Recuperi, rimborsi e abbuoni

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1 Recuperi, rimborsi e abbuoni Ing. Donato Rosa

2 Rimborsi Il rimborso in materia tributaria, rappresenta una applicazione dei principi civilistici della ripetizione dell indebito (art c.c.). L imposta pagata in più o non dovuta, rappresenta una prestazione senza causa. Pertanto i presupposti per ottenere la ripetizione sono - l avvenuto pagamento - la mancanza di causa. Il rimborso delle accise deve essere espressamente richiesto. L Avvocatura (parere 48003/08 del ) non ha escluso che in dati settori (energia elettrica), in futuro, la presentazione della dichiarazione possa considerarsi come richiesta tacita di rimborso, contenendo già tutti gli elementi per l accertamento.

3 Rimborsi L'accisa è rimborsata: - serisulta indebitamente pagata; - su richiesta dell'operatore nell'esercizio dell'attività economica da lui svolta, per prodotti assoggettati ad accisa trasferiti in un altro Stato membro o esportati. Il rimborso compete anche: nel caso in cui vengano autorizzate miscelazioni dalle quali si ottiene un prodotto per il quale è dovuta l'accisa di ammontare inferiore a quella pagata sui singoli componenti; quando i prodotti assoggettati ad accisa sono impiegati in usi agevolati (energetici Tabella A, alcoli esenti); quando l alcole e le bevande alcoliche sono ritirati dal commercio perché divenuti non idonei al consumo umano; quando un prodotto assoggettato ad accisa viene reintrodotto in un deposito fiscale (tranne che per i prodotti soggetti ad accise non armonizzate - oli lubrificanti, bitumi).

4 Rimborsi Somme non superiori a euro 30 non vengono rimborsate. (Tale limite non vale in caso di accertate ripetute violazioni degli obblighi di versamento (Art. 3, comma 10 D.L. 2 marzo 2012, n. 16) Termini: quando la norma di previsione del beneficio fiscale concede l agevolazione a tutti i soggetti che si trovano nelle particolari condizioni previste dalla normativa sostanziale senza preclusioni temporali né problemi di copertura finanziaria che risulta assicurata all atto dell adozione della norma medesima deve escludersi che i termini sono perentori in tutte le ipotesi in cui la legge non li definisce espressamente o implicitamente tali ovvero quando dal loro mancato rispetto non derivano sanzioni specifiche. in mancanza di una precisa qualificazione della natura del termine, deve farsi riferimento al termine generale di decadenza biennale per le richieste di rimborso relative ad accise indebitamente pagate. (Risoluzione n. 6/D, prot del 27 novembre 2002)

5 Rimborsi L'istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data in cui sono state effettuate le operazioni. Tale termine è elevato a 3 anni qualora il rimborso consegua dall individuazione, in un altro Paese comunitario, della località dove è stata commessa un irregolarità nella circolazione intracomunitaria di prodotti soggetti ad accisa Se al termine di un procedimento giurisdizionale il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa è condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura prevista dall'art. 3, co. 4, del T.U.A., a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza (tasso per il pagamento differito dei diritti doganali attuale = 0,213%).

6 Abbuoni per cali L'abbuono è concesso nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili (cali di lavorazione, cali naturali e tecnici, cali di trasporto)- DM 13 gennaio 2000, n.55; D.M , n. 383; Articolo 862 DAC (Reg. CEE n. 2454/92) art. 308 TULD (DPR 43/73). L abbuono dell accisa relativa ai cali non è automatico ma esso può essere accordato, solo a determinate condizioni : su richiesta dell operatore interessato, anche una tantum (per cali naturali e tecnici), a condizione che i cali accertati non superino i limiti massimi stabiliti dalla normativa vigente; per i cali naturali e tecnici, che le perdite siano imputabili a cause inerenti unicamente alla natura stessa dei prodotti. L abbuono dell accisa può essere riconosciuto anche per misure di cali superiori a quelle ammissibili, purché siano provate e rispecchino quanto sopradetto (per cali naturali e tecnici), oppure risultino da appositi esperimenti o lavorazioni controllate (cali di lavorazione).

