CONVENZIONE PER IL COLLOCAMENTO DI COPERTURE ASSICURATIVE

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1 Convenzione n. 17 CONVENZIONE PER IL COLLOCAMENTO DI COPERTURE ASSICURATIVE di prestiti rimborsabili mediante cessione di quote dello stipendio o delegazione di pagamento Convenzione Pag. 1 di 12 Edizione aggiornata al 15/07/2011

2 La gestione del presente Accordo è affidata all Agenzia Generale Sestante 3 s.r.l. della Società Cattolica di Assicurazioni Soc. Coop. con sede legale in Via M. Antonio Colonna n 11 Milano in seguito denominata per brevità Agenzia Gestore Si stipula la presente Convenzione tra la Spettabile Finsab SpA con sede legale Via Provinciale Teggiano Polla, Teggiano (Sa) Codice Fiscale/Partita Iva in seguito denominata per brevità Intermediario o Ente Finanziario; Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa in seguito denominata per brevità Impresa; di seguito denominati anche Parte (singolarmente) e Parti (congiuntamente). e Premesso che: - Che la compagnia ha interesse a vendere, per il tramite di intermediari iscritti nella Sezione A, che a loro volta si avvarranno di soggetti da loro iscritti in lettera E e rientranti nell elenco generale di cui all rt. 106 TUB prodotti assicurativi a garanzia di prestiti personali con cessione del quinto dello stipendio. - Che l ente Finanziario è come detto iscritto all elenco di cui all art 106 del TUB e per tale effetto colloca sul mercato prodotti nel campo dei prestiti personali rimborsabili mediante il meccanismo della cessione di quote dello stipendio disciplinati dalla Legge 180 a cui è collegata la copertura assicurativa prestata dalla società avvalendosi della modulistica che viene allegata alla presente convenzione di cui forma parte integrante -.ed in qualità di intermediario. - Che l ente Finanziario si impegna anche per il tramite dell intermediario agente iscitto in Sez A a sottoporre preventivamente alla Società qualsiasi modifica della modulistica, salvo il diritto della Società medesima di recedere dalla Convenzione in caso di non accettazione dei testi legati alla. vendita di prodotti finanziari per i quali necessita, obbligatoriamente, di una polizza assicurativa per la copertura del rischio da perdita di impiego da qualunque causa provocata e segnatamente nel campo dei prestiti personali tra cui quelli legati alla cessione del quinto dello stipendio. - Che le parti, hanno concordato sul presente accordo che contiene, da un lato la convenzione per la stipula di contratti assicurativi collegati ai prodotti finanziari, e dall altro lato tutte le condizioni generali delle stipulande polizze assicurative nonché alcune norme caratterizzanti le modalità di esecuzione dell incarico di intermediazione nello specifico settore delle garanzie assicurative previste nella presente convenzione. Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e necessaria del presente atto, si conviene quanto segue: Articolo 1. Definizioni /Glossario Nel testo che segue, s intende per: Agenzia Generale/Agenzia Gestore: l Intermediario assicurativo iscritto alla Sezione A del Registro Convenzione Pag. 2 di 12 Edizione aggiornata al 15/07/2011

3 Unico degli Intermediari. Amministrazione: il datore di lavoro del Contraente/Assicurato impegnato verso l Ente Finanziario a versare a favore di questo la quota dello stipendio del Contraente/Assicurato. Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione. Beneficiario: Beneficiario è l Ente Erogatore del finanziamento o altra persona giuridica designata al momento della stipulazione della polizza o che risulterà designata al momento dell evento. Capitale Assicurato/Montante del Prestito: il credito dell Ente Finanziario verso il Contraente/Assicurato pari al valore ottenuto moltiplicando l importo della rata mensile di restituzione del prestito per il numero delle rate previste. Cessione: il prestito personale disciplinato dalla Legge 180/50. Condizioni di Assicurazione o di Polizza: l insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione. Cliente: il Contraente/Assicurato ovvero la persona fisica, dipendente di Amministrazione Statale/Ministeriale, Pubblica, Parapubblica o Privata, alla quale l Ente Finanziario (in conto proprio o quale mandatario di un Istituto di Credito) ha concesso un prestito personale rimborsabile mediante cessione di quote dello stipendio o delegazione di pagamento. Contraente: il soggetto che stipula la Polizza e s impegna al versamento del relativo premio all Impresa. Delegazione di pagamento/delega: il prestito personale rimborsabile mediante delegazione di pagamento avente ad oggetto quote dello stipendio disciplinato dall art C.C. e, anche in via analogica, dalla Legge 180/50. Dipendente/Lavoratore dipendente: il lavoratore dipendente di Amministrazione Statale/Ministeriale, Pubblica, Parapubblica o Privata, in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Evento: la perdita definitiva dell impiego, per qualunque causa, da parte dell Assicurato, con conseguente cessazione dell erogazione dello stipendio. Fondo Pensione: il Fondo Pensione di cui al D. Lgs. 05/12/2005 n. 252, integrato dalle successive disposizioni legislative e regolamentari in materia. Impresa: Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa. Indennizzo: la somma, dovuta dall Impresa in caso di sinistro al Beneficiario, costituita dal credito residuo in relazione al prestito erogato al Contraente/Assicurato, corrispondente al conteggio estintivo fornito dall Ente Finanziario all Impresa ovvero: quota capitale calcolata sulle rate a scadere attualizzate al T.A.N. (Tasso Annuale Nominale) applicato al contratto di Prestito oggetto del sinistro, comprensivo anche di tutte le rate antecedenti il momento del sinistro rimaste, anche parzialmente insolute, detratti per intero il totale degli importi incassati e/o incassabili a qualsiasi titolo (trattamento di fine rapporto, ecc.) dal Contraente/Assicurato o dall Amministrazione. Intermediario/Ente Finanziario: il soggetto iscritto alla lettera D del Registro Unico di cui all art. 109 del Codice delle Assicurazioni e che eroga il Prestito al proprio Cliente e che, in funzione della presente Convenzione, distribuisce/colloca la Polizza collegata al Prestito. Convenzione Pag. 3 di 12 Edizione aggiornata al 15/07/2011

