Danno esistenziale da vacanza rovinata
|
|
- Severina Rosalia Berardino
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Danno esistenziale da vacanza rovinata Giudice di Pace di Pomigliano D Arco Mentre l agenzia di viaggi, che ha svolto attività di mediatore, non può ritenersi responsabile in quanto la scelta dei locali e la presentazione di questi mediante catalogo è un attività propria ed esclusiva del Tour Operator quest ultimo, è certamente il reale ed unico legittimato passivo al quale addebitare la responsabilità degli eventi di cui alla narrativa. essendo la vacanza organizzata per un tempo notevolmente lungo (22 giorni) e per altro fuori Italia, le sole spese di viaggio assumono un aspetto del tutto marginale, in relazione alla circostanza, che il disservizio e quindi la prestazione non goduta, è da relazionare esclusivamente al soggiorno e non già al viaggio. Fatto In data 10 Maggio 2006, i sigg.ri X ed Y acquistavano per loro e per i loro due figli minori, presso l Agenzia Z un viaggio con partenza prevista da Brindisi in data 6/08/2006 con ritorno da Cefalonia in data 22/08/2006 ed un soggiorno in un appartamento presso un villaggio in località Katelios Grecia. Partiti e giunti sul luogo della vacanza, i sigg.ri X ed Y ebbero a constatare che la struttura per l alloggio a loro riservata era del tutto difforme da quanto presentato nel catalogo viaggi e precisamente: monolocale di piccole dimensioni, in evidente stato di fatiscenza, privo di TV, con aria condizionata non funzionante, angolo cottura di fortuna, servizi igenici non idonei, in sostanza, una sistemazione, a dire degli attori, poco dignitosa.
2 I sigg.ri X ed Y si rivolgevano, quindi, sia all Agenzia Z che al T.O. W, chiedendo una migliore sistemazione; risultata del tutto vana tale richiesta, gli attori provvedevano a organizzare il rientro in data 17/08/2006, il tutto a loro spese. Successivamente, in data 19/08/2006, al fine di addivenire ad una bonaria definizione della questione in oggetto, tramite lettera raccomandata, chiedevano la restituzione di quanto pagato oltre al danno da vacanza rovinata. Trascorso del tempo senza che fosse pervenuta una risposta, gli attori ricorrevano alle vie legali per chiedere la condanna del tour operator e dell agenzia di viaggi, in solido tra loro, al pagamento: a) del danno patrimoniale quale somma pagata per prestazioni non corrisposte oltre a quanto anticipato per il rientro non previsto; b) del danno non patrimoniale, semplicemente detto nella specie danno esistenziale da vacanza rovinata. Si costituiva in giudizio il T.O. W eccependo che l oggetto del contratto non fosse una vacanza tutto compreso, ma un mero servizio di soggiorno e che, pertanto, non fosse applicabile nel caso di specie la normativa relativa ai pacchetti turistici; che comunque, qualunque danno eventuale vi fosse stato questo, lo stesso era da ricollegarsi all esclusivo comportamento negligente degli attori i qual,i in modo frettoloso, avevano deciso di rientrare senza dare il tempo agli organizzatori di verificare la sussistenza delle anomalie riscontrate dagli attori; chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda. Parimenti, si costituiva in giudizio l Agenzia Z sostenendo la propria attività esclusiva di mediatore, e dunque la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto se responsabilità vi fosse stata, questa era da attribuirsi esclusivamente al T.O. IL COMMENTO Secondo il Giudice, la domanda attorea è da ritenersi fondata
3 e merita accoglimento. L organo giudicante riteneva provato che il soggiorno illustrato dal catalogo del T.O. non era risultato quello realmente goduto dagli attori, affermava la responsabilità esclusiva dell organizzatore per inadempimento contrattuale, riconoscendo l estraneità dell agenzia di viaggi che, avendo svolto attività di mero mediatore, non può ritenersi responsabile dell inadempimento contrattuale, in quanto la scelta dei locali e la presentazione di questi mediante catalogo è un attività propria ed esclusiva del T.O., che è certamente il reale ed unico legittimato passivo. Soffermandoci sull esame di questo capo della decisione, non si può che concordare con la decisione del Giudice. Ed infatti, il Giudice di Pace ha ritenuto non responsabile l Agenzia di Viaggi rilevando che la stessa avesse svolto una attività di mediatore nella conclusione del contratto, attività che non richiede né permette all agenzia di effettuare un controllo tra quanto dichiarato dall organizzatore di viaggi nel catalogo illustrativo e la scelta dei locali e dei servizi effettivamente offerti. Invero, nel contratto di intermediazione, un soggetto si obbliga a procurare ad altro, sempre verso corrispettivo, un contratto di organizzazione di viaggio oppure un servizio turistico separato funzionale ad un viaggio o un soggiorno, spendendo nei confronti di terzi, il nome del cliente (1). Tale contratto va assimilato alla fattispecie negoziale del mandato con rappresentanza, per cui il rischio di inadempimento legato al servizio turistico è sopportato soltanto dal fornitore del servizio e/o dall organizzatore dello stesso, e non dall intermediario (2). Ciò, in quanto il fornitore e/o organizzatore dei servizi è l unico soggetto che può porre effettivo rimedio a eventuali vizi o carenze della prestazione, rimanendo l agenzia di viaggi del tutto estranea all esplicarsi del rapporto in fase di esecuzione. Al contrario, il tour operator è tenuto a garantire al consumatore l effettività del servizio turistico così come
