~L MINISTERO AFFARI ESTERI
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- Giancarlo Palma
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1 .. _--~~._- ---_ ~~-~--_:... --~---_...:: =-- -= MOD.7-UG. ~~~ Ufficio Attuazione Servizio Sanitario Nazionale ~Qo.QLIYLJ 9J.~ ~-n/~~... ~... _ _ _ OGGETTO: Modular1o, norme e procedure per l'applicazione della Convenzione italo-tunisina di sicurezza sociale del 7 dicembre AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE REGIONALI AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO AI COMMISSARI DEL GOVERNO PRESSO LE REGIONI AGLI ASSESSORI REGIONALI ALLA SANITA' AGLI ASSESSORI PROVINCIALI ALLA SANITA' DELLE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO AGLI UFFICI REGIONALI DI COOR DINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO AGLI UFFICI DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTE RO DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO LQRO SEDI AL MINISTERO DEL LAVORO E DEL LA PREVIDENZA SOCIALE VIA FLAVIA, 6 EQMà ~L MINISTERO AFFARI ESTERI P.LE DELLA FARNESINA AL MINISTERO DEGLI INTERNI PALAZZO DEL VIMINALE RQMA AL MINISTERO DEL TESORO VIA XX SETTEMBRE, 97 ROMA E' stata approvata definitivamente, dalle Istituzioni compe.. tenti italiana e tunisina, la modulistica per l'applicazione della ~ Convenzione di sicurezza sociale del 7 dicembre '\ g " ti Nel portarla a conoscenza delle SS. LL., si ritiene utile for ~ ~ nire un riepilogo della normativa.. o \ ~ l Gli argomenti <;ii seguito trattati riguardano l'assicurazione 2 malattia e maternità ed in particolare i riflessi applicativi di interesse per gli operatori che curano la materia convenzionale. ~!Z
2 2,l. FONTI Legge 7 ottobre 1986 n. 735 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina in materia di sicurezza sociale, firmata a Tunisi il 7 dicembre 1984" (Supplemento ordinario alla G.U. n. 258 del 26/11/86).. " Comunicato del Ministero degli Affari Esteri: "Entrata in vigore della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina in materia di sicurezza sociale, firmata a Tunisi il 7 dicembre 1984" e testo dell'accordo amministrativo (G.U. n. 122 del 28 maggio 1987). 2. DECORRENZA Dall'l giugno 1987 (art. 42, Conv.). 3. CAMPO DI APPLICAZIONE Salvo particolari limitazioni, evidenziate nelle singole situazioni protette, beneficiano della Convenzione: A) i cittadini dei due Stati contraenti (art. 3 punto l, Conv.) che siano: a) lavoratori salariati o assimilati e lavoratori indipendenti, iscritti ai regimi di cui all'art. 2 della Convenzione (art. l letto c, Conv.). In particolare, per quanto riguarda l'italia le categorie dei lavoratori indipendenti sono quelle degli: artigiani, esercenti attività commerciale, coltivatori diret~i e mezzadri (art. 3 letto A. punto l, Acc.); b) titolari di pensione o rendita delle predette categorie: B) i familiari. di gualsiasi nazionalità. considerati a carico delle persone di cui a precedenti punti a) e b) dalle legislazioni ai sensi delle quali le prestazioni sono concesse (art. l lett j, Conv.). si ricorda che in Italia "per la determinazione, ai fini dell'assistenza malattia, dei familiari a carico dei soggetti comunque tenuti al versamento dei contributi per l'assistenza stessa, si applicano le disposizioni di cui al T.U. 30,maggio 1955 n. 797 e successive modificazioni e integrazioni" (L. 3 settembre 1982 n. 627). C) superstiti, di qualsiasi nazionalità (art. 3, Conv.) ESCLUSIONI (art. 3 punto 2, Conv.) a) I pubblici dipendenti (Stato, Enti locali, Enti pubblici economici, Enti previdenziali, ecc).
