PRECISAZIONI SUI MODELLI SEMPLIFICATI di POS, PSC, PSS e FASCICOLO dell OPERA
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1 Pagina 1 di 13 PRECISAZIONI SUI MODELLI SEMPLIFICATI di POS, PSC, PSS e FASCICOLO dell OPERA (Conformi ai contenuti degli ALLEGATI I, II, III e IV del Decreto Interministeriale del 9 settembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie Generale, n. 212 del 12 settembre 2014) Massimo CAROLI massimocaroli16@yahoo.it cell PREMESSA Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie Generale, n. 212 del 12 settembre 2014 è stato dato avviso dell emanazione del Decreto Interministeriale del 9 settembre 2014 che contiene i seguenti modelli semplificati:! Allegato I: Modello semplificato per la redazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza)! Allegato II: Modello semplificato per la redazione del PSC (Piano di Sicurezza e di Coordinamento)! Allegato III: Modello semplificato per la redazione del PSS (Piano di Sicurezza Sostitutivo integrato dei contenuti del POS)! Allegato IV: Modello semplificato per la redazione del Fascicolo dell Opera. Questi modelli sono stati emanati in ottemperanza di quanto già sancito: - dalla legge 98/2013 (conversione del DL 69/2013 sulle semplificazioni); - dall art. 104 bis del Titolo IV del DLgs 81/2008 e smi (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili) - dall art. 131, comma 2 bis del DLgs 163/2006 e smi, Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (Piani di Sicurezza). Ma è bene chiarire subito che le semplificazioni introdotte nei nuovi modelli non si riferiscono ai contenuti, ma semplicemente alla forma che ora ci viene proposta, in alternativa e non in sostituzione di quella tradizionale, che rimane sempre in vigore. Nei modelli pubblicati vengono, infatti, richiamati puntualmente tutti i contenuti minimi da rispettare previsti nell Allegato XV (POS, PSC e PSS) e nell Allegato XVI (Fascicolo dell Opera) del DLgs 81/2008 e smi, riorganizzati in quadri già predisposti per essere riempiti. Possiamo dunque dire che l utilità nel redigere questi nuovi modelli è rappresentata soprattutto dalla certezza di ottemperare a tutti i contenuti minimi che ci vengono indicati nelle tabelle predisposte; altro discorso invece è riempire con cognizione e completezza i campi che contengono queste tabelle. Per questo motivo ci siamo posti come obiettivo quello di redigere in formato Word (perché purtroppo il Decreto Interministeriale è stato pubblicato in forma di PDF) degli esempi svolti 1. 1 Questi esempi sono disponibili come libri ed e-book, editi dalla DEI Tipografia del Genio Civile.
2 Pagina 2 di 13! ALLEGATO I: Modello semplificato per la redazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza) Innanzitutto vediamo in quali articoli del TITOLO IV del DLgs 81/2008 e smi (Cantieri temporanei o mobili) ci sono dei riferimenti al POS. Art. 89 Definizioni. nel comma 1, lettera h: Piano Operativo di Sicurezza - POS: il documento che il datore di lavoro dell impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell ALLEGATO XV; Art Obblighi del coordinatore per la progettazione. nel comma 2-bis: Fatta salva l idoneità tecnico-professionale in relazione al Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dal datore di lavoro dell impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Art Obblighi del coordinatore per l esecuzione dei lavori. nel comma 1, lettera b): Verifica l idoneità del Piano Operativo di Sicurezza - POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all art. 100, assicurandone la coerenza con quest ultimo, ove previsto; adegua il PSC ove previsto, e il fascicolo in relazione all evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute Verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza - POS Art Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: nel comma 1, lettera g): Redigono il POS di cui all art. 89, comma 1, lettera h). L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del PSC nonché la redazione del POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'art. 17 comma 1, lettera a), all art. 26, commi1, lettera b), 2, 3, e 5, e all art. 29, comma 3. Art Obblighi del datore di lavoro dell impresa affidataria. nel comma 3, lettera b): verificare la congruenza dei Piani Operativi di Sicurezza delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti POS al coordinatore per
3 Pagina 3 di 13 l esecuzione. Art Piano di sicurezza e di coordinamento. nel comma 3: I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel PSC e nel Piano Operativo di Sicurezza (POS). nel comma 4: I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del PSC e del POS almeno dieci giorni prima dell inizio dei lavori. Art Obblighi di trasmissione. nel comma 3: Prima dell inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio POS all impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l esecuzione (CSE). I lavori hanno inizio dopo l esito positivo delle suddette verifiche (da parte del CSE) che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall avvenuta ricezione. Art Modalità attuative di particolari obblighi. