Legislazione in materia di Protezione civile, con particolare riferimento alle Associazioni di Volontariato - l assetto del Servizio Nazionale

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1 Legislazione in materia di Protezione civile, con particolare riferimento alle Associazioni di Volontariato - l assetto del Servizio Nazionale

2 Corso di I livello per Volontari di Protezione civile 20.o Giuseppe GUETTA Vice Prefetto Vicario di Lecco

3 Corso di I livello per Volontari di Protezione civile Evoluzione e caratteristiche del Volontariato di Protezione civile in Italia Il Servizio Nazionale di Protezione civile: - attività - organizzazione - normativa

4 Evoluzione del Volontariato di Protezione civile in Italia Oggi è un fenomeno nazionale Nasce sotto la spinta emozionale di alcune emergenze verificatesi tra gli anni 60 e 70 del secolo scorso: 1966: ALLUVIONE DI FIRENZE ( angeli del fango ) 1976: TERREMOTO NEL FRIULI VENEZIA GIULIA

5 Evoluzione del Volontariato di Protezione civile in Italia Enorme mobilitazione spontanea di cittadini affluiti da ogni parte d Italia per dare una mano Si scopre che in Italia vi è una straordinaria solidarietà. Manca, però, un sistema pubblico organizzato che sappia impiegarla e valorizzarla

6 Evoluzione del Volontariato di Protezione civile in Italia 1980: TERREMOTO IN IRPINIA Discorso del Presidente della Repubblica Sandro PERTINI E segnalata la: DISORGANIZZAZIONE DIMOSTRATA IN TALE CIRCOSTANZA

7 Evoluzione del Volontariato di Protezione civile in Italia Inizia l ascesa del Volontariato quale espressione: - di una moderna coscienza collettiva del dovere di solidarietà in cui confluiscono spinte di natura religiosa e laica unite dal comune senso dell urgenza di soccorrere chi ha bisogno; - di affermare, nella più ampia condivisione dei disagi e delle fatiche, il diritto di essere soccorsi con la professionalità di cui ciascun volontario è portatore, unita all amore che egli dimostra scegliendo liberamente di svolgere tale attività

8 Evoluzione del Volontariato di Protezione civile in Italia Nel 1991 e approvata la legge n. 266: Legge - quadro sul Volontariato Art. 1: La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l autonomia e ne favorisce l apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali

9 Evoluzione del Volontariato di Protezione civile in Italia L art. 2 stabilisce che per attività di Volontariato debba intendersi : - quella prestata in modo spontaneo e gratuito, tramite l organizzazione di cui il Volontariato fa parte; - senza fini di lucro (anche indiretto); - esclusivamente per fini di solidarietà; Essa: - non può essere retribuita in alcun modo; - è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

10 Evoluzione del Volontariato di Protezione civile in Italia L art. 3 definisce l organizzazione di Volontariato: ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l attività di cui all art. 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti L art. 4 impone a tali organizzazioni di: assicurare i propri aderenti, che prestano attività di Volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse all attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi

11 Evoluzione del Volontariato di Protezione civile in Italia L art. 6 stabilisce che le Regioni e le Province autonome disciplinano: l istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di Volontariato. L art. 7 stabilisce che: Lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli Enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di Volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all art. 6.

12 Evoluzione del Volontariato di Protezione civile in Italia CARATTERISTICHE DEL VOLONTARIATO: Generali: - spirito solidaristico; - gratuità della prestazione Speciali: - organizzazione - specializzazione operativa

13 Evoluzione del Volontariato di Protezione civile in Italia ORGANIZZAZIONE: -livello nazionale -livello regionale - livello provinciale ASSOCIAZIONI E GRUPPI COMUNALI (O INTERCOMUNALI)

