Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.

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1 Le norme del codice civile di riferimento: Art (Risarcimento del danno)in ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno (1223 ss.), se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa (1490). Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa. Art (Termini e condizioni per l'azione)il compratore decade (2964) dal diritto alla garanzia (1490), se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti (2965) o dalla legge (1497, 1511, 1512, 1522). La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato. L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna (2941, n. 8); ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna (1497, 1522). * * * * * Il compratore della cosa viziata è tutelato con le azioni edilizie: a) la risoluzione del contratto (azione redibitoria) e b) la riduzione del prezzo (azione estimatoria o quanti minoris), previste dall art. 1492, comma II, c.c. 1 / 7

2 Per ottenere questi rimedi, il compratore è soggetto a un onere di denuncia dei vizi e a particolari termini di decadenza e prescrizione (art.1495 c.c.). Il termine per la denuncia è piuttosto breve, soli otto giorni. È un termine di decadenza, che può essere impedito solo se viene compiuto l atto che elimina la situazione di incertezza, solo, se vengono tempestivamente denunciati i vizi annessi alla cosa venduta. Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che il dies a quo, dal quale decorre il termine di decadenza è diverso a seconda che i vizi siano apparenti e occulti, siano obiettivamente riconoscibili o non riconoscibili e non effettivamente riconosciuti al momento della conclusione del contratto. Il termine di cui si dice per i primi, coincide di solito con la consegna della cosa e per i secondi ha inizio dal giorno in cui essi sono divenuti riconoscibili per il compratore (così Cass. II civile del n. 5732). Tuttavia, in entrambi i casi la decorrenza deve farsi risalire al momento in cui il compratore acquisisce la certezza obiettiva del vizio, non essendo sufficiente il semplice sospetto (Cass. 4 maggio 1965, n.797 e Cass. 30 agosto 2000, n.11452). È, altresì, orientamento costante della Corte espresso in più occasioni, quello secondo cui: per la denuncia non sono richieste particolari formalità (basta anche l oralità); essa non deve essere in forma analitica o specifica, con precisa indicazione dei difetti riscontrati, ma può anche essere sommaria, salvo precisare in un secondo tempo la natura e l entità dei vizi (Cass. 9 maggio 1969, n.1602), è perfezionata anche se comunicata a un familiare del venditore o al suo rappresentante (Cass. 27 gennaio 1986, n.539 e 26 ottobre 1960, n.2908). Tuttavia, va escluso che la comunicazione possa essere effettuata da un qualsiasi terzo, senza che fosse legittimato dalla persona interessata. Il terzo comma dell art c.c. sostiene che l azione per far valere la garanzia, sia di risoluzione che di riduzione del prezzo, si prescrive in un anno dal giorno della consegna, in ogni caso, cioè, anche se il vizio non è stato scoperto, o ne è stata fatta tempestivamente la denuncia, o se questa non era necessaria. La durata e la decorrenza del termine di prescrizione non possono essere modificate, né da clausole contrattuali, né dagli usi. Il compratore che sia stato convenuto per l'esecuzione del contratto può inoltre sempre far valere la garanzia, ma solo se abbia ottemperato agli incombenti sopra descritti ( quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum 2 / 7

3 ). In sostanza se l'acquirente aveva denunziato tempestivamente l'esistenza dei difetti, e poi viene convenuto in giudizio dal venditore per il pagamento del prezzo oltre il termine annuale, può comunque eccepire la sussistenza dei vizi. Giurisprudenza di riferimento: Il termine per la denunzia dei vizi della cosa venduta, decorre dal ricevimento del bene soltanto per i vizi apparenti, mentre per i vizi non rilevabili attraverso un rapido e sommario esame della cosa, il termine decorre dal momento della loro scoperta, la quale ricorre allorché il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva della esistenza del vizio. (Nella specie la S.C. in applicazione del principio su riportato, ha affermato che, nella vendita di animali, il termine per la denuncia dei vizi decorreva non dalla consegna dei capi, ma solo quando il morbo che li aveva colpiti si era manifestato con sintomi inequivocabili).(cass. civ., sez. II, 30 agosto 2000, n ). La denunzia dei vizi della cosa venduta ai sensi degli artt e 1495 c.c. non deve consistere necessariamente in una esposizione dettagliata dei vizi che presenta la cosa, poiché in considerazione della finalità della denunzia consistente nel mettere il venditore sull'avviso in ordine alle intenzioni del compratore e contemporaneamente in condizione di verificare tempestivamente la veridicità della doglianza, una denuncia generica può essere idonea allo scopo, sempreché con essa il venditore sia reso edotto che il compratore ha riscontrato, seppure in maniera non ancora chiara e completa, che la cosa è affetta da vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.(cass. civ., sez. II, 15 maggio 2000, n. 6234). 3 / 7