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui all art. 41, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, è sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l esame dei piani di sicurezza (PSC + POS) relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. Il medico competente visita almeno una volta all anno l ambiente di lavoro in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. Art. 104-bis - Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ecc. sono individuati MODELLI SEMPLIFICATI per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui all art. 89, comma 1, lettera h), del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cui all art.100, comma 1, e del Fascicolo dell opera di cui all art. 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi. E con quest ultimo articolo 104 bis che ora il legislatore ci offre la possibilità di redigere il POS utilizzando il MODELLO SEMPLIFICATO, in alternativa e non in sostituzione di quella tradizionale, che rimane sempre in vigore. L esempio che abbiamo svolto del MODELLO SEMPLIFICATO di POS è dedicato alla costruzione di un immobile da destinare a civile abitazione, composto da tre piani (seminterrato, rialzato e piano primo). Le Imprese (ed i loro Tecnici) potranno così adattarlo, con estrema facilità, per la redazione di ulteriori POS, sia per nuove costruzioni, sia per lavori di manutenzione su edifici esistenti, anche perché abbiamo integrato l interno di ogni quadro presente nel modello dell Allegato I con una serie di risposte precompilate (chek-list) che basterà
4 Pagina 4 di 13 selezionare e con alcune note che saranno di aiuto per il redattore. Naturalmente tutto questo potrà avvenire senza limitare le integrazioni che sarà sempre possibile fare a quanto già predisposto. Completano la pubblicazione alcuni allegati che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contengono: - Esempi di valutazione di sostanze e preparati pericolosi redatte dal CTP di Torino; - Schede di Sicurezza dei gruppi omogenei di Lavoratori; - Schede di sicurezza di Macchinari e Attrezzature; - un elenco dei documenti in possesso dell Impresa da mettere a disposizione: a) degli Organi di Vigilanza (ASL, Direzione Provinciale del Lavoro ecc.); b) del Committente e/o del Responsabile dei Lavori; c) del Coordinatore in fase di Esecuzione (CSE).! ALLEGATO II: Modello semplificato per la redazione del PSC (Piano di Sicurezza e di Coordinamento). Anche per il PSC riepiloghiamo innanzitutto in quali articoli del TITOLO IV del DLgs 81/2008 e smi (Cantieri temporanei o mobili) e in quali ALLEGATI ci sono dei riferimenti all obbligo di redigerlo e di gestirlo. Capo I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI. Art Obblighi del committente o del responsabile dei lavori. nel comma 10: In assenza del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cui all art. 100 o del Fascicolo di cui all art. 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all art. 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva (DURC) delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l efficacia del titolo abilitativo. L organo di vigilanza comunica l inadempienza all amministrazione concedente. Art Obblighi del coordinatore per la progettazione. Durante la progettazione dell opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione (CSP): a) redige il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cui all art. 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell ALLEGATO XV; b) predispone un Fascicolo adattato alle caratteristiche dell opera, i cui contenuti sono definiti all ALLEGATO XVI b-bis) coordina l applicazione delle disposizioni di cui all art. 90, comma 1 (questo significa che il CSP collabora con Committente/R.L. nelle scelte architettoniche ecc., nella programmazione e nelle verifiche ) Art Obblighi del coordinatore per l esecuzione dei lavori. Durante la realizzazione dell opera, il coordinatore per l esecuzione dei lavori:
5 Pagina 5 di 13 nella lettera b) adegua il PSC di cui all art. 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all art. 91, comma 1, lettera b), in relazione all evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute ecc Nei casi di cui all art. 90, comma 5 (sopravvenienza della pluralità di imprese in corso d opera), il CSE, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il PSC e predispone il fascicolo Art Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori. La designazione del CSP e del CSE, non esonera il committente o il R.L. dalle responsabilità connesse alla verifica dell adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1 (redazione del PSC), e 92, comma 1, lettere a) (verifica del PSC), b), c) d) ed e). Art Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del PSC di cui all'art. 100, nonché la redazione del POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a) (obbligo del D.L. di redigere la valutazione del rischio), all articolo 26 (obblighi connessi ai contratti di appalto o d opera o di somministrazione), commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all articolo 29 (modalità di effettuazione della valutazione dei rischi), comma 3. Art Obblighi del datore di lavoro dell impresa affidataria. Il datore di lavoro dell impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). Art Piano di sicurezza e di coordinamento. Il piano (PSC) è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, ivi compresi i rischi particolari di cui all ALLEGATO XI, con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell ALLEGATO XV. Il PSC é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del PSC e l indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all ALLEGATO XV. Il PSC è parte integrante del contratto di appalto. nel comma 3: I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano (PSC) di cui al comma 1 e nel POS. nel comma 4: I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei
