Pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione

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1 Pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione GIUGNO 2016 Il sistema PagoPA PAGAMENTI ELETTRONICI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 1

2 Linee guida AGID L Agenzia per l Italia Digitale (AgID) ha provveduto ad emanare e pubblicare in Gazzetta Ufficiale -Serie generale n. 31 del ai sensi dell articolo 5, comma 4 del Decreto Legislativo n. 82/2005 recante Codice dell Amministrazione Digitale (CAD) -le Linee Guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (di seguito, Linee Guida). Le Linee guida -predisposte con la collaborazione del Gruppo di Lavoro Pagamenti e Fatturazione elettronica e dai rappresentanti dei prestatori di servizi di pagamento, sentita la Banca d Italia - definiscono l architettura e le modalità operative che governano il Sistema dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (Sistema) Allegati tecnici delle Linee guida AGID Specifiche attuative Alle Linee guida sono allegati, quale parte integrante delle stesse, dei documenti di carattere tecnico per definire nel dettaglio le modalità attraverso le quali viene data pratica attuazione ai pagamenti in oggetto, e segnatamente: Allegato A - Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione Allegato B - Specifiche attuative del Nodo dei Pagamenti- SPC L Agenzia per l Italia Digitale si occuperà nel tempo di aggiornare le presenti Linee guida unitamente ai relativi allegati tecnici. Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 2

3 PagoPA Come previsto dalle Linee Guida, l Agenzia per l Italia Digitale ha predisposto un logo atto ad identificare il Sistema e ad individuarne i playersaderenti, sia essi enti creditori (pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi) che prestatori di servizi di pagamento (banche, poste e altri PSP). Circolare n. 1 del 6 febbraio 2015 Agenzia per l Italia Digitale (AgID) FONTE: Atti del Webinar«Pago PA: istruzioni per l'adesione al nodo dei pagamenti» ForumPA/AGID Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 3

4 Il «Nodo» dei pagamenti AGID Nodo dei Pagamenti-SPC GUIDA TECNICA PER L'ADESIONE DEGLI ENTI CREDITORI - Versione Luglio 2015 Il sistema è finalizzato a promuovere i pagamenti in modalità on-line, consentendo all utente di scegliere: il Prestatore di Servizi di Pagamento (tra tutti quelli abilitati ad operare sul Nodo dei Pagamenti-SPC) presso il quale disporre il pagamento, sia in qualità di cliente abituale, sia quale cliente occasionale; lo strumento di pagamento (conforme alla normativa SEPA), fra quelli offerti dal PSP prescelto; il canale di pagamento e il momento in cui eseguire l operazione. Infatti il pagamento potrebbe essere disposto contestualmente alla richiesta del servizio, collegandosi tramite la rete internet al sito istituzionale dell'ente Creditore, oppure essere rimandato a un altro momento e magari eseguito utilizzando strutture e servizi messi a disposizione dal PSP. Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 4

5 Nodo dei Pagamenti-SPC GUIDA TECNICA PER L'ADESIONE DEGLI ENTI CREDITORI - Versione Luglio 2015 Modelli di pagamento previsti dal Nodo GUIDA TECNICA PER L'ADESIONE DEGLI ENTI CREDITORI - Versione Luglio Pagamento con esecuzione immediata: riproduce la user experience standard del commercio elettronico in cui l utente dispone il pagamento dopo essersi accreditato su un sito del PSP. In questo caso è reso trasparente all utente che l interscambio dei dati non avviene sulla rete internet, ma sulle quella dedicata al nodo; 2. Pagamento con esecuzione differita:analogo al precedente, mancando l esplicita autorizzazione dell utente, necessita di un preventivo accordo fra utente e PSP. Il modello potrebbe trovare applicazione per tipologie di utenti che effettuano pagamenti ripetitivi e frequenti; 3. Pagamento con attivazione presso PSP:riproduce in ambiente digitale un caso d uso, attualmente molto frequente, nel quale l Amministrazione recapita all utente un avviso di pagamento (o consegna allo stesso presente allo sportello adeguata documentazione) affinché il pagamento avvenga presso le infrastrutture messe a disposizione dal PSP. Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 5

6 FONTE: Atti del Webinar«Pago PA: istruzioni per l'adesione al nodo dei pagamenti» ForumPA/AGID Gestione del ciclo di vita dei pagamenti GUIDA TECNICA PER L'ADESIONE DEGLI ENTI CREDITORI - Versione Luglio 2015 Il sistema gestisce il pagamento in tutto il suo intero ciclo di vita a mezzo della definizione di standard per l identificazione univoca del pagamento attraverso l obbligatorietà del codice di Identificazione Univoco del versamento (IUV), nonché grazie alla standardizzazione del colloquio tra la EC e il PSP scelto dall utente per effettuare il pagamento. Inoltre un corpo di norme e regole tecniche pubblico e trasparente, allo scopo predisposte, garantisce una partecipazione paritaria a tutti i PSP che aderendo al Nodo, in regime di massima trasparenza e concorrenzialità, possono partecipare al sistema per esporre ai propri clienti servizi innovativi, avendo garantita parità di trattamento e non discriminazione. Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 6

7 Ciclo di vita del pagamento LINEE GUIDA PER L'EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI A FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI (Versione 1.1 gennaio 2014) Ciclo di vita del pagamento LINEE GUIDA PER L'EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI A FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI (Versione 1.1 gennaio 2014) Ciclo di vita del pagamento, a qualunque titolo gli importi siano dovuti: tassa, imposta, oblazione, ticket per prestazioni, etc. Tenuto presente che le fasi possono avere un ordine diverso da quello su indicato e che tale ordine può variare a seconda dello scenario e della tipologia di servizio al quale si riferisce il pagamento. Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 7

8 Un modello semplificato del processo di pagamento Gestione amministrativa e contabile (Ente creditore ) Riversamento e Rendicontazione Richiesta di pagamento (codifica ed emissione) Gestione pagamento (riconciliazione e attestazione) Pagamento (canali e strumenti) Il «sistema» dei pagamenti «Il Sistema permette l esecuzione di operazioni elettroniche di pagamento a favore delle pubbliche amministrazioni, rimettendo alla libera determinazione dell utenteogni scelta circa il canale, lo strumento di pagamento ed il prestatore di servizi da utilizzare.» Circolare n. 1 del 6 febbraio 2015 Agenzia per l Italia Digitale (AgID) Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 8

9 Primo obiettivo: libertà di scelta nel pagamento Gestione amministrativa e contabile (Ente creditore ) Riversamento e Rendicontazione Richiesta di pagamento (codifica ed emissione) Gestione pagamento (riconciliazione e attestazione) Pagamento (canali e strumenti) Torniamo al percorso Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 9

10 Scopo del sistema Dal punto di vista tecnologico il Nodo dei Pagamenti-SPC fornisce essenzialmente funzionalità di back-office, non direttamente disponibili all utilizzatore finale, il quale, per disporre un pagamento, può accedere sia al portale dell'ente Creditore, sia ai servizi multicanale offerti dai PSP(Prestatori dei Servizi di Pagamento). Lo scopo del sistema è l inizializzazione del pagamento attraverso l interscambio di due strutture dati: la Richiesta del Pagamento Telematico(RPT), predisposta dall Amministrazione la Ricevuta Telematica (RT) predisposta dal PSP il quale garantisce la irrevocabilità del pagamento, a prescindere dallo strumento utilizzato. [ ]il Nodo è stato progettato per offrire un servizio talmente selettivo e perimetrato da essere indifferente alle regole di business dell Amministrazione e risultare integrabile con qualsiasi procedimento amministrativo. Richieste di pagamento Gestione amministrativa e contabile (Ente creditore ) Riversamento e Rendicontazione Richiesta di pagamento (codifica ed emissione) Gestione pagamento (riconciliazione e attestazione) Pagamento (canali e strumenti) Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 10

11 Informazioni necessarie per l effettuazione del pagamento LINEE GUIDA PER L'EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI A FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI (Versione 1.1 gennaio 2014) Gli enti creditori mettono a disposizione dell utilizzatore finale (pagatore o soggetto versante) sui propri siti web e sugli avvisi di pagamento le seguenti informazioni minime: a) Denominazione dell ente creditore; b) Identificativo dell obbligato (il pagatore); c) Importo del pagamento dovuto; d) Identificativo univoco di versamento e causale del versamento; e) Identificativo del conto di pagamento sul quale versare le somme dovute (IBAN o conto corrente postale); f) Scadenza (se prevista). Nel momento in cui i dati vengono resi disponibili all utilizzatore finale, gli stessi devono essere memorizzati in un apposito archivio -che costituisce evidenza informatica dei pagamenti attesi -al fine di facilitare la fase di riconciliazione. Gli enti creditori possono ampliare i dati resi disponibili in coerenza con le proprie soluzioni organizzative. Il codice IUV, Identificativo Univoco del Versamento La definizione di regole e di standard tecnici per l effettuazione dei pagamenti, nonché l introduzione del codice identificativo univoco del versamento (codice IUV), previsti dalle Linee guida consentono a tutte le pubbliche amministrazioni di ricevere in modo elettronico e in modalità standardizzate i pagamenti in loro favore, a prescindere dall identità dell ente beneficiario e dal servizio a cui afferisce il pagamento. L utilizzo del codice IUV abbinato all operatività tecnica del Nodo dei Pagamenti-SPC permette alla pubblica amministrazione di ottenere ingenti benefici, che determineranno conseguenti vantaggi anche per i cittadini stessi. In particolare, la pubblica amministrazione beneficiaria del pagamento ha modo di eseguire una riconciliazione automatica e analitica degli incassi ricevuti, con evidente risparmio e semplificazione delle procedure amministrative. Circolare n. 1 del 6 febbraio 2015 Agenzia per l Italia Digitale (AgID) Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 11