14 Evoluzione del Volontariato di Protezione civile in Italia DI REGOLA: le ASSOCIAZIONI: avendo normalmente una operatività più ampia dal punto di vista territoriale, DOVREBBERO AVERE CARATTERE SETTORIALE I GRUPPI COMUNALI (o INTERCOMUNALI): essendo diretta derivazione del Sindaco, dovrebbero avere carattere poliedrico, cioè: SAPER FARE TUTTO PER POTER INTERVENIRE NELLA PRIMISSIMA EMERGENZA, DI FRONTE AD OGNI EVENTUALITA

15 Evoluzione del Volontariato di Protezione civile in Italia Decreto Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194: Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile

16 Decreto Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 Art. 8: Partecipazione delle organizzazioni di volontariato all attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile I volontari forniscono all autorità possibile e fattiva collaborazione competente ogni

17 Decreto Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 Art. 9, comma 1: Disciplina relativa all impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica - Entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, relativamente al periodo di effettivo impiego, che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a 30 giorni continuativi e fino a novanta giorni l anno, sono garantiti: a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato; b) il mantenimento del trattamento economico - previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato; c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dalla legge 266/1991.

18 Decreto Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 comma 2: in caso di emergenze per le quali è dichiarato lo stato di emergenza nazionale, i limiti possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell anno. comma 4: ai volontari impegnati in attività di pianificazione, simulazione di emergenza e di formazione tecnico pratica, i benefici si applicano fino a dieci giorni continuativi e fino a trenta nell arco di un anno.

19 Decreto Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 Comma 5: Ai datori di lavoro che ne fanno richiesta, viene rimborsato l equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato in base alla procedura di cui all art. 10 Comma 7: per attività addestrative o di simulazione di emergenza, la richiesta di esonero da parte di datore di lavoro deve essere presentata almeno quindici giorni prima.

20 Decreto Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 Art. 10: rimborso alle organizzazioni di Volontariato per le spese effettuate (preventivamente autorizzate) in occasione di emergenze e: a)reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati b)e di altre necessità che possano sopravvenire.

21 Evoluzione del Volontariato di Protezione civile in Italia PROSPETTIVE FUTURE DEL VOLONTARIATO Il volontario: - essendo una delle dirette derivazioni della protezione civile, segue l evoluzione di questa, pertanto, dovrà essere sempre di più un professionista dell emergenza ed un profondo conoscitore del territorio; - di conseguenza il suo ruolo non potrà limitarsi solo a quello si soccorritore (operatore dell emergenza), ma dovrà anche essere svolto in materia di prevenzione e previsione

22 Il Servizio Nazionale di Protezione civile PROTEZIONE CIVILE L insieme delle strutture e delle attività messe in campo dall Ordinamento giuridico per tutelare l integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi

23 Il Servizio Nazionale di Protezione civile Legge 24 febbraio 1992, n. 225: ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE Tale legge ha organizzato la Protezione civile come Servizio nazionale composto, ai sensi dell art. 1, da:

24 Il Servizio Nazionale di Protezione civile AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (centrali e periferiche) REGIONI PROVINCE COMUNI ENTI PUBBLICI NAZIONALI E TERRITORIALI OGNI ALTRA ISTITUZIONE ED ORGANIZZAZIONE PUBBLICA E PRIVATA PRESENTE SUL TERRITORIO NAZIONALE

25 Il Servizio Nazionale di Protezione civile Provvede al coordinamento ed alla promozione del Servizio Nazionale il: PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI attraverso il DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

26 Il Servizio Nazionale di Protezione civile Tutta l organizzazione pubblica italiana è coinvolta in questa funzione insieme alla società civile (in particolare: le organizzazioni del Volontariato), per due ragioni: - Motivazione istituzionale (processo in atto di valorizzazione delle Autonomie locali) - Esigenza operativa legata alle caratteristiche del territorio (vasta gamma di rischi di calamità e catastrofi)

27 Il Servizio Nazionale di Protezione Il sistema si basa sul: civile PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA parola di derivazione latina (subsidiarius che trae origine da subsidium) che significa: soccorso, rinforzo

