RICONGIUNZIONI E RISCATTI AI FINI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

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1 COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA SERVIZIO AMMINISTRATIVO - III^ DIVISIONE RICONGIUNZIONI E RISCATTI AI FINI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA Settembre 2003

2 A cura di: Dr.ssa Maria Grazia Valente Ten. Col. Marco Arnaboldi Mar. Aiut. Luca Salvo Mar. Ord. Stefano Porcelli

3 PREFAZIONE La pubblicazione nasce dalla duplice esigenza, da un lato, di dare ordine alle numerose disposizioni diramate nel tempo in materia di riconoscimento contributivo dei periodi, anche non lavorativi, utili ai fini del trattamento di quiescenza del personale, dall altro, di proporsi come strumento di facile consultazione e di riferimento per gli operatori del settore, sempre più complesso e delicato a seguito della rilevante produzione normativa degli ultimi anni. Il testo illustra le facoltà, attribuite dalle vigenti normative al personale in attività di servizio, di ottenere il riconoscimento contributivo dell attività lavorativa svolta, anche all estero, anteriormente all arruolamento nella Guardia di Finanza, nonché dei periodi di interruzione del rapporto di lavoro per varie cause e dei cicli di studi universitari non coincidenti con il servizio reso nel Corpo. Sono enunciate, altresì, le facoltà, da parte del personale in congedo, in servizio presso altri organismi, pubblici o privati, di ottenere il riconoscimento contributivo del servizio reso nella 1

4 Guardia di Finanza, nonché quelle relative alla prosecuzione contributiva volontaria. E fatto cenno, inoltre, ad altri riconoscimenti contributivi previsti in favore dei militari in congedo, gestiti dall Inps. Oltre ad avere nella pubblicazione una immediata consultazione delle norme ed un riferimento alle circolari che regolano la materia, il personale può avvalersi degli schemi di domande, da presentare ai vari organismi per avviare lo specifico procedimento amministrativo, comprensivi dell elenco della certificazione da allegare. IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE (Gen. B. Marcello Gentili) 2

5 SOMMARIO 1. PREGRESSI PERIODI LAVORATIVI 1.1 Facoltà della ricongiunzione Coordinamento con altre norme Contributi non ricongiunti. 1.4 Circolari di riferimento Fac simile domanda di ricongiunzione ai sensi della Legge 29/ PERIODI DI LAVORO SVOLTI ALL ESTERO 2.1 In Paesi membri dell'unione Europea In Svizzera 2.3 In altri Paesi Circolari di riferimento Fac simile domanda di riscatto dei periodi lavorativi svolti all'estero ai sensi del Decreto Legislativo 184/ Fac simile domanda di totalizzazione dei periodi lavorativi svolti all'estero ai sensi del Regolamento CE 1606/

6 3. PERIODI DI INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 3.1 Funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali Legge 11 febbraio 1980, n Gravi motivi familiari. 3.4 Periodi coperti da contribuzione Circolari di riferimento Fac simile domanda di riconoscimento o riscatto dei periodi di interruzione del rapporto di lavoro CORSI DI STUDIO 4.1 Facoltà del riscatto Altri titoli di studio Riconoscimento studi superiori agli ufficiali Previgente normativa. 4.5 Circolari di riferimento Fac simile domanda di riconoscimento o riscatto dei corsi universitari di studio RICONOSCIMENTI INPS 5.1 Assegno supplementare di pensione 5.2 Rendita vitalizia Posizione assicurativa. 5.4 Circolari di riferimento Fac simile domanda di costituzione della posizione assicurativa INPS

7 6. PERSONALE TRANSITATO AD ALTRI ORGANISMI 6.1 Stato, Enti Locali, Banchi di Napoli e Sicilia e IPOST Liberi professionisti. 6.3 Dirigenti di aziende industriali. 6.4 Circolari di riferimento PROSECUZIONE CONTRIBUTIVA VOLONTARIA 7.1 Prosecuzione contributiva volontaria Circolari di riferimento Fac simile domanda di prosecuzione volontaria ai sensi del Decreto Legislativo 184/ TOTALIZZAZIONE PERIODI LAVORATIVI SVOLTI IN ITALIA 8.1 Totalizzazione dei periodi assicurativi 8.2 Orientamento dell'amministrazione NORMATIVA DI RIFERIMENTO Regio decreto legge 4 ottobre 1935, n Regio decreto legge 14 aprile 1939, n Legge 2 aprile 1958, n Legge 12 agosto 1962, n Legge 30 aprile 1969, n

8 Legge 20 maggio 1970, n Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n Legge 15 marzo 1973, n Legge 20 dicembre 1973, n Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n Decreto legge 2 marzo 1974, n Legge 7 febbraio 1979, n Legge 11 febbraio 1980, n Decreto legge 1 ottobre 1982, n Legge 18 febbraio 1983, n Legge 25 giugno 1985, n Legge 24 dicembre 1986, n Legge 5 marzo 1990, n Legge 30 luglio 1990, n Decreto legislativo 20 novembre 1990, n Decreto legislativo 30 giugno 1994, n Decreto legislativo 16 settembre 1996, n Decreto legislativo 30 aprile 1997, n Legge 8 marzo 2000, n. 53 Legge 23 dicembre 2000, n Decreto ministeriale 7 febbraio 2003, n

9 1. PREGRESSI PERIODI LAVORATIVI SOMMARIO 1.1 Facoltà della ricongiunzione. 1.2 Coordinamento con altre norme. 1.3 Contributi non ricongiunti. 1.4 Circolari di riferimento. 1.5 Fac simile domanda di ricongiunzione ai sensi della Legge 29/ Facoltà della ricongiunzione Le norme della Legge 7 febbraio 1979, n. 29 consentono ai lavoratori dipendenti pubblici, in attività di servizio al 24 febbraio 1979 (data di entrata in vigore della legge) o assunti successivamente a tale data, di richiedere, ai fini di un unica pensione, la ricongiunzione dei pregressi periodi di contribuzione nella gestione presso la quale risultano iscritti all atto della domanda, sempre che gli stessi non abbiano già dato luogo alla liquidazione del trattamento di quiescenza, sia esso nella forma della pensione, anche supplementare, che in quella dell indennità una tantum o dell ex assegno vitalizio a carico dell ENPAS. La facoltà della ricongiunzione va attivata dal dipendente prima della cessazione dal servizio e può essere esercitata una sola volta presso la gestione di appartenenza. In deroga a tali condizioni l interessato: successivamente alla prima domanda, può riesercitare il diritto alla ricongiunzione se può far valere almeno 10 anni di ulteriore contribuzione, di cui 5 per effettiva 7

