AIFI Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital
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- Margherita Colombo
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1 AIFI Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital Milano, 5 settembre 2011 CIRCOLARE N. 49/2011 ASSOCIATI/ADERENTI AIFI Oggetto: Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate in merito all obbligo di indicazione del codice fiscale dei soggetti non residenti Cari Soci, Vi segnalo che l Agenzia delle Entrate ha trasmesso una nota di chiarimento ad alcuni quesiti sottoposti da Assogestioni, che si allega, con riferimento all obbligo di indicazione del codice fiscale, per i non residenti, in caso di apertura o chiusura di rapporti con intermediari finanziari, introdotto dall art. 34 del DL n. 78 del 31 maggio Si ricorda, a tal proposito, che AIFI durante un incontro tenutosi lo scorso novembre con gli Uffici dell Agenzia, si era fatta portavoce di alcune richieste di chiarimento ricevute dagli Associati in merito (cfr. Circolare AIFI n. 01/2011), evidenziando le difficoltà incontrate dagli intermediari nel reperimento delle informazioni. L Agenzia aveva poi fornito ulteriori indicazioni contenute al paragrafo 14 della Circolare 4/E del 15 febbraio 2011 (Obbligo per i non residenti di indicazione del codice fiscale per l apertura di rapporti con operatori finanziari) e al paragrafo 3 della Risoluzione 19/E del 21 febbraio 2011 (Modalità di richiesta del codice fiscale italiano). Nella nota trasmessa ad Assogestioni, l Agenzia precisa che Tenuto conto che la ratio della disposizione in parola intende contrastare fenomeni di frode fiscale, ( ), possono essere esclusi dall obbligo di acquisizione del codice fiscale, e quindi dal susseguente obbligo di comunicazione all Archivio, i rapporti continuativi instaurati dagli intermediari residenti con soggetti esteri in relazione all attività istituzionale svolta da questi ultimi. In applicazione di tale principio, le società di gestione del risparmio, in caso di apertura o chiusura di rapporti continuativi inerenti la propria attività, sono pertanto esonerate dall obbligo di acquisire il numero di codice fiscale degli Stati e degli Via Pietro Mascagni, Milano Tel Fax Web site: info@aifi.it
2 AIFI Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital enti pubblici esteri, degli investitori istituzionali esteri, ( ), nonché del rappresentate legale o di altro soggetto non residente delegato a movimentare i rapporti intestati ai predetti soggetti. Si tratta di una importante semplificazione di cui stiamo valutando, nel concreto, la portata e l applicabilità al contesto delle SGR di private equity. Ai sensi della Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 23 dell 1 marzo 2002, la definizione di investitori istituzionali identifica gli enti che, indipendentemente dalla loro veste giuridica e dal trattamento tributario cui sono assoggettati i relativi redditi nel Paese in cui sono costituiti, hanno come oggetto della propria attività l effettuazione e la gestione di investimenti per conto proprio o di terzi. ( ) Rientrano quindi in tale definizione, a titolo di esempio, le società di assicurazione, i fondi comuni di investimento, le SICAV, i fondi pensione, le società di gestione del risparmio, specificamente ricompresi tra gli investitori qualificati di cui all articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto del Ministro del tesoro del 24 maggio 1999, n. 228 (emanato di attuazione dell articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), in quanto assoggettati a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti ( ). Nel rinnovare l impegno a tenervi aggiornati sugli approfondimenti in corso con l Agenzia delle Entrate, rimaniamo a disposizione nel caso in cui aveste osservazioni in merito, che Vi invitiamo a far pervenire ai seguenti indirizzi mail a.bechi@aifi.it oppure v.lanfranchi@aifi.it. Cordiali saluti Anna Gervasoni Via Pietro Mascagni, Milano Tel Fax Web site: info@aifi.it
3 Direzione Centrale Accertamento Settore Analisi e Strategie Ufficio Basi Dati e Strumenti di Analisi Roma, 28 Giugno 2011 ASSOGESTIONI Via in Lucina, Roma e, p.c. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti SEDE Prot. n. 2011/92088 Oggetto: Obbligo di indicazione del codice fiscale dei soggetti non residenti in caso di apertura o chiusura di rapporti con intermediari finanziari non residenti Con lettera del 12 maggio 2011, prot. n. 281/11, codesta Associazione ha rappresentato alcune problematiche connesse agli adempimenti delle società di gestione del risparmio residenti in tema di indicazione del numero di codice fiscale degli intermediari finanziari non residenti negli atti o negozi riguardanti l apertura o la chiusura di rapporti continuativi. Al riguardo, si osserva preliminarmente quanto segue. L articolo 34 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 ha introdotto nell articolo 6 del D.P.R. n. 605 del 1973 la lettera g-quinquies), la quale prevede per tutti i soggetti, residenti e non residenti, l obbligo di indicare il numero di codice fiscale negli atti o negozi delle società e degli enti di cui al citato articolo 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, riguardanti l'apertura o la chiusura di qualsiasi rapporto Agenzia delle Entrate Ufficio Basi Dati e Strumenti di Analisi Via Cristoforo Colombo, 246 c/d 0145 Roma Tel Fax dc.acc.ubd@agenziaentrate.it
4 2 continuativo, conclusi con i clienti per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi clienti. In ragione di tale disposizione, pertanto, le società di gestione del risparmio sono tenute a comunicare all Archivio dei rapporti finanziari (in seguito Archivio) il numero di codice fiscale dei soggetti non residenti. Il predetto obbligo di indicazione del codice fiscale per gli atti o negozi riguardanti l apertura e la chiusura di qualsiasi rapporto continuativo posto in essere da soggetti non residenti è da ritenere di diretta applicabilità, non necessitando alcuna attuazione di tipo regolamentare. Resta inteso che, dall entrata in vigore della disposizione in parola (31 maggio 2010), gli operatori finanziari devono utilizzare gli ordinari canali di attribuzione del codice fiscale. Peraltro i dati relativi ai rapporti già in essere prima di tale data, ancora attivi, verranno completati con il codice fiscale in modo graduale, in occasione della prima operazione dirette nella quale il titolare del rapporto interviene direttamente. Per quanto riguarda la verifica della correttezza dei codici fiscali, si richiama quanto previsto dall articolo 38 del decreto-legge n. 78, facendo presente che è in corso di realizzazione da parte della Direzione centrale servizi al contribuente un ulteriore procedura che consentirà agli operatori finanziari di verificare, in tempo reale, la congruità del codice fiscale della clientela ai fini della corretta identificazione della stessa. Tenuto conto che la ratio della disposizione in parola intende contrastare fenomeni di frode fiscale, si ritiene che, in linea con la normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e dalle relative disposizioni di attuazione contenute nel provvedimento della Banca d Italia del 23 dicembre 2009, possono essere esclusi dall obbligo di acquisizione del codice fiscale, e quindi dal susseguente obbligo di comunicazione all Archivio, i rapporti continuativi instaurati dagli intermediari residenti con soggetti esteri in relazione all attività istituzionale svolta da quest ultimi.
5 3 In applicazione di tale principio, le società di gestione del risparmio, in caso di apertura o chiusura di rapporti continuativi inerenti la propria attività, sono pertanto esonerate dall obbligo di acquisire il numero di codice fiscale degli Stati e degli enti pubblici esteri, degli investitori istituzionali esteri degli enti o organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, delle banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato, nonché del rappresentate legale o di altro soggetto non residente delegato a movimentare i rapporti intestati ai predetti soggetti.
AIFI Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital
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