Protocollo per le udienze penali del Tribunale di Vasto

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Protocollo per le udienze penali del Tribunale di Vasto"

Transcript

1 Protocollo per le udienze penali del Tribunale di Vasto Udienza di prima comparizione: regole generali, comuni sia per il Tribunale in composizione monocratica che in composizione collegiale. 1.1 Per ogni processo, di competenza sia del Tribunale in composizione monocratica, anche se celebrato da giudici onorari, che collegiale, è tenuta una udienza di prima comparizione, alle ore 9, nella quale si verifica la costituzione delle parti e si trattano le questioni preliminari ex ad. 491 c.p.p.. Magistrati e Difensori si impegnano a rispettare l'orario indicato. 1.2 Nel caso di successiva dichiarazione di apertura del dibattimento, si tratta l'ammissione delle prove e si individua l'udienza o le udienze ritenute necessarie allo svolgimento del processo in tempi ragionevoli, anche in relazione alla presumibile durata dell'assunzione delle prove ammesse, e si fissa nei processi di particolare complessità, sentite le parti, il relativo calendario, che le parti e il Tribunale si impegnano ad osservare con spirito di collaborazione. 1.3 Il calendario o l'udienza successiva del processo vengono fissati con l'indicazione del giorno e dell'ora puntuale dell'udienza in ragione delle prime udienze già fissate e dell'attività istruttoria disposta, così da trattare i processi in modo adeguatamente scadenzato per poter rispettare la puntualità dell'orario fissato ed evitare inutili attese alle parti private, ai Difensori e ai testimoni. Le discussioni dei processi vengono di regola fissate al pomeriggio a partire dalle ore li ruolo di udienza, con l'indicazione dei processi fissati e dei relativi orari, viene affisso sulla porta dell'aula di udienza ed in cancelleria entro le ore 11 del giorno precedente l'udienza. Esso viene altresì pubblicato, omessi i nominativi degli imputati, a cura della cancelleria, sul sito del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Vasto. 1.5 I Difensori, sia di fiducia che d'ufficio, assicurano la propria presenza all'udienza di prima comparizione o designano un sostituto che abbia facoltà di concordare le date delle successive udienze, fatti salvi i casi di legittimo impedimento. Il Difensore d'ufficio reperibile per gli imputati a piede libero, nel giorno dell'udienza penale presso il Tribunale di Vasto, è tenuto a svolgere il turno comunicando la propria presenza al cancelliere e garantendo la propria reperibilità restando nell'aula di udienza dove si svolgono i processi penali monocratici nella fascia oraria che va dalle ore 9.00 alle ore Il difensore d'ufficio convocato innanzi ad altra autorità giudiziaria, sempre perché reperibile, ne darà comunicazione al cancelliere prima di allontanarsi dall'aula. Il difensore d'ufficio reperibile, ove impedito, ha l'obbligo di garantire in ogni caso la presenza di altro collega iscritto nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio affinché lo sostituisca in tale incarico. i

2 Al Difensore nominato ai sensi Dell'art.97, comma 4, c.p.p. può essere concesso un termine, anche breve, ma comunque adeguato alla necessità della difesa assunta. 1.6 I Magistrati e i Difensori sono tenuti ad indossare in udienza pubblica la toga. 1.7 Per l'udienza di prima comparizione, che non riguardi imputati detenuti, non sono citati testi, periti o consulenti né si assumono prove e la circostanza sarà riportata nei relativi decreti di citazione, come previsto nel successivo punto 5.4. Soltanto sull'accordo delle parti, ove la persona offesa o altro teste siano presenti in udienza, potranno essere assunti come testi ovvero in casi eccezionali che rendono indifferibile l'audizione. 1.8 Nei provvedimenti che stabiliscono la prima comparizione delle parti avanti il Tribunale sarà data chiara informazione alla persona offesa che la notifica è fatta al solo fine di consentire la costituzione di parte civile e che non si procederà alla sua assunzione in qualità di testimone né al suo esame in qualità di parte civile, mediante inserimento della formula di cui al successivo punto Nella trattazione viene data la precedenza ai procedimenti con imputati detenuti, per i quali l'eventuale udienza di rinvio per l'assunzione delle prove è di regola fissata entro un termine che consenta la notificazione della citazione dei testi/consulenti/periti e, comunque, non oltre 45 giorni dall'udienza di prima convocazione, salvo situazioni particolari Alfine di evitare rinvii, ove ne siano a conoscenza, i Difensori segnalano alla Cancelleria del Giudice almeno quattro giorni prima dell'udienza o comunque appena a loro noto, l'eventuale stato di custodia sopravvenuta dell'imputato, onde consentire la tempestiva emissione dell'ordine di traduzione La trattazione dei procedimenti nei quali siano state illustrate questioni preliminari o di ammissione delle prove è rinviata ad altra data quando la decisione sulle stesse si presenti particolarmente complessa e comunque tale da ritardare significativamente la trattazione degli altri procedimenti fissati nella stessa udienza di prima comparizione di cui al punto Udienza di prima comparizione: regole specifiche per il Tribunale in composizione monocratica per alcuni processi a citazione diretta. 2.1 L'udienza di prima comparizione avanti il Tribunale in composizione monocratica per i reati a citazione diretta, esclusi quelli in materia edilizia ed ambientale o con misure coercitiva in atto, costituisce un'udienza filtrosmistamento; detti processi per provvedimento di organizzazione tabellare dell'ufficio sono trattati di regola dai Giudici onorari di tribunale, cui il Giudice togato in prima udienza li assegnerà. 2.2 Nell'udienza di prima comparizione dei processi di cui al punto che precede le parti formulano per ogni singolo processo le richieste di applicazione della pena, sulle quali il Giudice decide subito dopo, salvo l'eventuale rinvio per la complessità del caso. Nella stessa udienza l'imputato o il suo difensore formulano altresì la richiesta di giudizio abbreviato, per il quale, se ammesso, il giudice fisserà l'udienza per la discussione in camera di consiglio. Il fascicolo del P.M. verrà trasmesso al Tribunale almeno venti giorni prima dell'udienza di discussione. Udienze di trattazione, successive a quella di prima comparizione: regole generali, comuni sia per il Tribunale in composizione monocratica che in composizione collegiale. 2

3 3.1 Ogni parte cura la citazione dei propri testi, con l'indicazione del giorno e dell'ora dell'udienza e del nome del Giudice o del Presidente del collegio e, se nota, la specificazione del numero dell'aula. 3.2 Al'inizio della trattazione di ogni processo, in assenza dell'ufficiale giudiziario, ciascuna parte segnala al Cancelliere d'udienza la presenza o meno dei propri testi, così da assicurare la corretta assunzione della prova senza la presenza in aula di altri testimoni dello stesso processo che debbano ancora rendere la loro testimonianza. 3.3 I testi sono successivamente chiamati a deporre a cura della parte che li ha citati. 3.4 Qualora, per impedimento del Giudice o altre ragioni, debba essere rinviato un singolo processo, il Giudice ne informa il prima possibile tutte le parti a mezzo della Cancelleria, senza formalità, anche per via telefonica o telematica. Ove, per inderogabili esigenze di ufficio, sia necessario rinviare l'intera udienza, la Cancelleria esporrà tempestivo avviso nei suoi locali e ne darà comunicazione alla Procura della Repubblica ed alla segreteria del Consiglio dell'ordine, affinché quest'ultima possa a v ve r i re gli iscritti. I Difensori si impegnano a partecipare comunque all'udienza, al fine di ricevere la notifica della data di rinvio. 3.5 I Difensori comunicano anche con trasmissione a mezzo fax l'eventuale concomitante impegno professionale o altro legittimo impedimento appena ne vengano a conoscenza o comunque appena possibile, segnalandolo anche alle altre parti interessate al processo. 3.6 li Difensore di fiducia, anche con trasmissione a mezzo fax, comunica tempestivamente l'intervenuta rinuncia al mandato al fine di consentire al Giudice l'individuazione e la nomina, in tempo utile, di un Difensore d'ufficio onde evitare il rinvio o il differimento dell'udienza per l'espletamento del suddetto incombente: in tal caso l'onere di comunicazione è limitato alla Cancelleria del Giudice. 3.7 Tutte le udienze hanno inizio alle ore 9.00 e proseguono fino alla pausa disposta, tra le ore e le ore 14.30, per un tempo non inferiore a 30 minuti e non superiore ad un'ora. Le udienze hanno termine entro le ore 17.30, salva l'eccezionale ed indifferibile esigenza di terminare l'istruttoria in corso o la discussione di un parte ovvero di consentire la decisione del Giudice quando questa sia particolarmente complessa. 3.8 Quando, nel corso dell'udienza, le parti segnalano l'assenza dei testimoni/consulenti o quando, imprevedibilmente, la trattazione di un processo si protrae in maniera tale da rendere necessario il differimento degli altri processi, il Giudice dispone tempestivamente i rinvii. 3.9 In caso di motivazione contestuale della sentenza, la stessa verrà messa a disposizione delle parti il giorno della pronuncia o, al più tardi, il giorno successivo. Se il giorno successivo cade di sabato o in giorni festivi, la motivazione della sentenza dovrà essere messa a disposizione il giorno stesso della pronuncia I difensori depositano in cancelleria istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato appena possibile ed in sede di conclusioni depositano richiesta di liquidazione. 3

