri tengono conto della popolazione della località o agglomerato rurale in cui e ubicata la farmacia, nonchè di altri parametri indicatori di disagio, in relazione alla localizzazione delle farmacie, oltre che dell ampiezza del territorio servito. 5 Normativa di riferimento. Si allega dossier di documentazione normativa in materia. Ai fini dell approfondimento delle tematiche oggetto della proposta di legge Indennità di residenza fissata dalla L.8 marzo 1968, n.221 in favore dei farmacisti rurali, si elenca la normativa di riferimento. Principale Normativa Nazionale Legge 8 marzo 1968, n.221 Provvidenza a favore dei farmacisti rurali D.lgs. 3 ottobre 2009, n.153. Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell art.11 della legge 18 giugno 2009, n.69. Principale Normativa Regione Campania Legge Regionale 15 marzo 2011, n. 4, commi 217 e 218 Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e pluriennale della Regione Campania (Finanziaria 2011). Legge Regionale 27 gennaio 2012, n. 3 Disposizioni per l attuazione del piano di rientro del settore sanitario Legge Regionale 7 agosto 2014, n.16 comma 222 Interventi di rilancio e sviluppo dell economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (Collegato alla legge di stabilità regionale 2014). Giurisprudenza Sentenza del Consiglio di Stato sez III 20 giugno 2014, n.3127 A.M. 3

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20 Archivio selezionato: Autorità: Legge - 08/03/1968, n. 221 Gazzetta uff.: 27/03/1968, n. 80 Classificazioni: FARMACIE - Farmacie (tipi di) - - in genere Testo vigente Epigrafe Legge 8 marzo 1968, n. 221 (in Gazz. Uff., 27 marzo, n. 80). - Provvidenze a favore dei farmacisti rurali (1). (1) Vedi l. 8 novembre 1991, n (Omissis). ARTICOLO N.1 Le farmacie sono classificate in due categorie: Art. 1. a) farmacie urbane, situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a abitanti; b) farmacie rurali ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a abitanti. Non sono classificate farmacie rurali quelle che si trovano nei quartieri periferici delle città, congiunti a queste senza discontinuità di abitati. Nei comuni, frazioni, o centri abitati di cui alla lettera b) del primo comma, ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista nella pianta organica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici (1). La gestione dei dispensari, disciplinata mediante provvedimento delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, è affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina. Nel caso di rinunzia il dispensario è gestito dal comune. I dispensari farmaceutici sono dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, già confezionati (1). Nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, di cui all'articolo 1 del R.D.L. 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla L. 2 giugno 1939, n. 739, con popolazione non superiore a abitanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti ai sensi dell'art. 1 della L. 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenuto conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle aziende di promozione turistica di cui all'art. 4 della L. 17 maggio 1938, n. 217 (1).

21 (1) Comma così sostituito dall'art. 6, l. 8 novembre 1991, n ARTICOLO N.2 Art. 2. L'accordo collettivo nazionale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, stabilisce i criteri da utilizzare da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la determinazione dell'indennita' di residenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in favore dei titolari delle farmacie rurali. I predetti criteri tengono conto della popolazione della localita' o agglomerato rurale in cui e' ubicata la farmacia, nonche' di altri parametri indicatori di disagio, in relazione alla localizzazione delle farmacie, nonche' all'ampiezza del territorio servito (1). Fino a quando non viene stipulato l'accordo collettivo nazionale di cui al primo comma, l'indennita' di residenza in favore dei titolari delle farmacie rurali continua ad essere determinata sulla base delle norme preesistenti (2). Al comune che gestisce la farmacia rurale secondo le norme stabilite dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, ed in base alla presente legge, spetta un contributo annuo a carico dello Stato pari alla misura dell'indennità stabilità ai commi precedenti a favore dei farmacisti rurali, ridotta della quota dovuta dal comune. Per i comuni e i centri abitati con popolazione fino a abitanti le amministrazioni comunali hanno facoltà di concedere ai titolari delle farmacie rurali di nuova istituzione, nonché ai dispensari di cui al terzo comma dell'articolo 1, i locali idonei. (1) Comma sostituito dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 3 ottobre 2009, n (2) Comma sostituito dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 3 ottobre 2009, n ARTICOLO N.3 Art. 3. L'indennità di residenza di cui all'articolo precedente spetta al farmacista direttore responsabile che sostituisca il titolare nei casi consentiti, nonché al farmacista che abbia la gestione provvisoria dell'esercizio a termini dell'art. 129 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nella misura fissata per il titolare. Al farmacista gestore o al sanitario cui è affidato il dispensario farmaceutico istituito a norma del precedente art. 2, spetta un'indennità di gestione nella misura fissa di lire annue, ridotta a metà nel caso che il dispensario sia ubicato in locali messi a disposizione del comune. ARTICOLO N.4 Art. 4.

