Cittadinanza e Amministrazione Digitale

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1 Cittadinanza e Amministrazione Digitale AGGIORNAME NTO SE T TE MBRE 2016 MAURIZIO PIAZZA (ESPERTO ICT PER LA PA LOCALE) Dove siamo? (una visione di sistema) Riforma PA (decreti attuativi) Regolamento e-idas Maurizio Piazza (conuslente ICT) 1

2 Una premessa CITTADINANZA E AMMINISTRAZIONE DIGITALE Una buona domanda contiene già la risposta? Analisi Soluzione Maurizio Piazza (conuslente ICT) 2

3 Vi propongo una domanda Qual è la differenza fra «dati» e «documenti»? Una buona domanda contiene la risposta se abbiamo una strategia Analisi Strategia Soluzione Soluzione Soluzione Maurizio Piazza (conuslente ICT) 3

4 Comprendere la complessità CITTADINANZA E AMMINISTRAZIONE DIGITALE Un esempio: la piramide della «conoscenza» SAGGEZZA CONOSCENZA INFORMAZIONI DATI Maurizio Piazza (conuslente ICT) 4

5 Il «sistema» di riferimento Sistema di riferimento SAGGEZZA CONOSCENZA INFORMAZIONI DATI Un altra applicazione: i livelli realizzativi Protocollo informatico NUCLEO MINIMO GESTIONE DOCUMENTALE FLUSSI DOCUMENTALI BPR (Reingegnerizzazione dei Processi Operativi) Maurizio Piazza (conuslente ICT) 5

6 Flussi documentali e protocollo (AgID) La gestione dei flussi documentali è l'insieme di funzionalità che consentono di gestire e organizzare la documentazione ricevuta e prodotta dalle amministrazioni. Consente la corretta registrazione di protocollo, l assegnazione, la classificazione, la fascicolazione, il reperimento e la conservazione dei documenti informatici. Con le Regole tecniche per il protocollo informatico sono state introdotte le seguenti innovazioni: introduzione della figura del coordinatore della gestione documentale in caso di PA con più aree organizzative revisione del contenuto del manuale di gestione del protocollo informatico per una più esauriente descrizione dei processi obbligo della pubblicazione del manuale sul sito istituzionale della PA superamento delle funzionalità minime di protocollo informatico conservazione a norma giornaliera del registro di protocollo modifica delle informazioni contenute nel formato della segnatura di protocollo con l introduzione del codice del registro di protocollo utilizzo obbligatorio del codice IPA della PA, della denominazione della PA presente sull anagrafe tributaria nel registro di protocollo e nella segnatura di protocollo disciplina dell uso della PECe della cooperazione applicativaquali unici strumenti per la trasmissione di documenti informatici tra sistemi di protocollo generazione dell impronta per ogni documento informatico Digital first (innanzitutto digitale) ATTI, DATI E DOCUMENTI (INFORMATICI, ELETTRONICI, DIGITALI) Maurizio Piazza (conuslente ICT) 6

7 Obblighi e scadenze (12 agosto 2016) «la punta dell iceberg» Documento informatico: questioni, obblighi e scadenze DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE. Art. 40. Formazione di documenti informatici 1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71. Maurizio Piazza (conuslente ICT) 7

8 Documento informatico: questioni, obblighi e scadenze DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE. Art. 40. Formazione di documenti informatici 1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71. Art. 40. Formazione di documenti informatici 1. Le pubbliche amministrazioni. formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71. Il documento amministrativo informatico DPCM 13 NOVEMBRE 2014 REGOLE TECNICHE IN MATERIA DI FORMAZIONE,TRASMISSIONE, COPIA, DUPLICAZIONE, RIPRODUZIONE E VALIDAZIONE TEMPORALE DEI DOCUMENTI INFORMATICI» Art. 9. Formazione del documento amministrativo informatico 1. Al documento amministrativo informatico si applica quanto indicato nel Capo II per il documento informatico, salvo quanto specificato nel presente Capo. 2. Le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell art. 40, comma 1, del Codice [Formazione di documenti informatici], formano gli originali dei propri documenti attraverso gli strumenti informatici riportati nel manuale di gestione ovvero acquisendo le istanze, le dichiarazioni e le comunicazioni di cui agli articoli 5-bis [Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche], 40-bis [Protocollo informatico]e 65 [Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica] del Codice. Maurizio Piazza (conuslente ICT) 8

9 La «Riforma della PA» LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124 (DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI R IORGANIZZAZIONE DELLE AM M INISTR AZIONI PU BBLICHE) Consiglio dei ministri, mercoledì 20 gennaio 2016 Maurizio Piazza (conuslente ICT) 9

10 Riforma PA: stato di approvazione dei decreti attuativi 11 decreti approvati il 21 gennaio 2016 dal Consiglio dei Ministri Dlgs Sanzioni disciplinari Dlgs Autorità portuali DlgsRazionalizzazione delle funzioni di polizia e l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato Dlgs Dirigenza sanitaria Dlgs Trasparenza Dlgs Società partecipate Dlgs Servizi pubblici locali di interesse economico generale Dlgs Codice dell'amministrazione digitale Dlgs Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) Dlgs Conferenza dei servizi Regolamento sblocca-procedimenti Approvato in via definitiva Schema Dlgs Schema Dlgs Schema Dlgs Pubblicato in G.U. Schema Dlgs Schema Dlgs Schema Dlgs Approvato in via definitiva Approvato in via definitiva Schema Dlgs Le «semplificazioni» previste dalla Legge 7 agosto 2015, n. 124 Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Capo I - Semplificazioni amministrative Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Carta della cittadinanza digitale Conferenza di servizi Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici Norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi Segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso, autorizzazione espressa e comunicazione preventiva Autotutela amministrativa Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza Maurizio Piazza (conuslente ICT) 10

