REGOLAMENTO GENERALE PER LE ZONE DI PROTEZIONE POZZO VECCHIO, POZZO NUOVO E SORGENTE MARONE. (del 9 novembre 1987) IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIASCA
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1 REGOLAMENTO GENERALE PER LE ZONE DI PROTEZIONE POZZO VECCHIO, POZZO NUOVO E SORGENTE MARONE (del 9 novembre 1987) IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIASCA visto il messaggio municipale no. 13 del 1 settembre 1987; decreta: Art. 1 Campo d applicazione La delimitazione delle zone di protezione comprende la zona S I (zona di captazione), la zona S II (zona di protezione adiacente) e la zona S III (zona di protezione discosta) secondo: a) il piano delle zone di protezione delle captazioni d acqua potabile del Comune di Biasca situate in territorio di Biasca; b) l articolo 30 della legge federale dell 8 ottobre 1971 contro l inquinamento delle acque (LIA); c) gli articoli da 34 a 38 della legge cantonale del 2 aprile 1975 d applicazione della legge federale dell 8 ottobre 1971 contro l inquinamento delle acque (LALIA). Fanno parte integrante del presente regolamento la relazione geologica e relativi piani allegati del Art. 2 Prescrizioni d utilizzazione Le seguenti prescrizioni d utilizzazione sono applicabili alle diverse zone di protezione, come alle direttive federali per la determinazione dei settori di protezione delle acque, 1
2 delle zone ed aree di protezione delle acque sotterranee dell ottobre 1977, parzialmente rivedute nel 1982, edite dall Ufficio federale per la protezione dell ambiente. Data la situazione, così come prescritto dalle direttive federali citate, sono state delimitate delle zone di protezione normali. In parte, le stesse disposizioni d utilizzazione del territorio, come previsto dalle direttive stesse, sono state adottate al caso in esame. Tuttavia, per ragioni di opportunità, le prescrizioni vengono prese in considerazione quasi tutte, alfine di comprendere anche eventuali futuri casi attualmente imprevedibili; esse tengono inoltre in considerazione unicamente ciò che attiene la protezione delle captazioni. autorizzato SPIEGAZIONE DEI SEGNI 2 autorizzato, premesse le restrizioni secondo la nota 2 non autorizzato 7 in via di massima, non autorizzato; le eccezioni sono possibili soltanto alle condizioni formulate nella nota 7 b autorizzato soltanto in via eccezionale; le autorità cantonali competenti possono autorizzare un eccezione dopo esame del caso particolare 2
3 Art. 2.1 Utilizzazione agricola e silvicola, uso di prodotti fitosanitari chimici e simili Utilizzazione A. Utilizzazione del suolo per prati pascoli campi coltivazione: frutti, viti e orticolture, coltivazioni intensive comparabili, orti vivai con piante in container (e simili) foreste S I S II S III b b b B. Concimazione 2,3 concime verde (erba lasciata sul posto) spandimento di letame spandimento di colaticcio spandimento di fango di depurazione non igienizzato igienizzato (superfici foraggere e orticolture) spandimento di compost. di spazzature fermentato 6 spandimento di compost. di spazzature grezzo o fresco 6 impiego di concime commerciale concimazione a mezzo iniezione concimazione in foresta con concimi liquidi aziendali o fatti di rifiuti 4 C. Preparazione e uso di miscele di prodotti fitosanitari, ecc. 7,8 Preparazione di miscele con prodotti fitosanitari, regolatori di crescita, antigerminanti, prodotti per il trattamento del legno ed altre sostanze ausiliarie chimiche Uso di prodotti fitosanitari chimici e di altre sostanze chimiche analoghe per l agricoltura e la selvicoltura (compresi gli ormoni vegetali): nell agricoltura, secondo l ordinanza sul commercio delle materie ausiliarie dell agricoltura 9 nella selvicoltura 10 lungo e sui binari altrove, come lungo i cigli delle strade e dei viottoli, sulle scarpate, nei parchi e nei campi sportivi, nelle colture di piante ornamentali, ecc. b b b 11 b 11 3