10 attività lavorativa, ovvero all atto del pensionamento per soli periodi assicurativi accentrati nella medesima gestione previdenziale; può richiedere la ricongiunzione presso una delle varie gestioni nella quale possa far valere almeno 8 anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa. La ricongiunzione deve riguardare la totalità dei servizi resi nelle varie gestioni previdenziali, essendo la legge finalizzata al conseguimento della pensione unica e, pertanto, non possono essere ammesse ricongiunzioni parziali, anche se la contribuzione da trasferire superi, alla data della domanda, l anzianità di servizio richiesta per conseguire il massimo trattamento di quiescenza. Il periodo di servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti per la determinazione dell anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale, ai sensi dell art. 20 della Legge 24 dicembre 1986, n. 958, e non è dovuto a tali fini alcun contributo di riscatto. L onere dovuto dal dipendente può essere versato in unica soluzione o rateizzato al massimo in tante rate quanti sono i mesi ricongiunti. Per coloro che hanno ottenuto la pensione di invalidità, successivamente revocata per riacquistata capacità di guadagno, non sussiste alcuna preclusione al trasferimento dei contributi. Qualora in sede di ricongiunzione si verifichi una simultaneità di periodi assicurativi, verranno ricongiunti con 8

11 precedenza quelli che riferiscono a prestazioni effettive di lavoro e, a seguire, quelli coperti dalla contribuzione di più elevato importo. Ovviamente le contribuzioni non trasferite possono formare oggetto di un autonoma prestazione pensionistica (veggasi l argomento sull Assegno supplementare di pensione). 1.2 Coordinamento con altre norme L obbligo sancito dalla Legge 2 aprile 1958, n. 322, ossia la costituzione della posizione assicurativa presso l Inps corrispondente ai servizi prestati dai lavoratori iscritti alle forme di previdenza alternative rispetto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti cessati dal rapporto di lavoro senza diritto a pensione, continua a sussistere anche dopo l entrata in vigore della Legge 29/1979, la quale non ha introdotto in materia alcuna modificazione. Modifiche sono state introdotte dal Regolamento (CE) 29 giugno 1998, n e dal Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 184 per i periodi di lavoro all estero, che potevano rientrare nell esercizio della facoltà di ricongiunzione secondo le norme della Legge 29/1979 se la relativa contribuzione estera veniva trasferita nel sistema assicurativo italiano. La ricongiunzione dei periodi assicurativi giacenti presso casse, fondi e gestioni per liberi professionisti, esclusa dalla Legge 29/1979, è stata disciplinata dalla Legge 5 marzo 1990, n

12 1.3 Contributi non ricongiunti I contributi assicurativi giacenti presso i fondi gestiti dall Inps, se non trasferiti ai sensi della Legge 29/1979, possono essere valutati, alla data di raggiungimento massimo dell età prevista dall ordinamento dell Istituto, ai fini del conseguimento di un autonoma prestazione pensionistica o dell assegno supplementare di pensione. 1.4 Circolari di riferimento 28 marzo 1981, n. 21 dell allora Ministero del Tesoro, ora Ministero dell Economia e delle Finanze 10

13 1.5 Fac simile domanda di ricongiunzione ai sensi della Legge 29/1979 AL COMANDO REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA DI Ufficio Amministrazione Il sottoscritto, nato a ( ) il, domiciliato in ( ) alla Via/Piazza, in servizio presso il Comando, fa presente di aver prestato la seguente attività lavorativa anteriormente all arruolamento nella Guardia di Finanza, per la quale risultano regolarmente versati i contributi assicurativi presso l INPS di.? Dal al presso? Dal al presso? Dal al presso? Dal al presso Ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, chiede la ricongiunzione del predetto periodo lavorativo con quello che attualmente presta presso la Guardia di Finanza, ai fini della concessione di un unico trattamento di quiescenza. 11

14 Allega copia dell estratto contributivo rilasciato dall INPS di dal quale si evincono i periodi iscritti in favore dello scrivente nell Assicurazione Generale Obbligatoria., li (firma) 12

15 2. PERIODI DI LAVORO SVOLTI ALL ESTERO SOMMARIO 2.1 In Paesi membri dell Unione Europea. 2.2 In Svizzera. 2.3 In altri Paesi. 2.4 Circolari di riferimento. 2.5 Fac simile domanda di riscatto dei periodi lavorativi svolti all estero ai sensi del Decreto Legislativo 184/ Fac simile domanda di totalizzazione dei periodi lavorativi svolti all estero ai sensi del Regolamento CE 1606/ In Paesi membri dell Unione Europea Il Regolamento adottato dal Consiglio UE n del 29 giugno 1998, entrato in vigore dal 25 ottobre 1998, modificando i Regolamenti n. 1408/1971 e n. 574/1972, ha esteso la disciplina comunitaria di sicurezza sociale ai regimi speciali per funzionari pubblici e il personale assimilato (le citate normative, per la loro entità, non vengono inserite nella presente pubblicazione). Lo scopo del regolamento comunitario è quello di assistere coloro che abbiano svolto attività lavorativa nei diversi Paesi membri dell Unione Europea e permettere agli stessi di totalizzare tali periodi di contribuzione per il raggiungimento del diritto pensionistico in ciascuno Stato, onde ottenere il pagamento di quote pensionistiche a carico del Paese ove risultino giacenti le contribuzioni assicurative. 13

