COMUNE DI BOGLIASCO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA ED IN MATERIA DI CREMAZIONE

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1 COMUNE DI BOGLIASCO PROVINCIA DI GENOVA REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA ED IN MATERIA DI CREMAZIONE Approvato con deliberazione del C.C. n... del.. 1

2 INDICE TITOLO I DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSI Art. 1: denuncia dei casi di morte Art. 2:denuncia dei casi di morte da farsi dai medici Art. 3: Denuncia di casi di morte all autorità giudiziaria Art. 4: Rinvenimento di resti mortali Art. 5: Visita del medico necroscopo Art. 6: Casi di morte per malattia infettiva Art.7: Rilascio dell autorizzazione per la sepoltura Art.8 : Nati morti e prodotti abortivi Art. 9: Riscontro diagnostico TITOLO II PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLE SALME Art. 10: Periodo di osservazione normale Art. 11: Periodo di osservazione cautelativo Art. 12: Riduzione del periodo di osservazione Art. 13: Posizione del corpo durante il periodo di osservazione Art. 14:Depositi di osservazione TITOLO III DEPOSIZIONE DELLE SALME NEI FERETRI Art. 15: Deposizione della salma nel feretro Art. 16: Caratteristiche della cassa TITOLO IV TRASPORTO DELLE SALME Art. 17 :Trasporto delle salme Art. 18: Caratteristiche dei carri per il trasporto Art. 19: Trasporti con termini ridotti Art. 20: Morti per infortuni o incidenti Art. 21:Precauzione per i decessi a causa di malattie infettive Art. 22: Trasporti con mezzi speciali Art. 23:Orari dei trasporti funebri Art. 24:Trasporto di salme in altro Comune Art. 25:Modalità per il trasporto fuori Comune Art. 26 Autorizzazione per il trasporto fuori Comune 2

3 TITOLO V CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO Art. 27: Autorizzazione per la sepoltura Art. 28: Custodia dei documenti Art. 29:Ricevimento di salme e resti mortali Art. 30:Deposito provvisorio di salme o di resti mortali TITOLO VI INUMAZIONI Art. 31:Sepolture Art. 32:Caratteristiche del terreno per le inumazioni Art. 33:Forma e classe dei campi Art. 34:Cippi indicativi Art. 35:Scavo della fossa Art. 36:Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti Art. 37:Fosse per fanciulli Art. 38: Modalità di concessione Art. 39:Revoca e decadenza della sepoltura Art. 40:Caratteristiche delle casse per l inumazione Art. 41:Norme riguardanti le sepolture a inumazione Art. 42:Ornamento con fiori e piante Art. 43:Scadenza della concessione Recupero materiali TITOLO VII TUMULAZIONI Art. 44:Sepolture a tumulazione Art. 45:Tipi e durata delle concessioni Art. 46:Atto di concessione Art. 47:Pagamento della concessione Cauzione Art. 48:Doveri dei concessionari Art. 49: Decorrenza della concessione TITOLO VIII CAPPELLE ED EDICOLE Art. 50: Concessione dell area Art. 51:Modalità per la presentazione dei progetti Art. 52:Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori Art. 53:Ossari, cinerari, colombari Art. 54:Mancata utilizzazione dell area Art. 55: Collaudo delle opere e rimborso del deposito cauzionale Art. 56: Diritto di uso delle sepolture private Art. 57:Manutenzione delle opere 3

4 TITOLO IX COLOMBARI Art. 58: Norme per la concessione Art. 59: Lastre di chiusura ed ornamenti Art. 60: Caratteristica dei feretri Art. 61:Diritto di sepoltura e durata della concessione Art. 62: Concessioni di colombari Art. 62: bis Inserimento urne in loculo perenne TITOLO X OSSARI E CINERARI Art. 63 :ossario comune Art. 64: Cellette ossario Art. 65 :Cellette cinerarie Art. 65 bis: Disposizioni sulle restituzioni dei loculi TITOLO XI CREMAZIONE Art. 66: Autorizzazione alla cremazione Art. 67:Affidamento delle ceneri Art. 68: Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri Art. 69:Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie Art. 70: Dispersione delle ceneri Art. 71: Modalità conservative delle urne Art. 72: Cinerario comune, giardino delle rimembranze Art. 73: Diritti Art. 74 : Diritti applicati TITOLO XII AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONE Art.75: Autopsie Art. 76: Imbalsamazioni TITOLO XIII ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI Art. 77:Esumazioni Art. 78: Esumazioni straordinarie Art. 79: Salme esumate d ordine dell Autorità giudiziaria Art. 80: Divieto di apportare riduzioni a salme Art. 81:Trasferimento di feretri in altra sede Art. 82:Raccolta delle ossa Art. 83:Verbale delle operazioni Art. 84: Esumazioni ed estumulazioni 4

