Un concetto in continuo cambiamento

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1 Dalle cose di interesse per arte e storia all idea di patrimonio culturale diffuso Rita Vecchiattini Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio - Genova Un concetto in continuo cambiamento Al progredire del concetto di patrimonio culturale corrispondono trasformazioni (spesso rilevanti) e riconfigurazioni delle Istituzioni pubbliche cui è affidata l azione di tutela. Il lessico e le definizioni che figurano nei testi normativi, a partire dalla prima norma di tutela dello Stato unitario (1909), rispecchiano l evoluzione del pensiero e della sensibilità nazionale e indirizzano l organizzazione degli Uffici di tutela. 1

2 Le prime leggi di tutela LEGGE 364/1909 Tutelava le cose immobili e mobili che abbiano interesse storico, archeologico, paleontologico o artistico. Tra le cose mobili sono compresi i codici, gli antichi manoscritti, gli incunabuli, le stampe e le incisioni rare e di pregio nonché le cose d interesse numismatico. LEGGE 1089/1939 Tutelava le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, compresi: a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; b) le cose d'interesse numismatico; c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio. Sono compresi le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico. LEGGE 386/1907 Istituisce tre Soprintendenze di categoria : Soprintendenza ai monumenti Soprintendenza agli scavi e musei archeologici Soprintendenza alle gallerie, ai musei medievali e moderni e agli oggetti d'arte Il patrimonio culturale della Nazione COMMISSIONE FRANCESCHINI Appartengono al patrimonio culturale della Nazione tutti i beni aventi riferimento alla storia della civiltà. Sono assoggettati alla legge i beni di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale e paesistico, archivistico e librario, e ogni altro bene che costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà. LEGGE 657/1974 Dalla DIREZIONE GENERALE ANTICHITA E BELLE ARTI del Ministero dell Istruzione nasce il MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI. 2

3 Trattato di Maastricht 1993 Art. 167 L Unione Europea contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri, nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune. L azione dell UE è intesa a incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e a integrare l azione di questi ultimi nei seguenti settori: miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei; conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea; scambi culturali non commerciali; creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo. Le attività culturali LEGGE 234/1991 Introduce, agli effetti di finanziamenti pubblici puntuali, il principio di tutela delle attività culturali, distinta dalla tutela dei beni culturali nella loro materialità. LEGGE 352/1997 Delega il Governo a emanare un testo unico in materia di beni culturali e ambientali, e attività culturali considerando oltre a compiti di manutenzione, protezione, restauro l organizzazione, in Italia e all estero, di mostre ed esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale, di manifestazioni di rilevante interesse scientifico-culturale, di eventi musicali di rilevante interesse, di manifestazioni finalizzate alla valorizzazione delle tradizioni culturali locali. 3

4 Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali D.LGS 112/1998 (Art. 148) Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per: a) beni culturali, quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demoetno-antropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà, così individuati in base alla legge; b) beni ambientali, individuati quale testimonianza significativa dell ambiente nei suoi valori naturali o culturali; c) tutela, ogni attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali e ambientali; d) gestione, ogni attività diretta, mediante l organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali, concorrendo al perseguimento delle finalità di tutela e di valorizzazione; e) valorizzazione, ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la fruizione; f) attività culturali, quelle rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte; g) promozione, ogni attività diretta a suscitare e a sostenere le attività culturali. D.LGS 368/1998 Il Ministero diventa MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI D.Lgs 490/1999 Sono beni culturali: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etnoantropologico; b) le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell arte e della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente importante; c) le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico; d) i beni archivistici; e) i beni librari. 2. Sono comprese tra le cose indicate alla lettera a): a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; b) le cose di interesse numismatico; c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe, le incisioni aventi carattere di rarità e pregio; d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio artistico o storico; e) le fotografie con relativi negativi e matrici, aventi carattere di rarità e di pregio artistico o storico; f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; 8di 17 4

5 D.Lgs 42/2004 «Codice Urbani» con modifiche D.Lgs 156/2006 Il concetto di patrimonio culturale viene esteso a nuove categorie, pur partendo da una definizione tradizionale : Art. 2 - Sono beni culturali le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etno-antropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate quali testimonianze aventi valore di civiltà. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all art. 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio. Art. 7c - Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3/11/2003 e il 20/10/2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'art. 10. Art.10 - Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché a ogni altro ente e istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico. 2. Sono inoltre beni culturali: a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico; b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico; c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del D.P.R. 24/7/1977, n Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall art. 13: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1; b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante; c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale; d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose; e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano comprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, o per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etno-antropologica, rivestano nel complesso un eccezionale interesse. 4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a): a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio; c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio; d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio; e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio; f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico; h) i siti minerari di interesse storico o etno-antropologico; i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico o etno-antropologico; l) le architetture rurali aventi interesse storico o etno-antropologico quali testimonianze dell economia rurale tradizionale. (lettera modificata dall art. 2 del D.Lgs 156/2006) Art.10 - Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose: a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all art. 50, comma 1; b) gli studi d artista, di cui all art. 51; c) le aree pubbliche, di cui all art. 52; d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre 50 anni, a termini degli artt 64 e 65; e) le opere dell architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termini dell art. 37; f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga a oltre 25 anni, a termini dell'art. 65, comma 3, lettera c); g) i mezzi di trasporto aventi più di 75 anni, a termini degli artt 65, comma 3, lettera c) e 67, comma 2; h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di 50 anni, a termini dell art. 65, comma 3, lettera c); i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della I Guerra Mondiale, di cui all art. 50, comma 2. Il paesaggio In materia di paesaggio il Codice supera il concetto di bene ambientale o bene paesaggistico a favore di una visione estesa del paesaggio: Art. 121 Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali. Art. 135 Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: «piani paesaggistici». L elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all art. 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo art I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti. 5