16 I periodi lavorativi riconosciuti ai sensi della normativa CE valgono solo ai fini del raggiungimento del diritto a pensione, ma non anche ai fini della misura, pertanto il trattamento di quiescenza sarà liquidato all interessato in relazione al periodo lavorativo effettivamente prestato nel Paese ove viene richiesta la totalizzazione e sarà calcolato utilizzando la tecnica comunitaria del pro-rata (l Amministrazione calcola l importo teorico della pensione come se tutti i periodi fossero stati compiuti sotto la propria legislazione e su questo importo stabilisce quello spettante in relazione all effettiva prestazione lavorativa compiuta nel territorio nazionale). In deroga al principio della totalizzazione dei periodi assicurativi fatti valere nell ambito di diversi Stati membri dell Unione Europea, gli artt. 43 bis e 51 bis del citato Regolamento consentono di non effettuare la totalizzazione nel caso in cui la legislazione dello Stato membro ponga la condizione che, ai fini del raggiungimento del diritto a pensione, tutti i periodi di assicurazione siano compiuti nell ambito dei soli regimi speciali per dipendenti pubblici. La legislazione italiana non è riguardata dalla predetta deroga, in quanto per avere diritto alla prestazione pensionistica nei regimi speciali per i dipendenti pubblici prende in considerazione anche i periodi di attività effettuati con iscrizione ad altri regimi previdenziali, quindi anche quelli effettuati all estero, sia con iscrizione ai regimi speciali per i dipendenti pubblici che con iscrizione ai regimi generali, a condizione che siano riconosciuti assimilabili a quelli italiani. 14

17 2.2 In Svizzera Il trasferimento dei contributi versati in Svizzera a seguito della domanda di ricongiunzione dell interessato in base alla convenzione italo-svizzera del 14/12/1962 e dei successivi accordi, può essere effettuato solo al momento del verificarsi dell'evento assicurativo (raggiungimento del diritto al trattamento di pensione comprensivo dei periodi di contribuzione svizzera da ricongiungere). Tali contributi, se non hanno dato luogo a prestazioni pensionistiche, possono essere trasferiti presso l'assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall'inps per poi formare oggetto di ricongiunzione presso la gestione pensionistica esclusiva o esonerativa dell AGO in base alle norme della Legge 7 febbraio 1979, n. 29. Qualora la valorizzazione dei periodi assicurativi esteri non fosse determinante per l'ottenimento della prestazione pensionistica italiana, perché è stato già raggiunto il diritto a pensione o perché si conta di rimanere in servizio fino al limite di età, l iscritto può chiedere il conferimento di una prestazione autonoma a carico del regime estero al raggiungimento dei requisiti anagrafico-contributivi richiesti dalla normativa pensionistica dello Stato membro. Mentre, in base all accordo del 4/4/2002 convenuto tra gli Stati Membri della Comunità Europea e la Confederazione Svizzera, i periodi di contribuzione maturati in tale Stato possono essere totalizzati per il raggiungimento del diritto pensionistico. 2.3 In altri Paesi L art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 184, ha esteso, a decorrere dal 12 luglio 1997, ai regimi 15

18 previdenziali esclusivi e sostitutivi dell Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall INPS, la facoltà del riscatto dei periodi di lavoro effettuati all estero che non siano altrimenti utili a pensione. Dal 25 ottobre 1998, ossia con l entrata in vigore della normativa CE, il riscatto di cui all art. 3 del Decreto Legislativo 184/1997 potrà applicarsi nel caso in cui tale lavoro risulti svolto in uno Stato diverso da quelli facenti parte della Comunità Europea. Le domande presentate prima del 25 ottobre 1998, ai sensi del Decreto Legislativo 184/1997, per le quali non sia stato emesso provvedimento definitivo, possono essere annullate qualora il titolare del beneficio intenda procedere con la totalizzazione CE, ma sarà opportuno informarlo che il ricalcalo della prestazione pensionistica non verrebbe più effettuato come una prestazione autonoma nazionale, ma con l utilizzo della tecnica comunitaria del pro-rata sopra specificata. 2.4 Circolari di riferimento 13 febbraio 1999, n. 12 dell allora Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ora Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 24 febbraio 1999, n. 12 dell INPDAP 15 marzo 1999, n. 17 dell INPDAP 29 maggio 2002, n. 99 dell INPS (deroghe sulla totalizzazione e calcolo pro-rata) 16

19 2.5 Fac simile domanda di riscatto dei periodi lavorativi svolti all estero ai sensi del Decreto Legislativo 184/1997 AL COMANDO REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA DI Ufficio Amministrazione Il sottoscritto, nato a ( ) il, domiciliato in ( ) alla Via/Piazza, in servizio presso il Comando, fa presente di aver prestato la seguente attività lavorativa all estero anteriormente all arruolamento nella Guardia di Finanza, per la quale risultano regolarmente versati i contributi assicurativi presso la sicurezza sociale di (1).? Dal al presso? Dal al presso? Dal al presso? Dal al presso Ai sensi del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 184, chiede il riscatto del predetto periodo lavorativo con quello che attualmente presta presso la Guardia di Finanza, ai fini della concessione di un unico trattamento di quiescenza. 17

20 Allega alla presente originale / copia autentica (2) della documentazione probatoria dell iscrizione alla gestione previdenziale estera., li (firma) (1) indicare il Paese estero (2) cancellare l ipotesi che non ricorre 18

21 2.6 Fac simile domanda di totalizzazione dei periodi lavorativi svolti all estero ai sensi del Regolamento CE 1606/1998 ALL INPDAP Ufficio I Settore Pensioni in Regime Internazionale Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali Via Ballarin ROMA e, per conoscenza: Alla Sede INPDAP di Via/Piazza Al Comando Reparto Tecnico Logistico Amministrativo della Guardia di Finanza di OGGETTO: Sig.. Richiesta di totalizzazione periodi assicurativi in applicazione del Regolamento CE n. 1606/1998. Il sottoscritto nato a ( ) il, in qualità di dipendente dell Ente (1) 19