6 Pagina 6 di 13 rappresentanti per la sicurezza copia del PSC e del POS almeno dieci giorni prima dell inizio dei lavori. nel comma 5: L impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al CSE proposte di integrazione al PSC, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. nel comma 6: Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti ecc Art Obblighi di trasmissione. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano (PSC) a tutti i concorrenti alla gara di appalto. Prima dell inizio dei lavori l impresa affidataria trasmette il piano (PSC) di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi. Art Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza. Prima dell accettazione del PSC di cui all art. 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo. Art. 104-bis - Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili. Nel comma 1: Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ecc. sono individuati modelli semplificati per la redazione del POS.. del PSC e del fascicolo dell opera fermi restando i relativi obblighi (nonché del PSS). Nel Capo II del TITOLO IV del DLgs 81/2008 e smi (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota) non si fanno specifici riferimenti al PSC in quanto: Le norme del presente capo si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione ecc. L esempio che abbiamo svolto del MODELLO SEMPLIFICATO del PSC si riferisce a lavori di manutenzione di un fabbricato, piuttosto semplici e lineari come esecuzione, pur essendo prevista la presenza di più Imprese (affidataria ed subappaltatori). È stata fatta questa scelta, non per pigrizia, ma perché, a nostro parere, in un lavoro più complesso come certamente è una nuova costruzione o una manutenzione straordinaria di ampie dimensioni ingabbiare i contenuti del PSC nelle tabelle e nei campi già predisposti nel modello semplificato risulterà certamente di difficile attuazione,
7 Pagina 7 di 13 anche se, come già detto, vi sono riportati tutti i contenuti minimi prescritti nell Allegato XV.2 del DLgs 81/2008 e smi. Così il CSP, accingendosi a redigere il modello semplificato, troverà agevole seguire la parte iniziale, con le tabelle predisposte per quanto riguarda l identificazione dell opera, l identificazione delle Imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi e l organigramma del cantiere. Ma se il lavoro sarà di una certa complessità costruttiva, non sarà certo più semplice per il CSP riempire le successive tabelle e i relativi campi (vuoti) che vi sono predisposti per: - l individuazione, analisi e valutazione dei rischi relativi all area di cantiere, - i rischi relativi all organizzazione del cantiere, - la/le planimetria/e del cantiere, - i rischi in riferimento alle lavorazioni (con le scelte progettuali e organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, i grafici esplicativi e soprattutto le misure di coordinamento), - il cronoprogramma dei lavori (dettagliato per ogni singola fase e/o sottofase lavorativa), - la stima dei costi della sicurezza interferenti (con le motivazioni delle scelte fatte e il relativo computo estimativo dettagliato in ogni voce da inserire). Di fronte alla difficoltà di rispettare l impostazione data alle tabelle predisposte, molto probabilmente lo stesso Coordinatore sarà tentato di tornare all elaborazione tradizionale del PSC, poiché gli permetterà di descrivere più liberamente tutti i contenuti, le prescrizioni e gli obblighi da rispettare che, sostanzialmente, diventeranno anche un disciplinare della sicurezza che formalizzerà i rapporti fra Committente e Imprese. Il Legislatore infatti non obbliga a seguire i modelli semplificati ma offre la possibilità di operare una scelta personale. Tra l altro proprio perché i modelli semplificati di base non ci inducano ad una valutazione troppo semplicistica all inizio di ogni Allegato viene precisato che le dimensioni dei campi indicati nelle tabelle a seguire sono meramente indicative in quanto dipendenti dal contenuto. Dopo queste considerazioni sulla opportunità o meno di scegliere il modello semplificato, riteniamo che questo tipo di documento verrà utilizzato soprattutto per lavori di dimensioni ridotte ed alla portata di una piccola impresa affidataria che si avvarrà di altre ditte per la realizzazione di alcune lavorazioni specialistiche, come ad esempio il nolo ed il montaggio di ponteggi, la realizzazione di tinteggiature, la sostituzione di infissi, le impermeabilizzazioni, le opere in ferro o di lattoneria ecc. Questo significa anche che, partendo dall esempio svolto, nella redazione di nuovi PSC semplificati sarà necessario aggiornare le fasi lavorative già riportate con quelle che realmente saranno necessarie. Naturalmente tutto questo dovrà avvenire senza stravolgere quanto da noi già predisposto, in ottemperanza alle disposizioni dell Allegato II del Decreto Interministeriale del 9 settembre La pubblicazione è corredata da un elenco dei documenti che l Impresa dovrà mettere a disposizione degli Organi di Vigilanza e del CSE.