6 D.LGS 173/2004 In parallelo si modifica la struttura Ministeriale con l intento di superare la tradizionale compartimentazione in settori. Viene istituito un unico Dipartimento beni culturali e paesaggistici, da cui dipendono le tradizionali Direzioni Generali di settore. Le tre Soprintendenze di settore divengono articolazioni di una Direzione Regionale, gerarchicamente sovraordinata, cui viene affidato un compito di coordinamento. D.PR. 233/2007 Modifica l organizzazione centrale, troppo complessa: introduce nuovamente la figura del Segretario Generale ed elimina il Dipartimento unico, restituendo autonomia alle Direzioni Generali di settore. In periferia, puntualizza le funzioni delle Direzioni Regionali e delle Soprintendenze. Gli ultimi dieci anni ( ) L affermazione di una nuova idea del patrimonio culturale. Dalla riflessione sull inefficacia o insufficienza dell azione di tutela emerge l esigenza di abbandonare definitivamente una concezione di bene culturale individua o per eccellenze, a vantaggio di un idea del patrimonio molto più estesa, secondo un concetto sviluppato e mutuato dagli studi sulla tutela del paesaggio e dell archeologica del paesaggio: è una visione olistica del patrimonio culturale che rifiuta le tradizionali partizioni di gusto antiquariale (monumenti, gallerie, antichità) e vuole recepire la singolarità del nostro territorio: la presenza diffusa, il continuum di beni, grandi e piccoli, nelle città, nelle campagne, lungo le coste, nelle acque, e contrasta con l idea, finora prevalente, della tutela delle emergenze. 6

7 Più scuole di pensiero Riccardo Francovich (archeologo e storico) la tutela non è l esercizio di un azione asettica e oggettiva, ma l opzione operata sulla base di scelte che cambiano nel tempo e nella qualità della formazione di chi la esercita; è ovvio che più soggetti, più sensibilità e saperi nuovi saranno inclusi nei processi decisionali, maggiori prospettive esisteranno per chi intende contribuire alla soluzione dei problemi della salvaguardia e della valorizzazione del patrimonio. Basti pensare all enorme dilatazione dei campi di applicazione dell archeologia dalla preistoria più remota all età moderna e contemporanea, all estensione del concetto stesso di reperto a tutti gli oggetti fino alle soglie della contemporaneità, ben oltre gli ormai tradizionali confini della stessa età medievale, all attenzione ora riservata non solo ai manufatti ma anche agli ecofatti e all ambiente. Solo il coinvolgimento di più soggetti e competenze potrebbe aprire maggiori prospettive per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio. Più scuole di pensiero Salvatore Settis (archeologo e storico dell arte) In Europa e nel mondo si moltiplica il dibattito sul ruolo che deve giocare il patrimonio culturale nella società del futuro. La questione del patrimonio è particolarmente presente nell agenda culturale e politica in Italia in ragione della cieca politica di drastici tagli al budget per la cultura, della privatizzazione del patrimonio culturale e dell alleggerimento degli enti pubblici di tutela. Io credo, comunque, che l osservatorio italiano su questo tema abbia una grande importanza, anche fuori dall Italia, in ragione della convergenza di tre caratteristiche storiche: l altissima densità del patrimonio in situ in Italia, il suo intimo legame con il paesaggio e infine perché è in Italia (per la precisione negli Stati precedenti all unificazione politica del Paese) che le più antiche regole di salvaguardia del patrimonio hanno visto la luce Dal paesaggio estetico quello delle cartoline, dei bei dipinti, delle contemplazioni estatiche si deve passare al paesaggio etico, quello che forma concretamente la persona, che è parte essenziale della sua stessa quotidianità; un paesaggio in cui agire attivamente in nome della sua tutela e della sua trasmissione alle future generazioni 7

