Linee Guida per la redazione delle condizioni di garanzia nelle vendite tra operatori commerciali

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1 Linee Guida per la redazione delle condizioni di garanzia nelle vendite tra operatori commerciali PREMESSE...2 ANALISI DELLA DISCIPLINA GIURIDICA DELLE CONDIZIONI DI GARANZIA NELLE VENDITE TRA OPERATORI CO MMERCIALI...5 GARANZIA NEI CONTRATTI NAZIONALI Garanzia Legale Garanzia Convenzionale (c.c. Garanzia commerciale)...8 GARANZIA NEI CONTRATTI INTERNAZIONALI Premessa: la determinazione della disciplina applicabile Analisi della disciplina della garanzia nella Convenzione di Vienna...14 ALLEGATI...17 Allegato 1 Elenco Stati che hanno aderito alla Convenzione...17 Allegato 2 Appendice normativa...17 Pagina 1 di 26

2 PREMESSE Il presente lavoro ha come scopo principale quello di costituire un utile supporto per la corretta redazione delle condizioni di garanzia nei rapporti di vendita che intercorrono tra operatori commerciali. Relativamente al settore dentale, pertanto, i contenuti delle presenti Linee Guida possono trovare applicazione nei rapporti che intercorrono tra fabbricante e distributore, tra distributore ed utilizzatore ( odontotecnici, laboratori, odontoiatri, igieniste, strutture sanitarie ecc) ed altresì nell ipotesi di vendita diretta dal fabbricante all utilizzatore. Non possono invece trovare utilizzo nei contratti di vendita a soggetti qualificabili come consumatori 1 per i quali si rinvia all apposito documento. Schematizzando pertanto le presenti Linee Guida possono trovare utilizzo nei seguenti contratti PRODUTTORE DISTRIBUTORE DEL PRODOTTO Vendita B2B Vendita B2B distributori, concessionari ecc. UTILIZZATORE DEL PRODOTTO odontoiatra, struttura sanitaria, laboratorio odontotecnico, igienisti ecc. Vendita B2B 1 Relativamente alle condizioni di garanzia nei rapporti di vendita ai consumatori si richiama quanto esposto nell apposito documento. In questa sede si precisa solo che ai sensi dell art. 1 del D.lgs. 24/2002 (anche art bis c.c. ) il consumatore è la persona fisica che, nei contratti di vendita di beni di consumo ed altri equiparati, agisce per scopi estranei all'attività' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Non rientrano nella definizione di consumatori: le persone giuridiche ; gli enti diversi dalle persone fisiche con finalità non lucrative (associazioni, fondazioni, comitati); le persone fisiche qualificabili come professionisti (precisazione contenuta nel Documento Ministero Attività Produttive La nuova disciplina in materia di garanzie nella vendita di beni di consumo Nota esplicativa al Decreto legislativo n. 24 del 2002) Pagina 2 di 26

3 Relativamente ai rapporti di vendita tra operatori commerciali (chiamati anche comunemente B2B business to business) esistono giuridicamente due tipologie di garanzie (di seguito analizzate in maniera approfondita): e la garanzia legale la garanzia convenzionale. Preme solo rilevare in questa sede che mentre la garanzia legale trova applicazione ex lege solo nei confronti dell acquirente diretto, la garanzia commerciale (i cui contenuti sono liberamente determinati dalle parti) può trovare applicazione sia nei confronti dell acquirente diretto (es. fabbricante/distributore) oppure anche nei confronti dell acquirente indiretto (es. garanzia da parte del fabbricante nei confronti dell utilizzatore al quale però il bene è stato venduto dal distributore). In ragione della complessità della materia al fine di fornire un utile supporto ai produttori si è provveduto all ANALISI DELLA DISCIPLINA GIURIDICA delle condizioni di garanzia distinguendo tra garanzia nelle vendite nazionali garanzia nelle vendite internazionali * * * Prima di esaminare in dettaglio gli aspetti sopra indicati è bene chiarire sin da ora un aspetto preliminare che attiene ai rapporti tra condizioni di garanzia e la c.d. product liability, ovvero responsabilità da prodotto difettoso. Le condizioni di garanzia e la responsabilità da prodotto difettoso attengono a due profili giuridici completamente diversi e non sovrapponibili concettualmente: Pagina 3 di 26

4 le condizioni di garanzia attengono al profilo contrattuale relativamente all idoneità, utilizzabilità qualità etc. del bene venduto (ipotesi di inadempimento contrattuale) la responsabilità da prodotto difettoso attiene invece all aspetto extracontrattuale circa eventuali danni biologici che il bene venduto possa causare all acquirente o a terzi (in questo caso siamo al di fuori del contratto) Si può pertanto avere un inadempimento contrattuale senza alcun danno (cioè senza responsabilità da prodotto difettoso) e viceversa si può avere un danno biologico a terzi senza aversi inadempimento tra venditore ed acquirente. In ogni caso, allo scopo di non limitare in alcun modo la tutela dell acquirente o del terzo in ipotesi di danno biologico, l art. 12 del DPR 224/1988 di attuazione in Italia della dir 85/374/CEE sancisce che: É nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilità prevista dal presente decreto. Ovvero non è possibile limitare o escludere la responsabilità del produttore per gli eventuali danni a terzi cagionati da difetti del suo prodotto. Pertanto qualsiasi clausola eventualmente inserita nelle condizioni generali di garanzia volta a escludere o limitare la responsabilità prevista dal DPR 224/ 88 sarà nulla e priva di effetto. Per completezza si precisa che l impossibilità di escludere la responsabilità per danni causati dal prodotto difettoso all interno delle condizioni generali di vendita o nella garanzia è un principio genericamente riconosciuto oltre che nella Comunità Europea anche negli Stati Uniti. Pagina 4 di 26