22 C H I E D E con la presente la totalizzazione dei periodi assicurativi per il lavoro svolto nel seguente Stato membro della Comunità Europea presso in qualità di. A tale scopo allega alla presente originale / copia autentica (2) della documentazione probatoria dell iscrizione alla gestione previdenziale estera. Fa presente, inoltre, che desidera ricevere ogni ulteriore documentazione presso il seguente indirizzo: Via/Piazza Comune Prov. Cap Tel., li IL RICHIEDENTE 1) Amministrazione di appartenenza 2) Cancellare l ipotesi che non ricorre 20

23 3. PERIODI DI INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SOMMARIO 3.1 Funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali. 3.2 Legge 11 febbraio 1980, n Gravi motivi familiari. 3.4 Periodi coperti da contribuzione. 3.5 Circolari di riferimento. 3.6 Fac simile domanda di riconoscimento o riscatto dei periodi non lavorativi. 3.1 Funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali Con il Decreto Legislativo 16 settembre 1996, n. 564, sono state introdotte modifiche e innovazioni anche sul riconoscimento contributivo dei periodi di aspettativa non retribuita dei soggetti chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali. I periodi di collocamento in aspettativa non retribuita effettuati dai lavoratori eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, di assemblee regionali ovvero chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive o a cariche sindacali provinciali e nazionali (previsti dall art. 31 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, modificato dall art. 2 della Legge 13 agosto 1979, n. 384), a decorrere dal 31/12/1996 e senza pregiudizio per le situazioni in atto, sono riconosciuti con contribuzione figurativa a seguito di apposita domanda degli interessati, da rivolgere alla propria gestione previdenziale per ogni anno solare o per frazione di esso entro 21

24 il 30 settembre dell anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l aspettativa. A decorrere dal 1 gennaio 1997, a tali soggetti è data facoltà, attraverso l organizzazione sindacale, di richiedere al fondo o regime pensionistico di appartenenza il versamento di una contribuzione aggiuntiva sull eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell attività sindacale e la retribuzione figurativa accreditata, utile ai fini di una determinazione più favorevole della pensione (media contributiva). 3.2 Legge 11 febbraio 1980, n. 26 L art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 184, entrato in vigore il 12 luglio 1997, ha consentito ai dipendenti dello Stato, collocati in aspettativa ai sensi della Legge 11 febbraio 1980, n.26 per seguire il coniuge, anch esso dipendente statale, chiamato a prestare servizio all estero, di riscattare tale periodo non lavorativo ai fini di quiescenza, sempre che tale periodo risulti scoperto da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa. Tale facoltà può essere esercitata anche dai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio all estero per conto di soggetti non statali (Legge 25 giugno 1985, n. 333) e può riguardare periodi di aspettativa effettuati prima dell entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 184/1997 (12 luglio 1997). Per quei casi in cui non trova applicazione la legge n. 26/1980, integrata dalla Legge n. 333/1985, i periodi di aspettativa concessi dopo il 31/12/1996 sono riscattabili nella misura massima di 3 anni, così come previsto dall art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo 16 settembre 1996, n

25 3.3 Gravi motivi familiari L art. 4 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, in vigore dal 28 marzo 2000, ha consentito ai dipendenti pubblici o privati di riscattare i periodi di congedo, continuativi o frazionati, non superiori a due anni, fruiti per gravi e documentati motivi familiari (coniuge, parente entro il secondo grado o stabile convivente risultante da certificazione anagrafica). 3.4 Periodi coperti da contribuzione Per i soggetti iscritti ai fondi sostitutivi o esclusivi dell Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall INPS, sono coperti da contribuzione i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa previsti dalle disposizioni legislative emanate nel tempo in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, raccolte, con modificazioni, nel Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n maternità o paternità adozione e affidamento congedo parentale riposi e permessi malattia del figlio 3.5 Circolari di riferimento 24 febbraio 1999, n. 12 dell INPDAP (aspettativa di cui alla Legge n. 26/1980) 27 novembre 2000, n. 49 dell INPDAP (congedi parentali) 23

26 3.6 Fac simile domanda di riconoscimento o riscatto dei periodi di interruzione del rapporto di lavoro AL COMANDO REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA DI Ufficio Amministrazione Il sottoscritto, nato a ( ) il, domiciliato in ( ) alla Via/Piazza, in servizio presso il Comando, fa presente di aver interrotto la propria attività lavorativa per (1), ai sensi del (2), dal al, senza percepire retribuzioni. Ai sensi del (3) chiede, ai fini di quiescenza, il riconoscimento della contribuzione (4) di tale periodo di interruzione del rapporto di lavoro. 24

27 Allega la documentazione probatoria afferente l interruzione del predetto rapporto di lavoro., li (firma) (1) Indicare una delle seguenti ipotesi: ricoprire carica sindacale o funzione pubblica elettiva aspettativa per seguire il coniuge che presta servizio all estero gravi motivi familiari (2) Indicare la norma concessiva del beneficio di interruzione (3) Indicare la norma concessiva del riconoscimento contributivo o del riscatto (4) Figurativa ovvero mediante riscatto 25

28 26

29 4. CORSI DI STUDIO SOMMARIO 4.1 Facoltà del riscatto. 4.2 Altri titoli di studio. 4.3 Riconoscimento studi superiori agli ufficiali. 4.4 Previgente normativa. 4.5 Circolari di riferimento. 4.6 Fac simile domanda di riconoscimento o riscatto corsi universitari di studio. 4.1 Facoltà del riscatto Il Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 184, per gli iscritti alle gestioni dell INPS ed alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell Assicurazione Generale Obbligatoria, a far tempo dal 12 luglio 1997, ha previsto una normativa uniforme in materia di riscatto, anche parziale, dei periodi di corsi legali universitari frequentati per il conseguimento dei seguenti titoli di studio, indicati nell art. 1 della Legge 19 novembre 1990, n. 341, indipendentemente dal fatto che il titolo di studio venga richiesto per l ammissione a determinate posizioni lavorative o per la progressione in carriera: diploma universitario (conseguibile con corso non inferiore a 2 anni e non superiore a 3); diploma di laurea; diploma di specializzazione (che si consegue al termine di un corso non inferiore a 2 anni); dottorato di ricerca; lauree brevi. 27