28 Il Servizio Nazionale di Protezione civile La sussidiarietà può essere VERTICALE ED ORIZZONTALE VERTICALE: quando le decisioni sono adottate dal soggetto più vicino ai cittadini, affinchè siano conformi alle aspettative della comunità e possano essere controllate dalla stessa. Art. 118, comma 1 Cost.: Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza

29 Il Servizio Nazionale di Protezione civile ORIZZONTALE: criterio di divisione e di attribuzione delle funzioni tra gli enti pubblici e le organizzazioni della società civile. Comporta la devoluzione di funzioni ad un ente pubblico quando le stesse non possano essere svolte convenientemente da un singolo individuo o da organizzazioni della società civile. Art. 120, comma 4 Cost.: Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà

30 Legge 24 febbraio 1992, n. 225 Art. 2 : TIPOLOGIE DEGLI EVENTI E AMBITI DI COMPETENZA: Ai fini dell attività di protezione civile gli eventi si distinguono: a) eventi naturali o connessi con l attività dell uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b) eventi naturali o connessi con l attività dell uomo che per loro natura ed estensione comportano l intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria; c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

31 Legge 24 febbraio 1992, n. 225 Consiglio di Stato (Sez. IV, sent. n del 19/04/2000) Emergenza ambientale: eventi <<L art. 2, L. 24 febbraio 1992, n. 225, che individua la tipologia di eventi ai quali ricollegare la normativa sull emergenza ambientale e gli interventi straordinari, si basa su un criterio oggettivo, indipendentemente dalla causa che ha determinato l evento, avendo di mira la tutela dell integrità della vita, degli insediamenti e dell ambiente, dai danni e dal pericolo di danni >>.

32 Art. 15, comma 3: Legge 24 febbraio 1992, n. 225 Il Sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell emergenza nell ambito del territorio comunale, assume egli la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta regionale

33 Art. 15, comma 4: Legge 24 febbraio 1992, n. 225 Quando la calamità naturale o l evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il Sindaco chiede l intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell autorità comunale di Protezione civile.

34 Legge 24 febbraio 1992, n. 225 COMPETENZE DEL PREFETTO Art. 14, comma 2 Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell art. 2, il Prefetto: a) informa il Dipartimento della Protezione civile, il Presidente della giunta regionale e la Direzione generale della Protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell Interno; b) assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati; c) adotta tutti gli interventi necessari ad assicurare i primi soccorsi; d) vigila sull attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica

35 Legge 24 febbraio 1992, n. 225 Riassumendo in breve l applicazione del principio di sussidiarietà: Il Sindaco è il primo responsabile della protezione civile che organizza le risorse comunali in base a piani prestabiliti per fronteggiare i rischi specifici del suo territorio. Qualora le risorse locali non siano sufficienti, si mobiliteranno i livelli provinciali, regionali e, nelle situazioni più gravi, il livello nazionale, integrando le forze disponibili con uomini e mezzi.

36 Legge 24 febbraio 1992, n. 225 EMERGENZE La Protezione civile deve essere una macchina di intervento in emergenza, in grado di ridurre al minimo il tempo che intercorre fra l evento calamitoso e l arrivo dei primi soccorsi. PIANI DI EMERGENZA, elaborati a livello nazionale e locale, sono aggiornati di continuo al fine di rendere possibile che al momento del bisogno tutti coloro che devono intervenire sappiano: COSA FARE E COME FARLO

37 Legge 24 febbraio 1992, n. 225 Essi sono realizzati tenendo conto del territorio in base al: PERICOLO: la caratteristica intrinseca di una sostanza pericolosa o della situazione fisica esistente (anche in uno stabilimento) di provocare danni per la salute umana o per l ambiente RISCHIO: la probabilità che un dato evento si verifichi e comporti un determinato danno all uomo o all ambiente in un dato periodo o in circostanze specifiche