12 Strumenti e canali di pagamento Gestione amministrativa e contabile (Ente creditore ) Riversamento e Rendicontazione Richiesta di pagamento (codifica ed emissione) Gestione pagamento (riconciliazione e attestazione) Pagamento (canali e strumenti) Strumenti di pagamento LINEE GUIDA PER L'EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI A FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI (Versione 1.1 gennaio 2014) Per effettuare i pagamenti elettronici possono essere utilizzati: a) il bonifico bancario o postale ovvero il bollettino postale 1 ; b) versamenti effettuati con «carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente», avvalendosi anche dei prestatori di servizi di pagamento individuati secondo la procedura di cui al comma 1, lettera b) dell art. 5 del CAD. I pagamenti di cui al punto b) possono essere effettuati presso ATM o POS (fisici o virtuali) messi a disposizione dai prestatori di servizi di pagamento ovvero essere eseguiti autorizzando addebiti diretti da parte dell utilizzatore finale. Attesi gli obiettivi dell articolo 5 del CAD, possono essere altresì utilizzate per i pagamenti elettronici le operazioni complesse 2 che prevedano il ricorso a modalità informatiche nella fase del trasferimento dei fondi dal prestatore di servizi di pagamento all ente creditore, restando di contro irrilevanti le modalità di costituzione della provvista da parte dell utilizzatore finale (che può avvenire anche in contanti presso le reti fisiche del prestatore di servizi di pagamento medesimo). 1) articolo 5, comma 1, lettera a) del CAD. 2) descritte dalla Banca d Italia nella Sezione II, punto del provvedimento del 5 luglio 2011 di attuazione del Titolo II del Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 12

13 Strumenti e canali di pagamento Gestione amministrativa e contabile (Ente creditore ) Riversamento e Rendicontazione Richiesta di pagamento (codifica ed emissione) Gestione pagamento (riconciliazione e attestazione) Pagamento (canali e strumenti) Riconciliazione dei pagamenti LINEE GUIDA PER L'EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI A FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI (Versione 1.1 gennaio 2014) Gli enti creditori eseguono la riconciliazione dei pagamenti sulla base delle informazioni contabili fornite dal proprio istituto tesoriere, dei codici IUV forniti dai prestatori di servizi di pagamento che hanno eseguito i singoli versamenti, nonché dei codici IUV presenti sulle proprie evidenze informatiche Per i rapporti tra enti locali e tesorieri si rimanda al Protocollo sull ordinativo informatico (OIL) Pagamenti regolati tramite bonifico e bollettino di conto corrente postale Il codice da utilizzare per la riconciliazione del pagamento è rappresentato dal codice Identificativo Univoco di Versamento (IUV) e contenuto nella causale di versamento Pagamenti regolati tramite addebito diretto Modalità descritte nella Sezione I dell Allegato B - Specifiche attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC. Riversamenti effettuati tramite bonifico cumulativo Modalità descritte nella Sezione II dell Allegato A - Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione. Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 13

14 Attestato di pagamento e rilascio della quietanza LINEE GUIDA PER L'EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI A FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI (Versione 1.1 gennaio 2014) Una volta riconciliato il pagamento, l ente creditore rende disponibile sul proprio sito web ovvero invia al pagatore tramite posta elettronica certificata e/o strumenti analoghi, ivi incluso il domicilio digitale del cittadino di cui all articolo 3-bis del CAD, un documento che costituisca per il debitore prova dell avvenuto pagamento. Tale attestato deve poter essere riproducibile, a richiesta e cura del pagatore, su supporto cartaceo: al fine di assicurare la provenienza e la conformità tra la copia analogica così ottenuta e l originale informatico da cui è tratta16 si rimanda alle Linee Guida sul Contrassegno elettronico a cura della scrivente Agenzia. Le ricevute di pagamento rilasciate dai prestatori di servizi di pagamento che aderiscono al Nodo dei Pagamenti-SPC [ ] hanno potere liberatorio per il pagatore, a condizione che i dati identificativi del pagatore o del soggetto versante, le coordinate di addebito o di accredito del pagamento riportati su tali documenti siano esatti. Restano ferme le disposizioni in materia di imposta di bollo che permane a carico del pagatore in via solidale con l ente creditore ai fini del rilascio delle quietanze relative ai pagamenti eseguiti. Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 14

15 Secondo obiettivo: riconciliazione analitica degli incassi Gestione amministrativa e contabile (Ente creditore ) Riversamento e Rendicontazione Richiesta di pagamento (codifica ed emissione) Gestione pagamento (riconciliazione e attestazione) Pagamento (canali e strumenti) Benefici per gli Enti Creditori GUIDA TECNICA PER L'ADESIONE DEGLI ENTI CREDITORI - Versione Luglio 2015 Il sistema prevede notevoli benefici per gli Enti Creditori aderenti le quali continueranno a ricevere i flussi finanziari direttamente dalle proprie banche tesoriere senza alterazione alcuna dei preesistenti rapporti: assenza dell obbligo a stipulare convezioni con un PSP per ottenere i servizi di pagamento; assenza dei relativi oneri a carico degli Enti Creditori; possibilità di rilascio di immediata quietanza all utente per procedere, se del caso, all erogazione del servizio; presenza di un flusso informativo utilizzabile per una semplice e immediata automazione della fase di riconciliazione. Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 15

16 Aspetti critici e zone grigie nella gestione del processo Gestione amministrativa e contabile (Ente creditore ) Riversamento e Rendicontazione Richiesta di pagamento (codifica ed emissione) Gestione pagamento (riconciliazione e attestazione) Pagamento (canali e strumenti) L adesione al sistema PagoPA PAGAMENTI ELETTRONICI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 16

17 PagoPA: procedure di adesione per gli Enti Creditori FONTE: «Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad aderire al sistema dei Pagamenti elettronici, mentre i gestori di pubblici servizi possono partecipare su base volontaria (articolo 15, comma 5-bis del DL 179/2012).» Referente dei pagamenti Individuazione e nomina del Referente dei pagamenti Modalità di adesione Scelta della modalità di adesione: -Adesione diretta(sviluppo in proprio) -Adesione indiretta (tramite intermediario o partner tecnologico) Lettera di adesione Compilazione, sottoscrizione ed invio ad AGID della lettera di adesione che indica: - I dati dell Ente aderente - Il Referente dei pagamenti -Il Partner/Intermediario tecnologico scelto (se adesione indiretta) - il Referente Tecnico Piano di Attivazione Redazione e invio del Piano di Attivazioneper: -La connessione al Nodo (aspetti tecnologici) -La tipologia e i tempi di avvio dei servizi di pagamento Chi nominare come «referente»? FONTE: Le note AGID nella lettera di adesione ci aiutano a chiarire Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 17

18 La lettera di adesione FONTE: Per formalizzare l adesione, le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici sottoscrivono con l Agenzia per l Italia Digitale apposite Lettere di adesione al Sistema dei Pagamenti, secondo i seguenti modelli predisposti da AgID: Lettera di adesione diretta (beneficiario) Lettera di adesione indiretta (tramite Intermediario Tecnologico o Partner Tecnologico) Protocollo di adesione per le Regioni Addendum ad adesione già in essere(per Ente Creditore che ha già aderito e, volendo mantenere valida l'adesione già posta in essere, sia essa diretta od indiretta, intenda aderire anche attraverso un Intermediario o Partner tecnologico) Gli Enti Creditori, una volta compilata e sottoscritta digitalmente dal proprio legale rappresentante la Lettera di adesione, la inviano dalla propria casella di PEC all indirizzo protocollo@pec.agid.gov.it, specificando nell oggetto Adesione al sistema dei Pagamenti.» Intermediario o Partner tecnologico FONTE: «Per agevolare l adesione degli Enti Creditori, le attività meramente tecniche possono essere demandate ad Intermediari Tecnologici, soggetti che aderiscono sia in qualità di beneficiario dei pagamenti, sia a supporto di altre pubbliche amministrazioni (es. Regione nei confronti di Provincie, Comuni e ASL del territorio), o a Partner Tecnologici, che non devono aderire al Sistema dei Pagamenti.» Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 18

19 Quanti «partner/intermediari», quante «lettere» e quanti «piani»? Quanti «partner/intermediari», quante «lettere» e quanti «piani»? Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 19

20 Il Piano di Attivazione (per la connessione al Nodo) Il Piano di Attivazione (per l avvio dei servizi) Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 20

21 Come interagisce il sistema PagoPA con i sistemi informativi locali PAGAMENTI ELETTRONICI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Servizi in rete e pagamenti elettronici (stato attuale) Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 21

22 Sistema pagopa: adesione diretta Sistema pagopa: adesione indiretta Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 22

23 Connessioni, flussi e ruoli del sistema dei pagamenti Cittadini e Imprese Front-office Comune Front-office PSP Referente dei pagamenti PSP Servizi comunali Back-office Comune Referente tecnico Nodo dei Pagamenti - SPC Servizio finanziario Tesoreria Comunale Le aree di azione del partner tecnologico Cittadini e Imprese Front-office Comune Front-office PSP Referente dei pagamenti PSP Servizi comunali Back-office Comune Referente tecnico Nodo dei Pagamenti - SPC Servizio finanziario Tesoreria Comunale Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 23

24 Fine presentazione Maurizio Piazza (esperto ICT per la PA Locale) Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 24

25 Cittadinanza e Amministrazione Digitale AGGIORNAME NTO OT TOBRE 2016 MAURIZIO PIAZZA (ESPERTO ICT PER LA PA LOCALE) Dove siamo? (una visione di sistema) Riforma PA (decreti attuativi) Regolamento e-idas CAD /9/2016 Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 1

26 Una bussola per orientarsi: strategie e tecnologie Modelli organizzativi Strumenti Norme e regolamenti Sistemi Competenze L asse normativo «principale» per l Amministrazione Digitale Regolamento eidas (Regolamento UE n. 910/2014) Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell Amministrazione Digitale (e Regolamenti previsti dall art. 71) D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa Art. 15, comma 2 della Legge 15 marzo 1997 n. 59 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa D. leg. 12 febbraio 1993 n. 39 Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della L. 23 ottobre 1992, n. 421 Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 2