5 Art. 85: Sepolture abbandonate Interventi d ufficio Art.86 Revoca TITOLO XIV SERVIZI CIMITERIALI Art. 87:Pulizia del Cimitero Art. 88:Organizzazione del servizio cimiteriale Art. 89:Custode del Cimitero Art. 90: Compiti del Custode Art. 91: Tenuta dei documenti obbligatori Art. 92: Obblighi del custode seppellitore TITOLO XV NORME PER L ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO Art. 93:Orario di apertura del cimitero Art. 94:Divieto d ingresso Art. 95:Prescrizioni particolari Art. 96: Norme per i visitatori TITOLO XVI CONTRAVVENZIONI Art. 97: Contravvenzioni Art. 98: Accertamento contravvenzioni TITOLO XVII DISPOSIZIONI FINALI Art. 99: Regolamento speciale di polizia mortuaria Art. 100: Entrata in vigore del regolamento Art. 101Disposizione finale 5

6 TITOLO I DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSI Art. 1 Denuncia dei casi di morte È fatto obbligo ai familiari o chi per essi, ai direttori di ospedali, di istituti e di collettività, di denunciare, entro 24 ore del decesso, ogni caso di morte di persona da loro assistita, all Ufficio dello Stato Civile, dichiarando esattamente l ora in cui avvenne il decesso. Art. 2 Denuncia dei casi di morte da farsi dai medici A norma dell art. 103 sub a) del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n e del primo comma dell art. 1 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, i medici curanti e necroscopi devono denunciare ogni caso di morte di persona da essi assistita o visitata, al Sindaco, indicando la malattia che, a loro giudizio, ne è stata la causa. La denuncia di cui al comma precedente deve essere fatta entro 24 ore dall accertamento del decesso: a) su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d intesa con l Istituto Centrale di Statistica; b) con modello rilasciato dal Comune come previsto dall art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n L obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico. Art. 3 Denuncia di casi di morte all autorità giudiziaria Fermo restando per i sanitari l obbligo di cui all art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza. Art. 4 Rinvenimento di resti mortali Nel caso di rinvenimenti di parti di salma o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale né dà subito comunicazione all autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all unità sanitaria locale competente per territorio. Quest ultima, salvo diverse disposizioni dell autorità giudiziaria, incarica dell esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo, 6

7 comunicando i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco e alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura. Art. 5 Visita del medico necroscopo Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto nel territorio del Comune, il medico necroscopo, esegue gli accertamenti per accertare la morte e rilascia il certificato previsto dall art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt del D.P.R. 285/90, e comunque non dopo le 30 ore. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla unità sanitaria locale competente. Art. 6 Casi di morte per malattia infettiva Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva, il medico deve darne subito avviso al Coordinatore Sanitario della A.S.L. per i necessari provvedimenti di disinfezione. Art. 7 Rilascio dell autorizzazione per la sepoltura Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l Ufficiale dello Stato Civile rilascia l autorizzazione per la sepoltura, in conformità delle norme previste dall art. 141 del R.D. 9 luglio 1939 n La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di salma od ossa umane, contemplate dal precedente articolo 4. Qualora sussistano i casi previsti dall art. 3, il rilascio dell autorizzazione sarà subordinato al nulla osta dell Autorità giudiziaria. Art. 8 Nati morti e prodotti abortivi Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell art. 74 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli 1, 2, 3 e 5 del presente regolamento. 7

8 Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dal Coordinatore Sanitario della A.S.L. A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla Azienda Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto. Art. 9 Riscontro diagnostico Fatti salvi i poteri in materia dell autorità giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 13 febbraio 1961, n. 83, correlate con il D.M. 11/8/1969, le salme delle persone decedute senza assistenza medica, trasportate ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché le salme delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico- scientifici. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l accertamento della causa di morte. Eseguito il riscontro diagnostico, la salma deve essere ricomposta con la migliore cura. I risultati del riscontro devono essere comunicati al Sindaco, per l eventuale rettifica della scheda di morte, da farsi dal Coordinatore Sanitario della A.S.L. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell Ente per il quale viene effettuato. 8

9 TITOLO II PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLE SALME Art. 10 Periodo di osservazione normale Nessuna salma può essere chiusa in cassa, né essere sottoposta ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumata, tumulata, cremata, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento, e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modificazioni. Art. 11 Periodo di osservazione cautelativo Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall articolo precedente. Art. 12 Riduzione del periodo di osservazione Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute o la salma presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Coordinatore Sanitario della A.S.L. il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore. Art. 13 Posizione del corpo durante il periodo di osservazione Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva- diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal Coordinatore Sanitario della A.S.L.. Art. 14 Depositi di osservazione In un locale del cimitero, possibilmente distinto dalla camera mortuaria, si possono ricevere e tenere in osservazione le salme di persone: 9