4 Il giudice provvede all'immediata liquidazione in udienza sulla base delle tariffe concordate. La lettura del decreto di liquidazione in udienza equivale a comunicazione e notifica alle parti presenti. Principi generali e disposizioni a tutela della gravidanza, del puerperio e della genitorialità 4.1 Le parti firmatarie del presente protocollo, aderendo al "Protocollo d'intesa a tutela de/la maternità e della paternità nella organizzazione delle attività giudiziarie e dei servizi amministrativi in relazione all'esercizio della professione forense" sottoscritto a Milano in data i giugno 2011 ed alla raccomandazione formulata dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera in data 23 ottobre 2013: - concordano circa l'esigenza di intervenire per assicurare un'effettiva tutela della maternità e della paternità, a cui sono equiparate l'adozione nazionale e internazionale e l'affidamento familiare, anche ai fini di una reale parità fra uomini e donne, nell'organizzazione delle attività giudiziarie e nell'esercizio della professione forense; - riconoscono la centralità del tema della conciliazione tra vita professionale e vita familiare nell'esercizio delle suddette attività; - affermano la necessità di collaborare per favorire la corretta applicazione della normativa antidiscriminatoria e promuovere le politiche di pari opportunità anche nell'ambito oggetto del presente protocollo; - intendono adottare, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, condotte ed atteggiamenti funzionali alla tutela dello stato di gravidanza e di puerperio, della condizione di maternità e di paternità, alla realizzazione della conciliazione tra vita professionale e vita familiare ed al pieno riconoscimento dei principi di parità tra i generi; - si impegnano a porre in essere ogni azione utile e necessaria a promuovere le pari opportunità e la tutela della maternità, del puerperio e della genitorialità nell'organizzazione delle attività giudiziarie e dei relativi servizi amministrativi nonché nell'esercizio della professione forense e, in particolare, a promuovere ed a diffondere i principi sopra enunciati anche ai fini della valutazione dello stato di gravidanza e di puerperio nonché delle gravi necessità dei figli, in specie se riferite ai primi tre anni di vita, quale motivo di rinvio dell'udienza ovvero di trattazione del processo ad orario specifico. 4.2 In ragione di quanto enunciato nel precedente punto 4.1, il Giudice, nel fissare le udienze e disporre i rinvii, terrà conto dello stato di gravidanza della donna avvocato/praticante abilitata al patrocinio nel periodo corrispondente al congedo per maternità stabilito dall'art. 16 D. Lgs. 151/2001 e successive modificazioni e integrazioni, a prescindere dalla sussistenza di specifiche patologie. A tal fine, la donna avvocato/praticante abilitata al patrocinio dovrà presentare apposita istanza al Presidente/Giudice procedente allegando un certificato medico dal quale risulti la data presunta del parto o la data di nascita del/della figliola ovvero dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all'ad. 46 D.P.R. 445/ Per il periodo anteriore a quello previsto dal citato art. 16 D. Lgs. 151/2001, all'istanza dovrà essere allegata certificazione medica attestante la sussistenza di particolari patologie e/o gravi complicanze della gravidanza. 4.4 Lo stato di allattamento è preso in considerazione dal Giudice quale motivo di rinvio dell'udienza o di trattazione del processo con orario specifico per favorire l'attività di allattamento. 4

5 Analogamente farà il Giudice in caso di gravi necessità dei figli, in specie se riferite ai loro primi tre anni di vita, qualora riferibili al genitore avvocato/praticante abilitato al patrocinio che ne abbia la cura prevalente e/o qualora non sia possibile provvedere altrimenti all'assistenza dei figli medesimi. 4.5 Ai fini di cui al precedente punto 4.4, comma 1, la donna avvocato/praticante abilitata al patrocinio dovrà presentare apposita istanza al Presidente/Giudice procedente allegando un certificato medico dal quale risulti lo stato di allattamento ovvero dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 D.P.R. 445/2000. Ai fini di cui al precedente punto 4.4, comma 2, il genitore avvocato/praticante abilitato dovrà presentare apposita istanza al Presidente/Giudice procedente allegando un certificato medico dal quale risulti la patologia del figlio e/o dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 D.P.R. 445/2000 dalla quale risultino le gravi necessità del figlio e l'impossibilità di provvedere altrimenti alla assistenza del medesimo. 4.6 Qualora l'udienza per uno o più processi abbia subito slittamenti degli orari previsti Il Giudice e gli Avvocati concederanno nell'ordine di trattazione dei processi la precedenza a quelli in cui il genitore avvocato/praticante abilitato al patrocinio si trovi in stato di gravidanza o di puerperio ovvero debba provvedere a gravi necessità dei figli come sopra documentate 4.7 Nei procedimenti con imputati sottoposti a custodia cautelare, il Difensore, prima di richiedere il rinvio dell'udienza dovrà informare il proprio assistito circa le conseguenze ai sensi dell'art. 304 c.p.p., dell'eventuale accoglimento dell'istanza sotto il profilo della sospensione del termine di durata della misura relativa alla fase in cui si trova il procedimento. 4.8 Le Segreterie e le Cancellerie nonché gli Avvocati daranno la precedenza nell'accesso agli Uffici e nel disbrigo delle relative attività alla donna avvocato/praticante legale in stato di gravidanza o che rappresenti ragioni di urgenza legate all'allattamento nonché al genitore avvocato/praticante legale che rappresenti urgenti necessità di cura della prole od altre gravi necessità dei figli. Udienza preliminare e udienze ex art. 127 c.p.p.: regole specifiche 5.1 Le udienze preliminari e quelle ex art.127 c.p.p. sono fissate per fasce orarie, di regola, alle ore 9.30, e 11.30, disponendo per ciascuna di esse non più di 5 processi o procedimenti e comunque in modo tale da consentire un'adeguata trattazione degli stessi all'interno della fascia oraria. 5.2 All'udienza preliminare si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 1.5, 1.10, 3.7 e tutte le disposizione a tutela della gravidanza, del puerperio e della genitorialità. 5.3 Qualora nel corso dell'udienza preliminare venga avanzata richiesta di giudizio abbreviato, la discussione sarà differita ad altra data, al fine di non intralciare l'ordinario e regolare svolgimento dell'udienza, tranne in ipotesi di celere trattazione del processo. 5.4 L'ufficio del GUP trasmette il fascicolo del dibattimento alla Cancelleria della Sezione Dibattimentale e il fascicolo del Pubblico Ministero alla Segreteria del Sostituto Procuratore almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione. 5.5 Il GUP segnala nel fascicolo del dibattimento la necessità della nomina dell'interprete e inserisce nel decreto che dispone il giudizio la seguente formula relativa alla citazione della persona offesa: 'la persona offesa, oltre ad 5

6 esercitare i diritti e le facoltà ad essa riconosciuti dalla legge, ha altresì la facoltà, ma non l'obbligo di partecipare al processo assumendo la qualità di parte civile, è pertanto citata a comparire alla sopra indicata udienza allo scopo di consentirle, ove lo ritenga opportuno e previa nomina di un difensore, di costituirsi parte civile al fine di chiedere le restituzioni ed il risarcimento del danno, potendo comunque comparire personalmente. Potrà essere nuovamente citata come testimone per altra successiva udienza, alla quale, invece, avrà l'obbligo di comparire". Un identico avviso è contenuto nel decreto di citazione diretta a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica 5.6. Nell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare è inserita la seguente formula: "avverte le/a persone/a offese che hanno la facoltà di nominare un difensore e di costituirsi parte civile nel processo sopra menzionato e che ove non ritengano di intervenire non è obbligatorio la loro presenza all'udienza fissata" Verifica funzionalità e modifica del Protocollo 6 Per la verifica della funzionalità e l'eventuale modifica del Protocollo è competente un comitato costituito dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore della Repubblica, dai giudici, dott. Italo Radoccia e dott.ssa Rosanna Capuozzo, dal Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati e della Camera Penale di Vasto e dai rappresentanti delle Cancellerie e delle Segreterie. Vasto 22 luglio 2015 Il Presidente del Tribunale TBruno Giangiacomo Il Procuratore-dTeiR$ubblica Il Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati Avv. itto Il Presidente della Camera penale Avv. Giovanni Cerella

7 PROTOCOLLO D'INTESA PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI MINIMI IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DEL DIFENSORE DI PARTE AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, DIFESA D'UFFICIO, IRREPERIBILI Premessa: Il regolamento dettato con il DM n. 55 del 10 marzo 2014 prevede, per quanto qui d'interesse, che: 1) per la liquidazione si tiene conto dei valori medi indicati nella tabella, aumentabili fino ail'80% o diminuibili fino al 50% in ragione dei parametri generali indicati all'art. 12 (urgenza e pregio dell'attività prestata, importanza, natura, complessità del procedimento, gravità e numero delle imputazioni, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto affrontate, contrasti giurisprudenziali, rilevanza patrimoniale, numero di documenti da esaminare, continuità dell'impegno, esito ottenuto, concreta incidenza degli atti assunti); 2) qualora l'avvocato assista più soggetti aventi stessa posizione processuale, il compenso può di regola essere aumentato del 20% per ogni soggetto oltre al primo, fino a un massimo di 10 soggetti, e del 5% per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. Tuttavia, in questo caso, quando la prestazione professionale non comporta l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto, il compenso liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto del 30%; 3) qualora l'avvocato difenda una parte contro più parti, sempre che la prestazione non comporti l'esame delle medesime situazioni di fatto o di diritto (ipotesi dell'imputato che debba fronteggiare più parti civili aventi posizioni diverse), possono applicarsi gli aumenti di cui al numero precedente; 4) spetta all'avvocato il rimborso forfettario, di regola nella misura del 15% (art. 2); Deve, poi, tenersi conto della disposizione prevista dall'art. 106 bis del D.P.R. n. 115/2002 (introdotto con D.L. n. 147/2013), che stabilisce che gli importi spettanti al difensore dei soggetti ammessi al gratuito patrocinio ed equiparati sono ridotti di un terzo. Ciò premesso, va detto che la liquidazione avviene per fase e che i valori previsti nel D.M. 55/2014 per ciascuna fase sono così stabiliti per i giudizi dinanzi al Tribunale: indagini indagini cautelari preliminari difensive personali studio della controversia 810,00 810,00 360,00 fase introduttiva 630,00 === 1.170,00 fase istruttoria 990, ,00 fase decisoria 1.170,00 === 1.350,00 i

