Capo I. Disposizioni generali. Art.1- Disciplina per l esercizio dell attività di commercio su aree pubbliche.
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1 REGOLAMENTO DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA CONSILIARE N. 6 DEL Capo I Disposizioni generali Art.1- Disciplina per l esercizio dell attività di commercio su aree pubbliche. 1. L esercizio del commercio su aree pubbliche, nel comune di Bagheria è disciplinato dal presente regolamento, nonché dalla L.R. n 18 del 01/03/95 e dalla L.R. n 2 del 08/01/96 e dalle norme vigenti in materia di agricoltura. 2. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle normative nazionali vigenti in materia di commercio su aree pubbliche. Art. 2 - Definizione delle aree pubbliche. Per commercio su aree pubbliche devesi intendere la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate: 1) su aree pubbliche,comprese quelle del demanio marittimo; 2) su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. Art. 3 -Tipologia del commercio. Il commercio su aree pubbliche può essere di: Tipo A su aree date in concessione per essere utilizzate quotidianamente e per almeno cinque giorni la settimana dagli stessi soggetti, e per la durata di dieci anni. Tipo B su aree date in concessione per essere utilizzate un giorno la settimana, e per la durata di dieci anni. Tipo C su qualsiasi area, purchè in forma itinerante, e su aree destinate ad ospitare sagre, fiere e mercati, con cadenze mensili, annuali o stagionali, nonché sulle medesime aree di tipo A e B per la durata di dieci anni. Capo II Disciplina del commercio su aree pubbliche art.1 comma 2 lettera A Art. 4 - Individuazione delle aree da dare in concessione. Il Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione comunale di cui all art.7 della L.R. n 18/95, così come modificato dall art.3 della L.R. n 2/96, ai fini dello svolgimento dell attività di tipo A del presente regolamento, provvede alla individuazione delle aree ad integrazione o a modifica di quelle già individuate con determina sindacale n 290 del 31/10/95, che fa parte essenziale ed integrante del presente regolamento. Detto piano delle aree pubbliche, così come individuato potrà essere modificato ogni quadriennio. Art.5 - Posteggi 1. Intendesi per posteggio quella parte di area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità e che viene data in concessione. 2. I posteggi anche in parte, hanno una superficie tale da potere essere utilizzati anche dagli autoveicoli (auto-negozi) attrezzati come punti vendita. Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli, e la superficie dell area concessa sia insufficiente, ha diritto che venga ampliata o, se impossibile, che gli venga concesso altro posteggio più adeguato se disponibile. 1
2 3. Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della concessione per motivi giustificati (malattie, gravidanza, servizio militare, etc.) per un periodo certo indicato dallo stesso operatore che sospende l attività, viene assegnato prioritariamente ai soggetti residenti titolari dell autorizzazione di tipo C e tra questi a chi abbia il più alto numero di presenze nelle fiere o mercati. 4. Allorchè non possa essere documentato il numero di presenze degli operatori, la graduatoria è formata secondo il seguente ordine di priorità: a) chi abbia iniziato per primo l attività, attestata attraverso il registro delle ditte ora delle imprese; b) in base alla maggiore anzianità di iscrizione al R.E.C. 5. L area non può essere assegnata qualora si tratta di un box, chiosco o locale o in esso si trovino strutture e attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del concessionario o, per quelli non assegnati, dal comune. Art. 6 - Struttura Le strutture per l esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo A possono essere fisse o mobili. Per la loro collocazione dovrà previamente essere acquisita la relativa autorizzazione da parte dell ufficio tecnico. Gli operatori potranno utilizzare per la vendita autoveicoli all uopo autorizzati. Potranno altresì mantenere nell area concessa autoveicoli non destinati alla vendita. Art. 7 - Commissione comunale La Commissione per il commercio su aree pubbliche è nominata dal Sindaco ed è così composta: dal Sindaco o da un delegato permanente, con funzione di presidente; dal capo dell ufficio comunale, o da un suo delegato, addetto al traffico e alla viabilità o dal comandante del corpo di Polizia Municipale; dal capo dell ufficio comunale, o da un suo delegato, addetto all urbanistica e al territorio; da tre rappresentanti delle organizzazioni del commercio su aree pubbliche, maggiormente rappresentative a livello regionale designate dalle strutture provinciali territorialmente competenti; da un rappresentante delle organizzazioni dei coltivatori agricoli diretti maggiormente rappresentative a livello provinciale; da un esperto di problemi della distribuzione; dal