22 I titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali ed i sanitari gestori incaricati dei dispensari farmaceutici, aspiranti alla indennità, devono, entro il 31 marzo del primo anno di ogni biennio, presentare apposita istanza in bollo al medico provinciale corredata da: 1) un certificato del sindaco attestante che la farmacia o il dispensario sono aperti; 2) limitatamente ai farmacisti di cui al secondo comma dell'art. 2 un certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette rilasciato in data anteriore al 1 marzo del primo anno del biennio in cui viene presentata la domanda, dal quale risulti il reddito di ricchezza mobile a carico della farmacia per ciascuno degli ultimi tre anni definitivamente accertati o, in mancanza del triennio, in quel minor periodo di imposta per cui fu effettuato l'accertamento nei confronti dei titolari delle farmacie o degli altri farmacisti di cui all'art. 3. ARTICOLO N.5 Art. 5. La commissione prevista dall'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, delibera sul diritto all'indennità e sulla misura di essa in base ai dati ufficiali della popolazione residente in ciascun capoluogo frazione o centro abitato, pubblicati dall'istituto centrale di statistica o in mancanza su attestazione della prefettura ed in base alla documentazione prodotta dal farmacista rurale o dal sanitario gestore, o incaricato, del dispensario farmaceutico. La commissione delibera altresì sul diritto al contributo spettante ai comuni gestori di farmacie rurali o sulla misura di esso, previo accertamento d'ufficio in ordine alla funzionalità, ed al reddito netto di ricchezza mobile della farmacia rurale ubicata nelle località con popolazione superiore a abitanti. La decisione della commissione è definitiva e deve essere trasmessa al Ministero della sanità ed al competente comune entro il 30 giugno del primo anno del biennio. ARTICOLO N.6 Art. 6. L'onere dell'indennità di residenza grava come spesa fissa obbligatoria sul bilancio del comune nella misura di lire e sul bilancio dello Stato per la rimanente parte. L'onere dell'indennità di gestione del dispensario farmaceutico e del contributo a favore del comune gestore della farmacia rurale grava sul bilancio dello Stato. La decisione della commissione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente è notificata, a cura del medico provinciale, anche all'esattore del comune debitore, facendogli obbligo di versare in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata l'ammontare corrispondente al contributo da versare ai farmacisti rurali, prelevandolo sui proventi dei tributi comunali riscuotibili con ruolo o, in mancanza, sul gettito dell'imposta di consumo. La liquidazione dell'indennità per la quota spettante al comune deve essere effettuata entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, quella spettante allo Stato viene effettuata dal medico provinciale in due rate uguali e posticipate con scadenza, rispettivamente, al 30 giugno ed al 31 dicembre di

23 ogni anno con ordinativi diretti facenti capo all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità. L'indennità spettante al farmacista o al sanitario incaricato del dispensario farmaceutico viene liquidata in unica rata posticipata a cura del medico provinciale. Il contributo a favore del comune previsto dal terzo comma del precedente articolo 2 determinato secondo le norme previste al secondo comma dell'articolo 5 viene versato, a cura del medico provinciale, in due rate uguali e posticipate con scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno, mediante ordinativi diretti facenti capo all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanità. Per la liquidazione delle indennità e del contributo previsto dai precedenti commi quarto, quinto e sesto, il Ministero della sanità provvede a mettere a disposizione dei medici provinciali i fondi necessari mediante decreti di ripartizione delle somme stanziate sull'apposito capitolo di spesa con le modalità previste dalla legge 17 agosto 1960, n ARTICOLO N.7 (Omissis) (1). Art. 7. (1) Aggiunge il n. 8 all'art. 91, lett. h) del r.d. 3 marzo 1934, n ARTICOLO N.8 Art. 8. Per l'erogazione dell'indennità di residenza a carico dello Stato, dell'indennità di gestione del dispensario farmaceutico e del contributo a favore del comune gestore della farmacia rurale, sarà iscritto, nello stato di previsione del Ministero della sanità, apposito stanziamento il cui ammontare sarà costituito: 1) dal contributo a carico delle farmacie non rurali nella misura prevista dall'art. 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1352; 2) da un contributo dello 0,30 per cento sull'ammontare delle spese sostenute per la somministrazione di medicinali agli aventi diritto a carico degli enti mutualistici, con cessazione di ogni altro contributo degli enti stessi convenzionalmente versato a tale titolo ai farmacisti rurali. Il provento del contributo stesso affluirà ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato; 3) da un concorso dello Stato, nella misura di lire milioni annui. ARTICOLO N.9 Art. 9. Ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come

