Sezione per le Controversie di Lavoro e Previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

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1 Corte D Appello di L Aquila Sezione per le Controversie di Lavoro e Previdenza Allegato al verbale di udienza in data 26 Febbraio Sentenza N. Reg.Gen. N.365/2014 Cronolog. N. Rig.AI - OV(Inps-Inail)minimale contributivo % part-time( )01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di L Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: Dr.ssa Rita SANNITE Dr.ssa Maria Luisa CIANGOLA Dr. Luigi SANTINI Presidente Consigliere Consigliere relatore all udienza di discussione in data 26 Febbraio 2015, udita la discussione orale, all esito della camera di consiglio, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, la seguente SENTENZA con motivazione contestuale ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di secondo grado promossa con separati ricorsi depositati in data e , e vertente tra l Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (appellante nel giudizio n 365/ appellato nel giudizio n 675/2014) e l Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (appellante nel giudizio n 675/2014), contro la E. G.Centro Italia S.r.l. (appellata in entrambi i giudizi), avente ad oggetto: appelli avverso la sentenza n 4/2014 emessa dal Tribunale di Avezzano, in funzione di giudice del lavoro, in data

2 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO Con separati ricorsi depositati in data e , successivamente riuniti ex art.335 c.p.c., l Inps e l Inail hanno proposto distinti appelli avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale era stata parzialmente accolta l opposizione presentata dalla E. G.Centro Italia S.r.l. avverso il verbale di accertamento INPS n in data A fondamento del gravame, gli appellanti hanno censurato la decisione gravata per aver operato una errata ricostruzione del quadro normativo di riferimento, affermando l inapplicabilità della regola della c.d. retribuzione virtuale ex art.29 D.L.244/1995, in caso di conclamata inosservanza dei limiti percentuali (3%) fissati dal CCNL dell Industria Edile, quale quota massima per le assunzioni a tempo parziale. Hanno quindi concluso chiedendo, in riforma della impugnata sentenza, che venisse integralmente rigettata l opposizione proposta dalla E. G.Centro Italia S.r.l. avverso il verbale di accertamento INPS n in data , siccome infondata in fatto ed in diritto. La E. G.Centro Italia S.r.l. non si è costituita in giudizio, rimanendo contumace. Nel merito, la controversia scaturisce dalla circostanza che, con verbale di accertamento INPS n in data , l INPS ha applicato la regola della c.d. retribuzione virtuale ex art.29 D.L.244/1995, a seguito dell accertamento dell inosservanza dei limiti percentuali (3%) fissati dal CCNL dell Industria Edile, quale quota massima per le assunzioni a tempo parziale, in applicazione della circolare n 6/2010. Su tale assunto, l Inps ha rideterminato l imponibile contributivo, per 13 lavoratori, adeguandolo ai minimi tabellari previsti dal CCNL di categoria, ai sensi della legge n.341/1995. Parimenti, l Inail ha proceduto alla rideterminazione del premio assicurativo dovuto dalla parte appellata. Secondo gli appellanti, la società E. G.Centro Italia S.r.l. avrebbe utilizzato contratti di lavoro part time per 13 dipendenti in violazione delle percentuali prescritte dall art. 78 CCNL Edilizia Industria, con conseguente applicazione da parte dell INPS (sulla base di una propria circolare, la n. 6/2010) della c.d. contribuzione virtuale prevista dall art. 29 D.L. n. 244/1995 (dettante disposizioni sulla retribuzione minima imponibile nel settore edile), in combinato disposto con l art. 1 comma L. n. 296/2006, 2