4 promesso in sede contrattuale ed illustrato per mezzo dei propri cataloghi o depliants, gravando sul medesimo una responsabilità per qualsiasi difformità tra le obbligazioni assunte in sede contrattuale e le prestazioni realmente fornite (3). Di conseguenza, il Giudice ha rilevato come l inadempimento contrattuale del T.O., determinato dall aver corrisposto un bene differente per caratteristiche e qualità dalla cosa venduta, abbia fatto nascere in capo agli attori il diritto al risarcimento ex art c.c. nonché ai sensi dell art. 14 D.Lgs. n. 111/95 (4). Se il riferimento all art c.c., relativo alla responsabilità per inadempimento delle obbligazioni, è pienamente condivisibile, molte perplessità desta il richiamo alla disciplina di cui al D.Lgs n.111 del 1995 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso ritenuta applicabile al caso de quo dall organo giudicante nonostante il contratto vertesse sulla vendita di un mero soggiorno, sulla base del fatto che essendo la vacanza organizzata per un tempo notevolmente lungo (22 giorni) e per altro fuori dall Italia, le sole spese di viaggio assumono un aspetto del tutto marginale, in relazione alla circostanza che il disservizio e quindi la prestazione non goduta è da relazionare esclusivamente al soggiorno e non già al viaggio. Tale decisione non può essere condivisa. In realtà, la normativa di cui al D.Lgs n.111 del 1995, oggi abrogata e trasfusa nel Codice del Consumo (D.Lgs. 206 del 2005) (5) si applica ai pacchetti turistici aventi ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all alloggio di cui all art. 84, lettere i) e m), che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico (art. 2 D.Lgs. 111/95,
5 ora art. 84 Cod. Consumo). Poiché gli attori acquistavano dal T.O. il solo servizio di soggiorno, il contratto, avendo ad oggetto un unico servizio turistico, non poteva configurarsi come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio tutto compreso ovvero di pacchetto turistico, bensì come semplice contratto di ospitalità (soggiorno in un appartamento all interno di un villaggio turistico), per cui la normativa speciale dettata dal D.Lgs. n. 111/95 non può ritenersi applicabile al caso in esame (6). Ed invero, il contratto di ospitalità è definito quale un contratto atipico, a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive: quella del cliente consiste unicamente nel pagamento del prezzo per l alloggio, con la maggiorazione per i servizi aggiuntivi dei quali egli abbia usufruito; mentre quella del gestore e/o (come nel caso di specie) dell organizzatore, consiste in una prestazione complessa, costituita principalmente dalla messa a disposizione dell alloggio e, in via strumentale o complementare, da quant occorre per l esatto adempimento della prestazione principale dei servizi connessi o aggiuntivi (7). Sotteso al contratto di ospitalità, grava sulle parti un reciproco dovere di informazione; in particolare, il gestore/organizzatore della struttura ricettiva ha il dovere di fornire notizie su servizi e caratteristiche della struttura stessa, veritiere e non ingannevoli, in ottemperanza al dovere di buona fede (art e 1375 c.c.) e alle norme del Codice del Consumo che impongono doveri specifici di informazione. A riguardo, si rileva come l art. 5, comma 3, del Codice del Consumo affermi: le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore. Si rileva, quindi, che a seguito dell accertamento della
6 difformità tra le obbligazioni assunte in sede contrattuale ed il servizio realmente offerto, il T.O. debba essere chiamato a rispondere per inadempimento contrattuale, ai sensi dell art c.c. e, tutt al più, ai sensi dell art. 5 Codice del Consumo. Una volta accertato l inadempimento da parte del T.O., sotto i profili ora accennati, delle obbligazioni assunte con la stipulazione del contratto, è necessario verificare l esistenza del nesso di causalità tra detto inadempimento ed il danno lamentato dagli attori, nonché accertare l esistenza e l ammontare del danno medesimo. Trattandosi di un illecito contrattuale, il danno sarà limitato al danno prevedibile al momento della conclusione del contratto, ai sensi dell art c.c., salvo il caso in cui possa ravvisarsi dolo del debitore, ipotesi senz altro da escludersi nel caso in esame. Nel caso in esame il Giudice di Pace di Pomigliano D Arco ha accertato positivamente, attraverso l espletamento della prova testimoniale e l esame della documentazione di causa, l esistenza del nesso di causalità tra l inadempimento del tour operator ed i danni derivanti dagli attori. In particolare il Giudice ha correttamente ritenuto diretta conseguenza dell inadempimento del tour operator i danni patrimoniali derivanti dal mancato godimento dei giorni di vacanza pagati e non goduti dagli attori a causa del rientro anticipato dal viaggio, nonché i costi sopportati per detto rientro anticipato. Tali danni sono stati liquidati nel loro preciso ammontare, avendo parte attrice prodotto le pezze giustificative degli esborsi sostenuti. Oltre ai danni di natura patrimoniale, il Giudice ha altresì riconosciuto in capo agli attori il diritto al risarcimento del c.d. danno da vacanza rovinata. Tale impostazione, come detto, non può essere condivisibile in base alla considerazione che il danno da vacanza rovinata sia risarcibile esclusivamente in presenza di inadempimento (o inesatto adempimento) delle obbligazioni assunte