direttore dell U.P.I.C.A., o in caso di sua assenza o impedimento altro funzionario da lui delegato. La Commissione comunale dura in carica quattro anni ed esprime pareri: sulle domande di rilascio delle autorizzazioni di tipo A e di tipo B, nonché sulle autorizzazioni stagionali, nel termine previsto di trenta giorni dal loro inserimento dall ordine del giorno; esprime parere sulla istituzione, funzionamento, soppressione di mercati o fiere locali nonché sullo spostamento di luogo e di data di svolgimento degli stessi; sull ampiezza complessiva delle aree da destinare all esercizio del commercio su aree pubbliche, sui criteri di assegnazione dei posteggi e loro superfici e sui criteri di assegnazione delle aree destinate agli agricoltori. Art. 8 - Criteri di rilascio dell autorizzazione L autorizzazione rilasciata a persone fisiche o società di persone regolarmente costituite, compresi gli industriali, artigiani e produttori agricoli, che intendano esercitare il commercio dei loro prodotti su aree pubbliche, nonché i soggetti che intendono vendere o esporre per la vendita al dettaglio di opere d arte o oggetti d antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla legge 20/11/71 n Il Sindaco, previo parere della Commissione Comunale, può rilasciare autorizzazioni stagionali per posteggi a tale scopo previsti nel piano delle aree pubbliche (allegato 1). 2
3 Art.9- Procedure di rilascio La domanda di rilascio dell autorizzazione deve essere presentata ai sensi e per gli effetti della L.R. 23/98. Il richiedente fornisce prova di iscrizione al R.E.C., indicando la Camera di Commercio presso la quale è iscritto, il numero di iscrizione e le specializzazioni merceologiche per le quali l iscrizione è stata disposta. I richiedenti, produttori agricoli, devono corredare la domanda di richiesta posteggio con una dichiarazione dei terreni e relative colture condotte dallo stesso. Le domande sono esaminate in ordine cronologico di presentazione per il quale fa fede la data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la stessa domanda. Non è ammessa la presentazione a mano della domanda. A parità di data di presentazione, al fine di definire l ordine di priorità, si terrà conto del carico familiare, dimostrato attraverso l esibizione dello stato di famiglia e, in caso di parità, si terrà conto della maggiore età del richiedente. Il termine per il procedimento è di novanta giorni trascorso il quale, in caso di silenzio da parte dell amministrazione e di disponibilità del posteggio, la domanda si intenderà accolta. I produttori agricoli titolari di posteggio devono comprovare a decorrere dall anno successivo al rilascio della concessione del posteggio, la qualità di agricoltore, mediante un certificato in carta libera rilasciato dal Sindaco del comune in cui si trova il terreno destinato alla coltivazione dei prodotti in vendita. Il certificato deve essere rinnovato annualmente. Art Formulazione delle domande La domanda intesa ad ottenere il rilascio dell autorizzazione di tipo A deve essere spedita per raccomandata indirizzata al Sindaco del comune in cui si trova il posteggio e deve contenere: a) le generalità complete del richiedente o la ragione sociale ove trattasi di società; b) l indirizzo del richiedente; c) la Camera di Commercio presso la quale il richiedente ha ottenuto l iscrizione al R.E.C.; d) il numero e la data di iscrizione al R.E.C.; e) le tabelle merceologiche per le quali il richiedente ha ottenuto l iscrizione al R.E.C.; f) la qualità di agricoltore e ampiezza della superficie utilizzata, per i produttori agricoli; g) le localizzazioni desiderate del posteggio. Art Validità ed efficacia dell autorizzazione 1. L autorizzazione è efficace per il solo territorio del comune nel quale il richiedente intende esercitarla ed è rilasciata dal Sindaco sentita la Commissione Comunale. 2. L autorizzazione per esercitare l attività di tipo A è rilasciata solo se è disponibile il il posteggio indicato nella domanda o in mancanza altro il più possibile simile, intendendo per simile altro posteggio ricadente sulla stessa zona commerciale a quella richiesta (come parere espresso dalla Commissione comunale nella seduta del 27/07/1995 verb.n 2/AP). 3. L autorizzazione ha validità decennale e può essere allo scadere rinnovata. 4. E consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell interessato, potrà essere: a) decennale, con validità estesa all intero anno solare; b) decennale, ma con validità limitata a uno o più periodi dell anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a sessanta giorni e non superiori a centottanta giorni. Art Diniego, decadenza, revoca e sospensione dell autorizzazione 3
