ORARIO DI LAVORO DELLE PERSONE CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI AUTOTRASPORTO di Franco MEDRI* e Maurizio PIRAINO**

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1 ORARIO DI LAVORO DELLE PERSONE CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI AUTOTRASPORTO di Franco MEDRI* e Maurizio PIRAINO** Con il Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 234, il Governo, dando attuazione alla delega contenuta nella legge 20 giugno 2007, n. 77, ha recepito nell ordinamento nazionale la Direttiva n. 2002/15/CE dell 11 marzo 2002, concernente l organizzazione dell orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto. Tale provvedimento è diretto a regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale - e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva - i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, per migliorare la tutela della salute, la sicurezza delle persone, la sicurezza stradale, nonché a ravvicinare maggiormente le condizioni di concorrenza. Come si legge nella relazione illustrativa del Governo «la direttiva stabilisce dei limiti alla durata settimanale dell orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto che si aggiungono a quelli stabiliti dal Reg. 3820/1985, sostituito dal Reg. 561/2006 relativo all armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale dei trasporti su strada». Le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 234/2007 si applicano ai lavoratori mobili con rapporto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti) alle dipendenze di imprese stabilite in uno Stato membro dell UE che partecipano ad attività di autotrasporto di persone e merci su strada contemplate dal Regolamento CE n. 561/2006 del 15 marzo 2006 oppure, in difetto, dall accordo AETR. «Salvo diverse disposizioni nazionali o comunitarie, le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano agli autotrasportatori autonomi a decorrere dal 23 marzo 2009» (art. 2/2 comma). Ai sensi dell art. 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 234/2007 per «orario di lavoro» si intende «ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività, ossia: 1) il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto. In particolare tali operazioni comprendono: la guida, il carico e lo scarico, la supervisione della salita o discesa di passeggeri dal veicolo, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico e dei passeggeri o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia, di dogana, o altro; 2) i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio, in particolare i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure conformemente alle condizioni generali negoziate fra le parti sociali; 3) sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro i periodi di interruzione dalla guida di cui all articolo 7, del regolamento (CE) 561/06, i riposi intermedi di cui all'articolo 5 del decreto

2 legislativo n. 234/2007, i periodi di riposo di cui all'articolo 6 di quest ultimo decreto e, fatte salve le clausole di indennizzo o limitazione di tali periodi previste dalla contrattazione collettiva, i tempi di disponibilità di cui alla successiva lettera b) - (cioè «1) I periodi diversi dai riposi intermedi e dai periodi di riposo, durante i quali il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chiede di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori. In particolare, sono considerati tempi di disponibilità i periodi durante i quali il lavoratore mobile accompagna il veicolo trasportato a bordo di una nave traghetto o di un treno ed i periodi di attesa alle frontiere e quelli dovuti a divieti di circolazione. Tali periodi e la loro probabile durata devono essere comunicati al lavoratore mobile con preavviso, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure secondo le condizioni generali negoziate tra le parti sociali; 2) per i lavoratori mobili che guidano in squadre, il tempo trascorso a fianco del conducente o in una cuccetta durante la marcia del veicolo»); 4) nel caso degli autotrasportatori autonomi, questa stessa definizione si applica al periodo compreso tra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale l'autotrasportatore autonomo è sul posto di lavoro, a disposizione del cliente ed esercita le sue funzioni o attività, ad eccezione delle mansioni amministrative generali non direttamente legate al trasporto specifico in corso». DURATA MASSIMA SETTIMANALE DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO (art. 4 D. Lgs. RIPOSI INTERMEDI (art. 5 D. Lgs. PERIODI DI RIPOSO (art. 6 D. Lgs. LAVORO NOTTURNO (art. 7 D. Lgs. La durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 60 ore solo se su un periodo di 4 mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di 48 ore settimanali [1]. Ferma restando la tutela prevista dal Regolamento (CE) n. 561/2006 ovvero, in difetto, dall'accordo AETR, le persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, non possono lavorare in nessun caso per più di 6 ore consecutive senza un riposo intermedio. L'orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno 30 minuti se il totale delle ore di lavoro è compreso fra 6 e 9 ore, di almeno 45 minuti se supera le 9 ore. I riposi intermedi possono essere suddivisi in periodi non inferiori a 15 minuti ciascuno. Gli apprendisti sono soggetti, per quanto riguarda i periodi di riposo, alle stesse disposizioni di cui beneficiano gli altri lavoratori mobili, in applicazione del Regolamento (CE) n. 561/2006 ovvero, in difetto, dell'accordo AETR. Qualora sia svolto lavoro notturno, l'orario di lavoro giornaliero non deve superare le 10 ore per ciascun periodo di 24 ore [2]. [1] Sono fatte salve le disposizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative in presenza di ragioni tecniche, nonché di esigenze connesse con l organizzazione del lavoro che oggettivamente comportano un diverso regime dell orario di lavoro e che, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, determinano una diversa durata massima e media dell orario di lavoro. Il periodo temporale utilizzabile quale termine di riferimento per calcolare la settimana lavorativa media non può in ogni caso essere esteso oltre i 6 mesi. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative definiscono le modalità e le ipotesi di applicazione di tali disposizioni, che consentono di determinare una diversa durata massima e media dell orario di lavoro. [2] Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con le circolari: prot. n. 25/II/ /MA003.A001 del 9 luglio 2010, «in merito al coordinamento tra le definizioni di "lavoro notturno" e "notte", contenute nel decreto legislativo indicato in oggetto», ha fatto presente «che deve essere considerata irregolare la prestazione di lavoro che si protragga per almeno 4 ore consecutive nella fascia oraria tra