38 Legge 24 febbraio 1992, n. 225 I PIANI DI EMERGENZA SONO FONDAMENTALI PER: lo scambio regolare di informazioni fra tutti i livelli del sistema; le attività di formazione del personale e le esercitazioni di tutte le componenti della protezione civile; il potenziamento dei mezzi tecnici a disposizione. METODO AUGUSTUS (semplicità e flessibilità)

39 Legge 24 febbraio 1992, n. 225 In conseguenza di questo lavoro sistematico ed all iniziativa delle strutture decentrate (soprattutto a livello regionale), negli ultimi anni i tempi d intervento sono notevolmente diminuiti è aumentata la conoscenza delle azioni necessarie e la capacità di operare per ridurre il danno alle persone, alle cose, al patrimonio artistico e ai beni culturali nonché i tempi per il ripristino delle normali condizioni di vità nelle zone disatrate

40 Legge 24 febbraio 1992, n. 225 Art. 3: Attività e compiti di Protezione civile PREVISIONE PREVENZIONE SOCCORSO DELLE POPOLAZIONI SINISTRATE OGNI ALTRA ATTIVITA NECESSARIA E INDIFFERIBILE DIRETTA A SUPERARE L EMERGENZA CONNESSA AGLI EVENTI

41 Legge 24 febbraio 1992, n. 225 PREVISIONE attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi

42 Legge 24 febbraio 1992, n. 225 PREVISIONE E assicurata da un sistema di reti che collegano la protezione civile: - ai centri nazionali di ricerca scientifica; - a sistemi tecnologici di raccolta ed elaborazione di informazioni sui diversi tipi di rischio e sulle condizioni che possono aumentare le probabilità di pericolo per la collettività; - a centri di elaborazione delle informazioni in grado di segnalare con il massimo anticipo possibile le probabilità che si verifichino eventi catastrofici

43 Legge 24 febbraio 1992, n. 225 Quanto esposto consente di: VALUTARE LE SITUAZIONI DI POSSIBILE RISCHIO ALLERTARE IL SISTEMA D INTERVENTO CON IL MASSIMO ANTICIPO FORNIRE ALLE AUTORITA PREPOSTE GLI ELEMENTI NECESSARI A PRENDERE DECISIONI RAGIONATE E TEMPESTIVE NUCLEI DI PREVISIONE (RADAR SISMOGRAFI)

44 Legge 24 febbraio 1992, n. 225 PREVENZIONE Attività volte ad evitare o ridurre al minimo la p0ssibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi, sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione

45 Legge 24 febbraio 1992, n. 225 E COMPITO DELLA PROTEZIONE CIVILE: - INDIVIDUARE GLI INDIRIZZI E LE LINEE DEI VARI TIPI DI INTERVENTI DI PREVENZIONE POSSIBILI; - SEGNALARE ALLE AUTORITA QUANTO E UTILE REALIZZARE PER RIDURRE LA PROBABILITA CHE SI VERIFICHINO EVENTI DISASTROSI O ALMENO LIMITARE I POSSIBILI DANNI (ES.: REVISIONE DELLA CARTA SISMICA NAZIONALE)

46 Legge 24 febbraio 1992, n. 225 RISCHIO SISMICO RISCHIO IDROGEOLOGICO RISCHIO INCENDI RISCHIO INDUSTRIALE

47 Legge 24 febbraio 1992, n. 225 SOCCORSO Attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi ogni forma di prima assistenza

48 Legge 24 febbraio 1992, n. 225 SUPERAMENTO DELL EMERGENZA Attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali attività di vita

49 Legge 24 febbraio 1992, n. 225 Art. 4 DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE E il braccio operativo del Presidente del Consiglio dei Ministri quando si tratta di affrontare i problemi della tutela e dei beni del Paese sottoposti a particolari minacce e pericoli che derivano da condizione di rischio naturale o ambientale.