4 1. Il rilascio dell autorizzazione viene negato allorchè: a) il richiedente sia sprovvisto di iscrizione al R.E.C.; b) non vi siano posteggi disponibili. 2. L autorizzazione decade: a) qualora il titolare non inizi l attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazioni dell avvenuto rilascio; 3. L autorizzazione è revocata: a) nel caso di decadenza della concessione del posteggio; b) nel caso di cancellazione da registro. 4. L autorizzazione è sospesa per un massimo di sessanta giorni allorchè l U.P.I.C.A. comunica i casi di particolare gravità o di recidiva. Art Decadenza, revoca e sostituzione della concessione del posteggio 1. La concessione del posteggio decade: a) qualora l operatore non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio per un periodo superiore a tre mesi per anno solare. Qualora il posteggio venga utilizzato per l esercizio di un attività stagionale, detto periodo è ridotto secondo il rapporto di ¼; b) per il mancato rispetto delle norme sull esercizio dell attività (es. maggiore occupazione del suolo pubblico, mancato rispetto degli orari e dei termini di chiusura, violazione alle norme dei regolamenti di polizia urbana etc.). 2. la concessione del posteggio è revocata: a) per mancato rispetto dei requisiti igienico-sanitari accertati da parte dell autorità competente (U.S.L., Polizia Municipale). b) Per motivi di pubblico interesse. Il Sindaco può revocare la concessione del posteggio senza oneri per il Comune. In caso di eliminazione del posteggio, il comune concede contestualmente altro posteggio di analoga superficie e ubicato in area, per quanto possibile, conforme alla scelta dell operatore. 3. Costituisce condizione di concessione del posteggio l assunzione da parte dell operatore dell onere di lasciare giornalmente l area utilizzata liberi da ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti prodotti. Chi non rispetti tale obbligo è punito con la sanzione di cui all art.17 del presente regolamento, ed in caso di recidiva con la sospensione della concessione per un periodo che va da sette giorni fino a sei mesi. Coloro che esercitano la vendita di ghiaccio e di prodotti ittici sono esentati dall obbligo di rimuovere gli ingombri tranne che non ostino motivate esigenze di pubblico interesse. Art. 14 -Subingresso 1. Il trasferimento in gestione o la proprietà dell azienda per atto fra vivi o mortis causa è disciplinato dalla legge 426/ Il trasferimento in gestione o in proprietà dell azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa nell assegnazione del posteggio. 3. Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più, a condizione che la cessione comporti il trasferimento del complesso dei beni o del posteggio o dei posteggi per mezzo dei quali ciascuna di esse viene esercitata. 4. Non può essere oggetto di atto di trasferimento l attività corrispondente a una o più delle tabelle merceologiche possedute. Art Orari 4
5 Il commercio su aree pubbliche di tipo A si svolge negli stessi orari previsti per il commercio fisso. Art. 16 -Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria 1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti che sono applicate secondo le modalità in atto. 2. Eventuali diritti di accesso dovranno essere commisurati agli effettivi servizi resi, consultate le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale. 3. La tassa di posteggio prevista dai commi precedenti dovrà essere pagata per trimestre anticipato mediante versamento in conto corrente postale n intestato alla Tesoreria comunale di Bagheria. 4. per ogni mese di ritardo sarà applicata una mora equivalente al 10% fino ad un massimo del 20%. Art Sanzioni 1. E punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire tre milioni e con la confisca delle attrezzature e della merce chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall autorizzazione. 2. E punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l esercizio del commercio su aree pubbliche per motivi di viabilità o di carattere igienico-sanitario o per motivi di pubblico interesse. 3. Chiunque eserciti il commercio su area pubblica con l esposizione e/o la vendita di prodotti non compresi nell autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa di una somma da lire trecentomila a lire tre milioni e con la confisca di tutti i non compresi nell autorizzazione. 4. Chiunque non rispetti le prescrizioni di tempo stabilite per l esercizio del commercio su aree pubbliche è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire dieci milioni (ord. N 159 del 01/07/1996). 5. Chiunque occupi una superficie maggiore di quella concessa è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila. 6. Per le sanzioni di cui al presente articolo l autorità competente a ricevere il rapporto di cui all art.17 della legge n 689 del 24/11/1981 è l U.P.I.C.A.L U.P.I.C.A. comunica i casi di particolare gravità o di recidiva ai fini dell adozione di provvedimenti di sospensione dell autorizzazione fino ad un massimo di sessanta giorni. 7. Chi esercita il commercio su area pubblica senza essere iscritto al registro di cui alla legge n 426 del 11/06/1971, è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quindici milioni. 