3 le ore 0:00 e le ore 7:00 (ex art. 4), qualora la durata complessiva dell'attività lavorativa giornaliera superi il limite delle dieci ore per ciascun periodo di ventiquattro ore (ex art. 7)»; prot. n. 25/II/ /MA003.A004 del 2 agosto 2010 ha precisato che «l art. 7, comma 1, del D. Lgs. n. 234/2007, nel caso di svolgimento di lavoro notturno, introduce il limite di dieci ore giornaliere, il cui superamento è sanzionato dal successivo art. 9, comma 4, del medesimo Decreto legislativo. A tal proposito, si fa presente che la nozione di lavoro notturno, necessaria per la corretta applicazione della norma citata, deriva dalla lettura coordinata delle disposizioni contenute nelle lett. h) e i) dell art. 3, D. Lgs. n. 234/2007, concernenti le definizioni di "notte" ("periodo di almeno quattro ore consecutive tra le ore 00,00 e le ore 7,00") e di "lavoro notturno" ("ogni prestazione espletata durante la notte"). Ne consegue che deve essere considerata irregolare ai sensi dell art. 7, D. Lgs. 234/2007 la prestazione di lavoro che superi il limite delle dieci ore per ciascun periodo di ventiquattro ore, qualora si protragga per almeno quattro ore consecutive nella fascia oraria tra le ore 0:00 e le ore 7:00». SANZIONI L apparato sanzionatorio per le violazioni alla disciplina in materia di orario di lavoro è delineato all art. 9 del Decreto Legislativo n. 234/2007, il quale al comma 6 prevede che «sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 174 e 178 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285», che dunque possono concorrere con quelle del Decreto Legislativo n. 234/2007. Per la loro peculiare natura, che generalmente presuppone l esame di specifica documentazione (tra cui, in primo luogo, del «libro unico del lavoro» sul quale il datore di lavoro è tenuto a registrare l orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto), le violazioni di cui all art. 9 difficilmente potranno essere contestate direttamente su strada quanto piuttosto a seguito di controlli esperiti presso le sedi delle imprese di autotrasporto, attività che viene svolta dal personale ispettivo della Direzione Territoriale del Lavoro (anche su segnalazione degli organi preposti all attività di controllo stradale). Per l accertamento e l irrogazione delle sanzioni in argomento nei confronti del datore di lavoro (per cui è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni mediante l utilizzo del modello F23 - codice tributo 741T) si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689: in caso di loro mancato pagamento, Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell art. 17 della predetta legge è la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo del luogo ove sono state accertate le violazioni. ARTICOLO DESCRIZIONE SANZIONE comma 1 comma 1 comma 2 comma 3 Superamento della durata massima settimanale fino al 10% della durata consentita prevista dall art. 4 del decreto legislativo n. 234/2007. Superamento della durata massima settimanale oltre il 10% della durata consentita prevista dall art. 4 del decreto legislativo n. 234/2007. Mancata effettuazione dei riposi intermedi di cui all art. 5 del decreto legislativo n. 234/2007 in prestazioni lavorative superiori a 6 ore consecutive. Apprendista che come prescritto all art. 6 del decreto legislativo n. 234/2007 non effettua i periodi di riposo in applicazione del Regolamento (CE) n. 561/2006 ovvero, in difetto, dell accordo AETR. Superamento dell orario di lavoro giornaliero di cui all art. 7/1 comma del decreto legislativo n. 234/2007 qualora sia svolto lavoro notturno. Da euro 130,00 a euro 780,00 per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione (pagamento in misura ridotta entro 60 giorni: euro 260,00). Da euro 260,00 a euro 1.560,00 per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione (pagamento in misura ridotta entro 60 giorni: euro 520,00). Da euro 130,00 a euro 300,00 giorni: euro 100,00). Da euro 105,00 a euro 630,00 giorni: euro 210,00). Da euro 300,00 ad euro 900,00 per ogni lavoratore e per ciascuna giornata comma 4 giorni: euro 300,00). /5 Omessa informazione ai lavoratori Da euro 250,00 a euro 1.500,00