5 ANALISI DELLA DISCIPLINA GIURIDICA DELLE CONDIZIONI DI GARANZIA NELLE VENDITE TRA OPERATORI COMMERCIALI La disciplina giuridica delle condizioni di garanzia è diversa a seconda che il contratto di vendita sia nazionale (cioè tra soggetti che hanno entrambi la sede in Italia) oppure Internazionale (cioè tra soggetti aventi sede in paesi diversi, anche all interno della Comunità Europea). Si procederà pertanto ad un analisi separata. GARANZIA NEI CONTRATTI NAZIONALI Come sopra anticipato sono contratti di vendita nazionali quelli che vengono stipulati tra operatori commerciali aventi entrambi sede sul territorio italiano. Giuridicamente si chiamano contratti interni 2. Alle vendite interne (nazionali) si applica la normativa del paese proprio dei contraenti. Pertanto qualora entrambi i contraenti abbiano la sede in Italia, si applicherà la normativa italiana. La disciplina giuridica italiana sulle condizioni di garanzia è contenuta nel nostro Codice Civile che prevede due tipi di garanzia: la garanzia legale e la garanzia convenzionale. 2 La denominazione di contratto interno si fa desumere, a contrariis, dalle prescrizioni contenute nel diritto internazionale privato ove si qualificano come internazionali le vendite concluse tra soggetti aventi la propria sede d affari in Stati differenti. Infatti, l articolo 1 della Convenzione di Vienna dell 11 aprile 1980 sui contratti di vendita internazionale di merci stabilisce che: La presente Convenzione si applica ai contratti di vendita di merci fra parti aventi la loro sede d affari in Stati diversi Pertanto, a contrariis si considerano interne le vendite concluse tra soggetti aventi la propria sede d affari nello stesso Stato. Pagina 5 di 26

6 1. GARANZIA LEGALE Il nostro Codice Civile contiene, all interno della disciplina del contratto di vendita (Capo I del Titolo III) due norme che riguardano la garanzia legale. Più precisamente: Art c.c. Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa. Art c.c. Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi. Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'articolo. Dalla lettura delle norme può farsi discendere che il nostro codice civile copre due tipologie di vizi: a. l inidoneità all uso cui è destinato il bene c.d. vizio redibitorio (art c.c.) b. la mancanza di qualità promesse o essenziali ove il difetto ecceda i limiti di tolleranza (art c.c.) Preme evidenziare che, seppure le due tipologie di vizi siano nei fatti tra loro vicine, la giurisprudenza ha stabilito che mentre l inidoneità all uso a cui è destinato il bene riguarda le imperfezioni ed i difetti inerenti al processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa medesima, la mancanza di qualità promesse o essenziali (art c.c.) è inerente alla natura della merce e concerne tutti quegli elementi essenziali e sostanziali che, nell'ambito del medesimo genere, influiscono sulla classificazione della cosa in una specie, Pagina 6 di 26

7 piuttosto che in un'altra. (Giurisprudenza pacifica. Per tutte: Cassazione civile, sez. II, 13 gennaio 1997, n. 244) In presenza di tali vizi il compratore può chiedere (ex art. 1493c.c.) LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (con conseguente restituzione del prezzo corrisposto e rimborso delle spese sostenute; in questo caso il compratore dovrà poi restituire il bene se questo non è perito a causa dei vizi) oppure LA RIDUZIONE DEL PREZZO (si precisa però che per la mancanza di qualità si può chiedere solo la risoluzione del contratto e non la riduzione del prezzo - art c.c.). Ai sensi, infatti, dell art c.c. l acquirente deve poi denunciare il vizio entro otto giorni dalla scoperta (pena la decadenza dal diritto alla garanzia). La garanzia può essere fatta valere per un anno dalla consegna. Ciò che preme evidenziare è l ambito di applicazione della garanzia legale. In questo senso si rileva che: trova applicazione solo nei rapporti diretti tra venditore e acquirente: vale a dire 1) nell ipotesi di vendita tra fabbricante e distributore potrà essere utilizzata da quest ultimo nei confronti del fabbricante (ma non dall utilizzatore direttamente nei confronti del fabbricante) 2) nell ipotesi di vendita diretta all utilizzatore quest ultimo potrà rivalersi direttamente nei confronti del fabbricante è garanzia ex lege e quindi TROVA AUTOMATICA APPLICAZIONE ANCHE OVE NON SIA ESPRESSAMENTE RICHIAMATA NEL CONTRATTO DI VENDITA (ex art c.c. che prevede l automatica inserzione di clausole). Conseguentemente l acquirente diretto potrà far valere i vizi di cui sopra e ottenere la risoluzione del contratto ai sensi del codice civile anche se il contratto non richiama in alcun modo tale tipologia di garanzia. Pagina 7 di 26

