ACCORDO QUADRO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
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1 ACCORDO QUADRO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA L anno 2003, il giorno diciassette del mese di febbraio presso il Comune di Melzo, Piazza Vittorio Emanuele, il Comune di Melzo - in qualità di Comune capofila di Accordo di programma - rappresentato da Graziana Rivetta, Assessore alle Attività educative Daniela Braga, responsabile Settore Affari sociali e Cultura munite dei poteri necessari (Delibera G.C. n 9 del ) tra e NIdiL CGIL Milano, rappresentato da ALAI CISL Milano, rappresentato da CPO UIL Milano, rappresentato da Amedeo Iacovella e Mimmo Lacava Elda Sartirana Patrizia Bisio considerato che a seguito di Accordo di programma ai sensi dell art. 34 del D.L.gs. 267/2000, sottoscritto in data , i Comuni di Melzo, Pioltello, Gorgonzola, Cassina de Pecchi, Segrate, Carugate, Pessano con Bornago, Cambiago, Cernusco sul Naviglio, e l Azienda Sanitaria Locale Milano 2, hanno attivato il progetto Centro per la famiglia e il bambino finalizzato alla realizzazione di servizi innovativi di cui alla L. 285/1987 Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l infanzia e l adolescenza il Comune di Melzo è stato individuato come Capofila del suddetto Accordo di programma i nove Comuni sottoscrittori del predetto Accordo di programma intendono realizzare il progetto citato attraverso l utilizzo di contratti di collaborazione coordinata e continuativa dato atto che le lavoratrici e i lavoratori che operano con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, non godono, ad oggi, di un adeguato sistema di diritti e tutele, pertanto il ricorso a tipologie di lavoro che corrispondono a criteri di flessibilità generalmente avviene in un rapporto esclusivo fra il committente e il singolo lavoratore è necessario contribuire a superare questa situazione che penalizza i lavoratori e non offre neppure al committente un sistema di regole certe e condivise Premessa SI STIPULA IL PRESENTE ACCORDO QUADRO Le parti non intendono superare le clausole contrattuali previste dal CCNL per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 14/09/2000 Titolo I. Su tale argomento le parti si impegnano ad effettuare verifiche periodiche per valutare la corretta applicazione dell accordo.
2 Pertanto con questa intesa si avvierà un confronto finalizzato a garantire alle collaboratrici/collaboratori che prestano la loro opera nei Centri per la famiglia e il bambino alcuni diritti specifici e al raggiungimento di standard qualitativi delle prestazioni professionali richieste. Quanto premesso è parte del presente accordo che si articola come segue: Art.1- Ambito di applicazione Il presente Accordo Quadro si applica ai Comuni di Cambiago, Carugate, Cassina de Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Gorgonzola, Melzo, Pessano con Bornago, Pioltello, Segrate, firmatari dell Accordo di programma finalizzato alla realizzazione del Progetto Centro per la famiglia e il bambino. Art. 2- Forma e Contenuto dei contratti di lavoro I Comuni firmatari dell Accordo di programma si impegnano, non oltre la data d inizio della prestazione, a fornire e a far sottoscrivere al collaboratore, il contratto in forma scritta, sulla base del modello di cui all Allegato, parte integrante del presente accordo. Il suddetto contratto scritto deve contenere le seguenti informazioni e contenuti: a) individuazione analitica e descrizione del tipo di mansione richiesta e degli eventuali obiettivi professionali individuati di comune accordo; b) durata della collaborazione ed individuazione delle forme e modalità di coordinamento con il committente; c) percorsi di formazione permanente; d) entità dei compensi, modalità e tempi d erogazione; e) modalità di accesso alle informazioni sulla prevenzione infortuni e la sicurezza sul lavoro; f) modalità di sospensione temporanea della prestazione per malattia, infortunio, recupero psicofisico, maternità, congedi parentali; g) modalità di cessazione o recesso del rapporto, preavviso ed composizione delle controversie; h) forme di godimento dei diritti sindacali. Art. 3- Diritti sindacali Oltre a quanto previsto dal contratto individuale, in materia di esercizio dei diritti sindacali (Allegato, art.10) le O.O.S.S. firmatarie del presente accordo potranno eleggere rappresentanti sindacali tra i prestatori d opera. Art. 4 - Durata dell accordo Il presente accordo ha validità e durata di due anni a partire dal giorno successivo alla firma del presente accordo e per tutte le forme di collaborazione coordinate e continuative relative ai Centri per la famiglia e il bambino attivati dai Comuni. Art. 5 -Verifiche periodiche Le parti concordano, alla luce del carattere sperimentale dell intesa, sulla necessità di effettuare momenti di verifica, con periodicità semestrale, per esaminare e discutere le eventuali problematiche insorte e per introdurre modifiche innovative. Nelle verifiche previste le parti potranno anche definire compensi aggiuntivi legati a singoli progetti e/o a programmi od obbiettivi non precedentemente previsti.