4 comma comma 5 comma 5 mobili sulle prescrizioni relative all orario di lavoro ai sensi dell art. 8/1 comma del decreto legislativo n. 234/2007 [1] [2]. Omessa registrazione da parte del datore di lavoro nel libro unico del lavoro [3] (LUL) dell orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto ai sensi dell art. 8, commi 2 (primo e secondo periodo) e 3, del decreto legislativo n. 234/2007 [2]. Omesso rilascio da parte del datore di lavoro di copia della registrazione dell orario di lavoro al lavoratore mobile che ne abbia fatto richiesta ai sensi dell art. 8, comma 2 (terzo periodo), del decreto legislativo n. 234/2007 [2]. Da euro 250,00 a euro 1.500,00 Da euro 250,00 a euro 1.500,00 [1] Ai sensi dello stesso art. 8/4 comma: «La contrattazione collettiva definisce le modalità di informazione di cui al comma 1». Con la circolare prot. n. 25/SEGR/ del 30 gennaio 2008, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha segnalato «da ultimo, che la norma sanzionatoria [di cui all art. 9 del decreto legislativo n. 234/ n.d.r.] trova applicazione anche con riferimento ad un ulteriore obbligo posto in capo ai datori di lavoro del settore autotrasporti, che consiste nell obbligo di informare il lavoratore sulle disposizioni nazionali, sul regolamento interno dell impresa e sugli accordi delle parti sociali, inclusi i CCNL, relativi alla disciplina dell orario di lavoro. A tal proposito i datori di lavoro, pertanto, dovranno fornire adeguata dimostrazione agli organi di vigilanza dell avvenuta attività di informazione e formazione effettuata nei confronti del personale mobile». [2] Ai sensi dell art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (così come sostituito dall art. 33/1 comma della legge 4 novembre 2010, n. 183) in caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale da cui si rilevino inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, si procede a diffidare il trasgressore e l eventuale obbligato in solido alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione del verbale di accertamento. Con l ottemperanza della diffida, lo stesso è ammesso al pagamento di una somma pari all importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di 15 giorni dalla scadenza del precedente termine. Il potere di diffida (proprio del personale ispettivo delle Direzioni del Lavoro) è esteso anche agli ispettori e ai funzionari amministrativi degli enti e degli istituti previdenziali per i profili di competenza ed agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che accertano, ai sensi dell art. 13 della legge n. 689/1981, violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale. «In primo luogo sono da ritenersi escluse dall ambito della diffida tutte le violazioni in cui l interesse sostanziale (soprattutto relativo alla tutela dell integrità psico-fisica e della personalità morale) protetto dalla norma non è in alcun modo recuperabile (ad es. per aver fatto superare le 48 ore medie di lavoro settimanale, ). Sono invece da ritenersi "sanabili" le violazioni amministrative relative ad adempimenti omessi, in tutto o in parte, che possono ancora essere materialmente realizzabili, anche qualora la legge preveda un termine per l effettuazione dell adempimento (illeciti omissivi istantanei con effetti permanenti)» [cfr. la circolare n. 24/2004 (prot. n. 797) del 24 giugno 2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Vedasi anche la circolare n. 41/2010 (prot. n. 25/I/ /MA007.A002) del 9 dicembre 2010 con cui sono state fornite istruzioni al personale ispettivo in materia di «accesso, potere di diffida e verbalizzazione unica, art. 33 L. n. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro)»]. Si ritiene, pertanto, che alle violazioni di cui all art. 8 del decreto legislativo n. 234/2007 possa applicarsi la procedura della «diffida» alla regolarizzazione entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione del verbale di accertamento, trattandosi di «inosservanze comunque materialmente sanabili», con la conseguente ammissione in caso di ottemperanza al pagamento di una somma pari al minimo fissato dalla legge, entro 15 giorni dalla scadenza del termine della diffida stessa. [3] L art. 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, ha disciplinato la istituzione e la tenuta del libro unico del lavoro, sanzionando: al comma 6 la violazione di tale obbligo e l omessa esibizione agli organi di vigilanza; al comma 7, «salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1, 2 e 3 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali» e la mancata conservazione per il termine previsto dall art. 6/1 comma del D.M. 9 luglio 2008 (e, cioè, per la durata di 5 anni dalla data dell ultima registrazione). «Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente». Con la circolare n. 20 del 21 agosto 2008 (prot. n. 25/SEGR/ ) il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha impartito le prime istruzioni operative al personale ispettivo, evidenziando «il radicale mutamento delle attività ispettive e di vigilanza a seguito dell eliminazione dei libri paga e matricola e di altri libri obbligatori e della

5 loro sostituzione, a far data dal 18 agosto 2008, con il libro unico del lavoro (articoli 39 e 40 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112)». * Sostituto Commissario della Polizia Stradale ** Ispettore Capo della Polizia Stradale

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