ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

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1 ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE DI COLLABORAZIONE AUTONOMA L anno 2003, il giorno 20 del mese di giugno presso la sede dell INDIRE via Buonarroti 10 Firenze, fra l Istituto Nazionale di Documentazione per l Innovazione e la Ricerca Educativa rappresentato dal Dottor Giovanni Biondi e i sindacati: NIDIL CGIL rappresentato dalla sig.ra Carla Bonora CPO UIL rappresentato dal sig. Ivo Pasquali ALAI CISL rappresentato dalla sig.ra Silvia Degl Innocenti si è stipulato il presente accordo che integra e sostituisce il precedente siglato il 3 gennaio 2002: Le lavoratrici e i lavoratori che operano con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nell ambito di quanto previsto dall art. 11 commi 1 e 3 del Regolamento approvato con DPR n.415, non godono, ad oggi, di un adeguato sistema di diritti e tutele. Pertanto il ricorso a tipologie di lavoro che corrispondono a criteri di flessibilità avviene in un rapporto esclusivo fra il committente e il singolo lavoratore. Riteniamo necessario superare questa situazione che penalizza i lavoratori e non offre neppure al committente un sistema di regole condivise, creando un potenziale considerevole di microconflittualità da cui nessuno trae realmente vantaggio soprattutto in una fase importante e delicata quale la riforma dell Ente. Riteniamo inoltre che, in modo particolare da parte degli Enti pubblici, debba giungere un primo esplicito segnale di come il ricorso a tipologie di rapporto di lavoro non tradizionali non sia lo strumento surrettizio per abbattere diritti e tutele, ivi compreso il costo del lavoro. Pertanto, auspichiamo l apertura di un confronto finalizzato a garantire alle collaboratrici/collaboratori alcuni diritti specifici di cui sono privi. Quanto premesso è parte del presente accordo che si articola come segue: Ambito di applicazione e professionalità coinvolte Il presente Accordo definisce ed individua gli elementi di base applicabili ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa resa in forma di lavoro non dipendente (di seguito denominati collaboratori) presenti all interno dell I.N.D.I.R.E. ad esclusione dei contratti di alta specializzazione e di collaborazione occasionale. 1

2 Art. 1 Forma e contenuto dei contratti di lavoro I.N.D.I.R.E. e i soggetti coinvolti nell ambito di applicazione del presente accordo, sono tenuti, all atto della stipulazione del contratto e comunque non oltre la data d inizio della prestazione, a fornire al prestatore d opera l accordo contrattuale in forma scritta. Il suddetto accordo scritto deve contenere le seguenti informazioni e contenuti: a) L identità delle parti e l indicazione del settore d attività; b) Il profilo tipo entro il quale il Collaboratore è inserito, l individuazione delle prestazioni richieste al Collaboratore; c) La durata del contratto di collaborazione, l individuazione delle forme e delle modalità di coordinamento con il Committente; d) L entità dei compensi base, maggiorazioni, rimborsi spese e loro modalità e tempi d erogazione; e) Le modalità di accesso all aggiornamento professionale; f) Le modalità di accesso alle informazioni sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro; g) Le modalità di sospensione della prestazione per malattia, infortunio, recupero psicofisico, maternità e congedi parentali; h) Le modalità di cessazione o recesso del rapporto, il preavviso, e l eventuale composizione delle controversie; i) Le modalità di rinnovo del contratto di collaborazione, il riconoscimento professionale; j) Le forme di godimento dei diritti sindacali; k) Le forme assicurative previste. Art. 2 - Natura dell incarico a) L incarico ha natura di collaborazione coordinata e continuativa e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt e seguenti e degli artt.2229 e seguenti del Codice Civile, trattandosi di prestazioni d opera e di prestazioni d opera intellettuale, ovvero di consulenze, senza vincolo di subordinazione. b) Il Collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il presente contratto e con le dichiarazioni nello stesso rese, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata, con comunicazione al Committente tramite autocertificazione scritta che indichi lo svolgimento di attività compatibili e non concorrenti con il presente contratto. Il collaboratore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. Il collaboratore è tenuto a non svolgere attività che creano danno all immagine e pregiudizio all Associazione. Le presenti clausole rivestono per il Committente carattere essenziale e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell incarico ai sensi e per gli effetti dell art del Codice Civile.. 2