7 dall organizzatore del viaggio con la stipulazione di un pacchetto turistico tutto compreso (8), in virtù del quale l organizzatore si obbliga a procurare al viaggiatore una genericità di servizi diretti e finalizzati al godimento della vacanza: tale disciplina non può pertanto essere applicabile in via analogica al contratto di soggiorno, in cui l obbligazione del tour operator è quella di fornire l alloggio promesso ed eventuali beni strumentali al suo godimento. Ed invero, con la nota decisione del marzo 2002 (9) la Corte di Giustizia CE ha chiarito che, nelle ipotesi di viaggi e vacanze tutto compreso il viaggiatore che non riesca a fruire, in tutto o in parte, della vacanza per inadempimento del tour operator abbia diritto, oltre alla rifusione delle spese conseguenti all inadempimento, anche al risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, il quale costituisce una ipotesi di danno morale da inadempimento, eccezionalmente risarcibile alla luce del diritto comunitario. Trattandosi di una disciplina speciale, la stessa non potrà trovare applicazione analogica in casi non direttamente interessati o richiamati nella norma speciale, quale, nel nostro caso, il contratto di ospitalità. E evidente, quindi, come non sia applicabile al contratto di ospitalità la disciplina relativa ai viaggi organizzati, né possa essere riconosciuto, in tale sede, il c.d. danno da vacanza rovinata. Peraltro, si ritiene che, oltre al danno patrimoniale derivato agli attori per i giorni non goduti e per le spese di rientro anticipato, sarebbe stato possibile presupporre una ulteriore voce di danno, non presa in considerazione nella sentenza oggetto del presente commento, e relativa al minore valore della prestazione offerta rispetto a quella acquistata. Ed invero, si rileva come il mero rimborso dei danni patrimoniali subiti a causa dell inadempimento del tour operator non sia, di per sé, sufficiente a ristabilire il sinallagma contrattuale violato in quanto, ripristinata l indifferenza patrimoniale tramite la restituzione della
8 differenza tra i giorni pagati ed i giorni goduti, nonché rimborsate le spese sostenute per il viaggio di rientro in Italia, il viaggiatore è ancora creditore della minor utilità tratta dai giorni di vacanza trascorsi nell alloggio, il quale si è rivelato di qualità inferiore a quella promessa. In tal senso, a seguito dell accertamento del minor valore dell alloggio rispetto a quello promesso in sede contrattuale, pare pertanto ipotizzabile la richiesta di riduzione del prezzo versato per i giorni trascorsi nella struttura, con conseguente risarcimento della differenza tra quanto versato ed il valore reale del servizio. Note 1. Sulla definizione del contratto di intermediazione dell Agenzia di Viaggi vedasi I contratti turistici, di F. Morandi, M.M.Comenale Pinto e M. La Torre in Pratica del Diritto civile, collana diretta da G. Iudica, Ipsoa, 2004, pagg. 17 e seguenti. 2. Per la ripartizione di responsabilità tra agenzia di viaggi e organizzatore vedi opera citata, pagg. 80 e seguenti, il quale propone un regime di responsabilità strutturalmente differenziata, in funzione degli obblighi assunti nei confronti del consumatore. 3. Circa la responsabilità del tour operator, ex plurimis, Tribunale sez. IV Torino, Rel. Grillo C. e M. c. Nosytour c. Terranova s.a.s., secondo il quale Le informazioni relative al viaggio organizzato fornite al consumatore vincolano il tour operator, che va considerato responsabile del danno conseguente alla modifica degli elementi del pacchetto turistico che non abbia comunicato per iscritto al viaggiatore. 4. L art. 14 D.Lgs. n. 111/95 così recitava: In caso di
9 mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile. Articolo oggi abrogato e sostituito dall art. 93 Cod. Consumo, che ne richiama la sostanza. 5. D.Lgs , n. 111 Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso in G.U , n. 88, Serie Generale, abrogato dall art. 146, comma c. 1, lett. e), D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo). 6. L art. 1 del D.Lgs. n. 111/95 specificava l ambito di applicazione della normativa Le disposizioni del presente decreto si applicano ai pacchetti turistici definiti all art. 2, venduti od offerti in vendita nel territorio nazionale dall organizzatore o dal venditore, di cui agli articoli 3 e 4, in possesso di regolare autorizzazione. Il presente decreto si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati fuori dai locali commerciali, ferme restando le disposizioni del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n Circa i contratti di ospitalità, vedasi I contratti di Viaggio, di E. Falletti, ne Il diritto applicato, collana diretta da G. Cassano, Ed. Cedam 2008, pagg. 176 e ss. 8. A seguito dell abrogazione della normativa previgente, oggi D. Lgs , n. 206 (Codice del Consumo), Capo II Servizi turistici, artt. 82 ss. 9. Decisione Corte di Giustizia CE 12 marzo 2002 n. C-168/00 interpretativa della Direttiva 90/314/CEE del
10 Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, attuata in Italia dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, così come modificato dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, ed infine abrogato dall entrata in vigore del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo). Articolo pubblicato su IL GIUDICE DI PACE Ipsoa Editore n. 4/2009 Per una consulenza in merito non esitare a contattarci. info@iltuolegale.it E assolutamente vietata la riproduzione, anche parziale, del testo presente in questo articolo senza il consenso dell autore. In caso di citazione è necessario riportare la fonte del materiale citato.
