Protocollo per le udienze penali del Tribunale di Vasto
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- Lamberto Pandolfi
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1 Protocollo per le udienze penali del Tribunale di Vasto Udienza di prima comparizione: regole generali, comuni sia per il Tribunale in composizione monocratica che in composizione collegiale. 1.1 Per ogni processo, di competenza sia del Tribunale in composizione monocratica, anche se celebrato da giudici onorari, che collegiale, è tenuta una udienza di prima comparizione, alle ore 9, nella quale si verifica la costituzione delle parti e si trattano le questioni preliminari ex ad. 491 c.p.p.. Magistrati e Difensori si impegnano a rispettare l'orario indicato. 1.2 Nel caso di successiva dichiarazione di apertura del dibattimento, si tratta l'ammissione delle prove e si individua l'udienza o le udienze ritenute necessarie allo svolgimento del processo in tempi ragionevoli, anche in relazione alla presumibile durata dell'assunzione delle prove ammesse, e si fissa nei processi di particolare complessità, sentite le parti, il relativo calendario, che le parti e il Tribunale si impegnano ad osservare con spirito di collaborazione. 1.3 Il calendario o l'udienza successiva del processo vengono fissati con l'indicazione del giorno e dell'ora puntuale dell'udienza in ragione delle prime udienze già fissate e dell'attività istruttoria disposta, così da trattare i processi in modo adeguatamente scadenzato per poter rispettare la puntualità dell'orario fissato ed evitare inutili attese alle parti private, ai Difensori e ai testimoni. Le discussioni dei processi vengono di regola fissate al pomeriggio a partire dalle ore li ruolo di udienza, con l'indicazione dei processi fissati e dei relativi orari, viene affisso sulla porta dell'aula di udienza ed in cancelleria entro le ore 11 del giorno precedente l'udienza. Esso viene altresì pubblicato, omessi i nominativi degli imputati, a cura della cancelleria, sul sito del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Vasto. 1.5 I Difensori, sia di fiducia che d'ufficio, assicurano la propria presenza all'udienza di prima comparizione o designano un sostituto che abbia facoltà di concordare le date delle successive udienze, fatti salvi i casi di legittimo impedimento. Il Difensore d'ufficio reperibile per gli imputati a piede libero, nel giorno dell'udienza penale presso il Tribunale di Vasto, è tenuto a svolgere il turno comunicando la propria presenza al cancelliere e garantendo la propria reperibilità restando nell'aula di udienza dove si svolgono i processi penali monocratici nella fascia oraria che va dalle ore 9.00 alle ore Il difensore d'ufficio convocato innanzi ad altra autorità giudiziaria, sempre perché reperibile, ne darà comunicazione al cancelliere prima di allontanarsi dall'aula. Il difensore d'ufficio reperibile, ove impedito, ha l'obbligo di garantire in ogni caso la presenza di altro collega iscritto nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio affinché lo sostituisca in tale incarico. i
2 Al Difensore nominato ai sensi Dell'art.97, comma 4, c.p.p. può essere concesso un termine, anche breve, ma comunque adeguato alla necessità della difesa assunta. 1.6 I Magistrati e i Difensori sono tenuti ad indossare in udienza pubblica la toga. 1.7 Per l'udienza di prima comparizione, che non riguardi imputati detenuti, non sono citati testi, periti o consulenti né si assumono prove e la circostanza sarà riportata nei relativi decreti di citazione, come previsto nel successivo punto 5.4. Soltanto sull'accordo delle parti, ove la persona offesa o altro teste siano presenti in udienza, potranno essere assunti come testi ovvero in casi eccezionali che rendono indifferibile l'audizione. 1.8 Nei provvedimenti che stabiliscono la prima comparizione delle parti avanti il Tribunale sarà data chiara informazione alla persona offesa che la notifica è fatta al solo fine di consentire la costituzione di parte civile e che non si procederà alla sua assunzione in qualità di testimone né al suo esame in qualità di parte civile, mediante inserimento della formula di cui al successivo punto Nella trattazione viene data la precedenza ai procedimenti con imputati detenuti, per i quali l'eventuale udienza di rinvio per l'assunzione delle prove è di regola fissata entro un termine che consenta la notificazione della citazione dei testi/consulenti/periti e, comunque, non oltre 45 giorni dall'udienza di prima convocazione, salvo situazioni particolari Alfine di evitare rinvii, ove ne siano a conoscenza, i Difensori segnalano alla Cancelleria del Giudice almeno quattro giorni prima dell'udienza o comunque appena a loro noto, l'eventuale stato di custodia sopravvenuta dell'imputato, onde consentire la tempestiva emissione dell'ordine di traduzione La trattazione dei procedimenti nei quali siano state illustrate questioni preliminari o di ammissione delle prove è rinviata ad altra data quando la decisione sulle stesse si presenti particolarmente complessa e comunque tale da ritardare significativamente la trattazione degli altri procedimenti fissati nella stessa udienza di prima comparizione di cui al punto Udienza di prima comparizione: regole specifiche per il Tribunale in composizione monocratica per alcuni processi a citazione diretta. 