3 secondo cui A decorrere dal 1 luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Secondo l ente non sussistevano infatti i presupposti per il riconoscimento del beneficio contributivo consistente nella inferiore aliquota contributiva connessa al contratto a tempo parziale. Ciò premesso, ritiene questa Corte di poter condividere il convincimento del primo giudice, tratto a seguito di una attenta disamina della documentazione in atti e di una corretta esegesi delle disposizioni normative vigenti in subiecta materia. La questione in diritto che si pone è se la violazione dei limiti percentuali previsti dalla contrattazione collettiva per la stipula di contratti di lavoro a tempo parziale possa di per sé (ovvero a prescindere da ogni accertamento in merito all'effettivo orario di lavoro svolto e quindi circa il carattere realmente "fraudolento" dell'utilizzo di tale tipologia contrattuale) legittimare l'ente previdenziale a richiedere i contributi previsti per i corrispondenti rapporti di lavoro a tempo pieno. Ritiene il Collegio che la pretesa degli enti appellanti non sia fondata. E opportuna una preliminare descrizione del quadro normativo, legale e contrattuale, di riferimento. Occorre in primo luogo richiamare la norma di cui all art.29 del D.L. n 244 del , convertito in legge n 341 dell , che così testualmente dispone: i datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale e assistenziale su una retribuzione commisurata a un numero di ore settimanali non inferiore all orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dei relativi contratti territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione riduzione dell attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indirizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico e assolto mediante accantonamento presso le casse edili. Altri eventi potranno essere 3

4 individuati con decreto del ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ministro del Tesoro, sentite le aggregazioni sindacali predette. Restano ferme le disposizioni in materia di retribuzione imponibile dettate dall articolo 12 della legge 30 aprile 1969 numero 153 e successive modificazioni, in materia di minimali di retribuzione ai fini contributivi quelli di cui all articolo uno del decreto legge 9 ottobre 1989 numero 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989 numero Fino al giugno 2008, interpretando la normativa sopra richiamata (si veda la circolare n.269/2005), l INPS ha ritenuto che i contratti part-time non fossero soggetti al principio della retribuzione virtuale. L orientamento dell istituto si è modificato a seguito dell entrata in vigore, del C.C.N.L. che disciplina i rapporti di lavoro nell industria edile, sottoscritto nel giugno 2008, che ha introdotto un limite massimo percentuale alla stipulazione di contratti part-time. Tanto premesso, si osserva che l art. 78 C.C.N.L. per i dipendenti da imprese edili ed affini, ai commi 7 e ss., prevede che: L organizzazione del lavoro in cantiere implica il ricorso al lavoro a part time degli operai di produzione quale prestazione eccezionale. [ ]. Fermo restando quanto previsto dalla legge, nelle more dell'adozione dei criteri di congruità da parte delle Casse Edili le parti stabiliscono che un 'impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato. Resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa. Sulla base di tale nuova regolamentazione contrattuale (tesa evidentemente a combattere fenomeni di elusione degli obblighi contributivi), l INPS, con circolare n 6 del , mutando in parte il proprio orientamento precedente, ha enunciato di ritenere illegittimi i contratti part-time stipulati dopo il 31 maggio 2008 in eccedenza rispetto alla quota del 30% ammessa dal contratto collettivo, considerandoli dunque contratti di lavoro a tempo pieno, e quindi soggetti alla disciplina contributiva della retribuzione virtuale. 4

5 La Corte non condivide la tesi interpretativa dell Inps, e, in particolare, non ritiene che il superamento della quota massima di stipulazione dei contratti a tempo parziale possa portare, ai fini contributivi, alla applicazione della retribuzione virtuale. Come è noto, la legge n 341/1995 introduce una deroga, valida per il settore dell edilizia, al principio generale, secondo il quale la contribuzione deve essere parametrata sulla retribuzione in concreto corrisposta al lavoratore. Ciò al fine di reprimere possibili elusioni da parte del datore di lavoro all obbligo di dichiarare all istituto il numero di ore effettivamente lavorate, e quindi la retribuzione corrisposta. Successivamente all entrata in vigore della disciplina sulla retribuzione virtuale, il legislatore ha disciplinato il contratto di lavoro a tempo parziale con legge n 61/2000, la quale, nel demandare genericamente ai contratti collettivi la possibilità di "determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa" (v. art. 1, comma terzo), non attribuisce affatto alle parti sociali alcuna delega a prevedere dei limiti quantitativi percentuali per tale tipologia contrattuale (a differenza, ad esempio, di quanto previsto espressamente dall'art. 10, comma settimo del D. Lgs. 368/2001 in tema di rapporto di lavoro a tempo determinato); anzi l'imposizione di tali limiti percentuali appare di per sé in contrasto con le finalità della Direttiva UE 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'unice, dal CEEP e dalla CES (Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale). Anche a voler ritenere lecita la previsione della contrattazione collettiva circa le limitazioni percentuali per il rapporto a tempo parziale, in ogni caso, non può ritenersi che ciò determini di per sé la nullità di tali contratti (per il resto, in ipotesi, rispettosi delle norme di legge, ed in particolare delle previsioni del D. Lgs. 61/2000) o, comunque, l'applicazione del minimale retributivo per il tempo pieno. Non ha quindi fondamento l assunto degli Istituti appellanti, laddove affermano che, a seguito della entrata in vigore del C.C.N.L. Edili Industria del 18 giugno 2008, che ha introdotto un limite alla stipulazione di contratti a tempo parziale, il superamento di tale limite da parte dell azienda debba comportare, sul piano contributivo, la applicabilità della regola della retribuzione virtuale. E ciò per i seguenti motivi: - i contratti collettivi di diritto comune non hanno efficacia erga omnes; - la fissazione di limitazioni quantitative alla stipulazione di contratti a tempo parziale non è stata stabilita dalla legge, ma solo da una previsione contrattuale, per cui dalla violazione della stessa non può farsi discendere una 5

