LA NUOVA LEGGE REGIONALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO L.R. 10 novembre 2014 n. 65
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- Francesca Tommasina Leoni
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1 LA NUOVA LEGGE REGIONALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO L.R. 10 novembre 2014 n. 65 La disciplina del territorio agricolo artt Regolamento di attuazione contenente disposizioni per la qualità art. 84. Marco Minucci Regione Toscana Settore Produzioni agricole vegetali
2 ART La Regione con regolamento di attuazione da emanarsi entro 180 giorni dall entrata in vigore della legge stabilisce: a) Disposizioni per l installazione di manufatti aziendali temporanei art. 70 comma 1 (periodi sino a 2 anni); b) Disposizioni per l installazione di serre e di altri manufatti aziendali temporanei art. 70 comma 3) lett. a) - (periodi superiori a 2 anni).
3 q I manufatti di entrambe le tipologie devono essere semplicemente ancorati a terra, senza opere murarie ovvero senza modificare in modo permanente lo stato dei suoli. q I primi sono soggetti a semplice comunicazione (edilizia libera - art. 136) i secondi a Segnalazione Certificata d Inizio Attività (SCIA - art. 135). Per entrambi sussiste l impegno a rimuovere i manufatti ed al ripristino dello stato dei luoghi cessata la necessità d utilizzo. Con il nuovo regolamento saranno superate le disposizioni attuali del Regolamento n. 5/R unificando le fattispecie previste agli artt. 7 (manufatti precari) e 8 (serre temporanee ed a copertura stagionale).
4 q La comunicazione per l installazione dei manufatti di cui al presente articolo è presentata ai competenti uffici comunali (SUE) secondo la prevista modulistica edilizia. In ipotesi gli elementi principali da tenere presenti, anche in analogia al Reg. 13/5/ /R art. 5 attuativo della L.R. 41/2012 di sostegno all attività vivaistica, sono: q a) descrizione sommaria del manufatto e breve esposizione delle esigenze produttive; q b) dati relativi al sito di collocazione del manufatto: ubicazione e riferimenti catastali; q c) dati relativi al sottoscrittore della domanda: proprietario o avente titolo o referente della pratica; q d) data di installazione del manufatto; q e) indicazione della superficie agricola totale interessata; q f) dimensioni e materiali dei manufatti da installare, nonché indicazione delle opere di mitigazione previste, ove necessarie. q g) data di rimozione prevista (per i manufatti di cui all art. 70 comma 1 e comma 3 lett. a)); q h) impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo di utilizzazione fissato; q i) dichiarazione che i manufatti non ricadono in aree sottoposte a vincolo paesaggistico o, in alternativa, estremi dell autorizzazione paesaggistica rilasciata. Alla comunicazione sono allegati: q a) cartografia aereofotogrammetrica in scala 1: della superficie complessiva dell'azienda e dell'area interessata dal manufatto; q b) schemi grafici del manufatto e relazione; q c) dimostrazione del rispetto dei contenuti degli strumenti urbanistici vigenti.
5 Per manufatti e serre aventi caratteristiche le caratteristiche del presente articolo, già installati (ai sensi del Regolamento n. 5/R ) alla data di entrata in vigore del regolamento e per i quali perdurino le esigenze di utilizzo è in ipotesi di prevedere il loro mantenimento (oltre due anni) previa presentazione di S.C.I.A. alle condizioni all art. 70 comma 3 lett. a). Infatti la L.R. 65/2014, all articolo 240, introduce una norma transitoria solo per i manufatti temporanei già esistenti (art. 7, Regolamento n. 5/R e non per le serre temporanee, ex art. 8). In particolare per le serre è necessario stabilire caratteristiche e condizioni generali (nel Regolamento n. 5/R): Altezza max non superiore a 4 metri in gronda e 7 al culmine; Distanze minime non inferiori a 1) Metri 5 dalle abitazioni esistenti sul fondo 2) Metri 10 da tutte le abitazioni; distanza ridotta a 5 qualora la serra non abbia alcuna apertura sul lato prospiciente l abitazione 3) Metri 3 dal confine se l altezza massima al culmine è superiore a metri 5; metri 1,5 se altezza e pari a 5 metri od inferiore 4) Distanze minime dalle strade come previsto dal Codice della strada.