2.1 L'udienza di prima comparizione avanti il Tribunale in composizione monocratica per i reati a citazione diretta, esclusi quelli in materia edilizia ed ambientale o con misure coercitiva in atto, costituisce un'udienza filtrosmistamento; detti processi per provvedimento di organizzazione tabellare dell'ufficio sono trattati di regola dai Giudici onorari di tribunale, cui il Giudice togato in prima udienza li assegnerà. 2.2 Nell'udienza di prima comparizione dei processi di cui al punto che precede le parti formulano per ogni singolo processo le richieste di applicazione della pena, sulle quali il Giudice decide subito dopo, salvo l'eventuale rinvio per la complessità del caso. Nella stessa udienza l'imputato o il suo difensore formulano altresì la richiesta di giudizio abbreviato, per il quale, se ammesso, il giudice fisserà l'udienza per la discussione in camera di consiglio. Il fascicolo del P.M. verrà trasmesso al Tribunale almeno venti giorni prima dell'udienza di discussione. Udienze di trattazione, successive a quella di prima comparizione: regole generali, comuni sia per il Tribunale in composizione monocratica che in composizione collegiale. 2
3 3.1 Ogni parte cura la citazione dei propri testi, con l'indicazione del giorno e dell'ora dell'udienza e del nome del Giudice o del Presidente del collegio e, se nota, la specificazione del numero dell'aula. 3.2 Al'inizio della trattazione di ogni processo, in assenza dell'ufficiale giudiziario, ciascuna parte segnala al Cancelliere d'udienza la presenza o meno dei propri testi, così da assicurare la corretta assunzione della prova senza la presenza in aula di altri testimoni dello stesso processo che debbano ancora rendere la loro testimonianza. 3.3 I testi sono successivamente chiamati a deporre a cura della parte che li ha citati. 3.4 Qualora, per impedimento del Giudice o altre ragioni, debba essere rinviato un singolo processo, il Giudice ne informa il prima possibile tutte le parti a mezzo della Cancelleria, senza formalità, anche per via telefonica o telematica. Ove, per inderogabili esigenze di ufficio, sia necessario rinviare l'intera udienza, la Cancelleria esporrà tempestivo avviso nei suoi locali e ne darà comunicazione alla Procura della Repubblica ed alla segreteria del Consiglio dell'ordine, affinché quest'ultima possa a v ve r i re gli iscritti. I Difensori si impegnano a partecipare comunque all'udienza, al fine di ricevere la notifica della data di rinvio. 3.5 I Difensori comunicano anche con trasmissione a mezzo fax l'eventuale concomitante impegno professionale o altro legittimo impedimento appena ne vengano a conoscenza o comunque appena possibile, segnalandolo anche alle altre parti interessate al processo. 3.6 li Difensore di fiducia, anche con trasmissione a mezzo fax, comunica tempestivamente l'intervenuta rinuncia al mandato al fine di consentire al Giudice l'individuazione e la nomina, in tempo utile, di un Difensore d'ufficio onde evitare il rinvio o il differimento dell'udienza per l'espletamento del suddetto incombente: in tal caso l'onere di comunicazione è limitato alla Cancelleria del Giudice. 3.7 Tutte le udienze hanno inizio alle ore 9.00 e proseguono fino alla pausa disposta, tra le ore e le ore 14.30, per un tempo non inferiore a 30 minuti e non superiore ad un'ora. Le udienze hanno termine entro le ore 17.30, salva l'eccezionale ed indifferibile esigenza di terminare l'istruttoria in corso o la discussione di un parte ovvero di consentire la decisione del Giudice quando questa sia particolarmente complessa. 3.8 Quando, nel corso dell'udienza, le parti segnalano l'assenza dei testimoni/consulenti o quando, imprevedibilmente, la trattazione di un processo si protrae in maniera tale da rendere necessario il differimento degli altri processi, il Giudice dispone tempestivamente i rinvii. 3.9 In caso di motivazione contestuale della sentenza, la stessa verrà messa a disposizione delle parti il giorno della pronuncia o, al più tardi, il giorno successivo. Se il giorno successivo cade di sabato o in giorni festivi, la motivazione della sentenza dovrà essere messa a disposizione il giorno stesso della pronuncia I difensori depositano in cancelleria istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato appena possibile ed in sede di conclusioni depositano richiesta di liquidazione. 3
