ACCORDO DI COLLABORAZIONE Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Calabria, rappresentata dal dott.

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1 Procura Generale della Repubblica Reggio Calabria Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Calabria Comando Regionale Calabria Guardia di Finanza Prot. n. 2013/399 ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Calabria, rappresentata dal dott. Antonino Di Geronimo, Direttore Regionale; Guardia di Finanza Comando Regionale Calabria, rappresentata dal Generale di Divisione Michele Calandro, Comandante Regionale; Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di rappresentata dal dott. Salvatore Di Landro, Procuratore Generale; Reggio Calabria, Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria, rappresentata dal dott. Pasquale Borrello, Direttore Provinciale reggente; Guardia di Finanza Comando Provinciale di Reggio Calabria, Colonnello Claudio Petrozziello, Comandante Provinciale; Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, dott. Ottavio Sferlazza, Procuratore Capo F. F.; rappresentata dal rappresentata dal Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, rappresentata dal dott. Giuseppe Creazzo, Procuratore della Repubblica; Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri, rappresentata dal dott. Salvatore Cosentino, Procuratore della Repubblica reggente; PREMESSO CHE - La disposizione di cui all articolo 8 del Decreto Legge n. 16 del 2012, convertito dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44, rende fondamentale la comunicazione tra Procura della Repubblica, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza,

2 correlando la rilevanza tributaria di determinate condotte delittuose 1) all esercizio dell azione penale da parte del pubblico ministero o, comunque, 2) all emissione da parte del giudice del decreto che dispone il giudizio, ai sensi dell art. 424 del Codice di procedura penale, ovvero 3) all emissione della sentenza di non luogo a procedere (ai sensi dell articolo 425 dello stesso codice) per prescrizione del reato. - Con la circolare n. 32/E del 3 agosto 2012, la Direzione Centrale Accertamento dell Agenzia delle Entrate ha confermato che al fine di realizzare un effettivo coordinamento tra l Autorità giudiziaria e l Amministrazione finanziaria, è necessario che le Direzioni Regionali provvedano alla definizione di idonee forme di collaborazione con le Procure dei territori di competenza, al fine di coordinare e raccordare l operato con quello degli organi giurisdizionali ; - Il D.P.R. 29 Settembre 1973, n. 600, prevede, all art. 36, che I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonché gli Organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli Organi di Polizia Giudiziaria che, a causa o nell esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie, devono comunicarle direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l inoltro della denuncia penale, al Comando della Guardia di Finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l eventuale documentazione atta a comprovarli ; - Gli articoli 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 63 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevedono la collaborazione della Guardia di Finanza per l acquisizione ed il reperimento di elementi utili ai fini dell accertamento delle imposte, per la repressione delle violazioni delle leggi tributarie, oltre che l utilizzazione e la trasmissione da parte di tale Organo, previa autorizzazione dell Autorità giudiziaria, di documenti, dati e notizie acquisiti direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria; - Come, altresì, precisato dalla Direzione Centrale Accertamento con la Direttiva del 31 marzo 2011, n , il personale dell Agenzia è sprovvisto della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, talché tale attività resta di esclusiva competenza della Guardia di Finanza e degli altri organismi di polizia giudiziaria. 2

3 CONSIDERATO CHE - il ricorso a concordate, tempestive ed efficaci forme di comunicazione istituzionale appare indispensabile, in particolare nel corso di controlli che presentino profili di rischio fiscale elevato, con condotte penalmente rilevanti; - è obiettivo comune garantire che l azione amministrativa di contrasto alle violazioni tributarie possa fornire costante e positivo supporto al procedimento penale e viceversa; CIO PREMESSO Al fine di definire le modalità di scambio di informazioni nelle attività che rendono obbligatorio il coinvolgimento dell Autorità Giudiziaria, ed al fine di rendere quanto più rapido possibile tale scambio di informazioni e tanto più efficace l attività di contrasto dei comportamenti illeciti, LE PARTI CONVENGONO 1. di creare una rete di referenti (Dirigenti/funzionari dell Agenzia delle Entrate e Procuratori aggiunti o Sostituti Procuratori delegati e referenti individuati dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza) al fine di favorire una costante e riservata comunicazione di notizie e documenti di reciproco interesse. 2. I referenti di cui al precedente punto 1 sono così individuati: - per l Agenzia delle Entrate il Capo Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Reggio Calabria; - per la Guardia di Finanza: i Dirigenti del Servizio di Polizia Giudiziaria presso i Reparti alle sedi delle Procure della Repubblica. 3. I referenti dell Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza potranno fornire ogni utile supporto all esatta cognizione delle fattispecie segnalate, nei casi in cui le stesse presentino profili tecnici particolarmente complessi. 3