8 è possibile limitare (non escludere) la garanzia ex lege solo se la clausola di limitazione della garanzia è appositamente sottoscritta (art c.c.) in quanto clausola vessatoria GARANZIA CONVENZIONALE (C.C. GARANZIA COMMERCIALE) E principio cardine del nostro ordinamento che le parti possono liberamente determinare i contenuti di un contratto (art c.c.) entro i limiti imposti dalla legge. Ciò vale anche per quanto riguarda gli aspetti della garanzia sul bene venduto. Per essere più precisi, esistendo già una disciplina codicistica obbligatoria (quella sopra analizzata), eventuali patti tra le parti in tema di garanzia potranno configurare condizioni di garanzia aggiuntive a quelle già previste dal codice civile (e sopra analizzate). La parti sono pertanto libere di determinare qualsiasi condizione di garanzia aggiuntiva, avente qualsiasi contenuto (che non sia ovviamente contrario ai principi di legge). Si tratta della c.d. garanzia convenzionale o commerciale. Naturalmente le condizioni di garanzia convenzionali ed i contenuti delle stesse varieranno a seconda della tipologia del bene venduto ed in ragione della forza contrattuale delle parti tra loro. Un tipico esempio di condizione di garanzia commerciale aggiuntiva è la previsione di un termine di copertura più lungo (n. 2 o 3 anni anziché n. 1 anno di legge) oppure la previsione della copertura (o meno) delle spese di trasporto del bene che deve essere riparato in garanzia. A prescindere poi da tale principio di libertà delle parti, il nostro codice civile entra nel merito di una sola tipologia di garanzia convenzionale: la c.d. garanzia sul buon funzionamento del bene. 3 Si precisa che l obbligo giuridico di sottoscrizione delle clausole vessatorie è prevista solo ove il contratto sia stipulato attraverso Condizioni Generali di Contratto (vale a dire condizioni predisposte per un numero indefinito di soggetti), mentre non è obbligatoria nei contratti tra singoli ove si dimostri che entrambi hanno collaborato alla redazione del contratto. In via prudenziale, in ogni caso, è comunque sempre consigliabile la sottoscrizione di tali tipologie di clausole per evitare il rischio di dichiarazione di inefficacia. Pagina 8 di 26

9 Si è deciso di esaminare tale garanzia in questo parte delle Linee Guida perché, diversamente dalla garanzia ex lege sopra esaminata, la garanzia sul buon funzionamento del bene (pur trovando disciplina nel codice civile) non trova automatica applicazione ma può essere fatta valere solo ove espressamente prevista dalle parti nel contratto (giurisprudenza pacifica e costante). Per tale ragione la garanzia sul buon funzionamento è annoverata tra le garanzie convenzionali. L art c.c. relativo alla garanzia del buon funzionamento del bene stabilisce che: Se il venditore ha garantito per un tempo determinato il buon funzionamento della cosa venduta, il compratore, salvo patto contrario, deve denunziare al venditore il difetto di funzionamento entro trenta giorni dalla scoperta, sotto pena di decadenza. L'azione si prescrive in sei mesi dalla scoperta. Il giudice, secondo le circostanze, può assegnare al venditore un termine per sostituire o riparare la cosa in modo da assicurarne il buon funzionamento, salvo il risarcimento dei danni. Sono salvi gli usi i quali stabiliscono che la garanzia di buon funzionamento è dovuta anche in mancanza di patto espresso. La garanzia del buon funzionamento del bene (che per giurisprudenza costante può essere prevista entro un limite di tempo che deve essere espressamente pattuito) si differenzia dalla garanzia ex lege sopra analizzata (inidoneità all uso - art c.c.) sia per i diversi elementi costitutivi che per le finalità. Nella garanzia del buon funzionamento, infatti, il compratore deve dimostrare solo il cattivo funzionamento del bene acquistato entro il termine di 30 giorni dalla scoperta (termine comunque derogabile dalle parti) e può chiedere l esatto adempimento (sostituzione/riparazione) o il risarcimento del danno indipendentemente dalla colpa del venditore: in sostanza non deve dimostrare nulla tranne che il bene non funziona. Diversamente nell inidoneità all uso l acquirente non solo deve denunciare il vizio entro 8 giorni ma deve anche dimostrare che il bene è effettivamente inidoneo all uso e comunque può solo ottenere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo (non la sostituzione del bene). In questo caso pertanto il compratore ha un onere probatorio maggiore e rimedi minori. Pagina 9 di 26

10 GARANZIA NEI CONTRATTI INTERNAZIONALI 1. PREMESSA: LA DETERMINAZIONE DELLA DISCIPLINA APPLICABILE Le vendite internazionali sono quelle concluse tra parti aventi la propria sede d affari in differenti Paesi 4. In carenza di un diritto privato proprio della Comunità Europea sono considerate vendite internazionali anche quelle che intervengono tra soggetti che hanno sede in due paesi della Comunità Europea. Pertanto quanto segue può trovare applicazione in tutte le ipotesi di condizioni di garanzia per le vendite con soggetti che hanno sede fuori dal territorio nazionale (sia esso comunitario o extracomunitario). Chiarito quanto sopra preme da subito precisare un aspetto di estrema rilevanza. Mentre per quanto riguarda la garanzia delle vendite sul territorio nazionale esiste, come visto sopra, una garanzia ex lege (vale a dire che si applica indipendentemente dalla volontà delle parti e dalla espressa previsione delle parti quella di cui agli artt c.c. e art c.c.) per quanto riguarda le vendite internazionali non esiste nessuna garanzia ex lege. Pertanto LA MATERIA È LASCIATA ALLA LIBERTÀ DELLE PARTI. Più precisamente i contraenti possono decidere sia i contenuti delle condizioni di garanzia che la disciplina da applicare alla stessa. Più precisamente si possono dare le seguenti ipotesi: 4 Si veda nota n. 2 Pagina 10 di 26