7 Abbuoni per perdite e distruzioni L'abbuono è concesso quando vi è stata perdita irrimediabile o distruzione totale di prodotti che si trovano in regime sospensivo, e il soggetto obbligato provi, in un modo ritenuto soddisfacente dall'amministrazione finanziaria, che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. Si ha distruzione totale o perdita irrimediabile quando la merce risulta inutilizzabile come prodotto sottoposto ad accisa Il furto non è equiparato al caso fortuito e alla forza maggiore. Anche se rilevante ai fini del non assoggettamento all imposta sul valore aggiunto perché non costituente una cessione di beni a titolo oneroso - a norma dell art. 2 della VI Direttiva del Consiglio 77/388/CEE del 17 maggio 1977 il furto non ha alcuna rilevanza nel caso di prodotti in sospensione dei diritti di accisa, dove il fatto generatore dell imposta è già avvenuto e dove l obbligazione, già certa, diviene liquida ed esigibile allorquando il prodotto, anche se contro la volontà del depositario, sia stato dal suo deposito immesso in consumo. La perdita della soggettiva disponibilità del prodotto, non ostacolando l immissione in consumo, non comporta variazioni di carattere oggettivo della situazione da cui nasce l obbligazione tributaria

8 Distruzione volontaria di beni Comunicazione ai competenti Uffici delle Entrate/Dogane/ Comandi della Guardia di Finanza, almeno cinque giorni prima del verificarsi dell evento Redazione di apposito verbale compilato da funzionari dell A.F. / militari GdF o notai che hanno presenziato alle operazioni (o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, se l ammontare dei beni distrutti o trasformati non è superiore a 5.164,57). Nel verbale devono risultare tutti gli elementi distintivi dei beni distrutti o trasformati. Obbligo di compilazione del documento di trasporto ex DPR 472/96, progressivamente numerato, quando si provveda alla movimentazione dei beni che si ottengono dalla distruzione o dalla trasformazione. Se disattese tali procedure, contestabile al contribuente la presunzione di cessione di beni, in violazione all art. 21 del DPR 633/72, sanzionato dall art. 6, comma 1 del Dlgs 471/97 recupero dell imposta dovuta nelle forme dell avviso di rettifica o di accertamento induttivo ex art. 54, comma 2 e 55 DPR 633/72 qualora ne ricorrano i rispettivi presupposti.

9 Rettifiche inventariali La movimentazione dei prodotti assoggettati ad accisa è tenuta sul registro di c/s solo a quantità, mentre per i prodotti soggetti ad accisa è tenuta normalmente sia a quantità che a valore durante tutto l esercizio. In qualsiasi momento è possibile accertare l esistenza di cali o eccedenze, che vengono trattati distintamente a seconda che i prodotti siano soggetti o assoggettati ad accisa.

10 Rettifiche inventariali Differenze inventariali Cali entro i limiti consentiti Cali oltre i limiti consentiti Prodotti soggetti (depositi fiscali) Viene riconosciuto l abbuono; la rimanenza effettiva viene riportata a nuovo Presunzione di cessione; pagamento dell accisa afferente la differenza rispetto ai cali ammessi o la totalità dell ammanco a seconda che tale diff. sia < o > del 2% oltre il calo consentito; multa da 2 a 10 volte accisa; se >10% non meno di 7.746, anche reclusione. Prodotti assoggettati (depositi liberi) Vengono dedotti dalla rimanenza contabile e il risultato viene riportato a nuovo Irregolare tenuta della contabilità; sanzione da 500 a 3000.

