REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANA LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI BOLZANO SENTENZA

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANA LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI BOLZANO SENTENZA"

Transcript

1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANA LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI BOLZANO composta dai Sigg.ri Magistrati Dott. Maurizio A. Matteuzzi Dott.ssa Alessandra Magliaro Presidente Relatore Membro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Alfa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Mevio elettivamente domiciliato in Trento, Via Verdi 35 presso lo studio dell avv. Azzeccagarbugli giusta mandato a margine del ricorso notificato contro Agenzia delle Entrate Ufficio di Bressanone, in persona del direttore pro tempore dott. Pinco avverso avviso di liquidazione ed irrogazione delle sanzioni n. 0001/2004 notificato in data 30 aprile 2004 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.- Con il ricorso indicato in epigrafe la S.r.l. Alfa conveniva in giudizio l Agenzia delle Entrate Ufficio di Bressanone chiedendo nel merito l annullamento

2 dell avviso di liquidazione notificatole in data 30 aprile 2004, e preliminarmente la sospensione dell atto impugnato deducendo la sussistenza di un danno grave ed irreparabile nell esborso della somma richiesta dall Ufficio impositore. Nel merito, in particolare, la ricorrete deduceva: - che l Agenzia delle Entrate Ufficio di Bressanone doveva ritenersi privata della potestà rettificatoria in quanto il valore dichiarato nell atto di compravendita era congruo rispetto a quello previsto dall art. 52, 4 co., D.P.R. 131/1986, ossia era pari a cento volte il reddito dominicale risultante in catasto aggiornato con i coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi; - che, in ogni caso, il valore indicato nell atto di compravendita doveva ritenersi congruo rispetto al valore di mercato atteso che gli immobili di cui trattasi hanno subito una forte svalutazione in conseguenza della costruzione di una discarica nelle vicinanze; - che, infine, l importo degli assegni rinvenuti dalla Guardia di Finanza doveva ritenersi comprensivo del corrispettivo versato dall acquirente per l acquisto della mobilia contenuta nei suddetti immobili. 2.- Sulla scorta di quanto sopra dedotto parte ricorrente chiedeva, quindi, l annullamento dell atto impugnato. Con il favore delle spese. 3.- Con atto di data 14 giugno 2004 l Agenzia delle Entrate Ufficio di Bressanone ritualmente si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto ed in particolare assumendo: 2

3 - che il ricorso proposto dalla S.r.l. Alfa doveva considerarsi inammissibile in quanto incerto nell indicazione del procuratore delegato alla difesa tecnica, nell indicazione della Commissione Tributaria, dell Ufficio Tributario nei cui confronti è stato proposto il ricorso ed, infine, in quanto nessun avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni risultava emesso dal resistente Ufficio in data 23 aprile 2002; - che il disposto dell art. 52, 4 co., D.P.R. 131/1986 ha natura meramente procedimentale e come tale inidoneo a paralizzare l attività rettificatoria dell Amministrazione laddove la stessa venga a conoscenza di occultamenti di parte del prezzo; - che priva di riscontro probatorio doveva ritenersi l assunto di controparte che voleva presenti in zona elementi che potessero ridurre il valore venale e/o commerciale dei beni compravenduti atteso che dall esame degli atti di compravendita rogitati nei tre anni precedenti aventi ad oggetto beni immobili dalle caratteristiche simili, il prezzo di vendita in essi indicato appariva allineato con quanto riscontrato dalla Guardia di Finanza, e non con quanto indicato nell atto di compravendita di cui trattasi. - che, infine, dall analisi della contabilità della società accertata non era emersa alcuna scritturazione che potesse supportare quanto dalla medesima assunto in questa sede. 3

4 4.- Su tali premesse in fatto ed in diritto, parte resistente chiedeva la condanna della società resistente al pagamento di quanto indicato nell avviso di accertamento. Con il favore delle spese. 5.- All udienza del 28 maggio 2004, fissata per la discussione in pubblica udienza, le parti insistevano per accoglimento delle già rassegnate conclusioni. MOTIVI DELLA DECISIONE La scrivente Commissione ritiene di non dover prendere in esame l eccezione di inammissibilità quale sollevata da parte resistente atteso che la stessa, oltre ad essere stata formulata in termini assai generici, non è stata oggetto di domanda in fase di indicazione delle conclusioni: se l adita Corte si esprimesse sul punto, incorrerebbe nella violazione del disposto dell art. 112 c.p.c.. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. La Suprema Corte di Cassazione ricorda, infatti, che il quarto comma dell'art. 52 del D.P.R. 131/1986, che costituisce in materia la norma fondamentale, stabilisce che non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, oggi a settantacinque volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, oggi a cento volte il reddito risultante in catasto. La norma, nella sua dizione letterale, enuncia un principio di natura meramente procedimentale, istitutivo di un vincolo per l'attività di accertamento della pubblica amministrazione. Ma questo vincolo viene meno ove il contribuente attribuisca 4