4 Legge 180: il DPR 05/01/1950 n. 180 e il relativo Regolamento di esecuzione approvato con DPR 28/07/1950 n. 895, integrato dalle successive disposizioni legislative e regolamentari in materia. Polizza: il documento emesso dall Impresa che prova l esistenza del contratto di assicurazione. Premio: l importo dovuto dal Contraente all Impresa. Prestito: il finanziamento personale erogato a lavoratori dipendenti rimborsabile mediante cessione di quote dello stipendio o delegazione di pagamento. Proposta: il documento sottoscritto dall Assicurato contenente la richiesta di stipula della Polizza secondo tutti i termini previsti nello stesso. Sinistro: l Evento che si sia protratto per non meno di 210 giorni di calendario dalla data in cui lo stesso si è verificato. Non è considerato sinistro l Evento al quale segua, entro i suddetti termini, la stipula di un nuovo rapporto di lavoro da parte del Contraente/Assicurato o il suo collocamento in pensione. TFR: il trattamento di fine rapporto di cui all art C.C. e successive modificazioni o altra indennità equipollente. Articolo 2. Oggetto della Convenzione La presente Convenzione ha per oggetto l impegno dell Impresa a fornire coperture assicurative per il rischio impiego per qualsiasi causa ai soggetti che accederanno ad un finanziamento con l Ente Finanziario, soggetto iscritto alla sezione D del RUI, e comunque idoneo a poter distribuire e collocare presso i Clienti i suddetti prodotti. I prodotti assicurativi saranno rivolti a, lavoratori dipendenti di Amministrazioni Statali/Ministeriali, Pubbliche, Parapubbliche o Private elencate all art. 4. Modalità Assuntive che ne facciano richiesta, Polizze secondo le condizioni di cui all Allegato n.1 a garanzia dell impossibilità di adempiere all obbligazione di pagamento del prestito loro concesso a seguito della perdita definitiva dell impiego, per qualunque causa, con conseguente cessazione dell erogazione dello stipendio. Ai fini della distribuzione e del collocamento delle suddette Polizze l Intermediario iscritto in lettera D si assume l obbligo di mettere a disposizione di ciascun Cliente (soggetto interessato) la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 e in conformità a quanto dal Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, compresa l informativa di cui all art. 13 del D. Lgs n. 196/2003, nonché del Regolamento Isvap 35, documentazione che l Impresa fornirà all Intermediario/Ente Finanziario. Articolo 2.bis Obblighi di trasparenza e informativa Il Contraente e l Impresa si impegnano a garantire nei confronti dei singoli assicurati la massima trasparenza e chiarezza dei documenti contrattuali e precontrattuali. Il Contraente, direttamente o tramite altri intermediari collocatori, dovrà consegnare agli aderenti\assicurati, prima dell adesione degli stessi alla copertura assicurativa, la specifica documentazione contrattuale e precontrattuale prevista dalla normativa vigente, con particolare riguardo alla consegna del modulo di adesione e condizioni di assicurazione o dell intero fascicolo informativo. Le parti nell osservanza e nei casi previsti dalle disposizioni regolamentari di settore, garantiscono che nel modulo di adesione siano indicati in modo esplicito i costi a carico degli aderenti\assicurati con particolare evidenza della quota parte percepita in media dagli intermediari, ovvero dai costi effettivamente sostenuti con evidenza dell importo percepito dall intermediario, o nei casi previsti il documento illustrativo sintetico dei costi, così come previsto nella documentazione precontrattuale e contrattuale. Il Contraente, direttamente o tramite altri Intermediari collocatori, si impegna a sottoporre a ciascun Assicurato l informativa a i sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, predisposta e resa disponibile dall Impresa, nonché a raccogliere e trattenere il relativo consenso Convenzione Pag. 4 di 12 Edizione aggiornata al 15/07/2011

5 al trattamento dei dati personali. L impresa si impegna altresì a comunicare al Contraente della Convenzione e questi si impegna a comunicare agli assicurati le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella presente Convenzione, intervenute anche per effetto delle modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. Nei casi di fusione, scissione, incorporazione o altre operazioni straordinarie o modifiche statutarie anche attinenti alla denominazione sociale o al trasferimento della sede sociale, delle parti, nonché nel caso di trasferimento di portafoglio ad altro intermediario, le parti convengono che sarà obbligo del Contraente dare specifica informativa scritta ai singoli assicurati\aderenti nei termini di 10 giorni dalla data di efficacia della modifica. In caso di mancato rispetto di quanto sopra il Contraente sarà responsabile per le eventuali conseguenze che si verificheranno a carico dell Impresa. Articolo 3. Coperture Assicurative Per ciascun Prestito l Ente Finanziario presenta al Cliente in applicazione alla presente Convenzione la stipula della Polizza di cui all allegato Fascicolo Informativo (Allegato n. 1), secondo le norme e con le modalità riportate nel presente atto. Articolo 4. Modalità Assuntive Le coperture assicurative, ai fini dei precedenti artt. 2. Oggetto della Convenzione e 3. Coperture Assicurative, sono prestate anche sul presupposto essenziale che i clienti dell Ente Finanziario che, percependo da quest ultimo un prestito rimborsabile mediante cessione di quote dello stipendio o delegazione di pagamento, in base alle vigenti leggi, abbiano dato, all Ente Finanziario stesso, mandato di adesione in loro nome e per loro conto alla copertura assicurativa temporanea per il caso di decesso nei termini e con le modalità di cui alla Convenzione Vita stipulata tra l Ente Finanziario e l Impresa. L Ente Finanziario inoltre dovrà preventivamente accertarsi che il Cliente, ai fini della stipula della Polizza: al momento dell erogazione del prestito, abbia un età non inferiore a 18 anni; al termine della prevista durata contrattuale, non abbia superato i requisiti in materia di età pensionabile previsti dalla normativa in vigore al momento della sottoscrizione del contratto di prestito; non sia assunto con contratto di apprendistato, formazione lavoro o in periodo di prova ; non sia in aspettativa, in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Straordinaria, in mobilità, in malattia o infortunio, in stato di gravidanza o maternità; non risulti sottoposto a sospensioni disciplinari. Fermo quanto sopra l Ente Finanziario può distribuire e collocare Polizze in favore dei propri Clienti, ai quali ha concesso un prestito personale di cui all art. 2 - Prestiti oggetto della garanzia assicurativa del Fascicolo Informativo (Allegato n. 1), di seguito indicati: A) - Dipendenti STATALI/MINISTERIALI - Dipendenti di ENTI PUBBLICI 1 - dipendenti degli Organi e dell Amministrazione dello Stato (Statali/Ministeriali); 2 - dipendenti di Amministrazioni Pubbliche non rientranti nella categoria di cui al punto 1 (Enti Pubblici). Convenzione Pag. 5 di 12 Edizione aggiornata al 15/07/2011