8. Agli effetti del comma 1 non fa parte delle attrezzature oggetto di confisca il veicolo che sia utilizzato esclusivamente per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sosta nello stesso posteggio 9. Agli effetti dei commi 1 e 4 una copia del processo verbale redatto per l effettuazione del sequestro è immediatamente trasmessa, con qualsiasi mezzo, all U.P.I.C.A. 10. Agli effetti dei commi 1 e 4 nei casi in cui è previsto che si proceda alla vendita o alla distruzione delle merci sequestrate o confiscate,esse sono distrutte qualora siano valutate dall U.P.I.C.A. di valore non superiore a lire cinque milioni. Equivale alla distruzione delle cose la devoluzione di esse ai fini assistenziali o di beneficienza a favore di soggetti aventi o meno personalità giuridica che perseguono tali fini. 11. Ai fini dell applicazione delle sanzioni di cui alla presente legge, nel caso di ripetute inflazioni dello stesso genere, si applica la sanzione amministrativa nel suo importo massimo. 5
6 Art Norme in materia di funzionamento Al servizio di vigilanza annonaria provvede la igienico sanitaria provvede l A.S.L. polizia municipale. Al servizio di vigilanza CAPO III Disciplina del commercio su aree pubbliche Art.1 comma 2 lettera B Art Area L attività di mercato si svolge presso il Viale S. Isidoro. Art Svolgimento 1. Il Consiglio Comunale delibera, sentita la Commissione Comunale, l istituzione, il funzionamento e la soppressione di mercato e sentita la Commissione di mercato lo spostamento di luogo o di data di svolgimento dello stesso. Lo spostamento di luogo del mercato può essere operato solo per motivi di pubblico interesse; di ciò l Amministrazione da pubblicità mediante avvisi affissi all interno del mercato da trasferire,almeno due settimane prima dello spostamento. In ogni caso restano in vigore le concessioni di posteggio in atto l attività di mercato si svolge di regola nel giorno di mercoledì di ogni settimana. La giornata di mercato può essere anticipata solo se ricadente in giornata festiva. 2. Gli operatori economici, regolarmente autorizzati per il montaggio dei rispettivi banchi di vendita potranno accedere nell area di mercato non prima delle ore 07:00 e fino alle ore 08:00 a.m.. Dopo tale ora è vietata la circolazione di ogni e qualsiasi veicolo sia a motore che a trazione animale o a braccia nella zona delimitata da apposite strisce gialle e destinata al montaggio dei banchi di vendita. 3. L attività all interno del mercato si svolge, di regola, dalle ore 08:00 alle ore 14:00. In deroga è consentito agli ambulanti di prodotti ortofrutticoli ed ittici di posticipare di un ora l inizio dell attività. Art Posteggi 1. Il mercatino rionale è formato di n 196 posteggi così suddivisi: a) Numeri 3 per produttori agricoli; b) Numeri 14 per settore alimentare; c) Numeri 1 per dimostratori; d) Numeri 178 per settore non alimentare; 2. I posteggi non occupati entro le ore 08:00 a.m. dai titolari verranno assegnati mediante sorteggio da effettuarsi in presenza dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria e del segretario generale o suo delegato. 3. Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della concessione per motivi giustificati (malattie, gravidanza, servizio militare, etc.) per un periodo certo indicato dallo stesso operatore che sospende l attività viene assegnato prioritariamente ai soggetti residenti titolari dell autorizzazione di tipo C e tra questi a chi abbia il più alto numero di presenze nelle fiere o mercati. 6
7 4. Per coloro per i quali non possa essere documentato il numero di presenze, la graduatoria è formata secondo il seguente ordine di priorità: a) a chi abbia iniziato per primo l attività, attestata attraverso il registro delle ditte ora delle imprese; b) in base alla maggiore anzianità di iscrizione al R.E.C. Art Commissione di mercato 1. Ai sensi dell art. 8 ter della L.R. 18/95, presso il mercato è istituita una commissione composta da cinque membri di cui quattro rappresentanti del mercato e uno del commercio fisso. 2. I rappresentanti del mercato sono eletti dagli operatori del mercato sulla base di una lista unica, formata in ordine alfabetico, cui liberamente può candidarsi ciascuno degli operatori dello stesso mercato. 3. Il rappresentante del commercio fisso viene eletto dagli operatori del suo settore sulla base di una lista unica formata in ordine alfabetico, cui può candidarsi ciascuno degli operatori del commercio fisso. 4. La richiesta di candidatura avverrà attraverso avviso pubblico, qualora non pervenissero richieste di candidatura, saranno le organizzazioni di categoria del commercio, rispettivamente su aree pubbliche o in sede fissa a segnalare una terna di nominativi. 5. La commissione dura in carica due anni. 6. E competenza dell ufficio Annona la formazione delle liste. 