3 Art. 3 Informazione Le parti concordano nel determinare una forte relazione informativa sulle attività e sulle prospettive di sviluppo dell attività e sulle situazioni di lavoro che coinvolgono i Collaboratori. A tal fine le parti si incontreranno periodicamente - e comunque almeno una volta all anno - su richiesta di uno dei firmatari del presente Accordo. I.N.D.I.R.E. si impegna ad informare preventivamente le OO.SS. firmatarie del presente accordo e la RSU dell esigenza di instaurare, in futuro, ulteriori rapporti di cui all Art 1. Art 4 Modalità di espletamento delle collaborazioni Il Collaboratore avrà la più ampia autonomia nella definizione dei tempi, orari e modalità di esecuzione, concordando le modalità di utilizzo della sede e degli strumenti tecnici messi a disposizione dal committente. Il Collaboratore, comunque, dispone autonomamente degli strumenti informatici necessari allo svolgimento delle attività anche dalla propria sede di lavoro. L Ente ha facoltà di richiedere al collaboratore relazioni periodiche sull attività svolta. Nei casi in cui sia indispensabile, per coordinare la propria opera con l'attività del committente, la presenza del collaboratore presso una sede di attività stabilita dal committente stesso, il collaboratore potrà indicare autonomamente la fascia di presenza d attività coordinando questa scelta con il committente e con gli eventuali altri collaboratori in base agli obiettivi dell incarico ricevuto. Pertanto si predisporrà, a cura del Collaboratore, un indicazione di presenza corrispondente alla prestazione concordata e ai compiti ad essa correlati. Ogni bimestre il piano d'attività, realizzato sulla base delle indicazioni del collaboratore, potrà essere rivisto ed il collaboratore stesso potrà confermare e/o modificare la propria indicazione di presenza ritenuta più idonea al complesso della sua attività; Art. 5 Sottoscrizione dichiarazione Periodicamente e comunque entro il di ogni anno il collaboratore e l Ente sottoscriveranno una dichiarazione nella quale si attesti che la collaborazione si è svolta con le modalità di cui all art.3. La dichiarazione sarà siglata contestualmente dalle OO.SS. di appartenenza del collaboratore. Art. 6 - Durata dell incarico La durata del contratto di collaborazione coordinata e continuativa sarà stabilita dalle parti in relazione alle esigenze dei progetti affidati all INDIRE ed è correlata alla durata dei progetti affidati all INDIRE, non dovrà essere di norma inferiore a 12 mesi, con esclusione dei rapporti legati ad attività progettuali specifiche e non rinnovabili, che potranno avere una durata inferiore Il rapporto di collaborazione occasionale è escluso dal regime del presente accordo. 3

