ACCORDO QUADRO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE EX ART. 409 N 3 C.PC. INSTAURATI CON IL COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE

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1 ACCORDO QUADRO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE EX ART. 409 N 3 C.PC. INSTAURATI CON IL COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE Tra il Comune di San Marcello Pistoiese (di seguito denominata Amministrazione/Committente), con sede in San Marcello Pistoiese, rappresentato dall Assessore al Personale Carla Strufaldi e dal Dirigente al Personale Albarosa Nesti, e CGIL Funzione Pubblica nella persona di Andrea Brachi, NIdiL CGIL nella persona di Gessica Beneforti, la RSU nella persona del coordinatore Aldo Catinari è stato redatto il seguente Protocollo d'intesa avente ad oggetto le norme di garanzia dell'attività dei lavoratori non contrattualizzati del Comune di San Marcello Pistoiese. Premessa - Nello stipulare il presente accordo quadro le parti hanno inteso tener conto di tutte le risorse umane interne impegnate a vari livelli e in diverse forme nell Amministrazione e della necessità di definire regole generali tali da consentire una corretta e condivisa gestione del lavoro tra tutti gli operatori e una gestione corretta dei rapporti sviluppati con modalità non riconducibili al lavoro dipendente. - Le Parti concordano, infatti, che il ricorso a tipologie di lavoro non tradizionale da parte delle Pubbliche Amministrazioni non venga utilizzato quale strumento surrettizio per abbattere diritti e tutele dei lavoratori, ivi compreso il costo del lavoro, ma costituisca utile strumento per una più efficace gestione dei servizi; - In data è stata pubblicata la legge del n 30, "Delega al governo in materia di occupazione e di mercato del lavoro" con la quale, tra gli altri, sono stati previsti criteri e principi direttivi dettati con riferimento alla collaborazioni coordinate e continuative (art. 4 lett. C, nn 1, 2, 3, 4, 5 e 6); - In particolare il punto 4 del citato art. 4 l. 30/2003 ha previsto che il Governo, nell'attuazione della delega, dovrà per le collaborazioni coordinate e continuative, prevedere un sistema di tutele fondamentali a presidio della dignità e della sicurezza dei collaboratori, con particolare riferimento a maternità, malattia e infortunio, nonché alla sicurezza nei luoghi di lavoro, anche nel quadro di intese collettive; - Nonostante le citate disposizioni normative non siano applicabili al pubblico impiego, deve tuttavia riconoscersi che con tali provvedimenti sono state dettate disposizioni di principio sui rapporti di collaborazione coordinata e continuativa delle quali si ritiene opportuno tenere comunque conto nel provvedere ad una regolamentazione di tali rapporti; Quanto premesso è parte integrante del presente Protocollo che si articola come segue: Art. 1 Ambito di applicazione e professionalità coinvolte 1. Il presente Protocollo definisce ed individua gli elementi di base applicabili ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con o senza partita IVA, di cui all'art. 409 n 3 c.p.c. (di seguito denominati collaboratori).