11 La «Carta della cittadinanza digitale» Art. 1 della Legge 7 Agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) L oggetto dell articolo è così espresso: garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale, nonché' al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici A tal fine il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, uno o piu'decreti legislativi volti a modificare e integrare, anche disponendone la delegificazione, il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di seguito denominato «CAD» Il decreto previsto dalla Carta della Cittadinanza Digitale Decreto legislativo (ai sensi dell art.1 della legge 7 agosto 2015, n. 124) Carta della Cittadinanza Digitale (art.1 della legge 7 agosto 2015, n. 124) Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 Modifiche e integrazioni al CAD di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche Attuazione con l emanazione di uno o più Decreti legislativi Codice dell Amministrazione Digitale modificato dal Decreto legislativo ai sensi dell art.1 della legge 7 agosto 2015, n. 124 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Art. 15, comma 2 della Legge 15 marzo 1997 n. 59 Art. 3, comma 1 del D. leg. 12 febbraio 1993 n. 39 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della L. 23 ottobre 1992, n. 421 Maurizio Piazza (conuslente ICT) 11

12 La «Carta della cittadinanza digitale» Art. 1 della Legge 7 Agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) I principali interventi che avranno ricaduta diretta sull organizzazione e l operatività della PA Locale possono così essere riassunti: livello minimo di sicurezza, qualità, fruibilità, accessibilità e tempestività dei servizi on line delle amministrazioni pubbliche ridefinire e semplificare i procedimenti amministrativi, in relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese favorire l'elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini e imprese ai fini dell'interazione con le amministrazioni pagamenti digitali ed elettronici effettuati con qualsiasi modalità di pagamento, ivi incluso l'utilizzo per i micropagamenti del credito telefonico Nelle diverse lettere del comma 1 si fa poi ampio riferimento all attuazione del Sistema Pubblico per la gestione dell Identità Digitale (SPID) ed alla sua applicazione ai servizi delle Pubbliche Amministrazioni. Gli «strumenti» per la cittadinanza digitale MONETA ELETTR. FIRMA DIGITALE HOME BANKING IDENTITÀ DIGITALE FATTURA ELETTR. DOMICILIO DIGITALE Maurizio Piazza (conuslente ICT) 12

13 L attuazione della Carta della Cittadinanza digitale: voci critiche LE MODIFICHE AL CODICE DELL AMMINISTRAZIONE DIGITALE Ecco perché dobbiamo aspettare per avere una PA senza carta Fonte: ForumPA, 13/09/2016 Articolo di Michele Iaselli, Ministero della Difesa e docente di informatica giuridica presso la LUISS Ha fatto molto discutere presso gli addetti ai lavori la disposizione di coordinamento del decreto di riforma del Codice dell Amministrazione Digitale (CAD) approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 agosto scorso ed ormai di imminente pubblicazione in G.U. che sospende l obbligo per le amministrazioni pubbliche di adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei documenti, di cui all articolo 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, fino all adozione del decreto ministeriale, che entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della riforma del CAD dovrà aggiornare e coordinare le regole tecniche previste dall articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In realtà le ragioni di tale sospensione, mal digerita specialmente da coloro che già stavano portando avanti un discorso di adeguamento, sono sia di ordine tecnico che politico-strategico. Innanzitutto dobbiamo evidenziare che le regole tecniche dettate dal DPCM del 13 novembre 2014rappresentano un elemento fondamentale per la gestione e la conservazione sicura e corretta del documento informatico. Il Decreto, difatti, stabilisce tutte le modalità con le quali produrre un file digitale che abbia pieno valore legale, che si tratti di un certificato o di qualsiasi altro atto amministrativo. Maurizio Piazza (conuslente ICT) 13

14 Ecco perché dobbiamo aspettare per avere una PA senza carta Fonte: ForumPA, 13/09/2016 Articolo di Michele Iaselli, Ministero della Difesa e docente di informatica giuridica presso la LUISS Naturalmente nell ottica di rivisitazione dell intero CAD alla luce del Regolamento e-idas diventa inevitabile apportare alcune modifiche e/o integrazioni delle stesse regole tecniche visto che il Regolamento comunitario, entrato direttamente in vigore il 1 luglio 2016, nel disciplinare concetti come l identificazione e l autenticazione elettronica dedica una particolare attenzione proprio alle firme elettroniche, al c.d. sigillo elettronico, alla validazione temporale elettronica, ai servizi elettronici di recapito certificato ed agli stessi effetti giuridici del documento elettronico dove proprio il principio di neutralità tecnologica rispetto alla forma elettronica di un documento ha creato non pochi problemi agli estensori della riforma del CAD. Inoltre non va dimenticato che particolare attenzione viene rivolta dal Regolamento anche ai prestatori di servizi fiduciari qualificati e non qualificati che devono rispettare determinati requisiti, assumono specifiche responsabilità in caso di danni causati per dolo o negligenza e sono sottoposti al controllo di organismi di vigilanza ed a specifiche verifiche da parte di organismi di valutazione della conformità. Come siamo arrivati fin qua? IL PERCORSO DELL AMMINISTRAZIONE DIGITALE Maurizio Piazza (conuslente ICT) 14

15 Cos'è successo in questi anni? Le principali norme e regolamenti per la PA Digitale Deliberazione AIPA n. 42 del 2001 Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali. Circolare AIPA n.28 del 7 maggio 2001 Articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2000, n. 272, recante regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Standard, modalità di trasmissione, formato e definizioni dei tipi di informazioni minime ed accessorie comunemente scambiate tra le pubbliche amministrazioni e associate ai documenti protocollati. D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. D.P.C.M. 31 ottobre 2000 Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n D.P.R. n. 513 del 10 novembre 1997 Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici. Legge 15 marzo 1997 n. 59 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa Decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39 Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della L. 23 ottobre 1992, n. 421 Maurizio Piazza (conuslente ICT) 15