11 Differenze inventariali Eccedenze entro i limiti consentiti Eccedenze oltre i limiti consentiti Rettifiche inventariali Prodotti soggetti (depositi fiscali) Vengono riprese in carico; la rimanenza effettiva viene riportata a nuovo Presunzione di acquisto; la rimanenza effettiva viene riportata a nuovo, previo pagamento dell accisa afferente la differenza rispetto alle eccedenze ammesse; multa da 2 a 10 volte accisa, non meno di 7746, anche reclusione. Prodotti assoggettati (depositi liberi) Vengono sommate alla rimanenza contabile e il risultato viene riportato a nuovo Presunzione di acquisto; la rimanenza effettiva viene riportata a nuovo previo pagamento dell accisa afferente la differenza rispetto alle eccedenze ammesse o la totalità dell eccedenza a seconda che tale diff. sia < o > del 1% della q.tà estratta; sanzione o Tolleranze ammesse: 5 distributori; 1% olio combustibile.

12 Rettifiche inventariali Le presunzioni di cessione e di acquisto, cui per le Dogane già faceva riferimento la Circolare MF n. XI-1986/493 del 22/12/1986 (1), sono regolamentate dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441 e dalla Circ. MF 23/07/1998, n. 193E; le accise afferenti i cali o le eccedenze non giustificati, concorrono con il relativo costo, alla determinazione dell iva sulle presunte cessioni o acquisti, da comunicare all Agenzia delle entrate per il suo recupero.

13 Rimborso delle accise per prodotti già assoggettati Prodotti esportati o trasferiti in altro Stato membro - Procedura - prima della spedizione l'operatore presta cauzione a garanzia dell accisa da pagare nel paese comunitario di destinazione (tranne che per i prodotti sottoposti ad accise non armonizzate); - presenta dichiarazione in duplice copia all'ufficio delle Dogane competente per territorio, indicando la qualità e la quantità della partita ed allegando la documentazione comprovante l'avvenuta corresponsione dell'imposta; - l'ufficio restituisce un esemplare della dichiarazione all'operatore, che resta così autorizzato ad effettuare la spedizione, emettendo esso stesso il documento d'accompagnamento previsto per i prodotti già immessi in consumo (DAS per prodotti sottoposti ad accise armonizzate, documento commerciale per i non armonizzati). Per prodotti muniti di contrassegno di Stato prima della spedizione si procede alla distruzione, verbalizzata dall'ufficio delle Dogane, dei suddetti contrassegni

14 Rimborso delle accise relative a Prodotti esportati o trasferiti in altro Stato membro - Procedura Per ottenere il rimborso dell'accisa (armonizzata) l'operatore deve presentare all'ufficio delle Dogane l'esemplare 3 del DAS, accompagnato da un attestazione rilasciata dalle autorità fiscali del Paese membro di destinazione, confermante l'avvenuta presa in carico, a destino, dei diritti di accisa; per i prodotti assoggettati ad accisa non armonizzata, l'operatore deve riportare nella domanda di rimborso gli estremi degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nei quali è inclusa la partita trasferita. questa procedura si applica anche nel caso in cui il prodotto sia contenuto inaltre merci; in tale evenienza, nella dichiarazione preventiva dovranno essere indicati i quantitativi di prodotto contenuti nelle merci, alle quali, a trasferimento ultimato, dovranno riferirsi gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari.

15 Restituzione mediante accredito Accise su prodotti ad imposta assolta (D.M. 689/96) - L'operatore presenta domanda in triplice copia all'ufficio delle Dogane competente per territorio, indicando presso quale impianto intende utilizzare l accredito; - l ufficio verificata la regolarità formale della domanda e della documentazione allegata, nonché la congruità del rimborso e, se non vi sono motivi ostativi, appone sulla domanda il visto attestante il diritto al rimborso con il conteggio degli interessi decorrenti dalla data della presentazione della domanda fino a quella di evasione della medesima