Villaggio Turistico: applicabilità della normativa dettata per i pacchetti turistici
Villaggio Turistico: applicabilità della normativa dettata per i pacchetti turistici Con sentenza n. 3256/2012, la Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile la disciplina (ora trasfusa nel Codice del
DettagliRESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO DEL DANNO
AAA Capitolo II RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO DEL DANNO Sommario: 1. Responsabilità del danno 1.1 Risarcimento del danno - 2. Formula: Richiesta di rimborso e risarcimento danni per mancata prestazione
DettagliObblighi di informazione e ius variandi (artt. da 37 a 42 del Codice del Turismo)
Il Codice del Turismo La nuova disciplina della vendita ed organizzazione di Obblighi di informazione e ius variandi (artt. da 37 a 42 del Codice del Turismo) Intervento dell Avv. Prof. Laura Pierallini
DettagliLettera di reclamo al Tour Operator
Lettera di reclamo al Tour Operator Lart. 98 del D.Lgs. 206 del 2005, recita: ogni mancanza nellesecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo, affinché lorganizzatore, il
DettagliFallimento del tour operator e danno da vacanza rovinata: la giurisdizione è del giudice fallimentare
Fallimento del tour operator e danno da vacanza rovinata: la giurisdizione è del giudice fallimentare Autore: Milizia Giulia In: Diritto civile e commerciale Tutte le cause idonee ad incidere sul passivo,
Dettaglimoltiplicano i contratti relativi al turismo organizzato. turistico, e l agenzia turistica, tramite la quale egli acquista il pacchetto turistico.
Capitolo I Il contratto turistico. 1. IL CONTRATTO DI VIAGGIO. 1.1 Definizione Con l aumento del benessere, del tempo libero, dell abitudine a spostarsi, si moltiplicano i contratti relativi al turismo
DettagliRAPPORTI TRA ORGANIZZATORE E INTERMEDIARIO DEL VIAGGIO*
RAPPORTI TRA ORGANIZZATORE E INTERMEDIARIO DEL VIAGGIO* ORGANIZZATORE (Tour operator): realizza la combinazione degli elementi del pacchetto turistico e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo
DettagliIl trattamento fiscale per le agenzie di viaggi dopo le recenti novità
Il trattamento fiscale per le agenzie di viaggi dopo le recenti novità Vincenzo D'Andò in TRATTAMENTO FISCALE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO Le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo
DettagliFisco Pratico Agenzie di Viaggio 5. Agenzie di Viaggio. Aspetti Civilistici e Amministrativi
Fisco Pratico Agenzie di Viaggio 5 Agenzie di Viaggio Aspetti Civilistici e Amministrativi 6 Fisco Pratico Agenzie di Viaggio Agenzie di viaggio e turismo Aspetti generali amministrativi Fonti normative
DettagliLe normative nazionali che hanno recepito le disposizioni dell Unione Europea e internazionali La legislazione in vigore nella regione Sicilia
Le norme per le agenzie di viaggio e i tour operator diritto privato/pubblico del turismo Le normative nazionali che hanno recepito le disposizioni dell Unione Europea e internazionali La legislazione
DettagliResponsabilità agenzia viaggi: ultime sentenze. Agenzia di viaggi: vendita di biglietti. Autore : Redazione. Data: 20/10/2019
Responsabilità agenzia viaggi: ultime sentenze Autore : Redazione Data: 20/10/2019 Scopri le ultime sentenze su: contratto di trasporto turistico; condizioni generali di contratto; vendita di biglietti;
DettagliI CONTRATTI DI TURISMO ORGANIZZATO
I CONTRATTI DI TURISMO ORGANIZZATO I VIAGGI ORGANIZZATI: L EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA Un tempo i rapporti tra turisti ed operatori professionali erano sporadici e limitati a singole operazioni* ed il
DettagliIL COLLEGAMENTO NEGOZIALE TRA COMPRAVENDITA E CREDITO AL CONSUMO
IL COLLEGAMENTO NEGOZIALE TRA COMPRAVENDITA E CREDITO AL CONSUMO La Cassazione afferma la fonte legale del collegamento negoziale tra i contratti di credito al consumo e compravendita di un bene, per cui,
DettagliCONTI R., Contratti di viaggio tutto compreso e clausole vessatorie, Nota a Trib. Palermo, 11 luglio 2000, in Il Corriere Giuridico, 2000, n. 11, pp.
BIBLIOGRAFIA AMBANELLI A., La responsabilità dell intermediario nel contratto di viaggio, Nota a Trib. Bologna, 15 ottobre 1992, in I Contratti, 1993, n. 3, pp. 327-333. ANTONINI A., Prestazione di servizi
DettagliIl risarcimento del danno da vacanza rovinata
Il risarcimento del danno da vacanza rovinata Autore: Di Lorenzo Mario In: Diritto civile e commerciale Massima Il mancato godimento di una vacanza per inesatta ovvero mancata esecuzione delle obbligazioni
Dettagli* * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA PRIMA SEZIONE CIVILE
Abstract. La mancata prestazione dei servizi promessi ed indicati nel depliant e nel catalogo illustrativo costituisce non solo inadempimento rispetto all obbligo di corretta e verificata informazione,
DettagliAttrezzatura subacquea difettosa
Attrezzatura subacquea difettosa La maschera difettosa causò la morte del sub. Questo uno dei titoli più inquietanti legati alla tragicità delle attività subacquee che si leggeva su Il Tirreno nel gennaio
DettagliCREDITOFINANZANEWSS e n te n z a n. 1527/2015 pubbl. ì116/09/2015 RG n. 17/2011 Repert. n. 1438/2015 del 16/09/2Q15 OGGETTO. Intermediazione mobiliare
CREDITOFINANZANEWSS e n te n z a n. 1527/2015 pubbl. ì116/09/2015 RG n. 17/2011 Repert. n. 1438/2015 del 16/09/2Q15 OGGETTO Intermediazione mobiliare Le parti hanno concluso come da atto di appello e da
DettagliINDICE SOMMARIO. Prefazione...