3 Art. 6- Clausola di salvaguardia La presente intesa non annulla né assorbe eventuali condizioni di miglior favore concordate a qualsiasi titolo sia a livello locale che individuale. Art. 7- Disposizioni finali Le parti si impegnano, qualora intervengano modifiche di carattere legislativo, ad incontrarsi in tempi brevissimi, per armonizzare, se del caso, il contenuto del presente accordo con la normativa entrata in vigore. Letto, approvato e sottoscritto, Melzo, 17 febbraio 2003 In rappresentanza dei Comuni Per NIdiL CGIL Milano Per l ALAI CISL Milano Per CPO UIL Milano
4 (Allegato) Disciplinare di incarico di collaborazione coordinata e continuativa per la realizzazione del progetto Centro per la famiglia e il bambino del Comune di. Premessa Il Comune di nell ambito delle proprie politiche sociali ed educative rivolte alla famiglia e coerentemente con le indicazioni della L.285/1997, Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l infanzia e l adolescenza, ha attivato il progetto Centro per la famiglia e il bambino in Accordo di programma con la A.S.L. Milano 2 e i Comuni di Cambiago, Carugate, Cassina de Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Gorgonzola, Pessano con Bornago, Melzo, Pioltello e Segrate, progetto da realizzare mediante incarico di collaborazione coordinata e continuative da parte di professionisti qualificati ed esperti nell area socio educativa. Art. 1 Natura dell incarico L incarico in oggetto ha natura di collaborazione coordinata e continuativa; viene conferito ai sensi e per gli effetti degli articoli e seguenti del Codice Civile, senza vincolo di subordinazione. Il collaboratore compatibilmente con gli impegni assunti con il presente contratto sarà libero di prestare in favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata, fermo restando il rispetto della riservatezza. Art. 2- Oggetto dell incarico Il Comune di affida alla Sig., operatore qualificato, in possesso di adeguata formazione professionale, incarico per la realizzazione del progetto di cui in premessa.. L incarico più specificatamente consisterà nella conduzione e organizzazione del servizio. (nome proprio del servizio comunale) frequentato da famiglie, adulti e bambini, secondo le linee progettuali e programmatiche esposte dalla Amministrazione Comunale nel Progetto Centro per la famiglia e il bambino. Art.3- Modalità di svolgimento dell incarico L incaricato programmerà, organizzerà e gestirà le proprie attività da realizzare nel servizio coerentemente con gli obiettivi della Amministrazione Comunale e in accordo con i responsabili comunali. Il Comune, nella persona dei responsabili, potrà impartire indicazioni di massima in ordine alla modalità di svolgimento dell incarico affidato, ne verificherà l esecuzione, con particolare riguardo alla metodologia e al rispetto degli indirizzi generali definiti per il raggiungimento degli obiettivi educativi concordati, con l esclusione di qualsiasi potere direttivo o disciplinare. Il collaboratore nell espletamento della attività richiesta utilizzerà metodologie e strumenti (capacità di relazione, promozione, mediazione, animazione, educazione, ecc.) condivisi con il competente servizio comunale, pur in condizioni di autonomia e indipendenza. Per gli aspetti amministrativi e organizzativi connessi alla realizzazione dei programmi e delle attività il collaboratore potrà avvalersi dello staff amministrativo del Settore/Servizio... Il collaboratore per l esecuzione del proprio incarico potrà utilizzare, previo accordo con i servizi comunali competenti, i mezzi di proprietà del comune, ivi comprese le autovetture, con idonea copertura assicurativa. Periodicamente il collaboratore riferirà ai responsabili comunali sullo svolgimento dell incarico, rispondendo a questi della corretta esecuzione, relazionerà in merito, individuerà e proporrà eventuali modifiche finalizzate al miglioramento del progetto e della sua realizzazione.