5 nella sua dichiarazione al bene un valore inferiore a quello che deriva dalla valutazione automatica ; ed in simile ipotesi la Amministrazione deve, in base al 3 comma dell art. 51 D.P.R. 131/1986, far riferimento, in primo luogo, ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto o a quella in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto (e non si badi alla rendita catastale) di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari (e non secondo parametri precostituiti in via normativa). La capitalizzazione della rendita catastale secondo i parametri di cui al 4 comma dell' art. 52 può dunque rientrare soltanto fra gli altri elementi di valutazione di cui si può tener conto anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni. E simile criterio non può esser posto su un piano superiore rispetto al metodo comparativo, specificamente enunciato dalla legge. Certo il sistema presenta una certa disarmonia in quanto il legislatore non ha percorso fino in fondo la linea (seguita invece in tema di ICI) di prevedere una tassazione fondata esclusivamente su parametri legali e precostituiti, e quindi sotto numerosi profili assumono rilievo il valore effettivo ed il prezzo in concreto pagato. Ma di queste disarmonie, che derivano dal fatto che si e utilizzato il criterio di valutazione automatica esclusivamente come strumento per ridurre il contenzioso, 5

6 si deve prendere atto; senza che da questi inconvenienti sia possibile dedurre una diversa disciplina in contrasto con la lettera della legge. Si deve dunque ribadire che l art. 52, quarto comma, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 preclude all'ufficio finanziario il potere di accertare un valore venale superiore solo se il valore dell'immobile iscritto in catasto con attribuzione di rendita sia stato dichiarato in misura non inferiore all'importo ottenuto moltiplicando la rendita catastale per i coefficienti di aggiornamento e il risultato di tale operazione per il parametro normativo, ma non attribuisce al contribuente il diritto di ottenere in ogni caso la determinazione della base imponibile tramite il meccanismo di calcolo sopra indicato (Cass. 13 agosto 1996, n. 7504). Ed ove l'immobile non sia al momento dell'atto traslativo accatastato, il criterio di valutazione automatica può trovare applicazione solo se nell'atto stesso il contribuente dichiara che intende avvalersi di simile possibilità, e presenta istanza di accatastamento. La con divisibilità di tale orientamento, tra l altro, è confermata dallo stesso Ministero delle Finanze, il quale relativamente alla portata di tale norma, nella circolare 12 dicembre 1988 n. 56, ha chiarito che la cosiddetta valutazione automatica è stata introdotta nel vigente ordinamento tributario dall'art. 52, quarto comma, del testo unico in materia di imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n La citata disposizione stabilisce che non sono soggetti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarati in misura non inferiore per i terreni a 60 6

7 volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati,a 80 volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito. Da quanto sopra esposto, ed alla luce del fatto che nel caso di specie la S.r.l. Alfa negli atti di compravendita in questa sede in contestazione ha indicato un valore conforme al dettato dell art. 52, 4 co., D.P.R. 131/1986, l atto di rettifica oggetto del ricorso deve necessariamente essere annullato in quanto emesso in carenza di potestà rettificatoria. Ogni altra questione deve ritenersi assorbita. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano, in accoglimento del ricorso presentato dalla S.r.l. Alfa, annulla l avviso di liquidazione ed irrogazione delle sanzioni 0001/2004 emesso dall Agenzia delle Entrate Ufficio di Bressanone. Condanna l Agenzia delle Entrate Ufficio di Bressanone alla rifusione alla S.r.l. Alfa delle spese del presente giudizio che liquida in euro 1,00 (euro uno/00). Così deciso in Bolzano, lì 9 luglio 2004 Il Presidente Relatore Dr. Maurizio A. Matteuzzi 7