4 D. Irrigazione acque superficiali acque depurate in un impianto di depurazione e inoffensive per le piante e il suolo b E. Diversi 12 Fosse per il colaticcio, canalizzazioni interrate per il colaticcio, prese di colaticcio serbatoi per il colaticcio in superficie stagni per il colaticcio deposito di letame presso le stalle (su fondo cementato) deposito intermedio nei campi (letame e compost.) superiore a 1 mc sili per foraggi verdi eliminazione del colaticcio e del letame eccedenti il fabbisogno (per es. deposito definitivo) 13 Note (I riferimenti bibliografici si trovano nell annesso) 1. Gli alberi e gli arbusti vanno piantati e curati in zona S I solo se il livello delle acque sotterranee è situato a sufficiente profondità, vale a dire se è escluso che le radici penetrino nella captazione, col rischio di pregiudicarla. 2. Per evitare una concimazione eccessiva del suolo, i quantitativi necessari sono stabiliti secondo le direttive per la concimazione di campi e foraggicolture. 3. Secondo le: Direttive per la concimazione di campi e foraggicolture Direttive concernenti l uso dei concimi secondo principi conformi alla protezione dell ambiente naturale Direttive per la protezione delle acque nell agricoltura 4. Uso dei concimi alle condizioni seguenti: il livello massimo delle acque sotterranee non deve trovarsi a meno di 2 metri dalla superficie del suolo; gli strati di copertura delle acque sotterranee devono presentare un buon potere filtrante; quando si tratta di spandere i concimi, il suolo non deve essere né saturo d acqua o coperto di neve, né gelato. Bisogna quindi scartare i periodi che coincidono o seguono piogge abbondanti o lo scioglimento della neve; i campi abbandonati, vale a dire senza coltre vegetale, non devono essere concimati, soprattutto non quando si vogliono coltivare immediatamente dopo. I concimi liquidi, tali il colaticcio e il fango di depurazione, sono inoltre soggetti alle seguenti regole: Evitare lo scorrimento in direzione della captazione. 4
5 Ciascun carico di spandimento non deve oltrepassare i 30 mc per ettaro. La quantità annua per ettaro è ammessa per un totale di 100 mc, da ripartire uniformemente. Lo spandimento del concime mediante tubi non è autorizzato; bisogna evitare che il concime liquido si accumuli nelle depressioni del suolo. Per il letame valgono le seguenti norme: Ciascun carico di spandimento non deve oltrepassare le 20 tonnellate per ettaro (sono ammesse 2 o 3 concimazioni per anno). Le concimazioni devono essere distribuite uniformemente; il letame, soprattutto, va ben sminuzzato. 5. Secondo l ordinanza dell 8 aprile 1981 concernente i fanghi di depurazione. 6. Per il momento, secondo le raccomandazioni correnti della Stazione di ricerche d agrochimica e igiene ecologica, 3097 Liebefeld, come pure della Stazione di ricerche ortovitifrutticole, 8820 Wädenswil. 7. Nel manipolare queste sostanze, bisogna evitare il rischio che pervengano nelle acque sotterranee e vi provochino un inquinamento, anche se solo locale. 8. Secondo il bollettino sui problemi ecologici in campagna, che tratta tra l altro dell eliminazione di resti di prodotti e di miscele, di acque di sciacquatura e di imballaggi vuoti, come pure della pulizia di attrezzi di spruzzatura. 