COLLEGATO LAVORO: LE ISTRUZIONI SULLA NUOVA MAXISANZIONE CONTRO IL LAVORO SOMMERSO 1^ PARTE

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1 Per eventuali problemi di ricezione telefonare allo Trento, Varie COLLEGATO LAVORO: LE ISTRUZIONI SULLA NUOVA MAXISANZIONE CONTRO IL LAVORO SOMMERSO 1^ PARTE Ministero del Lavoro, Circolare 12 novembre 2010 n. 38 Il Ministero del Lavoro commenta l articolo 4 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. Collegato Lavoro) contenente una serie di misure per contrastare il lavoro sommerso. In particolare, il provvedimento di legge apporta sostanziali modifiche all articolo 3 del Decreto Legge n. 12/2002 per quanto concerne la maxisanzione per il lavoro sommerso.

2 AP n. 374 / pagina 2 di 6 La Legge n. 4 novembre 2010 n. 183 (Collegato Lavoro) è stata pubblicata sul S.O. n. 243 alla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2010 ed entra in vigore il 24 novembre 2010 (si veda al riguardo Aggiornamento AP n. 360/2010). Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella Circolare 12 novembre 2010, n. 38, fornisce tempestivi chiarimenti in materia di maxisanzione per il lavoro sommerso, in seguito alle modifiche apportate dall articolo 4 del Collegato Lavoro. Preso atto che le novità legislative hanno un notevole impatto sull attività di vigilanza, il Ministero introduce le linee direttive dell attività ispettiva concentrando l analisi sui seguenti aspetti: natura della maxisanzione e individuazione del lavoro nero; ambito di applicazione; soggetti titolari del potere di contestazione dell illecito e modalità procedurali; regime sanzionatorio. NATURA DELLA MAXISANZIONE La maxisanzione è stata istituita dal Decreto Legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, nella Legge 23 aprile 2002, n. 73, ed è una misura sanzionatoria aggiuntiva che va a sommarsi alle altre sanzioni inerenti il rapporto di lavoro previste dall ordinamento. L articolo 3, comma 3 della Legge n. 73/2002, nella versione precedente all entrata in vigore del Collegato Lavoro prevede: Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro a euro per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata. Con l entrata in vigore del Collegato Lavoro il predetto articolo 3 viene così novellato: Ferma restando l applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa da euro a euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L importo della sanzione è da euro a euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L importo delle sanzioni civili connesse all evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento. L articolo 3, comma 3, del D.L. n. 12/2002, come modificato dal Collegato Lavoro, limita l applicazione della maxisanzione esclusivamente all ipotesi di impiego di lavoratori subordinati per i quali non sia stata inviata la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l Impiego, rimanendo pertanto esclusi tutti i casi in cui l irregolarità riguarda l impiego di lavoratori non subordinati (ad esempio, parasubordinati o autonomi). Dal 24 novembre 2010 l ambito di applicazione della maxisanzione è circoscritto: ai lavoratori impiegati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l impiego, e, come vedremo in seguito in caso di assenza di adempimenti contributivi precedentemente assolti.