27 Il quadro normativo generale e l amministrazione digitale Un quadro non certo esaustivo, ma che fissa alcuni punti di riferimento e altrettante correlazioni Regolamento UE 679/2016 (trattamento e circolazione dei dati personali) Regolamento UE 910/2014 (e-idas) Codice Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005) Pubblicità e trasparenza (D.lgs. 33/2013) Anticorruzione (Legge 190/2012) Codice protezione dati personali (D.lgs. 196/2003) Testo Unico Documentazione Amministrativa (DPR 445/2000) Procedimento Amministrativo (Legge 241/1990) Codice Civile (Regio Decreto 262/1942) Una premessa CITTADINANZA E AMMINISTRAZIONE DIGITALE Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 3

28 Una buona domanda contiene già la risposta? Analisi Soluzione Vi propongo una domanda Qual è la differenza fra «dati» e «documenti»? Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 4

29 Una buona domanda contiene la risposta se abbiamo una strategia Analisi Strategia Soluzione Soluzione Soluzione Comprendere la complessità CITTADINANZA E AMMINISTRAZIONE DIGITALE Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 5

30 Un esempio: la piramide della «conoscenza» SAGGEZZA CONOSCENZA INFORMAZIONI DATI Il «sistema» di riferimento Sistema di riferimento SAGGEZZA CONOSCENZA INFORMAZIONI DATI Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 6

31 Un altra applicazione: i livelli realizzativi Protocollo informatico NUCLEO MINIMO GESTIONE DOCUMENTALE FLUSSI DOCUMENTALI BPR (Reingegnerizzazione dei Processi Operativi) Flussi documentali e protocollo (AgID) La gestione dei flussi documentali è l'insieme di funzionalità che consentono di gestire e organizzare la documentazione ricevuta e prodotta dalle amministrazioni. Consente la corretta registrazione di protocollo, l assegnazione, la classificazione, la fascicolazione, il reperimento e la conservazione dei documenti informatici. Con le Regole tecniche per il protocollo informatico sono state introdotte le seguenti innovazioni: introduzione della figura del coordinatore della gestione documentale in caso di PA con più aree organizzative revisione del contenuto del manuale di gestione del protocollo informatico per una più esauriente descrizione dei processi obbligo della pubblicazione del manuale sul sito istituzionale della PA superamento delle funzionalità minime di protocollo informatico conservazione a norma giornaliera del registro di protocollo modifica delle informazioni contenute nel formato della segnatura di protocollo con l introduzione del codice del registro di protocollo utilizzo obbligatorio del codice IPA della PA, della denominazione della PA presente sull anagrafe tributaria nel registro di protocollo e nella segnatura di protocollo disciplina dell uso della PECe della cooperazione applicativaquali unici strumenti per la trasmissione di documenti informatici tra sistemi di protocollo generazione dell impronta per ogni documento informatico Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 7

32 La «Riforma della PA» LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124 (DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI R IORGANIZZAZIONE DELLE AM M INISTR AZIONI PU BBLICHE) Consiglio dei ministri, mercoledì 20 gennaio 2016 Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 8

33 Le «semplificazioni» previste dalla Legge 7 agosto 2015, n. 124 Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Capo I - Semplificazioni amministrative Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Carta della cittadinanza digitale Conferenza di servizi Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici Norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi Segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso, autorizzazione espressa e comunicazione preventiva Autotutela amministrativa Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza La «Carta della cittadinanza digitale» Art. 1 della Legge 7 Agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) L oggetto dell articolo è così espresso: garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale, nonché' al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici A tal fine il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, uno o piu'decreti legislativi volti a modificare e integrare, anche disponendone la delegificazione, il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di seguito denominato «CAD» Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 9

34 Il diritto «all'uso delle tecnologie» Art. 3 Diritto all'uso delle tecnologie ((1. Chiunque ha il diritto di usare le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, anche ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute.)) 1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. ((1-quater. La gestione dei procedimenti amministrativi è attuatadai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in modo da consentire, mediante strumenti informatici, la possibilità per il cittadino di verificare anche con mezzi telematici i termini previsti ed effettivi per lo specifico procedimento e il relativo stato di avanzamento, nonché di individuare l'ufficio e il funzionario responsabile del procedimento; Così come modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179 La «Carta della cittadinanza digitale» Art. 1 della Legge 7 Agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) I principali interventi che avranno ricaduta diretta sull organizzazione e l operatività della PA Locale possono così essere riassunti: livello minimo di sicurezza, qualità, fruibilità, accessibilità e tempestività dei servizi on line delle amministrazioni pubbliche ridefinire e semplificare i procedimenti amministrativi, in relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese favorire l'elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini e imprese ai fini dell'interazione con le amministrazioni pagamenti digitali ed elettronici effettuati con qualsiasi modalità di pagamento, ivi incluso l'utilizzo per i micropagamenti del credito telefonico Nelle diverse lettere del comma 1 si fa poi ampio riferimento all attuazione del Sistema Pubblico per la gestione dell Identità Digitale (SPID) ed alla sua applicazione ai servizi delle Pubbliche Amministrazioni. Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 10

35 CAD 3.0: nuove definizioni Art. 1 Definizioni 1. [ ] n-ter) domicilio digitale: l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito Regolamento eidas, che consenta la prova del momento di ricezione di una comunicazione tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i soggetti giuridici, che sia basato su standard o norme riconosciute nell ambito dell unione europea; u-quater) identità digitale: la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalità fissate nel decreto attuativo dell'articolo 64; Così come modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179 Il diritto «all'uso delle tecnologie» Art. 3 Diritto all'uso delle tecnologie 1-quinquies. Tutti i cittadini e le imprese hanno il diritto all'assegnazione di un'identità digitaleattraverso la quale accedere e utilizzare i servizi erogati in rete dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, alle condizioni di cui all'articolo 64; 1-sexies. Tutti gli iscritti all'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) hanno il diritto di essere identificati dalle pubbliche amministrazioni tramite l'identità digitale di cui al comma 1-quinquies, nonché di inviare comunicazioni e documenti alle pubbliche amministrazioni e di riceverne dalle stesse tramite un domicilio digitale, alle condizioni di cui all'articolo 3-bis.)) Così come modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179 Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 11

36 I «pagamenti» con modalità informatiche Art. 5 Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche. 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico. Resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico [ ] 2. Al fine di dare attuazione al comma 1, l'agid mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo 64, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento. Commi non modificati dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179 Gli «strumenti» per la cittadinanza digitale MONETA ELETTRONICA FIRME ELETTRONICHE (FIRMA DIGITALE) HOME BANKING IDENTITÀ DIGITALE FATTURA ELETTRONICA DOMICILIO DIGITALE Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 12

37 L eidase il D.Lgs.179/2016 che modifica il Codice dell Amministrazione Digitale CAD 3.0: FRA CITTADINANZA E AMMINISTRAZIONE DIGITALE Il regolamento europeo eidas e le norme nazionali Regolamento eidas (Regolamento UE 910/2014) Carta della Cittadinanza Digitale (Legge 7 agosto 2015, n. 124) Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 CAD 3.0 (D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) Regolamenti di esecuzione (previsti dall eidas) Entro 4 mesi dall entrata in vigore del D.Lgs.179/2016 (14 settembre 2016) Regole tecniche (previste dall Art. 71 del CAD) Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 13

38 Gli quadro definito dal Regolamento (UE) eidas Firme elettroniche Sigilli elettronici Mezzi di identificazione elettronica (delle persone fisiche e giuridiche ) Servizi fiduciari (per le transazioni elettroniche ) Validazioni temporali elettroniche Servizi elettronici di recapito certificato Servizi relativi ai certificati di autenticazione di siti web Documenti elettronici I regolamenti di esecuzione dell eidas Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 pubblicato in GU UE il 28 agosto 2014 Regolamento europeo in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE. In vigore dal 17 settembre Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501 della Commissione, dell 8 settembre 2015 Provvedimento di esecuzione relativo al quadro di interoperabilitàdi cui all articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno. Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione, dell 8 settembre 2015 Provvedimento di esecuzione relativo alla definizione delle specifiche e procedure tecniche minime riguardanti i livelli di garanzia per i mezzi di identificazione elettronica ai sensi dell articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno. Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1505 della Commissione, dell 8 settembre 2015 Provvedimento di esecuzione che stabilisce le specifiche tecniche e i formati relativi agli elenchi di fiducia di cui all articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno. Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione, dell 8 settembre 2015 Provvedimento di esecuzione che stabilisce le specifiche relative ai formati delle firme elettroniche avanzate e dei sigilli avanzati che gli organismi del settore pubblico devono riconoscere, di cui all articolo 27, paragrafo 5, e all articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno. Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 14

39 Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179 Visto il regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910, del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali; Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale; Visto l'articolo 1, comma 368, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Visto l'articolo 3 del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 177 [Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione]; Visti gli articoli 19 e 20 [istituzione e funzioni AgID]del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 [Misure urgenti per la crescita del Paese], convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; L impatto del Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179 DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Art. 15, comma 2 della Legge 15 marzo 1997 n. 59 Decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39 Modifiche e integrazioni al CAD di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche Regolamento europeo in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE. In vigore dal 17 settembre Codice dell Amministrazione Digitale modificato dal Decreto legislativo ai sensi dell art.1 della legge 7 agosto 2015, n. 124 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della L. 23 ottobre 1992, n. 421 Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 15