9. Sono riservate le restrizioni previste dalla Stazione di ricerche ortovitifrutticole, Wädenswil, per i singoli prodotti figuranti nella lista dei prodotti fitosanitari, come pure quelle indicate sugli imballaggi. Secondo le condizioni locali, per es. livello alto delle acque sotterranee, suoli poco assorbenti, precipitazioni abbondanti, occorrono restrizioni più severe nelle zone S I e S II. Per i terreni abbandonati, le superfici non coltivate, i prati e i pascoli vale inoltre la nota n In tutte le zone boschive, l impiego di prodotti antiparassitari implica l osservanza delle direttive dell Ufficio federale delle foreste (vedi calendario forestale, pagg ). Secondo le condizioni locali per es. livello alto delle acque sotterranee l impiego di prodotti fitosanitari chimici e altri del genere può essere vietato nelle zone S II e S III. Nelle zone S I e S II è, in tutti i casi, vietato trattare il legname da costruzione con prodotti chimici per la selvicoltura. 11. In via di massima, i diserbanti totali, vale a dire le sostanze ad ampio raggio d azione impiegate nei terreni abbandonati, nelle superfici non coltivate, ecc. richiedono prudenza nelle zone S. Lo stesso vale per l impiego di diserbanti superfici verdi, quali scarpate, prati, pascoli, tappeti erbosi, ma anche lungo i cigli delle strade e dei viottoli e nei campi sportivi. 5
6 Nelle zone S II e S III è vietato impiegare prodotti con sostanze attive persistenti, come il tricloracetato (TCA), il dalapon, l amitrol, il 2.4D o il 2.4.5T (la lista viene sempre aggiornata). Secondo le condizioni locali per es. livello alto delle acque sotterranee, suoli poco assorbenti, massicciate di binari, precipitazioni abbondanti occorrono restrizioni più severe nelle zone S II e S III. 12. Secondo le direttive per la protezione delle acque nell agricoltura e le direttive per la progettazione e l esecuzione di determinati impianti agricoli dal profilo della protezione delle acque. 13. Altezza utile non superiore a 4 m e il contenuto massimo non oltre i 399 mc; le derogazioni devono essere fondate. Art. 2.2 Campi sportivi e parchi Campi sportivi e bagni all aperto i loro impianti sanitari i loro impianti su terreno indurito (per es. campi da tennis) i loro spazi verdi (per es. campi da gioco e da sdraio) Campeggi Campeggi per roulottes e mobilhome con raccordi individuali alle canalizzazioni senza raccordi alle canalizzazioni Note 1. Per la manutenzione dell impianto (cfr. nota n. 11 pag. 8. Utilizzazione agricola e silvicola ) 6
7 Art. 2.3 Costruzioni (in quanto non siano già menzionate nei gruppi speciali) Costruzioni, con scarico di acque di rifiuto, ma nelle quali non vengono prodotte, utilizzate, travasate, trasportate o depositate sostanze nocive alle acque sotterranee; vi sono ammessi tutt al più i prodotti petroliferi destinati al riscaldamento dell edificio (Cfr. pag. 17) 1 Costruzioni senza acque di rifiuto, nelle quali non vengono prodotte, utilizzate, travasate, trasportate o depositate sostanze nocive alle acque 2 4 b 1 Aziende artigianali e industriali, che producono, utilizzano, travasano, trasportano o hanno in deposito sostanze nocive alle acque Aziende artigianali e industriali, che non producono, utilizzano, travasano, trasportano o non hanno in deposito sostanze nocive alle acque sotterranee; sono ammessi i prodotti petroliferi destinati al riscaldamento dell'azienda 1 Iniezioni, pareti d impermeabilizzazione Disposizione di pali a mezzo battitura o trivellazione 3 3 Note 1. Nelle costruzioni che vengono a trovarsi sotto lo specchio della falda freatica, ogni drenaggio o pompaggio delle acque sotterranee, sia esso permanente o sporadico, è soggetto ad autorizzazione. 2. Nelle costruzioni adibite a deposito, la frequenza dei trasporti non deve costituire un rischio supplementare. 3. Il numero dei pali va ridotto ad un minimo. Fanno eccezione le opere per la gestione dell acquedotto. 4. In zona I sono ammesse soltanto le costruzioni facenti parte della captazione. In via di massima, gli impianti di trasformazione a raffreddamento liquido non sono autorizzati in zona I. Se le eccezioni sono giustificate per motivi tecnici e finanziari, bisogna in ogni modo evitare di utilizzare i trasformatori ad askarel (tipo di 7