SOMMARIO Prefazione... XV CAPITOLO 1 DAL DESERTO NORMATIVO AL CODICE DEL TURI- SMO 1. Premessa... 1 2. Dall organizzazione individuale del viaggio al viaggio organizzato... 2 3. Evoluzione normativa. Dalla
DettagliAuto difettosa? Ne risponde il concessionario. Tribunale, Palermo, sentenza 17/11/2015 n 6589. di Costanza Mariconda Pubblicato il 22/01/2016
Auto difettosa? Ne risponde il concessionario Tribunale, Palermo, sentenza 17/11/2015 n 6589 di Costanza Mariconda Pubblicato il 22/01/2016 Con sentenza del 17 novembre 2015, il Tribunale di Palermo ha
DettagliSentenza n. 604/2018 pubbl. il 13/12/2018 RG n. 4468/2015
N. R.G. 4468/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Grazia Roca, ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliRISOLUZIONE N. 377/E
RISOLUZIONE N. 377/E Direzione Centrale Roma, 2 dicembre 2002 Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello - Rapporto di mandato senza rappresentanza, trattamento ai fini delle imposte dirette.
DettagliINVESTIMENTI FINANZIARI RISCHIOSI E VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI. LA CASSAZIONE CONFERMA IL RISARCIMENTO DEL DANNO DEI CLIENTI A CARICO DELLA BA
INVESTIMENTI FINANZIARI RISCHIOSI E VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI. LA CASSAZIONE CONFERMA IL RISARCIMENTO DEL DANNO DEI CLIENTI A CARICO DELLA BA La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla
DettagliActio quanti minoris: quali criteri applicare? Cassazione, sez. VI, 25 gennaio 2012, n. 1066 (L. D Apollo)
ACTIO QUANTI MINORIS: QUALI CRITERI APPLICARE? Cassazione, sez. VI, 25 gennaio 2012, n. 1066 Luca D Apollo La Cassazione affronta un ipotesi di inadempimento contrattuale relativo ad una vendita immobiliare
DettagliAutore: sentenza In: Magistratura ordinaria. Ufficio del Giudice di Pace di Sorrento. Repubblica Italiana. In nome del popolo Italiano. R.G.
Giudice di Pace di Sorrento, Sentenza n 1230/09 del 03/03/2009: pagamento indebito di servizio depurazione non attivato- trasparenza nei rapporti contrattuali - risarcimento del danno Autore: sentenza
DettagliOGGETTO: pagamento somma.
Abstract. Il Tribunale di Perugia, considerando che sul documento contratto di vendita di pacchetto turistico, stando alla documentazione prodotta, si fa riferimento ad alcune condizioni non meglio esplicitate
DettagliD. Lgs. 17 marzo 1995, n. 111 Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso.
D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 111 Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso. Art. 1 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto
DettagliArt. 40 cod. tur.* consente all organizzatore una revisione del prezzo del pacchetto solo nel limite del 10% del prezzo originario e ricorrendo 3
REVISIONE DEL PREZZO NEI CONTRATTI DI TURISMO ORGANIZZATO Art. 40 cod. tur.* consente all organizzatore una revisione del prezzo del pacchetto solo nel limite del 10% del prezzo originario e ricorrendo
DettagliDiritto e processo.com
VACANZA DELUDENTE: I SERVIZI ACQUISTATI AL VILLAGGIO FANNO PARTE DEL PACCHETTO TURISTICO?Cassazione, sez. III, 2 marzo 2012, n. 3256-commento e testo sentenza Diritto e processo.com Ai fini della individuazione
DettagliViaggi subacquei e trasporto aereo: cosa è necessario sapere
Viaggi subacquei e trasporto aereo: cosa è necessario sapere Il viaggio verso mete subacquee lontane: croce e delizia di ogni sub! Si, perché se da un lato si sognano le meravigliose immersioni che si
Dettagli****** REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Abstract. Il cliente di una struttura alberghiera che decida di non avvalersi del servizio di custodia di oggetti di valore offerto dall albergatore assume consapevolmente il connesso rischio e non può
DettagliTrib. Perugia, 28 luglio 2015, n Trib. Perugia, 9 marzo 2015, n Giud. Pace Perugia, 8 febbraio 2014, n. 174.
Trib. Perugia, 28 luglio 2015, n. 1237. Contratto di viaggio Perdita del bagaglio Richiesta di risarcimento danni Responsabilità vettore aereo Limitazioni di responsabilità Accoglimento parziale Danno
DettagliGestione fiscale di agenzie viaggio e T.O.
Gestione fiscale di agenzie viaggio e T.O. di Vincenzo D'Andò Pubblicato il 31 marzo 2005 AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO (E TOUR OPERATORS) La gestione contabile, fiscale delle agenzie di viaggi si presenta
DettagliTutela contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali Nuova disciplina
Tutela contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali Nuova disciplina INDICE 1 Premessa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
DettagliI CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO I PACCHETTI TURISTICI
I CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO I PACCHETTI TURISTICI Codice del turismo decreto legislativo n. 79/2011 = artt. 32 51; Codice del consumo decreto legislativo n. 206/2005; Direttiva europea n. 314/1990
DettagliDanno da vacanza rovinata e ritardata consegna dei bagagli Giudizio n. 5280/2008
Danno da vacanza rovinata e ritardata consegna dei bagagli Giudizio n. 5280/2008 Massima L organizzatore ed il venditore (intermediario) della crociera turistica sono responsabili dell operato degli ausiliari
DettagliALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI Dottori Commercialisti Associati
Dottori Commercialisti Associati ASSOCIATI: GIOVANNI ALBERTI Professore Ordinario di Economia Aziendale in quiescenza CLAUDIO UBINI ALBERTO CASTAGNETTI ELISABETTA UBINI PIAZZA CITTADELLA 6 37122 VERONA
DettagliDECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso.
DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 111 Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e
DettagliHAPPY CAMP CAMPING Case mobili e tende nei migliori campeggi in Italia e in Europa Sconto riservato ai soci del 10%
HAPPY CAMP CAMPING 2018 Case mobili e tende nei migliori campeggi in Italia e in Europa Sconto riservato ai soci del 10% Soggiorni minimi, offerte speciali ed extra come da catalogo. 25 di sconto
DettagliPromotore finanziario infedele: ne risponde anche la banca?
Promotore finanziario infedele: ne risponde anche la banca? Nel giudizio di risarcimento promosso dal cliente nei confronti dell intermediario finanziario per i danni arrecati dal promotore finanziario
DettagliTRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
DettagliAutostrade: risarcimento danni, responsabilità contrattuale, applicabilità foro del consumatore.
Autostrade: risarcimento danni, responsabilità contrattuale, applicabilità foro del consumatore. Autore: Russo Assunta In: Magistratura ordinaria Si pubblica una recente decisione (ordinanza affermativa
DettagliTermini di pagamento di giorni anche per i lavori pubblici
CIRCOLARE A.F. N. 22 del 5 Febbraio 2013 Ai gentili clienti Loro sedi Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Premessa Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Cass. 9253/2015. Incidente procurato da auto rubata non assicurata: azione di regresso nei confronti del p
Auto rubata, priva di copertura assicurativa, viene coinvolta in un incidente stradale. L'impresa designata propone azione di regresso nei confronti del proprietario del veicolo al fine di ottenere il
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Interessi relativi a prestazioni previdenziali o assistenziali: competenza del Giudice di Pace. Prescrizione L'art. 7 c.p.c., come novellato dalla legge 69/2009, prevede la competenza del Giudice di Pace
DettagliDiritto Privato Europeo
Contratti di viaggio organizzato (traccia della lezione) prof. A. Venchiarutti Servizi turistici tutto compreso Settore turistico; turismo organizzato prevede fornitura di una serie articolata di servizi
DettagliSystem Integration: Differenza con contratto di sviluppo software: non è limitato ad un oggetto definito.
organizzato da System Integration: Differenza con contratto di sviluppo software: non è limitato ad un oggetto definito. Il fornitore, infatti, si impegna a fornire un sistema integrato, pronto all uso,
DettagliRISOLUZIONE N. 25/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 febbraio 2003
RISOLUZIONE N. 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 febbraio 2003 Oggetto: Istanza di interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. Comune di. IVA- Trattamento tributario applicabile
DettagliCOMMENTO A SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA SEZ. X CIVILE 17 GENNAIO 2017 N. 656
COMMENTO A SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA SEZ. X CIVILE 17 GENNAIO 2017 N. 656 COMMENTO A SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA SEZ. X CIVILE 17 GENNAIO 2017 N. 656 IL CASO Compravendita: il mediatore non ha
DettagliLa responsabilità professionale
La responsabilità professionale Avv. Alberto Manzella 1 La responsabilità nelle professioni intellettuali La professione intellettuale è caratterizzata dall impiego di intelligenza e cultura ed è connotata
DettagliLa caparra confirmatoria
La caparra confirmatoria La caparra confirmatoria viene comunemente definita come negozio giuridico accessorio che le parti perfezionano versando luna (il tradens) allaltra (laccipiens) una somma di denaro
DettagliOGGETTO: LA NUOVA DEFINIZIONE DI PACCHETTO TURISTICO ED IMPLICAZIONI FISCALI
P.zza G.G. Belli n. 2 00153 ROMA Roma, 10 luglio 2018 Rif. GB Alla cortese attenzione di: ASSOCIAZIONI REGIONALI FIAVET - OGGETTO: LA NUOVA DEFINIZIONE DI PACCHETTO TURISTICO ED IMPLICAZIONI FISCALI Come
DettagliDecisione N del 12 dicembre 2013
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Prof. Avv. Pietro Sirena Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dalla Banca
DettagliCONDIZIONI GENERALI DI VENDITA FUCHS LUBRIFICANTI SPA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA FUCHS LUBRIFICANTI SPA 1. Definizioni 1.1 Ai fini interpretativi delle presenti Condizioni Generali di Vendita i termini che seguono avranno il significato di seguito riportato:
DettagliTransazioni commerciali tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni
Ai Gentili Clienti Transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni PREMESSA Con un nuovo D.Lgs. il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192 Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento
DettagliCollegio di Milano, 03 marzo 2010, n.77
Collegio di Milano, 03 marzo 2010, n.77 Categoria Massima: Carte di credito / Clausole contrattuali Parole chiave: Carte di credito, Memorandum di spesa, Operazione non espressamente autorizzata, Validità
DettagliCircolare N.156 del 8 Novembre 2012
Circolare N.156 del 8 Novembre 2012 Transazioni commerciali. Il Consiglio dei Ministri fissa il termine per i pagamenti dai 30 ai 60 giorni Transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e pubbliche
DettagliDANNO DA VACANZA ROVINATA: QUANDO LA VACANZA SI TRASFORMA IN INFERNO.