11 IPOTESI I: Le parti inseriscono nel contratto una clausola (o più clausole) di garanzia compiutamente disciplinata/e (tempi, modi e rimedi) E questa l ipotesi (quasi del tutto scolastica) che le parti abbiano previsto all interno del contratto tutti gli aspetti relativi alla garanzia in maniera compiuta e completa. In questo caso ogni controversia tra le parti troverà soluzione all interno del contratto stesso. IPOTESI II: Le parti non hanno inserito all interno del contratto di vendita alcuna condizione di garanzia oppure Sono inserite nel contratto alcune condizione di garanzia che però risultano solo parzialmente disciplinate all interno del contratto stesso Relativamente a questa seconda ipotesi (senza dubbio la più frequente) diventerà fondamentale in caso di controversia tra le parti, la determinazione della legge applicabile al contratto. In proposito valgono i seguenti criteri: A. Le parti hanno la sede legale in paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna sulle vendite internazionali (Allegato 1 Elenco Stati che hanno aderito alla Convenzione) Ove entrambe le parti appartengano a paesi (COME L ITALIA) che hanno aderito alla Convenzione di Vienna troverà facilmente applicazione quest ultima. Infatti: 1. Le parti hanno deliberatamente manifestato la volontà di applicare la Convenzione di Vienna sulle vendite internazionali In questo caso troveranno applicazione per quanto riguarda la vendita e la garanzia i contenuti della Convenzione stessa. Per gli aspetti non disciplinati dalla Convenzione (es. efficacia di clausole penali, vizi del consenso, etc ) si Pagina 11 di 26

12 applicherà la legge scelta dalle parti o la legge applicabile secondo i criteri di diritto internazionale privato (o della Convenzione dell Aja 1955). 2. Le parti non hanno stabilito la legge applicabile al contratto di vendita Si applicherà in via automatica la Convenzione di Vienna poiché entrambe le parti appartengono a Stati che aderiscono alla stessa (art. 1, comma 1, lettera a) della Convenzione), mentre per gli aspetti non disciplinati dalla Convenzione si applicherà la legge determinata in base alle norme vigenti di diritto internazionale privato (Convenzione dell Aja). 3. Le parti hanno deciso di applicare la legge di un paese terzo (diverso dalla sede delle Parti) che ha aderito alla Convenzione senza escluderne l applicazione Anche in questo caso si applica la Convenzione di Vienna e per le parti non regolamentate si procederà come sopra. 4. Le parti hanno deciso di applicare la legge di un paese che ha aderito alla Convenzione escludendo espressamente l applicazione della stessa Questo è l unico caso in cui si applica la legge prescelta ma non la Convenzione. Si precisa però che qualora si voglia escludere l applicazione della Convenzione di Vienna si consiglia di inserire una clausola che esprima inequivocabilmente tale intenzione, al fine di evitare controversie. La giurisprudenza internazionale, ma anche italiana (Trib. Vigevano 12 luglio 2000) ha, infatti, evidenziato come per poter escludere l applicazione della Convenzione l intenzione delle parti in questo senso deve risultare in modo inequivoco. B. Le parti hanno la sede legale in paesi che non hanno aderito alla Convenzione di Vienna sulle vendite internazionali 1. I contraenti hanno deliberatamente manifestato la volontà di applicare la Convenzione di Vienna In questo caso si applicherà la Convenzione Pagina 12 di 26

13 2. I contraenti hanno deciso di applicare la legge di uno dei loro stati di appartenenza ( o di uno Stato terzo) Si applicherà la legge scelta 3. I contraenti non hanno scelto alcuna legge da applicarsi Si utilizzeranno i criteri delle norme di diritto internazionale privato per determinare la legge applicabile Da quanto sopra emerge chiaramente che, essendo l Italia paese che ha aderito alla Convenzione di Vienna, nei contratti stipulati dai fabbricanti italiani si potrà frequentemente applicare la Convenzione di Vienna per gli aspetti del contratto di vendita (salva l ipotesi di esclusione espressa) e la legge scelta (o determinata in base alle norme di diritto internazionale privato) per le restanti parti del contratto 5. Nei contratti dei fabbricanti italiani potranno quindi essere inserite clausole analoghe alle seguenti: Il presente contratto è sottoposto alla legge italiana Il presente contratto è sottoposto alla Convenzione di Vienna e alla legge 5 Circa l applicazione della Convenzione di Vienna si precisa che mentre per gli operatori commerciali della Comunità Europea l applicazione della stessa è generalmente riconosciuta, gli operatori commerciali americani tendono nei fatti a cercare di escluderla. Si sottolinea tuttavia che anche la giurisprudenza americana è concorde nel ritenere che se l applicazione della Convenzione non è esplicitamene esclusa la Convenzione stessa si applica. Pagina 13 di 26