24 direttori o come collaboratori verrà riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50. ARTICOLO N.10 Art. 10. Per il biennio l'istanza prevista al primo comma dell'art. 4 è prorogata al 30 giugno 1968 e la liquidazione della prima rata dell'indennità e del contributo a carico dello Stato previsti al quarto e sesto comma dell'art. 6 sarà effettuata entro il 31 agosto ARTICOLO N.11 Art. 11. Per l'anno finanziario 1967 è concesso ai titolari di farmacie rurali e ai comuni che gestiscono farmacie rurali secondo le norme del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, che ne facciano domanda entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con le modalità previste dal precedente art. 4, una indennità straordinaria una tantum pari al 65 per cento dell'indennità prevista dall'art. 2. L'ammontare complessivo dell'indennità, comprese quelle eventualmente percepite per lo stesso anno, non può superare le misure previste dall'art. 2 medesimo. ARTICOLO N.12 Art. 12. All'onere derivante dalla concessione dell'indennità straordinaria di cui al precedente articolo valutato in lire milioni, si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire milioni annui, si provvede per l'anno finanziario 1968, per lire 130 milioni con lo stanziamento del capitolo numero 1241 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario medesimo; per lire milioni con una riduzione di pari importo del capitolo n dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto anno finanziario e per lire 800 milioni con i proventi del contributo di cui al n. 2) dell'art. 8 della presente legge. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ARTICOLO N.13 Art. 13. La corresponsione dell'indennità annua prevista dall'art. 2 decorre dal 1 gennaio 1968.

25 Utente: Consiglio Regionale Consiglio Regionale Copyright Giuffrè Tutti i diritti riservati. P.IVA

26 Archivio selezionato: Autorità: Decreto legislativo - 03/10/2009, n. 153 Gazzetta uff.: 04/11/2009, n. 257 Classificazioni: FARMACIE Testo vigente Epigrafe DECRETO LEGISLATIVO 3 ottobre 2009 n.153 (in Gazz. Uff., 4 novembre, n. 257). - Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonche' disposizioni in materia di indennita' di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', nonche' in materia di processo civile ed in particolare l'articolo 11, recante delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonche' disposizioni concernenti i comuni con popolazione fino a abitanti; Vista la legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, recante provvidenze a favore dei farmacisti rurali; Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di finanza pubblica, ed in particolare l'articolo 4; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2009; Preso atto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il prescritto parere; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2009; Sulla proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per i rapporti con le regioni; E m a n a il seguente decreto legislativo:

27 ARTICOLO N.1 Nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale Art In attuazione dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonche' disposizioni concernenti i comuni con popolazione fino a abitanti, con il presente decreto legislativo si provvede alla definizione dei nuovi compiti e funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, di seguito denominate: «farmacie», e alle correlate modificazioni delle disposizioni recate dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni (1). 2. I nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del titolare della farmacia, concernono: a) la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti o domiciliati nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attivita' del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, a favore dei pazienti che risiedono o hanno il proprio domicilio nel territorio di competenza, attraverso: 1) la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici necessari; 2) la preparazione, nonche' la dispensazione al domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici, nel rispetto delle relative norme di buona preparazione e di buona pratica di distribuzione dei medicinali e nel rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni stabilite dalla vigente normativa; 3) la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta; 4) la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta, fermo restando che le prestazioni infermieristiche o fisioterapiche che possono essere svolte presso la farmacia, sono limitate a quelle di cui alla lettera d) e alle ulteriori prestazioni, necessarie allo svolgimento dei nuovi compiti delle farmacie, individuate con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; b) la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, a favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di farmacovigilanza; c) la erogazione di servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalita' di informazione adeguate al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione dei farmacisti che vi operano; d) la erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico, prevedendo anche l'inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici (2);