10 a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione; b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico; c) ignote, di cui si debba fare esposizione al pubblico per il riconoscimento. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radiottativi deve aver luogo in modo tale che sia vietata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Coordinatore Sanitario della A.S.L., in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1961, n Le salme devono essere sorvegliate anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita. 10

11 TITOLO III DEPOSIZIONE DELLE SALME NEI FERETRI Art. 15 Deposizione della salma nel feretro Trascorso il periodo di osservazione prescritto dal precedente titolo, la salma, debitamente vestita o avvolta in un lenzuolo, può essere deposta nel feretro. Ogni feretro deve contenere una sola salma. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell atto del parto. Art. 16 Caratteristiche della cassa Per la inumazione la salma deve essere chiusa in cassa di legno dolce, formata con tavole dello spessore non inferiore a cm. 2, e rispondente per tutte le altre caratteristiche a quanto prescritto dal D.P.R. 10 settembre 1990, n Tutte le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l una di legno, l altra di metallo, secondo le disposizioni di cui all art. 30 del D.P.R. 285/1990. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con le indicazioni del nome, cognome data di nascita e di morte del defunto. Per il trasporto all estero o dall estero o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l una di metallo e l altra di tavole di legno massiccio secondo quanto previsto dall art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n

12 TITOLO IV TRASPORTO DELLE SALME Art. 17 Trasporto delle salme Il trasporto delle salme dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all obitorio, o al cimitero è eseguito a cura dei privati interessati, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali. Detto trasporto è a carico del Comune in ogni altro caso. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio. Il coordinatore Sanitario della A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, e propone al Sindaco provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio. L incaricato del trasporto di una salma deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero. Art. 18 Caratteristiche dei carri funebri per il trasporto I carri destinati al trasporto delle salme su strada, debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfestabile. Detti carri possono essere posti in servizio, da parte dei Comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dal Coordinatore Sanitario della A.S.L., il quale deve controllarne, almeno una volta all anno lo stato di manutenzione. Un apposito registro dal quale risulti questa dichiarazione di idoneità dovrà essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza. Art. 19 Trasporti con termini ridotti Il trasporto delle salme prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del titolo II, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Art. 20 Morti per infortuni o incidenti I morti per infortunio o altre cause negli stabilimenti o sulla strada o comunque giacenti su suolo pubblico, verranno trasportati all obitorio dell istituto di medicina legale previa autorizzazione dell Autorità giudiziaria. 12

13 Art. 21 Precauzione per i decessi a causa di malattie infettive Qualora la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive - diffusive comprese nell apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, la salma, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposta nella cassa con gli indumenti di cui è rivestita ed avvolta in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidermica della malattia che ha causato la morte. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che la salma è portatrice di radioattività, il Coordinatore Sanitario della A.S.L. dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive al fine di evitare la contaminazione ambientale. Art. 22 Trasporti con mezzi speciali Il trasporto delle salme dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alla sala di autopsia o al cimitero si esegue a cura del Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi degli altri mezzi speciali di trasporto previsti dal D.P.R. 10/09/1990 n Nel caso di trasporto di salma da Comune ad altro Comune o all estero, per il quale sia stato richiesto un trasporto con mezzi di terzi, sempreché esso venga effettuato con automezzi di cui al precedente art. 18, il trasporto sia di partenza che di arrivo potrà essere svolto, se richiesto dai familiari, con il medesimo carro. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni militari con mezzi propri. Art. 23 Orari dei trasporti funebri Gli orari per i trasporti funebri vengono stabiliti dal Sindaco. Per il trasporto dall abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall abitazione al cimitero qualora non ci fosse cerimonia religiosa, si deve seguire la via più breve. I cortei funebri potranno seguire solo le strade comunali. Per la particolare collocazione dell abitato rispetto alla strada statale Aurelia essi percorreranno la Via Mazzini e la via Cavour (stadio del nuoto). Da detta posizione potranno proseguire solamente su automezzi. 13

14 Art. 24 Trasporto di salme in altro Comune Per il trasporto di salme in altro Comune o all estero, dovranno essere osservate le norme previste dal D.P.R. 10 settembre 1990 n Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nella cavità corporea di almeno 500 cc. di formalina F.U., dopo che sia trascorso l eventuale periodo di osservazione. Negli altri mesi dell anno, tale prescrizione, si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorso le 48 ore dal decesso. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano alle salme sottoposte a trattamenti di imbalsamazione. Art. 25 Modalità per il trasporto fuori Comune Il trasporto della salma fuori del Comune sarà fatto con carro apposito chiuso partendo dal domicilio, o dalla porta della Chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso si svolgano onoranze o cerimonie funebri con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finchè non sarà presa in consegna dall incaricato dell accompagnamento. Art. 26 Autorizzazione per il trasporto fuori Comune Il trasporto di salma da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato con decreto del Sindaco che ne dà comunicazione al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento ed eventualmente anche ai Sindaci in cui la salma dovesse sostare per onoranze. L incaricato del trasporto di una salma, fuori del Comune deve essere munito del predetto decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo ove è avvenuto il decesso. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso. 14