7. Le elezioni avverranno attraverso la posa di un apposita urna al mercato in una giornata di svolgimento dello stesso. Le operazioni di voto inizieranno mezz ora prima delle operazioni di vendita e si concluderanno mezz ora dopo. Lo spoglio delle schede avverrà in presenza degli operatori che volessero assistere, subito dopo la chiusura delle urne. 8. La Commissione di mercato esprime parere sullo spostamento di luogo o di data di svolgimento dei mercati o fiere locali, esprime parere sulla revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, esprime altresì parere sulla destinazione di appositi locali o aree ricadenti nell ambito del mercato o nelle immediate vicinanze ove custodire gli ingombri degli operatori venditori di ghiaccio e prodotti ittici. Art Criteri di rilascio dell autorizzazione 1. L autorizzazione è rilasciata a persone fisiche o società di persone regolarmente costituite compresi gli industriali, artigiani e produttori agricoli, che intendano esercitare il commercio dei loro prodotti su aree pubbliche, nonché i soggetti che intendono vendere o esporre per la vendita al dettaglio di opere d arte o oggetti d antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla legge 20/11/71 n Allo stesso soggetto può essere rilasciata una sola autorizzazione. Art Procedure di rilascio 1. La domanda di rilascio dell autorizzazione deve essere presentata ai sensi e per gli effetti della legge L.R. n..23/ Il richiedente fornisce prova di iscrizione al R.E.C., indicando la Camera di Commercio presso la quale è iscritto, il numero di iscrizione e le specializzazioni merceologiche per le quali l iscrizione è stata disposta. 3. I richiedenti produttori agricoli, devono corredare la domanda di richiesta posteggio con un certificato a firma del Sindaco del comune nel quale ricade il loro fondo, attestante la qualità di produttore agricolo ai sensi dell art. 2 e con le modalità della legge 59/63. 7
8 4. Le domande sono esaminate in ordine cronologico di presentazione per il quale fa fede la data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la stessa domanda. Non è ammessa la presentazione a mano della domanda. 5. A parità di data di presentazione, al fine di definire l ordine di priorità, si terrà conto del carico familiare, dimostrato attraverso l esibizione dello stato di famiglia e, in caso di parità, si terrà conto della maggiore età del richiedente. 6. Il termine per il procedimento è di novanta giorni trascorso il quale in caso di silenzio da parte dell amministrazione e di disponibilità del posteggio, la domanda si intenderà accolta. 7. I produttori agricoli titolari di posteggi devono comprovare a decorrere dall anno successivo al rilascio della concessione del posteggio, la qualità di agricoltore, mediante un certificato in carta libera rilasciato dal Sindaco del comune in cui si trova il terreno destinato alla coltivazione dei prodotti in vendita. Il certificato deve essere rinnovato annualmente. Art Validità ed efficacia dell autorizzazione 1. L autorizzazione è efficace per il solo territorio del comune nel quale il richiedente intende esercitarla ed è rilasciata dal Sindaco sentita la Commissione comunale. 2. L autorizzazione per esercitare l attività di tipo B deve essere spedita per raccomandata indirizzata al Sindaco del comune in cui si trova il posteggio e deve contenere: a) le generalità complete del richiedente o la ragione sociale ove trattasi di società; b) l indirizzo del richiedente; c) la Camera di Commercio presso la quale il richiedente ha ottenuto l iscrizione al R.E.C.; d) il numero e la data di iscrizione al R.E.C. e) le tabelle merceologiche per le quali il richiedente ha ottenuto l iscrizione al R.E.C; f) la qualità di agricoltore e ampiezza della superficie utilizzata, per i produttori agricoli; g) le localizzazioni desiderate del posteggio. Art Diniego, decadenza,revoca e sospensione dell autorizzazione 1. Il rilascio dell autorizzazione viene negato allorché: a) il richiedente sia sprovvisto di iscrizione al R.E.C. b) non vi siano posteggi disponibili. 2. L autorizzazione decade: a) qualora il titolare non inizi l attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazioni dell avvenuto rilascio; 3.L autorizzazione è revocata: a) nel caso di decadenza della concessione del posteggio; b) nel caso di cancellazione da registro. 4 L autorizzazione è sospesa per un massimo di sessanta giorni allorché l U.P.I.C.A. comunica i casi di particolare gravità o di recidiva. Art Decadenza, revoca e sostituzione della concessione del posteggio 1. La concessione del posteggio decade: a) qualora l operatore non utilizzi,senza giustificato motivo il posteggio per un periodo superiore a tre mesi per anno solare.qualora il posteggio venga utilizzato per l esercizio di un attività stagionale, detto periodo è ridotto secondo il rapporto di ¼; b) per il mancato rispetto delle norme sull esercizio dell attività (es. maggiore occupazione del suolo pubblico, mancato rispetto degli orari e dei termini di chiusura, violazione alle norme dei regolamenti di polizia urbana etc.) 8