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANA LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI BOLZANO SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANA LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI BOLZANO SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANA LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI BOLZANO composta dai Sigg.ri Magistrati Dott. Maurizio A. Matteuzzi Dott.ssa Alessandra Magliaro Presidente Relatore

Dettagli

La disciplina fiscale degli immobili (20)

La disciplina fiscale degli immobili (20) Pubblicata su FiscoOggi.it (http://www.fiscooggi.it) Attualità La disciplina fiscale degli immobili (20) Imposta di registro: rettifica e accertamento 3.8 Rettifica e accertamento 3.8.1 Rettifica da parte

Dettagli

Con la presente si vuole dare informazione sui parametri. adottati dall Agenzia delle Entrate per operare i controlli

Con la presente si vuole dare informazione sui parametri. adottati dall Agenzia delle Entrate per operare i controlli DA:WWW.FINANZEEINVESTIMENTI.IT I controlli del Fisco sui rogiti del 2011 Con la presente si vuole dare informazione sui parametri adottati dall Agenzia delle Entrate per operare i controlli relativi ai

Dettagli

DETERMINAZIONE DEL VALORE NORMALE DEGLI IMMOBILI AI FINI DEGLI ACCERTAMENTI FISCALI

DETERMINAZIONE DEL VALORE NORMALE DEGLI IMMOBILI AI FINI DEGLI ACCERTAMENTI FISCALI DETERMINAZIONE DEL VALORE NORMALE DEGLI IMMOBILI AI FINI DEGLI ACCERTAMENTI FISCALI CARLO CAPPELLUTI dottore commercialista carlo.cappelluti@odc.pescara.it DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO comma

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 5 Num. 5042 Anno 2015 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 13/03/2015 SENTENZA sul ricorso 11500-2009 proposto da: FIDIA FARMACEUTICI SPA in persona

Dettagli

Corte di Cassazione, I Sezione civile, sentenza 25 maggio 2016, n

Corte di Cassazione, I Sezione civile, sentenza 25 maggio 2016, n Corte di Cassazione, I Sezione civile, sentenza 25 maggio 2016, n. 10821 SENTENZA sul ricorso 26471-2012 proposto da: (OMISSIS), (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l avvocato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE. Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Presidente -

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE. Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Presidente - foriginale1 REPUBBLICA ITALIANA 3, 7 6 8 / 2 0 1 7 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 22102 Anno 2018 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: NAPOLITANO LUCIO Data pubblicazione: 11/09/2018 ORDINANZA sul ricorso 28320-2016 proposto da: SAMPEI S.R.L. C.F.07346830156,

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 5 Num. 7883 Anno 2016 Presidente: DI AMATO SERGIO Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE Data pubblicazione: 20/04/2016 SENTENZA sul ricorso 12779-2010 proposto da: LA GONA ALESSANDRO domiciliato

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 5 Num. 18453 Anno 2016 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 21/09/2016 SENTENZA sul ricorso 9433-2010 proposto da: DOMINO SRL in persona del legale

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 5 Num. 7398 Anno 2019 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: VECCHIO MASSIMO Data pubblicazione: 15/03/2019 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19697/2014 R.G. proposto da Comune

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 5 Num. 1144 Anno 2018 Presidente: CAPPABIANCA AURELIO Relatore: TRICOMI LAURA Data pubblicazione: 18/01/2018 ORDINANZA sul ricorso 22442-2010 proposto da: GIOVANNINI SILVANA, domiciliata

Dettagli

OGGETTO:Imposta di registro sulla cessione di terreni dell ERSAP in favore di assegnatari coltivatori diretti. Quesito.

OGGETTO:Imposta di registro sulla cessione di terreni dell ERSAP in favore di assegnatari coltivatori diretti. Quesito. RISOLUZIONE N. 80/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 16 giugno 2006 OGGETTO:Imposta di registro sulla cessione di terreni dell ERSAP in favore di assegnatari coltivatori diretti. Quesito.