4 Il giudice provvede all'immediata liquidazione in udienza sulla base delle tariffe concordate. La lettura del decreto di liquidazione in udienza equivale a comunicazione e notifica alle parti presenti. Principi generali e disposizioni a tutela della gravidanza, del puerperio e della genitorialità 4.1 Le parti firmatarie del presente protocollo, aderendo al "Protocollo d'intesa a tutela de/la maternità e della paternità nella organizzazione delle attività giudiziarie e dei servizi amministrativi in relazione all'esercizio della professione forense" sottoscritto a Milano in data i giugno 2011 ed alla raccomandazione formulata dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera in data 23 ottobre 2013: - concordano circa l'esigenza di intervenire per assicurare un'effettiva tutela della maternità e della paternità, a cui sono equiparate l'adozione nazionale e internazionale e l'affidamento familiare, anche ai fini di una reale parità fra uomini e donne, nell'organizzazione delle attività giudiziarie e nell'esercizio della professione forense; - riconoscono la centralità del tema della conciliazione tra vita professionale e vita familiare nell'esercizio delle suddette attività; - affermano la necessità di collaborare per favorire la corretta applicazione della normativa antidiscriminatoria e promuovere le politiche di pari opportunità anche nell'ambito oggetto del presente protocollo; - intendono adottare, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, condotte ed atteggiamenti funzionali alla tutela dello stato di gravidanza e di puerperio, della condizione di maternità e di paternità, alla realizzazione della conciliazione tra vita professionale e vita familiare ed al pieno riconoscimento dei principi di parità tra i generi; - si impegnano a porre in essere ogni azione utile e necessaria a promuovere le pari opportunità e la tutela della maternità, del puerperio e della genitorialità nell'organizzazione delle attività giudiziarie e dei relativi servizi amministrativi nonché nell'esercizio della professione forense e, in particolare, a promuovere ed a diffondere i principi sopra enunciati anche ai fini della valutazione dello stato di gravidanza e di puerperio nonché delle gravi necessità dei figli, in specie se riferite ai primi tre anni di vita, quale motivo di rinvio dell'udienza ovvero di trattazione del processo ad orario specifico. 4.2 In ragione di quanto enunciato nel precedente punto 4.1, il Giudice, nel fissare le udienze e disporre i rinvii, terrà conto dello stato di gravidanza della donna avvocato/praticante abilitata al patrocinio nel periodo corrispondente al congedo per maternità stabilito dall'art. 16 D. Lgs. 151/2001 e successive modificazioni e integrazioni, a prescindere dalla sussistenza di specifiche patologie. A tal fine, la donna avvocato/praticante abilitata al patrocinio dovrà presentare apposita istanza al Presidente/Giudice procedente allegando un certificato medico dal quale risulti la data presunta del parto o la data di nascita del/della figliola ovvero dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all'ad. 46 D.P.R. 445/ Per il periodo anteriore a quello previsto dal citato art. 16 D. Lgs. 151/2001, all'istanza dovrà essere allegata certificazione medica attestante la sussistenza di particolari patologie e/o gravi complicanze della gravidanza. 4.4 Lo stato di allattamento è preso in considerazione dal Giudice quale motivo di rinvio dell'udienza o di trattazione del processo con orario specifico per favorire l'attività di allattamento. 4
5 Analogamente farà il Giudice in caso di gravi necessità dei figli, in specie se riferite ai loro primi tre anni di vita, qualora riferibili al genitore avvocato/praticante abilitato al patrocinio che ne abbia la cura prevalente e/o qualora non sia possibile provvedere altrimenti all'assistenza dei figli medesimi. 4.5 Ai fini di cui al precedente punto 4.4, comma 1, la donna avvocato/praticante abilitata al patrocinio dovrà presentare apposita istanza al Presidente/Giudice procedente allegando un certificato medico dal quale risulti lo stato di allattamento ovvero dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 D.P.R. 445/2000. Ai fini di cui al precedente punto 4.4, comma 2, il genitore avvocato/praticante abilitato dovrà presentare apposita istanza al Presidente/Giudice procedente allegando un certificato medico dal quale risulti la patologia del figlio e/o dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 D.P.R. 445/2000 dalla quale risultino le gravi necessità del figlio e l'impossibilità di provvedere altrimenti alla assistenza del medesimo. 