15 TITOLO V CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO Art. 27 Autorizzazione per la sepoltura Il custode del cimitero non può ricevere nel Cimitero, per essere inumati o tumulati, nessuna salma, parte di essa od ossa umane, se non accompagnati dall autorizzazione prevista dall art. 74 del D.P.R. n. 396/2000, rilasciata dall Ufficiale dello Stato Civile. Art. 28 Custodia dei documenti Gli atti di cui al precedente articolo devono essere trattenuti dal custode del cimitero. Sugli stessi dovrà indicare il giorno e l ora dell eseguito seppellimento, il campo ed il numero d ordine del cippo della fossa comune o della tomba o del loculo in cui è stata posta la salma. Il custode del cimitero riceve: Art. 29 Ricevimento di salme e resti mortali a) le salme delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza; b) le salme delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso la residenza al momento del decesso; c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, esistente nel Cimitero stesso o in loculi di cui abbiano la disponibilità per atto di concessione; d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui al D.P.R. 10/9/1990 n. 285; e) le salme di persone nate in Bogliasco; f) le salme di persone nate in altri Comuni da genitori residenti al momento della nascita in Bogliasco con atto di nascita iscritto/trascritto; g) le salme di persone non residenti con coniuge tumulato o inumato nel civico cimitero; h) le salme delle persone anziane già residenti a Bogliasco, che per la loro età sono state ricoverate in istituti per anziani o case di riposo ove vi è obbligo assumere la residenza. i) i resti mortali e le ceneri delle persone sopraelencate. j) salme di persone il cui coniuge, ancora in vita, avrà diritto ad essere tumulato, al momento della morte, nel Cimitero di Bogliasco; k) i resti mortali e le ceneri derivanti dalla cremazione di salme, purchè tumulate in loculo/ossario già in concessione e occupato da altra salma e/o resti con cui esista un legame di parentela nei limiti del quarto grado. 15

16 Art. 30 Deposito provvisorio di salme o di resti mortali Nel caso di consegna al Cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, il custode ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all Ufficio Comunale per le pratiche richieste dal caso. 16

17 TITOLO VI INUMAZIONI Art. 31 Sepolture Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione. Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme del D.P.R. 10 settembre 1990 n Sono a tumulazione le sepolture in loculi, tumulo o nicchia separati secondo le norme di cui agli articoli 76 e 77 del Regolamento n. 285/90. Art. 32 Caratteristiche del terreno per le inumazioni Il cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto delle prescrizioni dettate dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 Art. 33 Forma e classe dei campi I campi comuni per le sepolture ordinarie sono tutti della stessa forma e di una sola classe. Essi sono divisi in riquadri e l utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità. I campi comuni per le salme degli adulti sono indicati nella planimetria generale del Cimitero. Art. 34 Cippi indicativi Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta con un numero progressivo e con l indicazione dell anno di seppellimento. Sulla fossa ricoperta e con la terra debitamente assestata, potranno essere apposti cippi, croci, effigi ed altre finiture ornamentali, dietro benestare dell Autorità comunale. In ogni caso dovrà essere posta l indicazione su materiale resistente all azione degli agenti atmosferici del nome e cognome del defunto. Per gli indigenti la posa della lapide verrà effettuata a spese del Comune. 17

18 Art. 35 Scavo della fossa Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie. Art. 36 Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti Le fosse per inumazioni delle salme di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a metri 2) la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e debbono distare l una dall altra almeno metri 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq. 3,50. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontane dalle fosse di inumazione. Art. 37 Fosse per fanciulli Le fosse per inumazione delle salme di fanciulli di età sotto i dieci anni devono avere nella parte più profonda (a metri 2) una lunghezza media di metri 1,50, una larghezza di metri 0,50 e debbono distare di almeno metri 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq. 2 ogni inumazione. I campi per l inumazione dei fanciulli sono indicati nella planimetria nel piano di distribuzione del cimitero. Art. 38 Modalità di concessione Le inumazioni vengono accordate a titolo oneroso, dietro pagamento di una tariffa determinata con apposito atto di Giunta Comunale, fatti i casi di esenzione previsti dal medesimo atto. La loro durata è fissata in anni dieci. Art. 39 Revoca e decadenza della sepoltura Le sepolture a inumazione in concessione temporanea possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata un altra sepoltura. 18