14 Il presente contratto è sottoposto alla legge italiana con espressa esclusione della convenzione del 1980 sulla vendita internazionale di merci Si precisa, infine, che, nei contratti internazionali, la scelta della legge applicabile al contratto di vendita è un elemento di fondamentale importanza, che deve essere valutato con attenzione. La scelta affrettata o legata ad interessi commerciali che porti ad escludere l applicazione della Convenzione di Vienna piuttosto che l applicazione di una legge di cui non si conoscono a sufficienza i contenuti può comportare l applicazione di norme cogenti estremamente sfavorevoli. Occorre quindi prestare molta attenzione non solo alle condizioni generali del contratto di vendita esplicite, ma anche a condizioni generali riportate sul retro di ordini o preventivi, che se non sono contestate immediatamente possono con difficoltà essere impugnate in un secondo momento. * * * 2. ANA LISI DELLA DISCIPLINA DELLA GARANZIA NELLA CONVENZIONE DI VIENNA Vista l importanza e la frequenza di applicazione dei contenuti della Convenzione di Vienna si ritiene opportuno in questa sede analizzare la parte relativa alle condizioni di garanzia. La Convenzione di Vienna richiede tra gli obblighi del venditore quello di consegnare merce conforme al contratto (artt ). Si tratta quindi di una sorta di garanzia legale prevista dalla Convenzione che si ritiene rilevante esaminare in dettaglio in questa sede. a) CONTENUTO DELLA GARANZIA L articolo 35 stabilisce innanzitutto che: Pagina 14 di 26

15 Il venditore è tenuto a consegnare la merce che sia conforme per quantità, qualità e tipo a quanto previsto dal contratto e che sia confezionata o imballata nel modo stabilito dal contratto Quindi come primo elemento la merce deve essere conforme a quanto convenuto nel contratto. Lo stesso articolo 35 fissa quali criteri sussidiari per l esame della conformità della merce al contratto che: sia idonea all uso cui viene destinata normalmente la merce dello stesso tipo; sia idonea all uso particolare espressamente o implicitamente portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto; possieda le qualità di merce che il venditore ha sottoposto al compratore come campione o modello; sia imballata o confezionata secondo i criteri usuali per merce dello stesso tipo. Tali criteri sono tuttavia sussidiari e derogabili dalle parti con accordo. b) TERMINI L articolo 39 impone al compratore di denunciare difetti di conformità della merce entro - un termine ragionevole dal momento in cui li ha scoperti (e quindi non necessariamente equivalente agli 8 giorni del nostro c.c.) e comunque - entro un termine massimo di due anni dalla consegna, salvo che tale scadenza non sia incompatibile con la durata della garanzia contrattuale. Considerando tuttavia che il compratore in base all articolo 38 è tenuto ad esaminare la merce nel termine più breve possibile, avuto riguardo delle circostanze, il termine ragionevole per la denuncia dell art. 39 decorrerà: in caso di vizi apparenti che il compratore avrebbe dovuto scoprire esaminando la merce: dalla consegna della merce stessa Pagina 15 di 26

16 in caso di vizi occulti: dalla scoperta del difetto. c) RIMEDI PREVISTI In caso di inadempimento del venditore (compreso anche l ipotesi di difetto di conformità della merce) la Convenzione riconosce al compratore i seguenti rimedi (art ): RICHIESTA DI ADEMPIMENTO Tale rimedio in presenza di un difetto di conformità si potrà tradurre nella sostituzione della merce - in presenza di un inadempimento essenziale al contratto ed a condizione che detta richiesta venga fatta dal compratore al momento della denuncia della non conformità ovvero nella riparazione della merce se ciò non è irragionevole ed a condizione che detta richiesta venga fatta dal compratore al momento della denuncia della non conformità -. RIDUZIONE DEL PREZZO In caso di non conformità il compratore può richiedere la riduzione del prezzo; il compratore non può avvalersi di tale facoltà se il venditore rimedia al difetto. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Può essere chiesta in caso di inadempimento essenziale. RISARCIMENTO DEL DANNO In aggiunta ai rimedi sopra descritti può essere richiesto il risarcimento dei danni subiti. Per completezza si precisa infine che l articolo 6 della Convenzione stabilisce che: Le parti possono escludere l applicazione della presente Convenzione ovvero derogare a qualsiasi sua disposizione o modificarne gli effetti Pagina 16 di 26

17 In altre parole la Convenzione è comunque derogabile dalle parti che possono stabilire condizioni di garanzia diverse da quelle della Convenzione in ragione delle caratteristiche del prodotto, delle proprie esigenze commerciali e della forza sul mercato. Si consiglia pertanto di inserire opportune condizioni di garanzia (nelle condizioni generali di vendita che regolano il rapporto tra produttore e venditore ovvero nelle condizioni di garanzia eventualmente fornite dal produttore all utente finale) che escludano espressamente l applicazione degli articoli della Convenzione di Vienna che non si ritengono favorevoli inserendo espressamente articoli formulati in maniera favorevole al fabbricante. Potranno quindi inserirsi clausole simili a quelle che seguono: In deroga all'art b) della Convenzione di Vienna, in nessun caso il fabbricante/venditore è tenuto a consegnare un prodotto idoneo ad un uso particolare del dispositivo medico, salvo che ciò non sia espressamente convenuto tra le parti per iscritto. Le disposizioni dell art. della Convenzione di Vienna non sarà in nessun caso applicabile. ALLEGATI ALLEGATO 1 ELENCO STATI CHE HANNO ADERITO ALLA CONVENZIONE ALLEGATO 2 APPENDICE NORMATIVA Pagina 17 di 26