4.6 Qualora l'udienza per uno o più processi abbia subito slittamenti degli orari previsti Il Giudice e gli Avvocati concederanno nell'ordine di trattazione dei processi la precedenza a quelli in cui il genitore avvocato/praticante abilitato al patrocinio si trovi in stato di gravidanza o di puerperio ovvero debba provvedere a gravi necessità dei figli come sopra documentate 4.7 Nei procedimenti con imputati sottoposti a custodia cautelare, il Difensore, prima di richiedere il rinvio dell'udienza dovrà informare il proprio assistito circa le conseguenze ai sensi dell'art. 304 c.p.p., dell'eventuale accoglimento dell'istanza sotto il profilo della sospensione del termine di durata della misura relativa alla fase in cui si trova il procedimento. 4.8 Le Segreterie e le Cancellerie nonché gli Avvocati daranno la precedenza nell'accesso agli Uffici e nel disbrigo delle relative attività alla donna avvocato/praticante legale in stato di gravidanza o che rappresenti ragioni di urgenza legate all'allattamento nonché al genitore avvocato/praticante legale che rappresenti urgenti necessità di cura della prole od altre gravi necessità dei figli. Udienza preliminare e udienze ex art. 127 c.p.p.: regole specifiche 5.1 Le udienze preliminari e quelle ex art.127 c.p.p. sono fissate per fasce orarie, di regola, alle ore 9.30, e 11.30, disponendo per ciascuna di esse non più di 5 processi o procedimenti e comunque in modo tale da consentire un'adeguata trattazione degli stessi all'interno della fascia oraria. 5.2 All'udienza preliminare si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 1.5, 1.10, 3.7 e tutte le disposizione a tutela della gravidanza, del puerperio e della genitorialità. 5.3 Qualora nel corso dell'udienza preliminare venga avanzata richiesta di giudizio abbreviato, la discussione sarà differita ad altra data, al fine di non intralciare l'ordinario e regolare svolgimento dell'udienza, tranne in ipotesi di celere trattazione del processo. 5.4 L'ufficio del GUP trasmette il fascicolo del dibattimento alla Cancelleria della Sezione Dibattimentale e il fascicolo del Pubblico Ministero alla Segreteria del Sostituto Procuratore almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione. 5.5 Il GUP segnala nel fascicolo del dibattimento la necessità della nomina dell'interprete e inserisce nel decreto che dispone il giudizio la seguente formula relativa alla citazione della persona offesa: 'la persona offesa, oltre ad 5
6 esercitare i diritti e le facoltà ad essa riconosciuti dalla legge, ha altresì la facoltà, ma non l'obbligo di partecipare al processo assumendo la qualità di parte civile, è pertanto citata a comparire alla sopra indicata udienza allo scopo di consentirle, ove lo ritenga opportuno e previa nomina di un difensore, di costituirsi parte civile al fine di chiedere le restituzioni ed il risarcimento del danno, potendo comunque comparire personalmente. Potrà essere nuovamente citata come testimone per altra successiva udienza, alla quale, invece, avrà l'obbligo di comparire". Un identico avviso è contenuto nel decreto di citazione diretta a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica 5.6. Nell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare è inserita la seguente formula: "avverte le/a persone/a offese che hanno la facoltà di nominare un difensore e di costituirsi parte civile nel processo sopra menzionato e che ove non ritengano di intervenire non è obbligatorio la loro presenza all'udienza fissata" Verifica funzionalità e modifica del Protocollo 6 Per la verifica della funzionalità e l'eventuale modifica del Protocollo è competente un comitato costituito dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore della Repubblica, dai giudici, dott. Italo Radoccia e dott.ssa Rosanna Capuozzo, dal Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati e della Camera Penale di Vasto e dai rappresentanti delle Cancellerie e delle Segreterie. Vasto 22 luglio 2015 Il Presidente del Tribunale TBruno Giangiacomo Il Procuratore-dTeiR$ubblica Il Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati Avv. itto Il Presidente della Camera penale Avv. Giovanni Cerella