8 cautelari reali studio controversia 360,00 fase introduttiva 1.170,00 fase istruttoria fase decisoria 1.350,00 gip e gup monocratico collegiale 810,00 450,00 450,00 720,00 540,00 720,00 990, , , , , ,00 Per quanto riguarda il giudizio di cassazione, che pure interessa (in quanto la Suprema Corte - Sez. III Civ., 13 maggio 2009, n ha stabilito che la competenza a provvedere sulla liquidazione spetta al giudice del rinvio o al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell'esito del giudizio di cassazione, e, in caso di cassazione della sentenza e decisione nel merito, al giudice al quale gli atti sarebbero stati rinviati se non vi fosse stata decisione nel merito), i valori medi sono i seguenti: studio della controversia: 900,00 fase introduttiva 2.520,00 fase decisoria 2.610,00 DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI MINIMI: Tribunale Per la determinazione degli importi MINIMI della liquidazione si calcola per ciascun valore, la inedia tra l'importo base previsto in tabella, e l'importo ottenuto riducendo il valore in tabella fino al 50% come consentito dall'art. 12 del DM 55/2014. Il valore così risultante, che costituirà la base di calcolo del compenso, verrà poi ridotto operando la diminuzione prevista dall'art. 106 bis (cioè la riduzione di 1/3); nel caso in cui per il complessivo calcolo del compenso vadano conteggiate anche le variabili in aumento di seguito specificate, dette variabili andranno dapprima sommate all'importo costituente base di calcolo, e sul totale risultante verrà applicata la diminuzione prevista dall'art. 106 bis (cioè la riduzione di 1/3); resta inteso che quanto previsto nel presente protocollo non preclude la possibilità di applicare alla liquidazione le maggiorazioni di legge in base all'esame dell'attività svolta nel del caso concreto, ed in applicazione dei criteri di valutazione dettati dall'art 12 dm 55/2014; 2

9 INDAGINI PRELIMINARI TABELLA I Colonna A Colonna B IMPORTO IMPORTO TABELLA TABELLA D.M. RIDOTTO 55/2014 DEL 50% IMPORTO LIQUIDAZIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RIDUZIONE DI MEDIA 1/3 DELLA COLONNE MEDIA TRA A/B COLONNE A /13) A studio controversia 810,00 405,00 607,50 405,00 B fase introduttiva 630,00 315,00 472,50 315,00 C fase istruttoria 990,00 495,00 742,50 495,00 D fase decisoria 1.170,00 585,00 877,50 585,00 INDAGINI DIFENSIVE A studio controversia 2810,00 405,00 607,50 405,00 B fase introduttiva NP NP NP NP C fase istruttoria 1.350,00 675, ,50 675,00 D fase decisoria NP NP NP NP CAIITELARI PERSONALI A studio controversia 360,00 180,00 270,00 180,00 B fase introduttiva 1.170,00 585,00 877,50 585,00 C fase istruttoria NP NP NP NP D fase decisoria 1.350,00 675,00 «1.012,50 675,00 CAUTELARI REALI A studio controversia 360,00 180,00 270,00 180,00 13 fase introduttiva 1.170,00 585,00 877,50 585,00 C fase istruttoria NP NP NP NP D fase decisoria 1.350,00 675, ,50 675,00 GIP E GUP A studio controversia 810,00 405,00 607,50 405,00 B fase introduttiva 720,00 360,00 540,00 360,00 C fase istruttoria 990,00 495,00 742,50 495,00 D fase decisoria 1.350,00 675, ,50 675,00 TRIBUNALE MONOCRATICO A studio controversia 450,00 225,00 337,50 225,00 B fase introduttiva 540,00 270,00 405,00 270,00 C fase istruttoria 1.080,00 540,00 810,00 540,00 3

10 D fase decisoria 1.350,00 675, ,50 675,00 TRIBUNALE COLLEGIALE A studio controversia 450,00 225,00 337,50 225,00 B fase introduttiva 720,00 360,00 540,00 360,00 C fase istruttoria 1.350,00 675, ,50 675,00 D fase decisoria 1.350,00 675, ,50 675,00 Ne consegue che gli importi minimi da liquidare, secondo le varie evenienze, sono i seguenti (tenendo presente che la fase di studio vi sarà sempre e che per attività istruttoria deve intendersi quella diversa dalla mera produzione documentale): A indagini preliminari TABELLA!! 1) con redazione atto senza fasi istruttoria e decisoria (A+B) 720,00; 2) senza redazione di atto senza istruttoria, con sola fase decisoria (A+D) 990,00; 3) con redazione di atto, senza istruttoria e con fase decisoria (A+B+D) 1.305,00; 4) senza redazione di atto, con istruttoria e fase decisoria (A+C+D) 1.485,00; 5) con redazione di atto, istruttoria e fase decisoria (A+B+C+D) 1.800,00 oltre 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge. B indagini difensive 1) con redazione atto senza fase istruttoria (A) 405,00; 2) senza redazione di atto, con istruttoria (A+C) 1.080,00; 3) con redazione di atto, con istruttoria (A+C) 1.080,00. oltre 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge. C cautelari personali 1) con redazione atto, senza fase decisoria: (A+B) 765,00; 2) senza redazione di atto, con sola fase decisoria (A+D) 855,00; 3) con redazione di atto, e con fase decisoria (A+B+D) 1.440,00; oltre 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge. D cautelari reali 1) con redazione atto, senza fase decisoria: (A+B) 765,00; 2) senza redazione di atto, con sola fase decisoria (A+D) 855,00; 3) con redazione di atto, e con fase decisoria (A+B+D) 1.440,00; oltre 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge. ra

11 E GIP E GUP 1) con redazione atto senza fasi istruttoria e decisoria (A+B) 765,00, 2) senza redazione atto, senza istruttoria, con sola fase decisoria (A+D) 1.080,00; 3) con redazione di atto, senza istruttoria e con fase decisoria (A+B+D) 1.440,00; 4) senza redazione di atto, con istruttoria e fase decisoria (A+C+D) 1.575,00; 5) con redazione di atto, istruttoria e fase decisoria (A+B+C+D) 1.935,00. oltre 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge. F monocratico 1) con redazione di atto, senza fasi istruttoria e decisoria: (A+B) 495,00; 2) senza redazione di atto, senza istruttoria, con sola fase decisoria (A+D) 900,00; 3) con redazione di atto, senza istruttoria e con fase decisoria (A+B+D) 1.170,00; 4) senza redazione di atto, con istruttoria e fase decisoria (A+C+D) 1.440,00; 5) con redazione di atto, istruttoria e fase decisoria (A+B+C+D) 1.710,00. oltre 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge. G collegiale 1) con redazione di atto, senza fasi istruttoria e decisoria (A+B) 585,00; 2) senza redazione di atto, senza istruttoria, con sola fase decisoria (A+D) 900,00; 3) con redazione di atto, senza istruttoria e con fase decisoria (A+B+D) 1.260,00; 4) senza redazione di atto, con istruttoria e fase decisoria (A+C+D) 1.575,00; 5) con redazione di atto, istruttoria e fase decisoria (A+B+C+D) 1.935,00. oltre 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge. PLURALITA' DI PARTI ASSISTITE Se l'avvocato difende più imputati con stessa posizione processuale e la prestazione non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni, l'aumento per ciascun ulteriore imputato (fissato al 10% nel caso di difesa fino a dieci persone, ed al 5% per gli ulteriori assistiti) va operato sugli importi suddetti, ridotti del 30% (art. 12 co 2 DM55/2014), quindi come segue: INDAGINI PRELIMINARI TABELLA III vi AUMENTO AUMENTO PER OGNI PER OGNI PARTE PARTE ASSISTITA BASE ASSISTITA OLTRE LA CALCOLO DA2A1O 10"