40 Voci CAD 3.0: FRA CITTADINANZA E AMMINISTRAZIONE DIGITALE Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 16

41 Ecco perché dobbiamo aspettare per avere una PA senza carta Fonte: ForumPA, 13/09/2016 Articolo di Michele Iaselli, Ministero della Difesa e docente di informatica giuridica presso la LUISS Ha fatto molto discutere presso gli addetti ai lavori la disposizione di coordinamento del decreto di riforma del Codice dell Amministrazione Digitale (CAD) approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 agosto scorso ed ormai di imminente pubblicazione in G.U. che sospende l obbligo per le amministrazioni pubbliche di adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei documenti, di cui all articolo 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, fino all adozione del decreto ministeriale, che entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della riforma del CAD dovrà aggiornare e coordinare le regole tecniche previste dall articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In realtàle ragioni di tale sospensione, mal digerita specialmente da coloro che già stavano portando avanti un discorso di adeguamento, sono sia di ordine tecnico che politico-strategico. Innanzitutto dobbiamo evidenziare che le regole tecniche dettate dal DPCM del 13 novembre 2014rappresentano un elemento fondamentale per la gestione e la conservazione sicura e corretta del documento informatico. Il Decreto, difatti, stabilisce tutte le modalità con le quali produrre un file digitale che abbia pieno valore legale, che si tratti di un certificato o di qualsiasi altro atto amministrativo. Ecco perché dobbiamo aspettare per avere una PA senza carta Fonte: ForumPA, 13/09/2016 Articolo di Michele Iaselli, Ministero della Difesa e docente di informatica giuridica presso la LUISS Naturalmente nell ottica di rivisitazione dell intero CAD alla luce del Regolamento e-idas diventa inevitabile apportare alcune modifiche e/o integrazioni delle stesse regole tecniche visto che il Regolamento comunitario, entrato direttamente in vigore il 1 luglio 2016, nel disciplinare concetti come l identificazione e l autenticazione elettronica dedica una particolare attenzione proprio alle firme elettroniche, al c.d. sigillo elettronico, alla validazione temporale elettronica, ai servizi elettronici di recapito certificato ed agli stessi effetti giuridici del documento elettronico dove proprio il principio di neutralità tecnologica rispetto alla forma elettronica di un documento ha creato non pochi problemi agli estensori della riforma del CAD. Inoltre non va dimenticato che particolare attenzione viene rivolta dal Regolamento anche ai prestatori di servizi fiduciari qualificati e non qualificati che devono rispettare determinati requisiti, assumono specifiche responsabilità in caso di danni causati per dolo o negligenza e sono sottoposti al controllo di organismi di vigilanza ed a specifiche verifiche da parte di organismi di valutazione della conformità. Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 17

42 Amministrazione digitale: digitalfirst, digitalonly oppure nessuno dei due? CAD 3.0: FRA CITTADINANZA E AMMINISTRAZIONE DIGITALE Un principio«neutrale» CAPO IV DOCUMENTI ELETTRONICI Articolo 46 Effetti giuridici dei documenti elettronici A un documento elettronico non sono negati gli effetti giuridici e l ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica. REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (23 luglio 2014) in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 18

43 La versione del CAD 3.0 DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE. 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). ((1-bis. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.)) [ ] Art. 20. ((Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici)) Così come modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179 Il «principio» dell Amministrazione digitale DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE. Articolo 23-ter (Documenti amministrativi informatici) 1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. [ ] Comma non modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179 Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 19

44 Estensione del «principio digitale» ai documenti analogici DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE. 3. Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71; in tale caso l'obbligo di conservazione dell'originale del documento è soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico. [ ] Articolo 23-ter (Documenti amministrativi informatici) Comma non modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179 Un obbligo ampiamente disatteso DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE. Art. 40. Formazione di documenti informatici 1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti ((, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri,)) con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71. Così come modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179 Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 20

45 Le «regole» per il documento informatico DPCM 13 NOVEMBRE 2014 REGOLE TECNICHE IN MATERIA DI FORMAZIONE,TRASMISSIONE, COPIA, DUPLICAZIONE, RIPRODUZIONE E VALIDAZIONE TEMPORALE DEI DOCUMENTI INFORMATICI» Art. 9. Formazione del documento amministrativo informatico 1. [omissis] 2. Le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell art. 40, comma 1, del Codice [Formazione di documenti informatici], formano gli originali dei propri documenti attraverso gli strumenti informatici riportati nel manuale di gestione ovvero acquisendo le istanze, le dichiarazioni e le comunicazioni di cui agli articoli 5-bis [Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche], 40-bis [Protocollo informatico]e 65 [Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica] del Codice. Disposizioni di applicazione delle regole tecniche DPCM 13 NOVEMBRE 2014 REGOLE TECNICHE IN MATERIA DI FORMAZIONE,TRASMISSIONE, COPIA, DUPLICAZIONE, RIPRODUZIONE E VALIDAZIONE TEMPORALE DEI DOCUMENTI INFORMATICI» Art. 17. Disposizioni finali 1. Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le pubbliche amministrazioni adeguano i propri sistemi di gestione informatica dei documenti entro e non oltre diciotto mesi [12 agosto 2016] dall entrata in vigore del presente decreto. Fino al completamento di tale processo possono essere applicate le previgenti regole tecniche. Decorso tale termine si applicano le presenti regole tecniche. Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 21

46 Sospensione applicazione delle regole tecniche? DECRETO LEGISLATIVO 26 AGOSTO 2016, N. 179 «Modifiche ed integrazioni al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.» Art. 61 Disposizioni di coordinamento 1. Con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono aggiornate e coordinate le regole tecniche previste dall'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le regole tecniche vigenti nelle materie del Codice dell'amministrazione digitale restano efficaci fino all'adozione del decretodi cui al primo periodo. Fino all'adozione del suddetto decreto ministeriale, l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei documenti, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, è sospeso, salva la facoltà per le amministrazioni medesime di adeguarsi anteriormente. [ ] Come siamo arrivati fin qua? IL PERCORSO DELL AMMINISTRAZIONE DIGITALE Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 22

47 Cos'è successo in questi anni? Le principali norme e regolamenti per la PA Digitale Deliberazione AIPA n. 42 del 2001 Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali. Circolare AIPA n.28 del 7 maggio 2001 Articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2000, n. 272, recante regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Standard, modalità di trasmissione, formato e definizioni dei tipi di informazioni minime ed accessorie comunemente scambiate tra le pubbliche amministrazioni e associate ai documenti protocollati. D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. D.P.C.M. 31 ottobre 2000 Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n D.P.R. n. 513 del 10 novembre 1997 Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici. Legge 15 marzo 1997 n. 59 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa Decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39 Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della L. 23 ottobre 1992, n. 421 Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 23

48 I «principi» dell Amministrazione digitale I sistemi informativi automatizzati nelle pubbliche amministrazioni Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati. Art.3, comma 1 del Decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39 Comma abrogato Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179 Atti amministrativi adottati dalle pubbliche amministrazioni DECRETO LEGISLATIVO 12 febbraio 1993, n. 39 Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n Art.3, comma 2 Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile. Comma in vigore anche dopo l adozione del Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179 Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 24

49 La «regola base» della digitalizzazione (possibile) formazione, archiviazione e trasmissione per la pubblica amministrazione ed i privati Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge Art. 15, comma 2 della Legge 15 marzo 1997 n. 59 Il «principio» dell Amministrazione digitale informazione primaria ed originale» Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Un passaggio cruciale per quella che chiamiamo l amministrazione digitale è stato rappresentato dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 «Testo Unico in materia di documentazione amministrativa. L art. 9, comma 1,in vigore fino al 1/1/2006, poi abrogato dal Decreto Legislativo n. 82 del 2005, introduceva la definizione di fonte primaria ed originale per atti, dati e documenti informatici delle PP.AA. Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 25

50 Cos'è successo in questi anni? Le principali norme e regolamenti per la PA Digitale Decreto Legislativo n.82 del 7 marzo Codice dell Amministrazione Digitale (CAD) Sostituisce dal 1 gennaio 2006 il DPR n. 445/2000 per le parti relative a documento informatico, firme elettroniche, ecc.. D.P.R. del 11 febbraio 2005 Regolamento recante disposizioni per l utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Deliberazione CNIPA n. 11/2004 del 19 febbraio 2004 Regole tecniche per la riproduzione e conservazione dei documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali. Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n D.P.C.M. del 13 gennaio 2004 Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici. Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137 Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell articolo 13 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10. Decreto Legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche. Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 26

51 Il principio dell Amministrazione digitale Il principio in vigore: atti «formati» con strumenti informatici, nonché dati e documenti informatici «detenuti» dalle pubbliche amministrazioni Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Articolo 23-ter, comma 1, Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale. In vigore dal 25/01/2011 e non modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179 Domicilio digitale CAD 3.0: FRA CITTADINANZA E AMMINISTRAZIONE DIGITALE Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 27

52 Il «domicilio digitale» delle persone fisiche Art. 3-bis ((Domicilio digitale delle persone fisiche)) ((1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare al comune di residenza un proprio domicilio digitale.)) 2. ((Il domicilio)) di cui al comma 1 è inserito nell'anagrafe nazionale della popolazione residente-anpr e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi. ((Esso inerisce esclusivamente alle comunicazioni e alle notifiche e costituisce mezzo esclusivo di comunicazione e notifica da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.)) 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). ((3-bis. Agli iscritti all'anpr che non abbiano provveduto a indicarne uno è messo a disposizione un domicilio digitale con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con lo stesso decreto sono individuate altre modalità con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati ai cittadini.)) Così come modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179 Il «domicilio digitale» delle persone fisiche Art. 3-bis ((Domicilio digitale delle persone fisiche)) ((1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare al comune di residenza un proprio domicilio digitale.)) 2. ((Il domicilio)) di cui al comma 1 è inserito nell'anagrafe nazionale della popolazione residente-anpr e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi. Il D.Lgs.26 ((Esso inerisce agosto 2016, esclusivamente n. 179 ha disposto alle comunicazioni con l'art. 62, e alle comma notifiche 1 e costituisce mezzo esclusivo che di "Le comunicazione disposizioni di e notifica cui ai commi da parte 2 e dei 3-bis soggetti dell'articolo di cui all'articolo 3-bisdel 2, comma 2.)) decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall'articolo 4 3. ((COMMA ABROGATO del presente DAL decreto, D.LGS. producono 26 AGOSTO effetti 2016, a N. partire 179)). dalla completa ((3-bis. Agli iscritti attuazione all'anpr dell'anpr che non abbiano e, comunque, provveduto non oltre a indicarne il 31 dicembre uno è messo 2017" a disposizione un domicilio digitale con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con lo stesso decreto sono individuate altre modalità con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati ai cittadini.)) Così come modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179 Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 28