16 Restituzione mediante accredito accise su prodotti ad imposta assolta (D.M. 689/96) Entro 30 giorni dalla data di ricezione, l Ufficio trasmette un esemplare della domanda all interessato, e un altro all ufficio competente sull impianto presso cui verrà utilizzato l accredito, comunicando all esercente dell impianto il nominativo del beneficiario, l entità e gli estremi dell accredito. Dopo l immissione in consumo di prodotto per l importo di accisa per il quale viene utilizzato l accredito, l esercente dell impianto pone l esemplare della domanda consegnatogli dal beneficiario, munito dell attestazione di ricevuta apposta da quest ultimo, a corredo delle proprie registrazioni fiscali. Il rimborso può essere trasferito dall avente diritto ad altro soggetto, che deve essere indicato nella domanda. N.B. l accredito è concesso per prodotti soggetti alla medesima imposizione di quelli per i quali è sorto il diritto al rimborso (stesso capitolo d entrata)

17 Altri rimborsi Reintroduzione in deposito fiscale di prodotto già immesso in consumo prima della spedizione viene data comunicazione all Ufficio delle Dogane ed è presentata domanda di rimborso dell accisa assolta; il trasferimento al deposito fiscale viene effettuato con la scorta di un e-ad emesso dal depositario autorizzato ricevente indicando che trattasi di reimmissione in deposito fiscale di prodotto già immesso in consumo, per la cui movimentazione non si rende dovuta la prestazione della garanzia. Tale procedura non è ammessa per i prodotti soggetti ad accise non armonizzate (oli lubrificanti, bitumi).

18 Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori Regolamentato dal D.P.R. 09/06/2000, n. 277; il D.L. 24/01/2012, n. 1, con l intento di ridurre in maniera permanente gli oneri gravanti sugli esercenti le attività di autotrasporto derivanti dagli incrementi dell aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione, ha reso strutturale il meccanismo che riconosce la neutralizzazione di tali aumenti. Obblighi del richiedente - sottoscrizione delle istanze da parte del titolare o del rappresentante legale o negoziale dell impresa ; - dichiarazione sostitutiva d atto notorio resa ai sensi dell art. 47 del D.P.R. 445/00. Il D.P.R. Che attesta la veridicità dei dati forniti. L Ufficio delle Dogane effettua successivamente controlli, anche a campione in tutti i casi di fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni di cui all art. 47, al fine di evitare possibili frodi, che potrebbero comportare:

19 Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori impiego di prodotti su cui grava un aliquota d accisa più bassa (gasolio da riscaldamento, gasolio agevolato per l agricoltura, gasolio acquistato nella comunità europea); rimborsi non dovuti (ad es. richiesta di rimborso in contanti e concomitante compensazione con F24, compensazione in F24 con crediti inesistenti, compensazione effettuata oltre l anno solare in cui sorge il diritto al credito; uso di mezzi d opera non abilitati; uso di mezzi di massa inferiore a quella prevista (7,5 ton); richieste da parte di soggetto non proprietario ovvero non titolare di contratto di leasing o di locazione dei mezzi dichiarati; uso di fatture non regolari (emesse nei confronti di altro esercente, relative a gasolio autotrazione acquistato all estero, non riportanti le targhe dei mezzi, riguardanti rifornimenti temporalmente non riferibili al periodo agevolato interessato, ecc.).

20 Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori In AIDA (Automazione Integrata Dogane Accise) è presente la banca dati di tutti i conti scalare, nei quali, dalla parte del carico sono riportati gli importi dei crediti d imposta derivanti dalle dichiarazioni presentate dagli autotrasportatori e per i quali l Ufficio ha effettuato il controllo formale; Nella parte dello scarico invece sono riportati gli importi delle compensazioni effettuate dall operatore o dei rimborsi in denaro accertati dall Ufficio

21 Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori Godono dell agevolazione: Veicoli alimentati a gasolio per autotrazione con portata a pieno carico di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate art. 7 della direttiva 2003/96/CE Consiglio del ; Veicoli impiegati nel trasporto regolare o occasionale di passeggeri, effettuato con un autoveicolo delle categorie M2 o M3 (direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del

22 Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori Per autoveicoli destinati a trasporti specifici quali: furgoni frigoriferi altri mezzi dotati di particolari attrezzature Betoniere è ammessa l agevolazione anche per il quantitativo di gasolio utilizzato per l azionamento di tali attrezzature