7 PROTOCOLLO D'INTESA PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI MINIMI IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DEL DIFENSORE DI PARTE AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, DIFESA D'UFFICIO, IRREPERIBILI Premessa: Il regolamento dettato con il DM n. 55 del 10 marzo 2014 prevede, per quanto qui d'interesse, che: 1) per la liquidazione si tiene conto dei valori medi indicati nella tabella, aumentabili fino ail'80% o diminuibili fino al 50% in ragione dei parametri generali indicati all'art. 12 (urgenza e pregio dell'attività prestata, importanza, natura, complessità del procedimento, gravità e numero delle imputazioni, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto affrontate, contrasti giurisprudenziali, rilevanza patrimoniale, numero di documenti da esaminare, continuità dell'impegno, esito ottenuto, concreta incidenza degli atti assunti); 2) qualora l'avvocato assista più soggetti aventi stessa posizione processuale, il compenso può di regola essere aumentato del 20% per ogni soggetto oltre al primo, fino a un massimo di 10 soggetti, e del 5% per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. Tuttavia, in questo caso, quando la prestazione professionale non comporta l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto, il compenso liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto del 30%; 3) qualora l'avvocato difenda una parte contro più parti, sempre che la prestazione non comporti l'esame delle medesime situazioni di fatto o di diritto (ipotesi dell'imputato che debba fronteggiare più parti civili aventi posizioni diverse), possono applicarsi gli aumenti di cui al numero precedente; 4) spetta all'avvocato il rimborso forfettario, di regola nella misura del 15% (art. 2); Deve, poi, tenersi conto della disposizione prevista dall'art. 106 bis del D.P.R. n. 115/2002 (introdotto con D.L. n. 147/2013), che stabilisce che gli importi spettanti al difensore dei soggetti ammessi al gratuito patrocinio ed equiparati sono ridotti di un terzo. Ciò premesso, va detto che la liquidazione avviene per fase e che i valori previsti nel D.M. 55/2014 per ciascuna fase sono così stabiliti per i giudizi dinanzi al Tribunale: indagini indagini cautelari preliminari difensive personali studio della controversia 810,00 810,00 360,00 fase introduttiva 630,00 === 1.170,00 fase istruttoria 990, ,00 fase decisoria 1.170,00 === 1.350,00 i
8 cautelari reali studio controversia 360,00 fase introduttiva 1.170,00 fase istruttoria fase decisoria 1.350,00 gip e gup monocratico collegiale 810,00 450,00 450,00 720,00 540,00 720,00 990, , , , , ,00 Per quanto riguarda il giudizio di cassazione, che pure interessa (in quanto la Suprema Corte - Sez. III Civ., 13 maggio 2009, n ha stabilito che la competenza a provvedere sulla liquidazione spetta al giudice del rinvio o al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell'esito del giudizio di cassazione, e, in caso di cassazione della sentenza e decisione nel merito, al giudice al quale gli atti sarebbero stati rinviati se non vi fosse stata decisione nel merito), i valori medi sono i seguenti: studio della controversia: 900,00 fase introduttiva 2.520,00 fase decisoria 2.610,00 DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI MINIMI: Tribunale Per la determinazione degli importi MINIMI della liquidazione si calcola per ciascun valore, la inedia tra l'importo base previsto in tabella, e l'importo ottenuto riducendo il valore in tabella fino al 50% come consentito dall'art. 12 del DM 55/2014. Il valore così risultante, che costituirà la base di calcolo del compenso, verrà poi ridotto operando la diminuzione prevista dall'art. 106 bis (cioè la riduzione di 1/3); nel caso in cui per il complessivo calcolo del compenso vadano conteggiate anche le variabili in aumento di seguito specificate, dette variabili andranno dapprima sommate all'importo costituente base di calcolo, e sul totale risultante verrà applicata la diminuzione prevista dall'art. 106 bis (cioè la riduzione di 1/3); resta inteso che quanto previsto nel presente protocollo non preclude la possibilità di applicare alla liquidazione le maggiorazioni di legge in base all'esame dell'attività svolta nel del caso concreto, ed in applicazione dei criteri di valutazione dettati dall'art 12 dm 55/2014; 2
9 INDAGINI PRELIMINARI TABELLA I Colonna A Colonna B IMPORTO IMPORTO TABELLA TABELLA D.M. RIDOTTO 55/2014 DEL 50% IMPORTO LIQUIDAZIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RIDUZIONE DI MEDIA 1/3 DELLA COLONNE MEDIA TRA A/B COLONNE A /13) A studio controversia 810,00 405,00 607,50 405,00 B fase introduttiva 630,00 315,00 472,50 315,00 C fase istruttoria 990,00 495,00 742,50 495,00 D fase decisoria 1.170,00 585,00 877,50 585,00 INDAGINI DIFENSIVE A studio controversia 2810,00 405,00 607,50 405,00 B fase introduttiva NP NP NP NP C fase istruttoria 1.350,00 675, ,50 675,00 D fase decisoria NP NP NP NP CAIITELARI PERSONALI A studio controversia 360,00 180,00 270,00 180,00 B fase introduttiva 1.170,00 585,00 877,50 585,00 C fase istruttoria NP NP NP NP D fase decisoria 1.350,00 675,00 «1.012,50 675,00 CAUTELARI REALI A studio controversia 360,00 180,00 270,00 180,00 13 fase introduttiva 1.170,00 585,00 877,50 585,00 C fase istruttoria NP NP NP NP D fase decisoria 1.350,00 675, ,50 675,00 GIP E GUP A studio controversia 810,00 405,00 607,50 405,00 B fase introduttiva 720,00 360,00 540,00 360,00 C fase istruttoria 990,00 495,00 742,50 495,00 D fase decisoria 1.350,00 675, ,50 675,00 TRIBUNALE MONOCRATICO A studio controversia 450,00 225,00 337,50 225,00 B fase introduttiva 540,00 270,00 405,00 270,00 C fase istruttoria 1.080,00 540,00 810,00 540,00 3