Dettagli

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24097 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI BLASI

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 5 Num. 2231 Anno 2018 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: CAMPANILE PIETRO Data pubblicazione: 30/01/2018 ORDINANZA sul ricorso 23315-2012 proposto da: FININVEST GESTIONE SERVIZI SPA,

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 20367 Anno 2018 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: NAPOLITANO LUCIO Data pubblicazione: 31/07/2018 ORDINANZA sul ricorso 8253-2016 proposto da: COMUNE DI PALERMO, in persona del

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE. Presidente Consigliere Consigliere - Rel. Consigliere Consigliere ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE. Presidente Consigliere Consigliere - Rel. Consigliere Consigliere ORDINANZA REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE 1 1 9 5. i8 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto ANTONIO DIDONE MASSIMO FERRO ALBERTO PAZZI EDUARDO CAMPESE GIUSEPPE

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE. Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO - Consigliere - Dott. MARINA MELONI - Consigliere -

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE. Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO - Consigliere - Dott. MARINA MELONI - Consigliere - O 1 3 O 9 1-1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto *TRIBUTI R.G.N. 28870/2012 Cron.)3di

Dettagli

SENTENZA. sul ricorso n. 1074/2004 proposto da FALLIMENTO FAS. FERRIERE ACCIAIERIE SARDE spa IN LIQUIDAZIONE, in

SENTENZA. sul ricorso n. 1074/2004 proposto da FALLIMENTO FAS. FERRIERE ACCIAIERIE SARDE spa IN LIQUIDAZIONE, in REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 396/2008 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ric. n. 1074/2004 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE SECONDA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 1074/2004

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA 04336 11 Oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: *TRIBUTI R.G.N. 8284/2010 Cron. 336 Rep.

Dettagli

Contestazione violazione CdS fatta al minore: illegittimità (M.Cuomo) Scritto da Maria Cuomo Venerdì 28 Giugno :27

Contestazione violazione CdS fatta al minore: illegittimità (M.Cuomo) Scritto da Maria Cuomo Venerdì 28 Giugno :27 Nella sentenza che segue il Giudice di Pace ha ritenuto che, in caso di infrazioni al codice della strada commesse da minorenni, la contestazione deve essere immediatamente effettuata ai genitori o a chi

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 19789 Anno 2018 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: MANZON ENRICO Data pubblicazione: 25/07/2018 ORDINANZA sul ricorso 12332-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001),

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 6000 Anno 2018 Presidente: SCHIRO' STEFANO Relatore: NAPOLITANO LUCIO Data pubblicazione: 12/03/2018 ORDINANZA sul ricorso 28242-2016 proposto da: COMUNE DI L'AQUILA, in persona

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 5 Num. 9595 Anno 2016 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: CHINDEMI DOMENICO Data pubblicazione: 11/05/2016 SENTENZA sul ricorso 2604-2012 proposto da: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Dettagli

Il valore della perizia di parte

Il valore della perizia di parte Il valore della perizia di parte di Sentenze tributarie,, Corte di Cassazione Pubblicato il 25 giugno 2014 se i giudici di merito decidono di dare maggior valore alla perizia giurata di parte rispetto

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 26731 Anno 2018 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: NAPOLITANO LUCIO Data pubblicazione: 23/10/2018 ORDINANZA sul ricorso 14188-2016 proposto da: ViLI T,VIEILLE BIDERI MARIA IOLE,

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 5 Num. 9952 Anno 2015 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C. Data pubblicazione: 15/05/2015 SENTENZA sul ricorso 13755-2009 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE

Dettagli

Trasferimento immobili: avviso di accertamento di maggiore valore nullo se manca la motivazione

Trasferimento immobili: avviso di accertamento di maggiore valore nullo se manca la motivazione Trasferimento immobili: avviso di accertamento di maggiore valore nullo se manca la motivazione di Vincenzo D'Andò Pubblicato il 17 gennaio 2006 Anche ai fini dell imposta di registro, il relativo accertamento

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud

REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbali sottostanti. Il Giudice di Pace

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De

Dettagli

Cass /2018. Casella piena: la notifica PEC è valida. Scritto da Francesco Annunziata Mercoledì 23 Maggio :54

Cass /2018. Casella piena: la notifica PEC è valida. Scritto da Francesco Annunziata Mercoledì 23 Maggio :54 Il titolare dell' "account" di posta elettronica certificata ha il dovere di assicurarsi il corretto funzionamento della propria casella postale e di utilizzare dispositivi di vigilanza e di controllo,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 121/E

RISOLUZIONE N. 121/E RISOLUZIONE N. 121/E Roma, 01 giugno 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello Art. 11 legge 27 luglio 2000, n. 212. Sig. ALFA Con istanza di interpello, concernente