28 e) l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito dei servizi di secondo livello di cui alla lettera d), di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l'attivita' di prescrizione e diagnosi, nonche' il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti (3); f) la effettuazione di attivita' attraverso le quali nelle farmacie gli assistiti possano prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonche' ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate; tali modalita' sono fissate, nel rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia protezione dei dati personali, e in base a modalita', regole tecniche e misure di sicurezza, con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. 3. L'adesione delle farmacie pubbliche ai servizi di cui al primo periodo del comma 2 e' subordinata all'osservanza di criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, in base ai quali garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di patto di stabilita' dirette agli enti locali, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e senza incrementi di personale. 4. Il rapporto delle farmacie con il Servizio sanitario nazionale per lo svolgimento dei nuovi servizi di cui al comma 2 e' disciplinato dalle medesime convenzioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ai correlati accordi di livello regionale. Gli accordi nazionali e gli accordi di livello regionale fissano altresi' i requisiti richiesti alle farmacie per la partecipazione alle attivita' di cui al comma Il Servizio sanitario nazionale promuove la collaborazione interprofessionale dei farmacisti delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, in riferimento alle attivita' di cui al comma 2. (1) Vedi il D.M. 11 dicembre (2) Vedi anche il D.M. 16 dicembre (3) Vedi anche il D.M. 16 dicembre ARTICOLO N.2 Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni Art All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

29 a) al comma 1, dopo la lettera m) e' aggiunta, in fine, la seguente: «m-bis) promuovere la collaborazione interprofessionale dei medici di medicina generale dei pediatri di libera scelta con i farmacisti delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di attuazione.»; b) al comma 2: 1) alla lettera a) dopo le parole: «Servizio sanitario nazionale» sono inserite le seguenti: «e svolgendo, nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del titolare della farmacia, da esprimere secondo le modalita' stabilite dalle singole Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, le ulteriori funzioni di cui alla lettera b-bis), fermo restando che l'adesione delle farmacie pubbliche e' subordinata all'osservanza dei criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, in base ai quali garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di patto di stabilita' dirette agli enti locali, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e senza incrementi di personale»; 2) alla lettera b) le parole: «il servizio» sono sostituite dalle seguenti: «la dispensazione dei prodotti»; 3) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) provvedere a disciplinare: 1) la partecipazione delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, di seguito denominate farmacie, al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti o domiciliati nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attivita' del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. L'azienda unita' sanitaria locale individua la farmacia competente all'erogazione del sevizio per i pazienti che risiedono o hanno il proprio domicilio nel territorio in cui sussiste condizione di promiscuita' tra piu' sedi farmaceutiche, sulla base del criterio della farmacia piu' vicina, per la via pedonale, all'abitazione del paziente; nel caso in cui una farmacia decida di non partecipare all'erogazione del servizio di assistenza domiciliare integrata, per i pazienti residenti o domiciliati nella relativa sede, l'azienda unita' sanitaria locale individua la farmacia competente sulla base del criterio di cui al precedente periodo. La partecipazione al servizio puo' prevedere: 1.1) la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici necessari; 1.2) la preparazione, nonche' la dispensazione al domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici, nel rispetto delle relative norme di buona preparazione e di buona pratica di distribuzione dei medicinali e nel rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni stabilite dalla vigente normativa; 1.3) la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta; 1.4) la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta, fermo restando che le prestazioni infermieristiche o fisioterapiche che possono essere svolte presso la farmacia, sono limitate a quelle di cui al numero 4) e alle ulteriori prestazioni, necessarie allo svolgimento dei nuovi compiti delle farmacie, individuate con decreto del Ministro dei lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

30 2) la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio; a favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di farmacovigilanza. Tale collaborazione avviene previa partecipazione dei farmacisti che vi operano ad appositi programmi di formazione; 3) la definizione di servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalita' di informazione adeguate al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione dei farmacisti che vi operano; 4) la definizione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico. Gli accordi regionali definiscono le condizioni e le modalita' di partecipazione delle farmacie ai predetti servizi di secondo livello; la partecipazione alle campagne di prevenzione puo' prevedere l'inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici; 5) l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito dei servizi di secondo livello di cui al numero 4, di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l'attivita' di prescrizione e diagnosi, nonche' il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti; 6) le modalita' con cui nelle farmacie gli assistiti possano prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonche' ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate; le modalita' per il ritiro dei referti sono fissate, nel rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia protezione dei dati personali e in base a modalita', regole tecniche e misure di sicurezza, con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 7) i requisiti richiesti alle farmacie per la partecipazione alle attivita' di cui alla presente lettera; 8) la promozione della collaborazione interprofessionale dei farmacisti delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, in riferimento alle attivita' di cui alla presente lettera;»; 4) alla lettera c) le parole da: «, e le modalita' di collaborazione» fino a: «di informazione e di educazione sanitaria» sono soppresse; 5) dopo la lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti: «c-bis) l'accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di attuazione, fissando il relativo tetto di spesa, a livello nazionale, entro il limite dell'accertata diminuzione degli oneri derivante,