9 2. La concessione del posteggio è revocata: a) per mancato rispetto dei requisiti igienico-sanitari accertati da parte dell autorità competente (U.S.L., Polizia Municipale). b) per motivi di pubblico interesse. Il Sindaco può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse senza oneri per il comune. In caso di eliminazione del posteggio, il comune concede contestualmente altro posteggio di analoga superficie e ubicato in area, per quanto possibile, conforme alla scelta dell operatore. 3. Costituisce condizione di concessione del posteggio l assunzione da parte dell operatore dell onere di lasciare giornalmente l area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti prodotti. Chi non rispetti tale obbligo è punito con la sanzione di cui all art.17 del presente regolamento, e in caso di recidiva con la sospensione della concessione per un periodo che va da sette giorni fino a sei mesi. Coloro che esercitano la vendita di ghiaccio e di prodotti ittici sono esentati da detto obbligo tranne che nono ostino motivata esigenza di pubblico interesse. In tale caso il Comune; sentita la Commissione di mercato, provvede a destinare appositi locali o spazi ricadenti nell area di mercato o nelle immediate vicinanze, ove custodire detti ingombri. Art Subingresso 1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell azienda per atto fra vivi o mortis causa è disciplinato dalla legge 426/ Il trasferimento in gestione o in proprietà dell azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa nell assegnazione del posteggio. 3. Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più, a condizione che in cessione comporti il trasferimento del complesso dei beni e del posteggio o dei posteggi per mezzo dei quali ciascuna di esse viene esercitata. 4 Non può essere oggetto di atto di trasferimento l attività corrispondente a una o più delle tabelle merceologiche possedute. Art Orari L attività all interno del mercato si svolge dalle ore 08:00 a.m. alle 14:00. In deroga è consentito agli ambulanti di prodotti ortofrutticoli ed ittici di posticipare di un ora l inizio dell attività. Art. 31- Tariffe 1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti che sono applicate secondo le modalità in atto. 2. Eventuali diritti di accesso dovranno essere commisurati agli effettivi servizi resi, consultate le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale. 3. La tassa di posteggio prevista dai commi precedenti dovrà essere pagata per trimestre anticipato mediante versamento in conto corrente postale n intestato alla Tesoreria comunale di Bagheria. 4. Per ogni mese di ritardo sarà applicata una mora equivalente al 10% fino ad un massimo del 20%. Art Esposizione delle merci 1. Tutta la merce in vendita dovrà essere esposta in appositi banchi, ad un altezza non inferiore a metri uno dal piano stradale. Per quanto riguarda, in modo particolare le merci commestibili non lavabili,queste dovranno essere esposte in appositi banchi muniti di vetri protettivi frontali e laterali da collocarsi ai tre lati dei banchi stessi, ad un altezza non inferiore a centimetri 50 dal piano del banco, in modo tale che i generi esposti vengano adeguatamente protetti dalla polvere e 9
10 venga impedito alla clientela di toccarli. Inoltre i banchi dovranno essere coperti dalla polvere e venga impedito alla clientela di toccarli. Inoltre i banchi dovranno essere coperti da idonee tende in qualunque stagione dell anno per evitare il contatto diretto dei raggi solari o di altri agenti atmosferici con le merci esposte. 2. Tutta la merce esposta in difformità di quanto previsto al comma precedente potrà essere temporaneamente sequestrata dagli organi di Polizia annonaria o sanitaria, se si tratta di merce commestibile, ai sensi dell art. 222 secondo comma del C.P.P., con l osservanza, in quanto compatibile, delle formalità stabilite per l istruzione formale. Tale merce, successivamente,se non offre garanzia di assoluta commestibilità, dovrà essere avviata alla distruzione. 3. Le merci esposte sui banchi di vendita ai sensi della legge 11/06/71 n 426, del D.M. 375/88,del R.D.L. 11/01/23 n 138 e del D.M. 14/01/72, devono indicare in modo chiaro e visibile, l indicazione del prezzo di vendita. 4. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo sarà punito con le sanzioni previste dall art.17 del presente regolamento. Art Gestione e controlli Il mercato rionale è gestito direttamente dal Comune che per i controlli dei punti vendita si avvarrà della polizia annonaria. Art Diniego di ambulante girovago Durante lo svolgimento del mercato, non è consentita, l attività di commercio ambulante girovago nel raggio inferiore a mt.100 dall area di mercato. Art. 35 Pacchi a sorpresa E proibita la vendita di merce confezionata in pacchi a sorpresa. Art. 36 Riproduzione sonora E vietato l uso dei mezzi di riproduzione sonora e di qualsiasi tipo di amplificazione sonora all interno del mercatino. Art Trasferimento In caso di istituzione di nuovi mercati decisi dal Consiglio Comunale sentita la Commissione Comunale,i nuovi posteggi verranno assegnati sulla base di apposito bando pubblico, da pubblicarsi almeno quattro settimane prima dell attuazione del provvedimento. L assegnazione dei posteggi avverrà secondo quanto stabilito dagli art. 23 e 24 del presente provvedimento. L assegnazione dei posteggi avverrà secondo quanto stabilito dagli art 23 e 24 del presente regolamento. In caso di semplice ampliamento del mercatino esistente restano in vigore le concessioni in corso. In caso di trasferimento sarà facoltà del Sindaco, così come previsto dall art.11 della Legge n.18/96, stabilire un criterio merceologico unitario in ottemperanza ad esigenze di tipo sanitario o rispondente a diverse superfici di posteggio. Art Sanzioni Si intendono integralmente richiamate ed applicabili le disposizioni di cui all art.17 capo secondo del presente regolamento. 10
11 Art Norme in materia di funzionamento Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Municipale. Al servizio di vigilanza igienico sanitaria provvede l A.S.L. Capo IV Disciplina del commercio su aree pubbliche art. 1 comma 2 lettera C Art.40 Procedura di rilascio 1. La domanda di rilascio dell autorizzazione deve essere presentata ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 23/ Il richiedente fornisce prova di iscrizione al R.E.C., indicando la Camera di Commercio presso la quale è iscritto, il numero di iscrizioni e le specializzazioni merceologiche per le quali l iscrizione è stata disposta. 3. Le domande sono esaminate in ordine cronologico di presentazione per il quale fa fede la data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la stessa domanda. Non è ammessa la presentazione a mano della domanda. 4. A parità di data di presentazione, al fine di definire l ordine di priorità, si terrà conto del carico familiare, dimostrato attraverso l esibizione dello stato di famiglia e, in caso di parità, si terrà conto della maggiore età del richiedente. 5. Il termine per il procedimento è di novanta giorni trascorso il quale, in caso di silenzio da parte dell amministrazione, la domanda si intenderà accolta. Art.41 Criteri di rilascio dell autorizzazione 1. L autorizzazione è rilasciata a persone fisiche che intendano esercitare il commercio dei loro prodotti su aree pubbliche e che siano residenti nel comune presso il quale inoltrano la domanda. 2. Allo stesso soggetto può essere rilasciata una sola autorizzazione. 3. Qualora il soggetto abbia presentato domanda anche per il rilascio di autorizzazione di tipo B, gli verrà concessa un autorizzazione di tipo C valida per tutti i giorni tranne per quello o quelli assegnati all attività di tipo B. Art.42 Validità ed efficacia dell autorizzazione 1. L autorizzazione è efficace su tutto il territorio regionale ed è subordinato al nulla osta dei comuni diversi da quello di residenza. Il termine per il rilascio del nulla osta è di trenta giorni. Il nulla osta può essere negato soltanto per motivi di viabilità sanità e pubblico interesse. 2. L autorizzazione ha validità decennale e può essere, allo scadere, rinnovata. Art.43 formulazione delle domande La domanda intesa ad ottenere il rilascio dell autorizzazione di tipo C deve essere spedita per raccomandata indirizzata al Sindaco del comune in cui si trova il posteggio e deve contenere: a) le generalità complete del richiedente o la ragione sociale ove trattasi di società; b) l indirizzo del richiedente; c) la Camera di Commercio presso la quale il richiedente ha ottenuto l iscrizione al R.E.C.; d) il numero e la data di iscrizione al R.E.C.; e) le tabelle merceologiche per le quali il richiedente ha ottenuto l iscrizione al R.E.C.; 11
12 Art.44 Diniego decadenza e revoca dell autorizzazione 1. Il rilascio dell autorizzazione viene negato allorché il richiedente sia sprovvisto di iscrizione al R.E.C.. 2. L autorizzazione decade qualora il titolare non inizi l attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell avvenuto rilascio. 3. L autorizzazione è revocata nel caso di cancellazione da registro e nel caso di decadenza dell autorizzazione. Art.45 Subingresso 1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell azienda per atto fra vivi o mortis causa è disciplinato dalla legge 426/ Non può essere oggetto di atto di trasferimento l attività corrispondente a una o più delle tabelle merceologiche possedute. Art.46 Orari 1. Il commercio su aree pubbliche di tipo C si svolge negli stessi orari previsti per il commercio fisso. 