16 I «principi» dell Amministrazione digitale I sistemi informativi automatizzati nelle pubbliche amministrazioni Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati. Art.3, comma 1 del Decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39 È prevista l abrogazione di questo comma nello schema di Decreto Legislativo ai sensi dell art.1 della legge 7 agosto 2015, n. 124 Atti amministrativi adottati dalle pubbliche amministrazioni DECRETO LEGISLATIVO 12 febbraio 1993, n. 39 Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n Art.3, comma 2 Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile. Maurizio Piazza (conuslente ICT) 16

17 La «regola base» della digitalizzazione (possibile) formazione, archiviazione e trasmissione per la pubblica amministrazione ed i privati Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge Art. 15, comma 2 della Legge 15 marzo 1997 n. 59 Il «principio» dell Amministrazione digitale informazione primaria ed originale» Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Un passaggio cruciale per quella che chiamiamo l amministrazione digitale è stato rappresentato dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 «Testo Unico in materia di documentazione amministrativa. L art. 9, comma 1,in vigore fino al 1/1/2006, poi abrogato dal Decreto Legislativo n. 82 del 2005, introduceva la definizione di fonte primaria ed originale per atti, dati e documenti informatici delle PP.AA. Maurizio Piazza (conuslente ICT) 17

18 Cos'è successo in questi anni? Le principali norme e regolamenti per la PA Digitale Decreto Legislativo n.82 del 7 marzo Codice dell Amministrazione Digitale (CAD) Sostituisce dal 1 gennaio 2006 il DPR n. 445/2000 per le parti relative a documento informatico, firme elettroniche, ecc.. D.P.R. del 11 febbraio 2005 Regolamento recante disposizioni per l utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Deliberazione CNIPA n. 11/2004 del 19 febbraio 2004 Regole tecniche per la riproduzione e conservazione dei documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali. Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n D.P.C.M. del 13 gennaio 2004 Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici. Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137 Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell articolo 13 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10. Decreto Legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche. Maurizio Piazza (conuslente ICT) 18

19 Il principio dell Amministrazione digitale Il principio in vigore: informazione primaria ed originale Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Articolo 23-ter, comma 1, Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale. Presentazione telematica di istanze e dichiarazioni Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n Codice dell'amministrazione digitale Testo vigente Art. 65 Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica 1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata [...] b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi [...] c) [...] quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata [...] Maurizio Piazza (conuslente ICT) 19

20 Presentazione telematica di istanze e dichiarazioni Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n Codice dell'amministrazione digitale 1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato e' rilasciato da un certificatore qualificato; b) ovvero, quando l istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all articolo 64, comma 2novies, nei limiti ivi previsti; c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità; c-bis) ovvero se trasmesse dall istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata [ ] Invio e sottoscrizione delle istanze D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo Unico in materia di documentazione amministrativa Articolo 38 (L-R) - Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze 1. Tutte le istanze e le dichiarazionida presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.(l) 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, [ ], sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del d. leg. 7 marzo 2005, n Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietàda produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica... (L) 3 bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché' per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo. Maurizio Piazza (conuslente ICT) 20

21 Presentazione telematica di istanze e dichiarazioni Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n Codice dell'amministrazione digitale 1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato e' rilasciato 1-ter. Il mancato da avvio un certificatore del procedimento qualificato; da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le b) ovvero, quando l istante o il dichiarante è identificato modalità di cui attraverso al comma 1, comporta il sistema responsabilità pubblico dirigenziale di identità e digitale (SPID), responsabilità nonché disciplinare attraverso dello uno stesso. degli altri strumenti di cui all articolo 64, comma 2novies, nei limiti ivi previsti; c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità; c-bis) ovvero se trasmesse dall istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata [ ] Cos'è successo in questi anni? Maurizio Piazza (conuslente ICT) 21

22 Le principali norme e regolamenti per la PA Digitale Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012 coordinato, cosiddetto Decreto Sviluppo Bis o Crescita 2.0 Decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n Rilevanti l art. 9 contenente importanti modifiche alla disciplina sui documenti informatici dell art. 21 e 23-ter del CAD e l art. 6 in materia di dematerializzazione dell attività contrattuale della PA. Decreto Legislativo del 30 dicembre 2010, n. 235 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell amministrazione digitale, a norma dell articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (11G0002). Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45 Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico. (09A14307) (GU n. 282 del ). D.P.C.M. del 30 marzo 2009 Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici. (09A06300) (GU n. 129 del ). Decreto Ministeriale del 7 marzo 2008 Individuazione del gestore del sistema di interscambio della fatturazione elettronica nonche delle relative attribuzioni e competenze. Lo sportello unico «telematico» L art.38, Comma 3, lettera a) della Legge 6 agosto 2008 n. 133, recita: [ ] lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 Art. 2 Finalità e ambito di applicazione 1. [omissis] 2. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli e con le modalità di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto. 3. In conformità alle modalità di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione. Maurizio Piazza (conuslente ICT) 22