12 ipotesi sub i (A+B) 720,00-1/3 504,00 50,40 25,20 ipotesi sub 2 (A+D) 990,00-1/3 693,00 69,30 34,65 ipotesi sub 3 (A+B+D) 1.305,00-1/3 913,50 91,35 45,68 ipotesi sub 4 (A+C+D) 1.485,00-1/ ,50 103,95 51,98 ipotesi sub 5 (A+B+C+D) 1.800,00-1/ ,00 126,00 63,00 OLTRE 15% PER SPESE GENERALI, Iva e Cap come per legge INDAGINI DIFENSIVE ipotesi sub i (A) 405,00-1/3 283,50 2 8,3 5 14,18 ipotesi sub 2 (A+C) 1.080,00-1/3 756,00 75,60 37,80 ipotesi sub 3 (A+C) 1.080,00-1/3 756,00 C 75,60 37,80 OLTRE 15% PER SPESE GENERALI, Iva e Cap come per legge CAUTELARI PERSONALI ipotesi sub i (A+B) 765,00-1/3 535,50 53,55 26,78 ipotesi sub 2 (A+D) 855,00-1/3 598,50 59,85 29,93 ipotesi sub 3 (A+B+D) 1.440,00-1/ ,00 100,80 50,40 OLTRE 15% PER SPESE GENERALI, Iva e Cap come per legge CAUTELARI REALI ipotesi sub 1 (A+B) 765,00-1/3 535,50 53,55 26,78 ipotesi sub 2 (A+D) 855,00-1/3 598,50 59,85 29,93 ipotesi sub 3 (A+B+D) 1.440,00-1/ ,00 100,80 50,40 OLTRE 15% PER SPESE GENERALI, Iva e Cap come per legge GIPeGUP ipotesi sub i (A+B) 765,00-1/3 535,50 5 3,5 5 26,78 ipotesi sub 2 (A+D) 1.080,00-1/3 756,00 75,60 37,8() ipotesi sub 3 (A+B+D) 1.440,00-1/ ,00 100,80 50,40 ipotesi sub 4 (A+C+D) 1.575,00-1/ ,50 110,25 55,13 ipotesi sub 5 (A+B+C+D) 1.935,00-1/ ,50 135,45 67,73 OLTRE 15% PER SPESE GENERALI, Iva e Cap come per legge TRIBUNALE MONOCRATICO ipotesi sub i (A+B) 495,00-1/3 346,50 34,65 17,33 ipotesi sub 2 (A+D) 900,00-1/3 630,00 63,00 31,50 ipotesi sub 3 (A+B+D) 1.170,00-1/3 819,00 81,90 40,95 ipotesi sub 4 (A+C+D) 1.440,00-1/ ,00 100,80 50,40 ipotesi sub 5 (A+B+C+D) 1.710,00-1/ ,00 119,70 59,85 OLTRE 15% PER SPESE GENERALI, Iva e Cap come per legge TRIBUNALE COLLEGIALE ipotesi sub i (A+B) 585,00-1/3 409,50 40,95 20,48 ipotesi sub 2 (A+D) 900,00-1/3 630,00 63,00 31,50 ipotesi sub 3 (A+B+D) 1.260,00-1/3 882,00 88,20 44,10 ipotesi sub 4 (A+C+D) 1.575,00-1/ ,50 110,25 55,13 ipotesi sub 5 (A+B+C+D) 1.935,00-1/ ,50 135,45 67,73 OLTRE 15% PER SPESE GENERALI, Iva e Cap come per legge 6

13 Se il soggetto ammesso al gratuito patrocinio è la parte civile, la liquidazione avverrà coi medesimi criteri, tenendo conto dell'eventuale pluralità d'imputati che non comporti esame di diverse situazioni, alla quale conseguirà l'applicazione degli aumenti appena visti. CORTE DI CASSAZIONE Per la liquidazione degli onorari per il giudizio di cassazione, seguendo il medesimo procedimento, si ottengono i seguenti importi minimi: IMPORTO LIQUIDAZIONE PATROCINIO A Colonna A SPESE DELLO IMPORTO Colonna STATO TABELLA IMPORTO (RIDUZIONE DI CON TABELLA MEDIA 1/3 DELLA MASSIMA D.M. COLONNE MEDIA TRA RIDUZIONE 55/2014 A/B COLONNE A/B) A STUDIO CONTROVERSIA 450,00 900,00 675,00 472,50 B FASE INTRODUTTIVA 1.260, , , ,00 C FASE DECISORIA 1.305, , , ,25 Ne consegue che i minimi che si possono liquidare per il giudizio di cassazione, secondo le varie evenienze, sono i seguenti (tenendo presente che la fase di studio vi sarà sempre) 1) con redazione ricorso e partecipazione udienza (A+B+C) 3.165,75 2) senza redazione ricorso e partecipazione udienza (A+B) 1.795,50 3) con redazione ricorso, senza partecipazione udienza (A+C) 1.842,75 oltre 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge. Pluralità di parti assistite: AUMENTO PER AUMENTO PER OGNI PARTE OGNI PARTE BASE ASSISTITA DA ASSISTITA CALCOLO 2A10 OLTRE LA1OA ipotesi sub ,75-1/ ,03 221,60 110,80 ipotesi sub ,50-1/ ,85 125,69 62,84 ipotesi sub ,75-1/ ,93 128,99 64,50 oltre 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge 7

14 Ulteriori variabili in aumento Sono previste ulteriori variabili in aumento: - per le fasi d'indagine preliminare, cautelari personali e reali, GIP e GUP, per ciascuna udienza ulteriore alla prima; - per le fasi tribunale monocratico e collegiale per ciascuna udienza ulteriore a tre (presupponendo che il procedimento si completi con una udienza di smistamento, una dibattimentale, una di discussione) - in presenza di parte civile - in caso di processo con imputato detenuto - in caso di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale - in caso di pluralità di capi d'imputazione - in caso di reati di particolare complessità Gli importi di seguito indicati per le fasi andranno quindi ad aggiungersi alla somma liquidabile per tutte le fasi secondo gli schemi precedenti, PRIMA di procedere alla riduzione di 1/3 di cui all'art. 106bis DM: 1) Pe!' ogni udienza ulteriore, ad eccezione di quelle di rinvio disposto su istanza del difensore che chiede la liquidazione: aumento massimo 200,00; 2) Presenza di almeno una parte civile: aumento massimo 100,00 3) Processo con imputato detenuto/detenuti aumento massimo 100,00 4) Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale non esclusivamente documentale: Tribunale monocratico aumento massimo fino a 765,00 (fase studio+istrutt.) Tribunale Collegiale aumento massimo fino a 900,00 (fase studio+istrutt.) 5) Pluralità di capi d'imputazione: Capi d'imputazione da 5 a 10 : aumento massimo fino al 30% dell'importo complessivo di cui alla tabella base; Capi d'imputazione oltre 10: aumento massimo fino al 40% dell'importo complessivo di cui alla tabella base 6) Processi che riguardano reati di competenza del tribunale Collegiale o reati di competenza del giudice monocratico di particolare complessità (Artt. 306 co 2 CP, 307 CP, 589 CP; 590 CP, 605 CP, 629 co 1 CP; 640 CP; 640bis CP, 640 ter CP, 643 CP, delitti di cui al capo III del libro Il CP - Artt. da 449 a 452 CP - reati ambientali, reati edilizi, reati societari, finanziari e bancari): aumento massimo fino al 50% dell'importo complessivo di cui alla tabella base oltre 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge IPOTESI SPECIALI GIP E GUP Definizione con patteggiamento (tab Il lett E n. 1)

15 Definizione con rito abbreviato (tab I! lett E n. 2) 1.080,00 Definizione con rito abbreviato condizionato (tab I! lett E n. 4) 1.575,00 Udienza di convalida 250,00 TRIBUNALE MONOCRATICO Definizione con patteggiamento o oblazione (tab TI lett F n. 1) Definizione con rito abbreviato (tab I! lett F n. 2) Definizione con rito abbreviato condizionato (tab I! lett F n. 4) Udienza di convalida TRIBUNALE COLLEGIALE (casi ex ART. 449 CPP) Definizione con patteggiamento (tab I! lett G n. 1) Definizione con rito abbreviato (tab Il lett G n. 2) Definizione con rito abbreviato condizionato (tab 11 lett G n. 4) Udienza di convalida 495,00 900, ,00 250,00 585,00 900, ,00 250,00 oltre 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge. RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE (anche se avanzata in udienza) A pena di irricevibilità l'istanza deve contenere: 1) copia del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio; 2) autocertificazione con la quale il difensore dichiari, sotto la propria responsabilità, l'attività svolta e della quale si chiede la liquidazione, da presentarsi anche attraverso l'utilizzo della modulistica allegata al presente protocollo; 3) eventuale documentazione comprovante le spese sostenute per le trasferte e la certificazione necessaria per il pagamento delle indennità di viaggio (ricevute di alberghi, certificato di distanza chilometrica, ricevute di pedaggi e di parcheggi, il tutto ai sensi dell'art. 27 D.M. n. 55/14). NEI DECRETI DI LIQUIDAZIONE SARANNO INDICATI GLI IMPORTI PER LE SINGOLE FASI PS

16 ONORARIO PER LE DIFESE D'UFFICIO Le istanze di liquidazione delle difese d'ufficio, dovranno contenere: 1) autocertificazione con la quale il difensore dichiari, sotto la propria responsabilità, l'attività svolta e della quale si chiede la liquidazione, da presentarsi anche attraverso l'utilizzo della modulistica allegata al presente protocollo; 2) eventuale documentazione comprovante le spese sostenute per le trasferte e la certificazione necessaria IJez il pagamento delle indennità di viaggio (ricevute di alberghi, certificato di distanza chilometrica, ricevute di pedaggi e di parcheggi, il tutto ai sensi dell'art. 27 D.M. n. 55/14). Nell'istanza di liquidazione dovrà dichiararsi che sono state esperite le procedure di recupero del credito e, a tale fine, il difensore deve I)Iodt l're a) lettera con la quale è stato richiesto il pagamento dell'onorario e lettera di messa in mora; b) decreto ingiuntivo; c,) atto di precetto; d) verbale di pignoramento mobiliare negativo; e) visura presso i registri immobiliari e presso il PRA; J) esito accertamento presso Agenzia delle Entrate al fine di dimostrare l'inesistenza di fonti di reddito. Al fini della liquidazione delle competenze per le attività di difesa d'ufficio, Si terrà conto degli importi determinati per il gratuito patrocinio, fatta eccezione (lei minimi, per i quali è prevista specifica tabella. Resta fermo che le spese sostenute per tali attività continueranno a non essere rimborsate, preferendosi seguire l'orientamento della Suprema Corte indicato con le sentenze Sez. IV, 12 gennaio 2006, Rodinò, n , Rv e Sez. IV, 9 ottobre 2007, Destino, n , Rv ). ONORARIO PER GLI IRREPERIBILI Per la liquidazione degli onorari ai difensori degli irreperibili, si seguiranno, in caso d'irreperibilità dichiarata, i criteri prima indicati. Anche in questo caso, il difensore dovrà allegare alla richiesta un'autocertificazione con la quale dichiari, sotto la propria responsabilità, l'attività svolta e della quale si chiede la liquidazione, da presentarsi anche attraverso l'utilizzo della modulistica allegata al presente protocollo PARTE CIVILE Pci' il difensore della parte civile si applicheranno i medesimi parametri fissati nel presente protocollo per la difesa dell'imputato, in quanto applicabili. 10