8 Pagina 8 di 13! ALLEGATO III: Modello semplificato per la redazione del Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) integrato dei contenuti del POS Per quanto riguarda il PSS (Piano di Sicurezza Sostitutivo) prima di commentare l utilità del MODELLO SEMPLIFICATO vogliamo fornire alcuni chiarimenti che riteniamo indispensabili per comprendere come utilizzarlo.! Il PSS nei lavori pubblici e nei lavori privati Innanzitutto vogliamo precisare che il ricorso al PSS è possibile sia per i Lavori pubblici che per i Lavori privati. Unica condizione essenziale richiesta per la redazione del PSS (in sostituzione del PSC) è la presenza di una sola Impresa affidataria ed esecutrice, che dovrà autogestirsi anche nella programmazione e attuazione della sicurezza in cantiere. Infatti: a) Nell ALLEGATO XV del DLgs 81/2008 e smi (Contenuti minimi dei Piani di Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) è indicata, al punto 3.1 (Contenuti minimi del Piano di Sicurezza Sostitutivo - PSS) questa semplice definizione: Il PSS, redatto a cura dell appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC di cui al punto 2.1.2, con esclusione della stima dei costi della sicurezza. Non vi sono riportate quindi esclusioni pregiudiziali tra lavori pubblici e privati sul ricorso al PSS. b) Anche nell ALLEGATO III del Decreto Interministeriale del 9/9/2014 (PSS semplificato, integrato con i contenuti del POS) non è presente nessuna discriminazione sull uso del PSS, che quindi deve intendersi valido sia per i lavori pubblici che per quelli privati. c) Infine, anche il DLgs 163/2006 e smi ( Codice dei contratti pubblici ) ribadisce quanto già indicato nel DLgs 81/2008 e smi, ma non rivendica l uso esclusivo del PSS per i soli lavori pubblici. L art. 131 comma 2 del DLgs n. 163/2006, infatti recita testualmente: Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'articolo 32 (amministrazioni aggiudicatrici): a) eventuali proposte integrative del PSC, quando quest'ultimo sia previsto ; b) un piano di sicurezza sostitutivo (PSS) del PSC, quando quest'ultimo non sia previsto ; c) un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC quando quest'ultimo sia previsto, ovvero del PSS di cui alla lettera b).! La responsabilità del Committente nel valutare se i lavori potranno essere eseguiti senza che si configuri la pluralità di imprese, che renderebbe obbligatoria la redazione del
9 Pagina 9 di 13 PSC. Se vogliamo essere pignoli, l uso del PSS trova una applicazione soltanto residuale proprio nei lavori pubblici dove il subappalto è un diritto dell appaltatore, nei limiti imposti dal codice dei contratti pubblici. Pertanto, è molto difficile che il RUP possa addurre delle motivazioni valide per poter giustificare, in fase di progettazione, la presenza di una sola impresa nella esecuzione del contratto. (Solo in questo caso infatti è possibile dare senso alla previsione della redazione del PSS di cui all art. 131 del DLgs 163/2006 e smi in sostituzione del PSC). Nei lavori privati invece il Committente può inserire nel contratto con l impresa affidataria il divieto di far ricorso al subappalto ecc. Quindi il ricorso all uso del PSS, secondo il nostro parere, è condizionato proprio da questo divieto che rende possibile l esecuzione dei lavori senza che si configuri la pluralità di imprese, che renderebbe obbligatoria la redazione del PSC.! Individuazione delle fasi di lavorazione e la scelta del documento della sicurezza da redigere: PSC o PSS? Ma anche nei LAVORI PRIVATI, a nostro parere, sarà piuttosto raro che una impresa possa garantire l esecuzione di tutte le fasi lavorative inserite nel progetto, escludendo il coinvolgimento di subappaltatori, fornitori in opera, noli a caldo renderebbe indispensabile la redazione del PSC e non quella del PSS. Quindi, il Committente (o chi per esso) dovrà valutare attentamente, in fase di contrattualizzazione, se l impresa interpellata sarà poi in grado di garantire che eseguirà direttamente tutte le lavorazioni previste utilizzando soltanto i suoi