2 2. Gli incarichi dei collaboratori potranno essere attivati esclusivamente in caso di riscontro di assenza di professionalità specifica e dovranno avere ad oggetto lo svolgimento di mansioni e compiti non riconducibili a quelli d'ufficio propri dei dipendenti dell'amministrazione. 3. A detti incarichi potranno accedere solo persone in possesso dei requisiti previsti in generale per l'accesso al pubblico impiego e più in particolare: - età non inferiore a diciotto anni - cittadinanza italiana o di uno stato membro della Comunità Europea - godimento dei diritti politici - essere in regole con le norme concernenti gli obblighi di leva - assenza di condanne penali, procedimenti penali in corso, interdizione o altre misure che escludono l'accesso al pubblico impiego - non essere stati destituiti, dispensati, dichiarati decaduti o licenziati per motivi disciplinari dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione 4. Sono esclusi dalla regolamentazione del presente Protocollo: - i contratti di lavoro autonomo instaurati con coloro che già esercitano abitualmente ed in modo prevalente una propria attività professionale al di fuori del rapporto con l Amministrazione; - le collaborazioni occasionali intendendosi per tali le prestazioni di lavoro finalizzate ad un risultato unico e che non prevedono coordinamento con il committente; - le collaborazioni coordinate e continuative con o senza partita IVA di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare; Art. 2 Forma e contenuto dei contratti di collaborazione 1. L'Amministrazione è tenuta, al momento della definizione del rapporto di collaborazione, a fornire al Collaboratore il testo del presente Accordo. 2. Il contratto di collaborazione dovrà avere forma scritta e dovrà contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi: a) L identità delle parti e l indicazione del settore d attività; b) La specificazione del possesso da parte del collaboratore dei requisiti previsti in generale per l'accesso al pubblico impiego; c) L individuazione delle prestazioni richieste al collaboratore per l'esecuzione dell'incarico di collaborazione d) La durata del contratto, l individuazione delle forme e delle modalità della collaborazione e del coordinamento con il Committente; e) L entità del compenso, ivi compresa l'indennità economica aggiuntiva nell'ipotesi di esclusiva di cui al successivo art. 3, comma 5, rimborsi spese e loro modalità e tempi d erogazione, nonché i criteri per l'eventuale rimodulazione dei compensi anche in relazione al raggiungimento di specifici obiettivi; f) Le modalità di accesso all aggiornamento professionale; g) Le modalità di accesso alle informazioni sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro; h) Le modalità di sospensione della prestazione per malattia, infortunio, recupero psicofisico, maternità e congedi parentali; i) I casi di estinzione del rapporto; j) Le ipotesi di recesso da parte del committente e del collaboratore, il termine e le modalità di preavviso; k) Le forme di godimento dei diritti sindacali.

3 3. Lo schema di contratto tipo (allegato 1) sarà allegato al regolamento con il quale l'amministrazione Comunale recepirà le indicazioni contenute nel presente protocollo d'intesa. Art. 3 Natura dell incarico e doveri di riservatezza e di lealtà del collaboratore 1. L incarico ha natura di collaborazione e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt e ss. del c.c. ed art. 409 del c.p.c., trattandosi di prestazioni d opera, anche intellettuale, continuativa e coordinata, prevalentemente personale, senza vincolo di subordinazione, con possibilità di prestare l attività all interno dell Amministrazione Comunale o presso una sede dalla stessa indicata. 2. Il Collaboratore, qualora intenda prestare la propria attività in favore di terzi, sia a titolo di lavoro autonomo che dipendente, dovrà darne comunicazione al committente. Resta inteso che l attività resa nell ambito di queste ulteriori collaborazioni dovrà essere compatibile con quella prestata a favore del Comune, quindi non in conflitto di interessi. 3. Il Collaboratore è tenuto ad osservare rigorosamente il pieno rispetto della riservatezza e delle regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. Il Collaboratore è tenuto a non svolgere attività che creino danno all immagine e pregiudizio all Amministrazione. 4. Le presenti clausole rivestono per il Committente il carattere dell essenzialità, e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell incarico ai sensi e per gli effetti dell art del Codice Civile. 