17 Il Presidente del Tribunale Dott. Bruno Giangiacomo Il Procur li ca rei Il Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati Avv4ittorio Me ne Il Presidente della Camera penale Avv. Giovanni Cerella 11

18

concordando sulla necessità che le udienze penali avanti ai Giudici di Pace di Milano si svolgano in modo da

concordando sulla necessità che le udienze penali avanti ai Giudici di Pace di Milano si svolgano in modo da Il Coordinatore dei Giudici di Pace di Milano, Avv. Vito Dattolico, il Presidente del Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Milano, Avv. Paolo Giuggioli ed il Presidente della Camera Penale di Milano,

Dettagli

A) PREMESSE SUL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

A) PREMESSE SUL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Istituzione di un "protocollo" per la liquidazione degli onorari dovuti ai difensori (d'ufficio o di fiducia) di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, nonché ai difensori d ufficio di soggetti

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO PROTOCOLLO UDIENZE PENALI. tra. Tribunale di Pesaro. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO PROTOCOLLO UDIENZE PENALI. tra. Tribunale di Pesaro. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO PROTOCOLLO UDIENZE PENALI tra Tribunale di Pesaro Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Pesaro 1. Udienza di prima

Dettagli

TRIBUNALE DI IMPERIA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI IMPERIA ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IMPERIA CAMERA PENALE IMPERIA- SANREMO ROBERTO MORONI

TRIBUNALE DI IMPERIA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI IMPERIA ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IMPERIA CAMERA PENALE IMPERIA- SANREMO ROBERTO MORONI PROTOCOLLO D'INTESA PER LA GESTIONE DELLE UDIENZE PENALI, COLLEGIALI E MONOCRATICHE Giudizi dibattimentali monocratici relativi ad opposizione a decreto penale di condanna e giudizi immediati. a) I giudizi

Dettagli

AQ?M DIBATTIMENTALI COLLEGIALI E MONOCRATICHE

AQ?M DIBATTIMENTALI COLLEGIALI E MONOCRATICHE RUO Allività AQ?M ~~~5l:UuLo~miffs~ ER LA GESTIONE DELLE UDIENZE PENALI DIBATTIMENTALI COLLEGIALI E MONOCRATICHE L L'udienza penale dibattimentale monocratica inizia alle ore 9.00. L'udienza penale collegiale

Dettagli

V "4.111t bis RC Il Procurato'. Federico. o Giudiziario di Reggio Calabria PROTOCOLLO D'INTESA TRA

V 4.111t bis RC Il Procurato'. Federico. o Giudiziario di Reggio Calabria PROTOCOLLO D'INTESA TRA 0 8 0 0 6 3 0 2 1 0 3 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIB. DI REGGIO CAL. N.4 vs/a5,1/410...441, cc / 4'45 Funzione Macroattività Attività Fascicolo V "4.111t bis RC Il Procurato'. Federico Ila Repubblica

Dettagli

e questo al fine dì disporre il rinvio con le seguenti modalità:

e questo al fine dì disporre il rinvio con le seguenti modalità: PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PROMOZIONE DI STRATEGIE CONDIVISE FINALIZZATE ALLA DIFFUSIONE DEI PRINCIPI DI PARI OPPORTUNITÀ ED ALLA RIMOZIONE Dì OGNI COMPORTAMENTO DISCRIMINATORIO PER.RAGIONI DI SESSO NELL'ESERCIZIO

Dettagli

TABELLA DI LIQUIDAZIONE STANDARDlZZATA

TABELLA DI LIQUIDAZIONE STANDARDlZZATA TABELLA DI LIQUIDAZIONE STANDARDlZZATA CRITERI DI LIQUIDAZIONE Ciascuna nota è formulala in linea con il dettato normativo dell'art. 12 D.M. 55/14. che prevede 4 fasi processuali (studio, i ntroduttiva

Dettagli

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI AVVISO

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI AVVISO CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI AVVISO Essendosi perfezionata solo ora la sottoscrizione del Protocollo allegato da parte di questo Ordine e della Camera penale, si invia agli iscritti il Protocollo

Dettagli

TARIFFA PENALE NORME GENERALI

TARIFFA PENALE NORME GENERALI TARIFFA PENALE TARIFFA PENALE NORME GENERALI 1. 1. Per la determinazione dell onorario di cui alla tabella deve tenersi conto della natura, complessità e gravità della causa, del numero e della importanza

Dettagli

TRIBUNALE DI TRAPANI PROTOCOLLO DI INTESA

TRIBUNALE DI TRAPANI PROTOCOLLO DI INTESA TRIBUNALE DI TRAPANI PROTOCOLLO DI INTESA Il COA di Trapani, la CP Trapani, il Tribunale di Trapani, il Gip ritenuta necessaria, a seguito delle riunioni e delle intese, la semplificazione delle liquidazioni

Dettagli

PROTOCOLLO D INTESA SUL RICONOSCIMENTO DEL LEGITTIMO IMPEDIMENTO

PROTOCOLLO D INTESA SUL RICONOSCIMENTO DEL LEGITTIMO IMPEDIMENTO PROTOCOLLO D INTESA SUL RICONOSCIMENTO DEL LEGITTIMO IMPEDIMENTO Tra TRIBUNALE DI MODENA in persona del Presidente PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MODENA in persona del Procuratore UFFICIO

Dettagli

7. LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI IN AMBITO PENALE - TRIBUNALE (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ED EQUIPARATI) PROTOCOLLO (*)

7. LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI IN AMBITO PENALE - TRIBUNALE (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ED EQUIPARATI) PROTOCOLLO (*) 7. LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI IN AMBITO PENALE - TRIBUNALE (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ED EQUIPARATI) PROTOCOLLO (*) PREMESSA Atteso che, analogamente al d.m. precedente - n. 140 del 20 luglio 2012

Dettagli

Al comma 1, sostituire le parole le parti private con le parole nei quali siano interessate più parti private, queste

Al comma 1, sostituire le parole le parti private con le parole nei quali siano interessate più parti private, queste Al comma 1, sostituire le parole da le parti private fino a delle condizioni, con le seguenti: nei quali siano interessate più parti private, queste non possono stare in giudizio se non con il ministero

Dettagli

E DIBATTIMENTALI PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO. Condiviso dai magistrati del Tribunale,

E DIBATTIMENTALI PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO. Condiviso dai magistrati del Tribunale, PROTOCOLLO PER LE UDIENZE PENALI PRELIMINARI E DIBATTIMENTALI PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO Condiviso dai magistrati del Tribunale, dell Ufficio Gip / Gup, della Procura della Repubblica, dal Consiglio

Dettagli

PROTOCOLLO D'INTESA CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROVIGO COMITATO PER LE PARI OPPORTUN1TA' DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

PROTOCOLLO D'INTESA CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROVIGO COMITATO PER LE PARI OPPORTUN1TA' DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PROTOCOLLO D'INTESA TRIBUNALE DI ROVIGO UFFICIO DEL GIUDICE Dl PACE DI ROVIGO CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROVIGO COMITATO PER LE PARI OPPORTUN1TA' DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROVIGO 1- VISTI

Dettagli

Entrano in vigore oggi le modifiche ai parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati.