30 La valutazione del periodo è limitata alla durata legale prevista per il conseguimento del titolo, che va comunque conseguito, e può essere esercitata anche per più corsi legali, avendo inizio dall anno accademico di iscrizione all Università. Il riscatto può essere esercitato anche in un regime previdenziale diverso da quello in cui l interessato risulta iscritto all atto della domanda, ma è necessario che in tale regime sia preesistente in favore dello stesso una posizione assicurativa e il periodo in questione non risulti già riscattato o coperto da contribuzione figurativa presso gli altri regimi previdenziali. Non sono riscattabili i periodi di studio che siano contemporanei ai servizi, anche non di ruolo, afferenti ad effettive attività lavorative che siano utili, a qualsiasi titolo, alla pensione statale. 4.2 Altri titoli di studio Con sentenza n. 52 del 9 febbraio 2000, la Corte Costituzionale ha riconosciuto il diritto al riscatto anche dei periodi di studio svolti presso istituti o scuole riconosciute di livello superiore (post-secondario), quando il relativo diploma o titolo di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto, in aggiunta ad altro titolo di studio, per l ammissione in servizio di ruolo, per lo svolgimento di determinate funzioni o per la progressione in carriera. Sono altresì riscattabili i periodi utili al conseguimento di titoli di studio riconosciuti in Italia e rilasciati da un Paese membro della Unione Europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato estero 28

31 subordina l esercizio di una professione. A tal proposito, sarà fatta produrre all interessato autocertificazione. 4.3 Riconoscimento studi superiori agli ufficiali Alla condizione del riscatto imposta dal prefato Decreto Legislativo per il riconoscimento dei corsi universitari di studio, eccepisce la vigente disposizione speciale di cui all art. 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, che prevede il computo nei confronti degli ufficiali la cui nomina in servizio permanente effettivo o l ammissione ai corsi normali delle accademie militari sia stata subordinata al possesso del diploma di laurea ovvero a studi universitari di durata inferiore al corso di laurea, rispettivamente di tanti anni antecedenti alla data di conseguimento del titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi ovvero agli anni corrispondenti al corso degli studi universitari di durata inferiore. 4.4 Previgente normativa Le domande presentate prima del 12 luglio 1997, ancora da definire, saranno trattate con le disposizioni di legge all epoca vigenti. Art. 27 della Legge 20 dicembre 1973, n. 824 (Norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sui sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo). Artt. 13 e 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n (Approvazione 29

32 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato). Art. 2 del Decreto-Legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali). Art. 2 del Decreto-Legge 1 ottobre 1982, n. 694, modificato dalla Legge 29 novembre 1982, n. 881(Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 novembre 1982 e misure per il contenimento del disavanzo del settore previdenziale) 4.5 Circolari di riferimento 23 luglio 1994, n. 226 dell INPS (periodi di studio contemporanei ad altre attività lavorative) 24 febbraio 1999, n. 12 dell INPDAP 30

33 4.6 Fac simile domanda di riconoscimento o riscatto dei corsi universitari di studio AL COMANDO REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA DI Ufficio Amministrazione Il sottoscritto, nato a ( ) il, domiciliato in ( ) alla Via/Piazza, in servizio presso il Comando, fa presente di aver frequentato dal al il corso legale universitario della facoltà di (1) e di aver conseguito il titolo di (2). Ai sensi del (3) chiede, ai fini di quiescenza, il (4) di tale periodo di studio. Allega la seguente documentazione: Copia dell ultimo ruolo paga (solo in caso di riscatto); Originale certificazione rilasciata dalla competente Università / ovvero autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, dalla quale risulta il titolo di 31

34 studio e la data in cui è stato conseguito, la relativa durata legale e la sua collocazione temporale; Autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, nella quale lo scrivente attesta che il corso universitario di studio non è stato già riscattato o coperto da contribuzione figurativa presso altri regimi previdenziali., li (firma) (1) Indicare il tipo di corso legale (2) diploma universitario, diploma di laurea, diploma di specializzazione o dottorato di ricerca (3) D.Lgs. 30/04/1997, n. 184 ovvero Art. 32 del D.P.R. 29/12/1973, n (4) Riscatto ovvero riconoscimento 32

35 5. RICONOSCIMENTI INPS SOMMARIO 5.1 Assegno supplementare di pensione. 5.2 Rendita vitalizia. 5.3 Posizione assicurativa. 5.4 Circolari di riferimento. 5.5 Fac simile domanda di costituzione della posizione assicurativa INPS. 5.1 Assegno supplementare di pensione L art. 5 della Legge 12 agosto 1962, n offre la possibilità per l assicurato che possa vantare il versamento o l accreditamento di contributi assicurativi nell Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall INPS, che per la loro entità non siano sufficienti a soddisfare un trattamento pensionistico normale, di chiedere all Istituto la liquidazione di una pensione supplementare, anche se già titolare di un trattamento pensionistico normale o di privilegio a carico di un altra gestione previdenziale. L assegno supplementare può essere richiesto dall assicurato dopo che siano trascorsi 2 anni dalla data di concessione del trattamento pensionistico e deve aver compiuto l età stabilita per il pensionamento di vecchiaia dalle norme dell assicurazione obbligatoria, ovvero deve essere stato riconosciuto invalido ai sensi dell art. 10 del Regio decretolegge 14 aprile 1939, n