4 Il termine di decadenza previsto dall'art c.c. per l'azione di garanzia per i vizi della cosa venduta decorre dall'effettiva scoperta dei medesimi, che si ha quando il compratore ne abbia acquistato certezza obiettiva e completa. Ne consegue che un'esatta identificazione della parte viziata, soprattutto quando l'oggetto della fornitura sia il componente di un prodotto sottoposto a varie fasi di lavorazione, può anche intervenire solo all'esito di un accertamento tecnico in sede giudiziale. (Nella specie, l'azione di garanzia aveva ad oggetto la fornitura di fondi per calzature).(cass. civ., sez. II, 16 marzo 2011, n. 6169). La facoltà di domandare la risoluzione del contratto di vendita, attribuita dall'art c.c. al compratore di una cosa affetta da vizi, ha natura di diritto potestativo, a fronte della quale la posizione del venditore è di mera soggezione ; ne consegue che la prescrizione dell'azione fissata in un anno dall'art. 1495, terzo comma, c.c. può essere utilmente interrotta soltanto dalla proposizione di domanda giudiziale e non anche mediante atti di costituzione in mora, che debbono consistere, per il disposto dell'art. 1219, primo comma, c.c., in una intimazione o richiesta di adempimento di un'obbligazione, previsioni che si attagliano ai diritti di credito e non anche ai diritti potestativi.(cass. civ., sez. II, 27 settembre 2007, n ). La mancata o intempestiva denuncia dei vizi della cosa venduta nel termine di otto giorni dalla scoperta, è configurata dalla legge come una causa di decadenza del diritto del compratore alla garanzia, già sorto in suo favore con la correlativa obbligazione del venditore, per effetto immediato e diretto del perfezionamento del contratto, ed essa, pertanto, come fatto impeditivo o estintivo del diritto fatto valere, deve essere espressamente eccepita dal venditore convenuto per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo. Da ciò deriva, in applicazione delle ordinarie regole sull'incidenza dell'onere della prova, che al compratore che agisce basta provare l'esistenza del vizio, quale solo presupposto necessario per l'esercizio del diritto, mentre incombe al venditore che eccepisce la decadenza di dimostrare il fondamento dell'eccezione, vale a dire il fatto (scoperta del vizio, ricevimento della cosa) dal cui compimento la legge fa decorrere il termine di decadenza, e l'avvenuto decorso di detto termine al momento della denuncia o della citazione, e solo in tal caso spetterà al compratore dare la prova contraria, di avere cioè denunciato in precedenza ed in tempo 4 / 7