3 -, " 3 b) Gli agenti diplomatici o consolari di carriera e i membri del personale tecnico e amministrativo appartenenti all'organico delle cancellerie, in servizio nelle missioni diplomatiche e nei consolati, di cui alla Convenzione di Vienna. Il personale, di dette rappresentanze, diverso dal precedente, e i lavoratori alle dipendenze personali degli agenti diplomatici e consolari, sono assoggettati obbligatoriamente alla legislazione òel Paese di accoglimento. Possono tuttavia Iloptareti (art. 7 punto 3, Conv., art. 7, Acc.) per l'applicazione della legislazione dello stato rappresentato, se ne sono cittadini; e in questo caso rientrano tra i beneficiari della Convenzione (vedasi successivo paragrafo 4.3). 4. SITUAZIONI PROTETTE 4.1 Temporaneo soggiorno (art. 12, Conv.) La fattispecie ha una portata molto più restrittiva del consueto. Possono beneficiarne unicamente i cittadini, di uno dei due Stati, occupati nel territorio dell'altro Stato (assoggettati, quindi, alla legislazione di quest'ultimo) che soggiornino temporaneamente nel Paese di origine. La norma vale anche per i familiari a carico che risiedono con il lavoratore nel Paese di impiego. i Attestato 'del diritto è il modo I/TN 11, che può essere rilasciato con validità massima di tre mesi, e rinnovabile, in caso di necessità, per un pari periodo di tempo. La rilevazione delle spese sanitàrie in natura è effettuata al costo effettivo (art.12 Acc. amm.vo), con modo 1/TN Distacco di lavoratore (articoli 8 e 11, Conv.) L'Istituzione competente può autorizzare un periodo di distacco fino a 36 mesi.) Un'ulteriore proroga, per un periodo massimo di 12 mesi, può essere concessa previo consenso dell'autorità competente dello Stato ove si svolge l'attività lavorativa (art. 8 lett a, Conv.). Le Autorità competenti dei due Paesi possono inoltre, tenuto conto di particolari esigenze, concedere al lavoratore un periodo di distacco di durata ancora maggiore (art. 9, Conv.). Per l'italia, ad esibizione del modello di distacco I/TN 4 redatto dall'inps (art. 8 punto 2 letto A, Acc.) le USL rilasceranno l'"attestato" del diritto alle prestazioni sanitarie modo I/TN 8. Su quest'ultimo saranno indicati: il nominativo del lavoratore e degli eventuali familiari a carico (secondo la legislazione italiana) che seguono il capofamiglia nel Paese di nuova occupazione. Nell'ipotesi di lavoratore già residente all'estero, potrebbe provvedere anche il Ministero della Sanità.
4 ~'I! 4 La norma si applica anche a quei lavoratori che siano inviati all'estero in trasferta. In questo caso il "certificato di distacco" è sostituito da una comunicazione del datore di lavoro (all'inps e alla USL) indicante le ragioni della trasferta, le mansioni esercitate, la durata. Il rilevamento delle spese sanitarie avviene al costo effettivo con modo I/TN Altre eccezioni al principio della territorialità della legislazione applicabile. Riguarda il personale delle missioni diplomatiche e consolari che ha "optato" per la legislazione del Paese rappresentato (di cui è cittadino; Art.7 punto 3, Conv.; art. 7, Ace.), il personale viaggiante alle dipendenze di imprese di trasporto (art. 8 letto bi Conv.). I lavoratori di cui sopra, unitamente ai familiari che li seguono, beneficiano delle prestazioni sanitarie in natura a carico dell'istituzione competente per tutta la durata della loro permanenza nel territorio dell'altro stato. In Italia l'attestato del diritto alle prestazioni (mod. I\TN 8) è rilasciato dalle USL e in alcu~i casi dal Ministero della Sanità. :Per gli "optanti" 'J funqe da attestato del diritto lo stesso modello modo I/TN 7 di domanda di opzione. 4.4 Trasferimento per cure. Non è previsto. 4.5 Familiari di lavoratore«che risiedono nel territorio dello stato contraente diverso da quello competente (art. 14 Conv.; art. 9 punto 7, Acc.) '\ L'Istituzione competente (in Italia la USL) invia a quella del Paese,di residenza, direttamente o tramite gli interessati I l'attestato del diritto alle prestazioni modo I/TN lo nel quale sono elencati (su indicazione del lavoratore) i familiari che possono beneficiare dell'assistenza a suo carico, e la decorrenza di tale diritto. Sulla base di dette indicazioni l'istituzione del luogo di residenza effettua l'iscrizione dei familiari aventi diritto. Le comunicazioni di sospensione e cessazione del diritto avvengono con modo I/TN 13.
5 / 5 La Convenzione prevede che la rilevazione delle spese avvenga a forfait, per nucleo familiare e per mesi di presenza (art. 16, Conv.; art. 14, Ace. 1) (*) Per completezza, si informa che i criteri per la determinazione dell'importo della singola quota forfettaria sono stabiliti in conformità all'art. 14 dell'accordo. Le limitazioni poste dalla Convenzione al temporaneo soggiorno (vedi precedente punto 4.1) non consentono il rilascio, da parte dell'istituzione del Paese di residenza, del modo I/TN 11 ai familiari che - intendano soggiornare temporaneamente nel territorio del Paese competente Titolari di pensione o rendita a carico di uno solo dei due Stati contraenti che risiedono nel territorio dell'altro Stato, e loro familiari. Il diritto alle prestazioni è attestato con modo I/TN 9, redatto nella parte 1 dall'istituzione debitrice della pensione o rendita e nella parte 2 dall'istituzione competente per l'assicurazione malattia (in Italia le USL e in alcuni casi il Ministero della Sanità) (Art. 13 punto 2, Conv; art. 9 punto 2, Ace.). ~ Le comunicazioni di sospensione e cessazione del diritto avvengono con modo I/TN 13. Si rammen~a che i titolari di pensioni o rendite corrisposte da ambedue i paesi, beneficiano delle prestazioni sanitarie erogate dall'istituzione del Paese di residenza con onere a carico di quest'ultima (art. 13 punto 1, Conv.).., La Convenzione prevede che la rilevazione delle spese di assistenza avvenga a forfait, per nucleo familiare e per mesi di presenza (art. 16 punto 2, Convi art. 14, Ace.) (*). Le limitazioni poste dalla Convenzione al temporaneo soggiorno, non consentono il rilascio (vedi precedente punto 4.1)' da parte dell'istituzion~ del Paese di residenza, del modo I/TN 11 ai pensionati e titolari di rendita che intendano soggiornare temporaneamente nel territorio dell'altro ~aese. 4.7 Infortuni sul lavoro e malattie professionali. si ritiene utile ricordare che in Italia spetta: alle UU.SS.LL. (*)In sede di prima attuazione e fino a disposizioni contrarie, la rilevazione stessa dovrà essere effettuata al costo effettivo (con modello I/TN 16).