8 policlorobifenile [PCB] usato come mezzo refrigerante). I trasformatori ad olio vanno posati in bacini di ritenzione, con capacità utile pari al volume totale del trasformatore. Art. 2.4 Impianti per le acque di rifiuto Tubazioni di acque di rifiuto domestiche acque di rifiuto industriali provenienti da aziende artigianali ed industriali, che non utilizzano né producono sostanze nocive alle acque sotterranee da aziende artigianali ed industriali che utilizzano e producono sostanze nocive alle acque sotterranee acqua di raffreddamento o acqua utilizzata per le pompe termiche 7 Pozzi di drenaggio acque di rifiuto domestiche 2 acque di rifiuto industriali 2 acqua di raffreddamento o acqua utilizzata per le pompe termiche acqua di grondaia 5 5 b 1/6 1/6 3 Impianti di depurazione delle acque di rifiuto 4 Note 1. Nella prova di tenuta stagna delle tubazioni posate nelle varie zone, l aggiunta di acqua è ammessa soltanto a condizione che non siano oltrepassati i valori massimi menzionati nella norma SIA Divieti ed eccezioni, giusta gli articoli 14 e 16 della legge federale dell 8 ottobre 1971 contro l inquinamento delle acque. 3. In quanto al riscaldamento di locali d abitazione in zona III di captazione, al deposito di olio combustibile si preferisce in parecchi casi l installazione di una pompa termica utilizzante acque sotterranee. Ammesso che sul piano quantitativo gli interessi dell approvvigionamento d acqua non si oppongano alla realizzazione di un progetto del genere, l impianto di restituzione dell acqua è autorizzato a condizione che venga dapprima fornita la prova dell assenza di qualsiasi rischio per la qualità fisica e chimica delle acque sotterranee (Cfr. pag. 18 n. 3). 4. L immissione delle acque di rifiuto depurate in un ricettore deve compiersi in modo che una captazione di acque sotterranee o di sorgenti non possa essere direttamente pregiudicata da un infiltrazione. 5. In deroga al divieto della posa di condutture, il servizio cantonale di protezione delle acque può autorizzare delle eccezioni nei casi in cui, per questioni di pendenza, non si può evitare un attraversamento della zona II. Le prove su cui basare l autorizzazione 8
9 eccezionale, devono essere vincolate ad esigenze molto severe. In questi casi bisogna prendere delle misure di protezione in vista di individuare immediatamente le fughe e di assicurarne la ritenzione (per esempio condutture in galleria, tubi doppi, tubi a doppia parete, ecc.). Inoltre, bisogna esigere che nell ambito della zona II non venga effettuato alcun raccordo agli immobili, se detto impianto è stato oggetto di un autorizzazione eccezionale. La tenuta stagna va controllata regolarmente, come previsto alla nota La tenuta stagna delle condutture posate in zona S (inclusi i raccordi agli immobili) va controllata una volta all'anno nei primi tre anni, poi ogni tre anni. 7. Cfr. Direttive per lo sfruttamento del calore proveniente dall acqua e dal suolo. 9
10 Art. 2.5 Infrastruttura del traffico Strade 1/3 2 Piste di campagna e di bosco b 6 Linee ferroviarie 4 Stazioni e stazioni merci senza travaso di sostanze inquinanti senza misure di protezione delle acque con misure di protezione delle acque 7 Stazioni con travaso di sostanze nocive alle acque: vedi piazzole di travaso Stazioni di smistamento senza misure di protezione delle acque con misure di protezione delle acque Binari morti Gallerie, sottopassaggi, trincee 5 Utilizzazione di prodotti antiparassitari, di erbicidi e di ormoni vegetali lungo i sentieri, le strade e le linee ferroviarie: V/ Utilizzazione agricola e selvicola Disposizione di pali, iniezioni, pareti a chiusura ermetica: V/ Costruzioni Note 1. Secondo la cifra 14 delle direttive del Dipartimento federale dell interno concernenti i provvedimenti per la protezione delle acque nelle costruzioni stradali, occorre evitare che le strade attraversino le zone di protezione adiacenti alle prese di acque sotterranee e di sorgenti. La cifra 15 di dette direttive prescrive: Se, in casi eccezionali non fosse possibile evitare che le strade attraversino zone di protezione adiacenti, occorre prendere dei provvedimenti protettivi speciali che escludano tutte le possibilità d inquinamento delle acque sotterranee durante la costruzione e l esercizio di strade. 