6 conseguenza che dalla legge non è prevista, e cioè quella dell automatica conversione (nel caso di specie, in termini meramente virtuali ) in contratti a tempo pieno, almeno a fini strettamente contributivi; - la norma contrattuale collettiva non può incidere sul rapporto previdenziale, che è disciplinato unicamente dalla legge. Per quanto finora detto, i contratti a tempo parziale, anche se stipulati in eccedenza rispetto alla quota prevista dal contratto collettivo, sono soggetti alla contribuzione in ragione della retribuzione in concreto erogata al lavoratore, e non in base al criterio della retribuzione virtuale. A differenti conclusioni potrebbe addivenirsi, in ipotesi, qualora sia invece provato che vi sia stata elusione della normativa di legge sul contratto di lavoro a tempo parziale ovvero sia provato che il lavoratore ha svolto un numero di ore superiore a quello contrattualmente pattuito (dovendosi ritenere, in tal caso, che il contratto sia a tempo pieno, con conseguente legittima applicazione della disciplina della retribuzione virtuale). Nella fattispecie, tuttavia, nel verbale di accertamento non si contesta affatto la natura "fraudolenta" dei contratti a tempo parziale, ovvero, in ipotesi, lo svolgimento della prestazione lavorativa con orario di lavoro (no a tempo parziale ma) pieno (vedi verbale di accertamento), né la difesa dell'ente previdenziale ha chiesto di provare tali circostanze: la pretesa contributiva muove solamente dal superamento del limite percentuale per i rapporti a tempo parziale previsto dalla contrattazione collettiva. In quest ordine di concetti, alla luce del complessivo esame delle norme sopra citate, deve concludersi che l art. 1 comma 3 D. Lgs. n. 61/2000 non possa affatto essere interpretato nel senso che è stata devoluta alla contrattazione collettiva la possibilità di introdurre condizioni e limitazioni quantitative al ricorso al part-time, né sono previste discipline particolari per il settore dell edilizia in deroga a tale assetto normativo. Ne consegue che i contratti a tempo parziale oggetto di contestazione da parte dell INPS e dell INAIL siano quindi legittimi, e che pertanto non possa essere applicata ai medesimi la c.d. contribuzione virtuale pretesa dagli enti previdenziali. Per quanto fin qui esposto, gli appelli devono essere respinti e la sentenza impugnata integralmente confermata. Nulla per le spese, stante la mancanza di attività difensive da parte della E. G.Centro Italia S.r.l.. 6

7 Considerato che i gravami sono stati proposti in epoca successiva al , per cui si applica (v. Cass \2013) l'art. 1 comma 17 della 1egge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis. P.Q.M. La Corte di Appello di L Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide: - rigetta gli appelli e, per l effetto, conferma la sentenza n 4/2014 emessa dal Tribunale di Avezzano, in funzione di giudice del lavoro, in data ; - nulla per le spese; - dichiara gli appellanti tenuti al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione. Così deciso in L Aquila in data 26 Febbraio IL CONSIGLIERE EST. Dr.Luigi Santini IL PRESIDENTE Dr.ssa Rita Sannite 7

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