6 c) Disposizioni per l installazione di manufatti non temporanei che necessitano di interventi permanenti sul suolo art. 70 comma 3 lett. b); d) Fattispecie di manufatti non temporanei aventi le caratteristiche di cui all art. 70 comma 3 lett. b). Si tratta di manufatti non temporanei, comprese le serre fisse, necessari alla conduzione aziendale. Si realizzano: - Con permesso a costruire (art. 134) - In assenza di PAPMAA.
7 q Per i manufatti temporanei installati per periodi non superiori a due anni possono essere poste ulteriori condizioni da parte degli strumenti della pianificazione territoriale provinciale o dalla pianificazione urbanistica comunale, quest ultima esclusivamente al fine di assicurare la tutela di immobili ed aree di rilevante interesse paesaggistico o ambientale in attuazione dell art. 92 comma 3 lett. e) (regole di tutela e disciplina del patrimonio territoriale, comprensive dell adeguamento alla disciplina paesaggistica del PIT) (art. 70 commi 1 e 2). q Per i manufatti temporanei installati per periodi superiori a due anni e per i manufatti non temporanei di cui all art. 70 comma 3 lett. b) possono essere poste ulteriori condizioni da parte degli strumenti della pianificazione territoriale e dalla pianificazione urbanistica comunale (art. 70 comma 3).
8 Con il regolamento devono essere individuate le fattispecie, ovvero in ipotesi: silos serre fisse concimaie strutture per ricovero prodotti e materiali altri manufatti In ogni caso dovranno essere individuate strutture ben differenziabili dagli ordinari annessi agricoli, da realizzarsi con PMA alle condizioni di cui all art. 73 comma 4.
9 A queste tipologie sono in ipotesi da aggiungere le fattispecie precedentemente previste all articolo 5 del Regolamento n. 5/R (annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie o eccedenti le capacità produttive aziendali) ovvero manufatti per: allevamento intensivo di bestiame; trasformazione e vendita diretta dei prodotti del fondo; acquacoltura; allevamento fauna selvatica; cinotecnica; allevamenti zootecnici minori. La logica sarebbe quella di escludere dal PMA (e quindi dal rispetto delle superfici minime) queste fattispecie, riservate comunque ai soli imprenditori agricoli, prevedendo tuttavia la loro demolizione quando non più funzionali all attività produttiva.
10 In generale: Tutti i manufatti previsti all articolo 70 non possono essere inseriti nel computo dei beni aziendali. Anche per le fattispecie di manufatti non temporanei, art. 70 comma 3 lett. b), realizzati con permesso a costruire, sussiste l impegno alla rimozione ed al ripristino dello stato dei luoghi cessata la necessità d utilizzo, pena l applicazione delle disposizioni di cui all art. 196 (Interventi eseguiti in assenza di permesso a costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali).
11 e) Condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dall art. 73 comma 3) cui è soggetta la realizzazione di nuove abitazioni rurali Ai sensi dell art. 73 comma la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo: deve essere ammessa dagli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica comunali deve essere necessaria alla conduzione del fondo è soggetta a approvazione da parte del Comune del PAPMAA presentato dall imprenditore agricolo a titolo professionale è subordinata alla dimostrazione della necessità propria dell imprenditore, dei familiari coadiuvanti o addetti a tempo indeterminato impegnati nell attività agricola all impegno a mantenere in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quanto previsto sulla base dei criteri e parametri definiti dal PTC o dal PTCM, od in mancanza dal Regolamento di attuazione. Come per tutte le nuove edificazioni è comunque fatto obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, se coerente con la tipologia di questi ultimi (art. 73 comma 1).