4 Art. 7 Prelazione - Proroghe L esistenza della possibilità di dare continuità ai contratti di collaborazione è strettamente connessa all effettiva esigenza di dare continuità alle prestazioni in relazione anche all organizzazione dei servizi nell ambito dei quali esse si esplicano, nonché alla sussistenza delle condizioni giuridico-finanziarie che ne sono alla base. Verificate tali condizioni il Committente riproporrà la possibilità di svolgere un nuovo co.co.co. a coloro che hanno già svolto tale attività. La proroga sarà attivata anche previa verifica del corretto, efficace e puntuale svolgimento delle prestazioni degli incaricati. Art. 8 Corrispettivo I corrispettivi saranno in linea con il costo del lavoro di un dipendente di pari professionalità. La corresponsione del compenso avverrà con acconti mensili che saranno messi in pagamento entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui è stata prestata la collaborazione. Il ritardato pagamento del corrispettivo entro i 10 giorni successivi rispetto ai termini sopra indicati, farà decorrere gli interessi moratori a carico del committente nella misura dell interesse legale. A titolo di rimborso forfetario delle spese generali sostenute dal collaboratore sarà corrisposto un importo annuo pari al 4% del compenso percepito nel corso dell anno. Tale compenso sarà liquidato entro il mese di dicembre dell anno di riferimento. Sulla base di tali somme il Committente si impegna ad applicare quanto stabilito dalle normative e da accordi collettivi (la ritenuta ai fini IRPEF, le detrazioni previste per legge carichi familiari e da lavoro dipendente, le ritenute previdenziali e le ritenute assicurative contro gli infortuni per la quota a carico del collaboratore, e ad applicare le regole sulla tassazione dei benefit e sulle trasferte, riservati ai lavoratori dipendenti così come previsto dall'art. 34 della legge 342, 21 novembre Collegato fiscale alla Finanziaria 2000 e successive disposizioni). Inoltre il Committente si impegna a versare quanto di sua competenza e quanto stabilito dalle normative e da accordi collettivi (le ritenute previdenziali e le ritenute assicurative contro gli infortuni per la quota a carico del Committente, l IRAP e quanto previsto dalle altre disposizioni di legge). Il compenso annuo omnicomprensivo, salvo quanto demandato a compenso per obiettivi, si intende corrisposto a fronte di una collaborazione espletata per 11 mesi, il collaboratore ha diritto, nel periodo residuo, a non essere vincolato a prestazione alcuna. Art. 9 Polizza assicurativa Al fine di sovvenire al bisogno del collaboratore, nei periodi di malattia e maternità, la parte committente si dichiara disponibile ad attivare forme di assistenza e previdenza, avvalendosi di istituzioni esterne ( es. mutue, assicurazioni) i cui costi saranno sostenuti interamente dal committente stesso. Le condizioni mutualistiche e/o assicurative saranno definite da un apposito protocollo collettivo da sottoscrivere, con l ausilio delle Istituzioni esterne di cui al paragrafo precedente, entro 60 giorni dalla firma del presente accordo. A tal fine e in attesa che si definisca la copertura sociale attraverso le forme indicate il committente accantonerà l importo annuo di lire per ogni collaboratore. 4

5 Art Formazione Per garantire un adeguato standard professionale e di competenza si consente ai Collaboratori la possibilità di frequentare eventuali corsi di formazione che l Ente potrà organizzare per il proprio personale. Art Risoluzione del contratto a) Il committente può risolvere il contratto quando si verifichino: - gravi inadempienze contrattuali; - sospensione ingiustificata della prestazione fino a 15 giorni, laddove vi siano mansioni che implicano una presenza determinata in un determinato periodo temporale; - commissione di reati tra quelli previsti dall art. 15 legge n. 55/90 e succ. modificazioni; danneggiamento o furto di beni. In caso di inadempienza di cui sopra il committente può risolvere il contratto, salvo il diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell interruzione. Qualora il Committente intenda far valere il presente articolo dovrà darne motivata comunicazione alla controparte mediante raccomandata A/R. b) Il collaboratore può risolvere il contratto con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata A/R, con un periodo di preavviso di 30 giorni. Il periodo di preavviso non si applica in caso di gravi inadempienze contrattuali del committente. Art Commissione paritetica Le parti concordano di costituire una commissione paritetica che avrà la funzione di: - Organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse; - Esaminare tutte le controversie d interpretazione e d applicazione di istituti e clausole contrattuali; - Griglia delle professionalità e compensi di base. La commissione paritetica ha anche compiti: di garanzia e conciliazione, tentando la bonaria composizione, delle controversie di lavoro insorte tra committente e prestatore d opera, nonché della valutazione di possibili incompatibilità riferite all Esclusività. La commissione è composta da 3 membri nominati dal Committente e da 3 membri nominati dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo ed è convocata dal dirigente del settore competente. Tali membri saranno nominati entro 30 giorni dalla stipula del presente accordo. Art Diritti sindacali Al fine di regolamentare la possibilità di esercitare ed esigere i diritti sindacali, si definisce quanto segue : a) I collaboratori hanno diritto di partecipare a 10 ore annue di assemblea, previa specifica comunicazione delle OO.SS. firmatarie del presente accordo anche congiuntamente ai lavoratori dipendenti. b) I collaboratori che prestano la loro attività presso l I.N.D.I.R.E. hanno diritto ad avere una loro propria rappresentanza sindacale che affianchi la RSU per le materie di pertinenza dei rapporti di collaborazione. I rappresentanti sindacali dei collaboratori saranno eletti, 5