5 L incaricato presenterà al Comune (a metà del termine e allo scadere del termine dell incarico) relazioni scritte sullo svolgimento della propria prestazione, evidenziando difficoltà, carenze e proposte di miglioramento. Ar.4- Durata dell incarico L incarico ha durata annuale, dal.2003 al Allo scadere l incarico potrà essere rinnovato e modificato in base alle necessità operative, evidenziate anche dal collaboratore, e ai risultati raggiunti. Art.5- Monte ore Viene definito un monte ore complessivo annuale minimo pari a 720 ore. In accordo con i responsabili comunali in sede di programmazione delle attività relative al presente incarico la suddivisione del suddetto monte ore dovrà particolarmente garantire la apertura del servizio (nome proprio del servizio comunale) ai cittadini e la partecipazione alle attività delle equipes citate nel precedente articolo 3. Art. 6- Compenso Al collaboratore verrà riconosciuto un compenso orario, al lordo dei contributi INPS e INAIL a suo carico, pari a Euro A carico del Comune saranno le quote IRAP, INPS e INAIL competenti al Comune stesso. Il compenso è remunerativo di ogni onere sostenuto per lo svolgimento dell incarico, ivi comprese eventuali spese di trasporto e vitto. Il collaboratore entro il giorno.. del mese successivo a quello in cui è stata prestata la collaborazione trasmetterà all ufficio protocollo del Comune di la nota relativa alla prestazione medesima, completa della indicazione delle ore effettuate. Il Comune di. emetterà conseguentemente mandato di pagamento, corredato di cedolino e quietanza, entro il termine del giorno del medesimo mese. Nel caso di ritardato pagamento oltre cinque giorni rispetto ai termini indicati il Comune verserà al collaboratore, per i giorni di ritardo, gli interessi nella misura del tasso legale. Art. 7- Malattia, infortunio, maternità Fermo restando i termini di durata dell incarico, di cui al precedente art.4, e il riconoscimento delle prestazioni previste dalla normativa vigente e dagli enti previdenziali, nel caso di impossibilità temporanea alla esecuzione della prestazione, il rapporto di collaborazione sarà sospeso. Per malattia superiore a giorni 7 di calendario il Comune riconoscerà il pagamento di una indennità pari a un massimo di 10 ore, da conteggiare complessivamente nell arco del periodo contrattuale. In caso di maternità alla collaboratrice il Comune anticiperà l indennità dovuta dall INPS, come previsto in attuazione dell art 80, comma 12, della Legge 23 dicembre 2000 n 388. Tale anticipo sarà dovuto per 5 mesi compresi nel periodo tra 2 mesi prima la data presunta del parto e 4 mesi dopo la data effettiva del parto. Art. 8- Formazione Allo scopo di garantire metodologie uniformi e coerenti, negli ambiti relazionale e organizzativo, nei contesti sia del Comune di che dell Accordo di programma di cui in premessa, il collaboratore garantirà la sua partecipazione ai lavori delle equipes di coordinamento, supervisione e formazione permanente, previste per la realizzazione del progetto generale. Per la realizzazione di tali obiettivi verrà previsto un percorso formativo remunerato di almeno 8 ore mensili.
6 Art. 9- Assenza del collaboratore Nel caso di assenza a qualsiasi titolo l incaricato è tenuto a darne comunicazione preventiva al responsabile comunale del servizio entro 24 ore dall inizio del servizio stesso. In caso di assenza ingiustificata o inadempienza del termine di cui sopra con interruzione del servizio al collaboratore sarà applicata una penale in misura pari alle ore non prestate, con ritenuta effettuata sul cedolino del mese successivo. Art.10- Diritti sindacali Per l esercizio dei propri diritti sindacali il collaboratore potrà utilizzare 6 ore annue, comprese nel monte ore di cui al precedente art.5. Il Comune metterà a disposizione dell incaricato mezzi e luoghi per l esercizio dei diritti e attività sindacali. Il comune, debitamente delegato e autorizzato dall incaricato, potrà operare ritenuta dal compenso mensile per il pagamento del contributo sindacale e conseguentemente effettuare il versamento mensile alla organizzazione interessata. Art. 11- Legge 626/94 Il Comune di garantisce anche per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa il rispetto della normativa sulla sicurezza. Il Responsabile della sicurezza del Comune informerà il collaboratore riguardo le norme e le procedure di sicurezza ed emergenza previste. Art. 12- Recesso e risoluzione del contratto Ognuna delle parti potrà recedere anticipatamente dal presente contratto con preavviso di almeno 30 giorni, dandone comunicazione scritta con Raccomandata A.R. L obbligo del preavviso non si applica in caso di gravi inadempienze contrattuali da parte di una delle parti. In caso di inadempienza di una delle parti degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo il diritto alla liquidazione degli eventuali danni subiti (economici, organizzativi e di immagine) e al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell interruzione, il recesso dovrà essere motivato. La parte che intendesse far valere le proprie ragioni in ordine al recesso o alla interruzione del contratto attiverà le procedure previste dal successivo Art. 14. Nel caso di sospensione o anticipata risoluzione del contratto da parte del Comune, dovuta a provata e documentata impossibilità di proseguimento, al collaboratore sarà garantita la priorità in caso di ripristino da parte dell Ente di rapporti di collaborazione per la medesima attività. Art.13- Controversie Per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all interpretazione del presente contratto, ovvero alla sua applicazione, si espleterà un tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro di Milano. Art.14- Disposizione finale Il presente contratto impegna il collaboratore dal momento della firma, mentre diviene impegnativo per il Comune solo a intervenuta esecutività del provvedimento di incarico.
7 Della presente condizione l incaricato si dichiara edotto anche agli effetti del disposto dell art. 91 del T.U.E.L. Art. 15- Rinvio Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si applicano le vigenti norme civili e fiscali. Letto, approvato e sottoscritto L incaricato La responsabile del Settore
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