12 Ulteriori condizioni, in continuità con la normativa vigente (Regolamento n. 5/R ) possono essere ricondotte a: Necessità di tempo lavoro almeno un unità lavorativa uomo (ULU) 1728 ore/anno per ogni unità abitativa comprese le esistenti. Ore lavorative riferite prevalentemente alle attività agricole ed in parte residua alle attività connesse. Nelle zone montane o svantaggiate (c.d. zone intermedie per vincoli socio/economici o criteri geofisici attualmente su elenchi catastali ma in corso di georeferenziazione da parte di ARTEA -Reg.CE 1305/2013 art. 31 e 32) le ore lavorative annue sono ridotte della metà. Il PTC può prevedere valori intermedi (tra 1728 e 864 nelle diverse parti del territorio). Necessità di risiedere nel fondo per l imprenditore, o per i familiari coadiuvanti o per gli addetti a tempo inderminato impegnati nell attività agricola con le relative documentazioni iscrizione albo IAP; iscrizione alla previdenza sociale INPS per i familiari coadiuvanti o addetti a tempo indeterminato.
13 Rinvio alla disciplina comunale per il territorio rurale per la definizione: Dimensione massima e minima ammissibile di ogni unità abitativa I materiali e gli elementi tipologici confacenti ad un corretto inserimento paesaggistico e ambientale degli edifici, anche in relazione alla salvaguardia delle tradizioni architettoniche, allo sviluppo della bio-edilizia ed al perseguimento del risparmio energetico ed all utilizzo delle energie rinnovabili La corretta localizzazione rispetto ai caratteri del territorio e del paesaggio. In mancanza della definizione della superficie massima ammissibile per ogni unità abitativa da parte della disciplina comunale, che comunque non può ecceder i 150 metri quadrati di superficie utile dei vani abitati, è fissata in 110 metri quadrati di superficie utile dei vani abitati.
14 f) Superfici fondiarie minime da mantenere in produzione per la costruzione di nuovi edifici rurali ed uso abitativo o di nuovi annessi agricoli art. 73 comma 2 e 4; g) Superfici fondiarie minime da mantenere in produzione nel caso di mutamento della destinazione d uso agricola degli edifici aziendali art. 82 comma 1; Per edificazione nuovi edifici o annessi agricoli - Impegno dell imprenditore a mantenere in produzione superfici minime non inferiori a quanto previsto dagli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica sulla base dei criteri e dei parametri definiti dal PTC o dal PTCM oppure in mancanza dal regolamento di attuazione (art. 73 comma 2 lett. b) art. 73 comma 4 lett. b)). Mutamento destinazione d uso agricola di edifici aziendali con PMA - in assenza di alternative per recupero ad uso agricolo, a condizione che si mantengano in produzione superfici minime non inferiori a quanto previsto dagli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica sulla base dei criteri e dei parametri definiti dal PTC o dal PTCM oppure in mancanza dal regolamento di attuazione (art. 82 comma 1).
15 Per il Regolamento n. 5/R art. 2 attualmente; Le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione necessarie per consentire la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di nuovi annessi agricoli, qualora non siano definite nel piano territoriale di coordinamento della provincia che provvede in tal senso anche differenziandone i valori nelle diverse parti del territorio ed avendo particolare considerazione delle specificità dei territori montani, sono le seguenti: a) 0,8 ettari per colture ortoflorovivaistiche specializzate, riducibili a 0,6 ettari quando almeno il 50 per cento delle colture è protetto in serra; b) 3 ettari per vigneti e frutteti in coltura specializzata; c) 4 ettari per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo; d) 6 ettari per colture seminative, seminativo arborato, prato, prato irriguo; e) 10 ettari per i castagneti da frutto; f) 30 ettari per bosco ad alto fusto, bosco misto, bosco ceduo pascolo, pascolo arborato e pascolo cespugliato. Per le aziende biologiche (iscritte nell elenco regionale L.R. 49/97 ) le superfici fondiarie minime sono ridotte del 30 per cento. Per i fondi agricoli con terreni di diverso ordinamento colturale, qualora non sia diversamente disposto nel piano territoriale di coordinamento della provincia, la superficie fondiaria minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad uno la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie minime previste dal comma 1.