2. Secondo la cifra 20 delle direttive del 27 maggio 1968 del Dipartimento federale dell interno concernenti i provvedimenti per la protezione delle acque nelle costruzioni stradali. 10
11 3. Giusta l ordinanza del 24 maggio 1972 concernente il trasporto di merci pericolose su strada, bisogna, all occorrenza, vietare, sulle strade esistenti, la circolazione di veicoli che trasportano liquidi nocivi alle acque. 4. La nota 1 sulla costruzione delle strade è applicabile per analogia. Nel caso venga rilasciata un autorizzazione eccezionale, bisogna che nella zona II non esistano scambi (di rotaie) perché il pericolo ne sarebbe aumentato; sugli impianti di rotaia vanno inoltre previste misure di protezione delle acque, atte ad evitare un inquinamento delle acque sotterranee dovuto a infiltrazione. 5. Terminata la fase di costruzione, il drenaggio o il pompaggio di acque sotterranee, sia esso permanente o sporadico, è soggetto all obbligo d autorizzazione. 6. E autorizzato soltanto il traffico vicinale destinato all agricoltura, alla selvicoltura e alle necessità dell approvvigionamento d acqua. 7. Le eccezioni al divieto fondamentale possono essere accordate solo se la zona II è sfiorata solo marginalmente da binari senza scambi. Art. 2.6 Spiazzi d accesso ad autorimesse, posti di lavaggio, e officine di riparazione per veicoli 1 Parcheggi, aree di posteggio per vetture, spiazzi d accesso ad autorimesse senza raccordo d acqua Spiazzi d accesso ad autorimesse private, con raccordo d acqua, singoli posti di lavaggio privati 2 Piccole piazze industriali per il lavaggio di veicoli, grandi piazze di lavaggio pubbliche o private 2 Grandi piazze industriali per il lavaggio di veicoli (per esempio piste di lavaggio automatico) Officine industriali di riparazione (parte con acqua e parte senza) Note 1. Rimangono riservate le prescrizioni relative alle esigenze per l immissione delle acque di rifiuto in un ricettore, risp. in un impianto di depurazione. Non entreremo, qui, nei dettagli delle misure interne, quali la circolazione, il pretrattamento, ecc. 2. I provvedimenti consistono, in particolare, in rivestimenti stagni, in bordure e nell evacuazione delle acque. 11
12 Art. 2.7 Impianti di deposito per liquidi nocivi alle acque 1 A. Liquidi della classe 1 Impianti di deposito con capacità utile per OPERA DI PROTEZIONE in piccoli recipienti fino a 450 l fino a 30 mc fino a 1000 mc oltre 1000 mc 3 4 Impianti di deposito con capacità utile per CONTENITORE in piccoli recipienti fino a 450 l fino a 250 mc oltre 250 a 1000 mc oltre 1000 mc B. Liquidi della classe 2 in piccoli recipienti con capacità utile fino a 450 l per opera di protezione per contenitore liquidi che servono esclusivamente alla preparazione dell acqua serbatoi fino a 2000 mc serbatoi oltre 2000 mc Note 1. Secondo l ordinanza del 28 sett contro l inquinamento delle acque con liquidi nocivi (Oliq.) e le Prescrizioni tecniche per la protezione delle acque contro l inquinamento da combustibili e carburanti o da altri liquidi depositati che possono alterare le acque (PTF) del e successive modifiche. I liquidi assegnati alla classe 1 costituiscono di regola un pericolo per le acque anche se vi pervengono in piccole quantità, quelli assegnati alla classe 2, se vi pervengono in grandi quantità. 2. Secondo l articolo 23 capoverso 1 Oliq. 3. Misure di protezione secondo l articolo 23 capoverso 2 lettera b Oliq. 4. Secondo l articolo 23 capoverso 2 lettera c Oliq. 12