6 Per entrambe le categorie di dipendenti suindicati sono assicurabili sia le cessioni del quinto dello stipendio sia i prestiti mediante delegazione di pagamento, e le durate di ammortamento dei Prestiti sono previste con durata minima 24 mesi e massima 120 mesi, purché l anzianità di servizio sia minimo pari a 3 mesi. Per le cessioni che nel corso del finanziamento matureranno il diritto alla pensione, e per le quali è previsto per legge il trasferimento della rata (tramite l INPDAP o altro Istituto Convenzionato) della trattenuta sulla pensione, potranno essere ugualmente emesse le garanzie assicurative a condizione che: 1) la decorrenza della copertura deve in ogni caso essere precedente alla data di collocamento a riposo obbligatorio del dipendente; 2) il dipendente, alla scadenza del finanziamento, non dovrà superare il limite dei 75 anni per uomini e donne; 3) la quota cedibile non sia superiore ad un settimo della retribuzione netta mensile. Resta stabilito che nel caso di collocamento a riposo del dipendente l Ente Finanziario si obbliga a richiedere l Istituto di Previdenza erogatore della pensione il trasferimento delle trattenute sulla pensione stessa e qualora questo non dovesse effettuare le trattenute sulla pensione l Ente Finanziario né darà comunicazione scritta all Impresa che procederà al pagamento del sinistro nei termini di Polizza. Per le cessioni del quinto dello stipendio e per i prestiti mediante delegazione di pagamento di dipendenti Statali/Ministeriali e di Enti Pubblici si applicheranno i tassi della Tariffa Allegato n. 2. B) Dipendenti di: AMMINISTRAZIONI PARAPUBBLICHE Società di diritto privato con partecipazione pubblica > 50%) dipendenti di Amministrazioni Parapubbliche con almeno 20 dipendenti Per la categoria dei dipendenti suindicata sono assicurabili sia le cessioni del quinto dello Stipendio sia i prestiti mediante delegazione di pagamento. Il capitale massimo assicurabile per prestiti mediante delegazione di pagamento è quello corrispondente ad un montante non superiore a ,00, fermo quanto disciplinato all art. 5. Capitale massimo assicurabile. Per le cessioni del quinto dello stipendio di dipendenti di Amministrazioni Parapubbliche si applicheranno i tassi della Tariffa Allegato n. 3. Per i prestiti mediante delegazione di pagamento di dipendenti di Amministrazioni Parapubbliche si applicheranno i tassi della Tariffa Allegato n. 5. C) Dipendenti di: AZIENDE PRIVATE ENTI RELIGIOSI 1. dipendenti di Aziende Private S.p.A. e S.r.l. qualora l Azienda datore di lavoro abbia un capitale sociale interamente versato di almeno ,00 e almeno 25 dipendenti ed abbia fornito preventivamente all Impresa, ogni anno solare alla prima richiesta di copertura di un prestito, informazioni ufficiali (visure camerali, rapporti informativi integrali, informazioni commerciali, bilanci ed atti) prodotte da un Distributore ufficiale di Infocamere dalle quali si rilevi certificato un coefficiente di scala di rischio (rating) non peggiore rispetto a classe di rischio e/o grado di affidabilità valutato MEDIO corrispondente almeno a buona capacità di far fronte puntualmente e senza difficoltà agli impegni finanziari assunti, (livello BBB+ di Lince Cerved Group o rating equivalenti). Convenzione Pag. 6 di 12 Edizione aggiornata al 15/07/2011

7 Non sono assicurabili: prestiti a dipendenti di cooperative, di consorzi, di imprese di pulizie, di imprese di vigilanza, di imprese del settore edile (aventi qualifica di operaio), di imprese del settore marittimo, di organizzazioni sindacali, di associazioni, di federazioni in genere, di partiti politici, call center e di aziende che stanno usufruendo del trattamento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Straordinaria. Per i prestiti a dipendenti di Aziende Private, per le quali il coefficiente di rischio (rating), rilevato dalle informazioni ufficiali di cui al punto C)1, sia valutato con classe rischio/grado di affidabilità BUONO, corrispondente almeno a buona capacità di far fronte puntualmente e senza difficoltà agli impegni finanziari assunti, (livello BBB+ di Lince Cerved Group o rating equivalenti) la garanzia assicurativa sarà prestata nel limite di 4 volte il TFR maturato effettivamente disponibile, detto limite è ridotto a 3 volte il TFR maturato ed effettivamente disponibile qualora il coefficiente di rischio/grado di affidabilità (rating), rilevato delle predette informazioni ufficiali, risulti valutato MEDIO ovvero corrispondente alla capacità sufficiente di onorare i debiti sia a breve sia a medio lungo termine, (livello BBB di Lince Cerved Group o rating equivalenti). 2. dipendenti di Enti Religiosi con almeno 50 dipendenti. Per prestiti a dipendenti di Enti Religiosi la garanzia assicurativa sarà prestata nel limite di 3 volte il TFR maturato ed effettivamente disponibile. Per le categorie di dipendenti di cui al precedente punto C) sono assicurabili solo le cessioni del quinto dello stipendio. Le durate di ammortamento dei prestiti a dipendenti di cui ai punti B) e C) sono previste con durata minima 24 mesi e massima 120 mesi, purchè l anzianità di servizio sia minimo pari a 6 mesi; per i dipendenti di cittadinanza non italiana (comunitari/extracomunitari) è necessario che risiedano in Italia da almeno 7 anni e l anzianità di servizio presso l Amministrazione sia minimo di 5 anni. In presenza di pignoramento, la base di calcolo del TFR si intende ridotta di 1/5. Per le Amministrazioni che vincolano il TFR limitatamente a 1/5 (con esplicita indicazione sul certificato di stipendio), il rapporto TFR/Montante va calcolato tenendo conto del TFR effettivamente disponibile. In presenza di accantonamento ad un fondo pensione, il rapporto TFR/Montante può essere calcolato comprendendo anche la quota di TFR presso il fondo, purché l Ente Finanziario notifichi il contratto di prestito al fondo pensione stesso. Per le cessioni del quinto dello stipendio di dipendenti di Aziende Private e di Enti Religiosi si applicheranno i tassi della Tariffa Allegato n. 4. Il premio di Polizza è determinato, sulla base della Tariffa concernente l Amministrazione dell Assicurato e al tipo di Prestito oggetto della garanzia assicurativa, moltiplicando il tasso di premio (da intendersi per 1.000,00 e al netto delle imposte) preso in corrispondenza della durata del prestito e dell anzianità di servizio dell Assicurato calcolata in anni interi per il capitale assicurato. Qualora alla data di decorrenza siano trascorsi 6 mesi e un giorno o più rispetto al giorno e mese di assunzione (indipendentemente dall anno), l anzianità di servizio viene aumentata di un anno. Al premio ottenuto dovranno essere aggiunti i diritti di polizza previsti in 50,00 e le imposte attuali previste nel 2,50%. Il premio complessivo è corrisposto dal Contraente in unica soluzione. L impresa si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento, modifiche alle condizioni di cui al presente articolo, comunicando tale intendimento all Intermediario con preavviso di almeno 60 giorni, ferma la facoltà di quest ultimo di accettare tali modifiche ovvero risolvere la Convenzione. Convenzione Pag. 7 di 12 Edizione aggiornata al 15/07/2011