16 h) Casi in cui è consentita la costruzione di nuovi annessi agricoli minimi da parte di aziende che non raggiungono i requisiti minimi dall art. 73 comma 5); Annessi agricoli minimi - il termine minimo non era nella l.r. 1/2005. La fattispecie riguarda la costruzione di annessi strettamente necessari all attività delle aziende agricole, che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del PMA, fermo restando il rispetto delle limitazioni e prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici generali o dal piano operativo del Comune. I casi previsti per la realizzazione degli annessi agricoli minimi possono essere assimilati a quelli già presenti in molti Regolamenti Urbanistici Comunali, che hanno già definito parti del territorio nei quali consentirli, relative condizioni, dimensioni e caratteristiche di tipologiche.
17 ff L.R. 65/2014 art Regolamento di attuazione contenente disposizioni per la qualità i) Contenuti del Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA) 74 comma 1; Versione attuale contenuta nel Regolamento n. 5/R art. 2 attualmente in vigore: Quali criticità e problematiche?
18 l) Modifiche al Programma Aziendale assentibili con procedimenti semplificati, in quanto non sostanziali art. 74 comma 12; Procedimenti semplificati previsti nei casi di cui al comma 8 - Il PMA può essere modificato in ogni tempo per : adeguarlo ai programmi comunitari es. attuale approvazione programmazione PSR Toscana FEASR ; Ai programmi statali - es. approvazione Programmi di Filiera del Mi.P.A.A.F. se contenenti previsioni di investimenti strutturali o obbligo interventi strutturali Ai programmi regionali es. approvazione Programmi analoghi a quelli statali in caso di eventi naturali che modifichino in modo significativo lo stato dei luoghi - es. calamità naturali rilevanti (alluvioni, terremoti ecc.). Per motivi diversi può essere modificato a scadenze non inferiori ad un anno (comma 11). Da definire e valutare le tipologie di modifiche non sostanziali assentibili con procedimento semplificato.
19 m) Modalità di presentazione dell istanza per il mutamento della destinazione d uso di immobili industriali o commerciali per lo svolgimento dell attività agricola art. 75 comma 1 e 3; L imprenditore agricolo può chiedere il mutamento di destinazione di immobili da industriale/commerciale ad usi connessi all attività agricola. Al Comune deve essere trasmessa istanza che attesti la necessità di utilizzo a fini agricoli e titolo di possesso (proprietà o affitto). Criticità da considerare per le implicazioni fiscali ed il rischio di possibili abusi, nel caso di possesso temporaneo (affitto). Necessità di prevedere una specifica attività di controllo da parte del Comune. Gli immobili in proprietà costituiscono parte della dotazione aziendale; per quelli in affitto la richiesta è formulata per un periodo di tempo determinato, con relativo titolo che legittima il possesso. Agli immobili in questione non si applica il divieto di mutamento della destinazione d uso di cui all art. 81 comma 1 (reversibilità destinazione d uso dell annesso).
20 n) Condizioni per la realizzazione di nuovi annessi agricoli da parte di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli art. 78 comma 3); Gli annessi necessari all attività agricola amatoriale e per il ricovero degli animali domestici sono soggetti a SCIA e riservati a soggetti diversi dagli imprenditori agricoli. Gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica comunali (art. 78 comma 2): Prevedono e disciplinano i casi nei quali è consentita la loro realizzazione; Individuano le aree in cui consentire la loro realizzazione; Dettano specifiche disposizioni per le diverse aree come definite all art. 64. Condizioni generali: Dimostrazione titolo di possesso del terreno (proprietà, affitto, ecc.); La loro installazione non può determinare modifiche permanenti dello stato dei suoli (SCIA); Non possono disporre di cucina, di impianti igienico-sanitari, di allacciamenti alle reti delle urbanizzazioni; Devono rispettare le distanze minime dalle abitazioni (in particolare i ricoveri di animali domestici); E necessario sottoscrivere l impegno alla rimozione al cessare dell attività agricola (art. 78 comma 4) pena l applicazione delle disposizioni di cui all articolo 196. Se costruiti ai sensi della L.R. 65/2014 non possono essere alienati separatamente dal fondo e devono essere rimossi al cessare dell attività agricola. In analogia all art. 70 comma 6 in caso di mancato rispetto dell impegno viene prevista l applicazione delle disposizioni di cui all art. 196.
Raccolta Normativa della Regione Toscana 1
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