3 AP n. 374 / pagina 3 di 6 Infatti, il regolare assolvimento degli adempimenti contributivi, nella fattispecie, il regolare invio della Denuncia UNIEMENS, e il pagamento dei contributi previsti, prova la volontà del datore di lavoro di non occultare il rapporto di lavoro ed evita, pertanto, l irrogazione della nuova maxi sanzione. Preme precisare che qualsiasi altra scrittura e documentazione obbligatoria che renda conoscibile e non occulto il rapporto di lavoro, quali il libro unico, la lettera d assunzione, la documentazione assicurativa e fiscale, non potrà essere utilizzata dal datore di lavoro al fine di evitare la maxisanzione. Pertanto la mancata comunicazione preventiva al Centro per l Impiego (di cui all articolo 9-bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996, convertito nella Legge n. 608/1996), diviene ora: l indice rilevatore della presenza di lavoratori in nero e presupposto per l applicazione della maxisanzione. Al riguardo, il Ministero precisa che la maxisanzione assorbe la sanzione amministrativa da 100 ad 500, per ogni lavoratore interessato, di cui all articolo 19, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003, che pertanto, non è applicabile nel caso di mancata comunicazione d assunzione al Centro per l Impiego. La sanzione per l omessa o tardiva comunicazione preventiva al Centro per l impiego rimane applicabile negli altri casi in cui sussiste l obbligo di comunicazione dell instaurazione di rapporti di lavoro, quali: rapporti di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche a progetto, associazione in partecipazione, tirocini; rapporti di lavoro subordinato quando la mancata tempestiva comunicazione non dia luogo alla maxisanzione (ad esempio comunicazioni d assunzione spontanee effettuate in ritardo). CAMPO DI APPLICAZIONE Il Ministero ribadisce che: l attuale formulazione legislativa si riferisce esclusivamente ai lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati, ovvero anche di enti pubblici economici, con esclusione dei lavoratori domestici. In sostanza per le tipologie di rapporto di lavoro diverse dal lavoro subordinato non trova più applicazione, a decorrere dal 24 novembre 2010, la maxisanzione. Inoltre, l introduzione di tali novità determina il venir meno delle difficoltà interpretative insorte in passato quando la precedente disciplina sanzionava l impiego dei lavoratori: non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, indipendentemente dal fatto che il rapporto di lavoro sia qualificato come subordinato od autonomo. La maxisanzione non è applicabile ai rapporti di lavoro genuini instaurati con lavoratori autonomi e subordinati, quali, a titolo esemplificativo: co.co.co. in qualunque modalità, anche a progetto, associati in partecipazione con apporto di lavoro ecc., anche nel caso in cui non sia stata fatta (se normativamente prevista) la comunicazione al Centro per l Impiego; in quest ultimo caso rimane applicabile la sanzione amministrativa per omessa comunicazione. La disposizione novellata dal Collegato Lavoro prevede la sanzionabilità del datore di lavoro privato, con esclusione del datore di lavoro domestico, che impiega lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Nella formulazione previgente, invece, i datori di lavoro domestico rientravano a tutti gli effetti tra i soggetti passibili di maxisanzione qualora avessero fatto ricorso a lavoro irregolare.