6 nelle forme e modalità indicate nel protocollo unitario tra ALAI- NIDIL- CPO del 23/09/02, e comunicati al Committente a cura delle OO.SS firmatarie. c) Il Committente metterà a disposizione, in luogo accessibile, una bacheca per le comunicazioni delle OO.SS. firmatarie del presente accordo. d) Il collaboratore ha facoltà di rilasciare delega, a favore dell organizzazione sindacale da lui prescelta, per la riscossione di una quota mensile del compenso, relativo alla prestazione, per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega, è rilasciata per iscritto e trasmessa all Amministrazione a cura del Collaboratore o dell Organizzazione sindacale interessata. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e, con la stessa decorrenza, può essere revocata in qualsiasi momento inoltrando la relativa comunicazione all amministrazione e all organizzazione sindacale interessata. Il committente provvederà ad operare la trattenuta a ogni corresponsione del compenso ed a versarla con la stessa cadenza alle OO. SS. interessate. e) Il committente si impegna all atto dell accensione della collaborazione a consegnare al Collaboratore copia del presente accordo. Art Obblighi del Committente 1. Il Committente si impegna ad ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale e fiscale e a stipulare idonea copertura assicurativa contro gli infortuni in favore del Collaboratore (Assicurazione obbligatoria Inail). 2. Il Committente assume la responsabilità civile per i fatti compiuti dal collaboratore nell esercizio delle funzioni che siano strettamente connesse all incarico conferito, ai sensi dell art.2049 del c.c. 3. I.N.D.I.R.E.in caso di attivazione di ulteriori procedure di selezione finalizzate all individuazione di nuovi collaboratori o all assunzione di personale da assegnare a servizi attinenti l attività svolta, si impegna ad attribuire un punteggio a chi ha collaborato con l Ente, prestando la propria attività in forma di collaborazione coordinata e continuativa, alla stregua di titoli di servizio. 4. Rimborsi spese Spese di viaggio, vitto e alloggio, relative a trasferte debitamente e preventivamente autorizzate dal Committente, saranno rimborsate integralmente dietro presentazione di idonea documentazione nelle seguenti misure: a) rimborso per il trasporto: treno (2^ classe); aereo (tariffa economica); autobus di linea, ovvero, in caso di utilizzo del mezzo proprio, rimborsi previsti dalla normativa vigente e rimborso delle eventuali spese di pedaggio autostradale; b) rimborso spese di pernottamento (alberghi di 2^ cat. 3 stelle); c) rimborso pasti fino ad un massimo di L a pasto; d) rimborso di eventuali altre spese rispetto a trasporto, alloggio e vitto o comunque non e) prevedibili, debitamente documentate e strettamente connesse all'incarico conferito. Art Durata e validità accordo Il presente Accordo ha validità e durata fino al giorno 2 gennaio 2006 e resterà in vigore sino al suo rinnovo. 6

7 Art Verifiche periodiche Le parti concordano, alla luce del carattere sperimentale dell intesa, sulla necessità di effettuare momenti di verifica, con periodicità semestrale, per esaminare e discutere le eventuali problematiche insorte e per introdurre modifiche innovative. Nelle verifiche previste le parti potranno anche definire compensi aggiuntivi legati a singoli progetti e/o a programmi od obbiettivi non precedentemente previsti. Art Disposizioni Finali Le parti s impegnano, qualora intervengano modifiche di carattere legislativo, ad incontrarsi in tempi brevissimi, per armonizzare, se del caso, il contenuto del presente accordo con la normativa entrata in vigore. Il Direttore dell I.N.D.I.R.E. Le rappresentanze sindacali Dottor Giovanni Biondi NIDIL CGIL sig.ra Carla Bonora CPO UIL sig. Ivo Pasquali ALAI CISL sig.ra Silvia Degl Innocenti 7

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