36 Se la pensione concessa all assicurato è stata integrata al minimo, l ammontare del supplemento vi è portato in detrazione. I supplementi di pensione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda. Successivamente alla concessione della pensione supplementare, se l assicurato può vantare ulteriori versamenti contributivi, questi danno diritto alla liquidazione di nuovi supplementi dopo che siano trascorsi almeno 2 anni dalla decorrenza del precedente. Taluni dipendenti, agli inizi del loro rapporto lavorativo, presentano alla gestione previdenziale di appartenenza domanda di ricongiunzione dei contributi assicurativi afferenti la pregressa attività lavorativa, ai sensi della Legge 29/1979. Il trasferimento di tale contribuzione assicurativa, il più delle volte onerosa per il richiedente, è utile per maturare nella gestione previdenziale di appartenenza l anzianità contributiva necessaria per l ottenimento della pensione. Ora, poiché le contribuzioni eccedenti l anzianità prevista dall ordinamento per il raggiungimento del diritto pensionistico risulterebbero ininfluenti ai fini della misura del trattamento stesso, sarà utile valutare attentamente la necessità di trasferire la predetta contribuzione assicurativa che, in caso di superamento della contribuzione necessaria per l ottenimento della pensione massima, risulterebbe inutile e penalizzante se si considera che non sarà possibile richiedere all INPS il previsto assegno supplementare. 34

37 I contributi obbligatori versati nell assicurazione Generale Obbligatoria o in un Fondo sostitutivo gestito dall INPS, in relazione ad un rapporto di lavoro privato svolto parallelamente da un pubblico dipendente già iscritto alla previdenza INPDAP, anche in violazione delle norme che disciplinano il suo rapporto di impiego, non potendo essere produttivi di effetti nella pensione statale ma essendo efficaci per l INPS, possono costituire titolo per la concessione dell assegno supplementare di pensione. 5.2 Rendita vitalizia L art. 13 della Legge 12 agosto 1962, n ha previsto per il datore di lavoro, che abbia omesso di versare contributi in favore di un lavoratore nell Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall INPS e che non li possa più versare per sopravvenuta prescrizione di cui all art. 55 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, la possibilità di richiedere all Istituto una rendita vitalizia pari alla pensione o quota di pensione che sarebbe spettata al dipendente in relazione ai contributi omessi. Per poter esercitare tale facoltà, il datore di lavoro deve esibire all Istituto documenti di data certa, dai quali si possa evincere l esistenza e la durata del rapporto di lavoro e la retribuzione corrisposta all interessato. Se il lavoratore non può ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita, può sostituirsi ad esso, salvo il diritto al risarcimento dei danni, fornendo all INPS le prove del rapporto di lavoro e della misura delle retribuzioni percepite. 35

38 5.3 Posizione assicurativa L articolo unico della Legge 2 aprile 1958, n. 322 ha disposto l obbligo di costituire nei confronti dei lavoratori iscritti a forme di previdenza sostitutive dell Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall INPS, cessati dal servizio senza diritto a pensione a decorrere dal 30 aprile 1958 (data di decorrenza della legge), una posizione assicurativa presso l INPS corrispondente al periodo lavorativo effettivamente prestato. L art. 52 della Legge 30 aprile 1969, n. 153 ha dato la facoltà ai predetti soggetti di richiedere la costituzione della posizione assicurativa anche del periodo lavorativo effettivamente prestato anteriormente al 30 aprile Sono esclusi dalla posizione assicurativa: i periodi per i quali è stato concesso trattamento di quiescenza, sia nella forma di pensione normale o privilegiata (esclusa quella tabellare ), che in quella dell ex assegno vitalizio a carico dell ENPAS; La Cassazione, con sentenze nn.rr. 3281/1990 e 11736/1990, ha ritenuto di estendere il campo di applicabilità della contribuzione figurativa ai servizi militari caratterizzati dalla liquidazione di trattamenti privilegiati tabellari, assimilabili alle pensioni di guerra (decisione n. 525/1987 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti; sentenza n. 387/1989 della Corte costituzionale), in quanto strettamente connessi alla funzione risarcitoria dell infermità contratta dal soggetto per causa o concausa di servizio, a nulla rilevando la durata e la qualità del servizio prestato. Sono destinatari delle pensioni privilegiate tabellari, ai sensi dell ultimo comma dell art. 67 del D.P.R. 29/12/1973, n. 1092, i soldati e graduati di truppa delle Forze Armate, nonché gli allievi dei 36

39 Carabinieri, della Guardia di Finanza, delle Guardie di Pubblica Sicurezza, degli Agenti di Custodia e delle Guardie Forestali dello Stato, nelle misure fissate dalla stesso D.P.R. e successive modificazioni e integrazioni. Si evidenzia che i militari del Corpo si trovano nella posizione di allievi durante la frequenza dei corsi di formazione, ossia dalla data di arruolamento sino alla nomina al grado. Di contro a quanto sopra descritto, talune Sezioni Giurisdizionali della Corte dei Conti, con recenti sentenze (L Aquila n. 322/03/M del , Lombardia n. 792/03/M del , Lazio n. 1423/03 del ) aventi valore esclusivo per le parti, considerando la sola natura indennitaria del trattamento di quiescenza privilegiato perché etimologicamente collegato ad una lesione o infermità subita per causa di servizio, hanno accolto i ricorsi presentati da alcuni militari del Corpo in congedo, riconoscendogli il diritto alla costituzione della posizione assicurativa INPS per lo stesso periodo di servizio valutato ai fini della liquidazione della pensione privilegiata. Inoltre, con sentenza n. 37/03/M del , la Sezione Giurisdizionale per la Lombardia della Corte dei Conti, in presenza di un analogo ricorso presentato da un militare del Corpo in congedo, titolare di pensione privilegiata, ha sospeso il giudizio rimettendo la questione alle decisioni delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti. i periodi oggetto di ricongiunzione servizi; i periodi del corso legale di laurea non riscattati; i periodi il cui trasferimento contributivo non determinerebbe il diritto a pensione ai superstiti; i periodi afferenti al servizio equiparabile o surrogatorio a quello della leva [riconoscibili direttamente 37