13 Note Art. 2.8 Circuiti, che prelevano calore dall acqua o dal suolo o ve lo consegnano (per es. le pompe di calore) 1 Circuiti che prelevano calore dal suolo dalle acque sotterranee dalle acque superficiali dalle acque di rifiuto depurate o ve lo consegnano. 1. I segni () non ammesso e () ammesso si riferiscono esclusivamente al modo in cui sono utilizzati i refrigeranti e i liquidi diatermici. Il processo di raffreddamento o di riscaldamento delle acque è descritto nelle Direttive concernenti lo sfruttamento del calore proveniente dall acqua o dal suolo. Il segno () non significa dunque a priori che l autorità competente ammetta questo sfruttamento anche dal profilo della termica delle acque. 2. Secondo gli articoli 19 e 23 Oliq. E autorizzato solo l impiego di liquidi diatermici. 3. Eccezioni ai sensi dell articolo 23 capoverso 5 Oliq. Art. 2.9 Piazzole di travaso e condotte per liquidi nocivi alle acque 1 Utilizzazione S I SII SIII A. Piazzole di travaso Posti di riempimento per liquidi che servono alla preparazione dell acqua con un travaso annuo inferiore a 250 mc della classe 1 o 1000 mc della classe 2 con un travaso annuo superiore a 250 mc della classe 1 o 1000 mc della classe B. Condotte di trasporto agli impianti di deposito 4 per liquidi che servono alla preparazione dell acqua per serbatoi fino a 30 mc C. Condotte di trasporto assoggettate alla legge sugli impianti di trasporto in condotta 13
14 Note 1. Secondo l ordinanza contro l inquinamento delle acque con liquidi nocivi, l ordinanza sul travaso del petrolio e degli oli minerali, e la legge federale sugli impianti di trasporto in condotta. 2. Secondo l articolo 23 capoverso 1 Oliq. 3. Secondo l articolo 23 capoverso 2 lettera c Oliq. 4. Definizioni secondo gli articoli 5 e 6 Oliq. Art Depositi di materiale Deposito di materiali solidi, insolubili 1 1 Deposito, all aperto, di materiali solubili, nocivi alle acque Cimiteri di automobili Deposito di terricciato di spazzature e di fango di depurazione secco Note 1. Ammessi, a condizione che la manutenzione del materiale non richieda l impiego di sostanze nocive alle acque, i frequenti trasporti non aumentino i pericoli. Art Discariche 1 e depositi di scarti di macello Discariche di classe: I. (materiale esclusivamente inerte) 2 II. (materiale prevalentemente inerte) 3 III. (rifiuti urbani) 4 IV. (rifiuti speciali) 5 Depositi di scarti di macello 6 14
15 Note 1. L articolo 27 LIA stipula: per scaricare sostanze solide nelle acque o nelle loro vicinanze, è richiesta un autorizzazione del Cantone. Si confrontino inoltre le direttive del Dipartimento federale dell interno concernenti l ubicazione, l attuazione, l esercizio e la sorveglianza delle discariche controllate. 2. Discariche per materiale esclusivamente inerte, senza influssi negativi sull acqua d infiltrazione. Principali gruppi di sostanze: materiale di scavo e di demolizione, pulito. 3. Discariche per materiale prevalentemente inerte, nelle quali non è escluso un leggero inquinamento dell acqua d infiltrazione. Principali gruppi di sostanze: materiale di demolizione pulito (tegole, mattoni, cemento armato, frammenti di rivestimento stradale, legno), materiale di scavo con torba e humus. 4. Discariche controllate, l acqua d infiltrazione delle quali non corrisponde in generale alle prescrizioni federali sull immissione delle acque di rifiuto in un ricettore, ma è conforme alle esigenze dell immissione in una canalizzazione. Principali gruppi di sostanze: rifiuti urbani e loro residui da combustione. 