50 Legge 24 febbraio 1992, n. 225 Composto da: 9 Uffici 42 Servizi E IL FULCRO DEL SISTEMA con compiti di promozione e coordinamento

51 Legge 24 febbraio 1992, n. 225 Compiti di: intervento diretto in caso di calamità nazionali; definizione di procedure di intervento ed azioni comuni a tutto il sistema; orientamento della legislazione relativa alla prevenzione dei rischi; sostegno alle strutture periferiche del sistema; promozione e sostegno alle attività di formazione e alla crescita dell associazionismo di protezione civile; informazione dell opinione pubblica e di promozione della cultura della protezione civile.

52 Legge 24 febbraio 1992, n. 225

53 Legge 24 febbraio 1992, n. 225 ORGANI CENTRALI DELLA PROTEZIONE CIVILE: COMMISSIONE NAZIONALE PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI GRANDI RISCHI COMITATO OPERATIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE

54 Legge 24 febbraio 1992, n. 225 Il Dipartimento della Protezione civile per la sua particolare specializzazione nell area di governo delle emergenze, ha portato il Governo a richiederne l intervento in situazioni atipiche in cui siano necessari capacità: organizzativa; gestionale di operazioni complesse ES.: GRANDI EVENTI - TERRORISMO

55 Legge 24 febbraio 1992, n. 225 Art. 5 STATO DI EMERGENZA E POTERE DI ORDINANZA Al verificarsi di un evento di cui all art. 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi Con le stesse modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei presupposti

56 Legge 24 febbraio 1992, n. 225 Consiglio di Stato (Sez. V, sent. N del 25/07/2006) Dichiarazione dello stato di emergenza <<La dichiarazione dello stato di emergenza presuppone l accertamento in sede governativa di eventi che per intensità ed estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari >> (art. 2, legge n. 225/1992.

57 Legge 24 febbraio 1992, n. 225 Per l attuazione degli interventi di emergenza si provvede a mezzo di: ORDINANZE IN DEROGA AD OGNI DISPOSIZIONE VIGENTE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL ORDINAMENTO GIURIDICO DEVONO CONTENERE L INDICAZIONE DELLE PRINCIPALI NORME A CUI SI INTENDE DEROGARE E DEVONO ESSERE MOTIVATE

58 Art. 12 Legge 24 febbraio 1992, n. 225 COMPETENZE DELLE REGIONI Partecipano all organizzazione e all attuazione delle attività di protezione civile Provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali.

59 Legge 24 febbraio 1992, n. 225 Art. 13: COMPETENZA DELLE PROVINCE Partecipano all organizzazione e all attuazione del Servizio nazionale della protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali. COMITATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE

60 Legge 24 febbraio 1992, n. 225 Art. 11: STRUTTURE OPERATIVE NAZIONALI DEL SERVIZIO - Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; - Forze armate; - Forze di polizia; - Corpo forestale dello Stato; - Servizi tecnici nazionali; - Gruppi nazionali di ricerca scientifica, l Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca; - Croce Rossa Italiana; - Strutture del Servizio Sanitario Nazionale; - Organizzazioni del Volontariato; - Corpo nazionale Soccorso alpino CNSA (CAI)

61 Legge 24 febbraio 1992, n. 225 Art. 18: VOLONTARIATO Il Servizio nazionale della Protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile all attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge. Il Servizio nazionale di Protezione civile: riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento

62 D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 CAPO VIII PROTEZIONE CIVILE Art. 107: FUNZIONI DI COMPETENZA STATALE Hanno rilievo nazionale i compiti relativi: - all indirizzo, promozione e coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile;

63 D. Lgs. 31 marzo 1998, n alla deliberazione e alla revoca, d intesa con le regioni interessate, dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi (art. 2, comma 1, lettera c, legge 225/1992); - all emanazione, d intesa con le regioni interessate, di ordinanze per l attuazione di interventi di emergenza, per evitare situazioni di pericolo, o maggiori danni a persone o a cose, per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi e nelle quali è intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza di cui al punto precedente; - alla determinazione dei criteri di massima di cui all art. 8, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; - alla fissazione di norme generali di sicurezza per le attività industriali, civili e commerciali