23 Il «portale unico» e il «sistema nazionale» Art. 3 - Il portale «impresainungiorno» 1. Il portale: a) fornisce servizi informativi e operativi ai SUAP per l'espletamento delle loro attività, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3; b) assicura la divulgazione delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali; c) prevede l'utilizzo della procura speciale con le stesse modalità previste per la comunicazione unica; d) contiene un sistema di pagamento per i diritti, le imposte e gli oneri comunque denominati relativi ai procedimenti gestiti dai SUAP. [ ]; e) costituisce punto di contatto a livello nazionale per le attività di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 [Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno], e assicura il collegamento con le autorità competenti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera i), del medesimo decreto legislativo. 2. Il portale, nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], interopera con i sistemi informativi e i portali già realizzati da Regioni o enti locali e con quelli successivamente sviluppati a supporto degli sportelli unici. 3. Il portale costituisce uno dei punti di contatto infrastrutturale a livello nazionale di accesso con gli Uffici periferici dello Stato, secondo le regole di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 aprile 2008 [Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività] [ ] Ritorno al presente (e al prossimo futuro) Riforma PA (decreti attuativi) Regolamento e-idas Maurizio Piazza (conuslente ICT) 23

24 Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) Fonte: AgID(Ultimo aggiornamento 22 Gennaio 2016) L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), entro il 2016, prenderà il posto delle oltre anagrafi dei comuni italiani, costituendo un riferimento unico per la Pubblica Amministrazione, le società partecipate e i gestori di servizi pubblici. Con l'anpr si realizza un'unica banca dati con le informazioni anagrafiche della popolazione residente a cui faranno riferimento non solo i Comuni, ma l'intera Pubblica amministrazione e tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi. Allineando i dati toponomastici, permetterà di concretizzare l'anagrafe nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU), strumento necessario a completare la riforma del Catasto. Con le modifiche apportate all'art. 62 del Codice delle Amministrazioni Digitali si prevede che ANPR contenga, oltre ai dati anagrafici, l'archivio nazionale informatizzato dei registri di Stato civile e i dati delle liste di leva. Inoltre ANPR assicurerà ai Comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Inoltre il collegamento di ANPR con l'anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA) rende possibile il miglioramento dei servizi sanitari, conseguente alla maggiore efficienza del sistema sanitario e al contenimento della spesa. Le principali norme e regolamenti per la PA Digitale Linee Guida AgID per l effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle PA e dei gestori di pubblici servizi Linee guida ex articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 7 marzo n. 82 e s.m.i.recante Codice dell amministrazione digitale - versione gennaio Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 pubblicato in GU n. 118 de Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n Entrata in vigore del provvedimento: 06/06/2013. D.P.C.M. del 22 febbraio 2013 pubblicato in GU n.117 del Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali Circolare Agenzia per l Italia Digitale n. 62 del 30 aprile 2013 Linee guida per il contrassegno generato elettronicamente ai sensi dell articolo 23-ter, comma 5 del CAD. Circolare AgID n. 60 del 23 Gennaio 2013 Formato e definizioni dei tipi di informazioni minime ed accessorie associate ai messaggi scambiati tra le pubbliche amministrazioni. Revisione della Circolare AIPA del 7 maggio 2001, n. 28 relativa agli standard, le modalità di trasmissione, il formato e le definizioni dei tipi di informazioni minime ed accessorie comunemente scambiate tra le pubbliche amministrazioni e associate ai documenti protocollati, ai sensi dell art. 18, comma 2, del D.P.C.M. 31 ottobre 2000 di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n Maurizio Piazza (conuslente ICT) 24

25 Le principali norme e regolamenti per la PA Digitale LEGGE 7 agosto 2015, n. 124 Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, art. 1 «Carta della cittadinanza digitale» D.P.C.M. 13 novembre 2014 in materia di documento informatico Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 (GU Serie Generale n.8 del ) D.P.C.M. 24 ottobre 2014 Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese. D.P.C.M. 3 dicembre 2013 in materia di sistema di conservazione Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del (14A02098) (GU Serie Generale n.59 del Suppl. Ordinario n. 20). D.P.C.M. 3 dicembre 2013 in materia di protocollo informatico Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del (14A02099) (GU Serie Generale n.59 del Suppl. Ordinario n. 20). Le principali norme e regolamenti per la PA Digitale Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione, dell 8 settembre 2015 Provvedimento di esecuzione che stabilisce le specifiche relative ai formati delle firme elettroniche avanzate e dei sigilli avanzati che gli organismi del settore pubblico devono riconoscere, di cui all articolo 27, paragrafo 5, e all articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno. Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1505 della Commissione, dell 8 settembre 2015 Provvedimento di esecuzione che stabilisce le specifiche tecniche e i formati relativi agli elenchi di fiducia di cui all articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno. Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione, dell 8 settembre 2015 Provvedimento di esecuzione relativo alla definizione delle specifiche e procedure tecniche minime riguardanti i livelli di garanzia per i mezzi di identificazione elettronica ai sensi dell articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno. Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501 della Commissione, dell 8 settembre 2015 Provvedimento di esecuzione relativo al quadro di interoperabilità di cui all articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno. Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 pubblicato in GU UE il 28 agosto 2014 Regolamento europeo in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE. In vigore dal 17 settembre Maurizio Piazza (conuslente ICT) 25

26 Un nuovo principio? CAPO IV DOCUMENTI ELETTRONICI Articolo 46 Effetti giuridici dei documenti elettronici A un documento elettronico non sono negati gli effetti giuridici e l ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica. REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (23 luglio 2014) in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE Amministrazione e Cittadinanza Digitale PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E GESTIONE INFORMATICA DEI PROCEDIM ENTI Maurizio Piazza (conuslente ICT) 26

27 Open government e disponibilità dei servizi in rete INFORMAZIONI E MODULISTICA Informazioni sui procedimenti (modalità, responsabile, documentazione, tempi, ) Moduli elettronici (scaricabili) COMUNICAZIONE ELETTRONICA Posta Elettronica Certificata (Protocollo informatico, SUAP, ecc.) Posta elettronica (caselle istituzionali) PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE (INFORMATICA E TELEMATICA) Input (richieste, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni) Output (comunicazioni e provvedimenti, autorizzazioni e nulla osta, ecc.) ACCESSO E PARTECIPAZIONE Atti, dati e documenti Stato del procedimento PAGAMENTI ELETTRONICI Avvisi e richieste di pagamento, pagamenti spontanei, riconciliazione, quietanzamento TRASPARENZA E OPEN DATA Pubblicazioni obbligatorie (trasparenza) Open data Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione Art. 64-bis. Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, rendono fruibili i propri servizi in rete, in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71, tramite il punto unico di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Maurizio Piazza (conuslente ICT) 27