8 Articolo 5. Capitale massimo assicurabile Il capitale massimo assicurabile, è quello corrispondente ad un montante non superiore a ,00 anche nel caso di cumulo di impegni per cessioni, deleghe e/o qualsiasi tipo di prestito od impegno che vincoli il TFR, salvo quanto diversamente previsto all art. 4. Modalità assuntive. Per Montante s intende il prodotto dell importo della rata di restituzione del prestito per il numero complessivo di rate previste che deve tener conto degli importi relativi ad altri prestiti con modalità cessione o delega in corso. In ogni caso nell ipotesi di coesistenza di più trattenute sullo stipendio del Contraente/Assicurato, la quota massima complessiva oggetto di cessione o delega è pari al 40% dello stipendio netto mensile. Eventuali richieste di importi superiori a tale limite, dovranno essere preventivamente autorizzate dall Impresa. Articolo 6. Emissione delle polizze assicurative L emissione delle Polizze collocate dall Intermediario, fermo quanto disposto all art. 4 Modalità Assuntive, avverrà per il tramite dell Agenzia Gestore, dopo la ricezione di idonea documentazione fornita dall Ente Finanziario riportante tutte le informazioni ritenute necessarie ed inerenti i rischi da assicurare (Dati inerenti l erogazione: montante; data erogazione finanziamento; numero rate mensili; importo rata mensile Dati inerenti il Contraente/Assicurato: tipologia dell Amministrazione da cui dipende: Statale/Ministeriale, Pubblica, Parapubblica, Privata; data assunzione; retribuzione annua e mensile netta percepita; TFR maturato e disponibile; eventuali trattenute mensili per altri prestiti; codice fiscale,capitale sociale versato, numero dipendenti e indirizzo completo dell Amministrazione). L Ente Finanziario, oltre quanto suddetto dovrà altresì fornire i seguenti documenti: a) dichiarazione del datore di lavoro attestante il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la data di assunzione e l ammontare della retribuzione corrisposta all Assicurato; b) certificato di stipendio e/o busta paga, antecedente la richiesta e modello CUD riferito all anno precedente dell Amministrazione; c) fotocopia documento d identità e codice fiscale dell Assicurato. In caso di emissione di Polizze, le relative coperture assicurative s intenderanno valide ed efficaci, fermo quanto stabilito all art. 4 Modalità Assuntive. E fatta salva la possibilità per l Impresa di rifiutare il pagamento dell Indennizzo in caso di non corrispondenza tra quanto indicato in Polizza e i documenti esaminati per l emissione della Polizza stessa come previsto dall art. 12 Dichiarazioni inesatte o reticenti e cause di annullamento della presente Convenzione. Tutti i casi non rientranti nei parametri assuntivi di cui al presente Convenzione dovranno essere preventivamente sottoposti all Impresa. L Impresa ha facoltà di richiedere, quindi, all Ente Finanziario eventuale documentazione aggiuntiva prima dell emissione della Polizza. Nel caso di mancato reperimento di tale documentazione, l Impresa si riserva la facoltà di rifiutare la richiesta. Articolo 7. Decorrenza e durata della garanzia Fermo quanto stabilito dall art. 4 Modalità Assuntive e dal Fascicolo Informativo (Allegato n.1), la garanzia assicurativa è comunque prestata anche nel caso in cui l emissione della Polizza sia successiva all erogazione del prestito, purché non oltre 30 giorni dalla sua erogazione. Per le richieste di collocamento di Polizze a favore di Clienti dell Ente Finanziario collegate a Convenzione Pag. 8 di 12 Edizione aggiornata al 15/07/2011