6 6 territorialmente competenti l'assistenza medico-ospedaliera (preventiva, curativa, riabilitativa) e la relativa fatturazione delle spese al costo effettivo (mod. I/TN 16) da addebitare all' Istituzione tunisina, nonché il rilascio degli attestati del diritto all'assicurazione infortunistica (mod. I/TN 14) previa certificazione dell'i.n.a.i.l. i all'i.n.a.i.l. sedi provinciali competenti, l'erogazione delle prestazioni economi~ che, l'autorizzazione (con mod.i/tn 12) alla fornitura e al rinnovo 'delle protesi e dei presidi ausiliari (elencati nell'''allegato'' all'accordo), nonché gli accertamenti medico-legali, i relativi rimborsi delle spese tra le Istituzioni competenti. s. DISPOSIZIONI VARIE Per beneficiare delle prestazioni in regime convenzionale, gli interessati devono preventivamente iscriversi presso la locale Istituzione, consegnando il previsto attestato del diritto (art. 9, Ace.). Qualora ne siano sprovvisti, l'istituzione del luogo di residenza o soggiorno lo richiede all'istituzione competente (art. 9 comma 5, Ace. ) Non è ammessa l'assistenza in forma indiretta. 'In caso di ricovero ospedaliex-o, l'istituzione del luogo di temporaneo soggiorn2 notifica all'istituzione competente l'avvenuto ricovero, entro 20 glorni dalla data in cui ne è venuta a conoscenza, con modello ancora da definirsi e, momentaneamente, con semplice lettera. stessa procedura per le dimissioni (art. 9 comma 6, Ace.). Quando il rimborso delle spese sanitarie è al costo effett~vo la concessione di protesi, grandi apparecchi e altre prestazioni in natura di grande importanza (elenèate nell'''allegato'' all'accordo amministrativo) è subordinata all'autorizzazione preventiva dell' Istituzione competente, salvo i casi di assoluta urgenza (art. 15, Conv.). L'autorizzazione si considera concessa se non perviene risposta entro 30 giorni dalla richiesta (art. 10 punto 1 secondo comma, Ace..,). Il modulo da utilizzare è il Mod. I/TN 12. L'Istituzione competente può richiedere (con spese a proprio carico) l'esecuzione di perizie mediche nel territorio dell'altro Stato (art. 39, Convi art. 32, Ace.). Le partite debitorie e creditorie per spese sanitarie derivanti dall'applicazione della Convenzione, sia al costo che a forfait, possono essere regolate per compensazione (art. 14 letto A n. 3, Ace.). Le prestazioni in denaro, laddove siano previste (lavoratori in malattia o infortunati, lavoratrici in maternità), sono erogate direttamente dall'istituzione competente (per l'italia dall'i.n.p.s. e dall'i.n.a.i.l.).
7 $,01 r 6. ( FORMULARI si fa rilevare che i formulari recano indicazioni anagrafiche e di stato civile (ad es. "nome del padre", "nome del nonno", "celibe", ecc.) che non hanno importanza per la legislazione italiana. Gli operatori delle USL dovranno tenerne conto e trascriverle solo nel caso di rilascio di modelli riferiti a cittadini tunisini, omettendole per i cittadini italiani. Elenco dei formulari concernenti l'assistenza sanitaria 1/TN 4 certificato di distacco temporaneo 1/TN 5 - Domanda di proroga di distacco temporaneo :t,' :J 1/TN 8 Attestato riguardante il diritto alle prestazioni in natura per malattia e maternità dei residenti in Paese diverso da quello competente ",, 1/TN 9 - Attestato per l'iscrizione dei titolari di pensione o J \ rendita " 1/TN lo - Attestato per l'iscrizione dei familiari del lavora tore H 1/TN Il - Attestato riguardante il diritto alle prestazioni in natura durante un soggiorno temporaneo nel Paese di origine i,-.t, 1/TN 12 - Concessione di protesi, di grandi apparecchi, ecc. 't'h 1/TN 13 - Notifica della sospensione o soppressione del diritto alle prestazioni in natura dell'assicurazione malat,i, tia e maternità 1/TN 14 - Attestato concernente il diritto alle prestazioni in natura della assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionàli 1/TN 15 - Domanda di ripartizioqe degli oneri della rendita 1/TN 16 Conto individuale delle spese effettive 1/TN 7 - Esercizio del diritto. di opzione t c) )} 7 \ ~All-es-. : n. 12 :formulari r.
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