8 Più scuole di pensiero Giuliano Volpe (archeologo) Sono convinto che l attuale separazione di Soprintendenze in settori disciplinari sia un fatto del passato, quando in maniera accademica separavamo (e purtroppo continuiamo a separare) l architettura dalla storia dell arte e dall archeologia, i muri dalle pitture e dalle stratigrafie del sottosuolo. Io ho un approccio territorialista, penso che bisognerebbe avere strutture territoriali forti, uniche, multidisciplinari, che affrontino la conoscenza, la tutela, la valorizzazione e la fruizione in maniera organica, unitaria, olistica. Credo che questa sia l unica organizzazione coerente con una visione moderna di patrimonio culturale e di paesaggio. Si dovrebbe partire dalla formazione, includendo l università, fino alla comunicazione e alla fruizione. Dalla teoria alla pratica LA RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO L evoluzione del pensiero, la nuova concezione del bene culturale come bene di valore non soltanto estetico ma soprattutto etico; l accento sulla necessità di una gestione interdisciplinare del patrimonio, attenta al bene comune, si traducono a partire dal 2010 in sollecitazioni per una modernizzazione degli Uffici di tutela e delle modalità della tutela. Se i provvedimenti normativi si limitano a modeste trasformazioni del testo del Codice e a definire la piena attuazione dei suoi contenuti paesaggistici, si susseguono, invece, proposte per un nuovo disegno organizzativo degli Uffici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 8

9 Beni culturali e turismo Dal dibattito emerge l idea che sia necessario raccordare la programmazione delle politiche del Turismo con la funzione di tutela a valorizzazione del patrimonio culturale, in relazione alla stretta connessione tra i flussi turistici e la ricchezza paesaggistica e artistica del paese. I dati del turismo in Italia, in crisi per la concorrenza esercitata dal turismo mondiale, mostrano infatti la costante crescita del turismo culturale. Con il D.P.C.M. 4/6/2013) il Ministero per i Beni e le Attività Culturali acquista la delega alle funzioni in materia di turismo, in precedenza attribuite dapprima a un Ministero specifico (abrogato con il Referendum del 1993), quindi delegate a un Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nasce così nel 2013 il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Modifiche alla struttura degli Uffici di tutela NON PIU': Direzioni Regionali sovraordinate e tre Soprintendenze di settore, ciascuna responsabile dei musei attribuiti in relazione alla competenza specifica MA: SEGRETERIATO REGIONALE (coordinamento amministrativo) SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO (riunisce competenze sull architettura, sul paesaggio, sui beni storico-artistici) POLI MUSEALI REGIONALI con competenza su tutti i musei della Regione ad eccezione dei MUSEI CON AUTONOMIA SPECIALE Rimangono invariate le competenze di biblioteche e archivi, pur accorpati e ridotti di numero. 9

10 Competenze del Segretariato regionale Assicurano, nel rispetto della specificità tecnica degli istituti e nel quadro delle linee di indirizzo inerenti alla tutela emanate per i settori di competenza dalle Direzioni generali centrali, il coordinamento dell attività delle strutture periferiche del Ministero presenti nel territorio regionale. Curano i rapporti del Ministero e delle strutture periferiche con le Regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione. Stipulano accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali. Presiedono la Commissione regionale per il patrimonio culturale che ha poteri decisionali in materia, tra l altro, di dichiarazioni e verifiche di interesse culturale e ha competenza sul riesame di pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dagli organi periferici del Ministero. Favoriscono in accordo con la Direzione Generale Turismo e con il Polo museale regionale, con riferimento al territorio regionale di competenza, iniziative per il sostegno alla realizzazione di progetti strategici per il miglioramento della qualità dei servizi turistici e per una migliore offerta turistica nel territorio regionale. Coadiuvano la Direzione Generale Turismo nell elaborazione di iniziative per la promozione dei circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell offerta turistica. Competenze delle Soprintendenze Assicurano sul territorio la tutela del patrimonio culturale, svolgendo tutte le funzioni di tutela loro affidate dal Codice: svolgono le funzioni di catalogazione; autorizzano l esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali, anche in conferenza dei servizi; dispongono l occupazione temporanea di immobili per l esecuzione nei limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia di scavi archeologici; amministrano e controllano i beni dati loro in consegna, ed eseguono sugli stessi, nei limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, anche i relativi interventi conservativi; svolgono attività di ricerca sui beni culturali e paesaggistici; propongono alla Direzione Generale Educazione e Ricerca iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate ai territori di competenza; istruiscono e propongono alla competente Commissione regionale per il patrimonio culturale i provvedimenti di verifica o di dichiarazione dell interesse culturale, le prescrizioni di tutela indiretta, nonché le dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico. 10

11 Competenze dei Poli museali regionali Sono articolazioni periferiche della Direzione generale Musei. Assicurano sul territorio l espletamento del servizio pubblico di fruizione e di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura in consegna allo Stato o allo Stato comunque affidati in gestione, provvedendo a definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, in rapporto all ambito territoriale di competenza promuovono l integrazione dei percorsi culturali di fruizione e, in accordo con il Segretario regionale, dei conseguenti itinerari turistico-culturali. 11

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