64 D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 Alle funzioni operative riguardanti: gli indirizzi per la predisposizione e l attuazione di programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio; la predisposizione, d intesa con le regioni e gli enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all art. 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e la loro attuazione; il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi; lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani nazionali di emergenza; La promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali ed antropici

65 D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 Art. 108: FUNZIONI CONFERITE ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni dell art. 107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare: REGIONI - predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali; - attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall imminenza di eventi di cui all art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992; - indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992; - attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi; - spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell articolo 107 del presente Decreto; - dichiarazione dell esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 225; - interventi per l organizzazione e l utilizzo del volontariato.

66 D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 PROVINCE - attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l adozione dei connessi provvedimenti amministrativi; - predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali; - vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all articolo 2, comma 1, lettera b) delle legge 24 febbraio 1992, n. 225;

67 D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 COMUNI - attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali; - adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; - predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali; - attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l emergenza; - vigilanza sull attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti; - utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali

68 D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 Principali innovazioni: - E decentrato il Volontariato (Regione) - I piani di emergenza provinciale diventano di competenza delle Province INOLTRE Con la riforma del titolo V della Costituzione, introdotta dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, la Protezione civile e inclusa tra le materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni

69 Legislazione regionale Prima legge approvata dalla Regione Lombardia in materia di Protezione civile è la n. 54 del 12 maggio 1990: - Servizio della Protezione civile - Centro operativo regionale di emergenza - Sala operativa regionale - Riconosciuta la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale (istituzione di un albo regionale)

70 Legislazione regionale Attualmente è in vigore la legge 22 maggio 2004, n. 16: TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE Elenca le principali cause di rischio: a) eventi sismici; b) alluvioni e nubifragi; c) dissesti idrogeologici; d) inquinamenti del suolo, delle falde acquifere e dei corsi d acqua; e) incendi di rilevante entità; f) incidenti di impianti industriali; g) radiazioni nucleari; h) ogni altra calamità che possa intervenire sul territorio regionale

71 Legge Regione Lombardia 22 maggio 2004, n. 16 Attribuisce funzioni alle province: - attivazione di servizi urgenti, anche di natura tecnica, in caso di eventi calamitosi di livello locale o provinciale; - coordinamento delle organizzazioni di volontariato esistenti sul territorio provinciale; - predisposizione del programma provinciale di previsione e prevenzione dei rischi e sua attuazione; - predisposizione del piano provinciale di emergenza sulla base delle direttive regionali; - integrazione delle strutture di rilevazione e dei sistemi di monitoraggio dei rischi sul proprio territorio.

72 Legge Regione Lombardia 22 maggio 2004, n. 16 Funzioni della Regione: - previsione e prevenzione dei rischi, in base al programma regionale di previsione e prevenzione; - partecipazione al soccorso, per l attuazione degli interventi urgenti di cui all art. 108 D. Lgs. 112/1998; - superamento dell emergenza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale in materia di pubbliche calamità; - volontariato di protezione civile (albo regionale - corsi di formazione e di addestramento); - convenzionamento con il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

73 Legge Regione Lombardia 22 maggio 2004, n. 16 Responsabilità operative e amministrative: - Il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente della Provincia sono autorità di protezione civile Stato di crisi - in caso di eventi calamitosi il Presidente della Giunta regionale dichiara lo stato di crisi al fine di attivare tutte le componenti regionali utili per interventi di protezione civile

74 Normativa regionale IMPORTANTI DIRETTIVE Direttiva temporali 2002 Direttiva regionale sulla Pianificazione di Emergenza degli Enti locali 2003; Direttiva Grandi Rischi, sulla gestione delle emergenze

75 Normativa regionale DIRETTIVA REGIONALE PER L ALLERTAMENTO PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO E LA GESTIONE DELLE EMERGENZE REGIONALI 24 marzo 2005

76 Livelli di allertamento Normativa regionale - NORMALITA normalità ordinaria criticità - PREALLARME moderata criticità - ALLARME elevata criticità - EMERGENZA emergenza in atto o imminente PIANO DI EMERGENZA COMUNALE (P.E.C.)