31 per il medesimo Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo svolgimento delle suddette attivita' da parte delle farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; all'accertamento della predetta diminuzione degli oneri provvedono congiuntamente, sulla base di certificazioni prodotte dalle singole regioni, il Comitato e il Tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa stipulata il 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; c-ter) fermi restando i limiti di spesa fissati dall'accordo nazionale ed entro un limite di spesa relativo alla singola regione di importo non superiore a quello accertato dai citati Comitato e Tavolo ai sensi della lettera c-bis), gli accordi di livello regionale disciplinano le modalita' e i tempi dei pagamenti per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui alla lettera c-bis); gli accordi regionali definiscono, altresi', le caratteristiche strutturali e organizzative e le dotazioni tecnologiche minime in base alle quali individuare le farmacie con le quali stipulare accordi contrattuali finalizzati alla fornitura dei servizi di secondo livello, entro il medesimo limite di spesa; eventuali prestazioni e funzioni assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste.». ARTICOLO N.3 Accordo collettivo nazionale per le farmacie pubbliche e private Art All'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: «9-bis. La struttura di cui al comma 9, fermo restando il limite di autorizzazione di spesa ivi indicato, rappresenta la delegazione di parte pubblica anche per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale per le farmacie pubbliche e private. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sul quale e' sentita la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, e' disciplinato il procedimento di contrattazione collettiva relativo al predetto accordo. 9-ter. Nel rinnovo degli accordi nazionali di cui ai commi 9 e 9-bis, per gli aspetti riguardanti la collaborazione interprofessionale, in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di attuazione, sono congiuntamente sentite la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.». ARTICOLO N.4 Disposizioni concernenti le farmacie rurali Art All'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, il primo e secondo comma sono sostituiti dai seguenti: «L'accordo collettivo nazionale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, stabilisce i criteri da utilizzare da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la determinazione dell'indennita' di residenza

32 prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in favore dei titolari delle farmacie rurali. I predetti criteri tengono conto della popolazione della localita' o agglomerato rurale in cui e' ubicata la farmacia, nonche' di altri parametri indicatori di disagio, in relazione alla localizzazione delle farmacie, nonche' all'ampiezza del territorio servito. Fino a quando non viene stipulato l'accordo collettivo nazionale di cui al primo comma, l'indennita' di residenza in favore dei titolari delle farmacie rurali continua ad essere determinata sulla base delle norme preesistenti.». ARTICOLO N.5 Utilizzo di denominazioni e simboli Art Al fine di consentire ai cittadini un'immediata identificazione delle farmacie operanti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, l'uso della denominazione: «farmacia» e della croce di colore verde, su qualsiasi supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo, e' riservato alle farmacie aperte al pubblico e alle farmacie ospedaliere. ARTICOLO N.6 Invarianza di oneri Art Dalla attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Utente: Consiglio Regionale Consiglio Regionale Copyright Giuffrè Tutti i diritti riservati. P.IVA

33 Archivio selezionato: Autorità: Legge regionale - Campania - 15/03/2011, n. 4 B.U.R. 16/03/2011, n. 18 Classificazioni: CAMPANIA - Finanze e tributi Testo vigente Epigrafe DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2011 E PLURIENNALE DELLA REGIONE CAMPANIA (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2011). IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA La seguente legge: ARTICOLO N.1 Art Le disposizioni dei commi da 2 a 19 costituiscono attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge 31 luglio 2010, n I commi da 2 a 5 si applicano agli organi non istituzionali [19]. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze della regione, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti, i gettoni di presenza non possono superare l'importo di euro trenta/00 a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle società e agli enti in house[5]. 2 bis. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 2, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalla Regione o dagli enti strumentali regionali, comprese le agenzie e le aziende del servizio sanitario regionale, ai componenti di organi amministrativi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotti del dieci per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 31 dicembre Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso in cui siano già state effettuate le riduzioni di cui ai commi 5 e 14 dell'articolo 1 della legge regionale 20 luglio 2010, n.