Entrano in vigore oggi le modifiche ai parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati. Parametri forensi: il nuovo decreto in Gazzetta Decreto Ministero, Giustizia, 08/03/2018 n 37 di Redazione Altalex Pubblicato il 27/04/2018 Entrano in vigore oggi le modifiche ai parametri per la liquidazione

Dettagli

IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE

IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE Il patrocinio a spese dello Stato ex art.74 D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 Istituzione del patrocinio. Comma 1: «1. E' assicurato il patrocinio nel processo

Dettagli

Comitato Pari Opportunità_ Ordine Avvocati Trani. [Protocollo di intesa legittimo impedimento ]

Comitato Pari Opportunità_ Ordine Avvocati Trani. [Protocollo di intesa legittimo impedimento ] [Protocollo di intesa legittimo impedimento ] 11/01/2016 2 Protocollo d'intesa sul riconoscimento del "LEGITTIMO IMPEDIMENTO" Proposta dal Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell'ordine degli Avvocati

Dettagli

TAVOLA SINOTTICA DELLE MODIFICHE NORMATIVE

TAVOLA SINOTTICA DELLE MODIFICHE NORMATIVE TARIFFE FORENSI TAVOLA SINOTTICA DELLE MODIFICHE NORMATIVE DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, 8 MARZO 2018 N. 37 Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA DIFESA DI UFFICIO

REGOLAMENTO DELLA DIFESA DI UFFICIO REGOLAMENTO DELLA DIFESA DI UFFICIO IL SISTEMA A) Il Consiglio dell Ordine predispone i seguenti elenchi separati per le difese di ufficio (penale), dinanzi al: 1) Tribunale ordinario ed uffici Gip 2)

Dettagli

STALKING E IPOTESI DI CONFINE

STALKING E IPOTESI DI CONFINE STALKING E IPOTESI DI CONFINE Introduzione... XIII I GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL DELITTO DI ATTI PERSECUTORI 1 L ALTERNATIVITÀ DELLE CONDOTTE. STALKING A DANNO DI PIÙ PERSONE La questione... 3 Analisi

Dettagli

PROGRAMMA DELLE LEZIONI DEONTOLOGIA FORENSE

PROGRAMMA DELLE LEZIONI DEONTOLOGIA FORENSE Scuola di Formazione Avvocati della Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere FORMAZIONE PENALISTICA DI BASE CORSO DI PRIMO LIVELLO DI FORMAZIONE

Dettagli

Valore medio di liquidazione

Valore medio di liquidazione INDICE TABELLE PARAMETRI IN MATERIA PENALE REGOLAMENTO MINISTERO GIUSTIZIA ( Decreto n. 55, firmato dal Ministro Orlando in data 10 marzo 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2014)

Dettagli

LINEE GUIDA PER IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

LINEE GUIDA PER IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO LINEE GUIDA PER IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO PROTOCOLLO D'INTESA I Giudici penali del Tribunale di Busto Arsizio i Magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio i rappresentanti

Dettagli

16 GENNAIO 2019, 14.30

16 GENNAIO 2019, 14.30 16 GENNAIO 2019, 14.30 Aula polifunzionale dell Ordine degli Avvocati Palazzo di giustizia di Imperia via XXV Aprile 67, piano terra I CASI IN CUI OCCORRE L INTERPRETE L interprete è chiamato a svolgere

Dettagli

Capitolo I Normativa tariffa forense

Capitolo I Normativa tariffa forense Capitolo I Normativa tariffa forense D.M. 8 aprile 2004, n. 127 - Regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali,

Dettagli

D.M. GIUSTIZIA 20 LUGLIO 2012 n 140 Gazzetta Ufficiale Riforma dei compensi professionali. Disposizioni concernenti gli AVVOCATI

D.M. GIUSTIZIA 20 LUGLIO 2012 n 140 Gazzetta Ufficiale Riforma dei compensi professionali. Disposizioni concernenti gli AVVOCATI D.M. GIUSTIZIA 20 LUGLIO 2012 n 140 Gazzetta Ufficiale 23.08.2012 Riforma dei compensi professionali. Disposizioni concernenti gli AVVOCATI D.M. Giustizia 20.07.2012 n 140/2012 G.U. 23.08.2012 Estratto

Dettagli

DM 140/2012 Estratto regolamento dei compensi professionali per Avvocati. Capo II Disposizioni concernenti gli avvocati

DM 140/2012 Estratto regolamento dei compensi professionali per Avvocati. Capo II Disposizioni concernenti gli avvocati - 1 - DM 140/2012 Estratto regolamento dei compensi professionali per Avvocati Capo II Disposizioni concernenti gli avvocati Art. 2 Tipologia di attivita' 1. Le prestazioni professionali forensi sono distinte

Dettagli

Le fasi pre e post dibattimentale in primo grado.

Le fasi pre e post dibattimentale in primo grado. Le fasi pre e post dibattimentale in primo grado. Con il presente articolo si intende tracciare un breve excursus degli adempimenti e delle sequenze di competenza della cancelleria del G.I.P. e della cancelleria

Dettagli

Sentenza n. 2/2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DELL'UFFICIO DI IMOLA

Sentenza n. 2/2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DELL'UFFICIO DI IMOLA Ingiuria art. 594 c.p.c denuncia costituzione parte civile assunzione dichiarazioni parti civili anche come testi e imputato rinuncia al mandato del difensore parte civile conclusioni in assenza di parte

Dettagli

TRIBUNALE DI PALERMO

TRIBUNALE DI PALERMO Ministero della Giustizia Tribunale di PALERMO ENTRATA -16/06/2016 12:19:48-0004557 IlllllllillIIIIIIIM TRIBUNALE DI PALERMO PROTOCOLLO DI INTESA per la liquidazione accelerata delle richieste di pagamento

Dettagli

Udienza di prima comparazione delle parti e trattazione (art. 183 c.p.c.)

Udienza di prima comparazione delle parti e trattazione (art. 183 c.p.c.) PROCESSO ORDINARIO DI COGNIZIONE DAL 1 MARZO 2006 IL RINVIO DELL UDIENZA in caso di mancata costituzione del convenuto,... per nullità della citazione per vizi inerenti la vocatio in jus (mancanza o incertezza

Dettagli

Codice Penale Militare di Pace Titolo V DEL GIUDIZIO. Capo I DEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO.

Codice Penale Militare di Pace Titolo V DEL GIUDIZIO. Capo I DEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO. Codice Penale Militare di Pace Titolo V DEL GIUDIZIO. Capo I DEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO. DEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI CON ISTRUZIONE FORMALE. Art. 354. Scelta del difensore:

Dettagli

PROTOCOLLO D INTESA. Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Reggio Calabria

PROTOCOLLO D INTESA. Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Reggio Calabria Direzione Provinciale di Reggio Calabria PROTOCOLLO D INTESA Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Reggio Calabria Uffici giudicanti di Locri (Tribunale e Uffici del Giudice di Pace di Locri

Dettagli

I nuovi articoli del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale ABUSO D'UFFICIO

I nuovi articoli del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale ABUSO D'UFFICIO I nuovi articoli del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale ABUSO D'UFFICIO 1 CODICE PENALE Articolo 323 1 Abuso d ufficio Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato il pubblico ufficiale

Dettagli

Viene concordata una procedura standard, che preveda:

Viene concordata una procedura standard, che preveda: Protocollo per la liquidazione degli onorari ai difensori dei cittadini non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, nei procedimenti penali (L. n.147/13 e D.M. n.55/14), e procedure assimilate

Dettagli

4. Nella liquidazione degli onorari a carico

4. Nella liquidazione degli onorari a carico CAPITOLO I TARIFFA DEGLI ONORARI, DEI DIRITTI E DELLE INDENNITÀ SPETTANTI AGLI AVVOCATI PER LE PRESTAZIONI GIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA Art. 1 - Diritto dell avvocato - 1.

Dettagli

PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE ARTT. 702-bis/quater c.p.c.

PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE ARTT. 702-bis/quater c.p.c. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE ARTT. 702-bis/quater c.p.c. Legge 18 giugno 2009 n. 69 introduce un rito alternativo a quello ordinario di cognizione a scelta dell attore da utilizzare nelle cause

Dettagli

Ø Tabella n. 1 sui compensi per le attività difensive svolte davanti al giudice di pace. omissis

Ø Tabella n. 1 sui compensi per le attività difensive svolte davanti al giudice di pace. omissis TABELLE DEI COMPENSI DEI DIFENSORI DEI NON ABBIENTI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, DEI DIFENSORI D UFFICIO E DI QUELLI DI IRREPERIBILI O LATITANTI Ø Tabella n. 1 sui compensi per le attività

Dettagli

Le indagini preliminari, definizione e disciplina giuridica

Le indagini preliminari, definizione e disciplina giuridica Le indagini preliminari, definizione e disciplina giuridica Autore: Concas Alessandra In: Diritto processuale penale Le indagini preliminari sono state introdotte nel codice di procedura penale dall'art.

Dettagli

LA RIFORMA ORLANDO SULLA GIUSTIZIA PENALE MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

LA RIFORMA ORLANDO SULLA GIUSTIZIA PENALE MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE STRUTTURA TERRITORIALE DEL DISTRETTO DI ANCONA LA RIFORMA ORLANDO SULLA GIUSTIZIA PENALE MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE LE MODIFICHE introdotte dalla L. 103/2017 con particolare

Dettagli

REGOLAMENTO SULLA DIFESA D UFFICIO PARTE I ELENCO NAZIONALE DEI DIFENSORI D UFFICIO. Articolo 1. Elenco nazionale dei difensori d'ufficio

REGOLAMENTO SULLA DIFESA D UFFICIO PARTE I ELENCO NAZIONALE DEI DIFENSORI D UFFICIO. Articolo 1. Elenco nazionale dei difensori d'ufficio REGOLAMENTO SULLA DIFESA D UFFICIO PARTE I ELENCO NAZIONALE DEI DIFENSORI D UFFICIO Articolo 1 Elenco nazionale dei difensori d'ufficio 1. Il Consiglio Nazionale Forense predispone e aggiorna l elenco

Dettagli

Disposizioni di attuazione del C.P.C. Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile (Aggiornato al 01/12/2014)

Disposizioni di attuazione del C.P.C. Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile (Aggiornato al 01/12/2014) Disposizioni di attuazione del C.P.C. Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile (Aggiornato al 01/12/2014) Titolo III Del processo di cognizione Capo I Del procedimento davanti al giudice

Dettagli

Associazione Italiana Giovani Avvocati Sezione di Messina. L attività professionale dei praticanti abilitati