53 Il «domicilio digitale» delle persone fisiche Art. 3-bis ((Domicilio digitale delle persone fisiche)) 4. A decorrere dal 1 gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario. L utilizzo di differenti modalità di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n bis. In assenza del domicilio digitale ((di cui ai commi 1 e 2)) le amministrazioni possono predispone le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica ((qualificata o)) avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39. Così come modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179 Il «domicilio digitale» delle persone fisiche Art. 3-bis ((Domicilio digitale delle persone fisiche)) 4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'amministrazione in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo quater. Le modalità di predisposizione della copia analogica di cui ai commi 4-bis e 4-ter soddisfano le condizioni di cui ((all'articolo 23, comma 2-bis,)) salvo i casi in cui il documento rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata dall'amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati. ((4-quinquies. Il domicilio speciale di cui all'articolo 47 del Codice civile può essere eletto anche presso un domicilio digitale diverso da quello di cui al comma1. Qualora l'indirizzo digitale indicato quale domicilio speciale non rientri tra quelli indicati all'articolo 1, comma 1-ter, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative a tali circostanze.)) 5. [ ] Così come modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179 Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 29

54 Il «domicilio digitale» delle persone fisiche Art. 3-bis ((Domicilio digitale delle persone fisiche)) 4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui Art. la copia 23. (Copie è tratta, analogiche è stato predisposto di documenti e conservato informatici). presso l'amministrazione in conformità alle regole ((2-bis. tecniche Sulle copie di cui analogiche all'articolo di 71. documenti informatici può essere apposto a 4-quater. stampa Le modalità un contrassegno, di predisposizione sulla base della dei criteri copia definiti analogica con di le cui regole ai commi tecniche 4-bis di e cui 4-ter soddisfano all'articolo le condizioni 71, tramite di cui il quale ((all'articolo è possibile 23, comma accedere 2-bis,)) al documento salvo i casi informatico, cui il documento rappresenti, ovvero per verificare propria la natura, corrispondenza una certificazione allo stesso rilasciata della copia dall'amministrazione analogica. Il contrassegno da utilizzarsi nei rapporti apposto tra ai privati. sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la ((4-quinquies. sottoscrizione Il domicilio autografa speciale del pubblico di cui all'articolo ufficiale 47 e non del può Codice essere civile richiesta può essere la eletto anche presso produzione un domicilio di digitale altra copia diverso analogica da quello con di sottoscrizione cui al comma1. autografa Qualora del l'indirizzo medesimo digitale indicato documento quale domicilio informatico. speciale I programmi non rientri software tra quelli eventualmente indicati all'articolo necessari 1, comma alla verifica 1-ter, colui che lo sono ha eletto di libera non e può gratuita opporre disponibilità.)) eccezioni relative a tali circostanze.)) 5. [ ] Così come modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179 Il «domicilio digitale» delle persone fisiche Art. 6 Utilizzo della posta elettronica certificata 1. ((Fino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3-bis, per le comunicazioni)) di cui all'articolo 48, comma 1, con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata. La dichiarazione dell'indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell'invio, tramite posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano. Art. 48. Posta elettronica certificata 1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate ((con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71)). Così come modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179 Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 30

55 Cos'è successo in questi anni? Le principali norme e regolamenti per la PA Digitale Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012 coordinato, cosiddetto Decreto Sviluppo Bis o Crescita 2.0 Decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n Rilevanti l art. 9 contenente importanti modifiche alla disciplina sui documenti informatici dell art. 21 e 23-ter del CAD e l art. 6 in materia di dematerializzazione dell attività contrattuale della PA. Decreto Legislativo del 30 dicembre 2010, n. 235 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell amministrazione digitale, a norma dell articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (11G0002). Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45 Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico. (09A14307) (GU n. 282 del ). D.P.C.M. del 30 marzo 2009 Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici. (09A06300) (GU n. 129 del ). Decreto Ministeriale del 7 marzo 2008 Individuazione del gestore del sistema di interscambio della fatturazione elettronica nonche delle relative attribuzioni e competenze. Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 31

56 Lo sportello unico «telematico» L art.38, Comma 3, lettera a) della Legge 6 agosto 2008 n. 133, recita: [ ] lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 Art. 2 Finalità e ambito di applicazione 1. [omissis] 2. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli e con le modalità di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto. 3. In conformità alle modalità di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione. Il «portale unico» e il «sistema nazionale» Art. 3 -Il portale «impresainungiorno» 1. Il portale: a) fornisce servizi informativi e operativi ai SUAP per l'espletamento delle loro attività, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3; b) assicura la divulgazione delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali; c) prevede l'utilizzo della procura speciale con le stesse modalità previste per la comunicazione unica; d) contiene un sistema di pagamento per i diritti, le imposte e gli oneri comunque denominati relativi ai procedimenti gestiti dai SUAP. [ ]; e) costituisce punto di contatto a livello nazionale per le attività di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 [Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno], e assicura il collegamento con le autorità competenti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera i), del medesimo decreto legislativo. 2. Il portale, nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], interopera con i sistemi informativi e i portali già realizzati da Regioni o enti locali e con quelli successivamente sviluppati a supporto degli sportelli unici. 3. Il portale costituisce uno dei punti di contatto infrastrutturale a livello nazionale di accesso con gli Uffici periferici dello Stato, secondo le regole di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 aprile 2008 [Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività] [ ] Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 32

57 Dove siamo? (una visione di sistema) Riforma PA (decreti attuativi) Regolamento e-idas CAD /9/2016 Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) Fonte: AgID(Ultimo aggiornamento 22 Gennaio 2016) L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), entro il 2016, prenderà il posto delle oltre anagrafi dei comuni italiani, costituendo un riferimento unico per la Pubblica Amministrazione, le società partecipate e i gestori di servizi pubblici. Con l'anpr si realizza un'unica banca dati con le informazioni anagrafiche della popolazione residente a cui faranno riferimento non solo i Comuni, ma l'intera Pubblica amministrazione e tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi. Allineando i dati toponomastici, permetterà di concretizzare l'anagrafe nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU), strumento necessario a completare la riforma del Catasto. Con le modifiche apportate all'art. 62 del Codice delle Amministrazioni Digitali si prevede che ANPR contenga, oltre ai dati anagrafici, l'archivio nazionale informatizzato dei registri di Stato civile e i dati delle liste di leva. Inoltre ANPR assicurerà ai Comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Inoltre il collegamento di ANPR con l'anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA) rende possibile il miglioramento dei servizi sanitari, conseguente alla maggiore efficienza del sistema sanitario e al contenimento della spesa. Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 33

58 Le principali norme e regolamenti per la PA Digitale Linee Guida AgID per l effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle PA e dei gestori di pubblici servizi Linee guida ex articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 7 marzo n. 82 e s.m.i.recante Codice dell amministrazione digitale - versione gennaio Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 pubblicato in GU n. 118 de Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n Entrata in vigore del provvedimento: 06/06/2013. D.P.C.M. del 22 febbraio 2013 pubblicato in GU n.117 del Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali Circolare Agenzia per l Italia Digitale n. 62 del 30 aprile 2013 Linee guida per il contrassegno generato elettronicamente ai sensi dell articolo 23-ter, comma 5 del CAD. Circolare AgIDn. 60 del 23 Gennaio 2013 Formato e definizioni dei tipi di informazioni minime ed accessorie associate ai messaggi scambiati tra le pubbliche amministrazioni. Revisione della Circolare AIPA del 7 maggio 2001, n. 28 relativa agli standard, le modalità di trasmissione, il formato e le definizioni dei tipi di informazioni minime ed accessorie comunemente scambiate tra le pubbliche amministrazioni e associate ai documenti protocollati, ai sensi dell art. 18, comma 2, del D.P.C.M. 31 ottobre 2000 di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n Le principali norme e regolamenti per la PA Digitale DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (16G00192) (GU n.214 del ) LEGGE7 agosto 2015, n. 124 Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, art. 1 «Carta della cittadinanza digitale» D.P.C.M. 13 novembre 2014 in materia di documento informatico Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 (GU Serie Generale n.8 del ) D.P.C.M. 24 ottobre 2014 Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese. D.P.C.M. 3 dicembre 2013 in materia di sistema di conservazione Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del (14A02098) (GU Serie Generale n.59 del Suppl. Ordinario n. 20). D.P.C.M. 3 dicembre 2013 in materia di protocollo informatico Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del (14A02099) (GU Serie Generale n.59 del Suppl. Ordinario n. 20). Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 34

59 Amministrazione e Cittadinanza Digitale PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E GESTIONE INFORMATICA DEI PROCEDIM ENTI Open government e disponibilità dei servizi in rete INFORMAZIONI E MODULISTICA Informazioni sui procedimenti (modalità, responsabile, documentazione, tempi, ) Moduli elettronici (scaricabili) COMUNICAZIONE ELETTRONICA Posta Elettronica Certificata (Protocollo informatico, SUAP, ecc.) Posta elettronica (caselle istituzionali) PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE (INFORMATICA E TELEMATICA) Input (richieste, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni) Output (comunicazioni e provvedimenti, autorizzazioni e nulla osta, ecc.) ACCESSO E PARTECIPAZIONE Atti, dati e documenti Stato del procedimento PAGAMENTI ELETTRONICI Avvisi e richieste di pagamento, pagamenti spontanei, riconciliazione, quietanzamento TRASPARENZA E OPEN DATA Pubblicazioni obbligatorie (trasparenza) Open data Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 35

60 CAD 3.0: Accesso telematico ai servizi della PA ((Art. 64-bis. Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, rendono fruibili i propri servizi in rete, in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71, tramite il punto unico di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.)) Articolo introdotto dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179 Il parere del Consiglio di Stato (17 marzo 2016) OGGETTO: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al Codice dell Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazione pubbliche L articolo 52 modifica l art. 64 del CAD dettando una disciplina organica del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) e delle modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, al fine di coordinare e razionalizzare la disciplina vigente in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e autenticazione on line, garantendo la coerenza di quest ultima con la disciplina europea della materia dettata, tra l altro, dal già citato regolamento eidas. Inoltre, la novella in esame aggiunge al CAD l articolo 64 bis, con il quale viene istituito il punto unico di accesso telematico ai servizi pubblici, destinato a rappresentare l interfaccia universale attraverso la quale cittadini e imprese potranno interagire con i soggetti di cui all articolo 2, comma 2 del CAD, i quali dovranno rendere fruibili tutti i propri servizi in rete attraverso tale punto unico, in conformità alle modalità tecnico operative individuate dall Agid. Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 36