10 D fase decisoria 1.350,00 675, ,50 675,00 TRIBUNALE COLLEGIALE A studio controversia 450,00 225,00 337,50 225,00 B fase introduttiva 720,00 360,00 540,00 360,00 C fase istruttoria 1.350,00 675, ,50 675,00 D fase decisoria 1.350,00 675, ,50 675,00 Ne consegue che gli importi minimi da liquidare, secondo le varie evenienze, sono i seguenti (tenendo presente che la fase di studio vi sarà sempre e che per attività istruttoria deve intendersi quella diversa dalla mera produzione documentale): A indagini preliminari TABELLA!! 1) con redazione atto senza fasi istruttoria e decisoria (A+B) 720,00; 2) senza redazione di atto senza istruttoria, con sola fase decisoria (A+D) 990,00; 3) con redazione di atto, senza istruttoria e con fase decisoria (A+B+D) 1.305,00; 4) senza redazione di atto, con istruttoria e fase decisoria (A+C+D) 1.485,00; 5) con redazione di atto, istruttoria e fase decisoria (A+B+C+D) 1.800,00 oltre 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge. B indagini difensive 1) con redazione atto senza fase istruttoria (A) 405,00; 2) senza redazione di atto, con istruttoria (A+C) 1.080,00; 3) con redazione di atto, con istruttoria (A+C) 1.080,00. oltre 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge. C cautelari personali 1) con redazione atto, senza fase decisoria: (A+B) 765,00; 2) senza redazione di atto, con sola fase decisoria (A+D) 855,00; 3) con redazione di atto, e con fase decisoria (A+B+D) 1.440,00; oltre 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge. D cautelari reali 1) con redazione atto, senza fase decisoria: (A+B) 765,00; 2) senza redazione di atto, con sola fase decisoria (A+D) 855,00; 3) con redazione di atto, e con fase decisoria (A+B+D) 1.440,00; oltre 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge. ra
11 E GIP E GUP 1) con redazione atto senza fasi istruttoria e decisoria (A+B) 765,00, 2) senza redazione atto, senza istruttoria, con sola fase decisoria (A+D) 1.080,00; 3) con redazione di atto, senza istruttoria e con fase decisoria (A+B+D) 1.440,00; 4) senza redazione di atto, con istruttoria e fase decisoria (A+C+D) 1.575,00; 5) con redazione di atto, istruttoria e fase decisoria (A+B+C+D) 1.935,00. oltre 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge. F monocratico 1) con redazione di atto, senza fasi istruttoria e decisoria: (A+B) 495,00; 2) senza redazione di atto, senza istruttoria, con sola fase decisoria (A+D) 900,00; 3) con redazione di atto, senza istruttoria e con fase decisoria (A+B+D) 1.170,00; 4) senza redazione di atto, con istruttoria e fase decisoria (A+C+D) 1.440,00; 5) con redazione di atto, istruttoria e fase decisoria (A+B+C+D) 1.710,00. oltre 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge. G collegiale 1) con redazione di atto, senza fasi istruttoria e decisoria (A+B) 585,00; 2) senza redazione di atto, senza istruttoria, con sola fase decisoria (A+D) 900,00; 3) con redazione di atto, senza istruttoria e con fase decisoria (A+B+D) 1.260,00; 4) senza redazione di atto, con istruttoria e fase decisoria (A+C+D) 1.575,00; 5) con redazione di atto, istruttoria e fase decisoria (A+B+C+D) 1.935,00. oltre 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge. PLURALITA' DI PARTI ASSISTITE Se l'avvocato difende più imputati con stessa posizione processuale e la prestazione non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni, l'aumento per ciascun ulteriore imputato (fissato al 10% nel caso di difesa fino a dieci persone, ed al 5% per gli ulteriori assistiti) va operato sugli importi suddetti, ridotti del 30% (art. 12 co 2 DM55/2014), quindi come segue: INDAGINI PRELIMINARI TABELLA III vi AUMENTO AUMENTO PER OGNI PER OGNI PARTE PARTE ASSISTITA BASE ASSISTITA OLTRE LA CALCOLO DA2A1O 10"