19 Art. 40 Caratteristiche delle casse per l inumazione Per la costruzione delle casse si richiamano le norme del Regolamento di Polizia mortuaria 10 settembre 1990 n. 285 e dell art. 16 del presente Regolamento. Art. 41 Norme riguardanti le sepolture a inumazione Ogni salma all inumazione deve essere sepolta in fossa separata dalle altre. Per le sepolture comuni non è ammessa la scelta dei posti. I campi sono contornati da cordoli di pietra con il numero progressivo delle fosse. Sulle fosse è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra, granito o marmo. Sono vietate le sovrapposizioni di materiali facilmente deperibili. Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici in bronzo, portafiori e lampade votive- Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all anno, mese e giorno della morte. Per eventuali iscrizioni integrative è facoltà del Sindaco, dietro domanda, di darne autorizzazione. Art. 42 Ornamento con fiori e piante Sia sulle sepolture private ad inumazione, che sulle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purchè le radici e i rami non invadano le tombe vicine e non ostruiscano i passaggi comuni. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,10. Qualora gli arbusti superassero detta misura, dovranno essere ridotti all altezza prescritta, su semplice invito dell ufficio. Qualora ci fosse inadempienza il responsabile del servizio competente disporrà d autorità per il taglio ed anche per lo sradicamento. Art. 43 Scadenza della concessione Recupero materiali Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà del Comune. È facoltà dell Amministrazione Comunale, su istanza degli interessati presentata sei mesi prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica. 19

20 Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione, sarà a cura dello stesso Comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero. I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all Ufficio Comunale prima della scadenza stessa. 20

21 TITOLO VII TUMULAZIONI Art. 44 Sepolture a tumulazione Le sepolture a tumulazione sono tutte di durata superiore al ventennio, hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa. Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune. Le nicchie o loculi o colombari sono assegnati dall Ufficio preposto sulla base della scelta compiuta dagli interessati. Art. 45 Tipi e durata delle concessioni Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti: a) aree per cappelle ed edicole (denominate anche tombe o cappelle di famiglia). La durata della concessione è fissata in anni 99; b) colombari o loculi individuali. La durata della concessione è fissata in anni 30 rinnovabili. c) nicchie ossario individuali (denominate anche cellette) per la raccolta di resti mortali. La durata della concessione è fissata in anni 60; d) cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di salma cremata. La durata della concessione è fissata in anni 60. Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia e nelle tombe individuali in muratura, sono conformi a quelle previste per i feretri da tumularsi nei colombari. Per le concessioni di cui al 1 comma si applicano le tariffe previste da apposito atto di Giunta Comunale. Art. 46 Atto di concessione La concessione di sepoltura a tumulazione può essere accordata esclusivamente per persone decedute e /o che si trovano nelle condizioni previste dall art. 62. La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune ed il Concessionario. Art. 47 Pagamento della concessione Cauzione Prima della stipulazione dell atto, il Concessionario deve provvedere al versamento di: a) l importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente; b) l importo della spesa e dei diritti contrattuali; 21

22 c) di un importo, a titolo di cauzione, limitatamente alla costruzione delle edicole funerarie, pari a un quinto dell ammontare del costo dell area concessa, e a salvaguardia di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale e privata. Art. 48 Doveri dei concessionari La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall apposito contratto e dai progetti se richiesti. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie e loculi, sono a carico dei concessionari. Art. 49 Decorrenza della concessione Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della loro stipulazione. 22

23 TITOLO VIII Cappelle ed edicole art. 50 Concessione dell area Le cappelle potranno essere costruite sulle aree previste nella planimetria generale; All atto della presentazione della domanda, per la concessione dell area per la costruzione di cappelle, edicole o monumenti per sepolture di famiglia, il richiedente dovrà versare l intero importo corrispondente, previsto dalla tariffa vigente. A versamento effettuato verrà redatto e sottoscritto dalle parti, l atto di concessione. La concessione è a tempo determinato e la sua durata non può essere superiore a 99 anni. Il concessionario dovrà presentare il progetto di costruzione entro un anno dalla stipulazione del contratto, a pena di revoca della concessione medesima. La Giunta Comunale provvede, con apposito atto, ad individuare le aree per la costruzione di cappelle in relazione alle quali potranno presentare domanda anche coloro che non sono residenti nel Comune di Bogliasco. Dette aree non potranno in ogni caso essere superiori al 50% delle aree messe a disposizione. Art. 51 Modalità per la presentazione dei progetti Le domande per la costruzione di cappelle devono essere redatte su carta legale e firmate dal concessionario. Si dovranno allegare, in triplice esemplare, i progetti e dare dettagliata descrizione dell opera da eseguire e dei materiali da usare. I disegni delle edicole saranno delineati in pianta in scala non inferiore a 1:50. I disegni devono recare la firma del progettista, del direttore dei lavori, e dell esecutore che dovrà depositare la propria firma in Comune prima dell inizio dei lavori. Il Comune potrà richiedere eventuali altre notizie che riterrà necessarie e nel caso di opere di rilevante importanza decorativa, potrà richiedere disegni o fotografie del bozzetto per sottoporli alla Commissione edilizia. I singoli progetti debbono essere approvati dall organo competente su conforme parere del Coordinatore Sanitario della A.S.L. e sentita la Commissione edilizia. Nell atto di approvazione del progetto verrà definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. Le sepolture private non debbono avere comunicazioni con l esterno del cimitero. Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originale autorizzato dal Comune, senza averne fatta richiesta ed ottenuta l approvazione da parte del Comune. 23

