Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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- Vito Piccolo
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1 Civile Sent. Sez. 6 Num Anno 2014 Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: PAGETTA ANTONELLA Data pubblicazione: 15/09/2014 SENTENZA sul ricorso proposto da: CSTP - AZIENDA DELLA MOBILITA' SPA , in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA VERALDI, rappresentata e difesa dall'avvocato IOELE LORENZO giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro BA' I 11PAGLIA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE PIETRA PAPA 185, presso lo studio dell'avvocato
2 SIMONA DONATI, rappresentato e difeso dagli avvocati MOCELLA MARCO, LAURO FRANCESCO giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 317/2011 della CORTE D'APPELLO di SALERNO del 30/03/2011, depositata 1'11/07/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA; udito l'avvocato Ioele Lorenzo difensore della ricorrente che si riporta agli scritti e chiede l'accoglimento del ricorso. Fatto e diritto Con la domanda di cui al ricorso di primo grado Francesco Battipaglia ha esposto: di essere stato assunto dalla A.N.M. di Napoli con contratto di formazione e lavoro convertito, alla scadenza, in contratto di lavoro a tempo indeterminato; di avere prestato, a decorrere dal , la propria attività, con qualifica di autista, alle dipendenze della convenuta C.S.T.P. Azienda della Mobilità s.p.a per effetto di passaggio diretto avvenuto ai sensi dell'art. 20 allegato A r.d. n. 148 del 1931; che C.S.T.P. gli aveva imposto la sottoscrizione di una rinunzia, definita "dichiarazione di accettazione", alla cui sottoscrizione aveva subordinato il consenso al passaggio alle proprie dipendenze; che con sentenza del Tribunale di Napoli (resa in un giudizio nel quale convenuta era l' A.N.M. di Napoli ) era stato riconosciuto il diritto al computo del periodo prestato sulla base del contratto di formazione e lavoro nell'anzianità di servizio; che all'atto del passaggio alle dipendenze di C.S.T.P. il detto periodo non era stato computato ai fini dell'anzianità nonostante la individuazione come data `convenzionale" di assunzione di quella di assunzione presso A.N.M. con contratto di formazione e lavoro; che tra gli emolumenti previsti, in favore in favore degli auto ferrotranvieri, dalla contrattazione collettiva vi era una voce denominata c.a.u. (competenze accessorie unificate ); che l'accordo sindacale del , che aveva ridefinito la struttura della retribuzione anche con riferimento alle competenze accessorie, aveva stabilito, in favore del solo personale di ruolo in servizio alla data sopraindicata, la conservazione, ad personam, -2-
3 dell'importo fino a quel momento percepito a titolo di c.a.u., inserendolo nella voce "trattamenti sostitutivi" ; che il medesimo accordo, nel definire la struttura degli istituti salariali aziendali, aveva previsto la erogazione dell'indennità di presenza giornaliera e dell'indennità di guida, in una determinata misura, in favore del solo personale di ruolo in servizio alla data di stipula dell'accordo; che, come rilevabile dalle buste paga, la C.S.T.P. non gli aveva corrisposto il trattamento sostitutivo e le indennità di presenza giornaliera e di guida in quanto, verosimilmente, aveva individuato quale data di assunzione quella del passaggio a C.S.T.P., successiva al , anziché la data di assunzione alle dipendenze di A.N.M. con contratto di formazione e lavoro. Ha chiesto: in via preliminare, accertarsi la nullità ex art cod. civ. della dichiarazione di accettazione sottoscritta da esso ricorrente, all'atto del passaggio dall'una all'altra azienda, nelle parti a lui pregiudizievoli e cioè nei punti, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nonché nel trattamento economico ivi indicato; previa eventuale declaratoria di nullità di pattuizioni individuali e collettive contrarie, dichiararsi che il periodo di formazione e lavoro deve essere computato a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio; dichiarare il diritto di esso ricorrente agli scatti di anzianità, alle indennità aziendali di presenza giornaliera e di guida e alla differenza sulle c.a.u. in origine percepite, rispetto a quelle corrisposte in conseguenza del passaggio a C.S.T.P.. La convenuta si è costituita per resistere ed ha spiegato domanda riconvenzionale con