61 Identità digitale e presentazione telematica delle istanze CAD 3.0: FRA CITTADINANZA E AMMINISTRAZIONE DIGITALE Servizi in rete e sistema informativo INFORMAZIONI (CONSULTABILI) E MODULISTICA (SCARICABILE) COMUNICAZIONE ELETTRONICA (POSTA ELETTRONICA, PEC) PROCESSI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE (INFORMATICA E TELEMATICA) ACCESSO AGLI ATTI, AI DATI E ALLO STATO DEL PROCEDIMENTO DATI DOCUMENTI PAGAMENTI ELETTRONICI (PAGOPA) PROCESSI TRASPARENZA (PUBBLICAZIONE) E OPEN DATA ((PUBBLICAZIONE) Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 37

62 CAD 3.0: Il diritto «all'uso delle tecnologie» Art. 64.((Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni)) 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). 2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'agenzia per l'italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID). ((2-ter. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'agid, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro l'accesso ai servizi in rete.)) 2-quater. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Così come modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179 CAD 3.0: Il diritto «all'uso delle tecnologie» Art. 64.((Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni)) 2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta alle imprese, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti. L'adesione al sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimento dell'utente esonera l'impresa da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Così come modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179 Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 38

63 CAD 3.0: Il diritto «all'uso delle tecnologie» Art. 64.((Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni)) 2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: a) al modello architetturale e organizzativo del sistema; b) alle modalità e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale; c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese ((...)); d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete; e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete; f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete. Così come modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179 CAD 3.0: Il diritto «all'uso delle tecnologie» Art. 64.((Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni)) ((2-septies. Un atto giuridico può essere posto in essere da un soggetto identificato mediante SPID, nell'ambito di un sistema informatico avente i requisiti fissati nelle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, attraverso processi idonei a garantire, in maniera manifesta e inequivoca, l'acquisizione della sua volontà. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico. 2-octies. Le pubbliche amministrazioni consentono mediante SPID l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono identificazione informatica. 2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-octies può avvenire anche con la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi.)) Così come modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179 Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 39

64 Invio e sottoscrizione delle istanze D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo Unico in materia di documentazione amministrativa Articolo 38 (L-R) - Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze 1. Tutte le istanze e le dichiarazionida presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.(l) 2. ((Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)). 3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietàda produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica... (L) 3 bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché' per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo. Il comma 2 è stato modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179 Presentazione telematica di istanze e dichiarazioni Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n Codice dell'amministrazione digitale Testo vigente Art. 65 Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica 1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore ((qualificato)); b) ovvero, quando ((l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti;)); ((c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;)); c-bis) ovvero se trasmesse ((dall'istante o dal dichiarante))mediante la propria casella di posta elettronica certificata[...] Testo modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179 Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 40

65 Presentazione telematica di istanze e dichiarazioni Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n Codice dell'amministrazione digitale Testo vigente Art. 65 Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica 1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore ((qualificato)); b) ovvero, quando ((l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti;)); ((c) ovvero sono Art. 64.((Sistema sottoscritte e pubblico presentate per unitamente la gestione alla delle copia identità del documento digitali e modalità d'identità;)); di c-bis) ovvero accesso se trasmesse ai servizi ((dall'istante erogati in rete o dal dalle dichiarante))mediante pubbliche amministrazioni)) la propria casella di posta elettronica 2-nonies. certificata[...] L'accesso di cui al comma 2-octies può avvenire anche con la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi.)) Testo modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179 Presentazione telematica di istanze e dichiarazioni Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n Codice dell'amministrazione digitale Testo vigente Art. 65 Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica 1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore ((qualificato)); b) ovvero, 1-ter. Il quando mancato ((l'istante avvio del o il dichiarante procedimento è identificato da parte attraverso del titolare il sistema dell'ufficio pubblico di identità competente digitale(spid), a seguito nonché di istanza attraverso o dichiarazione uno degli altri strumenti inviate ai di sensi cui all'articolo e con le 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti;)); modalità di cui al comma 1 ((...))comporta responsabilità dirigenziale e ((c) responsabilità ovvero sono sottoscritte disciplinare e presentate dello stesso. unitamente alla copia del documento d'identità;)); c-bis) ovvero se trasmesse ((dall'istante o dal dichiarante))mediante la propria casella di 2. Le istanze e le dichiarazioni ((di cui al comma 1)) sono equivalenti alle posta elettronica certificata[...] istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento. Testo modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179 Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 41

66 Presentazione delle istanze: moduli, form, documenti e dati INFORMAZIONI (CONSULTABILI) E MODULISTICA (SCARICABILE) COMUNICAZIONE ELETTRONICA (POSTA ELETTRONICA, PEC) PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE (INFORMATICA E TELEMATICA) ACCESSO AGLI ATTI, AI DATI E ALLO STATO DEL PROCEDIMENTO DATI DOCUMENTI PAGAMENTI ELETTRONICI (PAGOPA) TRASPARENZA (PUBBLICAZIONE) E OPEN DATA ((PUBBLICAZIONE) Presentazione delle istanze Comunicazione elettronica TELEMATICHE Documenti informatici (invio) PRESENTAZIONE ISTANZE Richieste, dichiarazioni, segnalazioni, comunicazioni Metadati (se previsti) Autenticazione Compilazione on line INFORMATICHE Dati elettronici (input) Documenti informatici (upload) Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 42

67 Piano per l informatizzazione delle procedure Piano per l informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze La Legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 90/2014 «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l efficienza degli uffici giudiziari», ha introdotto il comma 3-bis all art. 24 che stabilisce che: le amministrazioni statali, il Governo, le regioni e gli enti locali devono adottare un piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema Pubblico per la gestione dell Identità Digitale di cittadini e imprese. Le procedure devono permettere il completamento della procedura, il tracciamento dell istanza con individuazione del responsabile del procedimento e, ove applicabile, l indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta. Il piano deve prevedere una completa informatizzazione. Fonte: AGID Il diritto «all'uso delle tecnologie» Art. 3 Diritto all'uso delle tecnologie ((1. Chiunque ha il diritto di usare le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, anche ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute.)) 1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. ((1-quater. La gestione dei procedimenti amministrativi è attuata dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in modo da consentire, mediante strumenti informatici, la possibilità per il cittadino di verificare anche con mezzi telematici i termini previsti ed effettivi per lo specifico procedimento e il relativo stato di avanzamento, nonché di individuare l'ufficio e il funzionario responsabile del procedimento; Così come modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179 Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 43

68 Partecipazione al procedimento amministrativo informatico Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 -Codice dell'amministrazione digitale Capo I - Principi generali Sezione II - Diritti dei cittadini e delle imprese Art. 4 - Partecipazione al procedimento amministrativo informatico 1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione secondo quanto disposto dagli articoli 59 [Accesso esterno] e 60 [Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni] del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa. Articolo abrogato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179 Partecipazione, accesso (e trasparenza) INFORMAZIONI (CONSULTABILI) E MODULISTICA (SCARICABILE) COMUNICAZIONE ELETTRONICA (POSTA ELETTRONICA, PEC) PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE (INFORMATICA E TELEMATICA) ACCESSO AGLI ATTI, AI DATI E ALLO STATO DEL PROCEDIMENTO DATI DOCUMENTI PAGAMENTI ELETTRONICI (PAGOPA) TRASPARENZA (PUBBLICAZIONE) E OPEN DATA ((PUBBLICAZIONE) Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 44

69 Digitalizzazione dei procedimenti amministrativi La digitalizzazione dei procedimenti amministrativi consente nuove modalità di comunicazione e interazione con cittadini e imprese attraverso l erogazione di servizi e la realizzazione di un unico punto di accesso. I procedimenti amministrativi incentrati sulla gestione documentale garantiscono la corretta gestione dell intero ciclo di vita dei documenti dalla produzione alla conservazione. I sistemi per la gestione documentale consentono infatti di: Automatizzare i processi di classificazione, fascicolazione e definizione dei metadati(informazioni base e specifiche per tipologia di documenti) - Documento informatico Automatizzare la fase di registrazione dei documenti in ingresso e uscita e assegnazione alle unità organizzative - Flussi documentali e protocollo Dematerializzare il trattamento dei flussi documentali sia in ingresso che in uscita - Dematerializzazione Supportare l archiviazione dei documenti informatici e delle copie - Conservazione Procedimento amministrativo e fascicolo informatico Art. 41. Procedimento e fascicolo informatico ((1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità e cooperazione applicativa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma 2.)) 1-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). 2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i diritti di cui all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.((28)) 2-bis. Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento. Le regole per la costituzione, l'identificazione e l'utilizzo del fascicolo sono conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblico di connettività, e comunque rispettano i criteri dell'interoperabilità e della cooperazione applicativa; regole tecniche specifiche possono essere dettate ai sensi dell'articolo 71((...)). Così come modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179 Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 45

70 Procedimento amministrativo e fascicolo informatico Art. 41. Procedimento e fascicolo informatico 2-ter. Il fascicolo informatico reca l'indicazione: a) dell'amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo; b) delle altre amministrazioni partecipanti; c) del responsabile del procedimento; d) dell'oggetto del procedimento; e) dell'elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal comma 2-quater. e-bis) dell'identificativo del fascicolo medesimo. 2-quater. Il fascicolo informatico può contenere aree a cui hanno accesso solo l'amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa individuati; esso è formato in modo da garantire la corretta collocazione, la facile reperibilità e la collegabilità, in relazione al contenuto ed alle finalità, dei singoli documenti; è inoltre costituito in modo da garantire l'esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). Così come modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179 Partecipazione e accesso delle altre PP.AA. INFORMAZIONI (CONSULTABILI) E MODULISTICA (SCARICABILE) COMUNICAZIONE ELETTRONICA (POSTA ELETTRONICA, PEC) PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO ACCESSO AGLI ATTI E AI DATI DATI DOCUMENTI TRAMISSIONE ELETTRONICA (POSTA ELETTRONICA, COOPERAZIONE APPLICATIVA) COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSO AGLI ATTI E AI DATI PAGAMENTI ELETTRONICI (PAGOPA) COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE (ANCHE A FINI STATISTICI) TRASPARENZA (PUBBLICAZIONE) E OPEN DATA ((PUBBLICAZIONE) Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 46