dipendenti, senza ricorrere alla collaborazione di altre ditte. Perciò quasi certamente questo tipo di documento verrà utilizzato per lavori di dimensioni ridotte ed alla reale portata di una singola impresa. (Esempio: tinteggiatura interna ed esterna di alcune parti dell edificio; piccole manutenzioni necessarie per preservarne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l efficienza ed il valore economico dell opera ecc ). Ma, se non è necessario il PSC, quale vantaggio ne deriva per il Committente nel richiedere all unica impresa che eseguirà i lavori il PSS, oltre che il POS?? - Il POS (art. 89, comma 1, lettera h) è il documento che ogni impresa deve redigere prima di iniziare le proprie attività operative in un cantiere esterno. E deve essere considerato come l integrazione del proprio Documento di Valutazione dei Rischi per le attività che dovrà eseguire in quello stesso cantiere (vedere art. 17, comma 1, lett. a del DLgs 81/2008 e smi e contenuti previsti nel Titolo IV - Allegato XV, punto 3.2). - Con la redazione del PSS l impresa garantisce invece al Committente che si autogestirà nell attuazione della sicurezza in cantiere, anche per quanto riguarda: a) le interferenze che possono derivare dall impiego di più squadre lavorative in cantiere; b) le interferenze che possono derivare dai rischi che il cantiere può esportate verso l esterno, o che dall esterno possono essere introdotti in cantiere.
10 Pagina 10 di 13! CSP e CSE : è obbligatoria la nomina quando l esecuzione è a carico di una sola impresa? NO! Se i lavori sono affidati contrattualmente ad una singola impresa, con l obbligo esplicito di non fare ricorso alla collaborazione di altre ditte, la nomina del CSP/CSE non è obbligatoria, proprio perché la stessa impresa dovrà autogestirsi attraverso il PSS che redigerà, nella programmazione e attuazione della sicurezza in cantiere, senza la presenza del Coordinatore. E opportuno comunque che il Committente fornisca all impresa, perché rediga correttamente il PSS, tutte le informazioni in suo possesso sui rischi specifici esistenti nell ambiente in cui quest ultima è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza esistenti (nello spirito di quanto previsto nell art. 26, comma 1, lett. b del DLgs 81/2008 e smi).! Chi elabora i costi della sicurezza, se la scelta del Committente è orientata verso il PSS? Abbiamo già evidenziato in precedenza che Il PSS, redatto a cura dell appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC di cui al punto 2.1.2, con esclusione della stima dei costi della sicurezza. Questo significa soltanto che non spetta all appaltatore che redige il PSS elaborare anche i costi della sicurezza non soggetti a ribasso d asta (da inserire sempre nel contratto tra le parti) in quanto quest obbligo resta a carico del Committente e/o Responsabile dei lavori. E ovvio infatti che non può essere affidato all impresa il compito di quantificare i costi della sicurezza riconducibili al Committente, perché legati al complesso dei lavori da eseguire, alle interferenze con l esterno ecc. Significherebbe invitare l impresa a formulare essa stessa degli importi che poi non potranno essere soggetti a ribasso d asta.! L integrazione dei contenuti del POS nel Piano Sostitutivo della Sicurezza. Nell ALLEGATO XV, punto del DLgs 81/2008 e smi è riportato testualmente: Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando previsto, è integrato con gli elementi del POS. La motivazione è abbastanza logica: perché obbligare l impresa a redigere due documenti diversi, se i contenuti del loro POS e del PSS in parte coincidono?! PSS o PSS semplificato? Quale traccia conviene adottare? Abbiamo visto che in pratica il PSS può essere utilizzato soprattutto per lavori di dimensioni ridotte perché sono quelli che generalmente possono essere alla reale portata di una singola impresa che, non dimentichiamolo, dovrà anche autogestirsi nella programmazione e attuazione della sicurezza in cantiere, senza la presenza del Coordinatore. Per questo motivo riteniamo che il modello di PSS semplificato previsto nell ALLEGATO III del Decreto Interministeriale del 9/9/2014 (PSS semplificato, integrato con i contenuti del POS) sarà senza dubbio il più utilizzato da quelle imprese alle quali verrà richiesto questo adempimento contrattuale. Anche perché l utilità nel redigere il PSS con questo nuovo modello è rappresentata