9 prestiti la cui valutazione abbia dato esito negativo, l Impresa ne darà notizia allo stesso, tramite l Agenzia Gestore, entro i cinque giorni lavorativi successivi al ricevimento della documentazione prevista. A seguito di tali valutazioni negative, l Impresa, a suo insindacabile giudizio, potrà quindi: 1. rifiutare l assunzione del rischio; 2. richiedere ulteriori notizie, in tal caso, una volta esaminato nuovamente la richiesta di copertura assicurativa, l Impresa provvederà a comunicare le proprie decisioni circa l assumibilità della stessa. La durata della garanzia assicurativa non potrà superare i limiti in materia di età pensionabile previsti dalla normativa in vigore all atto della sottoscrizione del contratto di prestito e comunque sia gli uomini e sia le donne non devono superare il limite di età dei 65 anni. Sono escluse da detti limiti le cessioni a dipendenti Statali/Ministeriali e di Enti Pubblici per le quali si applicano i criteri previsti nel relativo disposto all art. 4 Modalità Assuntive. Inoltre, resta fermo il limite di anzianità di servizio di 40 anni per le cessioni del quinto dello stipendio e di 35 anni per i prestiti mediante delegazione di pagamento. Escluso le cessioni a dipendenti Statali/Ministeriali e di Enti Pubblici, occorre sempre fornire estratto contributivo dell Ente previdenziale competente che attesti l anzianità di servizio complessiva del Cliente. Fatto salvo il caso in cui al raggiungimento dell età pensionabile il rapporto TFR/Montante sia pari a uno. Articolo 8. Documenti contrattuali, pagamento del premio, flussi amministrativi Per tutte le richieste di copertura assicurativa, ricevute per il tramite dell Intermediario, la cui valutazione del rischio abbia avuto esito positivo, l Impresa per il tramite dell Agenzia Gestore emetterà le relative Polizze e provvederà ad inviarle all Intermediario. L Intermediario s impegna a inviare all Impresa la documentazione relativa a tutte le polizze emesse dall Impresa ed a versare i relativi premi incassati da ciascun Contraente. L Intermediario deve inviare all Agenzia Gestore comunicazione scritta (estratto conto) dell avvenuto incasso dei premi pagati da ciascun Contraente/Assicurato, indicando tutti i dati relativi alle singole Polizze (n. Polizza, Contraente, premio), entro il giorno 30 del mese a cui si riferisce la data di effetto delle Polizze stesse. Su incarico dell Impresa, l Agenzia Gestore verificherà, in base alle direttive impartite dall Impresa stessa, la regolarità formale e la completezza della documentazione inviata dall Intermediario. I premi relativi alle Polizze sottoscritte, devono essere versati all Impresa entro il giorno 5 del mese successivo a quello di incasso. Successivamente l Intermediario invierà all Impresa, per il tramite dell Agenzia Gestore, l elenco dettagliato delle singole Polizze pagate indicando l importo dei compensi spettanti calcolati secondo le aliquote convenute nel separato incarico di intermediazione. Trascorsi novanta giorni da quello di effetto senza il pagamento del premio da parte del Contraente, la Polizza s intenderà annullata automaticamente e trascorso tale termine l Intermediario dovrà restituire all Impresa i relativi originali. Articolo 9. Protezione dei dati personali In applicazione a quanto disposto dalle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni), si conviene che con riferimento al trattamento dei dati personali dei soggetti contraenti, l Impresa e l Intermediario, in qualità di autonomi Titolari del trattamento, s informano a vicenda che: - i dati personali dell altra parte saranno trattati, sia mediante strumenti elettronici che non, esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del rapporto contrattuale e per Convenzione Pag. 9 di 12 Edizione aggiornata al 15/07/2011

10 quelle connesse agli obblighi di legge; - i dati trattati rientrano nelle seguenti categorie: dati anagrafici e di indirizzo (cognome e nome o denominazione sociale, residenza e recapito, numeri telefonici, indirizzi telematici, etc.), altri codici di identificazione, dati fiscali, coordinate bancarie ed altri dati relativi agli accordi in atto; - il trattamento delle informazioni reciproche è necessario per dare corso alla gestione del suddetto rapporto; - il trattamento dei dati personali è svolto, unicamente per le suddette finalità, direttamente dagli incaricati preposti dalle Parti e da altri soggetti terzi che collaborano con le stesse; ad essi vengono trasmessi solo i dati personali necessari per lo svolgimento dei compiti loro affidati; - i dati personali trattati non saranno oggetto di diffusione, tranne che per i casi previsti da obblighi di legge, regolamenti o normative nazionali o comunitarie od a seguito di accordi tra le Parti; - nella loro qualità di interessati hanno il diritto, ai sensi di legge, di ottenere in qualunque momento la conferma dell esistenza o meno dei propri dati personali e di conoscerne il contenuto, l origine, le finalità e le modalità di trattamento, verificarne l esattezza o chiederne l aggiornamento. Qualora i dati siano trattati in violazione di legge, le Parti hanno il diritto di chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco. Inoltre si possono opporre in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento; - l elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento dati è a disposizione presso le rispettive sedi dei contraenti. Le Parti s impegnano a garantire il rispetto delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali. In particolare si assumono l obbligo di adottare idonee e preventive misure di sicurezza in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Nel quadro di questi generali obblighi di sicurezza le Parti si impegnano ad adottare le misure previste dagli artt. 33, 34, 35 e del Disciplinare Tecnico contenuto nell'allegato B della legge, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali. Articolo 10. Impegni a carico dell Ente Finanziario Prima della richiesta dell indennizzo, l Ente Finanziario dovrà, a sua cura e spese, avvalendosi di tutti i diritti derivanti dal contratto di prestito, dalla Legge 180/50 e dalle altre norme di legge: a) effettuare tempestiva richiesta stragiudiziale (messa in mora), per mezzo A.R., nei confronti dell Amministrazione e Fondo Pensione per il pagamento di quanto dovuto al Cliente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro; b) effettuare tempestiva domanda di ammissione al passivo del proprio credito sul TFR in caso di fallimento, azienda in stato di insolvenza, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o Amministrazione Straordinaria, per mezzo A.R.; c) effettuare tempestiva richiesta all Istituto di previdenza competente di estendere la trattenuta sulla pensione; ciò in caso di pensionamento dell Assicurato; entro il termine di 210 giorni di calendario dalla data dell Evento: d) negoziare un piano di rientro del debito direttamente con il Contraente/Assicurato con durata massima pari a quella originariamente prevista per il prestito erogato, ferma restando l obbligo dell Impresa a corrispondere l indennizzo nel caso in cui il piano di rientro non venga accettato dal Contraente/Assicurato ovvero non venga, anche parzialmente, rispettato dallo stesso; e) adoperarsi per il rintraccio di eventuale nuovo datore di lavoro onde rinotificare il contratto di prestito, affinché questi operi sullo stipendio la trattenuta della quota fino all estinzione del prestito (al netto del TFR eventualmente già recuperato dal precedente datore di lavoro). Convenzione Pag. 10 di 12 Edizione aggiornata al 15/07/2011