40 all INPS ai sensi dell art. 49 della predetta Legge n. 153/1969]; Il periodo trascorso nei reparti di istruzione dagli allievi ufficiali, ispettori o finanzieri non può essere considerato equiparabile o surrogatorio a quello della leva, salvo che il proscioglimento sia stato determinato da lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio. i rapporti di impiego costituiti durante l imperio della Repubblica Sociale Italiana; tutti gli aumenti di favore previsti dalla legislazione sulle pensioni statali, comprese le campagne di guerra. La regolarizzazione della posizione assicurativa deve essere riferita, come termine iniziale, al 1 luglio 1920, data a partire dalla quale è stato introdotto l obbligo dell iscrizione nell assicurazione generale per l invalidità, la vecchiaia e i superstiti. 5.4 Circolari di riferimento 28 aprile 1960, n. 76 dell allora Ministero del Tesoro, ora Ministero dell Economia e delle Finanze (posizione assicurativa) 6 ottobre 1970, n. 49 dell allora Ministero del Tesoro, ora Ministero dell Economia e delle Finanze (posizione assicurativa) 22 agosto 1989, n. 190 dell INPS (riconoscimento del servizio militare ai titolari di pensione privilegiata tabellare ) 23 luglio 1994, n. 226 dell INPS (riconoscimento dei servizi simultanei) 15 novembre 2001, n. 63 dell INPDAP (posizione assicurativa) 38

41 5.5 Fac simile domanda di costituzione della posizione assicurativa INPS AL COMANDO REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA DI Ufficio Amministrazione Il sottoscritto, nato a ( ) il, domiciliato in ( ) alla Via/Piazza, ha prestato servizio nella Guardia di Finanza dal al. Ai sensi della Legge 2/4/1958, n. 322, integrata dalla Legge 30/4/1969, n. 153, chiede, ai fini di quiescenza, la costituzione della posizione assicurativa presso l INPS del predetto periodo lavorativo. Allega copia del foglio matricolare attestante il servizio reso nella Guardia di Finanza., li (firma) 39

42 40

43 6. PERSONALE TRANSITATO AD ALTRI ORGANISMI SOMMARIO 6.1 Stato, Enti Locali, Banchi di Napoli e Sicilia e IPOST. 6.2 Liberi professionisti. 6.3 Dirigenti di aziende industriali. 6.4 Circolari di riferimento. 6.1 Stato, Enti Locali, Banchi di Napoli e Sicilia e IPOST Con il Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in vigore dal 1 aprile 1974, sono state riordinate le norme pensionistiche riguardanti il personale civile e militare delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Ai fini del conseguimento di un unico trattamento di quiescenza, secondo le norme in vigore all atto della definitiva cessazione dall impiego, il dipendente transitato ai seguenti organismi può ricongiungere il pregresso servizio militare, sia effettivo che utile, anche non permanente o continuativo, senza alcun onere a suo carico. Ad altre amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo (art. 112) Agli Enti locali (art. 113) Ai Banchi di Napoli e Sicilia (art. 116) All Istituto Postelegrafonici (art. 120) 41

44 Per effetto dell art. 40 del Testo Unico di cui al D.P.R. 1092/1973, la somma dei servizi e periodi computabili in quiescenza, considerati senza tener conto degli aumenti di favore, costituisce il servizio effettivo; con l aggiunta di tali aumenti, costituisce il servizio utile. A seguito della ristrutturazione degli Istituti di credito di diritto pubblico, prevista dalla Legge 30 luglio 1990, n. 218 e dal Decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, i dipendenti dei Banchi di Napoli e Sicilia, la cui gestione previdenziale era curata dai rispettivi Enti di credito, a decorrere dal 1 gennaio 1991, vengono iscritti nell Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall Inps. L art. 3 della Legge n. 218/1990 ha stabilito la salvaguardia dei diritti acquisiti dal personale per effetto di leggi speciali nonché di quelli rinvenienti dalla originaria natura pubblica dell ente di appartenenza e l art. 2, comma 6, del D.Lgs. n. 357/1990 ha fatto salvo, per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1990, il diritto al trattamento previdenziale di miglior favore, previsto dalle forme di iscrizione obbligatoria esclusive od esonerative di provenienza. Pertanto, per il dipendente pubblico transitato ai Banchi di Napoli e Sicilia che abbia potuto esercitare la facoltà di optare per l iscrizione previdenziale gestita dall Ente di credito di appartenenza, all atto del pensionamento verrà liquidata la pensione ad onere ripartito di cui all art. 262 del T.U., mentre nei confronti degli iscritti all Assicurazione Generale Obbligatoria verrà costituita, per il pregresso servizio pubblico, la posizione assicurativa. I dipendenti che per il servizio precedente abbiano ottenuto pensione o assegno, normale o di privilegio (escluse quelle 42

45 tabellari ), e intendono avvalersi della ricongiunzione dei servizi, ai sensi dell art. 117 del T.U. ne perdono il godimento e sono tenuti alla rifusione delle rate percepite durante la nuova prestazione di servizio, anche in forma rateale. L obbligo della rifusione opera comunque in caso di liquidazione di indennità una tantum. La posizione assicurativa è annullata qualora, dopo la sua costituzione, il dipendente transiti presso i predetti organismi e, se tale contribuzione abbia già fatto conseguire la pensione a carico dell INPS, gli stessi, per essere ammessi alla ricongiunzione dei servizi, dovranno rinunciare a tale trattamento, rifondendo le rate o le indennità riscosse. Ai sensi dell art. 151 del T.U., la domanda di ricongiunzione dei servizi va presentata all organismo di appartenenza se per il servizio precedente sia stato liquidato il trattamento di quiescenza e questo sia cumulabile con il trattamento economico di attività, altrimenti si provvede d ufficio. La domanda va presentata entro 6 mesi dalla data di inizio del nuovo rapporto e se il trattamento di quiescenza relativo al precedente servizio sia stato liquidato successivamente al nuovo rapporto lavorativo, tale termine decorre dalla data di notifica del decreto liquidativo o, se anteriore, dalla data di riscossione della prima rata di pensione, dell assegno o dell indennità una tantum. Non è possibile chiedere la ricongiunzione: dei periodi afferenti ai rapporti di impiego costituiti durante l imperio della Repubblica Sociale Italiana; 43

