Niente risarcimento al lavoratore se l eccessivo carico dipende da una sua negligenza

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1 Niente risarcimento al lavoratore se l eccessivo carico dipende da una sua negligenza Niente risarcimento al lavoratore se l eccessivo carico dipende da una sua negligenza A cura di Giuseppe Di Micco La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, ha rigettato il ricorso di un lavoratore dipendente delle Poste con mansioni di portalettere, che deduceva di essere stato vittima di mobbing da parte del datore, avendolo sottoposto a continue richieste ingiustificate come prestazioni lavorative non dovute, rifiuto di ferie, avendolo anche più volte insultato, e, pertanto, chiedeva il risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale. Il Tribunale in primo grado in parte ne accoglieva la domanda, ma accertava un concorso del lavoratore nella causazione del danno. In sede di gravame, invece, la Corte territoriale ha rigettato l appello principale proposto dal lavoratore, rilevando che le varie sanzioni disciplinari e la mancata attribuzione delle ferie erano state confermate in sede giudiziaria, dal momento che il lavoratore aveva accumulato rilevanti giacenze di corrispondenza, per cui era stata acclarata l illegittimità del suo comportamento. La Cassazione ha confermato il ragionamento della Corte di Appello, atteso che le sanzioni inflitte e le contestazioni disciplinari mossegli, non potevano essere considerate come discriminatorie, né tantomeno come una sorte di guerra psicologica da parte del datore, posto che il lavoratore era negligente, poco collaborativo e restio ad eseguire le direttive dei superiori, ingolfando il clima dell ufficio. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., , n Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico Presidente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Dott. BRONZINI Giuseppe rel. Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico Consigliere Dott. BERRINO Umberto Consigliere Dott. GHINOY Paola Consigliere ha pronunciato la seguente: sentenza 1 of 5 16/02/16 19:32

2 sul ricorso proposto da: F.E. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE CLODIO 56, presso lo studio dell avvocato CASELLA FABRIZIO, rappresentato e difeso dall avvocato PAGLIARELLO ANGELO Gioacchino Maria; ricorrente contro POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo STUDIO TRIFIRO & PARTNERS, rappresentata e difesa dall avvocato TRIFIRO SALVATORE, giusta delega in atti; controricorrente avverso la sentenza n. 253/2009 della CORTE D APPELLO di BRESCIA, depositata il 21/10/2009 R.G.N. 445/2008; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI; udito l Avvocato GIUA LORENZO per delega verbale TRIFIRO SALVATORE; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo F.E. esponeva al Giudice de lavoro del Tribunale di Bergamo di essere dipendente delle Poste spa, responsabile del sindacato con mansioni di portalettere, e di avere subito un atteggiamento persecutorio nel posto di lavoro ove il direttore dell Ufficio postale di (OMISSIS) lo aveva sottoposto a continue richieste ingiustificate (come prestazioni di lavoro straordinario non dovuto, rifiuto di ferie etc.) e lo aveva anche più volte ìnsultato. Gli erano state inflitte sanzioni disciplinari in relazione all abnorme quantitativo di giacenza di corrispondenza non imputabile ai portalettere: uno dei provvedimenti disciplinari era stato poi annullato in sede disciplinare. Pertanto deduceva di essere stato vittima di mobbing e chiedeva il risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale conseguente al subito mobbing. Si costituiva la società Poste, che contestava la fondatezza della domanda rimarcando le plurime contestazioni disciplinari inflitte al dipendente ribelle ai richiami ed alle direttive aziendali sulle giacenze di corrispondenza e protagonista di reiterate insubordinazioni. Il Tribunale di Bergamo accoglieva parzialmente la domanda ritenendo sussistente un danno biologico e morale connesso ad una condotta del datore di lavoro ma accertava un concorso dello stesso lavoratore nella causazione del danno nella misura del 50%. Entrambe le parti proponevano appello e la Corte di appello di Brescia con sentenza del rigettava l appello principale del F. ed accoglieva quello incidentale delle Poste con il rigetto della domanda. La Corte territoriale osservava che le varie sanzioni disciplinari 2 of 5 16/02/16 19:32