5 utile il vizio. ( Trib. civ., sez. III, Bari, 30 giugno 2006, n. 1824). La decadenza dal diritto di garanzia per i vizi della cosa venduta non può essere rilevata d'ufficio, ma va ritualmente eccepita da chi vi ha interesse, cioè dal venditore (Cass. civ., sez. II, 16 febbraio 2006, n. 3429). Ai fini dell'esclusione della garanzia per i vizi della cosa venduta, l'art c.c. non richiede il requisito dell'apparenza, ma quello della facile riconoscibilità del vizio. Pertanto, l'onere del compratore, quale risulta dal detto articolo 1491 c.c., non postula una particolare competenza tecnica, né il ricorso all'opera di esperti, ma è circoscritto alla diligenza occorrente per rilevare i difetti di facile percezione.(cass. civ., sez. II, 18 dicembre 1999, n ). In tema di decadenza dalla garanzia per vizi della cosa venduta (art c.c.), anche nei casi di compravendita di azienda la denunzia deve seguire entro gli otto giorni dalla scoperta, onde consentire al venditore il controllo del fondamento della contestazione nell'immediatezza del manifestarsi del vizio stesso ed il sollecito apprestamento delle opportune difese, ovvero del dovuto rimedio, non solo laddove, come nella specie, si tratti di compravendita d'azienda di ridotte dimensioni, nella quale il valore di ciascuna singola componente concorra in misura rilevante alla formazione del valore del complesso, ma soprattutto ove la disfunzione della singola componente assuma autonoma rilevanza, influendo in misura determinante sull'idoneità produttiva del complesso stesso. (Cass. civ., sez. II, 9 luglio 2003, n ). 5 / 7

6 In tema di garanzia, per vizi della cosa venduta, la denunzia dei vizi della stessa da parte del compratore (o di un suo rappresentante), ai sensi e per gli effetti di cui all'art c.c., può essere fatta, in difetto di una espressa previsione di forma, con qualunque mezzo che in concreto si riveli idoneo a portare a conoscenza del venditore i vizi riscontrati e, quindi, anche con una telefonata. ( Cass. civ., sez. II, 3 aprile 2003, n. 5142) Oltre che in forma espressa, il riconoscimento dei vizi della cosa venuta può avvenire anche tacitamente, e cioè mediante il compimento di atti incompatibili con l'intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far valere la decadenza dal diritto alla garanzia: in particolare, ciò si verifica allorquando il venditore provveda a effettuare riparazioni a mezzo di propri tecnici, ovvero si offra di far riparare o sostituire la cosa venduta, poiché con tali comportamenti egli mostra di avere accettato la denunzia dei vizi da parte dell'acquirente senza porre alcuna questione in ordine alla sua tempestività e di avere ritenuto proprio obbligo procedere alla loro eliminazione, riconoscendo implicitamente, ma inequivocabilmente, che la denuncia era fondata. (Cass. civ., sez. II, 16 luglio 2002, n ). Il compratore, che abbia subito un danno a causa dei vizi della cosa, può rinunciare a proporre l'azione per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo ed esercitare la sola azione di risarcimento del danno dipendente dall'inadempimento del venditore, sempre che in tal caso ricorrano tutti i presupposti dell'azione di garanzia e, quindi, siano dimostrate la sussistenza e la rilevanza dei vizi ed osservati i termini di decadenza e di prescrizione ed, in genere, tutte le condizioni stabilite per l'esercizio di tale azione.(cass. civ., sez. II, 6 dicembre 2001, n ). Codice del Consumo. 6 / 7

7 A tale garanzia generale si affianca quella particolare prevista dal Codice del Consumo (D.lgs n. 206/2005) che fornisce una tutela maggiore al consumatore, ritenuto parte debole del rapporto contrattuale di compravendita, Il D.Lgs. n. 206/05 stabilisce che il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. In caso di difetto, il consumatore ha diritto, a sua scelta alla riparazione o sostituzione del prodotto, senza spese, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto. In questo caso il consumatore deve denunciare il vizio del prodotto entro 2 mesi dalla scoperta ; anche in questo caso la denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l esistenza del difetto o lo ha occultato. Inoltre ove il difetto si manifesti entro sei mesi dalla consegna del bene, si presume che tale vizio non sia stato causato dall acquirente, esonerando quindi quest ultimo dall onere di dimostrare che il difetto non è stato da lui stesso causato presupponendo quindi che il vizio fosse insito nel prodotto compravenduto già al momento della vendita. L azione diretta a far valere i difetti si prescrive nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene, che è in sostanza il termine entro cui l acquirente deve procedere giudizialmente nei confronti del venditore. 7 / 7

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