5. Nell ambito del contratto di collaborazione individuale, in considerazione della particolarità dell'oggetto dell'incarico, potrà essere inserita una clausola d esclusività dell attività svolta dal Collaboratore. La predetta clausola di esclusività è riferita essenzialmente ad attività incompatibili con quelle svolte e comunque riferite all oggetto specifico della prestazione e, se prevista, rivestirà il carattere della essenzialità nell ambito del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. La clausola apposita dovrà chiarire specificatamente i termini e gli ambiti in cui ha effetto l esclusiva, anche ai fini di quanto previsto al precedente art. 2, comma 2 punto e). Art. 4 Informazione 1. Le parti concordano di attivare una continua attività informativa sulle situazioni di lavoro che coinvolgono i Collaboratori. 2. A tal fine le parti si incontreranno periodicamente - e comunque almeno una volta all anno - su richiesta di uno dei firmatari del presente Accordo. L Amministrazione Comunale si impegna inoltre ad informare preventivamente la RSU dell esigenza di attivazione di ulteriori rapporti di cui all Art.1. Art. 5 - Modalità di espletamento delle collaborazioni 1. Il Collaboratore avrà autonomia nella definizione dei tempi, orari e modalità di esecuzione operando, quando possibile, anche con modalità di telelavoro e concordando le modalità di utilizzo della sede e degli strumenti tecnici messi a disposizione dell'amministrazoine o dal Collaboratore. 2. Nei casi in cui sia indispensabile per la particolarità della prestazione, per il raggiungimento degli obiettivi concordati e per coordinare la propria opera con l'attività del Committente, la presenza del Collaboratore presso una sede d'attività indicata dall'amministrazione, si

4 predisporrà, a cura del Collaboratore, un'indicazione di presenza giornaliera e/o settimanale all'interno della sede stessa. 3. Il Collaboratore potrà indicare autonomamente la fascia di presenza d'attività concordando questa scelta con il Committente e con gli eventuali altri Collaboratori, in base alle caratteristiche della prestazione concordata ed agli obiettivi correlati all'incarico ricevuto. Il Collaboratore potrà altresì modificare periodicamente la propria disponibilità con gli stessi criteri di cui al comma precedente. 4. Se necessario e/o richiesto un impegno maggiore rispetto alla disponibilità data, il Collaboratore avrà la facoltà di rimodulare, concordandolo con il Committente, la sua disponibilità successiva. Art. 6 - Durata del contratto 1. Per tutte le forme d'impiego di cui all'art. 1, la durata del contratto individuale sarà valutata in relazione all oggetto della prestazione richiesta, privilegiando i contratti annuali e, nel caso di contratti di durata inferiore, la continuità temporale tra i contratti successivi. 2. Le norme indicate nel presente protocollo d'intesa sono riferite a rapporti aventi la durata di dodici mesi e vengono riproporzionate per contratti di durata superiore o inferiore. Art. 7 Compenso 1. La corresponsione del compenso, avverrà con undici acconti mensili ed un saldo finale che saranno messi in pagamento entro il giorno 27 di ogni mese, a partire dal mese successivo a quello di inizio della prestazione, mediante prospetto paga così come definito dalla legge 342/2000 in materia di assimilazione fiscale. 2. Il compenso corrisposto ai collaboratori deve essere proporzionato alla qualità e quantità del lavoro eseguito, all entità e alle caratteristiche delle prestazioni e delle professionalità richieste. In assenza di parametri oggettivi ed efficaci di riferimento, le parti concordano nel ritenere, anche al fine di scongiurare abusi di queste forme di lavoro, che il costo complessivo della collaborazione non potrà mai essere inferiore al costo del lavoro dipendente e concordano quindi nel prendere a riferimento per la determinazione dei compensi, il costo totale previsto, su base annua, per professionalità similari presenti nell ente. 3. Nel contratto individuale le parti potranno migliorare, a favore del lavoratore, tale previsione. Art. 8 -Periodo di riposo Per ogni contratto il collaboratore potrà usufruire, compatibilmente con le esigenze personali e dell'incarico conferito, di un periodo di riposo senza alcuna interruzione della corresponsione economica da parte del Committente. Il periodo di riposo sarà pari ad un dodicesimo della durata del contratto di collaborazione di cui all'art 2. Art. 9 Eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione 1. Ove sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali malattia, infortunio e maternità, la prestazione resterà sospesa: a) nel caso di infortunio, fino a guarigione clinica; b) nel caso di malattia, per un periodo massimo pari ad un sesto della durata stabilita dal contratto e comunque non inferiore a 30 giorni;