11 Articolo 11. Obblighi dell Ente Finanziario in caso di Evento L Indennizzo al Beneficiario, fermo quanto stabilito all art. 10 Impegni a carico dell Ente Finanziario e all art. 7 - Eventi assicurati ed esclusioni del Fascicolo Informativo (Allegato n.1), avviene, a seguito della denuncia di Evento che l Ente Finanziario deve effettuare entro 30 giorni dalla data dell Evento o da quando ne è venuto a conoscenza, indicando la causale che lo ha determinato. L Ente Finanziario alla richiesta di Indennizzo dovrà sempre allegare la documentazione di seguito elencata: 1. copia integrale del Contratto di Prestito comprensivo di relativa notifica prevista a norma di legge; 2. atto di benestare alla delega di pagamento rilasciato dal datore di lavoro; 3. conteggio estintivo relativo al Prestito calcolato al momento del sinistro: quota capitale calcolata sulle rate a scadere attualizzate al T.A.N.(Tasso Annuale Nominale) applicato al contratto di Prestito oggetto del sinistro, comprensivo anche di tutte le rate antecedenti il momento del sinistro rimaste, anche parzialmente insolute, detratti per intero il totale degli importi incassati e/o incassabili a qualsiasi titolo (trattamento di fine rapporto, ecc..) dal Contraente/Assicurato o dall Amministrazione ; 4. copia raccomandata per messa in mora del Contraente/Assicurato; 5. copia del certificato di stipendio dell Assicurato; 6. comunicazione del datore di lavoro circa la data di cessazione definitiva del rapporto di lavoro. Avvenuto il pagamento dell Indennizzo resta convenuto che l Ente Finanziario si obbliga a restituire, o a fare restituire dal Beneficiario se diverso dall Ente Finanziario, all Impresa, nei limiti dell Indennizzo pagato, tutti gli importi successivamente ricevuti dall Amministrazione dalla quale dipendeva l Assicurato e/o da terzi e non inseriti nel conto estintivo sulla base del quale è stato pagato l Indennizzo; si obbliga, altresì, a notificare prontamente all Impresa l eventuale comunicazione relativa alla stipula di nuovo contratto di lavoro od al collocamento in pensione pervenutagli dal Contraente/Assicurato. Articolo 12. Dichiarazioni inesatte o reticenti e cause di annullamento In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti, valgono le norme di cui agli artt e 1893 del codice civile. Costituiscono altresì causa di annullamento del contratto di assicurazione: a) l invalidità del contratto di prestito; b) la falsificazione nelle cifre e nei contenuti dei documenti; c) la mancata accettazione del l Amministrazione alla delegazione di pagamento. Articolo 13. Soggetti Beneficiari Il Beneficiario delle prestazioni assicurate è la persona giuridica designata in Polizza. Articolo 14. Durata e recesso - Modifiche delle normative in corso e risoluzione della Convenzione La presente Convenzione ha decorrenza con effetto 15/07/2011 ed è da intendersi a tempo indeterminato. Resta inteso che ciascuna delle due Parti ha la facoltà di recedere dalla Convenzione stessa dando un preavviso all altra Parte con lettera raccomandata A/R stabilito in giorni novanta. Ogni eventuale modifica alla presente Convenzione potrà essere effettuata solo per iscritto. La presente Convenzione perderà immediatamente efficacia qualora gli Organi di controllo e di vigilanza in qualunque momento facessero divieto all Intermediario e/o all Impresa di proseguire nell attività oggetto della presente Convenzione; eventuali diverse precisazioni impartite dagli Organi di controllo comporteranno l automatica modificazione della Convenzione, al fine di adeguarlo alla nuova normativa di riferimento. Articolo 15. Legge applicabile Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione valgono le norme di legge Convenzione Pag. 11 di 12 Edizione aggiornata al 15/07/2011

12 italiane vigenti. Articolo 16. Controversie Per eventuali controversie che dovessero insorgere sull interpretazione, all applicazione e all esecuzione della presente Convenzione, sarà ritenuto competente il foro di Verona. Formano parte integrante della presente Convenzione i seguenti allegati: Fascicolo Informativo: - Nota Informativa comprensiva di glossario - Condizioni di assicurazione - Modulo di proposta (Allegato n.1) TARIFFE Tariffa Cessioni e Prestiti con delega Statali/Ministeriali/Pubblici (Allegato n. 2) Tariffa Cessioni Parapubblici (Allegato n. 3) Tariffa Cessioni Privati/Enti religiosi (Allegato n. 4) Tariffa Prestiti con delega Parapubblici (Allegato n. 5) L Intermediario dichiara di accettare tutto quanto previsto dalla presente Convenzione e consente il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali nei limiti previsti dall Informativa e dalla normativa vigente di cui all art. 9. Protezione dei dati personali. Ente Finanziario Società Cattolica di Ass.ne Il contenuto della presente Convenzione rappresenta il risultato delle trattative intercorse tra le Parti con riferimento a ciascuna singola clausola ivi contenuta. Resta, pertanto, convenuto che la presente Convenzione annulla e sostituisce integralmente ogni precedente analogo accordo fra le Parti. Ente Finanziario Società Cattolica di Ass.ne Emessa in n. 2 originali ognuno dei quali composto da n. 29 pagine. Convenzione Pag. 12 di 12 Edizione aggiornata al 15/07/2011

13 FASCICOLO INFORMATIVO DANNI COPERTURE ASSICURATIVE di prestiti rimborsabili mediante cessione di quote dello stipendio o delegazione di pagamento POLIZZA CQS Convenzione Numero: 17 Prestazioni assicurate da: Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa Il presente Fascicolo Informativo, contenente Nota Informativa, Glossario, Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa Edizione aggiornata al 15/07/2011

14 NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa a) Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all Albo dei gruppi assicurativi al N Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona , numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo di Verona 9962, Società iscritta all Albo delle Società Cooperative al n. A100378, Albo Imprese presso ISVAP n ; b) Sede Legale e Direzione Generale: Lungadige Cangrande, Verona, Italia; c) Telefono: ; sito Internet: d) Autorizzazione all esercizio delle assicurazioni: art. 65 R.D.L. 29/4/1923 N 966; e) Società di revisione: Reconta Ernst & Young S.p.A., Sede legale: Via G.D. Romagnosi, 18/A Roma. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2010 ammonta a milioni di euro, di cui milioni di euro sono relativi al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali. L indice di solvibilità riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità e richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2010 risulta pari al 565%. 3. Conflitto di interessi La Società si impegna ad evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporto di Gruppo o rapporti di affari propri o di altre Società del Gruppo. In ogni caso la Società, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio al Contraente e si impegna ad ottenere per il Contraente il miglior risultato possibile. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO La presente Polizza, stipulata dal Contraente con la Compagnia ha durata pari alla durata del prestito rimborsabili mediante cessione di quote dello stipendio o delegazione di pagamento. AVVERTENZA - Termini e modalità di Disdetta La disdetta del contratto da parte del Contraente non è prevista. 4. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Nota Informativa Pag. 1 di 7 Edizione aggiornata al 15/07/2011