24 La costruzione dell opera dovrà iniziarsi nei termini di validità della costruzione edilizia e portata a termine entro un anno dalla data di inizio dei lavori, pena decadenza della concessione. Art. 52 Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori All esecutore dei lavori è fatto obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l opera, mediante apposita struttura, senza occupare altri posti limitrofi, e limitando l eventuale occupazione dei viali circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall ufficio Tecnico Comunale. Durante l esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni né alla proprietà comunale né ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati. Al termine dei lavori è fatto obbligo all esecutore dei lavori di liberare gli spazi da macchinari e materiali. Art. 53 Ossari, cinerari, colombari Nelle cappelle di famiglia è consentita la costruzione di ossari, cinerari e colombari. Per questi ultimi si richiamano le norme di cui all art. 58 del presente regolamento. Art. 54 Mancata utilizzazione dell area Qualora il concessionario non iniziasse i lavori entro i termini fissati dall art. 51, la concessione dell area s intende decaduta ed il Comune, a titolo del subito vincolo e di penale per la mancata attuazione dell opera incamererà il deposito cauzionale di cui all art. 47, restituendo invece l intero importo versato per la concessione dell area. Art. 55 Collaudo delle opere e rimborso del deposito cauzionale Il deposito cauzionale previsto dall art. 47 verrà rimborsato dopo il collaudo delle opere effettuato dal Coordinatore Sanitario della A.S.L e dall Ufficio Tecnico Comunale. Qualora l opera non corrisponda a quanto precisato nel progetto, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune, salve eventuali altre sanzioni previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari. 24 Art. 56 Diritto di uso delle sepolture private Nelle cappelle di famiglia sono ammesse le salme od i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultano averne diritto secondo le norme in vigore.

25 Art. 57 Manutenzione delle opere I concessionari di cappelle di famiglia od i loro successori o gli aventi diritto, hanno l obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l Amministrazione Comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene o di decoro. I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune. In caso di inadempienza si procederà a norma di legge e del presente regolamento, non escludendo la decadenza della concessione. Nell area che delimita la cappella di famiglia si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purchè le radici e i rami non invadano le tombe vicine e non ostruiscano i passaggi comuni. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,10. Qualora gli arbusti superassero detta misura dovranno essere ridotti all altezza prescritta su semplice invito dell ufficio. Qualora ci fosse inadempienza il responsabile del servizio competente disporrà d autorità per il taglio ed anche per lo sradicamento. 25

26 TITOLO IX Colombari Art. 58 Norme per la concessione La concessione dei colombari è regolata dalle norme di cui al precedente titolo VII. Nei colombari è ammesso il collocamento di cassettine con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario, e dietro consenso scritto del concessionario o successore. Art. 59 Lastre di chiusura ed ornamenti Le lastre di chiusura dei colombari saranno conformi alle prescrizioni che verranno date dall ufficio Comunale. Alle lastre dei colombari potranno essere applicati ornamenti in marmo, bronzo od altro metallo nonché portafiori e lampade votive, purchè non sporgano dalle fasce di rivestimento. Sono ammessi i ritratti a smalto e in porcellana. Art. 60 Caratteristica dei feretri Per la tumulazione nei colombari è prescritta la duplice cassa: una di lamina di zinco o di piombo e l altra, esterna di legno (vedi art. 77 del D.P.R. 10/9/90 n. 285). Art. 61 Diritto di sepoltura e durata della concessione Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale viene stipulata la concessione. Non può quindi essere ceduto in alcun modo ed a qualsiasi titolo ad altri. La concessione ha la durata di anni 30 (vedi art. 45) e potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di 30 anni. 26