Dettagli

Condono tombale e liquidazione della dichiarazione

Condono tombale e liquidazione della dichiarazione Condono tombale e liquidazione della dichiarazione di Sentenze tributarie,, Corte di Cassazione Pubblicato il 14 agosto 2013 Cass., Sez. Trib. Civ. Sentenza 17 gennaio 2013, n. 1113 SENTENZA sul ricorso

Dettagli

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE E RICHIESTA DI FISSAZIONE DI PUBBLICA UDIENZA E CONTESTUALE ISTANZA AI

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE E RICHIESTA DI FISSAZIONE DI PUBBLICA UDIENZA E CONTESTUALE ISTANZA AI COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE E RICHIESTA DI FISSAZIONE DI PUBBLICA UDIENZA E CONTESTUALE ISTANZA AI SENSI DELL ART. 17 BIS D. LGS. N. 546/1992 PER,in persona

Dettagli

Cass. 3613/2013: Violazione amministrativa commessa da minore di anni diciotto.

Cass. 3613/2013: Violazione amministrativa commessa da minore di anni diciotto. Della violazione amministrativa commessa da minore degli anni diciotto, incapace ex lege, risponde in via diretta, a norma dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, applicabile anche agli

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO t 2 1 5 2 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto *TRIBUTI R.G.N. 9855/2010 SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli lilmi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott.

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 17773 Anno 2019 Presidente: GRECO ANTONIO Relatore: CASTORINA ROSARIA MARIA Data pubblicazione: 03/07/2019 ORDINANZA sul ricorso 13309-2018 proposto da: FARO SRL, in persona del

Dettagli

contro nei confronti di e con l'intervento di

contro nei confronti di e con l'intervento di N. 00963/2011 REG.PROV.COLL. N. 00810/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

SOPPRESSIONE DELLA RENDITA SIMILARE

SOPPRESSIONE DELLA RENDITA SIMILARE SOPPRESSIONE DELLA RENDITA SIMILARE Art. 5, comma 4 - D.Lgs.504/92 (decreto ICI) 4. Per i fabbricati diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali

Dettagli

La notifica va fatta al domicilio reale del procuratore anche in assenza di rituale comunicazione alla controparte del trasferimento

La notifica va fatta al domicilio reale del procuratore anche in assenza di rituale comunicazione alla controparte del trasferimento Liti tributarie: spetta a chi notifica ricercare il nuovo domicilio del legale La notifica va fatta al domicilio reale del procuratore anche in assenza di rituale comunicazione alla controparte del trasferimento

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 20209 Anno 2015 Presidente: IACOBELLIS MARCELLO Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE Data pubblicazione: 08/10/2015 ORDINANZA sul ricorso 8386-2013 proposto da: BOITtGLIERI MARIA BTTMRA78B51F839B,

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 5 Num. 12245 Anno 2018 Presidente: VIVALDI ROBERTA Relatore: GRECO ANTONIO Data pubblicazione: 18/05/2018 ORDINANZA sul ricorso 24811-2013 proposto da: HAMANA SPA, elettivamente domiciliato

Dettagli

OGGETTO: Richiesta di parere in materia di sospensione amministrativa della riscossione art. 39 d.p.r. 602/1973.

OGGETTO: Richiesta di parere in materia di sospensione amministrativa della riscossione art. 39 d.p.r. 602/1973. RISOLUZIONE N. 21/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 07 febbraio 2007 OGGETTO: Richiesta di parere in materia di sospensione amministrativa della riscossione art. 39 d.p.r. 602/1973. Con

Dettagli

Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo

Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Con sentenza del 31 gennaio 2018 il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione

Dettagli

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2009. Spese di CTU: solidarietà tra le parti. Scritto da Francesco Annunziata Giovedì 20 Marzo :17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2009. Spese di CTU: solidarietà tra le parti. Scritto da Francesco Annunziata Giovedì 20 Marzo :17 La corte di Cassazione, consolidando un precedente orientamento, ha confermato il principio secondo il quale tutte le parti processuali sono tenute, solidalmente tra loro, al pagamento del compenso al

Dettagli

Cass /2010. Violazione art. 126 bis del CdS: competenza per territorio

Cass /2010. Violazione art. 126 bis del CdS: competenza per territorio E' territorialmente competente a decidere l'opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione dell'art. 126 bis, secondo comma, del codice della strada - sanzionante il comportamento del