18 ALLEGATO 1 ELENCO DEGLI STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI VIENNA IL PRESENTE ELENCO È AGGIORNATO AL GIUGNO LE INFORMAZIONI SONO DESUNTE DALLA NOTA DEL SEGRETARIATO DELL'UNCITRAL (STATUS OF CONVENTIONS) DELL'8 GIUGNO Si precisa che per non complicare eccessivamente il documento si sono omesse le dichiarazione e riserve effettuate da alcuni Stati. STATO RATIFICA ADESIONE ENTRATA IN VIGORE Argentina 19/7/83 1/1/88 Australia 17/3/88 1/4/89 Austria 29/12/87 1/1/89 Belgio 31/10/96 1/11/97 Bielorussia 9/10/96 1/11/90 Bosnia Erzegovina 12/1/94 6/3/92 Bulgaria 9/7/90 1/8/91 Burundi 4/9/98 1/10/99 Canada 23/4/91 1/5/92 Ceca (Repubblica) 30/9/93 1/4/91 Cile 7/2/90 1/3/91 Cina 11/12/86 1/1/88 Croazia 8/6/98 8/10/91 Cuba 2/11/94 1/12/95 Danimarca 14/2/89 1/3/90 Ecuador 27/1/92 1/2/93 Egitto 6/12/82 1/1/88 Estonia 20/9/93 1/10/94 Finlandia 15/12/87 1/1/89 Pagina 18 di 26

19 Francia 6/8/82 1/1/88 Georgia 16/8/94 1/9/95 Germania 21/12/89 1/1/91 Grecia 12/1/98 1/2/99 Guinea 23/1/91 1/2/92 Irak 5/3/90 1/4/91 Islanda 10/5/01 Italia 11/12/86 1/1/88 Jugoslavia 27/3/85 Kirghistan 11/5/99 1/6/00 Lesotho 18/1/81 1/1/88 Lettonia 31/7/97 Lituania 18/1/95 1/2/96 Lussemburgo 30/1/97 1/2/98 Mauritania 20/8/99 10/9/00 Messico 29/12/87 1/1/89 Moldavia 13/10/94 1/11/95 Mongolia 31/12/97 1/1/99 Norvegia 20/7/97 1/8/89 Nuova Zelanda 22/9/94 1/10/95 Paesi Bassi 12/12/90 1/1/92 Perù 25/3/99 1/4/00 Polonia 19/5/95 1/6/96 Romania 22/5/91 1/6/92 Russa (Federaz.) 16/8/90 1/9/91 Saint Vincent & Gren. 12/9/00 1/10/01 Singapore 16/2/95 1/3/96 Siria 19/10/82 1/1/88 Slovacchia (Repubblica) 28/5/93 1/1/93 Slovenia 7/1/94 25/6/91 Spagna 24/7/90 1/8/91 Svezia 15/12/87 1/1/89 Pagina 19 di 26

20 Svizzera 21/2/90 1/3/91 Ucraina 3/1/90 1/2/91 Uganda 12/2/92 1/3/93 Ungheria 16/6/83 1/1/88 Uruguay 25/1/99 1/2/00 USA 11/12/86 1/1/88 Uzbekistan 27/11/96 1/12/97 Zambia 6/6/86 1/1/88 Pagina 20 di 26

21 ALLEGATO 2 APPENDICE NORMATIVA CODICE CIVILE Art c.c. (inidoneità all uso) Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa. Art Esclusione della garanzia Non è dovuta la garanzia (1490) se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi. Art Effetti della garanzia Nei casi indicati dall'art il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto (1453 e seguenti) ovvero la riduzione del prezzo, salvo, che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione. La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale. Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo. Art Effetti della risoluzione del contratto In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita (1475). Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi. Art Risarcimento del danno In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno (1223), se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa. Pagina 21 di 26

22 Art Termini e condizioni per l'azione Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta (1511), salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato. L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna (1522; att. 172). Art c.c. (qualità promesse) Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi. Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'articolo. Art c.c. (garanzia del buon funzionamento del bene): Se il venditore ha garantito per un tempo determinato il buon funzionamento della cosa venduta, il compratore, salvo patto contrario, deve denunziare al venditore il difetto di funzionamento entro trenta giorni dalla scoperta, sotto pena di decadenza. L'azione si prescrive in sei mesi dalla scoperta. Il giudice, secondo le circostanze, può assegnare al venditore un termine per sostituire o riparare la cosa in modo da assicurarne il buon funzionamento, salvo il risarcimento dei danni. Sono salvi gli usi i quali stabiliscono che la garanzia di buon funzionamento è dovuta anche in mancanza di patto espresso. CONVENZIONE DI VIENNA ( ) Sezione II Conformità delle merci e diritti o pretese di terzi Articolo Il venditore deve consegnare merci la cui quantità, qualità e genere corrispondono a quelli previsti dal contratto, e il cui imballaggio e confezione corrispondono a quelli previsti dal contratto. 2. A meno che le parti non convengano altrimenti, le merci sono conformi al contratto solo se: Pagina 22 di 26