4 AP n. 374 / pagina 4 di 6 Sospensione dell attività imprenditoriale Il Ministero precisa che la modifica del campo di applicazione della maxisanzione non è accompagnata da una corrispondente modifica del campo di applicazione della sospensione dell attività imprenditoriale prevista dall articolo 14, D.Lgs. n. 81/2008. Come si ricorderà (si veda al riguardo Aggiornamento AP n. 330/2010), l adozione del provvedimento di sospensione dell attività imprenditoriale da parte degli organi di vigilanza del Ministero del lavoro è il riscontro di: impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Pertanto, il provvedimento di sospensione dell attività imprenditoriale continua a ricomprendere la generalità dei rapporti di lavoro, quindi anche non subordinati. Infatti, la natura cautelare di tale provvedimento, volta a salvaguardare l integrità psicofisica dei lavoratori, prescinde dalla qualificazione giuridica del rapporto intercorrente tra datore di lavoro/committente e lavoratore. Casi in cui non è prevista la comunicazione al Centro per l Impiego Nei casi in cui non è prevista la comunicazione al Centro per l Impiego, quali: il lavoro occasionale accessorio (art. 70, D.Lgs. n. 276/2003); le prestazioni rese da soci, coadiuvanti familiari e assimilati (art. 4, comma 1, n. 6 e 7, e 23 del D.P.R. n. 1124/1965), il requisito della subordinazione viene dato per accertato, con conseguente applicazione della maxisanzione, quando non siano stati effettuati gli adempimenti formali previsti (denunce all INAIL). In particolare, il Ministero precisa che: rispetto a tali rapporti è possibile applicare la sanzione qualora non sia stata effettuata: la comunicazione di cui all art. 23 del D.P.R. n. 1124/1965 per le figure di cui all art. 4, comma 1 n. 6 e 7, dello stesso Decreto (coniuge, figli, parenti, affini, affiliati e affidati dal datore di lavoro che prestino con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale ed anche non manuale; soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale); la comunicazione all INPS/INAIL connessa all attivazione di prestazioni di lavoro occasionale accessorio. L affermazione che la maxisanzione possa essere applicata nel caso in cui non sia stata fatta la denuncia nominativa di instaurazione del rapporto di lavoro all INAIL (di cui al primo periodo dell articolo 23 del DPR n. 1124/1965, così come sostituito dal D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella Legge n. 133/2008) desta notevoli preoccupazioni stante il fatto che si presume, nel lavoro familiare, un attitudine alla solidarietà e all assistenza reciproca fra i coniugi e i componenti della famiglia e, quindi, di gratuità della prestazione. Si ritiene, in linea con l orientamento giurisprudenziale prevalente, che in ambito familiare la subordinazione vada provata per fatti concludenti, quindi più specifici e diversi rispetto alla mera assenza della denuncia all INAIL. Un ulteriore caso in cui non è prevista la comunicazione preventiva al Centro per l Impiego riguarda le prestazioni di lavoro autonomo occasionale di cui all art c.c.; in questo caso il Ministero precisa che: il personale ispettivo provvederà ad irrogare la maxisanzione in assenza della documentazione utile ad una verifica circa la pretesa autonomia del rapporto (iscrizione alla Camera di Commercio, possesso di partita IVA, produzione di valida documentazione fiscale precedente all accertamento).

5 AP n. 374 / pagina 5 di 6 Il lavoro autonomo occasionale, proprio per l assenza di abitualità, non richiede il possesso della partita IVA e l iscrizione alla Camera di Commercio. Si ritiene che, in questo caso, il rapporto di lavoro (genuino) possa essere provato tramite la documentazione fiscale. ESCLUSIONI DALL APPLICAZIONE DELLA MAXISANZIONE La circolare in commento chiarisce che la maxisanzione non si applica, altresì, nell ipotesi di: instaurazione di rapporti di lavoro autonomo o parasubordinato, effettuati nel rispetto dei relativi obblighi documentali, che in sede di accertamento ispettivo siano qualificati come rapporti di lavoro subordinato. Tali fattispecie, trattandosi di errato inquadramento, non rientrano, infatti, nel presupposto identificativo del lavoro sommerso. Alla stessa stregua non si applica la maxisanzione qualora il rapporto di lavoro, iniziato in nero, quindi in assenza di una preventiva comunicazione presso il Centro per l Impiego, venga integralmente regolarizzato dal datore di lavoro: in modo spontaneo; per l intera durata del rapporto, antecedentemente al primo accesso ispettivo o, comunque prima di una eventuale convocazione per l espletamento del tentativo di conciliazione monocratica. Al riguardo il Ministero individua esclusivamente due casi nei quali è possibile evitare la maxisanzione: datore di lavoro che prima dello scadere del primo adempimento contributivo, ossia entro il 16 del mese successivo all effettivo inizio del rapporto, invia la comunicazione al Centro per l Impiego da cui risulti la data di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro; datore di lavoro che, scaduto il predetto termine, effettui entro e non oltre 12 mesi dal termine stabilito per il versamento dei contributi o premi riferiti al primo periodo di paga: la denuncia della propria situazione debitoria, il pagamento, entro 30 giorni dalla denuncia, della contribuzione scoperta, la comunicazione al Centro per l Impiego da cui risulti la data di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, il pagamento della sanzione civile prevista dall articolo 116, comma 8, lettera b), della Legge n. 388/2000, nel caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero. In entrambi i casi rimane applicabile la sanzione amministrativa da 100 ad 500, per ogni lavoratore interessato, di cui all articolo 19, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003. Criticità Si ritiene che il versamento dei contributi sia una condizione introdotta dalla circolare del Ministero del Lavoro che però non trova riscontro nella disposizione legislativa, che si limita a prevedere la maxisanzione per lavoro nero in mancanza di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, prima dell accesso ispettivo. Gli adempimenti di carattere contributivo Il comma 4, dell articolo 3 del Decreto Legge 22 febbraio 2002, n. 12 nel testo novellato dal Collegato Lavoro stabilisce che: Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione.