71 Il «Regolamento eidas» REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 23 LUGLIO 2014 Cosa significa eidas eidas = electonic IDentification, Authentication and Signature Identificazione elettronica:il processo per cui si fa uso di dati di identificazione personale in forma elettronica che rappresentano un unica persona fisica o giuridica, o un unica persona fisica che rappresenta una persona giuridica Autenticazione: un processo elettronico che consente di confermare l identificazione elettronica di una persona fisica o giuridica, oppure l origine e l integrità di dati in forma elettronica Firmaelettronica: dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 47

72 Il Regolamento UE n 910/ eidas Fonte: AgID(Agenda Digitale - Infrastrutture e architetture - Il Regolamento UE n 910/2014 eidas) Il Regolamento eidas(electronic IDentification Authentication and Signature) - Regolamento UE n 910/2014 sull identità digitale -ha l obiettivo di fornire una base normativa a livello comunitario per i servizi fiduciari e i mezzi di identificazione elettronica degli stati membri. Il regolamento, allo scopo di garantire il buon funzionamento del mercato interno perseguendo al contempo un adeguato livello di sicurezza dei mezzi di identificazione elettronica e dei servizi fiduciari: fissa le condizioni a cui gli Stati membri riconoscono i mezzi di identificazione elettronica delle persone fisiche e giuridiche che rientrano in un regime notificato di identificazione elettronica di un altro Stato membro, stabilisce le norme relative ai servizi fiduciari, in particolare per le transazioni elettroniche; istituisce un quadro giuridico per le firme elettroniche, i sigilli elettronici, le validazioni temporali elettroniche, i documenti elettronici, i servizi elettronici di recapito certificato e i servizi relativi ai certificati di autenticazione di siti web. L oggetto del Regolamento eidas REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 23 LUGLIO 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 - Oggetto Allo scopo di garantire il buon funzionamento del mercato interno perseguendo al contempo un adeguato livello di sicurezza dei mezzi di identificazione elettronica e dei servizi fiduciari, il presente regolamento: a) fissa le condizioni a cui gli Stati membri riconoscono i mezzi di identificazione elettronica delle persone fisiche e giuridiche che rientrano in un regime notificato di identificazione elettronica di un altro Stato membro, b) stabilisce le norme relative ai servizi fiduciari, in particolare per le transazioni elettroniche; e c) istituisce un quadro giuridico per le firme elettroniche, i sigilli elettronici, le validazioni temporali elettroniche, i documenti elettronici, i servizi elettronici di recapito certificato e i servizi relativi ai certificati di autenticazione di siti web. Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 48

73 Gli quadro definito dal Regolamento (UE) eidas Documenti elettronici Firme elettroniche Mezzi di identificazione elettronica (delle persone fisiche e giuridiche ) Servizi fiduciari (per le transazioni elettroniche ) Sigilli elettronici Validazioni temporali elettroniche Servizi elettronici di recapito certificato Servizi relativi ai certificati di autenticazione di siti web Nuovi termini e definizioni aggiornate REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 23 LUGLIO 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE SERVIZIO FIDUCIARIO, un servizio elettronico fornito normalmente dietro remunerazione e consistente nei seguenti elementi: a) creazione, verifica e convalida di firme elettroniche, sigilli elettronici o validazioni temporali elettroniche, servizi elettronici di recapito certificato e certificati relativi a tali servizi; oppure b) creazione, verifica e convalida di certificati di autenticazione di siti web; o c) conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici relativi a tali servizi; SERVIZIO FIDUCIARIO QUALIFICATO, un servizio fiduciario che soddisfa i requisiti pertinenti stabiliti nel presente regolamento; Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 49

74 Cittadinanza digitale GLI STRUMENTI (DIGITALI) PER I CITTADINI E LE IMPRESE Gli «strumenti» previsti dall eidas FIRME ELETTRONICHE (E SIGILLI) IDENTITÀ DIGITALE COMUNICAZIONE ELETTRONICA SICUREZZA IN RETE Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 50

75 L eidas e il cittadino Fonte: Regolamento eidas, piena validità a partire dal 1 luglio 2016 Nel 2012 la Commissione europea ha dato inizio ai lavori che, due anni dopo, hanno portato alla pubblicazione del Regolamento europeo n. 910/2014, più noto come. Obbiettivo eidas(electronicidentificationand AuthenticationServices): dotare l Unione Europea di un diritto transfrontaliero e di un quadro intersettoriale sicuro, affidabile e facile da utilizzare per le transazioni elettroniche, comprendente norme e regole in tema di identificazione elettronica e servizi fiduciari. L eidas e il cittadino Fonte: Regolamento eidas, piena validità a partire dal 1 l uglio 2016 FIRME ELETTRONICHE (QUALIFICATA E AVANZATA) In eidasunafirma elettronicaè un insieme di dati in forma elettronica, collegati o connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati dal firmatario per firmare. Unafirma elettronica avanzataè una firma capace di essere connessa univocamente al firmatario, idonea a identificarlo, creata mediante strumenti sotto il suo esclusivo controllo e collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l identificazione di ogni successiva modifica di tali dati. Unafirma elettronica qualificatadovrà possedere tutte le caratteristiche di una firma elettronica avanzata ed in più: esser creata su undispositivo qualificatoper la creazione di una firma elettronica; esser basata su uncertificato elettronico qualificato. Tale firma elettronica avrà effetto giuridico equivalente a quello di una firma autografa Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 51

76 L eidas e il cittadino Fonte: Regolamento eidas, piena validità a partire dal 1 l uglio 2016 SIGILLI ELETTRONICI Il sigillo elettronico è una novità per il panorama normativo italiano e può esser considerato una firma elettronica connessa ad una persona giuridica anziché fisica. In eidasil sigillo elettronico, al pari della firma, è definito come un insieme di dati in forma elettronica collegati o connessi tramite associazione logica ad altri dati in forma elettronica (in genere un documento elettronico) per garantire l origine e l integrità. Anche in questo caso il Regolamento fa una distinzione tra: sigillo elettronico avanzato: che dovrà essere connesso univocamente al creatore del sigillo, idoneo a identificare il creatore del sigillo, creato attraverso dati su cui il creatore del sigillo ha controllo e collegato ai dati cui si riferisce in modo da permettere l identificazione di ogni modifica successiva dei dati; sigillo elettronico qualificato: un sigillo elettronico avanzato creato da un dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico qualificato e basato su un certificato qualificato per sigilli elettronici. Firme elettroniche e sigilli elettronici Firma elettronica Sigillo elettronico FIRME ELETTRONICHE Firma elettronica avanzata Firma elettronica qualificata Sigillo elettronico avanzato Sigillo elettronico qualificato Firma digitale Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 52

77 La firma digitale e il Regolamento eidas Fonte: AgID(Ultimo aggiornamento 31 Maggio 2016) Ai sensi dell'emanazione del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, si è raggiunto il mutuo riconoscimento delle firme digitali europee. Il Regolamento (articolo 25,3), sancisce che "Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri. La firma elettronica qualificata, definita come una "una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche", corrisponde alla firma digitale italiana. Il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati (firma digitale) presente nella lista di fiducia pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito. A decorrere dal 1 luglio 2016 con la piena efficacia del Regolamento eidas(n. 910/2014) diviene obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni che accettano firme digitali (o qualificate) accettare tutti i formati definiti nella DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1506 DELLA COMMISSIONEdell'8 settembre 2015, fra quelli previsti, anche il formato PDF [PADES ndr]. La firma digitale Fonte: AgID(Ultimo aggiornamento 10 Novembre 2015) Cos'è la firma digitale La firma digitale è il risultato di una procedura informatica detta validazione che garantisce l autenticità e l integrità di documenti informatici. La firma digitale conferisce al documento informatico le seguenti caratteristiche: autenticità: la firma digitale garantisce l identità del sottoscrittore del documento; integrità: la firma digitale assicura che il documento non sia stato modificato dopo la sottoscrizione; non ripudio: la firma digitale attribuisce piena validità legale al documento, pertanto il documento non può essere ripudiato dal sottoscrittore; Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 53

78 La firma digitale Fonte: AgID(Ultimo aggiornamento 10 Novembre 2015) Come funziona la firma digitale Per generare una firma digitale è necessario utilizzare una coppia di chiavi digitali asimmetriche attribuite in maniera univoca ad un soggetto, detto titolare. La chiave privata è conosciuta solo dal titolare ed è usata per generare la firma digitale da apporre al documento. Viceversa, la chiave da rendere pubblica è usata per verificare l autenticità della firma. Questo metodo è conosciuto come crittografia a doppia chiave e garantisce la piena sicurezza visto che la chiave pubblica non può essere utilizzata per ricostruire la chiave privata. L eidas e il cittadino Fonte: Regolamento eidas, piena validità a partire dal 1 l uglio 2016 E-DELIVERY (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA) L e-deliverycostituisce la versione europea della PEC (Posta Elettronica Certificata): un canale sicuro per la trasmissione di documenti, capace di dare prova dell ora di invio e di ricezione del messaggio. Va detto che, ad oggi, la Posta Elettronica Certificata soddisfa i requisiti previsti dal Regolamento eidasper il servizio elettronico di recapito certificato, ma non soddisfa appieno i requisiti previsti per il servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 54

79 Comunicazione elettronica COMUNICAZIONE ELETTRONICA Posta elettronica Posta Elettronica Certificata (PEC) Cooperazione applicativa Comunicazione elettronica certificata L eidas e il cittadino Fonte: Regolamento eidas, piena validità a partire dal 1 l uglio 2016 E-ID (IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA) Con Identificazione Elettronica in eidasci si riferisce a un processo che consente di identificare univocamente una persona fisica, una persona giuridica o una persona fisica che rappresenti una persona giuridica attraverso credenziali di autenticazione personali in forma elettronica o un sistema informatico capace di collegare logicamente ed in maniera univoca un utente ad un codice. Ne costituisce un esempio SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), in cui l identificazione elettronica viene utilizzata per consentire ai cittadini di accedere a una serie di servizi online, pubblici e privati. Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 55