2. Il Sindaco, nel rispetto degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, può stabilire un orario diverso da quello determinato per il commercio a posto fisso o dei pubblici esercizi ove autorizzati anche per l attività della somministrazione. Art. 47 Tariffe Le tariffe sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti che sono applicate secondo le modalità in atto. Art.48 Vendite a domicilio 1. L autorizzazione per esercitare l attività di tipo C abilita anche alla vendita a domicilio dei consumatori previa esibizione di apposito tesserino conseguito secondo le modalità previste dall art.36 della legge 426/71 ed è rilasciata dal Sindaco del comune di residenza del richiedente. 2. Per i residenti fuori dalla Sicilia l autorizzazione è rilasciata dall Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l artigianato e la pesca. Art.49 Tempo di sosta La sosta per effettuare le operazioni di vendita non può superare le due ore. Art.50 Distanze minime La distanza minima tra una sosta e la successiva è di mt Art.51 Zone vietate e zone consentite 1. La sosta degli autoveicoli deve essere effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale. 12
13 2. Sarà cura dell Ufficio di polizia Municipale mettere a disposizione degli interessati, ove prevista, una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate e quelle consentite al commercio itinerante. Art.52 Sanzioni 1. Si intendono integralmente richiamate ed applicabili le disposizioni di cui all art. 17 capo secondo del presente regolamento. 2. E punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro. a euro e con la confisca delle attrezzature e della merce chiunque violi i tempi di sosta o la distanza tra due soste susseguenti (art.49 e 50 del presente regolamento). Art.53 Norme in materia di funzionamento Al servizio di vigilanza annonaria provvede la polizia municipale. Al servizio di vigilanza igienico sanitaria provvede l A.S.L.. Capo V Fiera locale o Mercato locale, Fiera o Mercato Fiera Mercato e Sagre Art. 54 Definizione 1. Per fiera locale o mercato locale, fiera o mercato si intende l afflusso, anche stagionale, nei giorni stabiliti e sulle aree a ciò destinate di operatori autorizzati ad esercitare l attività. Per la disciplina delle stesse si rinvia al capo terzo (disciplina del commercio su aree pubbliche art. 1 comma 2 lettera B). 2. Per fiera mercato e sagre si intendono fiere o mercati locali che si svolgono in occasione di festività locali o circostanze analoghe. Art. 55 Aree 1. Le aree per fiere mercato e sagre sono di volta in volta individuate dal Sindaco, con apposito provvedimento di istituzione, al momento della realizzazione della manifestazione di che trattasi. Dette aree sono caratterizzate dalla temporaneità e quindi escluse da previsioni programmatoria. 2. Il Sindaco può stabilire che tali aree in tutto o in parte possano essere utilizzate per la vendita di alcune specializzazioni merceologiche qualora la fiera mercato o sagra sia stata istituita per determinati prodotti. Art. 56 Procedure di rilascio della concessione 1. Le aree su cui si svolgono fiere mercato o sagre sono prioritariamente assegnate ai titolari di autorizzazioni di tipo C (itineranti) e fra questi a coloro che hanno il più alto numero di presenze intendendo con ciò il numero delle volte che l operatore si è presentato nelle stesse fiere mercato o sagre, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgervi l attività. Detto titolo di priorità è attestato dal comune. Ove non possa essere documentato il numero di presenze si darà precedenza a chi abbia iniziato per primo l attività commerciale attestato attraverso il 13
14 registro delle ditte. La graduatoria p affissa all albo comunale almeno dieci giorni prima dello svolgimento della fiera mercato o sagra. 2. Il concessionario può utilizzare un solo posteggio nella stessa fiera mercato o sagra e per tutti i prodotti oggetto della sua attività. 3. La domanda di autorizzazione è presentata almeno sessanta giorni prima dello svolgimento delle fiere mercato o sagra, ed il Sindaco rilascia l autorizzazione almeno trenta giorni prima dello svolgimento. Art. 57 Validità della concessione La concessione del posteggio è limitata al giorno o ai giorni di durata della fiera mercato o sagra, fatta salva la possibilità di assegnazione del posteggio a partire dal pomeriggio del giorno che precede la manifestazione onde consentire agli operatori l allestimento delle postazioni di vendita. Art. 58 Orari 1. La fiera mercato o sagra avrà svolgimento negli orari previsti nello stesso provvedimento di istituzione. 2. In occasione delle manifestazioni di cui al presente capo gli operatori al dettaglio, diversi dai commercianti su aree pubbliche, potranno tenere gli esercizi aperti per tutta la durata delle manifestazioni stesse. Art. 59 Tassa di concessione La tassa di posteggio è determinata con le modalità previste dalla normativa nazionale. Art. 60 Rinvio Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla normativa nazionale (Legge 112/95) e alle normative regionali (Leggi Regionali 18/95 e 2/96). 14
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