DANNO DA VACANZA ROVINATA: QUANDO LA VACANZA SI TRASFORMA IN INFERNO. La legge tutela il diritto di godere di un periodo di rigenerazione psico-fisica. Il "Codice del Turismo" viene in soccorso al turista-consumatore.
DettagliVademecum decreto pacchetti e servizi turistici 28 giugno 2018
Vademecum decreto pacchetti e servizi turistici 28 giugno 2018 Sulla Gazzetta Ufficiale 129 del 6 giugno 2018 è stato pubblicato il nuovo decreto sui pacchetti e i servizi turistici, approvato recentemente
Dettagli(omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis)
CREDITOFINANZANEWS e la necessità della presenza della clausola di esclusiva per l'operatività della tutela ex art. 42 clt. verso il finanziatore. Il motivo va accolto con le precisazioni che seguono.
DettagliReg. Imprese di TARANTO n REA n sito web:
Circolare 10/2012 Sava lì 16 Novembre 2012 OGGETTO: Dal 2013 pagamenti entro 30 giorni Egregio Cliente, A tutti i Clienti dello Studio Loro sedi con la presente desideriamo informarla che è stato approvato,
DettagliLa tutela dell'assicurato nel contratto di assicurazione. Coordinatore scientifico: Prof. Avv. Giuseppe Russo
La tutela dell'assicurato nel contratto di assicurazione Coordinatore scientifico: Prof. Avv. Giuseppe Russo La nullità del contratto stipulato con imprese di assicurazione non autorizzate Art. 167, co.2
DettagliLa nuova plusvalenza immobiliare secondo il decreto liberalizzazione n. 147/2015
La nuova plusvalenza immobiliare secondo il decreto liberalizzazione n. 147/2015 Autore: Nicotra Antonio In: Diritti e doveri, Diritto tributario, Giurisprudenza commentata, Giurisprudenza tributaria L
DettagliLa procedura di infrazione (fase precontenziosa e fase contenziosa) Prof. Davide Diverio
Diritto materiale e processuale dell Unione europea Corso di aggiornamento anno 2016 La procedura di infrazione (fase precontenziosa e fase contenziosa) Prof. Davide Diverio Lezione 6 Milano, 19 aprile
DettagliCapitolo Primo. Capitolo Secondo. Introduzione... XV
Indice Introduzione... XV Capitolo Primo LE FONTI DEL DIRITTO DEL CONSUMO 1.1 Nascita e sviluppo del diritto del consumo... 1 1.2 La legislazione comunitaria (cenni)... 2 1.2.1 L armonizzazione in ambito
DettagliCass. 6907/2012. Danno da fermo tecnico: risarcibilità. Spese giudiziali. Scritto da Francesco Annunziata Giovedì 17 Maggio :18
Con la sentenza che segue, la Corte di Cassazione, confermando il precedente orientamento, ha ribadito che il danno da fermo tecnico, subito dal proprietario dell'autovettura danneggiata a causa della
DettagliSENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 30 aprile 2002 *
CLUB-TOUR SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 30 aprile 2002 * Nel procedimento C-400/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunal
DettagliCORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA n.7777 / OMISSIS -
CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA n.7777 / 2014 - OMISSIS - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione del 4 dicembre 2002 (...), in qualita di proprietario di un autovettura Alfa Romeo 156, convenne
DettagliAzione di risoluzione e azione di recesso nella stessa domanda introduttiva (nota a Cass., sez. III, 31/03/2017 n. 8343)
Azione di risoluzione e azione di recesso nella stessa domanda introduttiva (nota a Cass., sez. III, 31/03/2017 n. 8343) di Gabriele Voltaggio Sommario: Premessa 1. Il caso in esame: azione di risoluzione
Dettagli* * * * * REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI PERUGIA SENTENZA
Abstract. Il Tribunale di Perugia in persona del G.O.T., ritenendo, contrariamente all orientamento attualmente dominante (affermatosi con la nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
DettagliINDICE SOMMARIO. Abbreviazioni... Pag. XIII Introduzione...» 1. Capitolo I LE FONTI GIURIDICHE IN MATERIA DI CONTRATTI DI VIAGGIO
INDICE SOMMARIO Abbreviazioni... Pag. XIII Introduzione...» 1 Capitolo I LE FONTI GIURIDICHE IN MATERIA DI CONTRATTI DI VIAGGIO 1. Introduzione... Pag. 7 2. La convenzione sul contratto di viaggio (CCV)...»