28 Il parere del Consiglio di Stato (17 marzo 2016) OGGETTO: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al Codice dell Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazione pubbliche L articolo 52 modifica l art. 64 del CAD dettando una disciplina organica del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) e delle modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, al fine di coordinare e razionalizzare la disciplina vigente in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e autenticazione on line, garantendo la coerenza di quest ultima con la disciplina europea della materia dettata, tra l altro, dal già citato regolamento eidas. Inoltre, la novella in esame aggiunge al CAD l articolo 64 bis, con il quale viene istituito il punto unico di accesso telematico ai servizi pubblici, destinato a rappresentare l interfaccia universale attraverso la quale cittadini e imprese potranno interagire con i soggetti di cui all articolo 2, comma 2 del CAD, i quali dovranno rendere fruibili tutti i propri servizi in rete attraverso tale punto unico, in conformità alle modalità tecnico operative individuate dall Agid. Servizi in rete e sistema informativo INFORMAZIONI (CONSULTABILI) E MODULISTICA (SCARICABILE) COMUNICAZIONE ELETTRONICA (POSTA ELETTRONICA, PEC) PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE (INFORMATICA E TELEMATICA) ACCESSO AGLI ATTI, AI DATI E ALLO STATO DEL PROCEDIMENTO DATI DOCUMENTI PAGAMENTI ELETTRONICI (PAGOPA) TRASPARENZA (PUBBLICAZIONE) E OPEN DATA ((PUBBLICAZIONE) Maurizio Piazza (conuslente ICT) 28

29 Il diritto «all'uso delle tecnologie» Art. 64 Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni 1. ABROGATO 2. ABROGATO 2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilita', e' istituito, a cura dell'agenzia per l'italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID). Il diritto «all'uso delle tecnologie» Art. 64 Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni 2-ter. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'agid, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni gli utenti per consentire loro l'accesso ai servizi in rete. 2-quater. Il sistema SPID e' adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalita' definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. 2-quinquies [ ] 2-sexies [ ] Maurizio Piazza (conuslente ICT) 29

30 Il diritto «all'uso delle tecnologie» Art. 64 Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni 2-septies. Un atto giuridico può essere posto in essere da un soggetto identificato mediante SPID, nell'ambito di un sistema informatico avente i requisiti fissati nelle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, attraverso processi idonei a garantire, in maniera manifesta e inequivoca, l'acquisizione della sua volontà. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico. 2-octies. Le pubbliche amministrazioni consentono mediante SPID l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono identificazione informatica. Il diritto «all'uso delle tecnologie» Art. 64 Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni 2-novies. L'accesso di cui al comma 2-octies può avvenire anche con la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi. Maurizio Piazza (conuslente ICT) 30

31 Presentazione telematica di istanze e dichiarazioni Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n Codice dell'amministrazione digitale 1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici [ ] sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato e' rilasciato da un certificatore qualificato; b) ovvero, quando l istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all articolo 64, comma 2novies, nei limiti ivi previsti; c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità; c-bis) ovvero se trasmesse dall istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata [ ] Presentazione delle istanze Comunicazione elettronica TELEMATICHE Documenti informatici (invio) PRESENTAZIONE ISTANZE Richieste, dichiarazioni, segnalazioni, comunicazioni Metadati (se previsti) Autenticazione Compilazione on line INFORMATICHE Dati elettronici (input) Documenti informatici (upload) Maurizio Piazza (conuslente ICT) 31

32 Presentazione delle istanze: moduli, form, documenti e dati INFORMAZIONI (CONSULTABILI) E MODULISTICA (SCARICABILE) COMUNICAZIONE ELETTRONICA (POSTA ELETTRONICA, PEC) PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE (INFORMATICA E TELEMATICA) ACCESSO AGLI ATTI, AI DATI E ALLO STATO DEL PROCEDIMENTO DATI DOCUMENTI PAGAMENTI ELETTRONICI (PAGOPA) TRASPARENZA (PUBBLICAZIONE) E OPEN DATA ((PUBBLICAZIONE) Piano per l informatizzazione delle procedure Piano per l informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze La Legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 90/2014 «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l efficienza degli uffici giudiziari», ha introdotto il comma 3-bis all art. 24 che stabilisce che: le amministrazioni statali, il Governo, le regioni e gli enti locali devono adottare un piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema Pubblico per la gestione dell Identità Digitale di cittadini e imprese. Le procedure devono permettere il completamento della procedura, il tracciamento dell istanza con individuazione del responsabile del procedimento e, ove applicabile, l indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta. Il piano deve prevedere una completa informatizzazione. Fonte: AGID Maurizio Piazza (conuslente ICT) 32

33 Il diritto «all'uso delle tecnologie» Art. 3 Diritto all'uso delle tecnologie 1. Chiunque ha il diritto di usare le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, anche ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute. 1-bis. [comma abrogato da precedente normativa] 1-ter. [ ] 1-quater. La gestione dei procedimenti amministrativi è attuata dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in modo da consentire, mediante strumenti informatici, la possibilità per il cittadino di verificare anche con mezzi telematici i termini previsti ed effettivi per lo specifico procedimento e il relativo stato di avanzamento, nonché di individuare l'ufficio e il funzionario responsabile del procedimento. Partecipazione al procedimento amministrativo informatico Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n Codice dell'amministrazione digitale Capo I - Principi generali Sezione II - Diritti dei cittadini e delle imprese Art. 4 - Partecipazione al procedimento amministrativo informatico 1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione secondo quanto disposto dagli articoli 59 [Accesso esterno] e 60 [Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni] del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa. Maurizio Piazza (conuslente ICT) 33