4 4. Specularmente, i referenti dell Agenzia delle Entrate potranno essere utilmente informati del procedimento penale, con acquisizione a specifica richiesta, di copia di atti del procedimento, dal momento in cui venga adottato uno dei provvedimenti indicati dal comma 4 bis dell art. 14 della Legge 24 dicembre 1993 n. 537, come modificato dal Decreto Legge 2 marzo 2012 n Lo scambio di informazioni sullo stato dell iter amministrativo dell accertamento, del contenzioso e sull eventuale definizione degli atti, relativamente a procedimenti amministrativi che hanno comportato denunce inoltrate alla Procura, in esito all adozione di uno dei provvedimenti che, ai sensi del comma 4 bis dell art. 14 della Legge 24 dicembre 1993 n. 537, modificato dal Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44, ha effetti nella determinazione dei redditi, potrà avvenire tramite posta elettronica, dalla casella di posta funzionale dell Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Reggio Calabria: dp.reggiocalabria.contr@agenziaentrate.it alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, all indirizzo procura.reggiocalabria@giustizia.it; alla Procura della Repubblica di Palmi all indirizzo procura.palmi@giustizia.it; alla Procura della Repubblica di Locri all indirizzo procura.locri@giustizia.it e, per conoscenza, all Ufficio Accertamento e Riscossione della Direzione Regionale dell Agenzia delle Entrate dr.calabria.aer@agenziaentrate.it, nonché per quelli derivanti da controlli svolti dalla Guardia di Finanza, anche alla casella di posta elettronica rc137.protocollo@gdf.it per il Comando di Reggio Calabria, rc124.protocollo@gdf.it per il Comando di Palmi, rc141.protocollo@gdf.it per il Comando di Locri, ovvero tramite utilizzo di altro indirizzo formalmente indicato dai Referenti dell Agenzia, della Guardia di Finanza o dai Referenti delle Procure in sede di esecuzione del Protocollo. 6. Lo scambio di informazioni sullo stato dell iter del procedimento penale (rinvio a giudizio, archiviazione, sentenza di assoluzione, proscioglimento, patteggiamento), relativamente alle denunce inoltrate alle suddette Procure, potrà avvenire tramite posta elettronica, dalla casella di posta funzionale della Procura della Repubblica interessata, con i seguenti indirizzi: per la Procura della Repubblica di Reggio Calabria, all indirizzo procura.reggiocalabria@giustizia.it; per la Procura della Repubblica di Palmi 4

5 all indirizzo per la Procura della Repubblica di Locri all indirizzo alla casella di posta funzionale dell Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Reggio Calabria: e, per conoscenza, all Ufficio Accertamento e Riscossione della Direzione Regionale dell Agenzia delle Entrate dr.calabria.aer@agenziaentrate.it, nonché, per le denunce inoltrate dal Comando Provinciale di Reggio Calabria della Guardia di Finanza, anche alla casella di posta elettronica: rc137.protocollo@gdf.it per il Comando di Reggio Calabria, rc124.protocollo@gdf.it per il Comando di Palmi, rc141.protocollo@gdf.it per il Comando di Locri,ovvero tramite utilizzo di altro indirizzo formalmente indicato dai Referenti dell Agenzia, della Guardia di Finanza o dai Referenti delle Procure in sede di esecuzione dell accordo. 7. In relazione ai procedimenti penali segnalati dall Agenzia delle Entrate all Autorità Giudiziaria, o ai procedimenti penali in cui la Procura della Repubblica rilevi la sussistenza delle condizioni della indeducibilità dei costi, nei termini individuati dalla Circolare n. 32/E del 3 agosto 2012 della Direzione Centrale Accertamento dell Agenzia delle Entrate, in quanto afferenti l esercizio di attività, ovvero inerenti atti o fatti economici illeciti non colposi, in applicazione della recente modifica apportata al comma 4 bis dell art. 14 della Legge n. 537 del 1993, giusta art. 8 del Decreto Legge n. 16 del 2012, convertito dalla Legge 26 Aprile 2012 n. 44, l esercizio dell azione penale da parte del Pubblico Ministero dovrà essere tempestivamente comunicato a cura della Segreteria della Procura della Repubblica, su disposizione del magistrato titolare del procedimento, alle caselle di funzione di cui al punto sub 5 (Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza), in considerazione del fatto che tale provvedimento costituisce il presupposto per procedere all emissione dell atto impositivo, volto al disconoscimento della deducibilità fiscale dei componenti negativi di reddito, direttamente collegati alla produzione di ricchezza criminale. L Agenzia delle Entrate si impegna ad assumere tutte le iniziative volte a garantire la riservatezza delle notizie ed atti ricevuti, assicurando che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni. 5

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