3 e le condotte ascritte al lavoratore erano state confermate in sede giudiziaria; la mancata attribuzione delle ferie era giustificata così come non appariva illegittima la richiesta di lavoro straordinario (areola). Era stato quindi già accertata l illegittimità del comportamento tenuto dal lavoratore nel suo complesso che aveva accumulato rilevanti giacenze di corrispondenza anche quando non lavorava presso l Ufficio diretto dal sig. Scorsone. La reazione del lavoratore al mutamento dì orario era già stata acclarata come illegittima. Altri episodi rilevanti sul piano disciplinare erano stati accertati nel (OMISSIS) si da portare ad una nuova sanzione disciplinare ed altre contestazioni erano avvenute anche nel (OMISSIS). Pertanto le sanzioni inflitte e le contestazioni disciplinari non potevano essere considerate come discriminatorie nè motivate da una sorta di guerra psicologica nei confronti del dipendente posto che era quest ultimo ad essere poco collaborativo, negligente e restio a seguire direttive ed ordini dei superiori, avvelenando il clima dell ufficio. Le frasi pronunciate dal direttore andavano interpretate in questo contesto ed in questo clima, giustificate anche per il comportamento del dipendente e non rivelavano alcuna volontà obiettivamente e soggettivamente persecutoria posto che le Poste avevano dato 5 anni di tempo al dipendente per ravvedersi irrigando solo sanzioni conservative nonostante una recidiva sempre più consistente. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il F. con tre motivi; resistono le Poste con controricorso corredato da memoria ex art. 378 c.p.c.. Motivi della decisione Con il primo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell art. 244 c.p.c. e ss.. Il Giudice di primo grado aveva ammesso le prove orali richieste dal ricorrente ma non aveva rivolto le relative domande. Il motivo è inammissibile in quanto parte ricorrente nemmeno deduce di avere sollevato in appello la questione oggi sollevata (la sentenza impugnata non ne fa menzione) e non la comprova in alcun modo nei motivo. Infine nulla è allegato circa la decisività delle domande asseritamente non poste ai testimoni. Con il secondo motivo si allega la violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c, nonchè la carenza e contraddittorietà della motivazione su un punto essenziale della controversia. I comportamenti persecutori erano iniziati dopo il periodo esaminato dai Giudici di appello nel quale erano stati comminate le sanzioni disciplinari esaminate nella sentenza impugnata: non vi era alcuna obbligazione di risultato a recapitare tutta la corrispondenza; il comportamento tenuto dal Responsabile dell Ufficio era stato gravemente discriminatorio posto che questi aveva rivolto gravi offese al lavoratore come confermato dai testi. Il motivo appare inammissibile nella sua prima parte e per il resto infondato. Circa la doglianza per cui sarebbero stati presi in considerazione dalla Corte di appello episodi e circostanze sulle quali non vi era stato contraddittorio, tale doglianza non appare comprovata con una ricostruzione puntuale delle difese delle parti in primo grado sicchè sul punto il motivo non appare autosufficiente. Per il resto si tratta di censure di merito, dirette ad una rivalutazione del fatto come tale inammissibile in questa sede. La Corte territoriale ha ricostruito analiticamente gli addebiti mossi negli anni al dipendente ed ha sottolineato anche che le sanzioni inflitte erano state 3 of 5 16/02/16 19:32

4 confermate in sede giudiziaria (tranne una); le prestazioni di lavoro straordinario (areola) sono state ritenute legittime, così come non può accogliersi la tesi per cui nel recapito della corrispondenza possano accumularsi quantitativi ingenti di giacenza, salvo che si provi il carattere incolpevole di tale accumulo o un abnorme carico giornaliero, il che è stato escluso dalla Corte di appello. Circa l epoca di tali omissioni (che comprendono anche una sorta di automutamento dell orario) la Corte ha evidenziato come le inadempienze siano continuate anche nel (OMISSIS) e nel (OMISSIS). Pertanto, ha concluso la Corte, le sanzioni inflitte e le contestazioni disciplinari non potevano essere considerate come discriminatorie nè motivate da una sorta di guerra psicologica nei confronti del dipendente posto che era quest ultimo ad essere poco collaborativo, negligente e restio a seguire direttive ed ordini dei superiori, avvelenando il clima dell ufficio. Le frasi pronunciate dal direttore andavano interpretate in questo contesto ed in questo clima, giustificate anche per il comportamento del dipendente e non rivelavano alcuna volontà obiettivamente e soggettivamente persecutoria posto che le Poste avevano dato 5 anni di tempo al dipendente per ravvedersi irrigando solo sanzioni conservative nonostante una recidiva sempre più consistente. La motivazione appare congrua e logicamente coerente ed offre un riferimento puntuale a circostanze ed elementi obiettivi; le censure sono, come già detto, di merito e non offrono nemmeno una ricostruzione organica delle dichiarazioni rese dai testi in ordine alle pretese offese verbali subite dal lavoratore. Con il terzo motivo si allega la violazione e/o falsa applicazione degli artt e 2043 c.c. e degli artt. 2, 4 e 32 Cost., nonchè la carenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in ordine ad un punto essenziale della controversia. Il ricorrente era stato vittima di comportamenti mobbizzanti del datore di lavoro che ne aveva leso l integrità psico-fisica. Il motivo appare infondato posto che ci si limita a richiamare quanto già detto nel secondo motivo ed a ricordare le fonti di legge e costituzionali della figura del mobbing che è stato escluso dalla Corte di appello con una motivazione, come già detto, congrua, logicamente coerente e fondata su una attenta valutazione delle circostanze e degli elementi di causa cui nel motivo si contrappone apoditticamente alcune considerazioni meramente di ordine generale. Si deve quindi rigettare il ricorso. Le spese di lite del giudizio di legittimità liquidate come al dispositivo seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 100,00 per esborsi, nonchè in Euro 2.500,00 per compensi oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre Depositato in Cancelleria il 3 febbraio of 5 16/02/16 19:32

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