5. Discariche, l acqua d infiltrazione delle quali, senza le misure ai sensi delle prescrizioni federali sull immissione delle acque di rifiuto, non corrisponde in generale alle prescrizioni sull immissione in una canalizzazione (le cosiddette discariche per rifiuti speciali). Principali gruppi di sostanze: rifiuti speciali solidi (per esempio idrossidi metallici disidratati, terra leggermente inquinata da idrocarburi), per contro nessuna sostanza idrosolubile, fortemente tossica, come i cianuri, l arsenico, il mercurio, e nessun liquido come l olio esausto, i solventi, i bagni galvanici, ecc. 6. Se esiste la possibilità di consegnare le carcasse di animali e gli scarti di macello ad un appropriato impianto d eliminazione, l ordinanza federale sulle epizoozie vieta che si creino nuovi posti di sotterramento o si prosegua l esercizio di quelli esistenti. Art Estrazione di materiali Cave di ghiaia, cave di sabbia 1 Nelle regioni in cui esistono falde freatiche che per quantità e qualità si prestano all approvvigionamento con acqua sotto il livello d acqua sotterranea sopra il livello d acqua sotterranea 2 3 Cave d argilla, cave di pietre 1 2 Note 1. Secondo l articolo 32 LIA, l estrazione di ghiaia, sabbia e altri materiali nelle cave o dalle acque superficiali richiede l autorizzazione del Cantone. 15
16 2. L articolo 32 LIA stipula: Nelle falde freatiche che, per quantità e qualità, si prestano all approvvigionamento con acqua, è proibito, per l estrazione di ghiaia, sabbia e altri materiali, scavare al di sotto del livello dell acqua. L estrazione può essere autorizzata al di sopra della falda freatica utilizzabile, sempreché uno strato protettivo di materiali, la cui potenza è calcolata secondo le condizioni del luogo, sia mantenuto al di sopra del livello massimo cui l acqua sotterranea può giungere. 3. Quando lo strato al di sopra del livello massimo cui l acqua sotterranea può giungere ha uno spessore considerevole, l estrazione di materiali è autorizzata in via eccezionale. Bisogna allora che siano adempite le condizioni seguenti: a) La profondità del punto d estrazione e la distanza che lo separa dalla captazione devono essere stabilite in funzione dei risultati di approfonditi esami idrogeologici, in modo che nel tratto di scorrimento dal fondo della cava alla captazione l acqua infiltratasi, contaminata da germi patogeni (compresa l acqua meteorica), sia depurata; le eventuali fughe di idrocarburi provenienti dalle condotte idrauliche, dai serbatoi per carburanti, ecc. siano trattenute a mezzo assorbimento. b) I liquidi nocivi alle acque (per esempio olio diesel, soluzione antigelo, ecc.) devono essere depositati soltanto in bacini di ritenzione al 100 % stagni. c) Il travaso di liquidi nocivi alle acque deve compiersi soltanto su piazzuole asciutte e stagne. d) Tutte le acque di rifiuto devono essere evacuate a mezzo condotte stagne, controllate ogni anno, trattenute e trasportate in adeguati bacini controllabili (cfr. Prescrizioni per le costruzioni in zona S, Norma SIA 190). e) Il lavaggio di ghiaia e di altri materiali è vietato. f) L estrazione del materiale dev essere effettuata a piccole tappe. Il primo scavo va riempito al più tardi all inizio del terzo. Il materiale usato allo scopo dev essere completamente inerte; quando è gettato, la sua permeabilità non dev essere maggiore di quella dei materiali estratti. Vanno inoltre consultati gli articoli sulla protezione delle acque, contenuti nella documentazione dell Associazione svizzera dei gestori di cave di sabbia e di ghiaia (raccolta delle prescrizioni e delle direttive per l estrazione di sabbia e di ghiaia e delle raccomandazioni per il trattamento e la valutazione di domande per l estrazione di pietre e di terre, del 15 luglio 1976). Art Misure di protezione delle acque durante la costruzione Nei cantieri è vietato l impianto di latrine con pozzo filtrante nelle zone di protezione. 16