23 Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori Hanno diritto al rimborso: 1) esercenti attività di autotrasporto merci in conto terzi iscritti nel relativo albo ed esercenti attività di autotrasporto merci in conto proprio muniti della relativa licenza e iscritti nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio, con veicoli aventi massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate 2) enti pubblici e imprese pubbliche locali esercenti l attività di trasporto di cui al decreto Burlando (decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422), e relative Leggi regionali di attuazione 3) imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale 4) enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone

24 Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori Sono esclusi quindi dal rimborso: 1) mezzi di peso inferiore a 7,5 tonnellate; 2) mezzi speciali, non autorizzati al trasporto merci (spazzatrice, beton pompa, ecc); 3) mezzi dati in noleggio senza conducente a titolo gratuito I consumi di gasolio vanno documentati esclusivamente mediante fatture di acquisto. Solo gli esercenti l attività di trasporto di persone possono comprovare i consumi di gasolio con scheda carburante. Non vanno allegate le fotocopie dei documenti di acquisto (fatture e schede). Il gasolio consumato deve essere acquistato nel territorio nazionale.

25 Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori Allegati all istanza: 1) fotocopia di un documento di riconoscimento del soggetto che l ha sottoscritta; 2) fotocopia dei certificati di immatricolazione dei mezzi per i quali spetta il beneficio; 3) fotocopia dei contratti di leasing o di noleggio senza conducente ai sensi dell art. 84 CdS, circ. Min. 219/2003, circ. Min. 63M4/2006, per trasporti a titolo oneroso ed esclusivo (se non già presentati) 4) Se l istanza è presentata in forma cartacea o mediante supporto (USB, floppy, CD), copia della istanza, che l Ufficio delle Dogane restituirà al contribuente con apposto il timbro per ricevuta della data del giorno di presentazione. In alternativa è possibile inviare l istanza per mezzo del servizio telematico doganale E.D.I., avendo cura di richiedere all Agenzia delle Dogane l abilitazione all utilizzo del servizio telematico doganale, predisponendo il file attraverso il software che l Agenzia stessa mette a disposizione.

26 Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori Modalità di rimborso e termini per l utilizzo del credito L'agevolazione può essere fruita tramite rimborso o compensazione. Se chiesto in compensazione, il credito può essere utilizzato nel modello F24, con il codice tributo 6740 indicando come anno di riferimento quello di effettivo consumo. Utilizzo: dopo l esplicito riconoscimento dell ufficio o comunque dopo il decorso di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte dell'ufficio senza che sia stato notificato un provvedimento di diniego. Per tale termine vale quanto già detto in precedenza Dall anno 2012, se il rimborso corrispondente non è inferiore a 25 (art. 1 DPR 277/2000), gli aventi diritto possono usufruire dell agevolazione facendo riferimento ai consumi relativi a ogni singolo trimestre dell anno solare, presentando la relativa domanda di rimborso entro il mese successivo al trimestre di riferimento.

27 Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori L'art.3 c. 13ter del Decreto Legge n. 16/2012, convertito nella Legge n. 44 del 26/04/2012, ha eliminato la decadenza della richiesta dell'agevolazione in caso di presentazione in ritardo della stessa, pertanto è possibile presentare le dichiarazioni successivamente, sempre riferite ai trimestri solari, entro e non oltre il termine di decadenza biennale fissato a valenza generale dall'art. 14 comma 2, del Decreto legislativo n. 504/95, decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto. il credito può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. del 9/07/1997, n. 241, entro e non oltre il termine fissato dal D.L. n. 1/2012, e precisamente entro l anno successivo a quello in cui è sorto. Eventuali eccedenze non compensate possono essere richieste a rimborso entro il semestre solare successivo al termine del periodo di utilizzo in compensazione.