34 Partecipazione, accesso (e trasparenza) INFORMAZIONI (CONSULTABILI) E MODULISTICA (SCARICABILE) COMUNICAZIONE ELETTRONICA (POSTA ELETTRONICA, PEC) PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE (INFORMATICA E TELEMATICA) ACCESSO AGLI ATTI, AI DATI E ALLO STATO DEL PROCEDIMENTO DATI DOCUMENTI PAGAMENTI ELETTRONICI (PAGOPA) TRASPARENZA (PUBBLICAZIONE) E OPEN DATA ((PUBBLICAZIONE) Digitalizzazione dei procedimenti amministrativi La digitalizzazione dei procedimenti amministrativi consente nuove modalità di comunicazione e interazione con cittadini e imprese attraverso l erogazione di servizi e la realizzazione di un unico punto di accesso. I procedimenti amministrativi incentrati sulla gestione documentale garantiscono la corretta gestione dell intero ciclo di vita dei documenti dalla produzione alla conservazione. I sistemi per la gestione documentale consentono infatti di: Automatizzare i processi di classificazione, fascicolazione e definizione dei metadati(informazioni base e specifiche per tipologia di documenti) - Documento informatico Automatizzare la fase di registrazione dei documenti in ingresso e uscita e assegnazione alle unità organizzative - Flussi documentali e protocollo Dematerializzare il trattamento dei flussi documentali sia in ingresso che in uscita - Dematerializzazione Supportare l archiviazione dei documenti informatici e delle copie - Conservazione Maurizio Piazza (conuslente ICT) 34

35 Procedimento amministrativo e fascicolo informatico Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n Codice dell'amministrazione digitale Art. 41 Procedimento e fascicolo informatico 1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità e cooperazione applicativa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma 2. [ ] Procedimento amministrativo e fascicolo informatico Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n Codice dell'amministrazione digitale Art. 41. Procedimento e fascicolo informatico [ ] 2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8 [Modalita'e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento]della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalita'per esercitare in via telematica i diritti di cui all'articolo 10 [Diritti dei partecipanti al procedimento]della citata legge 7 agosto 1990, n bis. Il fascicolo informatico e' realizzato garantendo la possibilita'di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento. Le regole per la costituzione, l'identificazione e l'utilizzo del fascicolo sono conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblico di connettivita', e comunque rispettano i criteri dell'interoperabilita' e della cooperazione applicativa; regole tecniche specifiche possono essere dettate ai sensi dell'articolo 71 [testo eliminato] Maurizio Piazza (conuslente ICT) 35

36 Procedimento amministrativo e fascicolo informatico Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n Codice dell'amministrazione digitale Art. 41. Procedimento e fascicolo informatico [ ] 2-ter. Il fascicolo informatico reca l'indicazione: a) dell'amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo; b) delle altre amministrazioni partecipanti; c) del responsabile del procedimento; d) dell'oggetto del procedimento; e) dell'elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal comma 2-quater. 2-quater. Il fascicolo informatico puo'contenere aree a cui hanno accesso solo l'amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa individuati; esso e' formato in modo da garantire la corretta collocazione, la facile reperibilita' e la collegabilita', in relazione al contenuto ed alle finalita', dei singoli documenti; e inoltre costituito in modo da garantire l'esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del [ABROGATO] Partecipazione e accesso delle altre PP.AA. INFORMAZIONI (CONSULTABILI) E MODULISTICA (SCARICABILE) COMUNICAZIONE ELETTRONICA (POSTA ELETTRONICA, PEC) PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO ACCESSO AGLI ATTI E AI DATI DATI DOCUMENTI TRAMISSIONE ELETTRONICA (POSTA ELETTRONICA, COOPERAZIONE APPLICATIVA) COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSO AGLI ATTI E AI DATI PAGAMENTI ELETTRONICI (PAGOPA) COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE (ANCHE A FINI STATISTICI) TRASPARENZA (PUBBLICAZIONE) E OPEN DATA ((PUBBLICAZIONE) Maurizio Piazza (conuslente ICT) 36

37 Il «Regolamento eidas» REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 23 LUGLIO 2014 Cosa significa eidas eidas = electonic IDentification, Authentication and Signature Identificazione elettronica:il processo per cui si fa uso di dati di identificazione personale in forma elettronica che rappresentano un unica persona fisica o giuridica, o un unica persona fisica che rappresenta una persona giuridica Autenticazione: un processo elettronico che consente di confermare l identificazione elettronica di una persona fisica o giuridica, oppure l origine e l integrità di dati in forma elettronica Firmaelettronica: dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare Maurizio Piazza (conuslente ICT) 37