12 ipotesi sub i (A+B) 720,00-1/3 504,00 50,40 25,20 ipotesi sub 2 (A+D) 990,00-1/3 693,00 69,30 34,65 ipotesi sub 3 (A+B+D) 1.305,00-1/3 913,50 91,35 45,68 ipotesi sub 4 (A+C+D) 1.485,00-1/ ,50 103,95 51,98 ipotesi sub 5 (A+B+C+D) 1.800,00-1/ ,00 126,00 63,00 OLTRE 15% PER SPESE GENERALI, Iva e Cap come per legge INDAGINI DIFENSIVE ipotesi sub i (A) 405,00-1/3 283,50 2 8,3 5 14,18 ipotesi sub 2 (A+C) 1.080,00-1/3 756,00 75,60 37,80 ipotesi sub 3 (A+C) 1.080,00-1/3 756,00 C 75,60 37,80 OLTRE 15% PER SPESE GENERALI, Iva e Cap come per legge CAUTELARI PERSONALI ipotesi sub i (A+B) 765,00-1/3 535,50 53,55 26,78 ipotesi sub 2 (A+D) 855,00-1/3 598,50 59,85 29,93 ipotesi sub 3 (A+B+D) 1.440,00-1/ ,00 100,80 50,40 OLTRE 15% PER SPESE GENERALI, Iva e Cap come per legge CAUTELARI REALI ipotesi sub 1 (A+B) 765,00-1/3 535,50 53,55 26,78 ipotesi sub 2 (A+D) 855,00-1/3 598,50 59,85 29,93 ipotesi sub 3 (A+B+D) 1.440,00-1/ ,00 100,80 50,40 OLTRE 15% PER SPESE GENERALI, Iva e Cap come per legge GIPeGUP ipotesi sub i (A+B) 765,00-1/3 535,50 5 3,5 5 26,78 ipotesi sub 2 (A+D) 1.080,00-1/3 756,00 75,60 37,8() ipotesi sub 3 (A+B+D) 1.440,00-1/ ,00 100,80 50,40 ipotesi sub 4 (A+C+D) 1.575,00-1/ ,50 110,25 55,13 ipotesi sub 5 (A+B+C+D) 1.935,00-1/ ,50 135,45 67,73 OLTRE 15% PER SPESE GENERALI, Iva e Cap come per legge TRIBUNALE MONOCRATICO ipotesi sub i (A+B) 495,00-1/3 346,50 34,65 17,33 ipotesi sub 2 (A+D) 900,00-1/3 630,00 63,00 31,50 ipotesi sub 3 (A+B+D) 1.170,00-1/3 819,00 81,90 40,95 ipotesi sub 4 (A+C+D) 1.440,00-1/ ,00 100,80 50,40 ipotesi sub 5 (A+B+C+D) 1.710,00-1/ ,00 119,70 59,85 OLTRE 15% PER SPESE GENERALI, Iva e Cap come per legge TRIBUNALE COLLEGIALE ipotesi sub i (A+B) 585,00-1/3 409,50 40,95 20,48 ipotesi sub 2 (A+D) 900,00-1/3 630,00 63,00 31,50 ipotesi sub 3 (A+B+D) 1.260,00-1/3 882,00 88,20 44,10 ipotesi sub 4 (A+C+D) 1.575,00-1/ ,50 110,25 55,13 ipotesi sub 5 (A+B+C+D) 1.935,00-1/ ,50 135,45 67,73 OLTRE 15% PER SPESE GENERALI, Iva e Cap come per legge 6
13 Se il soggetto ammesso al gratuito patrocinio è la parte civile, la liquidazione avverrà coi medesimi criteri, tenendo conto dell'eventuale pluralità d'imputati che non comporti esame di diverse situazioni, alla quale conseguirà l'applicazione degli aumenti appena visti. CORTE DI CASSAZIONE Per la liquidazione degli onorari per il giudizio di cassazione, seguendo il medesimo procedimento, si ottengono i seguenti importi minimi: IMPORTO LIQUIDAZIONE PATROCINIO A Colonna A SPESE DELLO IMPORTO Colonna STATO TABELLA IMPORTO (RIDUZIONE DI CON TABELLA MEDIA 1/3 DELLA MASSIMA D.M. COLONNE MEDIA TRA RIDUZIONE 55/2014 A/B COLONNE A/B) A STUDIO CONTROVERSIA 450,00 900,00 675,00 472,50 B FASE INTRODUTTIVA 1.260, , , ,00 C FASE DECISORIA 1.305, , , ,25 Ne consegue che i minimi che si possono liquidare per il giudizio di cassazione, secondo le varie evenienze, sono i seguenti (tenendo presente che la fase di studio vi sarà sempre) 1) con redazione ricorso e partecipazione udienza (A+B+C) 3.165,75 2) senza redazione ricorso e partecipazione udienza (A+B) 1.795,50 3) con redazione ricorso, senza partecipazione udienza (A+C) 1.842,75 oltre 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge. Pluralità di parti assistite: AUMENTO PER AUMENTO PER OGNI PARTE OGNI PARTE BASE ASSISTITA DA ASSISTITA CALCOLO 2A10 OLTRE LA1OA ipotesi sub ,75-1/ ,03 221,60 110,80 ipotesi sub ,50-1/ ,85 125,69 62,84 ipotesi sub ,75-1/ ,93 128,99 64,50 oltre 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge 7
14 Ulteriori variabili in aumento Sono previste ulteriori variabili in aumento: - per le fasi d'indagine preliminare, cautelari personali e reali, GIP e GUP, per ciascuna udienza ulteriore alla prima; - per le fasi tribunale monocratico e collegiale per ciascuna udienza ulteriore a tre (presupponendo che il procedimento si completi con una udienza di smistamento, una dibattimentale, una di discussione) - in presenza di parte civile - in caso di processo con imputato detenuto - in caso di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale - in caso di pluralità di capi d'imputazione - in caso di reati di particolare complessità Gli importi di seguito indicati per le fasi andranno quindi ad aggiungersi alla somma liquidabile per tutte le fasi secondo gli schemi precedenti, PRIMA di procedere alla riduzione di 1/3 di cui all'art. 106bis DM: 1) Pe!' ogni udienza ulteriore, ad eccezione di quelle di rinvio disposto su istanza del difensore che chiede la liquidazione: aumento massimo 200,00; 2) Presenza di almeno una parte civile: aumento massimo 100,00 3) Processo con imputato detenuto/detenuti aumento massimo 100,00 4) Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale non esclusivamente documentale: Tribunale monocratico aumento massimo fino a 765,00 (fase studio+istrutt.) Tribunale Collegiale aumento massimo fino a 900,00 (fase studio+istrutt.) 5) Pluralità di capi d'imputazione: Capi d'imputazione da 5 a 10 : aumento massimo fino al 30% dell'importo complessivo di cui alla tabella base; Capi d'imputazione oltre 10: aumento massimo fino al 40% dell'importo complessivo di cui alla tabella base 6) Processi che riguardano reati di competenza del tribunale Collegiale o reati di competenza del giudice monocratico di particolare complessità (Artt. 306 co 2 CP, 307 CP, 589 CP; 590 CP, 605 CP, 629 co 1 CP; 640 CP; 640bis CP, 640 ter CP, 643 CP, delitti di cui al capo III del libro Il CP - Artt. da 449 a 452 CP - reati ambientali, reati edilizi, reati societari, finanziari e bancari): aumento massimo fino al 50% dell'importo complessivo di cui alla tabella base oltre 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge IPOTESI SPECIALI GIP E GUP Definizione con patteggiamento (tab Il lett E n. 1)