28 Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori Esempi: 1) Il credito sorto con riferimento ai consumi del quarto trimestre 2013 (istanza entro ), potrà, essere utilizzato in compensazione fino al 31 dicembre Il rimborso dell eventuale eccedenza potrà essere richiesto entro il 30 giugno ) Il credito sorto con riferimento ai consumi del secondo trimestre 2013, chiesto in ritardo al massimo entro il 30 giugno 2015, potrà essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre Il rimborso in denaro dell eventuale eccedenza non compensata potrà essere richiesto entro il 30 giugno 2017, presentando apposita domanda di rimborso in denaro agli uffici dell Agenzia delle Dogane territorialmente competenti, con l indicazione dei codici BIC e IBAN della propria banca per l accreditamento su conto corrente. (Agenzia delle Dogane prot RU del 31 Maggio 2012).

29 Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori Importo massimo compensabile. Il comma 2 dell art. 61 del D.L. n.1/2012, a decorrere dall anno 2012, ha escluso l agevolazione del rimborso accise sul gasolio utilizzato per autotrasporto merci dal limite di euro fissato dall art. 1, comma 53 della legge , n Poiché i crediti d imposta da indicare nel quadro RU possono essere utilizzati in compensazione nel limite annuo di (salvo specifiche eccezioni, quale il credito autotrasportatori); gli stessi si cumulano con il limite generale alle compensazioni pari ad ,90 (art. 25 c. 2 DLgs.241/97 RM 9/DF/2008), consentendo di effettuare compensazioni sino a complessivi ,90 annuali; qualora in un determinato anno vengano effettuate compensazioni orizzontali per un importo pari al limite generale di ,90, i crediti da quadro RU derivanti da credito autotrasportatori possono essere utilizzati anche oltre il limite di , per importi complessivi anche superiori a ,90.

30 Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori A decorrere dal 2014 il limite di crediti fiscali e contributivi che possono essere compensati nel modello F24 aumenta da ,90 (limite fissato dall art. 34, comma 1, della L. 23/12/2000, n. 388), a (art. 9 del DL , n. 35) Sanzioni Se si utilizzano in compensazione crediti inesistenti, è applicabile da parte dell Agenzia delle Entrate, la sanzione dal 100 al 200% dell importo indebitamente fruito (art. 27, DL 185/2008). Se l ammontare di crediti inesistenti è superiore ad per anno solare, è applicata solo la sanzione nella misura del 200%. E possibile sanare la violazione versando l importo del credito indebitamente utilizzato, entro il 30 giorno successivo alla data della violazione oppure entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno in cui la violazione è stata commessa, unitamente ai relativi interessi. In caso di infedele dichiarazione consegue la decadenza dai benefici ottenuti. (art. 75, D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

31 Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori Contabilizzazione dell agevolazione Contributo in c/esercizio non imponibile ai fini delle imposte dirette (scopo: neutralizzare i maggiori costi dovuti ad aumenti di accise sostenuti nell esercizio di competenza dall impresa) Principio contabile OIC n Voce A5, lett. e) S.P. CII (art c.c.) a C.E. A5 (art c.c.) Crediti per caro petrolio a Contributi in conto esercizio il contributo si intende conseguito nell esercizio in cui viene concesso, salva la sua restituzione qualora si verifichi una condizione risolutiva. Il suo effetto positivo sul risultato economico di bilancio deve essere poi sterilizzato in sede di dichiarazione dei redditi. Studio di settore VG68U trasporto merci su strada e traslochi Art. 3, comma 2 Decreto 28/03/ Il secondo correttivo prevede che, in fase di applicazione dell analisi di congruità, la variabile Costi per carburanti e lubrificanti sia utilizzata al netto dell Ammontare del credito d imposta per caro petrolio.

32 Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori Contabilizzazione dell agevolazione La gestione del credito relativo all anno 2013, ad es. andrà fatta in Unico 2014 nella sezione II dedicata del quadro RU, denominata Caro petrolio, destinata al credito d imposta a favore degli autotrasportatori per il consumo di gasolio Esempio Credito per consumi 2012, compensato nel 2013; credito 3 trim chiesto a rimborso, da riportare con codice 23 nella sez. VI-A del quadro RU.