27 Alla scadenza il loculo rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali verranno posti nell ossario comune. È anche in facoltà degli eredi di collocare i resti mortali in appositi ossari a pagamento. Art. 62 Concessioni di colombari Le concessioni di colombari sono accordate esclusivamente per la tumulazione di salme. Tali salme devono essere di: a) persone morte nel territorio comunale qualunque ne fosse in vita la residenza; b) persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, la residenza al momento del decesso; c) persone non residenti in vita nel Comune di Bogliasco e morte fuori, ma aventi diritto al seppellimento in un sepoltura privata o in loculi esistenti in questo cimitero di cui abbiano la disponibilità per atto di concessione; d) nati morti e di prodotti del concepimento di cui al D.P.R. 10/9/90 n. 285; e) persone nate in Bogliasco; f) persone nate in altri Comuni da genitori residenti al momento della nascita in Bogliasco con atto di nascita iscritto/ trascritto; g) persone anche non residenti con coniuge tumulato nel civico cimitero; h) persone il cui coniuge, ancora in vita, avrà diritto ad essere tumulato, al momento della morte, nel cimitero di Bogliasco; i) i resti mortali e le ceneri derivanti dalla cremazione di salme, purchè tumulate in loculo/ossario già in concessione e occupato da altra salma e/o resti con cui esista un legame di parentela nei limiti del quarto grado; j) le salme delle persone anziane già residenti a Bogliasco, che per la loro età sono state ricoverate in istituti per anziani o case di riposo ove vi è obbligo assumere la residenza k) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate. È inoltre permessa la tumulazione di un familiare non residente in un colombaro già occupato da salma da almeno 20 anni; la concessione è subordinata alla raccolta dei resti della salma già tumulata da effettuare a spese del concessionario. Su richiesta è consentito, con impresa privata, escluso mano d opera comunale, a spese del concessionario, riunire in un solo colombaro i resti mortali, già tumulati in loculi singoli, di parenti fino al quarto grado o del coniuge previa stipula di una concessione il cui termine di scadenza coinciderà con quello della prima concessione. In tal caso sarà applicata una tariffa proporzionale alla durata della concessione. Tutte le spese per la raccolta resti sono a carico dei richiedenti. Le spese per il trasporto, all interno del cimitero, dai loculi lasciati vacanti e quindi rientranti nella disponibilità comunale sino alla diversa destinazione, sono a carico del Comune che lo effettuerà tramite personale comunale. In deroga a quanto previsto nel primo comma alle persone viventi che abbiano compiuto l ottantesimo anno di età è data la possibilità di avere in concessione un loculo, nel qual caso i tempi decorreranno dal momento della stipula del contratto. Detto loculo non potrà essere assolutamente utilizzato neanche temporaneamente per altre salme e, qualora ciò avvenisse, fermo restando i provvedimenti per la salma introdotta, la concessione è annullata ed il suo corrispettivo incamerato dal Comune. Non perdono il diritto alla sepoltura le persone anziane, già residenti in Bogliasco, che per la loro età sono ricoverate in istituti per anziani o case di riposo ove è obbligo assumere la residenza. La durata della concessione, in ogni caso, decorre dalla data di stipula del contratto di concessione. 27

28 Art. 62 bis Inserimento urne in loculo perenne È possibile riunire in un unico loculo, in concessione perenne, insieme alla salma lì collocati, resti di salme di parenti o affini, sempre tumulati nel Civico Cimitero, senza perderne la perpetuità ma con retrocessione al Comune di tutti i loculi lasciati vacanti. In tal caso sono a carico degli interessati le spese per la raccolta resti la rimozione ed apposizione di lapidi ed ornamenti (vasi, luci, ecc) rimanendo a carico del Comune le spese di apertura e chiusura loculi, trasporto delle cassette contenenti i resti del loculo lasciato vacante e quello di nuova collocazione. A titolo esemplificativo si specificano di seguito gli aventi diritto: a) coniuge; b) discendenti e rispettivo coniuge senza limite di grado; c) ascendenti e rispettivo coniuge senza limite di grado; d) i collaterali fino al 6 grado e rispettivo coniuge; e) gli affini entro il 3 grado e rispettivo coniuge; f) convivente a condizione che la convivenza risulti anagraficamente al momento del decesso. 28

29 TITOLO X OSSARI E CINERARI Art. 63 Ossario comune Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell ossario comune, consistente in una cripta sotterranea, costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico. Il cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione. Art. 64 Cellette ossario Le cellette ossario raccolgono in cassette di zinco saldate a fuoco, e con targhetta portante il nome ed il cognome del defunto, i resti delle salme esumati da qualsiasi sepoltura. Ogni cassetta deve, di norma, contenere i resti di una sola persona. Sulle lastre di chiusura delle cellette-ossario deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il nome e la data di morte delle persone cui i resti appartengono. La concessione ha la durata di anni 60 dalla data della stipula della convenzione. Art. 65 Cellette cinerarie Le cellette cinerarie raccolgono, in apposite urne, le ceneri di salma cremata. L urna cineraria deve portare all esterno il cognome, il nome, la data di nascita e la data di morte del defunto. La concessione ha la durata di anni 60 dalla data della stipula della concessione. Coloro che dispongono già di un colombaro di adeguata capienza, in luogo di collocare le ossa esumate od estumulate nelle cellette-ossario o le ceneri nelle cellette - cinerarie, appartenenti al coniuge o ai congiunti sino al quarto grado, potranno collocare le medesime nel colombaro stesso, previa stipula di 29