la quale ha chiesto la restituzione della somma corrisposta, a titolo di t.f.r., da A.N.M. al lavoratore, all'atto del passaggio di questi alle dipendenze di C.S.T.P.. Il Tribunale ha accolto la domanda. La decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Salerno che ha respinto l'impugnazione di C.S.T.P. sulla base delle seguenti argomentazioni : -la giurisprudenza di legittimità, ribadita, dopo alcune pronunce difformi, da S.U. n del 2010, ha chiarito che il principio contenuto nell'art. 3 del d.l. n. 726 del 1984, convertito dall'art. 1 della legge n. 863 del 1984, secondo il quale in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, ovvero nel caso di assunzione a tempo indeterminato, con chiamata nominativa, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell'anzianità di servizio, opera anche quando l'anzianità sia presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell'attribuzione di emolumenti che hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva; s.1-3-
4 - gli accordi di transito da A.N.M a C.S.T.P. i quali, pur riconoscendo ai lavoratori transitati la anzianità di servizio pregressa, hanno escluso che a questi dovessero essere corrisposti emolumenti contrattuali precedentemente percepiti, si pongono in contrasto con il principio affermato dal giudice di legittimità; : - le pattuizioni collettive sono successive alla data di prima assunzione del lavoratore presso A.N.M. ; in conseguenza, poiché il lavoratore, già all'epoca del "trasloco" ai sensi dell'art. 20 allegato A r.d. n. 148 del 1931, prestava la propria attività a tempo indeterminato alle dipendenze di A.N.M. e percepiva tutti gli emolumenti specificamente indicati in ricorso, sussisteva il diritto di questi alle differenze pretese ; - ritenere applicabile alla fattispecie in controversia le pattuizioni tra aziende culminate nella dichiarazione in atti e quindi escludere, sia pure sotto il solo profilo economico, il periodo di formazione e lavoro "dall'ottenimento di indennità indirettamente collegate all'anzianità di servizio" si pone in contrato con la norma imperativa di cui all'art. 3 comma 5 d.l. n. 726 del 1984, convertito dall'art. 1 della legge n. 863 del Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso CSTP Azienda della mobilità s.p.a sulla base di cinque motivi, successivamente illustrati con memoria ex art. 378 cod. proc. civ. La parte intimata ha depositato controricorso. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.. Ha censurato la decisione sul rilievo che il giudice di appello non aveva fatto menzione delle indennità di presenza e di guida ( richieste in domanda unitamente alle differenze per c.a.u.) ma si era soffermato oltre che sulle c.a.u., sul diritto agli aumenti periodici di anzianità o passaggi stipendiali e cioè sul diritto a voci retributive estranee alla materia del contendere. Con il secondo motivo ha denunziato omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a fatto controverso e decisivo. Richiamate le deduzioni formulate nell'atto di appello con riferimento alla disciplina di cui all'accordo aziendale in data che aveva previsto, per i lavoratori in servizio a tale data, rispetto a quelli di nuova assunzione, un trattamento più favorevole in tema di c.a.u. e di indennità di presenza e di guida, ha censurato la decisione per essersi questa soffermata sulla problematica del riconoscimento del periodo di formazione nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto, questione che ha sostenuto essere estranea alla materia del contendere. Si è doluta che il giudice di appello aveva omesso di procedere all'esame ed all'interpretazione dell'accordo in data al fine di verificarne la effettiva applicabilità al lavoratore, -4-
5 originario ricorrente e di affrontare la questione della configurazione giuridica del passaggio diretto tra aziende di trasporto, avvenuto ai sensi dell'art. 20 allegato A r.d. n. 148 del Con il terzo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 20 allegato. A r.d. n. 148 del 1931, dell'art cod. civ. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a fatto controverso e decisivo. Ha contestato la tesi, che assume essere alla base della sentenza impugnata, secondo la quale, in ipotesi di passaggio ex art. 20 allegato A. r.d. cit., si è in presenza di una cessione dell'originario contratto di lavoro da A.N.M. a C.S.T.P., conseguendone la sostanziale unitarietà e continuità del rapporto di lavoro instaurato con la prima di dette aziende e proseguito con la seconda. Secondo parte ricorrente, invece, il rapporto con C.S.T.P. è sorto ex novo, come tra l'altro confermato dalla percezione del t.f.r. maturato in relazione al periodo di lavoro alle dipendenze di A.N.M. In questa prospettiva C.S.T.P. ha ribadito la estraneità, salvo riconoscimento in via convenzionale, delle vicende attinenti al precedente rapporto di lavoro instaurato dall'odierno controricorrente con A.N.M. e la giuridica impossibilità di ritenere, ai fini dell'accordo del , il detto lavoratore in servizio a tale data presso C.S.T.P.. Con il quarto motivo di ricorso ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.l. n. 726 del 1984 conv. in 1. n. 863 del Premesso che tale previsione non impone al nuovo datore di lavoro il riconoscimento della integrale anzianità di servizio maturata nell'ambito di un precedente rapporto, ha sostenuto l'errore della sentenza impugnata per avere confuso la problematica del riconoscimento del periodo di formazione e lavoro nell'anzianità di servizio al fine dell'attribuzione di vantaggi e/o indennità collegate con il decorso del tempo, con la diversa problematica concernente l'applicazione di istituti di origine contrattuale non collegati all'anzianità di servizio. Con il quinto motivo ha dedotto violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per avere la Corte territoriale omesso di pronunziare sul motivo di gravame con il quale era censurato il mancato accoglimento della domanda, formulata in via riconvenzionale, intesa alla restituzione della somma percepita dal lavoratore a titolo di t.f.r., all'atto del passaggio da A.N.M a C.S.T.P.. I primi quattro motivi di ricorso, che per connessione sono trattati congiuntamente, vanno respinti. Non sussiste il vizio denunziato con il primo motivo di ricorso in quanto le questioni investite con l'atto di appello, ed in particolare la questione dell'interpretazione dell'accordo collettivo e della -5-
6 qualificazione giuridica del cd. trasloco ex art. 20 allegato A r.d. cit., risultano esaminate e, sia pure implicitamente, risolte dal giudice di appello, con esito negativo per (1' allora appellante) C.S.T.P. La pronuncia adottata, di conferma della sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda del lavoratore, postula, infatti, sotto il profilo logico prima che giuridico, la unicità del rapporto di lavoro che, instaurato con A.N.M. è stato ritenuto proseguire, senza soluzione di continuità, con C.S.T.P.. Coerente con tale ricostruzione e del tutto incompatibile con quella prospettata dalla società è l'assunto della decisione di appello in ordine al limite posto alla contrattazione collettiva dalla tassativa disposizione di legge in tema di diritto del lavoratore al riconoscimento dell'intera anzianità di servizio, compreso il periodo di formazione e lavoro. In questa prospettiva, è da escludere che il giudice di appello sia incorso nella dedotta violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Invero, a prescindere dal rilievo che è inesatto affermare che non sono state prese in considerazione le indennità di guida e di presenza, atteso che la sentenza impugnata opera un rinvio a " tutti gli emolumenti specificati in ricorso" fra i quali, per come pacifico, vi sono anche gli emolumenti sopra indicati, occorre rilevare che l'ampiezza di applicazione del principio affermato dal giudice di appello, concernente la generalità degli istituti di origine legale e contrattuale collegati, anche indirettamente, all'anzianità di servizio, non richiedeva una specifica menzione delle singole voci contrattuali in controversia, in concreto riconosciute al lavoratore. Questa Corte ha chiarito che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia.( Cass. n del 2013, n del 2011, n del 2007 n del 2006) Nel merito la soluzione adottata dal giudice di appello appare corretta alla luce delle seguenti considerazioni. E' pacifico che il rapporto con C.S.T.P. si è instaurato per effetto di "trasloco" avvenuto ai sensi dell'art. 20 allegato A r.d. n. 131 del Tale vicenda, secondo quanto precisato da questa Corte (v. Cass. n del 1992), realizza un'ipotesi di cessione del contratto e cioè determina una successione a titolo particolare della cessionaria e -6-