DettagliTempo impiegato dal lavoratore per indossare gli abiti da lavoro: sì alla retribuzione aggiuntiva
Tempo impiegato dal lavoratore per indossare gli abiti da lavoro: sì alla retribuzione aggiuntiva Il principio secondo cui è considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un occupazione assidua
DettagliContratto di viaggio
Contratto di viaggio Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 1) PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO Premesso che: a)
DettagliNo rimborso Iva a società non residente per i servizi di camping in Italia
Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Giurisprudenza No rimborso Iva a società non residente per i servizi di camping in Italia 26 Settembre 2019 La Cassazione afferma che non spetta la
DettagliUNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE
UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE SEDE DI BRESCIA Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere Corso di laurea in Scienze Linguistiche per la Comunicazione e l Impresa Tesi di Laurea IL DANNO
DettagliCONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 1. PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO. Premesso che: a) il decreto legislativo n. 111 del 17.3.95 di attuazione della Direttiva
DettagliI chiarimenti degli esperti
Gianluca Cristofori (Dottore Commercialista) I chiarimenti degli esperti 1 Errata imputazione economico -temporale di componenti negativi di reddito Nell eventualità in cui a causa di errori materiali
DettagliRISOLUZIONE N. 113 /E
RISOLUZIONE N. 113 /E Direzione Centrale Normativa ROMA, 25/08/2017 OGGETTO: Consulenza giuridica - Uffici dell Amministrazione Direzione Regionale dell Abruzzo. (Applicabilità della regola del c.d. prezzo
DettagliRisoluzione n. 233/E
Risoluzione n. 233/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 luglio 2002 Oggetto: Pacchetti turistici composti da servizi resi attraverso strutture proprie e di terzi applicazione del regime
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA D AMBROSIO/WIND TRE S.P.A. (GIA WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.) (GU14/1911/16) L AUTORITÀ NELLA riunione del Commissione per le infrastrutture e le reti del 12
DettagliTribunale di Udine. - sezione civile -
Tribunale di Udine - sezione civile - Verbale d udienza Successivamente oggi, 15.3.2013, alle ore 9.00, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa iscritta al n 5782/10 R.A.C.C., promossa
DettagliRECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA PACCHETTI TURISTICI E AI SERVIZI TURISTICI COLLEGATI
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2015/2302 RELATIVA AI PACCHETTI TURISTICI E AI SERVIZI TURISTICI COLLEGATI ATTO DEL GOVERNO N. 6 (già 515/XVII) - testo oggetto del
DettagliSENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale in composizione monocratica nella persona del dott. Pier Paolo L
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Verbale dell udienza del 18.7.12 della causa civile iscritta al n. 18 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell anno 2011 del Tribunale di Verona, pendente Federica
DettagliPrimi cenni di commento al Codice del turismo
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Primi cenni di commento al Codice del turismo 09 Giugno 2011 Marco Baccini Entra in vigore il 21 giugno 2011 il
Dettaglirapporto con il trattamento fiscale: nette commissionabili
Avv. Camilla Monese Il nuovo contratto ORGANIZZATORE il professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista rapporto con
DettagliLA RESPONSABILITA DA INADEMPIMENTO ED IL DANNO NON PATRIMONIALE CONTRATTUALE
LA RESPONSABILITA DA INADEMPIMENTO ED IL DANNO NON PATRIMONIALE CONTRATTUALE La strategia rimediare a tutela del consumatore-acquirente di pacchetto turistico si arricchisce delle norme sulla responsabilità
DettagliFiscal News La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 44 17.02.2016 Affitti: nuove regole per la registrazione Categoria: Contratti Sottocategoria: Locazione L articolo 1, comma 59, della Legge 28
DettagliLOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO: QUANDO È ESCLUSO IL RIMBORSO PER GLI INTERVENTI SULL'IMMOBILE.
LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO: QUANDO È ESCLUSO IL RIMBORSO PER GLI INTERVENTI SULL'IMMOBILE. La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 10896 del 26 maggio 2016, ha escluso la ripetizione delle spese
DettagliCass. n /2010: Omessa trascrizione della vendita del veicolo al PRA: responsabilità dell'intestatario
Cass. n. 21009/2010: Omessa trascrizione della vendita del veicolo al PRA: responsabilità dell'intestatario Della mancata trascrizione della vendita del veicolo, risponde del sinistro l'intestatario essendo
DettagliDeterminazione n. 10/2015 DEFC Tit Del 12/06/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E WIND TELECOMUNICAZIONI X
DETERMINAZIONE Determinazione n. 10/2015 DEFC. 2015.10 Tit. 2015.1.10.21.84 Del 12/06/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E WIND TELECOMUNICAZIONI X LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO CORECOM
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Prof. Avv. Pietro Sirena Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dalla Banca
DettagliDecisione N del 25 marzo 2014
COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) CARRIERO (NA) CONTE (NA) PATRONI GRIFFI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (NA) RUSSO Membro designato
DettagliCass /2012: Compensi avvocato. Minimi e massimi: potere discrezionale del giudice
In tema di compensi per lo svolgimento di attività professionale, anche in materia stragiudiziale, la determinazione degli onorari di avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice,
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CANELLI /ACTIVE NETWORK S.P.A. (GU14/187/2018) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 22 febbraio 2019; VISTA la legge
DettagliIl proprietario dell immobile e non il coniuge separato paga l ICI
Il proprietario dell immobile e non il coniuge separato paga l ICI di Enzo Di Giacomo Pubblicato il 14 febbraio 2009 l imposta comunale sugli immobili deve essere pagata dal proprietario dell immobile
DettagliCondizioni Generali di Vendita dei Pacchetti Turistici
Condizioni Generali di Vendita dei Pacchetti Turistici Regolamento generale: 1. PREMESSA - NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO: Premesso che: a) il Decreto Legislativo n. 206 del 06/09/2005 Codice del Consumo
DettagliINDICE. Capitolo I AMBITO DI APPLICAZIONE. 1. Individuazione dell ambito della materia e definizioni soggettive... Pag. 1
INDICE Presentazione... Pag. xv Avvertenze...» xvii Abbreviazioni...» xix Capitolo I AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Individuazione dell ambito della materia e definizioni soggettive... Pag. 1 2. Il consumatore
Dettagli