80 Il Sistema Pubblico di identità Digitale (SPID) SPID è il nuovo sistema di login che permette a cittadini e imprese di accedere con un unica identità digitale a tutti i servizi online di pubbliche amministrazioni e imprese aderenti. Grazie a SPID vengono meno le decine di password, chiavi e codici necessari oggi per utilizzare i servizi online di PA e imprese. L identità SPID è costituita da credenziali con caratteristiche differenti in base al livello di sicurezza richiesto per l accesso. Esistono tre livelli di sicurezza, ognuno dei quali corrisponde a un diverso livello di identità SPID. Tre livelli di identità e di sicurezza Pubbliche amministrazioni e privati definiscono autonomamente il livello di sicurezza necessario per poter accedere ai propri servizi digitali. Le credenziali SPID garantiscono un accesso unico a tutti i servizi da molteplici dispositivi. Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 56

81 L eidas e il cittadino Fonte: Regolamento eidas, piena validità a partire dal 1 l uglio 2016 CERTIFICATI SSL I Certificati SSL (SecureSockets Layer) costituiscono una tecnologia di sicurezza standard, capace di stabilire una connessione cifrata tra un server ed un client, tipicamente tra un web server ed un browser, o tra un mail server ed un mail client. Lo scopo è quello di consentire una comunicazione sicura attraverso la rete, prevenendo e contrastando attività di manomissione, falsificazione e intercettazione dei dati. La sicurezza in rete (Certificati SSL) Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 57

82 L eidas e il cittadino Fonte: Regolamento eidas, piena validità a partire dal 1 l uglio 2016 TIME STAMP (MARCHE TEMPORALI) Le marche temporali costituiscono uno dei servizi offerti da Certificatori accreditati (quale InfoCert) e consentono di associare data e ora, certe e legalmente valide, ad un documento informatico permettendone una validazione temporale opponibile a terzi. A tal proposito eidas introduce due definizioni, distinguendo tra: validazione temporale elettronica: dati in forma elettronica che collegano altri dati in forma elettronica a una particolare ora e data, così da provare che questi ultimi esistevano in quel momento; validazione temporale elettronica qualificata: una validazione temporale elettronica che soddisfa i requisiti di cui all articolo 42 del Regolamento eidas. Validazione temporale elettronica Fonte: AgID La marca temporale La marca temporale è il risultato di una procedura informatica detta servizio di marcatura temporale grazie alla quale si attribuisce a un documento informatico un riferimento temporale opponibile a terzi. Il servizio di marcatura temporale si basa sull uso delle funzioni di hashing. L hashè una sorta di impronta digitale che consente di identificare univocamente il documento. Nel caso di documenti su cui sia stata apposta una firma digitale, la presenza di una marca temporale consente di attestare che il documento aveva quella specifica forma in quel preciso momento temporale, pertanto, se anche il certificato qualificato scadesse o fosse revocato dal titolare, si potrebbe sempre dimostrare che la firma digitale è stata apposta durante il periodo di validità dello stesso. Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 58

83 Documento informatico Formazione, acquisizione DOCUMENTO INFORMATICO Sottoscrizione Protocollo, archiviazione, conservazione Originali e duplicati, copie e estratti Firme elettroniche Validazione temporale elettronica Pubblicazione, esibizione, accesso Gestione e conservazione informatica dei documenti ALLA LUCE DELLE REGOLE TECNICHE VIGENTI (IN VIA DI ADEGUAMENTO COME PREVISTO DAL D.LGS 179/2016) Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 59

84 Termini per l applicazione e l adeguamento dei sistemi DPCM 3 dicembre 2013 (G.U. 12 marzo 2014, n. 59) Regole tecniche per il protocollo informatico (adeguamento sistemi 18 mesi dall entrata in vigore) 12 OTTOBRE 2015 DPCM 3 dicembre 2013 (G.U. 12 marzo 2014, n. 59) Regole tecniche in materia di sistema di conservazione (adeguamento sistemi 36 mesi dall entrata in vigore) 12 APRILE 2017 DPCM 13 novembre 2014 (G.U. 12 gennaio 2015, n. 8) Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informaticinonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni (applicazione 18 mesi dall entrata in vigore) 12 AGOSTO 2016 Documento informatico ALLA LUCE DELLE REGOLE TECNICHE VIGENTI (IN VIA DI ADEGUAMENTO COME PREVISTO DAL D.LGS 179/2016) Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 60

85 Formazione del documento informatico «Il documento informatico è formato mediante una delle seguenti principali modalità: a) redazionetramite l utilizzo di appositi strumenti software; b) acquisizionedi un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico; c) registrazioneinformatica delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all utente; d) generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più basi dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica. Comma 1, Art. 3. Formazione del documento informatico DPCM 13 novembre 2014 Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici» Caratteristiche del documento informatico «Il documento informatico assume la caratteristica di immodificabilitàse formato in modo che forma e contenuto non siano alterabili durante le fasi di tenuta e accesso e ne sia garantita la staticità nella fase di conservazione.» «Il documento informatico, identificato in modo univoco e persistente, è memorizzato in un sistema di gestione informatica dei documenti o di conservazione la cui tenuta può anche essere delegata a terzi.» Commi 2 e 3, Art. 3. Formazione del documento informatico DPCM 13 novembre 2014 Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici» Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 61

86 Redazione del documento informatico «Nel caso di documento informatico formato ai sensi del comma 1, lettera a), le caratteristiche di immodificabilitàe di integritàsono determinate da una o più delle seguenti operazioni: a) la sottoscrizione con firma digitaleovvero con firma elettronica qualificata; b) l apposizione di una validazione temporale; c) il trasferimento a soggetti terzi con posta elettronica certificata con ricevuta completa; d) la memorizzazione su sistemi di gestione documentaleche adottino idonee politiche di sicurezza; e) il versamento ad un sistema di conservazione.» Comma 4, Art. 3. Formazione del documento informatico DPCM 13 novembre 2014 Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici» Acquisizione del documento informatico «Nel caso di documento informatico formato ai sensi del comma 1, lettera b) [acquisizione di un documento informatico], le caratteristiche di immodificabilità e di integrità sono determinate dall operazione di memorizzazione in un sistema di gestione informatica dei documenti che garantisca l inalterabilità del documento o in un sistema di conservazione.» Sistema di gestione informatica dei documenti Sistema di conservazione Comma 5, Art. 3. Formazione del documento informatico DPCM 13 novembre 2014 Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici» Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 62

87 Redazione del documento informatico «Nel caso di documento informatico formato ai sensi del comma 1, lettere c) [registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari ]e d) [generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più basi dati], le caratteristiche di immodificabilità e di integrità sono determinate dall operazione di registrazione dell esito della medesima operazione e dall applicazione di misure per la protezione dell integrità delle basi di datie per la produzione e conservazione dei log di sistema, ovvero con la produzione di una estrazione statica dei dati e il trasferimento della stessa nel sistema di conservazione.» Comma 6, Art. 3. Formazione del documento informatico DPCM 13 novembre 2014 Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici» Sottoscrizione e requisito di immodificabilità «Il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale, non soddisfa il requisito di immodificabilità del documento previsto dall art. 21, comma 2, del Codice, se contiene macroistruzioni, codici eseguibili o altri elementi, tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.» Comma 3, Art. 4. Norme tecniche di riferimento DPCM 22 febbraio 2013 Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali» Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 63

88 Riferimento temporale «Laddove non sia presente, al documento informatico immodificabile è associato un riferimento temporale.» Comma 7, Art. 3. Formazione del documento informatico DPCM 13 novembre 2014 Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici» Il «riferimento temporale» nella FatturaPA sottoscritta Ogni file FatturaPAtrasmesso al Sistema di Interscambio deve essere firmato dal soggetto che emette la fattura tramite un certificato di firma qualificata [o firma digitale ndr]. La firma è necessaria in quanto garantisce: l integrità delle informazioni contenute nella fattura; l autenticità dell emittente. Fonte: Il software utilizzato per apporre la firma deve essere in grado di valorizzare il parametro signingtime, che riporta la data e l ora ed anche la "time zone", e che assume il significato di riferimento temporale. Non è invece necessaria l apposizione della marca temporale. Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 64

89 Formato dei documenti informatici «L evidenza informatica corrispondente al documento informatico immodificabile è prodotta in uno dei formati contenuti nell allegato 2 del presente decreto in modo da assicurare l indipendenza dalle piattaforme tecnologiche, l interoperabilità tra sistemi informatici e la durata nel tempo dei dati in termini di accesso e di leggibilità. Formati diversi possono essere scelti nei casi in cui la natura del documento informatico lo richieda per un utilizzo specifico nel suo contesto tipico.» Comma 8, Art. 3. Formazione del documento informatico DPCM 13 novembre 2014 Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici» Formato dei documenti informatici IL FORMATO PDF/A PDF/A è uno standard internazionale (ISO19005), sottoinsieme dello standard PDF, appositamente pensato per l'archiviazione nel lungo periodo di documenti elettronici. Tale standard garantisce che il documento sia visualizzabile sempre allo stesso modo, anche a distanza di tempo e con programmi software diversi. Lo standard PDF/A è suddiviso in due parti. Solo il PDF/A-1 è approvato, ed è suddiviso in due livelli: PDF/A-1a massimo richiesto dallo standard PDF/A-1b minimo richiesto dallo standard PDF/A contiene le sole informazioni necessarie per visualizzare il documento come nel momento in cui è stato formato. Tutto il contenuto visibile del documento deve essere incluso, come il testo, le immagini, vettori grafici, fonts, colori e altro. Un documento PDF/A non può contenere macro-istruzioni o riferimenti ad elementi od informazioni (come i font) non contenuti nel file stesso. Maurizio Piazza (esperto ICT PA Locale) 65

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