46 dei periodi resi nei corsi di formazione interrotti anteriormente alla nomina al grado di finanziere, fatta eccezione per il personale collocato in congedo per infermità dipendente da causa di servizio al quale sia stato riconosciuto il diritto al trattamento di quiescenza privilegiato tabellare ; Sono destinatari delle pensioni privilegiate tabellari, ai sensi dell ultimo comma dell art. 67 del Testo Unico, i soldati e graduati di truppa delle Forze Armate, nonché gli allievi dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, delle Guardie di Pubblica Sicurezza, degli Agenti di Custodia e delle Guardie Forestali dello Stato, nelle misure fissate dalla stesso D.P.R. e successive modificazioni e integrazioni. per le sole maggiorazioni utili, con esclusione del servizio effettivo. 6.2 Liberi professionisti Le norme della Legge 5 marzo 1990, n. 45, in vigore dal 9 marzo 1990, conferiscono ai lavoratori dipendenti pubblici e privati la facoltà di ottenere, al fine di poter fruire di un unico trattamento di quiescenza, correlato con tutti i periodi assicurativi, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria. Tale facoltà può essere esercitata anche dal libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati. Le Casse che gestiscono forme obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti sono le seguenti: Casse Nazionali di previdenza e assistenza per avvocati e procuratori, per geometri, per dottori commercialisti e per ragionieri e periti commerciali; 44

47 Cassa Nazionale di previdenza per ingegneri e architetti; Enti Nazionali di previdenza e assistenza per veterinari, per farmacisti, per consulenti del lavoro, per medici e per ostetriche; Cassa notariato; Fondo di previdenza per spedizionieri doganali. E esclusa, per il libero professionista che ha compiuto l età pensionabile, la possibilità di richiedere la ricongiunzione presso questo ordinamento, anche se possa far valere servizio effettivo nella Guardia di Finanza per almeno 10 anni, in quanto all atto della cessazione del rapporto di lavoro la posizione previdenziale dei militari viene definita con la liquidazione dell indennità una tantum e la costituzione della posizione assicurativa presso l INPS. La facoltà della ricongiunzione va attivata dall interessato prima della cessazione del servizio e può essere esercitata una sola volta. In deroga a tali condizioni, successivamente alla prima domanda, l interessato può riesercitare tale diritto se possa far valere un periodo di assicurazione di almeno 10 anni di cui 5 per effettiva attività lavorativa, ovvero all atto del pensionamento per soli periodi assicurativi accentrati nella medesima gestione previdenziale. Qualora in sede di ricongiunzione si verifichi una simultaneità di periodi assicurativi, verranno ricongiunti con precedenza quelli che riferiscono a prestazioni effettive di lavoro e, a seguire, quelli coperti dalla contribuzione di più elevato importo. 45

48 L onere dovuto dall interessato può essere versato in unica soluzione o rateizzato al massimo in un numero di rate mensili non superiore alla metà dei mesi ricongiunti. 6.3 Dirigenti di aziende industriali Sulla base di quanto stabilito dall art. 1 del Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali (INPDAI) è trasformato, a decorrere dal 1 gennaio 1995, in associazione o fondazione e continua a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per il quale è stato originariamente istituito, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione. La Legge 15 marzo 1973, n. 44 e successive modificazioni, in vigore dal 1 aprile 1973, apportando norme integrative alla Legge 27 dicembre 1953, n. 967, che ha disciplinato la previdenza obbligatoria dei dirigenti delle aziende industriali, ha dato la facoltà ai dirigenti iscritti all INPDAI di poter far valere in tale gestione previdenziale i periodi assicurativi maturati presso forme di previdenza sostitutive o esclusive dell Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall INPS, anteriormente all ultima contribuzione accreditata presso l Istituto. Per esercitare tale facoltà, il dirigente deve vantare presso l Istituto un anzianità contributiva di almeno 5 anni maturata dopo il 14 gennaio 1954 [data di entrata in vigore della citata Legge 967/1953] e la domanda di riconoscimento dei periodi contributivi va presentata prima della liquidazione della pensione da parte di entrambe le sopra citate gestioni previdenziali. 46

49 Invece, per i dirigenti iscritti all INPDAI che abbiano maturato pensione a carico delle forme di previdenza sostitutive o esclusive dell Assicurazione Generale Obbligatoria in relazione ai periodi contributivi accreditati e possano far valere altra contribuzione a far tempo dal 14 gennaio 1954 a carico dell Istituto per periodi successivi a quelli che hanno dato titolo al conferimento della pensione, hanno diritto ad un supplemento di pensione da parte dell Istituto commisurato all ulteriore contribuzione accreditata. Tale supplemento di pensione viene corrisposto al dirigente al raggiungimento dell età pensionabile, sempre che per l ulteriore contribuzione non sussista diritto alla pensione autonoma e la sua risoluzione del rapporto di impiego sia intervenuta nella qualifica. 6.4 Circolari di riferimento 13 marzo 1992, n 24 dell allora Ministero del Tesoro, ora Ministero dell Economia e delle Finanze (liberi professionisti) 47

50 48

51 7. PROSECUZIONE CONTRIBUTIVA VOLONTARIA SOMMARIO 7.1 Prosecuzione contributiva volontaria. 7.2 Circolari di riferimento. 7.3 Fac simile domanda prosecuzione contributiva volontaria ai sensi del Decreto Legislativo 184/ Prosecuzione contributiva volontaria Con il Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 184, a decorrere dal 12 luglio 1997 è stata estesa la normativa sulla contribuzione volontaria, disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n e dalla Legge 18 febbraio 1983, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, ai lavoratori iscritti alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall INPS. Pertanto, agli iscritti presso le gestioni dell INPDAP è data la possibilità, in caso di interruzione o cessazione del rapporto di lavoro, di provvedere alla copertura assicurativa dei periodi scoperti da contribuzione, al fine di conservare i diritti derivanti dal precedente rapporto assicurativo e raggiungere, sostanzialmente, i requisiti contributivi necessari per ottenere la liquidazione del trattamento pensionistico. La prosecuzione contributiva non è ammessa qualora per gli stessi periodi l interessato risulti iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici e privati, autonomi e liberi professionisti, nonché per periodi 49

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