Dettagli

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA SENTENZA 14 NOVEMBRE 2012, N. 601/1/12

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA SENTENZA 14 NOVEMBRE 2012, N. 601/1/12 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA SENTENZA 14 NOVEMBRE 2012, N. 601/1/12 In data 20.12.2010 il Sig. [X], rappresentato e difeso dal Dott. [Y], con studio in [...], si costituiva ritualmente

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 5 Num. 11417 Anno 2019 Presidente: CAPPABIANCA AURELIO Relatore: FEDERICI FRANCESCO Data pubblicazione: 30/04/2019 ORDINANZA sul ricorso 4278-2013 proposto da: SCHIATTI MARIA LUIGIA, SCHIATTI

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 18281 Anno 2018 Presidente: IACOBELLIS MARCELLO Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI Data pubblicazione: 11/07/2018 ORDINANZA sul ricorso 7302-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 2276 Anno 2017 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: NAPOLITANO LUCIO Data pubblicazione: 30/01/2017 ORDINANZA sul ricorso 24039-2015 proposto da: FABIANI ALESSANDRO, nella sua qualità

Dettagli

Sentenza n. 1443/2016 pubbl. il 16/12/2016 RG n. 3975/2013

Sentenza n. 1443/2016 pubbl. il 16/12/2016 RG n. 3975/2013 N. R.G. 3975/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI S2 CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmen Giraldi ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.4385 REG. RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO ha pronunciato la seguente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.4385 REG. RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO ha pronunciato la seguente REPUBBLICA ITALIANA N. 155/05 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.4385 REG. RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 2004 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso

Dettagli

La nuova soglia per reclamo e mediazione. Premessa

La nuova soglia per reclamo e mediazione. Premessa Premessa Nell ambito del contenzioso tributario, l istituto del Reclamo Mediazione ne rappresenta uno strumento deflattivo, che consente di evitare di finire dinanzi al Giudice tributario e chiudere la

Dettagli

L'assoggettabilità Irap del consulente informatico

L'assoggettabilità Irap del consulente informatico L'assoggettabilità Irap del consulente informatico di Sentenze tributarie,, Corte di Cassazione Pubblicato il 5 dicembre 2014 la Cassazione analizza il caso dell assoggettabilità ad Irap del professionista

Dettagli

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA SEZIONE 1

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA SEZIONE 1 ca UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA Si comunica a: SEZIONE 1 Avv. ANDREA DOVERI VIA OBERDAN, 57 56127 PISA PI Comunicazione di cancelleria Comunicazione di Deposito Sentenza Procedimento Numero: 2674/2017

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 17179 Anno 2017 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: NAPOLITANO LUCIO Data pubblicazione: 12/07/2017 ORDINANZA sul ricorso 4260-2016 proposto da: LA.SA. COSTRUZIONI S.R.L. - C.F.

Dettagli

ORDINANZA. elettivamente domiciliato in ROMA. contro. avverso la sentenza n. 24/2013 della COMM.TRIB.REG. di

ORDINANZA. elettivamente domiciliato in ROMA. contro. avverso la sentenza n. 24/2013 della COMM.TRIB.REG. di ORDINANZA sul ricorso 23009-2013 proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA VIA presso lo studio dell'avvocato, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro EQUITALIA NORD SPA, elettivamente

Dettagli

Ricorso Accertamento Immobile Roma Valore OMI

Ricorso Accertamento Immobile Roma Valore OMI Ricorso Accertamento Immobile Roma Valore OMI Problema: L'Agenzia delle Entrate può inviare un accertamento fiscale per la simulazione del prezzo di un immobile, con conseguente multa. Soluzione: Si dovrà

Dettagli

Autore: Matranga Alfredo In: Multe e autovelox

Autore: Matranga Alfredo In: Multe e autovelox Va annullata 1'ordinanza ingiunzione emessa oltre i 180 giorni previsti dal combinato disposto degli artt. 203 e 204 CdS nel caso di proposizione del ricorso all organo accertatore Autore: Matranga Alfredo

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA Pagina 1 di 7 N. 01453/2009 REG.SEN. N. 00023/2008 REG.RIC. N. 00313/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Dettagli

contro per l annullamento, ha pronunciato la presente

contro per l annullamento, ha pronunciato la presente N. 04039/2012 REG.PROV.COLL. N. 02955/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato

Dettagli

Cass. civ. Sez. I, Sent., , n. 8594

Cass. civ. Sez. I, Sent., , n. 8594 Cass. civ. Sez. I, Sent., 11-04-2014, n. 8594 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VITRONE

Dettagli

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N 3111

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N 3111 CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 12 02 2014 N 3111 Imposte sui redditi accertamento sintetico del reddito complessivo redditometro incrementi patrimoniali redditi esenti - prova ha pronunciato la seguente:

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 5 Num. 26191 Anno 2018 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: OLIVA STEFANO Data pubblicazione: 18/10/2018 SENTENZA sul ricorso 4910-2011 proposto da: FALLIMENTO LEGHE LEGGERE SPA 07236140633,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE R.G.N /2012 Cron ) Composta d

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE R.G.N /2012 Cron ) Composta d 1 31 0 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE R.G.N. 12771/2012 Cron. -143 10) Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. C Dott. CORRADO

Dettagli

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SENTENZA. sul ricorso n 933/95 proposto da Baldassarre Bilello, rappresentato e

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SENTENZA. sul ricorso n 933/95 proposto da Baldassarre Bilello, rappresentato e REPUBBLICA ITALIANA Sent. N.729/2002 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ric. N. 933/1995 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n 933/95 proposto da Baldassarre

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 22093 Anno 2016 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: FEDERICO GUIDO Data pubblicazione: 31/10/2016 ORDINANZA sul ricorso 20852-2015 proposto da: RICUCCI STEFANO, elettivamente domiciliato

Dettagli

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N ICI aree edificabili successione delle leggi nel tempo norma interpretativa retroattività - sussiste

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N ICI aree edificabili successione delle leggi nel tempo norma interpretativa retroattività - sussiste CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA 22 01 2014 N 1274 ICI aree edificabili successione delle leggi nel tempo norma interpretativa retroattività - sussiste ha pronunciato la seguente: ORDINANZA REPUBBLICA ITALIANA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) N. 00164/2016 REG.PROV.COLL. N. 00231/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha

Dettagli

Cass. civ. Sez. III, , n Risarcimento del fermo Tecnico e Rimborso IVA

Cass. civ. Sez. III, , n Risarcimento del fermo Tecnico e Rimborso IVA La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha stabilito che l assicurazione deve provvedere a risarcire il danno subito che si estende agli oneri accessori e conseguenziali e che se è liquidato

Dettagli

FATTO. delle Entrate di Forlì, con il quale sono state rettificate e liquidate le maggiori imposte di

FATTO. delle Entrate di Forlì, con il quale sono state rettificate e liquidate le maggiori imposte di RG. omissis/2014 FATTO La controversia trae origine da un avviso di accertamento notificato dall Agenzia delle Entrate di Forlì, con il quale sono state rettificate e liquidate le maggiori imposte di registro,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO. - Sezione I-quater - Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO. - Sezione I-quater - Sentenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N. Reg. Sent. Anno 2008 N. 7048 Reg. Ric. Anno 2005 ha pronunciato la seguente - Sezione I-quater - Sentenza

Dettagli

NULLITA CARTELLA ESATTORIALE PRIVA DELL INDICAZIONE DELLE GENERALITA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PREORDINATO ALL EMISSIONE

NULLITA CARTELLA ESATTORIALE PRIVA DELL INDICAZIONE DELLE GENERALITA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PREORDINATO ALL EMISSIONE La cartella esattoriale priva dell indicazione delle generalità del responsabile del procedimento preordinato all emissione è nulla in quanto violativa dei disposti dell articolo 7 della legge 27 luglio

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE ha pronunciato la seguente N. 429/1995 REG. DEC. N.1337 Reg. Ric. ANNO 1992 SENTENZA sul ricorso n.1337

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 5 Num. 12269 Anno 2010 Presidente: PAPA ENRICO Relatore: PERSICO MARIAIDA Data pubblicazione: 19/05/2010 SENTENZA sul ricorso 34898-2006 proposto da: GAMBELLA PINUCCIA, elettivamente

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 19467 Anno 2016 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: NAPOLITANO LUCIO Data pubblicazione: 30/09/2016 ORDINANZA sul ricorso 15013-2015 proposto da: CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA

