Circolare N.137 del 19 ottobre Le ultime novità in materia di detrazione del 36%
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- Leonora Tedesco
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1 Circolare N.137 del 19 ottobre 2011 Le ultime novità in materia di detrazione del 36%
2 Le ultime novità in materia di detrazione del 36% Gentile cliente, con la presente, desideriamo informarla che l art.2, commi 12-bis e 12-ter, inserito dal Senato in fase di conversione del DL 138/2011, entrato in vigore dal 17 settembre 2011, interviene in materia di detrazione IRPEF del 36% per le ristrutturazioni edilizie delle abitazioni (legge 449/1997, e s.m.i.) nella specifica ipotesi di vendita di una abitazione su cui siano stati eseguiti gli interventi di recupero. In particolare, si prevede la facoltà per il venditore di scegliere tra continuare ad utilizzare in prima persona la detrazione o trasferirla all acquirente. Tale facoltà viene prevista per le vendite effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 138/2011 appunto dal 17 settembre A tal proposito, si evidenzia che, fino a tale data, in caso di cessione dell abitazione, l agevolazione si trasferiva obbligatoriamente all acquirente. 2
3 Premessa I recenti interventi normativi hanno apportato modifiche, soprattutto di tipo procedurale, alla disciplina fiscale, prevista dall art.1, della Legge n.449/1997, dell agevolazione del 36% relativamente agli interventi di ristrutturazione effettuati su immobili abitativi, nonché sull acquisto di box auto pertinenziali all abitazione. In particolare, tra le disposizioni normative che hanno modificato la predetta disciplina ricordiamo che l art. 2, co. 12-bis e 12-ter, del D.L. 138/2011, prevede che in caso di trasferimento dell immobile, è possibile pattuire tra le parti la sorte delle quote di detrazione Irpef non ancora fruite da parte del venditore. In buona sostanza, mentre in passato tale detrazione in linea generale si trasferiva all acquirente, d ora in poi può essere oggetto di pattuizione tra le parti in sede di trasferimento del bene. In materia, tra gli altri interventi modificativi, intervenuti nell ultimo periodo, evidenziamo i seguenti: l art. 7, co. 2, lett. q), del D.L. 70/2011, ha soppresso, dal 14 maggio 2011, l obbligo di inviare preventivamente al Centro Operativo di Pescara la comunicazione di inizio lavori, prevedendo nel contempo l obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi alcuni dati che in precedenza erano contenuti nella comunicazione preventiva. In buona sostanza, ciò che prima era comunicato preventivamente al Centro Operativo di Pescara, dovrà essere indicato nel modello Unico, con modalità che dovranno essere stabilite da appositi provvedimenti attuativi; l art. 7, co. 2, lett. r), del D.L. 70/2011, ha soppresso l obbligo di indicare nelle fatture relative ai lavori agevolati, il costo della manodopera. Si osservi che tale obbligo è stato introdotto a decorrere dalle spese sostenute dal , ed è stato in seguito confermato: dall'art.1 co. 388 della L n. 296 (Finanziaria 2007), in relazione alla proroga dell'agevolazione per l'anno 2007; dall'art.1 co. 19 della L n. 244 (Finanziaria 2008), in relazione alla proroga dell'agevolazione per gli anni Poiché l'obbligo ineriva l'inserimento di specifiche indicazioni in fattura, la sua soppressione dovrebbe valere non già per i pagamenti effettuati dalla data del (data di entrata in vigore del DL 70/2011), bensì dalle fatture emesse, in relazione a lavori agevolati, dalla medesima data. Pertanto, rispetto alle fatture emesse dal , la separata indicazione del costo della manodopera non è più necessaria e la sua eventuale omissione cessa di costituire una causa di decadenza dalla detrazione (IRPEF) del 36% e da quelle (IRPEF, IRES) del 55%. 3
4 il D.L. n. 98/2011 ha previsto la riduzione dell aliquota della ritenuta da parte delle banche o di Poste Italiane in sede di effettuazione dei bonifici per il pagamento dei lavori di ristrutturazione dal 10% al 4%. Come si desume da quanto riportato, le modifiche normative non hanno inciso sulla disciplina sostanziale della detrazione in parola, essendo quindi immutati i soggetti e gli interventi per i quali spetta l agevolazione, così come l orizzonte temporale su cui spalmare la detrazione. Di seguito illustriamo nel dettaglio le nuove disposizioni in materia di cessione delle agevolazioni fiscali concernenti il recupero edilizio degli immobili della manovra di ferragosto. Le agevolazioni fiscali per il recupero edilizio degli immobili Prima di illustrare le modifiche apportate dalla legge di conversione del DL n. 138/2011 (legge n. 148/2011) ricordiamo brevemente che i contribuenti hanno la possibilità di detrarre dall imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) il 36% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2012 per la ristrutturazione di case di abitazione e delle parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. Il beneficio sul quale calcolare la detrazione spetta fino al limite massimo di spesa di euro da suddividere in dieci anni (5 anni in caso di persone con più di 75 anni, e 3 anni in caso di contribuenti con più di 80 anni). Dal 1 ottobre 2006, l importo massimo di spesa ( euro), per cui è possibile fruire dell agevolazione Irpef, va riferito alla singola unità immobiliare e non più ad ogni persona fisica che abbia sostenuto le spese. Di conseguenza, tale ammontare va suddiviso fra tutti i soggetti aventi diritto alla detrazione (ad esempio marito e moglie cointestatari di un abitazione possono calcolare la detrazione spettante sull ammontare complessivo di spesa di euro). Nel caso in cui gli interventi consistano, invece, nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi, sulla singola unità immobiliare. Per esempio, per le spese sostenute nel corso del 2011 per lavori iniziati in anni precedenti, si avrà diritto all agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione non ha superato il limite complessivo di euro. 4