23 a ) sono atte agli usi ai quali servirebbero abitualmente merci dello stesso genere; b ) sono atte ad ogni uso speciale, espressamente o tacitamente portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto, a meno che risulti dalle circostanze che l'acquirente non si è affidato alla competenza o alla valutazione del venditore o che non era ragionevole da parte sua farlo; c ) possiedono le qualità di una merce che il venditore ha presentato all'acquirente come campione o modello; d ) sono imballate o confezionate secondo i criteri usuali per le merci dello stesso tipo, oppure, in difetto di un criterio usuale, in maniera adatta a conservarle e proteggerle. 3. Il venditore non è responsabile, per quanto concerne i sottoparagrafi da a ) a d ) del paragrafo precedente, di un difetto di conformità che il compratore conosceva o non poteva ignorare al momento della conclusione del contratto. Articolo Il venditore è responsabile, secondo il contratto e la presente Convenzione, di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento del trasferimento dei rischi al compratore, anche se il difetto appare solo successivamente. 2. Il venditore è anche responsabile di qualsiasi difetto di conformità che si verifichi dopo il momento indicato al precedente paragrafo e che sia imputabile all'inesecuzione di uno qualsiasi dei suoi obblighi, compreso il venir meno ad una garanzia che, per un certo periodo, le merci si manterranno adeguate al loro uso normale o ad un uso speciale o conserveranno le qualità e le caratteristiche specificate. Articolo 37 In caso di consegna anticipata, il venditore ha diritto, fino alla data prevista per la consegna, sia di consegnare una parte o una quantità mancante, o merci nuove in sostituzione delle merci non conformi al contratto, sia di porre riparo ad ogni difetto di conformità delle merci, purchè l'esercizio di tale diritto non causi all'acquirente nè convenienti, nè spese irragionevoli. L'acquirente tuttavia conserva il diritto di chiedere danni-interesse in conformità alla presente Convenzione. Articolo L'acquirente deve esaminare le merci o farle esaminare nel termine più breve possibile, considerate le circostanze. 2. Se il contratto implica un trasporto merci, l'esame può essere differito fino al loro arrivo a destinazione. 4. Le merci sono dirottate o rispedite dall'acquirente senza che questi abbia avuto ragionevolmente la possibilità di esaminarle e se, al momento della conclusione del contratto, il venditore conosceva o avrebbe dovuto conoscere la possibilità di tale dirottamento o di tale rispedizione, l'esame può essere differito fino all'arrivo delle merci alla loro nuova destinazione. Articolo L'acquirente decade dal diritto di far valere un difetto di conformità se non lo denuncia al venditore, precisando la natura di tale difetto, entro un termine ragionevole, a partire dal momento in cui l'ha constatato o avrebbe dovuto constatarlo. 2. In tutti i casi l'acquirente decade dal diritto di far valere un difetto di conformità se non lo denuncia al più tardi entro un termine di due anni, a partire dalla data alla quale le merci gli sono state Pagina 23 di 26

24 effettivamente consegnate, a meno che tale scadenza non sia incompatibile con la durata di una garanzia contrattuale. Articolo Il venditore non può avvalersi delle disposizioni degli articoli 38 e 39 se il difetto di conformità riguarda fatti di cui era a conoscenza o non poteva ignorare e che non ha denunciato all'acquirente.. Articolo L'acquirente perde il diritto ad avvalersi delle disposizioni degli articoli 41 e 42 se non denuncia al venditore il diritto o la pretesa dei terzi, precisando la natura di tale diritto o di questa pretesa, entro un termine ragionevole, a partire dal momento in cui ne è venuto o avrebbe dovuto venirne a conoscenza. 2. Il venditore non può avvalersi delle disposizioni del precedente paragrafo se era a conoscenza del diritto o della pretesa di terzi e della loro natura. Articolo 44 Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 dell'art. 39 e del paragrafo 1 dell'art. 43, l'acquirente può ridurre il prezzo in conformità all'art. 50 o richiedere danni-interessi, tranne che per guadagni mancati, se ha una scusa ragionevole per non avere effettuato la denuncia richiesta. Sezione III Mezzi di cui dispone l'acquirente in caso di inosservanza del contratto da parte del venditore Articolo Se il venditore non ha eseguito uno qualsiasi degli obblighi che gli derivano dal contratto di vendita o dalla presente Convenzione, l'acquirente può: a ) esercitare i diritti previsti agli articoli da 46 a 52; b ) richiedere i danni-interessi previsti agli articoli da 74 a L'acquirente non perde il diritto a richiedere danni-interessi qualora eserciti il suo diritto di ricorrere ad un altro mezzo. 3. Nessun termine di grazia può essere concesso al venditore da un giudice o da un arbitro qualora l'acquirente si avvalga di uno dei mezzi di cui dispone in caso di inosservanza del contratto. Articolo L'acquirente può esigere dal venditore l'adempimento dei suoi obblighi, a meno che non si sia avvalso di un mezzo incompatibile con tale esigenza. 2. Se le merci non sono conformi al contratto, l'acquirente non può esigere dal venditore la consegna di altre merci in sostituzione a meno che il difetto di conformità costituisca un'inosservanza essenziale del contratto e che tale consegna sia richiesta al momento della denuncia del difetto di conformità, effettuata ai sensi dell'art. 39 o entro un termine ragionevole a decorrere da tale denuncia. Pagina 24 di 26