34 7 (Norme per garantire risparmio, trasparenza ed efficienza in Regione Campania)[6]. 2-ter. Per gli enti che non si adeguano alle disposizioni di cui al comma 2 è fatto divieto di ricevere contributi a carico del bilancio regionale[44]. 3. Nei casi in cui la Giunta o il Consiglio regionale rilascino ad un dipendente appartenente ai rispettivi ruoli l autorizzazione a partecipare all amministrazione o a far parte di collegi sindacali in società partecipate in misura maggioritaria o totalitaria dalla Regione o enti ai quali la Regione partecipi o comunque contribuisca, o che siano sottoposti alla vigilanza dell amministrazione di cui l impiegato fa parte, l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla società o dall'ente sono corrisposti direttamente all amministrazione autorizzante per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale, ai sensi dell articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato). La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. 4. Salvo quanto diversamente previsto dall articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2007), gli enti e le società di cui al comma 2 della presente legge provvedono all adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi di amministrazione e di controllo, ivi compresi i collegi di revisori, ove non già costituiti in forma monocratica, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente a cinque e a tre componenti. Ai sensi della disposizione di cui al terzo periodo del comma 5, dell articolo 6, del decreto-legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, la mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli enti e dalle società di cui al comma 2 sono nulli. 5. Nelle società, anche di tipo consortile, partecipate in misura maggioritaria o totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, dalla Regione, il compenso di cui all articolo 2389, comma 1, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. 6. Al fine di valorizzare le professionalità interne all amministrazione regionale, a decorrere dall'anno 2011, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalla Giunta e dal Consiglio regionale, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno Ai sensi dell articolo 6, comma 7, del decreto-legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, l'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti e alle società partecipate in misura maggioritaria o totalitaria dalla Regione. 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l amministrazione regionale non può effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di migliorare l efficienza dei servizi dell amministrazione regionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte degli enti e delle società di cui al comma 2, è subordinata alla preventiva autorizzazione dell assessore delegato. L'autorizzazione è rilasciata soltanto nei casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo per le medesime finalità.

35 8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione [e] gli enti strumentali e le società partecipate in misura maggioritaria o totalitaria non possono effettuare spese per sponsorizzazioni[16]. 9. Nelle società, anche di tipo consortile, partecipate in misura maggioritaria o totalitaria dalla Regione, i soggetti che esercitano i poteri dell azionista garantiscono che, all atto dell approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa derivante dall attuazione dei commi 6, 7 e 8. In ogni caso l inerenza della spesa effettuata per studi e incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, [nonché per sponsorizzazioni,] è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale[17]. 10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa annua sostenuta dall amministrazione regionale per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno Le predette attività di formazione sono svolte prioritariamente tramite organismi di formazione statali, regionali o di enti territoriali. Agli atti e ai contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 13, terzo periodo, del decretolegge 78/2010, convertito dalla legge 122/ A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l amministrazione regionale e gli enti e le società di cui al comma 2, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate in via esclusiva nell ambito delle funzioni di protezione civile nonché alle autovetture utilizzate per servizi di protezione personale di cui al decreto legge 6 maggio 2002, n. 83 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 2 luglio 2002, n. 133 [7]. 12. Gli organi e le strutture di vertice di enti, agenzie, aziende e società partecipate in misura maggioritaria o totalitaria dalla Regione non possono utilizzare in via ordinaria auto di servizio per il trasporto dall abitazione all ufficio o luogo di lavoro. 13. Gli enti, le agenzie, le aziende e le società partecipate in misura maggioritaria o totalitaria dalla Regione che ricevono contributi in via ordinaria o periodica dalla Regione, sono tenuti a presentare alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l elenco delle auto di servizio, le attuali modalità di utilizzo e l eventuale piano di riduzione; la Giunta regionale, sulla base dei dati ricevuti, definisce criteri omogenei di utilizzo, per il loro recepimento; il mancato invio nei termini stabiliti della documentazione inerente le auto di servizio e il mancato recepimento dei criteri di utilizzo delle auto di servizio, comporta la sospensione di ogni erogazione regionale a favore dell ente inadempiente. 14. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società partecipate in misura maggioritaria o totalitaria dalla Regione, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, l amministrazione regionale non può, salvo quanto previsto dall'articolo 2447 del codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, con

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