38 Il Regolamento UE n 910/ eidas Fonte: AgID(Agenda Digitale - Infrastrutture e architetture - Il Regolamento UE n 910/2014 eidas) Il Regolamento eidas(electronic IDentification Authentication and Signature) - Regolamento UE n 910/2014 sull identità digitale -ha l obiettivo di fornire una base normativa a livello comunitario per i servizi fiduciari e i mezzi di identificazione elettronica degli stati membri. Il regolamento, allo scopo di garantire il buon funzionamento del mercato interno perseguendo al contempo un adeguato livello di sicurezza dei mezzi di identificazione elettronica e dei servizi fiduciari: fissa le condizioni a cui gli Stati membri riconoscono i mezzi di identificazione elettronica delle persone fisiche e giuridiche che rientrano in un regime notificato di identificazione elettronica di un altro Stato membro, stabilisce le norme relative ai servizi fiduciari, in particolare per le transazioni elettroniche; istituisce un quadro giuridico per le firme elettroniche, i sigilli elettronici, le validazioni temporali elettroniche, i documenti elettronici, i servizi elettronici di recapito certificato e i servizi relativi ai certificati di autenticazione di siti web. L oggetto del Regolamento eidas REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 23 LUGLIO 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 - Oggetto Allo scopo di garantire il buon funzionamento del mercato interno perseguendo al contempo un adeguato livello di sicurezza dei mezzi di identificazione elettronica e dei servizi fiduciari, il presente regolamento: a) fissa le condizioni a cui gli Stati membri riconoscono i mezzi di identificazione elettronica delle persone fisiche e giuridiche che rientrano in un regime notificato di identificazione elettronica di un altro Stato membro, b) stabilisce le norme relative ai servizi fiduciari, in particolare per le transazioni elettroniche; e c) istituisce un quadro giuridico per le firme elettroniche, i sigilli elettronici, le validazioni temporali elettroniche, i documenti elettronici, i servizi elettronici di recapito certificato e i servizi relativi ai certificati di autenticazione di siti web. Maurizio Piazza (conuslente ICT) 38

39 Gli quadro definito dal Regolamento (UE) eidas Documenti elettronici Firme elettroniche Mezzi di identificazione elettronica (delle persone fisiche e giuridiche ) Servizi fiduciari (per le transazioni elettroniche ) Sigilli elettronici Validazioni temporali elettroniche Servizi elettronici di recapito certificato Servizi relativi ai certificati di autenticazione di siti web Nuovi termini e definizioni aggiornate REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 23 LUGLIO 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE SERVIZIO FIDUCIARIO, un servizio elettronico fornito normalmente dietro remunerazione e consistente nei seguenti elementi: a) creazione, verifica e convalida di firme elettroniche, sigilli elettronici o validazioni temporali elettroniche, servizi elettronici di recapito certificato e certificati relativi a tali servizi; oppure b) creazione, verifica e convalida di certificati di autenticazione di siti web; o c) conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici relativi a tali servizi; SERVIZIO FIDUCIARIO QUALIFICATO, un servizio fiduciario che soddisfa i requisiti pertinenti stabiliti nel presente regolamento; Maurizio Piazza (conuslente ICT) 39

40 Il senso del Regolamento eidas Da un articolo di Giovanni Manca, esperto di dematerializzazione e sicurezza ICT - Advisory Board Anorc Fonte: Nei prossimi mesi, come previsto nella delega al Governo per la riforma della PA, entrerà in vigore una nuova versione del Codice dell amministrazione digitale che sarà necessariamente influenzata dal Regolamento europeo eidas, normativamente identificato come n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio Questo Regolamento è in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE. Il Regolamento è entrato in vigore il 17 settembre 2014 ma si applica nelle sue parti operative dal 1 luglio Alcune disposizioni particolari si applicano in tempi successivi al primo luglio [ ] L impatto è significativo poiché la normativa nazionale è molto avanzata sui temi dell eidas. Inoltre la natura regolamentare europea di eidasne fa una norma di rango superiore a quello nazionale. Ne consegue che le norme italiane in materia devono adattarsi in modo coordinato a quelle comunitarie. L asse normativo «principale» per l Amministrazione Digitale Regolamento eidas (Regolamento UE n. 910/2014) Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell Amministrazione Digitale (e Regolamenti previsti dall art. 71) D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa Art. 15, comma 2 della Legge 15 marzo 1997 n. 59 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa D. leg. 12 febbraio 1993 n. 39 Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della L. 23 ottobre 1992, n. 421 Maurizio Piazza (conuslente ICT) 40

41 Il quadro normativo generale e l amministrazione digitale Un quadro non certo esaustivo, ma che fissa alcuni punti di riferimento e altrettante correlazioni Regolamento UE 910/2014 (e-idas) Codice Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005) Pubblicità e trasparenza (D.lgs. 33/2013) Anticorruzione (Legge 190/2012) Testo Unico Documentazione Amministrativa (DPR 445/2000) Codice protezione dati personali (D.lgs. 196/2003) Procedimento Amministrativo (Legge 241/1990) Codice Civile (Regio Decreto 262/1942) Cittadinanza digitale GLI STRUMENTI (DIGITALI) PER I CITTADINI E LE IMPRESE Maurizio Piazza (conuslente ICT) 41

42 Gli «strumenti» per la cittadinanza digitale MONETA ELETTR. FIRMA DIGITALE HOME BANKING IDENTITÀ DIGITALE FATTURA ELETTR. DOMICILIO DIGITALE Gli «strumenti» previsti dall eidas FIRME ELETTRONICHE (E SIGILLI) IDENTITÀ DIGITALE COMUNICAZIONE ELETTRONICA SICUREZZA IN RETE Maurizio Piazza (conuslente ICT) 42