5 Cessione dell immobile Secondo quanto previsto dal comma 7 dell art. 1 della Legge n. 449/1997 (istitutiva della detrazione), in caso: di cessione; donazione; dell immobile abitativo sul quale siano stati effettuati lavori di ristrutturazione agevolabili, i ratei delle detrazioni previste non ancora utilizzati dal venditore spettavano, per la parte non goduta, solo quando la stessa sia una persona fisica. La norma prevedeva il trasferimento delle detrazioni in capo all acquirente, in considerazione del fatto che lo stesso aveva pagato nel prezzo di acquisto dell immobile le spese di ristrutturazione sostenute dal venditore. Tale previsione, ripresa successivamente anche dall art. 2, comma 5 della Legge n. 289/2002, sanciva dunque l oggettività dell agevolazione, che rimaneva legata alle vicende del bene e non del soggetto che aveva sostenuto le spese. Le novità della manovra di ferragosto I commi 12-bis e 12-ter, come anticipato brevemente in premessa, intervengono rispettivamente: sull art. 1, comma 7, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449,; sull art. 2, comma 5 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289; modificando la disciplina della detrazione in caso di cessione dell immobile, prevedendo che: le detrazioni (...) possono essere utilizzate dal venditore oppure possono essere trasferite per i rimanenti periodi di imposta di cui al comma 2 all acquirente persona fisica dell unità immobiliare. La modifica, quindi, introduce la possibilità di decidere contrattualmente se il diritto alla detrazione rimanga in capo al venditore o sia trasferito in capo all acquirente. A tal proposito evidenziamo che, il fatto che il legislatore demandi la scelta alle parti, implica che il beneficio delle detrazioni assume un valore proprio negoziale che prima non era evidente, dal momento che le parti non potevano disporre di tale diritto. Se da un lato la modifica può rappresentare un beneficio in caso l acquirente sia un soggetto IRES, in quanto ora la detrazione non andrà più persa a causa della cessione, d altro canto l acquirente persona fisica si troverà a dover negoziare con la controparte per un diritto in precedenza dato per acquisito. 5
6 Disponibilità del diritto e convenienza delle negoziazioni La scelta del soggetto, a seguito delle negoziazioni, che beneficerà delle residue detrazioni dovrà essere effettuata sulla base della situazione esistente in capo al venditore e all acquirente. È evidente che quando le compravendite saranno effettuate da venditori persone fisiche nei confronti di acquirenti soggetti IRES, sarà opportuno mantenere le detrazioni in capo al venditore, per evitare che il beneficio vada perso. Nella maggior parte delle circostanze sarà necessario analizzare se il carico IRPEF di una delle parti non consente l assorbimento dell ammontare della detrazione: in caso il venditore dell immobile abbia debiti IRPEF costantemente inferiori all ammontare della detrazione, dunque non sufficienti ad assorbirne l intero ammontare, è più vantaggioso riconoscere il beneficio in capo all acquirente. nel caso in cui invece sia l acquirente ad aver un ridotto carico impositivo, è più vantaggioso riconoscere il beneficio a carico del venditore. ESEMPIO Il soggetto che vende l immobile ha un reddito pari a euro e, al netto delle detrazioni, versa all erario euro di imposte sui redditi. Il soggetto acquirente, invece, ha un reddito di euro e per effetto delle detrazioni sul lavoro dipendente versa al fisco solamente 800 euro di imposte (la restante parte viene rimborsata a titolo di detrazione). Il beneficio fiscale per il recupero edilizio dell immobile oggetto della negoziazione garantisce una detrazione annua di euro. In tal caso, fra i due soggetti può essere accordato un maggior beneficio al soggetto che vende l immobile qualora gli sia garantita la detrazione dei lavori di recupero edilizio: l acquirente, non avendo sufficiente capienza IRPEF, perderebbe parte del rimborso. (400 euro). In ogni caso, prima di riconoscere un maggior prezzo al venditore a fronte del trasferimento del diritto alla detrazione (perché senz altro verrà chiesto), diventa indispensabile per l acquirente richiedere al venditore tutta la documentazione necessaria a verificare che la detrazione sia effettivamente spettante. In particolare, sarà opportuno, per l acquirente, prendere visione della comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara (per le ristrutturazioni iniziate prima della sua abolizione) e all ASL, nonché delle fatture e dei relativi 6
7 pagamenti effettuati mediante bonifici, prima di decidere se acquistare anche il diritto alle detrazioni. Le questioni aperte La scarna modifica normativa offre il fianco ad alcuni dubbi interpretativi: un primo punto che l Amministrazione Finanziaria dovrà chiarire cosa accadrebbe quando nulla fosse specificato nell atto di cessione dell immobile in merito al beneficiario del diritto alla detrazione; non è chiaro se il trasferimento del diritto debba avvenire per l intero o le parti possano decidere di dividersi il beneficio fiscale; infine, si ritiene che sia possibile trasferire il beneficio della detrazione in caso di donazione dell immobile: sebbene la norma letteralmente si riferisce esclusivamente a venditore e acquirente. 7
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