6 AP n. 374 / pagina 6 di 6 Come si diceva la volontà del datore di non occultare il rapporto di lavoro, nel caso in cui in sede di visita ispettiva sia riscontrata la presenza di lavoratori per i quali non è stata fatta la comunicazione al Centro per l Impiego, può essere provata dallo stesso dimostrando di aver effettuato gli invii delle Denunce UNIEMENS. Il Ministero ribadisce che per evitare l irrogazione della nuova maxi sanzione valgono solo i documenti di tipo contributivo, nella fattispecie gli obblighi contributivi devono essere assolti: prima dell intervento ispettivo e dall inizio della prestazione di lavoro. Tale valore degli adempimenti contributivi vale anche per le gestioni previdenziali diverse da quelle del Fondo lavoratori dipendenti. Il Ministero cita ad esempio i versamenti alla Gestione Separata: nel caso in cui in sede di accertamento ispettivo un rapporto di lavoro parasubordinato sia ricondotto nell alveo del lavoro subordinato, non opera la maxisanzione in assenza della comunicazione preventiva. Anche in questo caso rimane la sanzionabilità della tardiva comunicazione. La maxisanzione, né l ordinaria sanzione da 100 a 500 euro non operano quando il datore di lavoro dimostri che l omessa o tardiva comunicazione dell instaurazione del rapporto di lavoro è dovuta ad una causa di forza maggiore, vale a dire ad un evento straordinario, che oggettivamente non consentiva di prevedere o rimandare l assunzione. In particolare, il Ministero conferma che possa rientrare fra le ipotesi di forza maggiore anche l assunzione effettuata durante i periodi di chiusura del professionista o delle associazioni di categoria, a cui il datore di lavoro abbia affidato la cura degli adempimenti di legge a condizione che il datore di lavoro dimostri: di avere affidato gli adempimenti ad un soggetto abilitato; di avere proceduto all assunzione durante i periodi di chiusura dell intermediario; di avere inviato la comunicazione preventiva via fax utilizzando il modello UNI-URG, analogamente a quanto previsto in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici. L obbligo di invio della comunicazione ordinaria rimane fissato al primo giorno utile successivo alla riapertura degli studi o degli uffici. IL COLLEGATO LAVORO disponibile Il testo contiene un analisi dettagliata delle numerose novità contenute nel Collegato lavoro alla Legge Finanziaria per il In particolare, le disposizioni analizzate riguardano: la revisione delle disposizioni in materia di controversie individuali di lavoro (conciliazione e arbitrato, termini e modalità di impugnazione dei licenziamenti individuali); la modifica della disciplina sulle ispezioni nei luoghi di lavoro; la revisione del sistema sanzionatorio previsto per il lavoro sommerso; l introduzione di sostanziali modifiche al sistema sanzionatorio in materia di orario di lavoro; la ridefinizione della procedura di certificazione dei contratti di lavoro; la modifica della disciplina dei permessi per l assistenza ai portatori di handicap nonché la delega al Governo per il riordino della normativa su congedi, aspettative e permessi che spettano a lavoratori dipendenti, pubblici e privati; l obbligo di trasmissione telematica del certificato di malattia; la delega al Governo per la revisione della disciplina degli ammortizzatori sociali, il riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione e di apprendistato nonché la revisione della disciplina in materia di occupazione femminile; la delega al Governo per la modifica della disciplina pensionistica in tema di lavori usuranti. Cod. 06LX172 27,00 (Iva inclusa)

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