77 Normativa regionale PROCEDURE DI EMERGENZA In generale un evento è affrontato dalle FORZE LOCALI (FIRST RESPONDERS): - Vigili del Fuoco Ambulanze - Polizia Gli interventi sono coordinati dal Responsabile delle Operazioni di Soccorso (R.O.S.) funzionario dei VV. F. POSTO DI COMANDO AVANZATO

78 Normativa regionale Se l evento minaccia di superare il livello locale (es.: passaggio da un livello A ad uno di tipo B ai sensi dell art. 2 della Legge 225/1992: c.d. evento di protezione civile) occorrerà attivare un livello superiore di coinvolgimento di Forze operative e di Enti pubblici. Chi interviene sul luogo dell evento deve avvisare il proprio Comando in ordine ad un evento localizzato di tipo idrogelogico.

79 Normativa regionale Nell ordine dovranno essere avvisati: il Sindaco del Comune interessato; la Sala Operativa unificata Prefettura Provincia o la Prefettura; la Sala Operativa Regionale della Protezione Civile ( ) E necessaria una costante e tempestiva informazione nei confronti delle Sala Operativa Regionale.

80 Normativa regionale ORGANISMI DI GOVERNO DELL EMERGENZA UNITA DI CRISI LOCALE (U.C.L.) se l evento è circoscritto a livello comunale CENTRO OPERATIVO MISTO (C.O.M.) che opera sul territori di più Comuni in supporto alle attività dei Sindaci CENTRO DI COORDINAMENTO SOCCORSI (C.C.S.) massimo organo di coordinamento a livello provinciale coordinato dal Prefetto di concerto con il Presidente della Provincia

81 Normativa regionale UNITA DI CRISI REGIONALE (U.C.R.) se l evento è di tipo regionale, coordinato dal Presidente della Giunta Regionale - di concerto con i Prefetti delle province interessate

82 Normativa regionale COMPITI DEL COMUNE Il Sindaco assume il comando delle operazioni, lasciando adottare le decisioni operative ai responsabili tecnici presenti (Vigili del fuoco o Sanitari) e: - attiva i volontari; - convoca l U.C.L. di ogni attività deve essere data sempre puntuale comunicazione alla Provincia, alla Regione (Sala operativa della Protezione civile) e alla Prefettura per l eventuale attivazione di forze supplementari

83 Normativa regionale L U.C.L., APPENA COSTITUITA, METTE IN ATTO LE PROCEDURE PREVISTE DAL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE POSSIBILITA DI COSTITUIRE: NUCLEI DI PRONTO INTERVENTO

84 Normativa regionale COMPITI DELLA PROVINCIA DI CONCERTO CON LA PREFETTURA - MOBILITA E COORDINA TUTTE LE FORZE DISPONIBILI IN AMBITO PROVINCIALE ES.: I VOLONTARI (su richiesta degli Enti locali interessati o delle strutture di comando e controllo) SE RICORRONO I PRESUPPOSTI, PARTECIPA AL C.C.S. E AI C.O.M. (A DISCREZIONE DEL PREFETTO)

85 Normativa regionale Questi ultimi appena entrano in funzione applicano le procedure previste dal piano di emergenza provinciale COORDINATORE DI EMERGENZA (EMERGENCY MANAGER) ATTIVAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL SINDACO, PER QUANTO DI RISPETTIVA COMPETENZA

86 Normativa regionale NEL CASO DI DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA NAZIONALE (ART.5 L. 225/1992), L ATTIVAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO RESTA IN CAPO: - al SINDACO; - al PREFETTO; - al DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE.

87 Corso di I livello per Volontari di Protezione civile Giuseppe Guetta

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