15 Con il contratto di assicurazione di cui alla presente Polizza, la Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli specifici articoli delle Condizioni di Assicurazione, a corrispondere un Indennizzo nei casi sotto indicati: 1. Perdita di Impiego (PI) da qualsiasi causa art. 7 CGA 5. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità 5.1 AVVERTENZA - Dichiarazioni false o reticenti: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt o1893 o 1894 c.c AVVERTENZA - Cause di nullità e/o cessazione delle garanzie: Non sono previste cause di nullità e/o cessazione delle garanzie specifiche, restano invece ferme le cause previste dal Codice Civile, quali a titolo esemplificativo, l inesistenza del rischio previsto dall art c.c. 6. Aggravamento e diminuzione del rischio Non sono previsti ipotesi che possano considerarsi in corso di contratto casi di aggravamento e diminuzione del rischio, fermo restando la comunicazione ai fini di poter continuare l esecuzione del contratto stesso, a titolo esemplificativo il cambio di professione previsto dall art. 6 delle condizioni di assicurazione. 7. Premio Il pagamento del premio verrà corrisposto alla Società medesima dal Contraente. 7.1 Mezzi di Pagamento Mezzi di pagamento a disposizione dell'assicurato: Trattenuta all'erogazione 7.2 Costi gravanti sul premio I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall importo del premio corrisposto. I costi espliciti gravanti sul premio unico sono rappresentati nelle tabelle che seguono: Costi di acquisizione, gestione ed incasso 50, ,00% sul premio al netto della cifra fissa di 50,00 e imposte Provvigioni percepite dall Intermediario (quota parte dei costi) 84,00% sul premio al netto della cifra fissa di 50,00 e imposte + il 100% della cifra fissa di 50,00 (*)Il premio di Polizza è determinato, sulla base della Tariffa concernente l Amministrazione dell Assicurato e al tipo di Prestito oggetto della garanzia assicurativa, moltiplicando il tasso di premio (da intendersi per 1.000,00 e al netto delle imposte) preso in corrispondenza della durata del prestito e dell anzianità di servizio dell Assicurato calcolata in anni interi per il capitale assicurato (Montante). Qualora alla data di decorrenza siano trascorsi 6 mesi e un giorno o più rispetto al giorno e mese di assunzione (indipendentemente dall anno), l anzianità di servizio viene aumentata di un anno. Al premio ottenuto dovranno essere aggiunti i diritti di polizza previsti in Nota Informativa Pag. 2 di 7 Edizione aggiornata al 15/07/2011

16 50,00 e le imposte attuali previste nel 2,50 %. Il premio complessivo è corrisposto dal Contraente in unica soluzione Tabella esemplificativa dei premi: Montante ,00 Cessione o Delega cessione Tipologia di Amministrazione Privata Enti Religiosi Anzianità lavorativa 3 anni Durata del Prestito 120 mesi (10 anni) Premio netto 1.234,15 Diritti 50,00 Premio lordo totale 1.316,25 Costi di acquisizione e incasso 358,54 (in valore assoluto) Provvigioni percepite 309,17 dall Intermediario (in valore assoluto) 7.3 AVVERTENZA - Rimborso del Premio per estinzione anticipata del finanziamento In caso di anticipata estinzione di un Prestito, l Impresa restituirà al Contraente l importo della parte di premio netto pagato e non goduto della copertura assicurativa corrispondente al Prestito estinto, calcolato moltiplicando i giorni residui di copertura (non goduti) per il rapporto tra il premio unico corrisposto ed i giorni totali di copertura inizialmente comunicati. L Impresa restituirà detto importo entro trenta giorni dal ricevimento della seguente documentazione inviata a mezzo raccomandata a/r: - lettera del Contraente riportante: a) richiesta formale di restituzione del suddetto importo di premio; b) istruzioni sul versamento dell importo, cioè comunicazione delle coordinate bancarie dove deve essere effettuato il rimborso; - copia della Polizza collegata al Prestito estinto; - copia del conteggio estintivo del Prestito rilasciato dall Ente Finanziario e copia del documento comprovante l avvenuto bonifico a saldo del predetto conteggio; L importo del rimborso si determina moltiplicando il rapporto tra il premio unico corrisposto (al netto delle eventuali imposte) e la durata della copertura assicurativa inizialmente comunicata (espressa in giorni) per la durata residua della copertura assicurativa (espressa in giorni). Dove: R = premio da rimborsare P = premio imponibile (al netto delle imposte) GR = giorni residui di copertura D = durata totale (in giorni) del finanziamento Esempio: Premio Imponibile 1000,00 Data Inizio Prestito 06/09/2010 Data Scadenza Prestito 06/09/2025 Data Estinzione Prestito 06/10/2015 R = P * GR/D Nota Informativa Pag. 3 di 7 Edizione aggiornata al 15/07/2011

17 Durata Totale in giorni 3650 Giorni di copertura trascorsi 1855 Giorni di copertura residui 1795 R = 1000 * 1795/3650 R = 491,78 8. AVVERTENZA - Rivalse: L Impresa liquidato l indennizzo non ha rivalsa o surrogazione nei confronti del Contraente/Assicurato alla quale in ogni caso rinuncia, salvo successivamente venga accertato il caso di dolo. 9. AVVERTENZA - Diritto di recesso L Assicurato può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di Decorrenza o dalla Data Iniziale inviando la richiesta di recesso tramite lettera Raccomandata A.R, o altro mezzo idoneo (fax, raccomandata a mano etc.) all Ente Finanziario che la inoltrerà tempestivamente alla Compagnia: Fax: Indirizzo: Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa, Via Valle di Pruviniano, San Floriano (Verona) Italia. Entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione la Compagnia provvederà al rimborso totale del premio corrisposto. La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, ma inviata dall Assicurato entro detto termine, verrà considerata comunque valida. A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta, per il tramite del Contraente o direttamente dall'assicurato, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare al Contraente il premio eventualmente corrisposto relativamente a ciascun singolo Assicurato. 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivati dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dalla data in cui possono essere fatti valere. 11. Legge applicabile al contratto Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge della Repubblica Italiana. 12. Regime fiscale I premi relativi alla garanzia di cui alla presente Polizza sono soggetti ad un imposta sulle assicurazioni del 2,5%. Nota Informativa Pag. 4 di 7 Edizione aggiornata al 15/07/2011