30 una concessione il cui termine di scadenza coinciderà con quello della concessione principale. In tal caso, sarà applicata una tariffa proporzionale alla durata della concessione. In un loculo perpetuo potranno essere collocati resti o ceneri appartenenti al coniuge o ai congiunti sino al 4 grado senza perdere la perpetuità. In tal caso sarà applicata la tariffa deliberata dalla Giunta Comunale. Art. 65 bis Disposizioni sulle restituzioni dei loculi Nel caso di esplicita restituzione all ente di uno o più loculi al fine di raccogliere i resti e traslarli in altro loculo, nulla deve il Comune per le retrocessioni. Nel caso di restituzione all Ente di un loculo situato in posizione disagiata rispetto alle necessità dei congiunti che per età avanzata e/o infermità abbiano presentato apposita istanza per il trasferimento del loro congiunto e affrontino tutte le spese relative alla concessione di un nuovo loculo e alla traslazione della salma con impresa privata di pompe funebri, si provvederà al rimborso proporzionato al periodo di tempo durante il quale il loculo non viene utilizzato che resta sino alla scadenza della concessione in atto. 30

31 TITOLO XI CREMAZIONE Art. 66 Autorizzazione alla cremazione La cremazione di salma deve essere autorizzata dal Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all art. 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), previo accertamento della morte effettuato dal medico necroscopo. L autorizzazione alla cremazione di una salma non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito: a) certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato; b) in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all autorità giudiziaria, il nulla osta di quest ultima, recante la specifica indicazione che la salma può essere cremata. La cremazione è consentita, previa certificazione del medico necroscopo, anche per esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, conservativi o parti anatomiche, anche derivanti da esumazione o estumulazione e, previa attestazione del competente servizio dell azienda sanitaria locale (A.S.L), in caso di avvenuto espianto di stimolatori cardiaci. Il Sindaco, sentita la A.S.L. territorialmente competente, può disporre con specifica ordinanza la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni: a) delle circostanze rilevate; b) del periodo di effettuazione della cremazione; c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi dodici mesi dal deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze. Non possono essere cremate salme e resti mortali portatori di radioattività oltre il limite di pericolosità. Il medico necroscopo o il medico a ciò delegato dalla A.S.L. certifica che la salma o i resti mortali non siano portatori di radioattività oltre il limite di pericolosità. Art

32 Affidamento delle ceneri Le ceneri derivate dalla cremazione sono raccolte in una apposita urna cineraria sigillata che deve riportare in modo chiaro e preciso i dati anagrafici e identificatici del defunto, la data del decesso e quella dell avvenuta cremazione. Il coniuge o, in difetto, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, e 77 del Codice civile ovvero nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, la maggioranza assoluta di essi, può richiedere, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente: la tumulazione, l interramento nel cimitero, l affidamento ovvero la dispersione delle ceneri nei luoghi consentiti dalla legge regionale. La consegna dell urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purchè in attuazione della volontà espressa per iscritto dal defunto. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l urna cineraria è tumulata nel cimitero, finchè sulla destinazione non intervenga accordo parti o sentenza passata in giudicato. I soggetti di cui al comma 2 presentano al Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati: a) i dati anagrafici e la residenza dell affidatario, nonché i dati identificativi del defunto; b) la dichiarazione di responsabilità per l accettazione dell affidamento dell urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato; c) il consenso dell affidatario per l accettazione dei relativi controlli da parte dell Amministrazione Comunale; d) l obbligazione per l affidatario di informare l Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto; e) la persona a cui è consentita la consegna dell urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna; f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell urna; g) la conoscenza della possibilità di trasferimento del urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla; h) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall Autorità Giudiziaria o di pubblica sicurezza. L urna contenente le ceneri è di norma localizzata nella residenza dell affidatario il quale, previa comunicazione al comune di residenza, può altresì detenerla anche al proprio domicilio. L affidatario che trasferisca la propria residenza o che cambi allocazione dell urna cineraria è tenuto a darne comunicazione al competente ufficio comunale entro 5 giorni dal trasferimento. In tal caso si procede ad aggiornamento del verbale di affidamento. Nel caso in cui l affidatario dell urna cineraria o i suoi eredi intendano recedere dall affidamento gli stessi possono provvedere alla tumulazione nel loculo cinerario o all interramento oppure alla dispersione delle ceneri. 32

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