33 Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori Ove il credito (di 2.863) non fosse stato chiesto a rimborso o utilizzato in F24 risulterebbe perso, in quanto: a) poteva essere utilizzato in F24 entro il 31/12/2013 indicandolo a RU24 col. 1; b) oppure può essere chiesto a rimborso entro il 30/06/2014 indicandolo nel rigo RU27. - Per tale motivo non potrebbe confluire nel rigo RU28 col. 2 per essere riportato all'anno successivo (2015). Crediti da indicare a rigo RU27 di Unico 2015 Crediti utilizzati in F24 Crediti riconosciuti dall Agenzia Dogane, o per i quali è decorso il termine del silenzio assenso

34 Dichiarazione rimborso accise gasolio autotrasportatori Agenzia Dogane prot RU del 27/09/2013 Periodo: luglio-settembre 2013 riduzione accise gasolio = 0, /litro Utilizzo credito in compensazione Termine Se istanza presentata entro il 31/10/ /12/2014 Se istanza presentata entro il termine di decadenza ex. art. 14 TUA (31/10/2015 ) 31/12/2016 Dati da inserire in dichiarazione

35 Dati dichiarazione rimborso gasolio autotrasportatori In caso di esercizio di più attività si indica quella prevalente Si indica solo la parte generale della licenza (no singoli mezzi) Si indicano (e allegano) solo i titoli non ancora in possesso della Dogana; es. nuove immatricolazioni nel trimestre )

36 Dati dichiarazione rimborso gasolio autotrasportatori Se non indicate, si intendono inizio e fine trimestre n. fatture ricevute per ogni veicolo, riportanti anche la sua targa Litri come da fattura per singolo mezzo (no consumo specifico) credito relativo ad ogni veicolo proprietà leasing locazione senza conducente Km segnati dal contakm del veicolo a fine trimestre

37 Dati dichiarazione rimborso gasolio autotrasportatori

38 Dati dichiarazione rimborso gasolio autotrasportatori Si riforniscono anche veicoli non ammessi all agevolazione Licenza d esercizio Fatture relative a carburante introdotto nei serbatoi dell impianto privato di distribuzione

39 Dati dichiarazione rimborso gasolio autotrasportatori

40 Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori Unitamente al modulo di dichiarazione 1 va presentata la dichiarazione ex. Artt. 47 e 48 DPR 445/2000, cui segue la ricevuta 2 di acquisizione rilasciata dall Ufficio. Alla dichiarazione vanno allegati i soli documenti non ancora in possesso dell Ufficio (copia dei certificati di immatricolazione degli autoveicoli, contratti di locazione e/o noleggio); ogni altro documento relativo alla dichiarazione (fatture, documenti di trasporto, cronotachigrafi, registri c/s, ecc), va conservato agli atti della ditta per i cinque anni successivi alla data di presentazione). Precisazioni 1. qualora non siano a conoscenza dell interessato i dati registrati dal contachilometri alla fine delle singole frazioni intermedie (ad es. in caso di variazione di aliquota di accisa durante il trimestre), essendo obbligatoria la compilazione della casella km. percorsi, si può inserire, per ciascun veicolo interessato, in ciascuno dei quadri A1, An compilati, il n , oppure i km. totalizzati a fine trimestre.

41 Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori 2. Per litri consumati si devono intendere i litri riportati in fattura; pertanto l intero quantitativo riportato in fattura si intende consumato al momento della fornitura: - dal singolo automezzo se la fattura si riferisce al/i rifornimento/i di tale automezzo; - ripartito in base all effettiva percorrenza/consumo specifico storico, fra i vari mezzi che ivi si riforniscono, se la fattura si riferisce al carico di carburante nel serbatoio del distributore. 3. In caso di rifornimento con emissione di fattura differita (entro il giorno 15 del mese successivo) o se tale documento non è ancora in possesso del dichiarante: - i relativi consumi fatturati vanno imputati al trimestre di competenza, previa annotazione allegata alla dichiarazione di riservarsi di comunicare all ufficio il numero delle fatture riferite a tale trimestre solare e successivamente pervenute, prima della decorrenza del termine di presentazione della dichiarazione relativa al trimestre solare successivo.