11 Pagina 11 di 13 soprattutto dalla certezza di ottemperare a tutti i contenuti minimi che ci vengono indicati nelle tabelle (vuote) predisposte nello stesso Decreto interministeriale che abbiamo indicato.! Un esempio svolto di PSS semplificato per lavori privati alla reale portata di una singola impresa. L esempio che abbiamo svolto del MODELLO SEMPLIFICATO del PSS si riferisce ad alcuni lavori di manutenzione di un fabbricato ove è prevista la presenza di una sola Impresa affidataria ed esecutrice. È proprio la presenza di una sola Impresa che consente infatti di integrare in un unico documento (PSS) i contenuti fondamentali del PSC con quelli del POS. Perciò possiamo dire che questo esempio di PSS rappresenta in buona parte la fusione dei due modelli precedenti. È opportuno però precisare che, a nostro parere, sarà piuttosto raro che una Impresa possa garantire l esecuzione di un lavoro medio/piccolo senza il coinvolgimento di subappaltatori, fornitori in opera, noli a caldo che renderebbe indispensabile la redazione del PSC e non quella del PSS. Quindi, il Committente (o chi per esso) dovrà valutare attentamente, in fase di contrattualizzazione, se l Impresa interpellata sarà, poi, in grado di garantire che eseguirà direttamente tutte le lavorazioni previste utilizzando soltanto i propri dipendenti, senza ricorrere alla collaborazione di altre ditte. Perciò quasi certamente questo tipo di documento verrà utilizzato per lavori di dimensioni ridotte ed alla reale portata di una singola impresa che dovrà autogestirsi nella programmazione e attuazione della sicurezza in cantiere, senza la presenza del Coordinatore. Questo significa che, molto probabilmente, sarà necessario, nella redazione di nuovi PSS, fare una selezione tra tante fasi inserite nel nostro esempio svolto. Completano la pubblicazione gli allegati già indicati in precedenza per il POS ed il PSC.! ALLEGATO IV: Modello semplificato per la redazione del Fascicolo dell Opera. Anche per il FASCICOLO DELL OPERA riepiloghiamo innanzitutto da quali articoli del TITOLO IV del DLgs 81/2008 e smi (Cantieri temporanei o mobili) e da quale ALLEGATO scaturiscono gli obblighi di redigerlo e di gestirlo. Art Obblighi del committente o del responsabile dei lavori. nel comma 10: In assenza del PSC di cui all art. 100 o del Fascicolo di cui all art. 91, comma 1, lettera b), quando previsti è sospesa l efficacia del titolo abilitativo. L organo di vigilanza comunica l inadempienza all amministrazione concedente. Art Obblighi del coordinatore per la progettazione. Durante la progettazione dell opera e comunque prima della richiesta di
12 Pagina 12 di 13 presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione (CSP): a) redige il PSC di cui all art. 100 ; b) predispone un FASCICOLO adattato alle caratteristiche dell opera, i cui contenuti sono definiti all ALLEGATO XVI Il FASCICOLO di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all atto di eventuali lavori successivi sull opera. Art Obblighi del coordinatore per l esecuzione dei lavori. Durante la realizzazione dell opera, il coordinatore per l esecuzione dei lavori: d alla lettera b): verifica l idoneità del POS, adegua il PSC di cui all art. 100, ove previsto, e il FASCICOLO di cui all art. 91, comma 1, lettera b), in relazione all evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute ecc Art Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori. La designazione del CSP e del CSE, non esonera il committente o il R.L. dalle responsabilità connesse alla verifica dell adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1 (redazione del PSC e del FASCICOLO), e 92, comma 1, lettere a), b) (adeguamento del PSC e del