15 Definizione con rito abbreviato (tab I! lett E n. 2) 1.080,00 Definizione con rito abbreviato condizionato (tab I! lett E n. 4) 1.575,00 Udienza di convalida 250,00 TRIBUNALE MONOCRATICO Definizione con patteggiamento o oblazione (tab TI lett F n. 1) Definizione con rito abbreviato (tab I! lett F n. 2) Definizione con rito abbreviato condizionato (tab I! lett F n. 4) Udienza di convalida TRIBUNALE COLLEGIALE (casi ex ART. 449 CPP) Definizione con patteggiamento (tab I! lett G n. 1) Definizione con rito abbreviato (tab Il lett G n. 2) Definizione con rito abbreviato condizionato (tab 11 lett G n. 4) Udienza di convalida 495,00 900, ,00 250,00 585,00 900, ,00 250,00 oltre 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge. RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE (anche se avanzata in udienza) A pena di irricevibilità l'istanza deve contenere: 1) copia del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio; 2) autocertificazione con la quale il difensore dichiari, sotto la propria responsabilità, l'attività svolta e della quale si chiede la liquidazione, da presentarsi anche attraverso l'utilizzo della modulistica allegata al presente protocollo; 3) eventuale documentazione comprovante le spese sostenute per le trasferte e la certificazione necessaria per il pagamento delle indennità di viaggio (ricevute di alberghi, certificato di distanza chilometrica, ricevute di pedaggi e di parcheggi, il tutto ai sensi dell'art. 27 D.M. n. 55/14). NEI DECRETI DI LIQUIDAZIONE SARANNO INDICATI GLI IMPORTI PER LE SINGOLE FASI PS
16 ONORARIO PER LE DIFESE D'UFFICIO Le istanze di liquidazione delle difese d'ufficio, dovranno contenere: 1) autocertificazione con la quale il difensore dichiari, sotto la propria responsabilità, l'attività svolta e della quale si chiede la liquidazione, da presentarsi anche attraverso l'utilizzo della modulistica allegata al presente protocollo; 2) eventuale documentazione comprovante le spese sostenute per le trasferte e la certificazione necessaria IJez il pagamento delle indennità di viaggio (ricevute di alberghi, certificato di distanza chilometrica, ricevute di pedaggi e di parcheggi, il tutto ai sensi dell'art. 27 D.M. n. 55/14). Nell'istanza di liquidazione dovrà dichiararsi che sono state esperite le procedure di recupero del credito e, a tale fine, il difensore deve I)Iodt l're a) lettera con la quale è stato richiesto il pagamento dell'onorario e lettera di messa in mora; b) decreto ingiuntivo; c,) atto di precetto; d) verbale di pignoramento mobiliare negativo; e) visura presso i registri immobiliari e presso il PRA; J) esito accertamento presso Agenzia delle Entrate al fine di dimostrare l'inesistenza di fonti di reddito. Al fini della liquidazione delle competenze per le attività di difesa d'ufficio, Si terrà conto degli importi determinati per il gratuito patrocinio, fatta eccezione (lei minimi, per i quali è prevista specifica tabella. Resta fermo che le spese sostenute per tali attività continueranno a non essere rimborsate, preferendosi seguire l'orientamento della Suprema Corte indicato con le sentenze Sez. IV, 12 gennaio 2006, Rodinò, n , Rv e Sez. IV, 9 ottobre 2007, Destino, n , Rv ). ONORARIO PER GLI IRREPERIBILI Per la liquidazione degli onorari ai difensori degli irreperibili, si seguiranno, in caso d'irreperibilità dichiarata, i criteri prima indicati. Anche in questo caso, il difensore dovrà allegare alla richiesta un'autocertificazione con la quale dichiari, sotto la propria responsabilità, l'attività svolta e della quale si chiede la liquidazione, da presentarsi anche attraverso l'utilizzo della modulistica allegata al presente protocollo PARTE CIVILE Pci' il difensore della parte civile si applicheranno i medesimi parametri fissati nel presente protocollo per la difesa dell'imputato, in quanto applicabili. 10
17 Il Presidente del Tribunale Dott. Bruno Giangiacomo Il Procur li ca rei Il Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati Avv4ittorio Me ne Il Presidente della Camera penale Avv. Giovanni Cerella 11
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concordando sulla necessità che le udienze penali avanti ai Giudici di Pace di Milano si svolgano in modo da
Il Coordinatore dei Giudici di Pace di Milano, Avv. Vito Dattolico, il Presidente del Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Milano, Avv. Paolo Giuggioli ed il Presidente della Camera Penale di Milano,
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