Dettagli

Sanzioni amministrative ambientali: primi bilanci sull appellabilità delle sentenze nei giudizi di opposizione tra nomofilachia e esigenze di celerità processuale A cura della Dott.ssa Stefania Pallotta

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) N. 00056/2016 REG.PROV.COLL. N. 02457/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Dettagli

Aliquota ICI deliberata dalla Giunta anziché dal Consiglio Comunale

Aliquota ICI deliberata dalla Giunta anziché dal Consiglio Comunale Aliquota ICI deliberata dalla Giunta anziché dal Consiglio Comunale di Danilo Sciuto Pubblicato il 24 ottobre 2008 E illegittima l aliquota Ici superiore al 4 per mille se deliberata dalla Giunta e non

Dettagli

Clausola sociale, tabelle ministeriali e giustificazioni attraverso statistiche aziendali

Clausola sociale, tabelle ministeriali e giustificazioni attraverso statistiche aziendali N. 00604/2016 REG.PROV.COLL. N. 01766/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. D'ALONZO Michele - Presidente -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. D'ALONZO Michele - Presidente - Se la notifica dell'avviso di accertamento è stata eseguita a mezzo del servizio postale ordinario, si applica il principio secondo il quale ai fini del perfezionamento della notificazione è sufficiente

Dettagli

IL VALORE AUTOMATICO DEGLI IMMOBILI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL COMMA 497 DELL ART. 1 DELLA LEGGE N.266/2005

IL VALORE AUTOMATICO DEGLI IMMOBILI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL COMMA 497 DELL ART. 1 DELLA LEGGE N.266/2005 Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bari CONVEGNO ACCERTAMENTO DEI VALORI IMMOBILIARI E DELLE AZIENDE AI FINI DELL IMPOSTA DI REGISTRO E DELL IMU IL VALORE AUTOMATICO DEGLI IMMOBILI

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 5 Num. 21313 Anno 2018 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: BILLI STEFANIA Data pubblicazione: 29/08/2018 ORDINANZA sul ricorso 14616-2011 proposto da: PALLINI ALBERTO, elettivamente

Dettagli

La nuova plusvalenza immobiliare secondo il decreto liberalizzazione n. 147/2015

La nuova plusvalenza immobiliare secondo il decreto liberalizzazione n. 147/2015 La nuova plusvalenza immobiliare secondo il decreto liberalizzazione n. 147/2015 Autore: Nicotra Antonio In: Diritti e doveri, Diritto tributario, Giurisprudenza commentata, Giurisprudenza tributaria L

Dettagli

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24099 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI BLASI

Dettagli

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N 6248

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N 6248 CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA 18 03 2014 N 6248 Condono fiscale ex art. 16 legge 289/2002 chiusura delle liti fiscali pendenti fallimento del contribuente istanza di definizione agevolata legittimazione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA N /2008 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE

REPUBBLICA ITALIANA N /2008 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE REPUBBLICA ITALIANA N. 4855 /2008 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Reg. Sent. N.2022/08 Reg.Ric. PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE composto dai Magistrati:

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 07.01.2015 n. 8 Materia: reversibilità assegni benemerenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE

Dettagli

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2015, composto dai Sig.ri

Dettagli

contro per l'annullamento

contro per l'annullamento N. 02488/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso

Dettagli

Viceversa, il GdP adito ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente alla luce della normativa vigente in materia.

Viceversa, il GdP adito ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente alla luce della normativa vigente in materia. Infrazione al C.d.S. e successiva ordinanzaingiunzione: l'interruzione della prescrizione si realizza soltanto quando l'atto interruttivo viene a conoscenza del destinatario, così come previsto dall'art.

Dettagli

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3. Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere - ORDINANZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3. Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere - ORDINANZA 15316/17 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente - Oggetto OPPOSIZIONE ESECUZIONE Dott. ULI_ANA ARMANO - Consigliere

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente N. XXXXX/2015 REG.PROV.COLL. N. XXXXX/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Torna alla pagina precedente N. 00032/2016REG.PROV.COLL. N. 09950/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE. Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO - Rel. Consigliere - Dott. EMILIO IANNELLO - Consigliere -

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE. Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO - Rel. Consigliere - Dott. EMILIO IANNELLO - Consigliere - 5946-11 REPUBBLICA ITALIANA Oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO *TRIBUTI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14338/2010 cron.59w')

Dettagli