FASCICOLO), c) d) ed e). Art. 104-bis - Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili. Nel comma 1: Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ecc. sono individuati modelli semplificati per la redazione del POS.. del PSC ( nonché del PSS) e del FASCICOLO DELL OPERA L impostazione di questo modello semplificato, praticamente, non si discosta da quella che il Legislatore ci aveva già imposto nelle tabelle inserite nell Allegato XVI del DLgs 81/2008 e smi dedicato interamente al Fascicolo dell Opera. Però abbiamo voluto rendere interessante l esempio svolto applicandolo ad uno dei lavori che, più comunemente, può capitare ad un CSP/CSE: una casa per civile abitazione (un villino, un piccolo edificio ecc.). Per ogni successivo adattamento saranno necessari soltanto piccoli interventi sull anagrafica e la descrizione del cantiere, sui soggetti coinvolti ecc., mentre le schede già compilate possono essere considerate generalmente come esaustive per quanto riguarda fondazioni, elevazione, copertura, impianti e sistemazioni esterne. Il Fascicolo svolto prevede anche per il CSE la possibilità di sottoscrivere il documento redatto in fase di progettazione, confermando così gli aggiornamenti previsti a proprio carico; in tal modo non sarà indispensabile rielaborarlo e riscriverlo ad ultimazione dell opera. Infine, per come è impostato, la sottoscrizione dello stesso Fascicolo da parte del Committente sancirà anche la conclusione formale dell incarico ricevuto come CSP e dal CSE.
13 Pagina 13 di 13 Riflessioni riepilogative. Forse il termine di modelli semplificati non è il più adatto, perché potrebbe indurre a pensare che questa possibilità di redigere POS, PSC, PSS e FASCILOLO rappresenti una scorciatoia; per questo motivo riteniamo che era più giusto chiamarli modelli standardizzati, come era stato fatto per il DVR quando, a partire dal 1 giugno 2013, venne introdotta la possibilità di utilizzare il DVR standardizzato (come procedura guidata e non semplificata ). Ma, a differenza del DVR standardizzato, che aveva come limiti di applicazione la valutazione dei rischi delle piccole Aziende (che occupano fino a 10 e/o 50 lavoratori) questi nuovi modelli non hanno limiti di applicazione!! E l utilizzo generalizzato che può esserne fatto certamente desta delle perplessità forse anche allo stesso legislatore, visto che ritiene necessario verificare entro 2 anni come saranno realmente utilizzati dal mondo operativo (Datori di lavoro, Committenti e Tecnici in generale) questi quattro modelli semplificati. L art. 5 chiude infatti il Decreto Interministeriale del 9 settembre 2014 in questo modo: Entro 24 mesi dall entrata in vigore del presente decreto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero della salute, provvede al monitoraggio della applicazione dei modelli di cui al presente decreto rielaborandone eventualmente i contenuti Personalmente riteniamo per i motivi già illustrati e che ci hanno spinto ad elaborare gli esempi svolti e pubblicati dalla DEI che il modello che sarà utilizzato più correttamente e più diffusamente sarà quello per la redazione del POS, perché può essere applicato senza limitazioni a tutte le imprese che operano nel settore delle costruzioni e che sostanzialmente sono tenute ad impostarlo su criteri di semplicità, brevità e comprensibilità. Mentre, pur apprezzando parti consistenti dei modelli proposti (incluso lo stimolo ripreso dall Allegato XV.2 del DLgs 81/2008 e smi di renderli di concreta fattibilità e non documenti prolissi e fumosi), abbiamo qualche perplessità sulla redazione di PSC e PSS costretti a ingabbiarne tutti i contenuti nelle tabelle e nei campi già predisposti. Infine, per quanto riguarda il Fascicolo dell opera, possiamo solo ripetere quanto abbiamo già detto: cioè che l impostazione di questo modello semplificato, praticamente, non si discosta da quella che il Legislatore ci aveva già indicata nelle tabelle inserite nell Allegato XVI del DLgs 81/2008 e smi. <><><>
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