25 3. Se le merci non sono conformi al contratto, l'acquirente può esigere che il venditore ponga riparo al difetto di conformità, a meno che ciò non sia irragionevole, tenuto conto di tutte le circostanze. La riparazione deve essere chiesta al momento della denuncia del difetto di conformità, effettuata ai sensi dell'art. 39 o entro un termine ragionevole a decorrere da detta denuncia. Articolo L'acquirente può fissare al venditore un termine supplementare di durata ragionevole per l'adempimento dei suoi obblighi. 2. A meno che non abbia ricevuto dal venditore una notifica che lo informi che quest'ultimo non adempirà i suoi obblighi nei termini così stabiliti, l'acquirente non può, prima dello scadere di tale termine, avvalersi di nessuno dei mezzi di cui dispone in caso di inosservanza del contratto. Tuttavia, l'acquirente non perde, per questo, il diritto di richiedere danni-interessi per ritardi nell'esecuzione. Articolo Fatto salvo l'art. 49, il venditore può, anche dopo la data della consegna, porre riparo, a sue spese, a qualsiasi mancanza ai suoi obblighi, a condizione che ciò non comporti un ritardo irragionevole e non causi all'acquirente nè inconvenienti irragionevoli, nè incertezze per quanto riguarda il rimborso, da parte del venditore, delle spese sostenute dall'acquirente. Tuttavia, l'acquirente mantiene il diritto di richiedere danni-interessi in conformità alla presente Convenzione. 2. Se il venditore chiede all'acquirente di comunicargli se accetta l'adempimento e se l'acquirente non gli risponde entro un termine ragionevole, il venditore può adempiere ai suoi obblighi entro il termine da lui indicato nella domanda. L'acquirente non può, prima della scadenza di tale termine, avvalersi di un mezzo incompatibile con l'adempimento da parte del venditore dei suoi obblighi. 3. Quando il venditore notifica all'acquirente la sua intenzione di adempiere i suoi obblighi entro un termine fissato, si presume che chieda all'acquirente di fargli conoscere la sua decisione in conformità al precedente paragrafo. 4. Una domanda o notifica effettuata dal venditore in virtù dei paragrafi 2 o 3 del presente articolo ha effetto solo se è ricevuta dall'acquirente. Articolo L'acquirente può dichiarare il contratto rescisso: a ) se l'inadempimento da parte del venditore di uno qualsiasi degli obblighi che gli derivano dal contratto o dalla presente Convenzione costituisce un'inosservanza essenziale del contratto; o b ) in caso di mancata consegna, se il venditore non consegna le merci nel termine supplementare fissato dall'acquirente, in conformità al paragrafo 1 dell'art. 47 o se dichiara che non le consegnerà entro il termine così fissato. 2. Tuttavia, quando il venditore ha consegnato le merci, l'acquirente scade dal diritto di dichiarare risolto il contratto se non lo ha fatto: a ) in caso di consegna tardiva, entro un termine ragionevole, a partire dal momento in cui è venuto a conoscenza che la consegna era stata effettuata. b ) in caso di inosservanza diversa dalla consegna tardiva, entro una scadenza ragionevole; i) a partire dal momento in cui ha avuto conoscenza o avrebbe dovuto avere conoscenza di tale inosservanza; ii) dopo la scadenza di ogni termine supplementare fissato dall'acquirente, in conformità al paragrafo 1 Pagina 25 di 26

26 dell'art. 47 o dopo che il venditore ha dichiarato che non adempirà ai suoi obblighi entro tale termine supplementare; o iii) dopo la scadenza di ogni termine supplementare indicato dal venditore in conformità al paragrafo 2 dell'art. 48 o dopo che l'acquirente abbia dichiarato che non accetterà l'adempimento degli obblighi. Articolo 50 In caso di difetto di conformità delle merci al contratto, sia che il prezzo sia stato pagato o no, l'acquirente può ridurre il prezzo proporzionalmente alla differenza fra il valore che le merci effettivamente consegnate avevano al momento della consegna, ed il valore che merci conformi avrebbero avuto in tale momento. Tuttavia, se il venditore pone riparo a qualsiasi mancanza ai suoi obblighi, in conformità dell'art. 37 o dell'art. 48, o se l'acquirente rifiuta di accettare l'adempimento degli obblighi da parte del venditore in conformità a detti articoli, l'acquirente non può ridurre il prezzo. Articolo Se il venditore consegna solamente una parte delle merci, o se solamente una parte delle merci consegnate è conforme al contratto, saranno applicati gli articoli da 46 a 50, per quanto riguarda la parte mancante o non conforme. 2. L'acquirente può dichiarare il contratto totalmente rescisso solo se l'inesecuzione parziale o il difetto di conformità costituiscono un'inosservanza essenziale del contratto. Articolo Se il venditore consegna le merci prima della data stabilita, l'acquirente ha facoltà di prenderle in consegna o di rifiutare tale consegna. 2. Se il venditore consegna una quantità superiore a quella prevista dal contratto, l'acquirente può accettare o rifiutare di prendere in consegna la quantità eccedente. Se l'acquirente accetta di prenderla in consegna tutta o in parte, deve pagarla secondo la tariffa del contratto. ( ) Pagina 26 di 26

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