7 cioè di C.S.T.P. nel rapporto contrattuale originario, che resta in vita con la sostituzione di un nuovo soggetto nella posizione giuridica, attiva e passiva, della cedente A.N.M., originaria contraente. Le deduzioni di parte ricorrente che sostiene una qualificazione giuridica del "trasloco per cambio" ex art. 20 allegato A r.d. cit., come effetto della stipula di un nuovo, autonomo, contratto con l'azienda di destinazione, con conseguente irrilevanza giuridica( salvo diverso regolamento negoziale) del precedente rapporto, al fine del trattamento economico e normativo del lavoratore presso il nuovo datore di lavoro, non tengono conto di alcune circostanze che, valutate nel loro complesso, si rivelano incompatibili con l'assunto dell'autonomia del secondo rapporto di lavoro rispetto al primo. Tali la assenza di previsione di un patto di prova, l'inosservanza del limite di età, la carenza di nuovi accertamenti di idoneità alla guida e di nuovi esami o saggi preliminari, la mancanza della richiesta dei documenti di cui la legge impone l'acquisizione all'atto dell'assunzione, la tassatività delle ipotesi di cessazione del rapporto. Nel senso della configurabilità, nella fattispecie di cui all'art. 20 allegato A r.d. cit., di un' ipotesi di cessione del contratto, si è già espressa questa Corte (Cass. n del 1992), sia pure con affermazione formulata quale obiter con riferimento ad una vicenda, analoga a quella in oggetto, definita tuttavia in concreto sulla base di ragioni di ordine processuale preliminari all'esame del merito. La tesi della cessione del contratto, oltre a trovare specifico fondamento nel dato normativo concernente i profili sopra evidenziati, è quella che appare più idonea a garantire la riconosciuta funzione riequilibratrice del principio contenuto nell'art. 3 del d.l. n. 726 del 1984, convertito dall'art. 1 della legge n. 863 del 1984, nei confronti della debole condizione del lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro ( v. Cass. ord. n del 2011). Dalla ricostruzione della vicenda originata dal passaggio ex art. 20 allegato A r.d. cit., quale cessione di contratto e non successione nel tempo di autonomi contratti, scaturisce, in applicazione della norma imperativa di cui all'art. 3 d.l. n. 726 del 1984 convertito dall'art. 11. n. 863 del 1984, nella interpretazione datane da questa Corte ( v. Cass. ss.uu. n del 2010 e, tra le altre, Cass. ord. n del 2011, sent. n del 2013), il diritto del lavoratore al computo dell'intera anzianità di servizio (compreso il periodo di assunzione con contratto di formazione e lavoro) maturata presso il precedente datore di lavoro; in secondo luogo, discende la impossibilità giuridica di considerare, quale data di assunzione, ai fini dell' applicazione dell' Accordo del , quella del passaggio a C.S.T.P. anziché quella di assunzione ( con contratto di formazione e lavoro) presso A.N.M. -7-
8 pacificamente anteriore alla data del , che costituisce il discrimine temporale stabilito dal detto Accordo per individuare i lavoratori ai quali era conservato, ad personam, il più favorevole trattamento economico goduto prima delle modifiche introdotte con la norma collettiva ; come infatti accertato nella sentenza impugnata, con affermazione rimasta incontrastata, l'odierno controricorrente percepiva al momento del passaggio presso C.S.T.P. gli emolumenti oggetto della pretesa azionata. E' fondato il quinto motivo di ricorso. Dall'esame degli atti di causa, sollecitato dalla deduzione di omessa pronunzia sul motivo di gravame avente ad oggetto la statuizione di rigetto della domanda di restituzione della somma corrisposta al lavoratore, a titolo di t.f.r. dalla precedente datrice di lavoro, risulta, infatti, che la società odierna ricorrente aveva, con l'atto di appello, specificamente censurato il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di condanna del lavoratore alla restituzione. Su tale domanda la Corte territoriale ha omesso di pronunziare. Consegue la cassazione sul punto della sentenza impugnata con rimessione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione. P.Q.M. La Corte rigetta il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo; accoglie il quinto. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione. Roma 27 maggio 2014 Il Consigliere estensore residente H Funzionario iziario 22 R CO DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma, Il Funzionario Giudizi ario
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