5 c) nel caso di maternità, per il periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto ed, anche per le adozioni, per i quattro mesi successivi alla data effettiva, per un periodo complessivo di centottanta giorni (6 mesi). E considerata sospensione giustificata della prestazione anche l astensione anticipata della maternità dovuta a eventi che mettano a rischio la gravidanza, compreso fattori di esposizione a tale rischio. Tali eventi dovranno essere certificati e l Amministrazione potrà richiedere un apposita verifica medica. d) per gravi motivi personali, familiari e per congedi parentali entro un limite massimo di 15 giorni all anno e per matrimonio entro un limite massimo di 15 giorni; tale limite dovrà essere riproporzionato nel caso di incarichi di durata superiore od inferiore all'anno. 3. Il collaboratore dovrà, in generale, comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere al committente stesso di intervenire con soluzioni alternative. Qualora sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione di cui al comma a) del presente articolo, il collaboratore presenterà tempestivamente, e comunque entro 48 ore, al committente la relativa documentazione sanitaria. 4. Nelle eventualità di cui al punto 1 lett.a) e lett.c), il contratto sarà prorogato per egual periodo o, se ciò non fosse oggettivamente possibile, il collaboratore sarà ricontattato per incarichi aventi contenuto analogo; Art. 10 Criteri per l attivazione dei contratti 1. Al fine di assicurare la necessaria trasparenza degli incarichi, l Amministrazione si impegna, di norma, ad attivare un sistema selettivo per le modalità di accesso alle collaborazioni rendendo pubblica tale procedura tramite affissione all Albo Pretorio per un periodo non inferiore a 15 giorni. 2. L avviso di pubblica selezione non sarà invece necessario qualora l Amministrazione ritenga, per lo svolgimento di mansioni assimilabili a quelle svolte dai Collaboratori stessi, di conferire incarico a Collaboratori con i quali ha avuto precedenti rapporti di collaborazione. 3. Nei concorsi per titoli ed esami che saranno eventualmente banditi, l'amministrazione Comunale si impegna a valutare come titoli di servizio i periodi di collaborazione prestati ai sensi dell'art. 1 del presente protocollo d'intesa nonché a valutare adeguatamente tali periodi anche ai fini delle pubbliche selezioni, di cui all 1 del presente articolo. Art Formazione 1. Per garantire un adeguato standard professionale e di competenza si definisce anche per i Collaboratori la possibilità di accedere all aggiornamento professionale e alla possibilità di frequentare eventuali corsi di formazione e aggiornamento che l Ente prevederà per il proprio personale. Art Estinzione del rapporto di collaborazione 1. Il rapporto di collaborazione si estinguerà nei seguenti casi: a) per scadenza del termine concordato. b) per recesso da parte del committente, nelle seguenti ipotesi: - gravi inadempienze contrattuali; - sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni; In caso di recesso del Committente da formalizzarsi con motivata comunicazione alla controparte mediante raccomandata A/R., resta salvo il diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento del recesso.

6 c) per recesso da parte del collaboratore, da formalizzare con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata A/R, con almeno 20 giorni di anticipo. Tale periodo non si applica in caso di gravi inadempienze contrattuali del Committente. 