42 Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori 4. Rifornimento misto da distributore stradale e privato. Il n. di fatture da indicare per ogni autoveicolo è pari alla somma delle fatture rilasciate al singolo automezzo durante i rifornimenti stradali, più il n. di fatture relative alle partite di gasolio introdotte nell impianto privato di distribuzione nel periodo di riferimento. 5. Rifornimento solo da distributore privato. Se non sono state introdotte altre partite di prodotto nei trimestre/i successivo/i, si continuerà ad utilizzare il carburante ancora giacente nei serbatoi senza produzione di alcuna dichiarazione, essendo già stata dichiarata consumata l intera giacenza all atto dell ultimo acquisto. 6. Non è rimborsabile l accisa sul gasolio fornito da distributori privati di carburante diversi dal proprio, a meno che il soggetto utilizzatore non abbia sottoscritto un contratto di comodato per uso esclusivo o faccia parte di un medesimo consorzio, associazione di imprese o appartenga ad un medesimo gruppo tra i quali sussiste un rapporto di controllo e di collegamento secondo i criteri definiti dall'articolo 2359 del codice civile. (Art. 3 punto 5 L.R. Piemonte 31/05/2004, n. 14 e art. 40 L.R. 23/04/2007, n. 9).

43 Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori 7. In caso di errori in dichiarazione riscontrati dal dichiarante, è possibile inviare nuova dichiarazione a rettifica della precedente (entro il termine di decadenza biennale decorrente dal primo giorno utile per la presentazione della dichiarazione cui fa riferimento), unitamente a nota di accompagnamento, eventualmente documentata. In caso di erroneo utilizzo di un maggior credito rispetto a quello spettante, se non ancora rilevato dall Ufficio accertatore, si rimanda a nota precedente. 8. La trasmissione telematica della dichiarazione va effettuata, dopo l autenticazione e la firma elettronica del file con estensione.dic, tramite il servizio telematico doganale - E.D.I., che in ambiente di prova verifica la presenza di errori bloccanti.

44 Rimborso delle accise sul gasolio autotrasportatori

45 Rimborso accise carburanti tassisti Gli autoservizi pubblici non di linea sono costituiti dal servizio di taxi e dal servizio di noleggio con conducente effettuati con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale, disposti al fine di provvedere al trasporto collettivo o individuale di persone, svolgendo una particolare funzione complementare ed integrativa ai servizi pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi lacuali ed aerei. Il servizio viene effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta involta.

46 Rimborso accise carburanti tassisti Il D.M. 29 marzo 1994 e s.m.i., ha concesso l aliquota ridotta di accisa sui carburanti consumati per l azionamento delle autovetture da piazza (TAXI e NCC), compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone. L agevolazione fiscale viene concessa per veicoli alimentati a benzina, gasolio, metano e GPL, atti a trasportare un numero di persone non superiore a 9, attraverso un credito di imposta (rimborso di accisa) pari alla differenza tra l aliquota di accisa stabilita per i singoli carburanti e quella ridotta per gli stessi prodotti in base ai parametri stabiliti in Tabella A allegata al TUA.

47 Rimborso accise carburanti tassisti Il beneficio compete quindi: ai titolari della licenza comunale per l esercizio del servizio di taxi; agli esercenti, il servizio di noleggio con conducente nei comuni in cui non è istituito il servizio di taxi purché autorizzati allo stazionamento su aree pubbliche; ai soggetti autorizzati alla conduzione delle autovetture immatricolate per l esercizio del servizio di noleggio con conducente utilizzate per l esercizio del servizio di taxi.

48 Rimborso accise carburanti tassisti L inizio del servizio deve avvenire all interno del territorio comunale, anche se diretto verso qualunque destinazione. Lo stazionamento dei mezzi avviene all interno delle rimesse o presso i pontili di attracco per quanto riguarda i natanti.

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