18 C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. Sinistri Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA - Modalità e termini per la denuncia del sinistro Il Contraente/Assicurato delega irrevocabilmente l Impresa al verificarsi del Sinistro a pagare al Beneficiario l Indennizzo secondo i termini di Polizza e pertanto l Impresa, con tale pagamento, sarà liberata da ogni obbligazione derivante dalla presente Polizza. In caso di Evento il Contraente/Assicurato deve effettuare la denuncia a mezzo lettera A.R. all Impresa ed all Ente Finanziario entro 3 giorni dalla data in cui si è verificato l Evento, specificando la data di avvenimento e la sua causa. Nel caso in cui l Impresa non sia informata dell avvenuto Evento direttamente dal Contraente/Assicurato ma venga informata dall Ente Finanziario, quest ultimo dovrà comunicare, a mezzo lettera A.R., all Impresa ed al Contraente/Assicurato tutti gli elementi a sua conoscenza relativi all Evento stesso. Il Contraente/Assicurato entro i successivi 15 giorni di detta comunicazione dovrà confermare all Impresa quanto comunicato dall Ente Finanziario; in mancanza di tale conferma da parte del Contraente/Assicurato la denuncia di Evento effettuata dall Ente Finanziario sarà considerata come se effettuata all Impresa dallo stesso Contraente/Assicurato. Ricevuta comunque la denuncia di Evento, con una delle modalità suddette, l Impresa prima di procedere al pagamento dell Indennizzo al Beneficiario, e quale condizione essenziale per il pagamento dello stesso, chiederà al Beneficiario tutte le informazioni che competono allo stesso in forza dei diritti che gli derivano dal contratto di Prestito, dalla Legge 180/50 e dalle altre norme di legge applicabili. 14. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: Cattolica Assicurazione Soc. Coop. Servizio Reclami Lungadige Cangrande 16, Verona (Italia) Fax: reclami@cattolicaassicurazioni.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il Rappresentante Legale Nota Informativa Pag. 5 di 7 Edizione aggiornata al 15/07/2011

19 GLOSSARIO Nel testo che segue si intende per: Agenzia Generale/Intermediario Gestore: l Intermediario assicurativo iscritto alla Sezione A del Registro Unico degli Intermediari. Nel dettaglio la gestione del presente Accordo è affidata all Agenzia Generale della Società Cattolica di Assicurazioni Soc. Coop., Sestante 2 s.r.l. con sede legale in Via M. Antonio Colonna n 11 Milano Amministrazione: il datore di lavoro del Contraente/Assicurato impegnato verso l Ente Finanziario a versare a favore di questo la quota dello stipendio del Contraente/Assicurato. Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione. Beneficiario: l Ente Erogatore del finanziamento o altra persona designata al momento della stipulazione della polizza o che risulterà designata al momento dell evento. Capitale Assicurato/Montante del Prestito: il credito dell Ente Finanziario verso il Contraente/Assicurato pari al valore ottenuto moltiplicando l importo della rata mensile di restituzione del prestito per il numero delle rate previste. Cessione: il prestito personale disciplinato dalla Legge 180/50. Condizioni di Assicurazione o di Polizza: l insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione. Cliente: il Contraente/Assicurato ovvero la persona fisica, dipendente di Amministrazione Statale/Ministeriale, Pubblica, Parapubblica o Privata, alla quale l Ente Finanziario (in conto proprio o quale mandatario di un Istituto di Credito) ha concesso un prestito personale rimborsabile mediante cessione di quote dello stipendio o delegazione di pagamento. Contraente: il soggetto che stipula la Polizza e s impegna al versamento del relativo premio all Impresa. Decorrenza: Momento in cui il contratto è concluso, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito Delegazione di pagamento/delega: il prestito personale rimborsabile mediante delegazione di pagamento avente ad oggetto quote dello stipendio disciplinato dall art C.C. e, anche in via analogica, dalla Legge 180/50. Dipendente/Lavoratore dipendente: il lavoratore dipendente di Amministrazione Statale/Ministeriale, Pubblica, Parapubblica o Privata, in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Evento: la perdita definitiva dell impiego, per qualunque causa, da parte dell Assicurato, con conseguente cessazione dell erogazione dello stipendio. Fondo Pensione: il Fondo Pensione di cui al D. Lgs. 05/12/2005 n. 252, integrato dalle successive disposizioni legislative e regolamentari in materia. Impresa: Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa. Indennizzo: la somma, dovuta dall Impresa in caso di sinistro al Beneficiario, costituita dal credito residuo in relazione al prestito erogato al Contraente/Assicurato, corrispondente al conteggio Nota Informativa Pag. 6 di 7 Edizione aggiornata al 15/07/2011

20 estintivo fornito dall Ente Finanziario all Impresa ovvero: quota capitale calcolata sulle rate a scadere attualizzate al T.A.N. (Tasso Annuale Nominale) applicato al contratto di Prestito oggetto del sinistro, comprensivo anche di tutte le rate antecedenti il momento del sinistro rimaste, anche parzialmente insolute, detratti per intero il totale degli importi incassati e/o incassabili a qualsiasi titolo (trattamento di fine rapporto, ecc.) dal Contraente/Assicurato o dall Amministrazione. Intermediario Collocatore/Ente Finanziario: il soggetto iscritto alla lettera D del Registro Unico di cui all art. 109 del Codice delle Assicurazioni e che eroga il Prestito al proprio Cliente e che, in funzione della presente Convenzione, distribuisce/colloca la Polizza collegata al Prestito. Legge 180: il DPR 05/01/1950 n. 180 e il relativo Regolamento di esecuzione approvato con DPR 28/07/1950 n. 895, integrato dalle successive disposizioni legislative e regolamentari in materia. Polizza: il documento emesso dall Impresa che prova l esistenza del contratto di assicurazione. Premio: l importo dovuto dal Contraente all Impresa. Prestito: il finanziamento personale erogato a lavoratori dipendenti rimborsabile mediante cessione di quote dello stipendio o delegazione di pagamento. Proposta: il documento sottoscritto dall Assicurato contenente la richiesta di stipula della Polizza secondo tutti i termini previsti nello stesso. Sinistro: l Evento che si sia protratto per non meno di 210 giorni di calendario dalla data in cui lo stesso si è verificato. Non è considerato sinistro l Evento al quale segua, entro i suddetti termini, la stipula di un nuovo rapporto di lavoro da parte del Contraente/Assicurato o il suo collocamento in pensione. TFR: il trattamento di fine rapporto di cui all art C.C. e successive modificazioni o altra indennità equipollente.. Nota Informativa Pag. 7 di 7 Edizione aggiornata al 15/07/2011

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