43 L eidas e il cittadino Fonte: Regolamento eidas, piena validità a partire dal 1 luglio 2016 Nel 2012 la Commissione europea ha dato inizio ai lavori che, due anni dopo, hanno portato alla pubblicazione del Regolamento europeo n. 910/2014, più noto come. Obbiettivo eidas (electronic IDentification and Authentication Services): dotare l Unione Europea di un diritto transfrontaliero e di un quadro intersettoriale sicuro, affidabile e facile da utilizzare per le transazioni elettroniche, comprendente norme e regole in tema di identificazione elettronica e servizi fiduciari. L eidas e il cittadino Fonte: Regolamento eidas, piena validità a partire dal 1 l uglio 2016 FIRME ELETTRONICHE (QUALIFICATA E AVANZATA) In eidasuna firma elettronicaè un insieme di dati in forma elettronica, collegati o connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati dal firmatario per firmare. Una firma elettronica avanzataè una firma capace di essere connessa univocamente al firmatario, idonea a identificarlo, creata mediante strumenti sotto il suo esclusivo controllo e collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l identificazione di ogni successiva modifica di tali dati. Una firma elettronica qualificatadovrà possedere tutte le caratteristiche di una firma elettronica avanzata ed in più: esser creata su undispositivo qualificatoper la creazione di una firma elettronica; esser basata su uncertificato elettronico qualificato. Tale firma elettronica avrà effetto giuridico equivalente a quello di una firma autografa Maurizio Piazza (conuslente ICT) 43

44 L eidas e il cittadino Fonte: Regolamento eidas, piena validità a partire dal 1 l uglio 2016 SIGILLI ELETTRONICI Il sigillo elettronico è una novità per il panorama normativo italiano e può esser considerato una firma elettronica connessa ad una persona giuridica anziché fisica. In eidasil sigillo elettronico, al pari della firma, è definito come un insieme di dati in forma elettronica collegati o connessi tramite associazione logica ad altri dati in forma elettronica (in genere un documento elettronico) per garantire l origine e l integrità. Anche in questo caso il Regolamento fa una distinzione tra: sigillo elettronico avanzato: che dovrà essere connesso univocamente al creatore del sigillo, idoneo a identificare il creatore del sigillo, creato attraverso dati su cui il creatore del sigillo ha controllo e collegato ai dati cui si riferisce in modo da permettere l identificazione di ogni modifica successiva dei dati; sigillo elettronico qualificato: un sigillo elettronico avanzato creato da un dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico qualificato e basato su un certificato qualificato per sigilli elettronici. Firme elettroniche e sigilli elettronici Firma elettronica Sigillo elettronico FIRME ELETTRONICHE Firma elettronica avanzata Firma elettronica qualificata Sigillo elettronico avanzato Sigillo elettronico qualificato Firma digitale Maurizio Piazza (conuslente ICT) 44

45 La firma digitale e il Regolamento eidas Fonte: AgID(Ultimo aggiornamento 31 Maggio 2016) Ai sensi dell'emanazione del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, si è raggiunto il mutuo riconoscimento delle firme digitali europee. Il Regolamento (articolo 25,3), sancisce che "Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri. La firma elettronica qualificata, definita come una "una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche", corrisponde alla firma digitale italiana. Il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati (firma digitale) presente nella lista di fiducia pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito. A decorrere dal 1 luglio 2016 con la piena efficacia del Regolamento eidas(n. 910/2014) diviene obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni che accettano firme digitali (o qualificate) accettare tutti i formati definiti nella DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1506 DELLA COMMISSIONEdell'8 settembre 2015, fra quelli previsti, anche il formato PDF [PADES ndr]. La firma digitale Fonte: AgID(Ultimo aggiornamento 10 Novembre 2015) Cos'è la firma digitale La firma digitale è il risultato di una procedura informatica detta validazione che garantisce l autenticità e l integrità di documenti informatici. La firma digitale conferisce al documento informatico le seguenti caratteristiche: autenticità: la firma digitale garantisce l identità del sottoscrittore del documento; integrità: la firma digitale assicura che il documento non sia stato modificato dopo la sottoscrizione; non ripudio: la firma digitale attribuisce piena validità legale al documento, pertanto il documento non può essere ripudiato dal sottoscrittore; Maurizio Piazza (conuslente ICT) 45

46 La firma digitale Fonte: AgID(Ultimo aggiornamento 10 Novembre 2015) Come funziona la firma digitale Per generare una firma digitale è necessario utilizzare una coppia di chiavi digitali asimmetriche attribuite in maniera univoca ad un soggetto, detto titolare. La chiave privata è conosciuta solo dal titolare ed è usata per generare la firma digitale da apporre al documento. Viceversa, la chiave da rendere pubblica è usata per verificare l autenticità della firma. Questo metodo è conosciuto come crittografia a doppia chiave e garantisce la piena sicurezza visto che la chiave pubblica non può essere utilizzata per ricostruire la chiave privata. L eidas e il cittadino Fonte: Regolamento eidas, piena validità a partire dal 1 l uglio 2016 E-DELIVERY (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA) L e-deliverycostituisce la versione europea della PEC (Posta Elettronica Certificata): un canale sicuro per la trasmissione di documenti, capace di dare prova dell ora di invio e di ricezione del messaggio. Va detto che, ad oggi, la Posta Elettronica Certificata soddisfa i requisiti previsti dal Regolamento eidasper il servizio elettronico di recapito certificato, ma non soddisfa appieno i requisiti previsti per il servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Maurizio Piazza (conuslente ICT) 46

47 Comunicazione elettronica COMUNICAZIONE ELETTRONICA Posta elettronica Posta Elettronica Certificata (PEC) Cooperazione applicativa Comunicazione elettronica certificata L eidas e il cittadino Fonte: Regolamento eidas, piena validità a partire dal 1 l uglio 2016 E-ID (IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA) Con Identificazione Elettronica in eidasci si riferisce a un processo che consente di identificare univocamente una persona fisica, una persona giuridica o una persona fisica che rappresenti una persona giuridica attraverso credenziali di autenticazione personali in forma elettronica o un sistema informatico capace di collegare logicamente ed in maniera univoca un utente ad un codice. Ne costituisce un esempio SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), in cui l identificazione elettronica viene utilizzata per consentire ai cittadini di accedere a una serie di servizi online, pubblici e privati. Maurizio Piazza (conuslente ICT) 47

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