4. Il Committente comunicherà al Collaboratore le eventuali proroghe o rinnovi, almeno 10 giorni prima della scadenza del contratto individuale. Art Diritti sindacali 1. Al fine di regolamentare la possibilità di esercitare ed esigere i diritti sindacali, si definisce quanto segue: a) I collaboratori hanno diritto di partecipare a 12 ore annue di assemblea, previa specifica comunicazione delle OO.SS. firmatarie del presente accordo, anche congiuntamente ai lavoratori dipendenti. b) I collaboratori che prestano la loro attività presso l Amministrazione Comunale hanno diritto ad avere una loro propria rappresentanza nella misura stabilita dal protocollo di regolamentazione dei rapporti unitari nella rappresentanza del lavoro atipico da affiancare all RSU dell ente. I rappresentanti sindacali dei collaboratori saranno eletti e comunicati al Committente a cura delle OO.SS firmatarie. c) Il Committente metterà a disposizione la bacheca per le comunicazioni delle OO.SS. firmatarie del presente accordo, e darà la possibilità di utilizzo della strumentazione aziendale (fax, telefono, ) per comunicazioni di carattere sindacale. d) Il collaboratore ha facoltà di rilasciare delega, a favore dell organizzazione sindacale da lui prescelta, per la riscossione di una quota mensile del compenso, relativo alla prestazione, per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. e) La delega (allegato 2) è rilasciata per iscritto e trasmessa all Amministrazione a cura del Collaboratore o dell Organizzazione sindacale interessata. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e, con la stessa decorrenza, può essere revocata in qualsiasi momento inoltrando la relativa comunicazione all amministrazione e all organizzazione sindacale interessata. Il committente provvederà ad operare la trattenuta a ogni corresponsione del compenso ed a versarla con la stessa cadenza alle OO. SS. interessate. Art Obblighi dell'amministrazione 1. L'Amministrazione si impegna ad ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale e fiscale e a stipulare idonea copertura assicurativa contro gli infortuni in favore del Collaboratore (Assicurazione obbligatoria Inail). 2. Nelle ipotesi di assenza del collaboratore per malattia, l'amministrazione, per un periodo pari ad un dodicesimo (1/12) della durata del contratto, non opererà alcuna decurtazione del compenso Nelle ipotesi previste dall'art. 9 comma 1 lett. a), l indennità da corrispondere al Collaboratore è a carico dell'inail, senza alcuna integrazione da parte dell Amministrazione. - Nell ipotesi prevista dall art. 9 comma 1 lett. c), l indennità da corrispondere alla collaboratrice è a carico dell Inps; l'amministrazione si impegna a non decurtare il compenso pattuito nei periodi di astensione resi necessari da eventi che mettano a rischio la gravidanza prima dei due mesi antecedenti la data presunta del parto. 4. Per ciò che riguarda la responsabilità civile per i fatti compiuti dal collaboratore nell esercizio delle funzioni, si applica integralmente la disciplina attualmente vigente per i dipendenti pubblici.

7 5. Spese di viaggio, vitto e alloggio, relative a trasferte debitamente e preventivamente autorizzate dal Committente, saranno rimborsate integralmente dietro prestazione d'idonea documentazione e secondo le caratteristiche e le modalità stabilite per i dipendenti. Art. 15 Verifiche periodiche 1. Le parti concordano, alla luce del carattere sperimentale dell intesa, sulla necessità di effettuare momenti di verifica, con periodicità semestrale, per esaminare e discutere le eventuali problematiche insorte e per introdurre eventuali modifiche innovative. Art Periodo di validità Il presente protocollo ha validità dal 25 marzo 2004 al 31 marzo 2007 e resterà in vigore fino al suo rinnovo. Il presente protocollo si applica anche ai contratti già in essere alla data del Le parti concordano che i contratti in essere saranno adeguati al presente accordo entro il , con decorrenza degli effetti dalla data di sottoscrizione dell accordo stesso. Art Clausola di salvaguardia Il presente accordo non annulla né assorbe eventuali condizioni di miglior favore concordate a qualsiasi titolo sia a livello locale che individuale. Art. 18 Disposizioni Finali 1. Le parti si impegnano, qualora intervengano modifiche di carattere legislativo, ad incontrarsi in tempi brevissimi, per armonizzare, se del caso, il contenuto del presente Protocollo con la normativa entrata in vigore. 2. L'Amministrazione si impegna a dare adeguata pubblicità al presente protocollo d'intesa e a promuovere il presente protocollo anche nelle aziende partecipate ed enti derivati. 3. Le parti si impegnano inoltre ad aprire un tavolo di confronto per l individuazione dei più adeguati strumenti che consentano un controllo rispetto al corretto uso delle forme di lavoro nei servizi esternalizzati. Letto, approvato sottoscritto S. Marcello Pistoiese, 25 marzo 2004 p. l Amministrazione Comunale p. R.S.U p. F.P. CGIL. p. NIdiL CGIL..

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