17 Per le utilizzazioni citate nelle tabelle precedenti ed associate ai lavori edilizi bisogna, in via di massima, inserire nell autorizzazione a costruire le seguenti condizioni durante il periodo di costruzione nelle zone di protezione. La sera e in fine settimana, le macchine del genio civile devono essere parcheggiate lontano dallo scavo di fondazione. Le pulizie, il rifornimento di carburanti e la riparazione delle macchine e dei veicoli vanno effettuati soltanto in luogo protetto (per esempio bacini in calcestruzzo, piazzuola ricoperta a tenuta stagna). I barili d olio, i bidoni, ecc., di carburanti, lubrificanti e di altri liquidi nocivi alle acque vanno posati in un bacino di ritenzione al 100 %. I detriti di cantiere lasciati dai vari corpi di mestiere non devono in alcun caso essere gettati nello scavo di fondazione per riempirlo, così com è vietato versarvi liquidi. I detriti di cantiere vanno messi in un apposito contenitore. Sul cantiere gli assorbenti vanno tenuti pronti in quantità commisurata agli idrocarburi depositati. Il posto ov è posata la betoniera dev essere stagno. Prima di essere evacuate, le acque di rifiuto vanno convogliate ad un pozzo di decantazione e, in seguito, in una canalizzazione riempita di ghiaia. All occorrenza, bisogna vuotare il pozzo e sostituire la ghiaia nella canalizzazione. L impiego di palancole lubrificate è vietato tanto in zona I quanto in zona II. Il deposito di materiale di casseratura oliato e lubrificato è vietato tanto in zona I quanto in zona II. L impiego di sbarramenti nelle acque sotterranee va adeguato al fabbisogno d acqua. Tutti gli addetti al cantiere devono essere messi al corrente delle presenti prescrizioni, in particolare a mezzo istruzione personale o affissi. Art. 3 Risanamento costruzioni e impianti esistenti, utilizzazione dei fabbricati agricoli esistenti Le disposizioni di risanamento sono esaminate caso per caso, tenendo conto dei criteri seguenti: a) Installazioni per acque luride (impianto di depurazione, canalizzazioni) gli impianti di depurazione esistenti (fosse di chiarificazione, pozzi perdenti) devono ev. essere bonificati secondo il capoverso c). Gli allacciamenti privati alla fognatura comunale esistenti possono essere mantenuti allo stato attuale. b) Installazioni di serbatoi 17
18 Secondo l articolo 10 dell ordinanza federale del 28 settembre 1981 contro l inquinamento delle acque con liquidi nocivi, i vecchi impianti che per costruzione, esecuzione e attrezzatura non soddisfano alle prescrizioni tecniche né alle esigenze relative alla protezione delle acque, devono essere adattati secondo le istruzioni dell autorità cantonale competente, oppure messi fuori servizio. c) Fabbricati agricoli L utilizzazione a scopo agricolo dei fabbricati esistenti è ammessa secondo le norme del presente regolamento. Il Municipio fissa i termini e le modalità per l eventuale risanamento conformemente alle disposizioni del presente regolamento. E parimenti ammesso, nei limiti della Legislazione federale e cantonale e delle disposizioni comunali in materia, il cambiamento di destinazione dei fabbricati agricoli esistenti in residenze, conformemente alle norme del presente regolamento. Art. 4 Trasgressione delle norme del regolamento La trasgressione delle norme del presente regolamento è punita conformemente alle disposizioni penali di cui agli articoli da 37 a 42 della legge federale dell 8 ottobre 1971 contro l inquinamento delle acque, riservate eventuali azioni civili. Art. 5 Rinvio Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento fanno stato le norme della legislazione e delle direttive federali e cantonali in materia di protezione delle acque. Art. 6 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore con l approvazione del Consiglio di Stato. Biasca, 9 novembre
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