Associazione Italiana Giovani Avvocati Sezione di Messina. L attività professionale dei praticanti abilitati Associazione Italiana Giovani Avvocati Sezione di Messina L attività professionale dei praticanti abilitati 17.04.2014 Ricorso al Giudice del Lavoro Avv. Antonio Tesoro La Corte di Cassazione, con sentenza

Dettagli

Sommario. 1. I diritti della persona offesa nella fase delle indagini preliminari pag. 9

Sommario. 1. I diritti della persona offesa nella fase delle indagini preliminari pag. 9 1. I diritti della persona offesa nella fase delle indagini preliminari pag. 9 1.1. Diritto di indicare elementi di prova di Lucia Galbiati pag. 9 1.1.1. Premessa pag. 9 1.1.2. I diritti e le facoltà della

Dettagli

PROVINCIA DI VICENZA

PROVINCIA DI VICENZA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO nell'esercizio dei poteri della Giunta Provinciale N. 263 DEL 02/10/2012 L anno DUEMILADODICI, il giorno DUE del mese di OTTOBRE alle ore 10:45 il Commissario

Dettagli

TABELLA CONTRIBUTO UNIFICATO 2013

TABELLA CONTRIBUTO UNIFICATO 2013 Processo Civile 1) Procedimenti ordinari per i quali il contributo è determinato sulla base del valore della contesa (art. 13 DPR 115/2002 aggiornato con le leggi di stabilità 2012 e 2013). Valore fino

Dettagli

Cassazione Penale, Sez. 3, 20 gennaio 2011, n Valutazione rischio amianto

Cassazione Penale, Sez. 3, 20 gennaio 2011, n Valutazione rischio amianto Cassazione Penale, Sez. 3, 20 gennaio 2011, n. 1791 - Valutazione rischio amianto - Amianto - Valutazione dei Rischi Responsabilità dei legali rappresentanti della ditta I. per non aver valutato adeguatamente

Dettagli

Tabella dei Compensi Professionali

Tabella dei Compensi Professionali Tabella dei Compensi Professionali Compensi richiesti dall'avv. Nicola Ghinelli per le varie tipologie di pratiche, in seguito all entrata in vigore del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (in G.U. 2 aprile 2014),

Dettagli

LINEE GUIDA OPERATIVE PER LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO CON MESSA ALLA PROVA DELL IMPUTATO NEL FORO DI BOLZANO

LINEE GUIDA OPERATIVE PER LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO CON MESSA ALLA PROVA DELL IMPUTATO NEL FORO DI BOLZANO LINEE GUIDA OPERATIVE PER LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO CON MESSA ALLA PROVA DELL IMPUTATO NEL FORO DI BOLZANO PARTI FIRMATARIE: Presidente del Tribunale di Bolzano; Presidente della Sezione Penale del Tribunale

Dettagli

INDICE. Schemi. Prefazione... XIII

INDICE. Schemi. Prefazione... XIII INDICE Prefazione... XIII Schemi 1A Giudizio abbreviato non condizionato nei procedimenti con udienza preliminare (art. 438)... 3 1B Giudizio abbreviato non condizionato nei procedimenti con udienza preliminare

Dettagli

VADEMECUM IN TEMA DI GENITORIALITÀ DEGLI AVVOCATI E DELLE AVVOCATE

VADEMECUM IN TEMA DI GENITORIALITÀ DEGLI AVVOCATI E DELLE AVVOCATE VADEMECUM IN TEMA DI GENITORIALITÀ DEGLI AVVOCATI E DELLE AVVOCATE LEGITTIMO IMPEDIMENTO Il protocollo adottato dal Tribunale di Novara, come recentemente modificato (anche alla luce della L. 205/17),

Dettagli

Procura della Repubblica presso il Tribunale di

Procura della Repubblica presso il Tribunale di 1 Procura della Repubblica presso il Tribunale di T I V O L I PROGETTO DI FORMAZIONE PER TIROCINIO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TIVOLI AI SENSI DELL ART. 73 D.L. 69/2013 CONVERTITO CON LEGGE 98/2013

Dettagli

Tribunale Ordinario di Firenze Presidenza

Tribunale Ordinario di Firenze Presidenza Tribunale Ordinario di Firenze Presidenza Il Presidente del Tribunale di Firenze, dott. Enrico Ognibene, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, dott. Giuseppe Quattrocchi, il Presidente

Dettagli

La legge sul processo lungo

La legge sul processo lungo La legge sul processo lungo Gli articoli del codice di procedura penale e della L. 354/1975 nel testo attualmente vigente e con le modifiche previste dal disegno di legge 2567 (Modifiche agli articoli

Dettagli

Il C.T.U. nel processo penale

Il C.T.U. nel processo penale CORSO PER C.T.U. UNA PROFESSIONE NELLA PROFESSIONE III EDIZIONE - 2017 Il C.T.U. nel processo penale a cura di Donatella Palumbo Sostituto Procuratore Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento

Dettagli

Procura della Repubblica per i Minorenni MILANO. Tribunale per i Minorenni MILANO

Procura della Repubblica per i Minorenni MILANO. Tribunale per i Minorenni MILANO Tribunale per i Minorenni MILANO Procura della Repubblica per i Minorenni MILANO PROTOCOLLO PER I PROCEDIMENTI PENALI E PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI DIFENSORI DEI SOGGETTI MINORENNI E DELLE PERSONE

Dettagli

Norme integrative per i giudizi di accusa davanti alla Corte Costituzionale.

Norme integrative per i giudizi di accusa davanti alla Corte Costituzionale. Reg. Corte Cost. 27 novembre 1962. Norme integrative per i giudizi di accusa davanti alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale, visti l'art. 4 della legge 18 marzo 1958, n. 265, e l'art. 25 del

Dettagli

Come funziona un processo

Come funziona un processo Come funziona un processo Autore : Emanuele Carbonara Data: 10/11/2016 Come si svolge un processo civile o penale? Quali sono le fasi che portano fino alla sentenza del giudice? Capiamolo con una semplice

Dettagli

'M. ~~llljìllol6 2iD 'S ~C,S\,()i;;' (,01 6

'M. ~~llljìllol6 2iD 'S ~C,S\,()i;;' (,01 6 'M. ~~llljìllol6 2iD 'S ~C,S\,()i;;' (,01 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE PROPOSTE DI TIROCINIO IN AFFIANCAMENTO A MAGISTRATI PRESSO IL TRIBUNALE DI TRIESTE Si informa che

Dettagli

LIBRO QUARTO - MISURE CAUTELARI

LIBRO QUARTO - MISURE CAUTELARI LIBRO QUARTO - MISURE CAUTELARI TITOLO II - Misure cautelari reali Capo I - Sequestro conservativo Presupposti ed effetti del provvedimento. Art. 316. 1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino

Dettagli

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n (GU n. 203 del ) convertito con modificazioni

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n (GU n. 203 del ) convertito con modificazioni DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n. 168 - (GU n. 203 del 31-8-2016) convertito con modificazioni in Legge TAVOLE DI RAFFRONTO DELLE MODIFICHE IN TEMA DI PROCEDURA CIVILE Codice di procedura civile Testo attuale

Dettagli

Patteggiamento ed incompatibilità del giudice

Patteggiamento ed incompatibilità del giudice Patteggiamento ed incompatibilità del giudice L'ipotesi di incompatibilità del giudice derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 1996 - che ha dichiarato la incostituzionalità dell'art.

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Presidenza PROTOCOLLO DI INTESA PER L ATTUAZIONE DELL ISTITUTO DELLA MESSA ALLA PROVA

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Presidenza PROTOCOLLO DI INTESA PER L ATTUAZIONE DELL ISTITUTO DELLA MESSA ALLA PROVA TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Presidenza PROTOCOLLO DI INTESA PER L ATTUAZIONE DELL ISTITUTO DELLA MESSA ALLA PROVA Il presente protocollo - redatto in collaborazione tra magistrati, avvocati e dirigente

Dettagli

Il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Rovigo In considerazione dei più recenti pareri espressi dal CNF in merito alla liquidazione delle

Il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Rovigo In considerazione dei più recenti pareri espressi dal CNF in merito alla liquidazione delle Il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Rovigo In considerazione dei più recenti pareri espressi dal CNF in merito alla liquidazione delle parcelle degli avvocati, in cui viene affermata la natura amministrativa

Dettagli

Tabella Contributo Unificato 2012. Indice Tabella

Tabella Contributo Unificato 2012. Indice Tabella Tabella Contributo Unificato 2012 Aggiornata al Decreto Sviluppo Processo Civile Ordinario Valore Indeterminabile Valore non dichiarato Giudice di Pace Contributo al 50% rispetto al processo civile ordinario

Dettagli

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. CAPO I Della integrazione della Corte costituzionale nei giudizi di accusa. Art. 1

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. CAPO I Della integrazione della Corte costituzionale nei giudizi di accusa. Art. 1 CORTE COSTITUZIONALE Norme integrative per i giudizi di accusa davanti alla Corte costituzionale (1) TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I Della integrazione della Corte costituzionale nei giudizi di accusa

Dettagli

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI UDINE

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI UDINE AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI UDINE ISTANZA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO EX ART. 78 D.P.R. 30.5.2002 N. 115 (SPESE DI GIUSTIZIA) Il/la sottoscritto/a nato/a a cittadinanza

Dettagli

Corte di Appello di Firenze

Corte di Appello di Firenze Corte di Appello di Firenze L'anno 2016, il mese di marzo, il giorno lo, alle ore 11.15 sono presenti: dott.ssa Margherita Cassano dott. Francesco D'Andrea dott.ssa Antonietta Fiorillo dott.ssa Marilena

Dettagli

INDICE INTRODUZIONE ALLE MISURE CAUTELARI

INDICE INTRODUZIONE ALLE MISURE CAUTELARI INDICE Capitolo I INTRODUZIONE ALLE MISURE CAUTELARI 1.1. Misure cautelari personali e reali: premessa........... 1 1.2. La collocazione delle misure cautelari nel codice di procedura penale..................................

Dettagli

La tariffa dei C.T.U.

La tariffa dei C.T.U. Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze CORSO DI FORMAZIONE TECNICO GIURIDICA PER CTU 26 settembre 2018 La tariffa dei C.T.U. 1 Gli argomenti dell intervento: 1 - Le

Dettagli

nei procedimenti innanzi al GIUDICE di PACE PRINCIPI GENERALI

nei procedimenti innanzi al GIUDICE di PACE PRINCIPI GENERALI PROCURA DI BOLZANO STAATSANWALTSCHAFT BOZEN TRIBUNALE DI BOLZANO LANDESGERICHT BOZEN PROTOCOLLO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DEI DIFENSORI D UFFICIO, DEI DIFENSORI D UFFICIO DI PERSONE IRREPERIBILI

Dettagli

Principi per un nuovo processo civile unitario nel diritto di famiglia. Documento approvato dal Coordinamento nazionale a Roma l 8 ottobre 2011

Principi per un nuovo processo civile unitario nel diritto di famiglia. Documento approvato dal Coordinamento nazionale a Roma l 8 ottobre 2011 OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA AVVOCATI DI FAMIGLIA Principi per un nuovo processo civile unitario nel diritto di famiglia Documento approvato dal Coordinamento nazionale a Roma l 8 ottobre

Dettagli

DETERMINAZIONE N. 84 DEL 6 MARZO 2019

DETERMINAZIONE N. 84 DEL 6 MARZO 2019 DETERMINAZIONE N. 84 DEL 6 MARZO 2019 Oggetto: Procedimento penale n. 3464/15-21 Integrazione incarico legale per valutazione posizione ed eventuali azioni a tutela dell'ente. IL SEGRETERIO GENERALE Vista

Dettagli

INDICE. Prefazione...p.

INDICE. Prefazione...p. INDICE Prefazione...p. XIII I REATI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA 1 Gare clandestine. Riti alternativi e giudizio immediato (art. 9-bis c.d.s.) 3 Introduzione.... 3 Ordinanza di convalida dell arresto...

Dettagli

L. M. nato a S. F. di P. (FG) nel 1940 residente a S.F. di P. (FG) via P. n. 12

L. M. nato a S. F. di P. (FG) nel 1940 residente a S.F. di P. (FG) via P. n. 12 Art. 582 c.p. Lesioni personali denuncia costituzione di parte civile a mezzo avvocato assenza della parte civile personalmente notifica alla parte civile di comparire personalmente ex art. 152 c.p. assenza

Dettagli

3. L'osservanza delle disposizioni del comma 2 è prescritta a pena di nullità [c.p.p. 177, 181].

3. L'osservanza delle disposizioni del comma 2 è prescritta a pena di nullità [c.p.p. 177, 181]. Università degli Studi di Roma Tor Vergata a.a. 2016/2017 lezione del 13/6/2017 Ingegneria forense prof. Vittorio Capuzza Articoli del c.p.p. relativi all esame dibattimentale del perito 497. Atti preliminari

Dettagli

Riforma penale: in Gazzetta le modifiche ai giudizi d impugnazione

Riforma penale: in Gazzetta le modifiche ai giudizi d impugnazione Riforma penale: in Gazzetta le modifiche ai giudizi d impugnazione DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2018, n. 11 Disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione in attuazione

Dettagli

Costituzione della Repubblica italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre Costituzione della Repubblica Italiana...

Costituzione della Repubblica italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre Costituzione della Repubblica Italiana... INDICE SOMMARIO Presentazione pag 7 Avvertenza» 9 Abbreviazioni» 11 Costituzione della Repubblica italiana 1 Delibne Assemblea Costituente 22 dicembre 1947 Costituzione della Repubblica Italiana» 27 CODICE

Dettagli

Roma 15 novembre 2006 ore 16,00 AULA MAGNA CORTE APPELLO CIVILE

Roma 15 novembre 2006 ore 16,00 AULA MAGNA CORTE APPELLO CIVILE Osservatorio per la Giustizia Penale di Roma Roma 15 novembre 2006 ore 16,00 AULA MAGNA CORTE APPELLO CIVILE Presentazione del Protocollo per la Gestione delle Udienze dibattimentali del Tribunale di Roma

Dettagli

INDICE. Schemi. Presentazione... Prefazione... IX XIX

INDICE. Schemi. Presentazione... Prefazione... IX XIX INDICE Presentazione... Prefazione... IX XIX Schemi 1A Nuove norme di procedura (art. 1)... 3 1B Nuove norme di procedura (art. 1)... 4 2 Mutamento del rito (art. 1)... 5 3A Procedimento di primo grado

Dettagli

Costituzione della Repubblica italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre Costituzione della Repubblica Italiana...

Costituzione della Repubblica italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre Costituzione della Repubblica Italiana... INDICE SOMMARIO Presentazione pag 7 Avvertenza» 9 Abbreviazioni» 11 Costituzione della Repubblica italiana 1 Delibne Assemblea Costituente 22 dicembre 1947 Costituzione della Repubblica Italiana» 25 CODICE

Dettagli

art. 50 Cancellazione della causa dal ruolo Testo: in vigore dal 25/06/2008

art. 50 Cancellazione della causa dal ruolo Testo: in vigore dal 25/06/2008 art. 50 Cancellazione della causa dal ruolo Testo: in vigore dal 25/06/2008 1. Il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Se nessuna delle parti compare

Dettagli

La parte civile nel processo penale

La parte civile nel processo penale La parte civile nel processo penale Autore: Concas Alessandra In: Diritto processuale penale Quando si parla di parte civile si fa riferimento alla qualifica che assumono i soggetti danneggiati dal reato

Dettagli

TABELLA A ONORARI GIUDIZIALI

TABELLA A ONORARI GIUDIZIALI TABELLA A ONORARI GIUDIZIALI I CAUSE AVANTI AI GIUDICI DI PACE 1) Per l intero giudizio minimo massimo Fino a E 600,00 55 190 2) Studio della controversia 3) Consultazioni con il cliente 4) Ispezione dei

Dettagli

Indice sommario. Prefazione... pag. 5

Indice sommario. Prefazione... pag. 5 Prefazione... pag. 5 1. Primi adempimenti...» 15 1.1. Un nuovo incarico...» 15 1.2. Il primo incontro con il cliente...» 15 1.3. Valutazione del caso concreto, della capacità processuale della parte e

Dettagli

PROTOCOLLO D INTESA tra. L Agenzia delle Entrate. Direzione Provinciale di L Aquila

PROTOCOLLO D INTESA tra. L Agenzia delle Entrate. Direzione Provinciale di L Aquila Direzione Provinciale L Aquila Tribunale di Sulmona Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Sulmona PROTOCOLLO D INTESA tra L Agenzia delle Entrate

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Introduzione IL DIFENSORE

INDICE SOMMARIO. Introduzione IL DIFENSORE INDICE SOMMARIO Presentazione... V Introduzione IL DIFENSORE 1. Doveri, divieti e poteri del difensore... 1 2. La procura: predisposizione e inserimento... 7 3. L elezione di domicilio... 14 3.1. L indicazione

Dettagli

PROTOCOLLO DELLE UDIENZE PENALI DEL TRIBUNALE DI CAGLIARI

PROTOCOLLO DELLE UDIENZE PENALI DEL TRIBUNALE DI CAGLIARI PROTOCOLLO DELLE UDIENZE PENALI DEL TRIBUNALE DI CAGLIARI Definizione, funzione ed obiettivi. 1) Definizione Il protocollo per la gestione delle udienze penali è uno strumento operativo che si fonda sull

Dettagli

(1) Articolo così sostituito dall'art. 35, L. 26 novembre 1990, n. 353.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 35, L. 26 novembre 1990, n. 353. Sezione I: DELLA SOSPENSIONE DEL PROCESSO Art. 295. ( 1 ) (Sospensione necessaria) Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia,

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (ALFANO)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (ALFANO) Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3291-ter DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (ALFANO) Disposizioni relative alla sospensione del procedimento penale

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 7 Avvertenza...» 9 Abbreviazioni...» 11

INDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 7 Avvertenza...» 9 Abbreviazioni...» 11 Presentazione... pag. 7 Avvertenza.......................................................» 9 Abbreviazioni...» 11 Costituzione della Repubblica italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre 1947.

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 7 Avvertenza...» 9 Abbreviazioni...» 11

INDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 7 Avvertenza...» 9 Abbreviazioni...» 11 Presentazione... pag. 7 Avvertenza.......................................................» 9 Abbreviazioni...» 11 Costituzione della repubblica italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre 1947.

Dettagli

PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE PENALI TRA

PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE PENALI TRA PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE PENALI Tribunale Ordinario di Cosenza in persona del Presidente del Tribunale dott. Renato Greco Procura della Repubblica, in persona del Procuratore Capo dott.

Dettagli

LA FASE DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA

LA FASE DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA LA FASE DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA 3 LA FASE DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE E TRATTAZIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 183 c.p.c. - Prima comparizione delle parti e trattazione

Dettagli